SENTENZA N. 239
ANNO 2004
Commento
alla decisione di
I. Matteo Barbero, La
Corte costituzionale interviene sulla legge “La Loggia” (per
gentile concessione del Forum
di Quaderni costituzionali)
II. Lorenza Violini, Legge
"La Loggia" e partecipazione delle Regioni ai processi decisionali comunitari: la
Corte (a buon diritto) assolve le scelte legistative,
benchè incompiute (per gentile concessione del Forum
di Quaderni costituzionali)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Gustavo ZAGREBELSKY Presidente
- Valerio ONIDA Giudice
- Carlo MEZZANOTTE “
- Fernanda CONTRI “
- Guido NEPPI MODONA “
- Piero Alberto CAPOTOSTI “
- Annibale MARINI “
- Franco BILE “
- Giovanni Maria FLICK “
- Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE SIERVO “
- Romano VACCARELLA “
- Paolo MADDALENA “
- Alfio FINOCCHIARO “
- Alfonso QUARANTA “
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità
costituzionale dell’articolo 5, commi 1 e 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131
(Disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3), promossi con ricorsi della Provincia di Bolzano e della Regione
Sardegna, notificati il 2 e il 5 agosto 2003, depositati in cancelleria il 6 e
il 7 successivi ed iscritti ai nn. 59 e 61 del registro ricorsi 2003;
Visti gli atti
di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell’udienza pubblica del 27 aprile 2004 il Giudice relatore Ugo De Siervo;
uditi
gli avvocati Roland Riz e
Sergio Panunzio per
Ritenuto in fatto
1. – Con ricorso
notificato il 2 agosto 2003 e depositato il 6 agosto 2003,
La ricorrente
sostiene innanzi tutto la violazione dell’art. 117,
terzo comma, Cost., nella parte in cui tale disposizione assegna alla
competenza concorrente di Stato e Regioni la materia dei “rapporti
internazionali e con l’Unione europea delle Regioni”. Le
disposizioni oggetto del presente giudizio – in quanto riguardanti la
partecipazione delle Regioni alla c.d. “fase ascendente” del diritto
comunitario – ricadrebbero, secondo la prospettazione del ricorso, in tale
ambito. Ciò comporterebbe che – anche alla luce del quinto comma dell’art. 117
Cost., il quale prevede che lo Stato stabilisca “norme
di procedura” per la partecipazione delle Regioni “alle decisioni dirette alla
formazione degli atti normativi comunitari” – la legge statale potrebbe
soltanto “dettare la disciplina procedurale di massima nell’ambito della quale
Regioni e Province autonome possano prendere parte ai processi decisionali di
livello comunitario, limitandosi a tracciarne i principi fondamentali, e
lasciando invece alla disciplina regionale (o provinciale) gli aspetti di
dettaglio”. Le citate disposizioni costituzionali sarebbero applicabili alla
Provincia autonoma ricorrente in virtù dell’art. 10 della legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al
titolo V della parte seconda della Costituzione).
In sintesi, da
questo primo punto di vista, la pretesa illegittimità costituzionale della
normativa in esame dipenderebbe dalla circostanza che quest’ultima detterebbe
una disciplina della partecipazione delle Regioni e delle Province autonome ai
processi decisionali comunitari non limitata ai principi fondamentali, e tale
da non lasciare spazio alcuno all’intervento di leggi regionali (e
provinciali). Gli ambiti nei quali occorrerebbe una specificazione delle scelte
compiute dall’art. 5 della legge n. 131 del 2003, infatti, sarebbero affidati
dalla medesima normativa a decisioni da adottare in sede di Conferenza Stato-Regioni,
mostrando così ancora una volta la sottrazione alla legge regionale dello
spazio suo proprio.
2. – Quale
secondo motivo di ricorso,
In particolare, l’inadeguatezza dello strumento partecipativo in
questione dipenderebbe: a) dalla
mancata previsione “di un meccanismo atto a garantire una reale consistenza al
ruolo delle Regioni e delle Province autonome nell’ambito delle delegazioni”; b) dalla mancata previsione di un numero
minimo di rappresentanti regionali; c)
dalla mancata prescrizione secondo la quale nelle “materie di legislazione
regionale esclusiva” le delegazioni siano composte di soli rappresentanti
regionali.
