SENTENZA N. 412
ANNO
2004
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Valerio
ONIDA Presidente
- Carlo MEZZANOTTE Giudice
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Annibale MARINI "
- Franco
BILE "
- Giovanni Maria FLICK
"
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco
GALLO "
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 77, comma 4, della legge 27
dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), promosso con ricorso della
Provincia autonoma di Trento, notificato il 1° marzo 2003, depositato in
cancelleria il 7 marzo successivo ed iscritto al n. 23 del registro ricorsi
2003.
Visto
l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio
dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del
12 ottobre 2004 il giudice relatore Fernanda Contri;
uditi gli avvocati Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento e l'avvocato
dello Stato Glauco Nori per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. – Con ricorso notificato in data 1°
marzo 2003 e depositato il successivo 7 marzo (reg. ricorsi n. 23 del 2003), la
Provincia autonoma di Trento ha impugnato alcune disposizioni della legge 27
dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), e tra esse,
in particolare, l'art. 77, comma 4, in riferimento agli articoli 8, numeri 3),
5), 13), 14), 21), 24), 9, numero 10), e 16 del d.P.R.
31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché alle
“relative norme di attuazione”.
La disposizione censurata prevede che
“l'autorizzazione di cui al comma 3” - cioè
l'autorizzazione integrata ambientale cui sono soggetti “tutti gli impianti
esistenti, nonché quelli di nuova realizzazione, relativi alle attività
industriali di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, rientranti nelle categorie
elencate nell'allegato I della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24
settembre 1996” - è rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, “sentite le regioni interessate”.
Ad avviso della Provincia ricorrente l'art.
77 della legge n. 289 del 2002 avrebbe determinato una riduzione del ruolo
delle Regioni, sottoponendo ad autorizzazione integrata ambientale statale
indistintamente tutti gli impianti indicati al comma 3, sia quelli che già prima appartenevano alla competenza statale, sia, a
quel che sembra, quelli che l'art. 71 del d.lgs. 31
marzo 1998, n. 112 (Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi alle regioni e agli enti locali, in
attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) aveva assegnato alla
competenza regionale, limitandosi a prevedere che le Regioni debbano essere
solamente sentite ai fini della decisione. Viceversa – sempre secondo la
ricorrente – nel regime previgente erano comunque mantenute ferme le competenze regionali, essendo
collegata la competenza al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale a
quella del rilascio della V.I.A. (art. 2, numero 8,
del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 372, recante “Attuazione
della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento”) ed essendo comunque prevista la partecipazione regionale
nell'ambito della Conferenza dei servizi (art. 4, commi 8 e seguenti, del d.lgs. n. 372 del 1999).
La Provincia di Trento ritiene comunque che la rilevata riduzione del ruolo regionale, che
sarebbe realizzata con la norma censurata, non riguardi le autonomie speciali,
per le quali non opera la riserva alla legislazione statale esclusiva della
materia dell'ambiente. Al riguardo la ricorrente
sottolinea che lo stesso comma 4
dell'art. 77 si riferisce alle “regioni interessate”, senza alcun richiamo alle
Province autonome e, soprattutto, che la legge finanziaria per l'anno 2003
contiene all'art. 95, comma 2, una clausola di salvaguardia per le attribuzioni
delle autonomie speciali, essendo espressamente sancito che “le disposizioni
della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle
province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei
rispettivi Statuti”.
L' impugnazione è dunque prospettata per la
denegata ipotesi che la disciplina sopra descritta debba
intendersi nel senso di portare alla competenza statale autorizzazioni in
materia ambientale che già appartengano alla competenza provinciale o di
ridurre il ruolo delle determinazioni provinciali nell'ambito delle procedure
di competenza statale. Se questa dovesse essere
l'interpretazione da dare alla disposizione de
qua, ne deriverebbe, secondo la ricorrente, la sua illegittimità
costituzionale per violazione delle competenze legislative ed amministrative
della Provincia in materia ambientale.
