SENTENZA
N.73
ANNO 2004
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Gustavo ZAGREBELSKY Presidente
- Valerio ONIDA Giudice
- Carlo MEZZANOTTE “
- Fernanda CONTRI “
- Guido NEPPI
MODONA “
- Piero Alberto CAPOTOSTI “
- Annibale MARINI “
- Franco BILE “
- Giovanni Maria FLICK “
- Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE SIERVO “
- Romano VACCARELLA “
- Paolo MADDALENA “
- Alfio FINOCCHIARO “
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale degli articoli 7 e 22 della legge della Regione Emilia-Romagna del 19
dicembre 2002, n. 37, recante “Disposizioni
regionali in materia di espropri”, promosso con ricorso del Presidente del
Consiglio dei ministri, notificato il 18 febbraio 2003, depositato in
cancelleria il 27 successivo ed iscritto al n. 13 del registro ricorsi 2003.
Visto
l’atto di costituzione della Regione Emilia-Romagna;
udito
nell’udienza pubblica dell’11 novembre 2003 il Giudice relatore Ugo De Siervo;
uditi
l’avvocato dello Stato Sergio Laporta
per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Giandomenico Falcon per la Regione
Emilia-Romagna.
Ritenuto in fatto
1. – Con ricorso notificato il 18 febbraio, e depositato il 27 febbraio 2003 e iscritto al n. 13 del
registro ricorsi
2003, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura dello Stato, ha impugnato gli articoli
7 e 22 della legge della Regione Emilia-Romagna 19 dicembre 2002, n. 37 (Disposizioni regionali in materia di espropri) per violazione dell’art. 120,
secondo comma, della Costituzione e dell’art. 117, secondo comma, lettere l) e
m), e terzo comma, della
Costituzione.
Il ricorrente premette che la
legge regionale impugnata, al fine di armonizzare la legislazione regionale in
materia di pianificazione territoriale e urbanistica con la disciplina di cui
al d.P.R. 8
giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità),
ha dettato un complesso di norme volte a regolare le procedure per
l’acquisizione di immobili o di diritti relativi ad immobili per l’esecuzione,
nel territorio regionale, di opere ed interventi pubblici o di pubblica
utilità.
La legge regionale, dopo aver
conferito ai Comuni le funzioni amministrative per i procedimenti di espropriazione per
la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità di competenza
regionale (art. 6), dispone, all’art. 7, che in caso di inerzia dei Comuni nel compimento di un atto loro spettante,
la Giunta assegna all’ente un termine per provvedere, non inferiore a 15 giorni
e che, trascorso inutilmente tale termine, “la Giunta assume i provvedimenti
necessari per il compimento dell’atto, ivi compresa la nomina di un commissario
ad acta”.
Tale previsione, secondo la
difesa erariale, contrasterebbe con l’art. 120 Cost., che riserva al Governo il potere
sostitutivo, secondo procedure definite con legge che salvaguardi i principi di
sussidiarietà e
di leale collaborazione. Ad avviso dell’Avvocatura, se la titolarità del potere
sostitutivo è del
Governo, la legge cui l’art. 120 Cost. demanda la disciplina delle modalità di esercizio di tale potere non
potrebbe che essere una legge statale. Il potere sostitutivo della Regione nei
confronti del Comune, pur teoricamente ammissibile, necessiterebbe, dunque, della mediazione
di un atto normativo dello Stato. L’art. 7 della legge regionale impugnata,
nell’attribuire alla Regione il potere di sostituirsi al Comune, violerebbe la
riserva di legge statale posta dalla Costituzione.
2. – L’Avvocatura dello Stato
censura inoltre l’art. 22 della legge regionale
n. 37 del 2002, la quale – sotto la rubrica “edificabilità di fatto” – dispone che,
salva la necessità della edificabilità legale,
un’area possiede anche i caratteri della edificabilità di fatto quando sono già
presenti o in corso di realizzazione, nell’ambito territoriale cui l’area
stessa inerisce,
le dotazioni territoriali richieste dalla legge o dagli strumenti urbanistici.
Premette la difesa erariale
che l’espropriazione per pubblica utilità e il relativo indennizzo atterrebbero
al regime costituzionale della proprietà, quale delineato dall’art. 42 Cost., dunque alla
materia dell’ordinamento civile, la cui disciplina è riservata alla
legislazione esclusiva statale.
L’art. 22 sarebbe volto a dare
rilevanza, ai fini della determinazione dell’indennità di esproprio, anche alla edificabilità di
fatto, in contrasto con il diritto vivente formatosi sull’art. 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n.
