Ordinanza n. 133 del 2004

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N.133

ANNO 2004

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gustavo                                    ZAGREBELSKY      Presidente

- Valerio                                      ONIDA                      Giudice

- Carlo                                         MEZZANOTTE         "

- Fernanda                                  CONTRI                    "

- Guido                                       NEPPI MODONA    "

- Piero Alberto                            CAPOTOSTI             "

- Annibale                                   MARINI                    "

- Franco                                      BILE                          "

- Giovanni Maria                         FLICK                         "                     

- Francesco                                 AMIRANTE              "

- Ugo                                          DE SIERVO              "

- Romano                                    VACCARELLA        "

- Paolo                                        MADDALENA         "

- Alfonso                                    QUARANTA            "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 104 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669 (Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario), e dell’art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell’imposta di bollo), promosso con ordinanza del 29 aprile 2003 dal Tribunale di Avellino nel procedimento civile vertente tra Scialoia Luciano e Serluca Genueffa ed altra, iscritta al n. 794 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell’anno 2003.

     Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

     udito nella camera di consiglio del 24 marzo 2004 il Giudice relatore Romano Vaccarella.

     Ritenuto che con ordinanza del 29 aprile 2003 il Tribunale di Avellino – nel corso di un procedimento civile di opposizione ad esecuzione immobiliare – ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 104 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669 (Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario), e 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell’imposta di bollo), nella parte in cui tali norme subordinano l’acquisizione, nella cambiale, della qualità di titolo esecutivo alla condizione che la stessa sia stata regolarmente bollata sin dall’origine;

     che il giudice a quo riferisce che – avendo l’opponente specificamente contestato il diritto della creditrice di procedere ad esecuzione forzata, per essere questa fondata su un assegno bancario e sei cambiali proprie, prive dell’idoneità a costituire titolo esecutivo, in quanto non in regola con l’imposta di bollo, secondo quanto prescritto dall’art. 20 del d.P.R. n. 642 del 1972 – l’opposta ha eccepito l’illegittimità costituzionale degli artt. 104 del regio decreto n. 1669 del 1933 e 20 del d.P.R. n. 642 del 1972, nella parte in cui tali disposizioni subordinano la qualità di titolo esecutivo della cambiale al fatto che la stessa sia stata regolarmente bollata sin dall’origine;

     che il Tribunale rimettente ritiene rilevante la questione di costituzionalità in quanto la definizione del giudizio in corso dipende dall’applicazione delle norme censurate, fondandosi l’opposizione esclusivamente sull’irregolare assolvimento dell’imposta di bollo e, pertanto, sull’assenza nelle cambiali della qualità di titolo esecutivo;

     che, in ordine alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo richiama le argomentazioni svolte dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 333 del 2001, tutte incentrate – ai fini della valutazione della compatibilità tra il principio di cui all’art. 24 della Costituzione e le norme che esigono l’assolvimento di determinati incombenti da parte di chi invochi la tutela giurisdizionale dei propri diritti – sulla distinzione tra oneri imposti allo scopo di assicurare al giudizio uno svolgimento più conforme alla sua funzione e alle sue esigenze, e oneri tendenti invece al soddisfacimento di interessi del tutto estranei alle finalità processuali, ritenuti per ciò stesso lesivi della richiamata norma costituzionale; ricorda che, in applicazione di tali criteri, la Corte, nella menzionata pronuncia, dichiarò l’illegittimità dell’art. 7 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, che subordinava l’esperibilità dell’azione esecutiva di rilascio dell’immobile locato all’assolvimento, da parte del locatore, di oneri imposti esclusivamente a fini di controllo fiscale, ma privi di qualsivoglia attinenza col processo esecutivo e con gli interessi che lo stesso è diretto a realizzare; sottolinea che analogo iter argomentativo è stato sviluppato nella sentenza n. 522 del 2002, avente ad oggetto l’art. 66, comma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e che il disposto dell’art. 7, numero 7, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria) – richiamato in entrambe le sentenze – impone al legislatore delegato di eliminare ogni impedimento fiscale al diritto dei cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi;

     che, conseguentemente, le norme censurate, in quanto fanno dipendere l’efficacia di titolo esecutivo della cambiale dal regolare versamento dell’imposta di bollo fin dall’origine, rientrano, ad avviso del rimettente, nell’ambito delle disposizioni che, in violazione dell’art. 24 della Costituzione, condizionano l’accesso alla tutela giurisdizionale all’assolvimento di incombenti, di natura fiscale, svincolati dal processo esecutivo e dalle finalità da esso perseguite;