2. – Nel giudizio così promosso si è costituito
il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, rilevando, anche in una successiva
memoria presentata in prossimità dell'udienza, che già nel ricorso si
troverebbero esposte le ragioni per le quali esso, oltre che infondato, sarebbe
inammissibile, in quanto proposto solo in vista di un accertamento che tolga
dal dubbio la Provincia. Sul punto la difesa erariale richiama la clausola di salvaguardia per le attribuzioni delle autonomie speciali contenuta
nell'art. 95, comma 2, e sottolinea che, come correttamente rilevato dalla
ricorrente, la norma impugnata attribuisce alla autorizzazione integrata
ambientale la forma del decreto ministeriale “sentite le regioni interessate”,
senza richiamare le regioni a statuto speciale e le province autonome.
Considerato in diritto
1.
– La Provincia autonoma di Trento, nell'impugnare alcune disposizioni della
legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), solleva, tra
l'altro, questione di legittimità costituzionale dell'art. 77, comma 4, in riferimento agli articoli 8, numeri 3), 5), 13), 14),
21), 24), 9, numero 10), e 16 del d.P.R. 31 agosto
1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché alle
“relative norme di attuazione”.
2. – La disposizione censurata prevede che
l'autorizzazione integrata ambientale sia rilasciata con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, “sentite le regioni interessate”,
senza alcun richiamo alle Province autonome. Peraltro, come rilevato dalla
ricorrente, la legge n. 289 del 2002 contiene all'art. 95, comma 2, una clausola
di salvaguardia per le attribuzioni delle autonomie
speciali, essendo espressamente sancito che “le disposizioni della presente
legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province
autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi
statuti”.
La ricorrente, pur dichiarando di privilegiare una diversa soluzione ermeneutica, solleva la
questione di legittimità costituzionale per la denegata ipotesi che la
disciplina contenuta nel summenzionato art. 77, comma 4, debba intendersi nel
senso di portare alla competenza statale autorizzazioni in materia ambientale
che già appartengano alla competenza provinciale o di ridurre il ruolo delle
determinazioni provinciali nell'ambito delle procedure di competenza statale.
3. – Va preliminarmente
rigettata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla Avvocatura generale dello Stato in
ragione della dichiarata natura interpretativa della questione. Come già
affermato da questa Corte, il giudizio in via principale può
concernere
questioni sollevate sulla
base di interpretazioni prospettate dal ricorrente come possibili, a
condizione che queste ultime non siano implausibili e
irragionevolmente scollegate dalle disposizioni impugnate così da far ritenere
le questioni del tutto astratte o pretestuose (v., di recente, sentenza n. 228 del
2003).
4. – La questione non è fondata.
Questa Corte ha in più occasioni sottolineato che le disposizioni legislative statali devono
essere interpretate in modo da assicurarne
la conformità con la posizione costituzionalmente garantita alle Province
autonome del Trentino-Alto Adige (sentenze n. 406 del
2001, n. 170
del 2001, n.
520 del 2000), rilevando anche che, in difetto di indici contrari, l'esplicita
affermazione della salvezza delle
competenze provinciali si risolve nell'implicita conferma della sfera di attribuzioni delle
Province autonome, fondata sullo statuto speciale e sulle relative norme di
attuazione (sentenza
n. 228 del 2003).
Nella specie appare agevole
ricavare una interpretazione rispettosa della
posizione costituzionalmente garantita alla ricorrente, in assenza di un
espresso riferimento nella norma censurata alle Regioni a statuto speciale e
alle Province autonome e in presenza della richiamata clausola di salvaguardia
delle competenze delle autonomie speciali contenuta nell'art. 95, comma 2. La
disposizione impugnata non può pertanto intendersi nel senso di trasferire alla
competenza statale autorizzazioni in materia ambientale che già appartengano alla competenza provinciale o di ridurre il
ruolo delle determinazioni provinciali nell'ambito delle procedure di
competenza statale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata ogni decisione sulle restanti questioni di
legittimità costituzionale della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge
finanziaria 2003), sollevate dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso
in epigrafe;
dichiara non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art.77,
comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003),
sollevata, in riferimento agli articoli 8, numeri 3), 5), 13), 14), 21), 24),
9, numero 10), e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670
(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché alle relative norme di attuazione,
dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 13 dicembre 2004.
Valerio ONIDA, Presidente
Fernanda CONTRI, Redattore
Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2004.