Ordinanza n. 410 del 2004

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ORDINANZA N. 410

ANNO 2004

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Valerio                        ONIDA                             Presidente

- Carlo                           MEZZANOTTE                 Giudice

- Guido                         NEPPI MODONA                   "

- Piero Alberto              CAPOTOSTI                           "

- Annibale                     MARINI                                  "

- Franco                         BILE                                        "

- Giovanni Maria           FLICK                                      "

- Francesco                    AMIRANTE                            "

- Romano                      VACCARELLA                      "

- Paolo                           MADDALENA                       "

- Alfio                           FINOCCHIARO                     "

- Alfonso                       QUARANTA                           "

- Franco                         GALLO                                    "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promosso, nell’ambito di un procedimento penale, dal Tribunale di Torino con ordinanza del 7 febbraio 2003, iscritta al n. 364 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell’anno 2003.

Udito nella camera di consiglio del 1° dicembre 2004 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Tribunale di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), nella parte in cui prevede per il reato di cui al comma 5-ter della medesima disposizione l’arresto obbligatorio dell’autore del fatto;

che il rimettente procede all’udienza di convalida nei confronti di un cittadino straniero tratto in arresto nella flagranza del reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 286 del 1998, perché sorpreso nel territorio dello Stato dopo la scadenza del termine entro il quale avrebbe dovuto lasciare il territorio nazionale, come da provvedimento emesso dal questore a norma dell’art. 14, comma 5-bis, dello stesso decreto.

Considerato che il rimettente dubita della legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, nella parte in cui prevede per il reato di cui al comma 5-ter della medesima disposizione l’arresto obbligatorio dell’autore del fatto;

che la questione in esame ha ad oggetto la previsione dell’arresto obbligatorio in relazione al reato contravvenzionale di cui all’art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nel testo precedente alle modifiche apportate dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte con sentenza n. 223 del 2004 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter del medesimo articolo è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto;

che gli atti devono pertanto essere restituiti al giudice rimettente.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Torino.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2004.

Valerio ONIDA, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2004.