ORDINANZA N.57
ANNO 2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
- Gustavo ZAGREBELSKY Presidente
- Valerio ONIDA Giudice
- Carlo MEZZANOTTE "
- Guido NEPPI
MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Alfio FINOCCHIARO "
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei
giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 20 del decreto legislativo 28
agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace,
a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promossi,
nell’ambito di diversi procedimenti penali, dal Giudice di pace di Ferrara con
ordinanze del 5 giugno 2003, iscritte al n. 744 e al n. 745 del registro
ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell’anno 2003.
Udito nella camera di consiglio del 17
dicembre 2003 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che con due ordinanze il Giudice di pace
di Ferrara ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 97,
primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
(Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma
dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui non
prevede che il decreto di citazione a giudizio davanti al giudice di pace debba
contenere, a pena di nullità, l’avviso che, qualora ne sussistano i
presupposti, l’imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento
di primo grado, possa presentare domanda di oblazione;
che il giudice a quo osserva che l’art. 52 del citato
decreto legislativo ha mutato il quadro sanzionatorio per i reati attribuiti
alla competenza del giudice di pace, consentendo l’applicazione sia
dell’oblazione "volontaria" ex
art. 162 cod. pen., sia di quella "discrezionale" prevista dall’art.
162-bis del medesimo codice, con
particolare riferimento alle contravvenzioni già punite con pena congiunta
dell’arresto e dell’ammenda e oggi punite con la pena alternativa dell’ammenda,
della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità;
che, a fronte di
tale situazione, la disciplina censurata, nella parte in cui non prevede che la
citazione a giudizio contenga, a pena di nullità, l’avviso che l’imputato può
presentare domanda di oblazione, appare in contrasto con:
- l’art. 3
Cost., perché pone in essere una irragionevole e ingiustificata disparità di
trattamento rispetto a quanto disposto in relazione al procedimento davanti al
tribunale in composizione monocratica dall’art. 552, comma 1, lettera f), e comma 2, cod. proc. pen., ove è
previsto non solo l’avviso, ma anche la nullità in caso di omissione;
- l’art. 3
Cost., poiché, irragionevolmente, l’avviso non è previsto proprio in relazione
a un procedimento connotato da «principi di massima semplificazione e di
deflazione del dibattimento»;
- l’art. 24,
secondo comma, Cost., perché incide sulla facoltà dell’imputato di chiedere
tempestivamente di essere ammesso all’oblazione, che è espressione del diritto
di difesa;
- gli artt. 97,
primo comma, e 111, secondo comma, Cost., perché comporta «ritardi nella fase
del dibattimento in quanto l’imputato, stante l’assenza dell’informazione non è
posto nella condizione di scegliere tale strada alternativa, in anticipo
rispetto alla fase dibattimentale» che, di conseguenza, diviene «del tutto
obbligata»;
che il rimettente
ricorda infine che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 497 del 1995,
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 555, comma 2, cod. proc.
pen., nel testo precedente la legge 16 dicembre 1999, n. 479 (che ha
sostanzialmente trasfuso tale disposizione nell’attuale art. 552, comma 2, cod.
proc. pen.), nella parte in cui non prevedeva la nullità del decreto di
citazione a giudizio in caso di mancanza dell’avviso concernente la facoltà di
chiedere i riti alternativi ovvero di presentare domanda di oblazione, per
violazione dell’art. 24 Cost.
Considerato che le ordinanze di rimessione, aventi
uguale tenore testuale, sollevano la medesima questione e deve perciò essere
disposta la riunione dei relativi giudizi;
che analoghe
questioni, sollevate dallo stesso rimettente, sono già state dichiarate
manifestamente infondate con ordinanza n. 231
del 2003 e successivamente con ordinanze n. 11 e n. 10 del 2004;
che in
particolare nell’ordinanza
n. 231 del 2003 questa Corte ha affermato che nell’udienza di comparizione
l’imputato è obbligatoriamente assistito, a norma dell’art. 20, comma 2,
lettera e), del decreto legislativo
28 agosto 2000, n. 274, «da un difensore, di fiducia o d’ufficio, sì che
risultano pienamente garantite la difesa tecnica e l’informazione circa le
varie forme di definizione del procedimento, anche alternative al giudizio di
merito (conciliazione tra le parti, oblazione, risarcimento del danno, condotte
riparatorie)» e che «l’udienza di comparizione, ove avviene il primo contatto
tra le parti e il giudice, risulta sede idonea per sollecitare e verificare la
praticabilità di possibili soluzioni alternative, tra cui, evidentemente,
l’estinzione del reato per oblazione prevista dagli artt. 162 e 162-bis cod. pen.»;
che nell’occasione
la Corte ha inoltre ribadito che il principio di buon andamento dei pubblici
uffici non si riferisce all’attività giurisdizionale in senso stretto, bensì
all’organizzazione e al funzionamento dell’amministrazione della giustizia
(cfr., ex plurimis, sentenza n. 115 del
2001);
che, non
risultando profili diversi o aspetti ulteriori rispetto a quelli già valutati
con le pronunce richiamate, le questioni devono essere dichiarate
manifestamente infondate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i
giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale dell’art. 20 del decreto legislativo 28
agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace,
a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevate, in
riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 97, primo comma, e 111, secondo
comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Ferrara, con le ordinanze in
epigrafe.
Così deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20
gennaio 2004.
Gustavo
ZAGREBELSKY, Presidente
Guido NEPPI
MODONA, Redattore
Depositata in
Cancelleria il 29 gennaio 2004.