333 (Misure urgenti per il risanamento
della finanza pubblica), che riconosce alla edificabilità di fatto valore meramente
sussidiario, cioè solo in assenza dello strumento urbanistico.
Anche laddove l’art. 22
dovesse intendersi nel senso di richiedere la compresenza
della edificabilità legale
e della edificabilità
di fatto, esso contrasterebbe con il diritto vivente che ritiene sufficiente la
sola edificabilità
legale per conferire ad un’area il carattere della edificabilità.
Sotto tale profilo la norma
censurata, riconoscendo valore anche alla edificabilità
di fatto e dunque introducendo un “tertium genus” nel regime dei suoli, violerebbe l’art. 117,
secondo comma, lettere l) e m),
della Costituzione, che attribuisce allo
Stato la competenza esclusiva a disciplinare l’ordinamento civile (nel cui
ambito rientrano la proprietà privata e la qualificazione giuridica dei beni
che ne sono oggetto) e le prestazioni concernenti i diritti civili, tra cui
rientrerebbe l’uniforme applicazione dei criteri per la determinazione
dell’indennità di esproprio.
Tali parametri, ed in
particolare l’art. 117, secondo comma, lettera m), sarebbero violati anche per il fatto che l’art. 22 individua i
requisiti per la edificabilità di
fatto. In base alla normativa vigente – art. 5-bis del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333 e art. 37, commi 5 e
6, del d.P.R. n. 327 del 2001 – la definizione di tali criteri sarebbe rimessa ad un
decreto del Ministro delle infrastrutture, da emanarsi ai sensi dell’art. 17
della legge n. 400 del 1988 (Disciplina
dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), per esigenze di unificazione della disciplina in tema
di determinazione dell’indennità di esproprio.
Sostiene infine l’Avvocatura
che, anche a voler ritenere che la
individuazione dei criteri per la definizione dell’edificabilità di
fatto rientri nella materia del “governo del territorio”, l’art. 22 violerebbe
l’art. 117, terzo comma, Cost.,
in quanto darebbe rilievo alle previsioni degli strumenti urbanistici in
dispregio dei principi fondamentali dettati o da desumersi da un atto di
normazione statale.
3. – Si è costituita in giudizio
la Regione Emilia-Romagna, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e
infondato.
Nella successiva memoria depositata in data 29 ottobre 2003, la Regione
dà preliminarmente atto che l’art. 7, il quale disponeva che “in caso di
persistente inerzia nel compimento di un atto spettante ai soggetti di cui
all’articolo 6, comma 1, nell’esercizio delle funzioni conferite, la Giunta
regionale assegna all’ente medesimo un termine per provvedere, comunque non inferiore
a quindici giorni” e che “trascorso inutilmente tale termine, la Giunta assume
i provvedimenti necessari per il compimento dell’atto, ivi compresa la nomina
di un commissario ad acta”, è stato modificato dall’art.
21 della legge regionale 3 giugno 2003, n. 10 (Modifiche alle leggi regionali 24 marzo 2000, n. 20, 8 agosto 2001, n.
24, 25 novembre 2002, n. 31 e 19 dicembre 2002, n. 37 in materia di governo del
territorio e politiche abitative). A seguito di tale modifica, la norma risulta adesso così
formulata: “Per le opere pubbliche regionali, in caso di persistente inerzia
del Comune o del soggetto attuatore
nel compimento degli atti del procedimento espropriativi ad esso spettanti ai
sensi degli articoli 6 e 6-bis, la
Giunta regionale assegna all’ente medesimo un termine per provvedere, comunque
non inferiore a quindici giorni. Trascorso inutilmente tale termine, la Giunta
assume i provvedimenti necessari per il compimento dell’atto, ivi compresa la
nomina di un commissario ad acta”.
In merito alle censure formulate nel ricorso e concernenti l’art. 7 della
legge regionale n. 37 del 2002, la Regione osserva come la soluzione del dubbio
di costituzionalità dipenda dalla
interpretazione che si ritenga di dare all’art. 120 della
Costituzione, invocato quale parametro nel ricorso introduttivo, e in
particolare, “se essa esaurisca le
possibilità di interventi sostitutivi nei confronti degli enti locali oppure
se, accanto ai poteri sostitutivi esercitabili dal Governo a garanzia degli speciali valori
costituzionali indicati nella disposizione, altri ve ne possano essere, in
particolare a garanzia dell’effettivo esercizio delle funzioni pubbliche
affidate agli enti locali”. La difesa regionale ritiene preferibile la seconda
delle soluzioni appena citate, e ciò in quanto “la possibilità di una sostituzione
di organi
regionali in caso di non esercizio di una funzione che la stessa legge
regionale affida all’ente locale o che essa comunque disciplina, non solo non
contraddirebbe alcuna disposizione costituzionale, ma sarebbe coerente con il
complessivo sistema del decentramento”.