Quale specifica
forma di partecipazione regionale nelle materie di cui al quarto comma
dell’art. 117 Cost., la disciplina impugnata prevede
la possibilità che il capo delegazione, in tali circostanze, possa anche essere
un Presidente di Giunta regionale o di Provincia autonoma. Tale previsione,
secondo la ricorrente, sarebbe da ritenere costituzionalmente illegittima in
quanto “riferita solo alle materie di competenza esclusiva-residuale, e non
anche alle materie che spettano alla legislazione primaria della Provincia
autonoma di Bolzano”, ai sensi dell’art. 8 dello Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670 (Approvazione del
testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige), nonché delle relative norme di attuazione.
3. – Anche il
comma 2 dell’art. 5 della legge n. 131 del 2003, secondo la ricorrente, sarebbe
costituzionalmente illegittimo per violazione del quinto comma dell’art. 117
Cost., in relazione all’art. 10 della legge
costituzionale n. 3 del 2001, nonché degli articoli 8, 9, 10 e 16 dello Statuto
speciale. Mentre da tali disposizioni, infatti, sarebbe desumibile la
prescrizione secondo la quale le Regioni e le Province autonome dovrebbero
avere “la possibilità di far valere eventuali illegittimità” degli atti
normativi comunitari davanti agli organi competenti, la norma impugnata si
limiterebbe a prevedere “la facoltà del Governo di proporre l’azione richiesta
dalle Regioni”, rimettendo il concreto esercizio di tale facoltà “alla più
assoluta discrezionalità, per non dire al vero e proprio arbitrio, del Governo”.
La ricorrente
non manca di notare come, in effetti, per mezzo di una deliberazione adottata
dalla Conferenza Stato-Regioni a maggioranza assoluta, sia possibile vincolare
il Governo a presentare le istanze regionali dinanzi alla Corte di giustizia
delle Comunità europee; tuttavia, tale meccanismo si rivelerebbe del tutto
inadeguato proprio nei confronti delle Regioni ad autonomia speciale e delle
Province autonome, dal momento che queste ultime si troverebbero a dover
raccogliere, in relazione alla proposizione di un ricorso giurisdizionale per
la tutela di competenze specifiche di ciascuna di esse,
il consenso della maggioranza delle altre Regioni, non interessate alla
questione.
4. – Con ricorso
notificato il 5 agosto 2003 e depositato il 7 agosto 2003, anche
5. – Con atti identici nel contenuto, si è
costituito nei due giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato.
Secondo l’Avvocatura, le doglianze regionali sarebbero infondate per i
seguenti motivi. Innanzi tutto la disposizione impugnata
costituirebbe attuazione del quinto comma dell’art. 117 Cost., il quale
espressamente prevede che siano necessariamente leggi statali a dettare la
procedura tramite la quale le Regioni sono chiamate a partecipare alla “fase
ascendente” del diritto comunitario, mentre non sarebbe conferente il richiamo
al terzo comma dell’art. 117, la cui attuazione rientrerebbe “nella delega ricognitiva sui principi fondamentali” di cui all’art. 1
della legge impugnata. In ogni caso, l’art. 11, comma 3,
della stessa legge n. 131 del 2003, prevederebbe
espressamente la possibilità che le norme di attuazione elaborate dalle
Commissioni paritetiche previste dagli statuti delle Regioni ad autonomia speciale
dettino disposizioni specifiche per la disciplina delle attività di competenza
regionale in materia di rapporti (internazionali e) comunitari.
