Sentenza n. 430 del 2004

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SENTENZA N. 430

ANNO 2004

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Valerio                                      ONIDA                        Presidente 

- Carlo                                         MEZZANOTTE             Giudice

- Guido                                        NEPPI MODONA                "

- Piero Alberto                            CAPOTOSTI                         "

- Annibale                                   MARINI                                "

- Franco                                       BILE                                      "

- Giovanni Maria                         FLICK                                   "

- Francesco                                  AMIRANTE                          "

- Ugo                                           DE SIERVO                          "

- Romano                                    VACCARELLA                    "

- Paolo                                         MADDALENA                     "

- Alfio                                         FINOCCHIARO                   "

- Alfonso                                     QUARANTA                        "

- Franco                                       GALLO                                 "

ha pronunciato la seguente                                                

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 2, della legge 17 aprile 1985, n. 141 (Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti), promossi con ordinanze dell’8 gennaio 2004 e del 29 dicembre 2003 dalla Corte dei conti – sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, sui ricorsi proposti da Masi Caterina ed altri contro il Provveditorato agli studi di Bari ed altri e da Palamà Ercole ed altri contro il Provveditorato agli studi di Lecce ed altri, rispettivamente iscritte ai numeri 263 e 405 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 15 e n. 20, prima serie speciale, dell’anno 2004.

 

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 17 novembre 2004 il Giudice relatore Paolo Maddalena.

 

Ritenuto in fatto

 

1. ¾ Con due ordinanze di identico contenuto, iscritte ai numeri 263 e 405 del registro ordinanze 2004, la Corte dei conti – sezione giurisdizionale per la Regione Puglia ha sollevato, in riferimento all’articolo 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 2, della legge 17 aprile 1985, n. 141 (Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti), “nella parte in cui stabilisce che i benefici previsti dal presente articolo sono attribuiti ai dipendenti della scuola collocati a riposo nel periodo tra il 1° giugno 1977 ed il 1° aprile 1979 in ragione del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1986 ed interamente dal 1° gennaio 1987, anziché interamente dal 1° febbraio 1981”.

2.1 ¾ In punto di fatto il remittente precisa di dovere decidere vari ricorsi proposti da dipendenti in quiescenza del settore scuola, cessati dal servizio nel periodo 1° giugno 1977 – 31 marzo 1979, i quali hanno richiesto la riliquidazione del trattamento di quiescenza con valutazione dell’intera anzianità a decorrere dal 1° febbraio 1981.

2.2. ¾ In punto di rilevanza il giudice a quo rileva che l’impugnato articolo 7, comma 2, della legge n. 141 del 1985 attribuisce ai suddetti dipendenti la valutazione dell’anzianità in ragione del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1986 ed interamente dal 1° gennaio 1987, mentre l’art. 8 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255 (Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti la corresponsione di miglioramenti economici al personale della scuola di ogni ordine e grado, compresa l’università), convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1981, n. 391, riconosce alla medesima categoria di dipendenti, ma cessati dal servizio dopo il 1° aprile 1979, la valutazione dell’intera anzianità a decorrere dal 1° febbraio 1981.

Il remittente richiama la sentenza n. 504 del 1988 di questa Corte, la quale ha dichiarato la incostituzionalità dell’art. 8 del citato decreto-legge n. 255 del 1981, “nella parte in cui non prevede l’estensione ai dipendenti della scuola collocati in quiescenza nel periodo tra il 1° giugno 1977 ed il 1° aprile 1979 dei benefici concessi ai dipendenti cessati dal servizio dopo quest’ultima data”, e sostiene che dalla caducazione dell’impugnato art. 7, comma 2, della legge n. 141 del 1985 deriverebbe l’accoglimento delle domande avanti a sé proposte, le quali andrebbero, altrimenti, respinte.

2.3. ¾ In ordine alla non manifesta infondatezza il remittente ricorda, anzitutto, l’art. 152 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), con il quale il legislatore si è assunto l’impegno di “correggere” le disparità di trattamento derivanti dall’applicazione del criterio del c.d. maturato economico (criterio prescelto per il reinquadramento del personale nelle nuove qualifiche funzionali), prevedendo espressamente il recupero della maggiore anzianità di servizio nei livelli retributivi precedentemente maturati, a cominciare dal triennio contrattuale 1979-1981, con priorità per il personale che avesse già maturato il diritto al trattamento di quiescenza.