Peraltro – sostiene la Regione – la stessa Avvocatura dello Stato
ritiene, in linea di principio, ammissibile un intervento sostitutivo nei
confronti degli enti locali
operato dalla Regione: solo che sarebbe necessaria – in virtù
della riserva di legge di cui all’art. 120 della Costituzione – la interpositio della legge statale. Secondo la difesa
regionale però, sarebbe contraddittorio ritenere che l’art. 120, che concerne
il potere sostitutivo del Governo in presenza di determinati presupposti, possa legittimare
lo Stato a regolare il differente fenomeno dei poteri sostitutivi della Regione
nei confronti degli enti locali, da attivarsi in ipotesi ulteriori. A sostegno
di tali affermazioni la Regione Emilia-Romagna cita la recente decisione della Corte
costituzionale n.
313 del 2003, nella parte in cui afferma che, ove dovesse ritenersi
costituzionalmente ammissibile un potere sostitutivo delle Regioni nei confronti
degli enti locali, “occorrerebbe un procedimento definito dalla legge, adottata
secondo l’ordine delle competenze rispettivamente statali e regionali fissato dalla Costituzione” ed
individua i presupposti in presenza dei quali una legge regionale può legittimamente
prevedere un potere sostitutivo nei confronti degli enti locali. La legge
regionale censurata, secondo la resistente, rispetterebbe ante litteram
tali requisiti, in quanto attribuirebbe l’esercizio del potere sostitutivo
regionale alla competenza della Giunta regionale, e lo subordinerebbe alla
sussistenza di una “persistente inerzia” ed alla previa diffida dell’ente
locale.
In relazione all’art.
22 della legge regionale impugnata, la Regione ritiene che, contrariamente a
quanto affermato nel ricorso dalla difesa erariale, la disposizione non
“renderebbe sufficiente l’edificabilità
di fatto” ai fini della determinazione della indennità di esproprio in quanto
essa sarebbe “chiarissima nel mantener ferma la necessità dell’edificabilità
legale”. Anzi, la norma regionale sarebbe volta proprio a “prevenire quei dubbi
interpretativi che sono sorti in
relazione alla disposizione statale, come testimoniano le
numerose sentenze con cui la Cassazione è dovuta intervenire ad affermare la
necessità dell’edificabilità
legale per l’applicazione dell’art. 5-bis,
comma 1, del d.l. n. 333 del 1992”.
L’art. 22 non potrebbe essere interpretato neppure nel senso di ritenere
necessaria la compresenza della
edificabilità
legale e dell’edificabilità
di fatto. La norma, infatti, non si pronuncerebbe “né sulla necessaria presenza
di entrambi gli
elementi né sulla sufficienza dell’edificabilità legale, come del resto non si pronuncia su
ciò la legge statale”. Peraltro, sostiene la Regione, l’interpretazione
dell’art. 5-bis più sopra citato non sarebbe affatto
univoca nel ritenere sufficiente la sussistenza dell’edificabilità legale, esistendo
viceversa numerose decisioni che richiedono anche la compresenza dell’edificabilità di
fatto. In ogni caso, la stessa normativa statale – sia l’art. 5-bis del d.l. n. 333 del 1992, sia l’art. 37 del d.P.R. n.
327 del 2001 – prescriverebbero di valutare le possibilità sia legali sia
effettive di edificare.
Sarebbe necessario allora, ad avviso della difesa regionale, valutare i
requisiti relativi alla
edificabilità
di fatto individuati dalla normativa statale. L’art. 37, comma 5, del d.P.R. n. 327 del
2001 rinvia tale individuazione ad un regolamento ministeriale; e secondo
l’Avvocatura dello Stato tale norma risponderebbe alla esigenza di uniformità della
disciplina concernente il punto de quo:
e a ciò corrisponderebbe la violazione, causata dalla legge regionale
impugnata, dell’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Al riguardo, la Regione anzitutto osserva
come il regolamento ministeriale non risulti ancora adottato; in secondo luogo, evidenzia come
– a seguito della modifica del Titolo V della Parte II della Costituzione – la
previsione di un regolamento ministeriale in materia di competenza regionale
sia del tutto inammissibile.