La specifica procedura prevista dalla normativa oggetto del giudizio, del resto,
sarebbe compatibile con
Quanto alle
censure rivolte nei confronti della norma che prevede la possibilità di
individuare il capo delegazione in un Presidente di Giunta regionale o
provinciale, limitatamente ai casi in cui si affrontino materie affidate alla
competenza residuale delle Regioni, la difesa erariale osserva come ciò dipenda
dalla circostanza che il capo delegazione non possa
essere “che il rappresentante degli interessi prevalenti”: considerazione
questa che porterebbe ad escludere la possibilità di affidare la presidenza ad
una Regione speciale o Provincia autonoma in relazione a materie di loro
competenza esclusiva.
In relazione alle doglianze concernenti il secondo comma dell’art. 5
impugnato, infine, l’Avvocatura dello Stato evidenzia come la questione del
ricorso alla Corte di giustizia non sarebbe collegata alla partecipazione alla
“fase ascendente”, risultando viceversa determinata dalla normativa
comunitaria, la quale non conferisce rilievo alle articolazioni interne di singoli
Stati membri, e prevede che nessun ente pubblico oltre questi ultimi possa ricorrere direttamente alla Corte di giustizia. La
facoltà riconosciuta dalla disposizione in questione, dunque, non sarebbe per
nulla contemplata dalle disposizioni costituzionali, rispetto alle quali
rappresenterebbe anzi una ulteriore forma di
coinvolgimento delle autonomie regionali nei rapporti con l’Unione europea.
6. – In
prossimità dell’udienza,
Quanto alla
affermata violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost.,
le ricorrenti ritengono del tutto inconferenti i
rilievi dell’Avvocatura; in primo luogo, l’illegittimità della disposizione
impugnata – in quanto non si limita a dettare principi fondamentali ma pone
piuttosto una disciplina incompatibile con un “completamento” da parte delle
singole Regioni e Province autonome – non potrebbe in alcun modo risultare
esclusa dall’opera di ricognizione dei principi fondamentali delegata al
Governo; dall’altro, la previsione (di cui all’art. 11, comma 3, della legge
impugnata) della possibilità che, per le autonomie speciali, siano dettate
disposizioni specifiche per la disciplina delle attività di competenza
regionale in materia di rapporti (internazionali e) comunitari attraverso le
“norme di attuazione” degli statuti speciali, non eliminerebbe la lesione della
competenza legislativa concorrente riconosciuta dall’art. 117, terzo comma: sia
perché l’elaborazione delle norme di attuazione non è rimessa alle singole
Regioni e Province autonome ma alle Commissioni paritetiche, sia perché tali
disposizioni riguarderebbero solamente la predisposizione dei beni e delle
risorse strumentali, finanziarie, umane e organizzative occorrenti
all’esercizio delle “ulteriori funzioni amministrative” rese necessarie. Né varrebbe,
inoltre, a negare la lamentata illegittimità la circostanza, invocata
dall’Avvocatura, che le modalità della partecipazione siano
affidate ad un accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni; tale decisione,
infatti, secondo le ricorrenti, sarebbe pur sempre riconducibile al livello
statale, sottraendo spazio alle autonome scelte normative di dettaglio delle
singole Regioni e Province autonome.
Con riferimento
alla asserita violazione dell’art. 117, quinto comma, Cost.,
le ricorrenti – rilevando l’assenza sul punto di argomenti da parte della
difesa statale – si limitano a ribadire che la norma impugnata legittima un
ruolo esclusivamente formale e “di facciata” delle autonomie speciali,
assolutamente non in grado di incidere in alcun modo sulla formazione degli
atti comunitari, in aperto contrasto con la “partecipazione” a tali processi
cui esplicitamente si riferisce la norma costituzionale, imponendone, come è
ovvio, l’effettività.
Infine, quanto
alla disciplina relativa all’accesso alla Corte di giustizia, le ricorrenti si
dichiarano consapevoli che è la stessa normativa comunitaria a non consentire
l’accesso diretto delle Regioni e Province autonome, ma ribadiscono che se
l’ordinamento interno intende garantire la possibilità di accesso “indiretto” –
come imporrebbe in Italia l’art. 117, quinto comma, Cost. – tale possibilità
dovrebbe risultare “effettiva”, dunque non rimessa al mero arbitrio dello Stato
nella decisione di accogliere o meno l’istanza
dell’ente. Né il fatto che un vincolo allo Stato possa derivare solo da una
decisione a maggioranza assoluta adottata in sede di
Conferenza Stato-Regioni potrebbe in alcun modo garantire la speciale
posizione di autonomia degli enti di cui all’art. 116 Cost. e la tutela delle
loro particolari prerogative costituzionali.