 

Il giudice a quo richiama, ancora, la citata sentenza n. 504 del 1988 di questa Corte, che ha ritenuto “irragionevole la decisione del legislatore di estendere retroattivamente il beneficio del riconoscimento integrale dell’anzianità di servizio limitatamente al solo personale cessato dal servizio dal 1° aprile 1979, negando tale estensione a coloro i quali, nonostante il loro collocamento a riposo risalisse ad un’epoca anteriore al 1° aprile 1979, avevano tuttavia ottenuto l’inquadramento nelle qualifiche retributive funzionali perché al 1° giugno 1977” (data di entrata in vigore, per il personale della scuola, delle qualifiche funzionali, introdotte dalla legge n. 312 del 1980) “erano ancora in servizio”.

 

Per il remittente l’art. 7, comma 2, della legge n. 141 del 1985, nel prevedere, per il personale della scuola collocato in quiescenza tra il 1° giugno 1977 ed il 31 marzo 1979, la valutazione della anzianità in ragione della metà a decorrere dall’anno 1986 ed interamente dall’anno 1987, avrebbe solo limitato, ma non eliminato la grave e discriminatoria sperequazione rilevata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 504 del 1988, e, alla luce di questa sentenza e per le medesime ragioni, dovrebbe essere dichiarato costituzionalmente illegittimo.

 

3. ¾ E’ intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per l’infondatezza delle questioni.

L’Avvocatura sostiene che “dalla irragionevolezza”, riscontrata dalla sentenza n. 504 del 1988 di questa Corte, “della originaria scelta di estendere il beneficio integrale della anzianità di servizio al solo personale cessato dal servizio dal 1° aprile 1979 e non a quello cessato in precedenza, non scaturisce, in via automatica, quella dal giudice a quo ipotizzata, ed asseritamente incentrata sulla diversificazione della misura e della decorrenza economica della riliquidazione in questione”. “Una volta eliminato il preponderante fattore di discriminazione, mediante la estensione del beneficio ai soggetti dapprima esclusi, si riafferma”, secondo la difesa erariale, “quanto a profili secondari di diversificazione che il legislatore può mantenere nell’esercizio della sua discrezionalità, il consolidato orientamento della Corte secondo cui non contrasta di per sé con il principio di uguaglianza un diverso trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti, ma in momenti diversi nel tempo, perché lo stesso fluire di questo costituisce un elemento diversificatore”.

Considerato in diritto

 

1. ¾ Con due ordinanze di identico contenuto, la Corte dei conti – sezione giurisdizionale per la Regione Puglia ha sollevato, in riferimento all’articolo 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 2, della legge 17 aprile 1985, n. 141 (Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti), “nella parte in cui stabilisce che i benefici previsti dal presente articolo sono attribuiti ai dipendenti della scuola collocati a riposo nel periodo tra il 1° giugno 1977 ed il 1° aprile 1979 in ragione del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1986 ed interamente dal 1° gennaio 1987, anziché interamente dal 1° febbraio 1981”.

2. ¾ I due giudizi, di identico oggetto, possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

3. ¾ La disposizione impugnata si inquadra nel processo legislativo che, a partire dalla legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), ha previsto per i pubblici dipendenti la sostituzione dell’ordinamento gerarchico con quello delle qualifiche funzionali.

Il passaggio dall’uno all’altro assetto è stato effettuato in base al criterio del c.d. maturato economico, il quale tiene conto unicamente del trattamento economico complessivo goduto al momento dell’inquadramento nelle qualifiche funzionali (art. 51 della legge n. 312 del 1980), prescindendosi dall’anzianità effettiva. Questo comporta un chiaro vantaggio per il personale all’inizio della carriera, il quale beneficia immediatamente dei miglioramenti retributivi ed ha la prospettiva di beneficiarne a lungo per tutto lo svolgimento della prevista progressione economica, ma al tempo stesso provoca un appiattimento della posizione del personale con maggiore anzianità nell’ambito della medesima qualifica, il quale se vede conservato il proprio trattamento economico, può beneficiare del nuovo e più favorevole sistema retributivo per un periodo di tempo molto minore.

Il legislatore si è fatto carico di questo problema e con l’art. 152 della stessa legge n. 312 del 1980 ha manifestato l’intento di disciplinare la valutazione dell’eventuale maggiore anzianità, rispetto a quella conferita nei livelli retributivi con l’inquadramento effettuato, a cominciare dal triennio 1979-1981, con priorità nei confronti di coloro che avessero maturato il diritto al trattamento di quiescenza.