Conseguentemente, l’art. 37,
comma 5, del d.P.R.
n. 327 del 2001 dovrebbe ritenersi abrogato dalla legge costituzionale n. 3 del
2001 (in quanto la norma era comunque
già esistente al momento dell’entrata in vigore di quest’ultima); e nel caso in cui non lo
si volesse considerare abrogato, sarebbe senz’altro da reputare
incostituzionale.
Quanto poi
all’asserito contrasto della norma regionale con i principi fondamentali della
legge dello Stato, la censura sarebbe inammissibile perché generica, mancando
l’indicazione dei principi che si assumono violati.
In ogni caso, conclude
la Regione, la definizione della edificabilità di fatto contenuta nell’art. 22 non
contrasterebbe né con l’art. 5-bis
del d.l. n. 333 del 1992, che
non specifica tale nozione, né con la definizione contenuta nell’art. 37, comma
6, del d.P.R. n. 327 del 2001. In
definitiva la norma regionale impugnata non solo non sarebbe illegittima, ma
anzi contribuirebbe a chiarire e a dare maggiore certezza giuridica alle norme
statali.
4. – Anche l’Avvocatura generale dello Stato, in prossimità dell’udienza,
ha depositato una memoria nella quale si ribadiscono le argomentazioni già
esposte in sede di ricorso introduttivo a sostegno della incostituzionalità della
norma regionale impugnata.
Considerato in diritto
1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 della legge regionale dell’Emilia-Romagna 19 dicembre 2002, n. 37 (Disposizioni regionali in materia di espropri), per
violazione dell’art. 120, secondo comma,
della Costituzione.
La difesa erariale ritiene che l’art. 7 della legge regionale – il quale prevede un
intervento sostitutivo della Regione nei confronti dei Comuni per il caso di
persistente inerzia nel compimento di un atto loro spettante – violi l’art.
120, secondo comma, della Costituzione, il quale conferisce la titolarità del
potere sostitutivo al Governo, e demanda la disciplina delle modalità di
esercizio di tale potere ad una legge statale.
Nel ricorso si censura inoltre l’art. 22 della legge regionale n. 37 del
2002, in relazione all’art.
117, secondo comma, lettere l) e m), della Costituzione. Sostiene
l’Avvocatura che la norma regionale, nel disciplinare l’edificabilità di fatto di un’area, riconoscerebbe a
tale carattere un valore non meramente sussidiario ai fini della determinazione
dell’indennità di espropriazione. In tal modo la norma inciderebbe sul regime
della proprietà e della qualificazione giuridica dei terreni, la cui disciplina
è riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile,
nonché sulla uniforme applicazione dei criteri di determinazione
dell’indennizzo espropriativo,
anch’essa riservata alla potestà statale, attenendo alla materia delle
prestazioni concernenti i diritti civili che devono essere garantiti
uniformemente su tutto il territorio nazionale.
L’art. 22, inoltre, contrasterebbe con l’art. 117, secondo comma, lettera
m), anche nella parte in cui individua i requisiti della edificabilità di fatto, dal momento che
sarebbe compito esclusivo della legislazione statale salvaguardare le esigenze
di uniformità di disciplina degli effetti sulla determinazione dell’indennità
di esproprio.
Infine, la disposizione impugnata contrasterebbe con l’art. 117, terzo
comma, della Costituzione, in quanto assegnerebbe rilevanza alle previsioni
degli strumenti di pianificazione urbanistica in dispregio dei principi fondamentali “dettati o da
desumersi” da un atto di legislazione statale ai fini della determinazione
dell’edificabilità
di fatto delle aree.
2. – Prima di affrontare nel merito le censure mosse dal
ricorrente avverso l’art. 7 della legge regionale dell’Emilia – Romagna n. 37
del 2002, è necessario richiamare l’assetto costituzionale dei poteri
sostitutivi, sui quali questa Corte ha di recente avuto modo di soffermarsi
nella sentenza
n. 43 del 2004
.
Come si è
messo in luce in tale decisione, i poteri che comportano la sostituzione nel
compimento di atti
di organi di un ente rappresentativo ordinariamente competente da parte di
organi di un altro ente, ovvero la nomina da parte di questi ultimi di organi
straordinari dell’ente “sostituito” per il compimento degli stessi atti,
concorrono a configurare e a limitare l’autonomia dell’ente nei cui confronti
opera la sostituzione, e devono quindi trovare fondamento esplicito o implicito
nelle norme o nei principi costituzionali che tale autonomia prevedono e
disciplinano.
