Ordinanza n. 409 del 2004

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ORDINANZA N. 409

ANNO 2004

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Valerio                        ONIDA                             Presidente

- Carlo                           MEZZANOTTE                 Giudice

- Guido                         NEPPI MODONA                   "

- Piero Alberto              CAPOTOSTI                           "

- Annibale                     MARINI                                  "

- Franco                         BILE                                        "

- Giovanni Maria           FLICK                                      "

- Francesco                    AMIRANTE                            "

- Romano                      VACCARELLA                      "

- Paolo                           MADDALENA                       "

- Alfio                           FINOCCHIARO                     "

- Alfonso                       QUARANTA                           "

- Franco                         GALLO                                    "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promossi, nell’ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Roma con quattro ordinanze del 17 marzo 2003 (iscritte ai numeri da 309 a 312 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell’anno 2003), con tre ordinanze del 18 marzo 2003 (iscritte ai numeri da 313 a 315 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell’anno 2003), con ordinanza del 20 marzo 2003 (iscritta al n. 316 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell’anno 2003), con ordinanza del 22 marzo 2003 (iscritta al n. 317 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell’anno 2003), con ordinanza del 20 marzo 2003 (iscritta al n. 327 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell’anno 2003), con ordinanza del 17 marzo 2003 (iscritta al n. 417 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell’anno 2003), con tre ordinanze del 27 febbraio 2003 (iscritte ai numeri da 464 a 466 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell’anno 2003), con quattro ordinanze del 21 maggio 2003 (iscritte ai numeri da 520 a 523 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell’anno 2003), con cinque ordinanze del 23 maggio 2003 (iscritte ai numeri da 528 a 532 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell’anno 2003), con due ordinanze del 24 maggio 2003 (iscritte ai numeri 592 e 593 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell’anno 2003), con tre ordinanze del 19 maggio 2003 (iscritte ai numeri da 686 a 688 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell’anno 2003), con ordinanza del 22 maggio 2003 (iscritta al n. 689 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell’anno 2003), con tre ordinanze del 24 maggio 2003 (iscritte ai numeri 690, 691 e 766 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37 e n. 39, prima serie speciale, dell’anno 2003), con due ordinanze del 4 luglio 2003 (iscritte ai numeri 776 e 777 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell’anno 2003), con tre ordinanze del 5 luglio 2003 (iscritte ai numeri da 778 a 780 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell’anno 2003), con due ordinanze del 3 luglio 2003 (iscritte ai numeri 812 e 813 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell’anno 2003), con due ordinanze del 22 luglio 2003 (iscritte ai numeri 824 e 825 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell’anno 2003), con sei ordinanze del 25 luglio 2003 (iscritte ai numeri da 826 a 831 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell’anno 2003), con due ordinanze del 26 luglio 2003 (iscritte ai numeri 832 e 833 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell’anno 2003), con ordinanza del 24 maggio 2003 (iscritta al n. 863 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell’anno 2003), con ordinanza del 25 luglio 2003 (iscritta al n. 864 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell’anno 2003), con cinque ordinanze del 15 settembre 2003 (iscritte ai numeri da 925 a 929 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell’anno 2003), con cinque ordinanze del 19 settembre 2003 (iscritte ai numeri da 930 a 934 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell’anno 2003), con  quattro ordinanze del 29 luglio 2003 (iscritte ai numeri da 949 a 952 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell’anno 2003), con cinque ordinanze del 15 settembre 2003 (iscritte ai numeri da 953 a 957 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell’anno 2003), con ordinanza del 17 settembre 2003 (iscritta al n. 958 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell’anno 2003), con cinque ordinanze del 16 settembre 2003 (iscritte ai numeri da 959 a 963 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46 e n. 47, prima serie speciale, dell’anno 2003), con tre ordinanze del 18 ottobre 2003 (iscritte ai numeri da 1156 a 1158 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell’anno 2004), con sette ordinanze del 17 novembre 2003 (iscritte ai numeri da 63 a 69 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell’anno 2004), con tre ordinanze del 18 novembre 2003 (iscritte ai numeri da 73 a 75 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell’anno 2004), con quattro ordinanze del 21 novembre 2003 (iscritte ai numeri da 91 a 94 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell’anno 2004), con quattro ordinanze del 22 novembre 2003 (iscritte ai numeri da 99 a 102 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell’anno 2004), con ordinanza del 27 dicembre 2003 (iscritta al n. 103 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell’anno 2004), con tre ordinanze del 14 ottobre 2003 (iscritte ai numeri da 341 a 343 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell’anno 2004), con ordinanza del 16 ottobre 2003 (iscritta al n. 344 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell’anno 2004), con due ordinanze del 27 dicembre 2003 (iscritte ai numeri 348 e 349 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell’anno 2004), con dodici ordinanze del 26 gennaio 2004 (iscritte ai numeri da 350 a 361 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell’anno 2004), con due ordinanze del 27 gennaio 2004 (iscritte ai numeri 368 e 369 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell’anno 2004), con dieci ordinanze del 30 gennaio 2004 (iscritte ai numeri da 377 a 386 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell’anno 2004), con due ordinanze del 30 marzo 2004 (iscritte ai numeri 532 e 533 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell’anno 2004), con due ordinanze del 31 marzo 2004 (iscritte ai numeri 534 e 535 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell’anno 2004), con sei ordinanze del 3 aprile 2004 (iscritte ai numeri da 536 a 541 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell’anno 2004).

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 1° dicembre 2004 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con centotrentotto ordinanze di analogo contenuto il Tribunale di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), nella parte in cui prevede per il reato di cui al comma 5-ter della medesima disposizione l’arresto obbligatorio dell’autore del fatto;

che il rimettente procede all’udienza di convalida nei confronti di cittadini stranieri tratti in arresto nella flagranza del reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 286 del 1998, perché sorpresi nel territorio dello Stato dopo la scadenza del termine entro il quale avrebbero dovuto lasciare il territorio nazionale, come da provvedimento emesso dal questore a norma dell’art. 14, comma 5-bis, dello stesso decreto;

che nei giudizi iscritti ai numeri da 309 a 317, 691, 766, 824, 863, 925, 949, 953, 962 del registro ordinanze del 2003 e ai numeri 368, 369, da 377 a 386, da 532 a 541 del registro ordinanze del 2004 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate.

Considerato che, essendo censurato in tutte le ordinanze l’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;

che le questioni in esame hanno ad oggetto la previsione dell’arresto obbligatorio in relazione al reato contravvenzionale di cui all’art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nel testo precedente alle modifiche apportate dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte con sentenza n. 223 del 2004 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter del medesimo articolo è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto;

che gli atti devono pertanto essere restituiti al giudice rimettente.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Roma.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2004.

Valerio ONIDA, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2004.