Ordinanza n. 128 del 2004

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ORDINANZA N.128

ANNO 2004

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori Giudici:

-   Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

-   Valerio ONIDA

-   Carlo MEZZANOTTE

-   Fernanda CONTRI

-   Guido NEPPI MODONA  

-   Piero Alberto CAPOTOSTI           

-   Annibale MARINI  

-   Franco BILE

-   Giovanni  Maria FLICK

-   Francesco AMIRANTE

-   Ugo DE SIERVO

-   Romano VACCARELLA

-   Paolo MADDALENA

-   Alfonso QUARANTA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), promosso con ordinanza del 18 marzo 2003 dal Giudice di pace di Osimo nel procedimento civile vertente tra Giovanni Accorroni ed altra e Gina Garbuglia ed altri, iscritta al n. 666 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 2003.

    Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

    udito nella camera di consiglio del 10 marzo 2004 il Giudice relatore Franco Bile.  

    Ritenuto che in un giudizio civile di risarcimento dei danni causati da incidente stradale – nel corso del quale, a seguito della proposizione di domanda riconvenzionale da parte della convenuta nei confronti degli attori, questi ultimi hanno chiamato in garanzia la propria compagnia di assicurazione – il Giudice di pace di Osimo (in sede di decisione sull'eccezione della menzionata compagnia assicurativa di improcedibilità dell'azione nei suoi confronti), con ordinanza emessa il 18 marzo 2003, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), che impone al danneggiato, almeno sessanta giorni prima della proposizione dell'azione, l'onere di richiedere all'assicuratore il risarcimento del danno, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

    che, secondo il rimettente, la norma si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, «nella parte in cui non prevede che la domanda riconvenzionale proposta ai sensi del secondo comma dell'art. 167 cod. proc. civ. sia equipollente, ai fini della proponibilità dell'azione per il risarcimento di danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, alla lettera raccomandata con avviso di ricevimento»;

    che il Giudice di pace di Osimo osserva come – in riferimento alle descritte diverse modalità con cui hanno avuto ingresso i soggetti del giudizio a quo – la disposizione impugnata, da un lato, non concederebbe agli attori la possibilità di fare intervenire nel procedimento la propria compagnia di assicurazione (sebbene la necessità della chiamata in garanzia si sia processualmente verificata solo in conseguenza della ricostruzione della dinamica dell'incidente operata dalla convenuta) e, dall'altro lato, determinerebbe a carico della convenuta la pronuncia di improcedibilità della sua azione (derivante, secondo il costante orientamento giurisprudenziale di legittimità, dal mancato assolvimento nella fattispecie dell'onere in questione); onde «alcune parti del presente procedimento» sarebbero costrette a proporre un'autonoma azione in contrasto con il principio dell'economia processuale e con il favor del legislatore per il simultaneus processus;

    che, in ragione di ciò, si configura per il rimettente il contrasto della norma con gli evocati parametri, sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza (per l'irragionevole disparità di trattamento, a seconda che l'azione risarcitoria venga proposta nei confronti di soggetti presenti nel processo fin dal suo inizio – alcuni dei quali possono proporre domande in riconvenzione all'atto della loro costituzione –, ovvero di soggetti che vi entrano in un momento successivo), nonché del diritto di difesa e del principio del giusto processo (con riguardo anche all'ulteriore svolgimento del giudizio, che così provocherebbe distinzioni penalizzanti);

    che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità o comunque di manifesta infondatezza della sollevata questione.

    Considerato che le censure sollevate dal rimettente investono l'art. 22 della legge n. 990 del 1969, secondo cui l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali v'è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano trascorsi sessanta giorni dall'invio all'assicuratore, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, della richiesta risarcitoria da parte del danneggiato;

    che questa Corte, con ordinanza n. 251 del 2003, ha dichiarato la manifesta infondatezza di altra questione riguardante la norma de qua, sempre sollevata dal Giudice di pace di Osimo (in quel caso «nella parte in cui non prevede che l'atto di citazione ritualmente notificato al terzo chiamato in causa sia equipollente, ai fini della proponibilità dell'azione per il risarcimento di danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, alla lettera raccomandata con avviso di ricevimento»), sulla base di considerazioni sostanzialmente identiche ed in riferimento agli stessi parametri;

    che, in assenza di prospettazione di nuovi o diversi profili di incostituzionalità, anche l'odierna questione dev'essere decisa nel medesimo modo, alla stregua delle argomentazioni già svolte in ordine alla natura ed alla ratio della condizione di proponibilità dell'azione in esame, la quale trova applicazione anche nell'ipotesi di domanda riconvenzionale.

    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 per questi motivi

    LA CORTE COSTITUZIONALE

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Osimo, con l'ordinanza in epigrafe.

    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2004.

    Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

    Franco BILE, Redattore

    Depositata in Cancelleria il 20 aprile 2004.