Tali
affermazioni erano sottese anche alla giurisprudenza formatasi prima della
riforma del Titolo V della
Costituzione operata dalla legge cost. n. 3 del 2001, sia pure con prevalente
riferimento ad ipotesi di sostituzione dello Stato nei confronti delle Regioni,
previste per la tutela di interessi
unitari allora affidati alla finale responsabilità dello Stato. In quel contesto, come è noto,
spettavano alle Regioni le funzioni amministrative nelle materie di cui
all’art. 117, primo comma, della Costituzione, mentre le funzioni degli enti
locali territoriali erano determinate in termini di principio dalle leggi
generali della Repubblica di cui all’art. 128 della Costituzione, e la puntuale
individuazione delle stesse era demandata alle leggi dello Stato per le materie
di competenza statale e per le funzioni di “interesse esclusivamente locale”
pur inerenti alle materie di competenza regionale. La eventualità della sostituzione di
organi regionali agli enti locali, esclusa nelle materie in cui la Regione non
aveva competenze legislative e amministrative (sentenza n. 104 del 1973), poteva invece
fondarsi sulle leggi regionali di delega o di “conferimento” di funzioni per le
materie in cui, in base agli articoli 117 e 118 della Costituzione, le Regioni
erano costituzionalmente titolari delle competenze amministrative, oltre che
legislative.
Nel sistema
del nuovo Titolo V, invece, l’art. 117, secondo comma, lettera p), comprende nella competenza
legislativa esclusiva dello Stato la determinazione delle sole “funzioni
fondamentali” di Comuni, Province e Città metropolitane, mentre l’art. 118,
primo comma, attribuisce in via di principio ai Comuni, in tutte le materie,
“le funzioni amministrative”, salva la possibilità che esse, al fine di
assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città
metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed
adeguatezza. Pertanto, in virtù dell’art. 118 Cost., sarà sempre la legge, statale o
regionale, in relazione al riparto delle competenze legislative, ad operare la
concreta allocazione delle funzioni, in conformità alla generale attribuzione
costituzionale ai Comuni o in deroga ad essa per esigenze di “esercizio
unitario”, a livello sovracomunale,
delle funzioni medesime.
In questo
quadro, anche l’eventuale previsione di eccezionali sostituzioni di un livello di governo ad un
altro per il compimento di specifici atti o attività, considerati dalla legge
necessari per il perseguimento degli interessi di livello superiore coinvolti,
e non posti in essere tempestivamente dall’ente competente, non può che
rientrare, in via di principio e salvi i limiti e le condizioni di cui si dirà,
nello stesso schema logico, affidato nella sua attuazione al legislatore
competente per materia, sia esso quello statale o quello regionale. Ragionando
altrimenti, infatti, si giungerebbe all’assurda conseguenza che, per evitare la
compromissione di interessi di
livello superiore che richiedono il compimento di determinati atti o attività,
derivante dall’inerzia anche solo di uno degli enti competenti, il legislatore
(statale o regionale) non avrebbe altro mezzo se non allocare la funzione ad un
livello di governo più comprensivo: conseguenza evidentemente sproporzionata e
contraria al criterio generale insito nel principio di sussidiarietà (si veda ancora, al
riguardo, la sentenza n. 43 del 2004).
3. – Il nuovo
art. 120 della Costituzione – il
quale non può che essere letto in tale contesto – deriva invece
dalla preoccupazione di assicurare comunque, in un sistema di più largo
decentramento di funzioni quale quello delineato dalla riforma, la possibilità
di tutelare, anche al di là degli specifici ambiti delle materie coinvolte e
del riparto costituzionale delle funzioni amministrative, taluni interessi
essenziali che il sistema costituzionale attribuisce alla responsabilità dello
Stato, quali sono il rispetto degli obblighi internazionali e comunitari, il
mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, la tutela in tutto il
territorio nazionale dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali, nonché il mantenimento dell’unità giuridica ed
economica del complessivo ordinamento repubblicano.
Gli
interventi governativi contemplati dall’art. 120, terzo comma, hanno dunque
carattere “straordinario” ed “aggiuntivo”, come risulta sia dal fatto che esso allude
alle emergenze istituzionali di particolare gravità, che comportano rischi di compromissione
relativi ad interessi essenziali della Repubblica, sia dalla circostanza che
nulla, nella norma, lascia pensare che si sia inteso con essa smentire la
consolidata tradizione legislativa che ammetteva pacificamente interventi
sostitutivi, nei confronti degli enti locali, ad opera di organi regionali.