     che, inoltre, non sembra al Tribunale manifestamente infondato il dubbio sulla compatibilità della disciplina impugnata con l’art. 3 della Costituzione, dal momento che la sua applicazione potrebbe risolversi in una disparità di trattamento tra cittadini in condizioni economiche più agiate, e perciò in grado di eseguire tempestivamente il pagamento degli oneri fiscali, e cittadini che, pur titolari di diritti meritevoli di tutela, non siano in grado di assolvere detti oneri, o comunque di assolverli nei tempi prescritti dalla legge;

     che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l’infondatezza della questione osservando che le sentenze della Corte costituzionale, richiamate nell’ordinanza di rimessione, attengono a questioni non comparabili con quella sollevata, in quanto, nel caso ora sottoposto alla Corte, non si tratta di norme tributarie che condizionano lo svolgimento del processo all’adempimento di oneri tributari privi di qualsivoglia collegamento con la pretesa dedotta in giudizio, bensì della possibilità che la cambiale assuma, prima ed a prescindere dall’esistenza di un processo, la qualità di titolo esecutivo;

     che, conseguentemente, il pagamento della tassa di bollo non condiziona l’accesso alla tutela giurisdizionale, e non comporta alcuna violazione dell’art. 24 della Costituzione;

     che, quanto all’asserita violazione dell’art. 3 della Costituzione, condizionare la qualità esecutiva di un titolo all’avvenuto adempimento di un’obbligazione fiscale non è, ad avviso dell’Avvocatura, opzione normativa foriera di alcuna disparità di trattamento, perché l’imposizione di obblighi tributari è legittimata dal generale principio solidaristico, desumibile dal primo comma dell’art. 53 della Costituzione; di modo che, salvo il caso in cui i livelli d’imposta siano tanto alti da rendere impossibile l’adempimento dell’obbligazione al cittadino medio, la sanzione prevista dall’ordinamento per il mancato pagamento del tributo costituisce legittima espressione di una scelta discrezionale del legislatore.

     Considerato che il Tribunale di Avellino dubita, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt. 104 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669 (Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario), e 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell’imposta di bollo), nella parte in cui tali norme subordinano l’acquisizione, nella cambiale, della qualità di titolo esecutivo alla condizione che la stessa sia stata regolarmente bollata sin dall’origine;

     che l’osservanza ab initio delle disposizioni della legge sul bollo condiziona esclusivamente l’acquisizione, da parte della cambiale, della eccezionale qualità di titolo esecutivo di origine e natura stragiudiziale, laddove il creditore cambiario può esercitare, anche in assenza di quella osservanza, "i diritti cambiari inerenti al titolo" (art. 20 del d.P.R. n. 642 del 1972) ed inoltre adire il giudice sia in via monitoria sia in via di cognizione ordinaria;

     che, conseguentemente, non sussistendo alcun irragionevole ostacolo a che il creditore cambiario possa far valere i suoi diritti in giudizio, ed anche utilizzando una pluralità di strumenti processuali, bensì esistendo esclusivamente un limite all’acquisizione della qualità di titolo esecutivo eccezionalmente riconosciuta dalla legge ad un atto stragiudiziale, è manifestamente infondata la questione sollevata in relazione all’art. 24 della Costituzione;

     che è manifestamente inammissibile la questione sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione, in quanto il rimettente non soltanto omette di considerare che l’onere di provvedere al pagamento dell’imposta di bollo grava principaliter sul debitore (arg. ex art. 22 del d.P.R. n. 642 del 1972) ma, lamentando che sia penalizzato chi non è "in grado di eseguire tempestivamente (ovvero, nei tempi prescritti dalla legge) il pagamento degli oneri fiscali", riferisce in maniera incongrua la denunciata disparità di trattamento, tra abbienti e non, al solo momento dell’emissione della cambiale.

     Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

     dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 104 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669 (Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario), e 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell’imposta di bollo), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Avellino con l’ordinanza in epigrafe;

     dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale delle medesime norme, sollevata, in riferimento all’art. 24 della Costituzione, dallo stesso Tribunale con l’ordinanza in epigrafe.

     Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 aprile 2004.

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Romano VACCARELLA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 28 aprile 2004.