Considerato in diritto
1. –
Le ricorrenti
hanno sollevato questione di legittimità costituzionale anche dell’art. 5,
comma 2, della legge n. 131 del 2003, nella parte in cui prevede la
possibilità, per le Regioni, di vincolare lo Stato a presentare ricorso alla
Corte di giustizia delle Comunità europee solo per mezzo di una deliberazione
adottata a maggioranza assoluta dalla Conferenza Stato-Regioni, per violazione
dell’art. 117, quinto comma, Cost., in relazione
all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda
della Costituzione), nonché degli artt. 8, 9, 10 e 16 dello Statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige e degli artt. 3, 4 e 6 dello Statuto
speciale della Sardegna. Da tali disposizioni costituzionali sarebbe desumibile
la prescrizione secondo la quale le Regioni e le Province autonome devono avere
“la possibilità di far valere eventuali illegittimità” degli atti normativi
comunitari davanti agli organi competenti; inoltre, il meccanismo previsto si
rivelerebbe comunque del tutto inadeguato nei confronti delle Regioni ad
autonomia speciale e delle Province autonome, dal momento che queste ultime si
troverebbero a dover raccogliere, in relazione alla proposizione di un ricorso
giurisdizionale per la tutela di competenze specifiche di ciascuna di esse, il consenso della maggioranza delle altre Regioni, non
interessate alla questione.
2. – Nei loro
ricorsi
3. – Stante la
loro identità, le questioni di legittimità costituzionale proposte dalla
Provincia autonoma di Bolzano e dalla Regione Sardegna con riferimento all’art.
5 della legge n. 131 del 2003 possono essere riunite per essere trattate
congiuntamente e decise con un’unica sentenza.
4. – Deve
innanzi tutto essere presa in considerazione la presunta violazione dell’art.
117, terzo comma, Cost., ad opera dell’art. 5, commi 1
e 2, della legge impugnata.
Secondo la
prospettazione delle ricorrenti, tali disposizioni violerebbero il citato
parametro costituzionale, in quanto porrebbero norme di dettaglio in una
materia – quella dei “rapporti internazionali e con l’Unione europea delle
Regioni” – affidata alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni.
La questione non
è fondata.
Appare evidente,
infatti, che la normativa statale trova il proprio titolo abilitativo
non già nel terzo comma, bensì nel quinto comma dell’art. 117 Cost., ai sensi del quale “le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono
all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti
dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge
dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in
caso di inadempienza”.
Tale
disposizione costituzionale, unica esplicitamente riferita all’interno del
nuovo Titolo V della Parte II della Costituzione alle Regioni ordinarie e alle
autonomie speciali (inutile quindi è il riferimento all’art. 10 della legge
cost. n. 3 del 2001, richiamato invece dalle ricorrenti), istituisce una
competenza statale ulteriore e speciale rispetto a quella contemplata dall’art.
117, terzo comma, Cost., concernente il più ampio
settore “dei rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni”. Con
specifico riferimento alla procedura tramite la quale
deve esplicarsi la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alla
c.d. “fase ascendente” del diritto comunitario, dunque,
Quanto appena
sottolineato rende inoltre evidente la infondatezza
della censura proposta nei ricorsi introduttivi dei giudizi per violazione del
quinto comma dell’art. 117 Cost., dal momento che questa disposizione
costituzionale, affidando in via esclusiva allo Stato il compito di dettare
“norme di procedura”, non ha garantito alle Regioni e alle Province autonome
ambiti riservati alla legislazione regionale o provinciale.