In attuazione dell’art. 152 della legge n. 312 del 1980 è stato emanato il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255 (Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti la corresponsione di miglioramenti economici al personale della scuola di ogni ordine e grado, compresa l’università), convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1981, n. 391, il quale, con norma retroattiva, ha previsto (art. 8, commi 1 e 2) che per il personale collocato a riposo dopo il 1° aprile 1979 la pensione viene riliquidata tenendo conto della anzianità pregressa, con decorrenza dal 1° febbraio 1981.

 

L’impugnato art. 7 della legge n. 141 del 1985 ha poi ulteriormente esteso il beneficio previsto dal citato art. 8, prevedendo anche per il personale cessato dal servizio tra il 1° giugno 1977 ed il 31 marzo 1979 la riliquidazione della pensione con valutazione della anzianità, ma in questo caso in ragione del 50 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 1986 e interamente dal 1° gennaio 1987.

4.1. ¾ La Corte dei conti – sezione giurisdizionale per la Regione Puglia ritiene che la disposizione censurata contrasterebbe con il canone di cui all’art. 3, primo comma, della Costituzione, in quanto sarebbe “gravemente discriminatorio” e “irragionevole” differenziare a fini pensionistici la posizione dei dipendenti della scuola cessati dal servizio nel periodo compreso tra il 1° giugno 1977 ed il 31 marzo 1979, cui l’impugnato art. 7, comma 2, della legge n. 141 del 1985 riconosce la valutazione dell’anzianità in ragione del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1986 ed interamente dal 1° gennaio 1987, rispetto a quella dei medesimi dipendenti, cessati dopo il 1° aprile 1979, cui l’art. 8 del decreto-legge n. 255 del 1981 riconosce la riliquidazione del trattamento di quiescenza con valutazione dell’intera anzianità a decorrere dal 1° febbraio 1981.

Il giudice a quo ricorda in proposito la sentenza di questa Corte n. 504 del 1988, la quale ha ritenuto irragionevole la scelta del legislatore del 1981 di limitare l’estensione del beneficio del riconoscimento integrale dell’anzianità di servizio al solo personale cessato dal servizio dal 1° aprile 1979, negando tale estensione al personale cessato dal servizio dal 1° giugno 1977, e cioè dalla data di entrata in vigore, per il personale della scuola, delle qualifiche funzionali, ritenendo che la citata sentenza implichi una equiparazione del trattamento pensionistico del personale in questione anche sul piano della decorrenza del beneficio stesso.

4.2. ¾ La questione non è fondata.

4.3. ¾ Questa Corte, più volte chiamata a valutare gli esiti del passaggio dall’ordinamento gerarchico delle carriere a quello delle qualifiche funzionali, ed in particolare il criterio prescelto dal legislatore del 1980 del c.d. maturato economico e i successivi interventi volti a temperarne gli effetti meno favorevoli per il personale con notevole anzianità rispetto a quello all’inizio della carriera, ha riconosciuto ampia discrezionalità al legislatore in materia ed ha chiarito che la previsione di una diversa valutazione delle anzianità pregresse attraverso un discrimine temporale non viola il principio di uguaglianza (cfr. sentenze numeri 296 del 1984, 618 del 1987, 624 del 1988, 219 del 1998, 126 del 2000, 376 del 2001 e ordinanza n. 121 del 2003).

D’altro canto questa giurisprudenza è coerente con il consolidato indirizzo della Corte che ha sempre negato l’obbligatorietà per il legislatore di estendere i benefici conseguiti dal personale in servizio a quello in quiescenza (cfr. sentenza n. 30 del 2004 e ordinanze n. 162 del 2003 e n. 531 del 2002).

Alla luce della costante giurisprudenza appena ricordata, non appare, dunque, irragionevole la scelta del legislatore del 1985 di differenziare, nell’ambito della stessa categoria di soggetti, la decorrenza e l’entità del beneficio in ragione della data del loro collocamento a riposo.

4.4. ¾ Né d’altra parte vale invocare la sentenza n. 504 del 1988, giacché in quella occasione la Corte si era limitata ad affermare il principio dell’applicazione del beneficio a tutti coloro che erano cessati dal servizio dopo il 1° giugno 1977, senza censurare la diversa decorrenza del beneficio prevista dall’art. 7 della legge n. 141 del 1985.

per questi motivi

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 2, della legge 17 aprile 1985, n. 141 (Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti), sollevata, in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti – sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, con le ordinanze indicate in epigrafe.

  Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2004.

 

Valerio ONIDA, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 29 dicembre 2004.