Ordinanza n. 323 del 2004

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ORDINANZA N.323

ANNO 2004

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Carlo                           MEZZANOTTE               Presidente

- Fernanda                     CONTRI                             Giudice

- Guido                         NEPPI MODONA                   "

- Piero Alberto              CAPOTOSTI                           "

- Franco                         BILE                                        "

- Giovanni Maria           FLICK                                      "

- Francesco                    AMIRANTE                            "

- Ugo                             DE SIERVO                            "

- Romano                      VACCARELLA                      "

- Paolo                           MADDALENA                       "

- Alfio                           FINOCCHIARO                     "

- Alfonso                       QUARANTA                           "

- Franco                         GALLO                                    "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promossi, nell’ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Bologna con due ordinanze del 27 novembre 2002 (iscritte ai numeri 34 e 35 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell’anno 2003), con due ordinanze del 30 novembre 2002 (iscritte ai numeri 36 e 37 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell’anno 2003), con due ordinanze del 14 dicembre 2002 (iscritte ai numeri 69 e 70 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell’anno 2003), con due ordinanze del 10 dicembre 2002 (iscritte ai numeri 80 e 81 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell’anno 2003), con quattro ordinanze in data 11 dicembre 2002 (iscritte ai numeri da 82 a 85 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell’anno 2003), con ordinanza in data 11 gennaio 2003 (iscritta al n. 173 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell’anno 2003), con ordinanza del 31 gennaio 2003 (iscritta al n. 174 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell’anno 2003), con due ordinanze del 18 gennaio 2003 (iscritte ai numeri 175 e 176 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell’anno 2003), con due ordinanze del 13 gennaio 2003 (iscritte ai numeri 212 e 213 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell’anno 2003), con due ordinanze del 28 gennaio 2003 (iscritte ai numeri 214 e 215 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell’anno 2003), con ordinanza del 22 gennaio 2003 (iscritta al n. 216 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell’anno 2003), con ordinanza del 23 gennaio 2003 (iscritta al n. 217 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell’anno 2003), con ordinanza del 29 gennaio 2003 (iscritta al n. 218 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell’anno 2003), con due ordinanze del 10 febbraio 2003 (iscritte ai numeri 219 e 220 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell’anno 2003), con ordinanza del 12 febbraio 2003 (iscritta al n. 221 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell’anno 2003), con cinque ordinanze del 15 febbraio 2003 (iscritte ai numeri da 265 a 269 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell’anno 2003), con quattro ordinanze del 14 febbraio 2003 (iscritte ai numeri da 270 a 273 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell’anno 2003), con ordinanza del 26 febbraio 2003 (iscritta al n. 274 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell’anno 2003), con ordinanza del 28 gennaio 2003 (iscritta al n. 275 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell’anno 2003).

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 29 settembre 2004 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con trentasette ordinanze di identico contenuto il Tribunale di Bologna ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 13, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), nella parte in cui prevede per il reato di cui al comma 5-ter della medesima disposizione l’arresto obbligatorio dell’autore del fatto;

che il rimettente procede all’udienza di convalida nei confronti di cittadini stranieri tratti in arresto nella flagranza del reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 286 del 1998, perché sorpresi nel territorio dello Stato dopo la scadenza del termine entro il quale avrebbero dovuto lasciare il territorio nazionale, come da provvedimento emesso dal questore a norma dell’art. 14, comma 5-bis, dello stesso decreto;

che in tutti i giudizi, ad eccezione di quelli iscritti ai numeri da 34 a 37 del registro ordinanze del 2003, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate.

Considerato che, avendo tutte le questioni per oggetto l’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, nella parte in cui prevede l’arresto obbligatorio dello straniero colto nella flagranza della contravvenzione di cui all’art. 14, comma 5-ter, del medesimo decreto, per essersi trattenuto senza giustificato motivo nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine del questore di lasciare il territorio nazionale entro il termine di cinque giorni, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi; 

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte con sentenza n. 223 del 2004 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter del medesimo articolo 14 è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto;

che inoltre il decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), ha sostituito l’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo n. 286 del 1998, in particolare prevedendo l’arresto obbligatorio in flagranza per il solo delitto di cui al comma 5-quater;

che gli atti devono pertanto essere restituiti al giudice rimettente.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Bologna.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 2004.

Carlo MEZZANOTTE, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 5 novembre 2004.