5. – La seconda
censura proposta dalle ricorrenti concerne invece la asserita
inadeguatezza dello strumento partecipativo in concreto previsto dalle
disposizioni impugnate, derivante dalla mancata previsione di un meccanismo
idoneo a garantire adeguata consistenza alle rappresentanze regionali, dalla
mancata previsione di un numero minimo di rappresentanti regionali, nonché
dalla mancata prescrizione secondo la quale nelle “materie di legislazione
regionale esclusiva” le delegazioni siano composte di soli rappresentanti
regionali.
Anche tale
questione non è fondata.
Ai sensi del
comma 1 dell’art. 5 impugnato, “le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano concorrono direttamente, nelle materie di loro competenza
legislativa, alla formazione degli atti comunitari, partecipando, nell’ambito
delle delegazioni del Governo, alle attività del Consiglio e dei gruppi di
lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea, secondo modalità da concordare in sede di Conferenza
Stato-Regioni che tengano conto della particolarità delle autonomie speciali e,
comunque, garantendo l’unitarietà della rappresentazione della posizione
italiana da parte del Capo delegazione designato dal Governo”. Lo strumento
partecipativo predisposto da tale disposizione non può certo essere ritenuto
inadeguato, come invece si afferma nei ricorsi, in relazione alla garanzia
delle posizioni costituzionalmente garantite delle Regioni e delle Province
autonome, dal momento che il suo concreto atteggiarsi dovrà essere stabilito
mediante accordi da adottare nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni.
Inoltre, la norma prevede espressamente che l’accordo, nel delineare le
modalità della partecipazione delle Regioni e delle Province autonome, debba
tenere conto della “particolarità delle autonomie speciali”, cosicché, ove
queste ultime si ritenessero vulnerate nelle proprie
competenze costituzionali dalle modalità di partecipazione in concreto previste
dall’accordo, potranno fare ricorso ai consueti mezzi di tutela delle proprie
posizioni.
Quanto alla
pretesa concernente la previsione di un numero minimo di rappresentanti
regionali nelle delegazioni del Governo, deve essere evidenziato come la
disposizione impugnata stabilisca che in queste ultime “deve essere prevista la
partecipazione di almeno un rappresentante delle Regioni a statuto speciale e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano”: cosicché appare del tutto
evidente che proprio le due ricorrenti non possono far valere alcun motivo di
doglianza in relazione a tale specifico aspetto.
Quanto poi alla
rivendicazione che nelle “materie di legislazione regionale esclusiva” la
delegazione debba essere composta solo da
rappresentanti delle Regioni, essa contrasta con la perdurante competenza
statale in tema di relazioni internazionali e con l’Unione europea (di cui
all’art. 117, comma secondo, lettera a,
comma terzo e comma quinto), a prescindere dai settori materiali coinvolti.
6. – Può essere ora
affrontata la censura concernente la possibilità, contemplata dalla disciplina
impugnata, che il Governo possa designare come capo
delegazione – in relazione a materie afferenti alla competenza residuale delle
Regioni – un Presidente di Giunta di una Regione o di una Provincia autonoma.
Secondo le
ricorrenti tale previsione sarebbe costituzionalmente illegittima in quanto non
riferita anche alle materie di competenza primaria delle Regioni speciali o delle
Province autonome in base agli Statuti speciali.
La questione non
è fondata.
Anzitutto deve
notarsi che non di rado le materie di competenza primaria delle Regioni ad
autonomia particolare o delle Province autonome coincidono con alcune delle
materie di competenza residuale delle Regioni ad autonomia ordinaria; inoltre,
ove fra le materie di competenza primaria delle Regioni ad autonomia speciale e
delle Province autonome non siano elencate materie che siano invece
riconosciute alla competenza residuale delle Regioni ordinarie, può essere
invocata l’applicazione dell’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.