4. – Come più
ampiamente evidenziato nella già citata sentenza n. 43 del 2004, l’art. 120 Cost., quindi, non
esaurisce, concentrandole tutte in capo allo Stato, le possibilità di esercizio
di poteri sostitutivi, ma si limita a prevedere un potere sostitutivo straordinario, da esercitarsi da parte
del Governo nei casi e per la tutela degli interessi ivi indicati; viceversa,
tale norma lascia impregiudicata
l’ammissibilità di altri casi di interventi sostitutivi, configurabili dalla
legislazione di settore, statale o regionale, in capo ad organi dello Stato o
delle Regioni, o di altri enti territoriali. Poiché però, come si è detto, tali
interventi sostitutivi costituiscono una eccezione rispetto al normale svolgimento di
attribuzioni degli enti locali, soggetti rappresentativi dotati di autonomia
politica, attribuzioni definite dalla legge sulla base di criteri oggi
assistiti da garanzia costituzionale, debbono valere nei confronti di essi
condizioni e limiti non diversi da quelli elaborati nella ricordata
giurisprudenza di questa Corte in relazione ai poteri sostitutivi dello Stato
nei confronti delle Regioni.
In primo
luogo, dunque, le ipotesi di esercizio
di poteri sostitutivi devono essere previste e disciplinate dalla legge (sentenza n. 338 del 1989), che deve
altresì definirne i presupposti sostanziali e procedurali; in secondo luogo, la
sostituzione può essere prevista solo per il compimento di atti o attività
“prive di discrezionalità nell’an (anche se non
necessariamente nel quid o nel quomodo)” (sentenza n. 177 del 1988), la cui obbligatorietà
sia il riflesso degli interessi di livello superiore alla cui salvaguardia
provvede l’intervento sostitutivo; ancora, il potere sostitutivo deve essere
esercitato da un organo di governo della Regione o sulla base di una decisione
di questo, a causa dell’attitudine dell’intervento ad incidere sull’autonomia
costituzionale dell’ente sostituito (sentenze n. 460 del 1989 e n. 313 del 2003); da ultimo, è necessario
che la legge predisponga congrue garanzie procedimentali per l’esercizio del
potere sostitutivo, in conformità al principio di leale collaborazione: dovrà
dunque essere previsto un procedimento nel quale l’ente sostituito sia messo in
grado di interloquire e di evitare la sostituzione attraverso l’autonomo
adempimento (sentenza n. 416 del 1995 e ordinanza n. 53 del 2003)
5. – Alla
luce delle considerazioni svolte le censure prospettate avverso l’art. 7 della legge regionale
n. 37 del 2002 non sono fondate.
Il capo II
della legge, nel quale
è inserita la norma impugnata, disciplina le procedure espropriative per la realizzazione di
opere di competenza regionale e per le opere di difesa del suolo e di bonifica.
L’art. 6
conferisce ai Comuni le funzioni amministrative relative ai procedimenti di espropriazione per
la realizzazione di opere pubbliche regionali, disponendo che gli enti locali
le esercitino secondo le disposizioni contenute nella legge stessa. L’art. 6-bis, introdotto dalla legge regionale
dell’Emilia-Romagna
3 giugno 2003, n. 10 (Modifiche alle
leggi regionali 24 marzo 2000, n. 20, 8 agosto 2001, n. 24, 25 novembre 2002,
n. 31 e 19 dicembre 2002, n. 37 in materia di governo del territorio e
politiche abitative), riserva
alla Regione lo svolgimento delle procedure espropriative concernenti le opere di difesa del suolo
da essa realizzate e attribuisce ai Consorzi di bonifica la competenza allo
svolgimento delle procedure espropriative
per tutte le opere di bonifica da essi realizzate.
L’art. 7,
nella sua formulazione originaria, disponeva che “in caso di persistente
inerzia nel compimento di un atto spettante ai soggetti di cui all’articolo 6,
comma 1, nell’esercizio delle funzioni conferite, la Giunta regionale assegna
all’ente medesimo un termine per provvedere, comunque non inferiore a quindici
giorni” e che “trascorso inutilmente tale termine, la Giunta assume i
provvedimenti necessari per il compimento dell’atto, ivi compresa la nomina di
un commissario ad acta”.
A seguito
delle modifiche introdotte dalla legge regionale n. 10 del 2003, la norma
stabilisce che “per le opere pubbliche regionali, in caso di persistente
inerzia del Comune o del soggetto attuatore nel compimento degli atti del procedimento espropriativo ad esso spettanti ai
sensi degli articoli 6 e 6-bis, la
Giunta regionale assegna all’ente medesimo un termine per provvedere, comunque
non inferiore a quindici giorni. Trascorso inutilmente tale termine, la Giunta
assume i provvedimenti necessari per il compimento dell’atto, ivi compresa la
nomina di un commissario ad acta”.
