Ordinanza n. 187 del 2004

 CONSULTA ONLINE 

 

ORDINANZA N.187

 

ANNO 2004

 

 

REPUBBLICA ITALIANA                 

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO             

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

-    Gustavo ZAGREBELSKY                              Presidente

 

-    Valerio ONIDA                                                 Giudice

 

-    Carlo MEZZANOTTE                                            "

 

-    Fernanda CONTRI                                                 "

 

-    Guido NEPPI MODONA                                      "

 

-    Piero Alberto CAPOTOSTI                                    "

 

-    Annibale MARINI                                                  "

 

-    Franco BILE                                                           "

 

-    Giovanni Maria FLICK                                          "

 

-    Francesco AMIRANTE                                         "              

 

-    Ugo DE SIERVO                                                   "       

 

-    Romano VACCARELLA                                      "

 

-    Paolo MADDALENA                                            "

 

-    Alfonso QUARANTA                                           "

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 29, comma 1, lettere b) e b-bis) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall’art. 23, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione ed asilo), promosso con ordinanza del 28 aprile 2003 dal Tribunale di Trento, sezione distaccata di Borgo Valsugana, sul ricorso proposto da Milincic Dajana contro la Questura della Provincia di Trento ed altro, iscritta al n. 587 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell’anno 2003.

 

  Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

  udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 2004 il Giudice relatore Fernanda Contri.

 

Ritenuto che il Tribunale di Trento, sezione distaccata di Borgo Valsugana, con ordinanza emessa il 28 aprile 2003, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 29, comma 1, lettere b) e b-bis) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall’art. 23, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione ed asilo), in relazione agli artt. 2, 3, secondo comma, 29 e 30 della Costituzione;

 

che il giudice rimettente è investito della decisione di un’opposizione al decreto con il quale il Questore di Trento, non avendo ritenuto la sussistenza delle condizioni per il ricongiungimento familiare, ha intimato l’espatrio ad una cittadina straniera di nazionalità bosniaca; 

 

che, come riferisce il giudice a quo, la ricorrente, nel periodo in cui i genitori si sono trasferiti in Italia con regolari permessi di soggiorno, ha continuato a risiedere in Bosnia presso la nonna, essendo aiutata economicamente dai genitori, per completare il suo corso di studi;

 

che, sempre secondo l’ordinanza, la ricorrente non avrebbe possibilità di trovare un’occupazione nel suo Paese, mentre ha ottenuto la concreta promessa di un posto di lavoro presso un’impresa edile italiana, disposta ad assumerla purché in possesso di regolare permesso di soggiorno;

 

che secondo il rimettente l’art. 29 del d.lgs. n. 286 del 1998, così come modificato dalla legge n. 189 del 2002, nella parte in cui consente il ricongiungimento familiare dei figli maggiorenni a carico solo nell’ipotesi in cui questi non possano provvedere al loro sostentamento a causa di uno stato di salute che comporti un’invalidità totale, si pone in contrasto con gli artt. 2, 3, secondo comma, 29 e 30 Cost.;

 

che, quanto alla violazione degli artt. 29 e 30 Cost., secondo il giudice a quo la disposizione novellata “confligge con i principi ormai pacificamente recepiti nella dottrina e nella giurisprudenza che sanciscono il rango costituzionale del diritto alla famiglia ed all’unità familiare”, e, quanto alla ritenuta violazione dell’art. 2 Cost., i diritti inviolabili “spettano agli uomini in genere e non solamente ai cittadini”;

 

che, in relazione al limite dello “stato di salute che comporti invalidità totale” ora previsto dalla disposizione censurata, esso si pone in contrasto con i principi di solidarietà politica, economica e sociale di cui all’art. 3, secondo comma, Cost.;

 

che è intervenuto nel giudizio di legittimità costituzionale il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare inammissibile o comunque infondata la questione sollevata;

 

che secondo la difesa erariale nell’ordinanza non è stato indicato con la necessaria chiarezza l’ambito della questione sollevata, sembrando quasi che il giudice a quo dubiti non solo della conformità a Costituzione della previsione della condizione dello “stato di salute che comporti invalidità totale”, ma addirittura di ogni condizione prevista per il ricongiungimento del figlio maggiorenne;

 

che, sotto il profilo della rilevanza, secondo l’Avvocatura il rimettente non riferisce neppure se i genitori della ricorrente si trovino nelle condizioni che consentono di chiedere il ricongiungimento familiare, previste dagli artt. 28 e 29 del d.lgs. citato;

 

che, ad avviso dell’Avvocatura, mentre allo straniero deve essere riconosciuto il potere-dovere di educare, mantenere ed istruire i figli minori, con la conseguente possibilità di chiedere il ricongiungimento familiare, la stessa possibilità non può essere automaticamente prevista nel caso in cui il figlio sia maggiorenne,  perché in tal caso il soddisfacimento di detti obblighi non implica le necessità della convivenza tra genitore e figlio e può essere assicurato anche quando i soggetti vivano in Stati diversi;

 

che, rileva ancora la difesa erariale, il rimettente non ha neppure accertato se la ricorrente nel giudizio a quo si trovi nella condizione oggettiva di non poter provvedere al proprio sostentamento, limitandosi ad affermare apoditticamente che “in Bosnia non avrebbe opportunità occupazionali”;

 

che secondo l’Avvocatura il legislatore ha fatto uso ragionevole della discrezionalità, che certamente gli compete, di disciplinare l’immigrazione, ed anzi ha inteso proprio rispettare i valori costituzionali sottesi alla necessità di regolare il fenomeno migratorio per renderlo socialmente compatibile.

 

Considerato che il Tribunale di Trento, sezione distaccata di Borgo Valsugana, dubita della legittimità costituzionale dell’art. 29, comma 1, lettere b) e b-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall’art. 23, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione ed asilo), nella parte in cui prevede il ricongiungimento familiare coi figli maggiorenni nel solo caso in cui essi non possano provvedere al loro sostentamento a causa di uno stato di salute che comporti una invalidità totale, per violazione degli artt. 2, 3, secondo comma, 29 e 30 della Costituzione;

 

che il rimettente, non avendo descritto in modo sufficiente la fattispecie concreta sottoposta al suo giudizio ed avendo omesso, in particolare, di dare conto di alcuni punti essenziali, quali la ricorrenza nel caso di specie di tutte le condizioni richieste dall’art. 28 del d.lgs. n. 286 del 1998 per ottenere il ricongiungimento familiare, non consente alla Corte di valutare la rilevanza della questione nel giudizio a quo (cfr., tra le molte, le ordinanze n. 141 del 2003 e n. 526 del 2002);

 

che il giudice a quo indica inoltre i parametri della ritenuta illegittimità costituzionale in modo del tutto generico e non esprime in modo univoco quale sia l’intervento richiesto alla Corte, e cioè se esso sia additivo ovvero caducatorio della disposizione che viene censurata;

 

che l’ordinanza in esame non è quindi idonea ad introdurre validamente il giudizio di legittimità costituzionale e la questione sollevata risulta manifestamente inammissibile sotto ogni profilo.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 29, comma 1, lettere b) e b-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall’art. 23, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione ed asilo), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, 29 e 30 della Costituzione, dal Tribunale di Trento, sezione distaccata di Borgo Valsugana, con le ordinanze indicate in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2004.

 

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

 

Fernanda CONTRI, Redattore

 

Depositata in Cancelleria il 24 giugno 2004.