ORDINANZA N.104
ANNO 2004
REPUBBLICA ITALIANA
composta dai signori Giudici:
- Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
- Francesco AMIRANTE
- Ugo DE SIERVO
- Romano VACCARELLA
- Paolo MADDALENA
- Alfonso QUARANTA
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 2, lettera c) (recte: art. 2, comma 1, lettera c), della legge della Regione Piemonte
28 marzo 1995, n. 46 (Nuove norme per le assegnazioni e per la determinazione
dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), promossi con due
ordinanze del 24 gennaio 2003 dal Tribunale di Torino nei procedimenti civili
vertenti tra Michele Ammirati e il Comune di Torino e tra Meri Gherone e l’A.T.C. della Provincia di Torino iscritte ai nn. 407 e 408 del registro ordinanze 2003 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell’anno 2003.
Udito nella
camera di consiglio dell’11 febbraio 2004 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti.
Ritenuto che il Tribunale di Torino, con
due ordinanze di contenuto analogo, emesse in data 24 gennaio 2003 (r.o. n. 407 e n. 408 del 2003), ha
sollevato, in riferimento agli artt. 117, 118, 3 e 97 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, lettera c) (recte:
art. 2, comma 1, lettera c), della
legge della Regione Piemonte 28 marzo 1995, n. 46 (Nuove norme per le
assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica) nella parte in cui, fra i requisiti soggettivi per
l’accesso all’edilizia residenziale pubblica, prevede la “non titolarità di
diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili ubicati
in qualsiasi località, la cui rendita catastale rivalutata sia superiore a 3, 5
volte la tariffa della categoria A/2 classe I del Comune o della zona censuaria
in cui è ubicato l’immobile o la quota prevalente degli immobili”;
che i giudici rimettenti – riproponendo la
questione a seguito dell’ordinanza n. 245 del 2002
con la quale questa Corte aveva restituito gli atti per un nuovo esame dei
termini della medesima questione alla luce dell’intervenuta modifica dell’art.
117 della Costituzione da parte della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3 – censurano la predetta norma in quanto essa, <<elaborando>> e
<<trasformando>> il parametro indicato dal CIPE nella delibera del
13 marzo
che la norma impugnata recherebbe altresì vulnus all’art. 3 della Costituzione in quanto, nel prevedere, fra
i requisiti per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica,
la non titolarità di diritti reali su immobili la cui rendita catastale
rivalutata sia superiore alla misura stabilita dalla medesima legge regionale,
porrebbe in essere una ingiustificata disparità di trattamento, in ordine
all’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, tra chi non
abbia la disponibilità di alcun immobile e chi risulti invece titolare di un
immobile la cui rendita catastale, pur superando la misura fissata dalla legge,
non attesti alcuna idoneità abitativa per il nucleo familiare del richiedente;
che in entrambe le ordinanze si lamenta infine la violazione
dell’art. 97 della Costituzione in quanto l’adozione, da parte delle amministrazioni,
di provvedimenti in attuazione del criterio denunciato si porrebbe in contrasto
con i principi di imparzialità e buon andamento ivi previsti.
Considerato che le
ordinanze di rimessione sollevano la medesima questione, in riferimento agli
stessi parametri costituzionali, e che pertanto deve essere disposta la
riunione dei relativi giudizi;
che i giudici rimettenti dubitano della legittimità
costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera c), della legge della Regione Piemonte 28 marzo 1995, n. 46 (Nuove
norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica) nella parte in cui, prevedendo fra i requisiti
per conseguire l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica
la non titolarità di diritti reali su uno o più immobili ubicati in qualsiasi
località, la cui rendita catastale “sia superiore a 3, 5 volte la tariffa della
categoria A/2 classe I del Comune o della zona censuaria in cui è ubicato
l’immobile o la quota prevalente degli immobili”, esso si porrebbe in contrasto
con l’art. 117 della Costituzione, recando una disciplina difforme rispetto
alla legislazione statale di principio in una materia in relazione alla quale
“esiste una competenza regionale concorrente con quella statale e non
esclusiva”;
che inoltre la norma censurata porrebbe in essere
un’ingiustificata disparità di trattamento tra chi non abbia la disponibilità
di alcun immobile e chi risulti invece titolare di un immobile la cui rendita
catastale, pur superiore alla misura fissata dalla medesima legge regionale,
non attesti alcuna idoneità abitativa per il nucleo familiare del richiedente,
ponendosi altresì in contrasto con l’art. 97 della Costituzione per violazione
dei principi di imparzialità e buon andamento dell’attività amministrativa;
che la norma denunziata si inserisce nel quadro di una
disciplina organica dell’assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica nella Regione Piemonte; disciplina che, come già
affermato da questa Corte, “costituisce, in linea di principio, espressione
della competenza spettante alla Regione in questa materia” (cfr. ordinanza n. 526
del 2002), cosicché si deve escludere sotto questo profilo la prospettata
violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione;
che, d’altra parte, la norma in questione, nell’identificare i
criteri di accesso all’edilizia residenziale pubblica, non contrasta neppure
con la legislazione statale di principio, poiché non ingiustificatamente
attribuisce rilevanza, ai fini della esclusione dall’assegnazione degli
alloggi, alla titolarità di un diritto reale su uno o più immobili che abbiano
una determinata rendita catastale, indipendentemente dalla valutazione della
idoneità abitativa degli stessi in relazione alle esigenze del nucleo familiare
del richiedente, in quanto la titolarità di tali diritti costituisce indice
oggettivo di ricchezza – espresso in termini di rendita catastale –
rappresentativo della disponibilità di un reddito utilizzabile per il
soddisfacimento di dette esigenze (cfr. ordinanza n. 368
del 2003);
che è altresì escluso il vulnus
all’art. 97 della Costituzione, non ponendosi in alcun modo il criterio di
assegnazione degli alloggi recato dalla norma stessa, per le ragioni appena
evidenziate, in contrasto con i principi di imparzialità e buon andamento
dell’attività amministrativa;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26,
primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
LA CORTE
COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera c), della legge della Regione Piemonte 28 marzo 1995, n. 46 (Nuove
norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118,
3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale di Torino, con le ordinanze in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 22 marzo 2004.
Gustavo
ZAGREBELSKY, Presidente
Piero
Alberto CAPOTOSTI, Redattore
Depositata
in Cancelleria l'1 aprile 2004.