Le
modificazioni apportate alla norma impugnata non sono tali da incidere in modo sostanziale
sul contenuto dell’art. 7 per il profilo per il quale esso è stato impugnato.
La difesa
erariale censura la norma in esame innanzitutto sotto il profilo per cui una norma regionale
non potrebbe disciplinare i casi di esercizio di potere sostitutivo da parte
delle Regioni, essendo tale disciplina riservata alla legge statale. Tale
censura appare infondata alla luce della considerazione secondo la quale l’art.
120 Cost. si limita a disciplinare una specifica ipotesi di carattere straordinario, ma
nulla dispone in ordine ad ulteriori ipotesi di poteri sostitutivi, i quali
dunque dovranno essere regolati dalla legge statale ovvero dalla legge
regionale “secondo l'ordine delle competenze rispettivamente (…) fissato dalla
Costituzione” (sent.
n. 313 del 2003). Nel
caso in esame lo Stato non ha contestato la competenza della Regione a
disciplinare la materia regolata dalla normativa in esame.
La norma
impugnata inoltre soddisfa i requisiti più sopra individuati affinché possano
considerarsi rispettate le prescrizioni costituzionali.
Innanzitutto, il potere sostitutivo della Regione
è previsto e disciplinato da una legge che regola i presupposti e le procedure
per il suo esercizio.
In secondo
luogo, lo svolgimento di tale potere è connesso all’esercizio delle funzioni
amministrative conferite dalla Regione ai Comuni relativamente alle procedure espropriative
finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche regionali.
Al riguardo,
deve essere evidenziato come nulla nella lettera di tale disposizione autorizzi
a ritenere che essa regoli anche ipotesi di sostituzione nei confronti di atti o attività cui
gli enti sostituendi
non siano giuridicamente vincolati quanto meno nell’an;
viceversa, la necessità di procedere ad una interpretazione conforme ai
precetti costituzionali porta alla conclusione che la norma oggetto del
presente giudizio è applicabile soltanto a casi di mancato o irregolare
compimento di quegli atti o attività che siano configurati dalla legge
regionale n. 37 del 2002 come veri e propri obblighi giuridici – se non nel quando e nel quomodo,
almeno nell’an – a carico degli enti nei cui
confronti può essere disposta la sostituzione.
L’art. 7
inoltre attribuisce l’esercizio del potere ad un organo di governo della
Regione, individuato nella Giunta regionale, disponendo che essa assuma i provvedimenti
necessari al compimento dell’atto ovvero nomini un commissario ad acta.
La norma
impugnata, infine, subordina l’esercizio del potere sostitutivo alla previa diffida
del Comune inadempiente al quale deve essere assegnato un termine, non
inferiore a quindici giorni, entro il quale l’ente locale può provvedere al
compimento dell’atto.
La congruità
del termine assegnato all’ente inadempiente e di cui la legge regionale fissa
solo la durata minima
dovrà essere valutata sulla base del principio di leale cooperazione, in
relazione ai singoli atti (o attività) ed alla loro complessità, con la
conseguenza che nel caso in cui – alla luce del principio richiamato – tale
termine appaia in concreto inadeguato, in quanto troppo breve, l’ente diffidato
potrà attivare gli ordinari rimedi previsti dall’ordinamento.
6. – È
impugnato anche l’art. 22 della legge regionale dell’Emilia-Romagna che disciplina l’edificabilità di
fatto delle aree, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettere l) ed
m), nonché terzo comma, della Costituzione.
L’art. 22
dispone che “ferma restando la necessità dell’edificabilità legale di cui all’art. 20,
un’area possiede anche il carattere della edificabilità
di fatto quando sono già presenti o in corso di realizzazione, nell’ambito
territoriale in cui l’area stessa si inserisce, le dotazioni territoriali
richieste dalla legge ovvero dagli strumenti di pianificazione territoriale e
urbanistica”. Il secondo comma della norma, poi, consente alla Regione di
integrare e specificare, con apposita
direttiva, “i criteri ed i requisiti per valutare l’edificabilità di fatto delle aree”.
7. – Deve innanzitutto essere
esaminata la censura mossa a tale norma in relazione all’art. 117, terzo comma,
della Costituzione.
Sostiene
l’Avvocatura che l’art. 22 contrasta con i principi fondamentali dettati o da
desumersi dalla normazione statale in riferimento alla individuazione della edificabilità di
fatto, senza specificare quali siano i principi che si assumono violati o da
dove questi possano desumersi.