Da tale
considerazione risulta evidente come l’ambito della potestà residuale
costituisca di norma un elemento che accomuna largamente sia le Regioni
ordinarie che le Regioni speciali e le Province autonome: non è certo
irragionevole, dunque, la scelta del legislatore statale di limitare a questi
ambiti la possibilità di individuare in un Presidente di Giunta regionale o
provinciale il capo della delegazione italiana. Ciò anche alla luce della
considerazione secondo la quale la rappresentanza italiana nei confronti
dell’Unione europea deve necessariamente essere caratterizzata da una posizione
unitaria, come ha riconosciuto la giurisprudenza di questa Corte (cfr. sentenze
n. 317 del 2001 e n. 425 del 1999),
nonché della stessa disposizione oggetto del presente giudizio, ai sensi della
quale il concorso delle autonomie territoriali alla formazione degli atti
comunitari deve avvenire “garantendo l’unitarietà della posizione italiana da
parte del Capo delegazione designato dal Governo”. Al tempo stesso, sembra evidente
che la titolarità di particolari materie (non riconducibili all’art. 117, quarto comma, Cost.) da parte di una Regione ad
autonomia speciale o Provincia autonoma non può legittimare una pretesa ad
assumere la presidenza della delegazione italiana, dal momento che in questi
casi nelle altre aree territoriali le funzioni corrispondenti spettano agli
organi dello Stato.
Le
considerazioni appena svolte, inoltre, consentono di ritenere non fondata anche
la censura rivolta nei confronti della medesima disposizione in quanto
“illegittimamente discriminatoria delle autonomie territoriali speciali
rispetto a quelle ordinarie”: dunque per violazione dell’art. 3 Cost.
Come si è
mostrato più sopra, infatti, la disposizione impugnata accomuna le Regioni –
ordinarie e speciali – nonché le Province autonome, in relazione ad una
posizione che le contraddistingue tutte, ossia la potestà legislativa più ampia
(sia essa residuale ai sensi dell’art. 117, comma quarto, Cost., o primaria ai sensi degli Statuti speciali); d’altra
parte, legittimamente non dà rilievo alla posizione specifica di ciascuna
Regione speciale o Provincia autonoma, connessa alle competenze “primarie” a
ciascuna di esse statutariamente riconosciute, dal momento che ciò trova
giustificazione nella necessità di garantire l’unitarietà della posizione della
delegazione italiana nei confronti della Comunità europea.
7. – Anche
l’ultimo profilo di censura, concernente il comma 2 dell’art. 5 della legge n.
131 del 2003, non è fondato.
Secondo la ricorrente tale disposizione sarebbe costituzionalmente
illegittima in quanto posta in violazione della prerogativa costituzionale
delle Regioni speciali e delle Province autonome consistente nella “possibilità
di far valere eventuali illegittimità” degli atti normativi comunitari “davanti
agli organi competenti”.
Al riguardo,
deve invece essere evidenziato come nel sistema costituzionale non esista una simile prerogativa. Di talché, deve ritenersi che
la scelta di prevedere l’obbligo, per il Governo, di proporre ricorso dinanzi
alla Corte di giustizia delle Comunità europee avverso gli atti normativi
comunitari “qualora esso sia richiesto dalla Conferenza
Stato-Regioni a maggioranza assoluta delle Regioni e delle Province
autonome” (art. 5, comma 2, della legge n. 131 del 2003), sia riferibile alla
discrezionalità del legislatore statale. Né del resto è possibile considerare
tale scelta irragionevole, dal momento che la circostanza secondo la quale la
richiesta di impugnazione provenga dalla Conferenza
Stato-Regioni, per di più con la prescritta maggioranza assoluta,
consente di ritenere tale richiesta espressiva di una posizione
sufficientemente condivisa dal sistema delle autonomie regionali.
riuniti i giudizi;
riservata a separate
pronunzie la decisione delle restanti questioni di legittimità costituzionale
della legge 5 giugno 2003, n. 131, sollevate con i ricorsi indicati in
epigrafe,
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art.
5, commi 1 e 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), sollevate,
in riferimento all’art. 117, terzo e quinto comma, della Costituzione, agli artt. 8, 9, 10 e 16 dello Statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione
del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per
il Trentino-Alto Adige) e agli artt. 3, 4 e 6 della legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2004.
F.to:
Gustavo
ZAGREBELSKY, Presidente
Ugo
DE SIERVO, Redattore
Depositata
in Cancelleria il 19 luglio 2004.