REPUBBLICA
ITALIANA
composta dai
signori:
- Valerio ONIDA Presidente
- Carlo MEZZANOTTE Giudice
- Fernanda CONTRI
“
- Piero Alberto CAPOTOSTI “
- Annibale MARINI “
- Franco BILE “
- Giovanni Maria FLICK “
- Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE SIERVO “
- Romano VACCARELLA “
- Paolo MADDALENA “
- Alfonso QUARANTA “
ha pronunciato
la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, della legge della Regione
Campania 14 agosto 1997, n. 19 (Nuova disciplina per la fissazione dei canoni
di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) promosso con
ordinanza del 18 giugno 2003 dal Tribunale di Ariano Irpino nel procedimento
civile vertente tra Banca Popolare dell’Irpinia s.r.l. e Antonio Giovanniello,
iscritta al n. 674 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
36, prima serie speciale, dell’anno 2003.
Udito nella camera di consiglio
del 24 marzo 2004 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti.
Ritenuto
che, con ordinanza del 18 giugno 2003, il
Tribunale di Ariano Irpino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2,
della legge della Regione Campania 14 agosto 1997, n. 19 (Nuova disciplina per
la fissazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica), nella parte in cui stabilisce che l’assegnatario di un alloggio di
edilizia residenziale pubblica deve produrre, su richiesta degli enti gestori,
a fini di accertamento periodico del reddito, “la documentazione necessaria
entro il 30 giugno di ogni biennio successivo all’entrata in vigore della
presente legge” e che, qualora la documentazione non venga prodotta entro tale
data, si applica la misura massima del canone “a decorrere dal giorno
successivo e sino al mese seguente all’eventuale tardiva produzione della
documentazione”;
che il giudice rimettente censura la predetta norma
in quanto essa introdurrebbe una “irragionevole disparità di trattamento tra
soggetti assegnatari di alloggi dell’edilizia economica e popolare che, a
parità di reddito, sono obbligati a pagare sino al mese seguente all’eventuale
tardiva produzione della documentazione un canone mensile pari alla misura
massima del canone previsto dall’art. 2 della legge citata per non aver
provveduto ad inviare allo IACP la documentazione richiesta”, riflettendo la
previsione del trattamento sanzionatorio, nel caso di inadempimento del
predetto obbligo di comunicazione, il “perseguimento di un interesse
dell’amministrazione – che in luogo di accertare autonomamente il reddito onera
l’assegnatario a comunicarlo – sganciato da posizioni di effettiva diversità
sostanziale”;
che, ad avviso del giudice a quo, la norma censurata – “notevolmente penalizzante” per
l’assegnatario rispetto alla normativa statale (legge 8 agosto 1977, n. 513,
artt. 22 e segg.), in quanto consentirebbe l’aumento del canone anche in
assenza di una preventiva diffida – violerebbe, altresì, il diritto di difesa
dell’assegnatario, dal momento che a nulla varrebbe “la dimostrazione in
giudizio, previa esibizione delle dichiarazioni dei redditi di riferimento, che
il reddito percepito mai avrebbe giustificato alcun aumento del canone”.
Considerato
che il Tribunale di Ariano Irpino dubita della
legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, della legge della Regione
Campania 14 agosto 1997, n. 19 (Nuova disciplina per la fissazione dei canoni
di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), nella parte in
cui, stabilendo che l’assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale
pubblica deve produrre, su richiesta degli enti gestori, a fini di accertamento
periodico del reddito, la documentazione necessaria entro il 30 giugno di ogni
biennio e che, qualora tale documentazione non venga prodotta entro tale data,
si applica la misura massima del canone, porrebbe in essere una irragionevole
disparità di trattamento tra soggetti assegnatari di alloggi di edilizia
economica e popolare in funzione dell’avere o meno gli stessi, a parità di
reddito, provveduto ad inviare all’ente gestore la documentazione richiesta;
che, ad avviso del giudice rimettente, la norma
censurata – che, tra l’altro, risulterebbe “notevolmente penalizzante” per
l’assegnatario rispetto alla normativa statale – lederebbe altresì il diritto
di difesa dell’assegnatario, non avendo alcun rilievo la dimostrazione in
giudizio che il reddito percepito non avrebbe giustificato alcun aumento del
canone;
che la disposizione censurata, nella parte in cui
obbliga l’assegnatario a produrre la documentazione necessaria, entro il 30
giugno di ogni biennio, va considerata nell’ambito della disciplina
sull’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica volta a
perseguire la finalità di favorire l’accesso all’abitazione, a canoni inferiori
a quelli correnti sul mercato, a categorie di cittadini meno abbienti;
che, pertanto, nel quadro di questa finalità, l’onere
della comunicazione posto a carico dell’assegnatario va valutato in
corrispondenza del beneficio dell’assegnazione dell’alloggio, cosicché non
irragionevolmente la norma censurata stabilisce che, nei confronti degli
assegnatari che non abbiano prodotto la documentazione richiesta entro il
termine previsto, si applica – a parità di reddito – la misura massima del
canone, tanto più che il predetto onere di comunicazione è disciplinato dalla
legge regionale in modo tale da non renderne ingiustificatamente gravoso
l’adempimento, risultando anche agevolato il perseguimento dell’interesse
pubblico all’accertamento del reddito degli assegnatari;
che è altresì da escludere il vulnus dell’art. 24 della Costituzione, non determinando in
alcun modo la disposizione censurata effetti di natura processuale;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
infondata.
Visti
gli artt. 26, primo comma, della legge 11 marzo
1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, della legge della Regione
Campania 14 agosto 1997, n. 19 (Nuova disciplina per la fissazione dei canoni
di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), sollevata, in riferimento
agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Ariano Irpino con
l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio 2004.
Valerio ONIDA, Presidente
Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore
Depositata in Cancelleria il 25 maggio 2004.