La censura,
nei termini in cui è formulata, si rivela generica e deve, pertanto, essere
dichiarata inammissibile.
8. – Nel
ricorso si sostiene inoltre che l’art. 22, attribuendo rilevanza, ai fini della
determinazione dell’indennità di
esproprio, “anche” alla edificabilità di fatto, ovvero
richiedendo la “compresenza” sia della edificabilità legale che di quella di
fatto, contrasta con il diritto vivente che ha riconosciuto alla caratteristica
in esame valore meramente sussidiario rispetto alla possibilità legale di
edificare. In tal modo, la norma regionale inciderebbe sul regime dei suoli in
violazione della competenza esclusiva dello Stato a legiferare in materia di ordinamento civile,
nonché di prestazioni concernenti i diritti civili da garantire uniformemente
su tutto il territorio nazionale.
Tale censura
non è fondata.
Il tenore
letterale della norma regionale risulta
del tutto coerente con la norma statale contenuta nell’art. 37, comma 3, del d.P.R. 8 giugno 2001,
n. 327 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità),
il quale stabilisce che, ai fini della determinazione dell’indennità di
esproprio, “si considerano le possibilità legali ed effettive di edificazione,
esistenti al momento dell’emanazione del decreto di esproprio o dell’accordo di
cessione”.
L’art. 22
della legge regionale impugnata stabilisce
quando un terreno presenta i caratteri dell’edificabilità di fatto; nulla dice sul
ruolo da riconoscere a tale elemento ai fini della determinazione
dell’indennizzo, se non che il medesimo non può prescindere dalla sussistenza
dell’edificabilità
legale. L’inciso contenuto nella disposizione, “ferma restando la necessità dell’edificabilità legale
di cui all’art. 20”, attesta
infatti la volontà del legislatore regionale di non dare all’edificabilità di
fatto una rilevanza autonoma rispetto alla edificabilità legale.
Il contenuto
normativo dell’art. 22 deve dunque rinvenirsi soltanto nella individuazione degli elementi in
presenza dei quali può riconoscersi ad un’area il carattere della edificabilità di
fatto.
La
formulazione della norma regionale ne consente una lettura conforme
all’interpretazione che del requisito in esame ha fornito la più recente
giurisprudenza di legittimità, la quale ha riconosciuto all’edificabilità di fatto un valore
esclusivamente suppletivo – in carenza
di strumenti urbanistici – ovvero complementare ed integrativo agli effetti
della determinazione del concreto valore di mercato dell’area espropriata,
incidente sul calcolo dell’indennizzo.
9. – Il
ricorrente censura infine l’art. 22 per violazione dell’art. 117, secondo
comma, lettera m), della
Costituzione, nella parte in cui prevede i requisiti che conferiscono ad
un’area il carattere della edificabilità di
fatto. Sostiene infatti
l’Avvocatura che la loro individuazione è riservata allo Stato dall’art. 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333
(Misure urgenti per il risanamento della
finanza pubblica) e dall’art. 37 del d.P.R. n. 327 del 2001, che rinviano ad
un regolamento ministeriale, e ciò in ragione di esigenze di uniformità che è compito
dello Stato assicurare.
Anche tale censura non è fondata.
L’art. 22
della legge regionale non regola
le prestazioni concernenti diritti civili, né tale contenuto presenta
la normativa statale di riferimento (tanto l’art. 5-bis del d.l. n. 333 del 1992, quanto l’art. 37 del d.P.R. n. 327 del
2001). Esso neppure incide sull’
esigenza di assicurare uniformità nella determinazione
dell’indennità di esproprio. La disposizione censurata, infatti, non individua
modalità o criteri di calcolo dell’indennizzo, né quantifica l’entità dello
stesso (al cui proposito, semmai, potrebbe porsi un’esigenza di definizione
uniforme), ma – come già osservato – si limita ad affermare la necessità che siano specificate le
condizioni in presenza delle quali un’area possiede il carattere dell’edificabilità di
fatto.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 7 della legge regionale dell’Emilia-Romagna 19
dicembre 2002, n. 37 (Disposizioni regionali in materia di espropri), sollevata dal Presidente del
Consiglio dei ministri, in riferimento all’art. 120, secondo comma, della
Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 22 della medesima legge regionale
n. 37 del 2002, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in
riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, con il ricorso
indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 22 della medesima legge regionale n. 37
del 2002, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri,
in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere l)
e m), della
Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 23 febbraio 2004.
Gustavo
ZAGREBELSKY, Presidente
Ugo DE SIERVO,
Redattore
Depositata in
Cancelleria il 2 marzo 2004.