ORDINANZA N. 366
ANNO 2004
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta
dai Signori:
- Valerio ONIDA Presidente
- Carlo MEZZANOTTE Giudice
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI
MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni
Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
ha
pronunciato la seguente
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell’art.
Visto l’atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella
camera di consiglio del 13 ottobre 2004 il Giudice relatore Franco Bile.
Ritenuto che, con
ordinanza del 21 luglio 2003, il Tribunale di Udine ha sollevato questione di
legittimità costituzionale degli articoli 5, 6 e 7 della legge 22 maggio 1978,
n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione
volontaria della gravidanza), in riferimento agli articoli 2, 27, ultimo comma,
e 32 della Costituzione;
che, secondo quanto riferisce il rimettente,
la questione è stata sollevata nel corso di un giudizio promosso nel 1994 da
due coniugi – in proprio e quali esercenti la potestà parentale sul figlio
minore nato nel 1988, presso la struttura ospedaliera della convenuta, con una
ipoplasia del femore sinistro – contro un’unità sanitaria locale (USL), poi
divenuta azienda per i servizi sanitari (ASL), per ottenerne la condanna
<<al risarcimento dei danni patrimoniali, non patrimoniali, morali, alla
salute, biologici, esistenziali, psichici, alla serenità familiare, edonistici
e quant’altro, sofferti conseguentemente all’inadempimento dell’obbligo di
esatta informazione in tempo utile>> da parte del personale sanitario
della convenuta <<in ordine alle possibili anomalie o malformazioni del
nascituro al fine di poter prendere le opportune decisioni anche circa
l’interruzione della gravidanza, nonché sulla possibilità della cura delle
stesse se tempestivamente diagnosticate>>;
che il rimettente – dopo aver dato conto dei
successivi svolgimenti processuali – individua l’oggetto del contendere nel
risarcimento del danno asseritamente subìto dalla madre per non aver potuto, a
causa dell’errata diagnosi della struttura sanitaria, esercitare (ai sensi
dell’art. 6 della legge n. 194 del 1978) il diritto all’interruzione della
gravidanza per le <<rilevanti malformazioni del nascituro che avrebbero
determinato come da conclusioni del consulente tecnico d’ufficio grave pericolo
per la salute psichica della donna>>;
che
in particolare, secondo il rimettente, il consulente – accertato come il minore
fosse <<affetto da grave malformazione congenita del femore sinistro, che
poteva essere riconosciuta fin dal primo trimestre di gravidanza con esame
ecografico accurato>> – aveva concluso che <<il mancato
riconoscimento della malformazione entro il primo trimestre di gestazione non
aveva permesso alla madre di richiedere l’interruzione volontaria della sua
gravidanza>> e <<che la nascita del figlio ha causato un danno
psicofisico ed economico alla coppia oltre alla sofferenza psicologica e fisica
che accompagna il bambino fin dalla nascita>>;
che
il rimettente – premesso che <<la madre unitamente al coniuge agisce
anche per il piccolo … danneggiato dal fatto di essere vivo – ancorché con un
arto più corto – e non defunto>> – ritiene non manifestamente infondata
la questione di costituzionalità <<dell’art. 6 della legge 22 maggio
1978, n. 194, ed in connessione con lo stesso quella degli artt. 5 e 7 della
medesima legge>>;
che,
a suo avviso, tali norme contrasterebbero anzitutto con l’art. 2 della
Costituzione <<che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo,
usando appositamente questa espressione generica che fa riferimento all’essere
umano, e non quella di cittadino>>, in quanto – essendo <<il primo diritto di ogni uomo>> quello
alla vita – sarebbe incongrua e contraria al detto articolo <<la possibilità
che una persona ancorché si tratti di un bambino non ancora nato venga soppressa
per la possibilità che la sua nascita fisicamente imperfetta arrechi una
sofferenza psicologica alla madre, costituendo altro e diverso soggetto avente
la medesima dignità del bambino>>;
che
le norme in esame contrasterebbero, altresì, con l’art. 27, ultimo comma, della
Costituzione, il quale, <<vietando la pena di morte, implicitamente
esclude che la morte possa essere applicata in via amministrativa>>; e
con l’art. 32 della Costituzione, che <<tutela la salute come fondamentale
diritto dell’individuo>>, in quanto nel termine individuo si dovrebbe
ritenere compreso anche il bambino non nato;
che
la questione di costituzionalità dell’art. 6 della legge n. 194 del 1978 sarebbe
rilevante <<in quanto è precisamente dalla violazione del preteso diritto
riconosciuto dall’articolo stesso che conseguirebbe nella fattispecie il danno
risarcibile>>;
che
è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l’Avvocatura
generale dello Stato, con una memoria nella quale sostiene l’inammissibilità e
comunque l’infondatezza della questione.
Considerato che dalla
pur non chiara esposizione della vicenda oggetto del giudizio a quo, contenuta nell’ordinanza di rimessione,
si ricava – da un lato – che le domande risarcitorie, proposte dai genitori in
proprio e per conto del figlio minore, si basano sugli accertamenti ecografici
eseguiti sulla gestante presso la struttura ospedaliera della convenuta, da cui
sarebbe stato possibile rilevare la malformazione del feto, e – dall’altro –
che tali accertamenti furono svolti quando la gravidanza durava da oltre
novanta giorni;
che,
pertanto, la questione di costituzionalità è ritenuta dal giudice rilevante in
quanto concerne le norme da cui deriverebbe l’asserito diritto della gestante a
chiedere l’interruzione della gravidanza dopo i primi novanta giorni dal suo
inizio, la cui lesione avrebbe determinato l’ingiustizia del danno risarcibile;
che
le precisazioni del rimettente, in particolare sull’idoneità della taciuta
malformazione ad arrecare grave pericolo alla salute psichica della madre,
rivelano come, nella specie, la possibilità di interrompere la gravidanza, in
ipotesi preclusa dal comportamento della convenuta, sia riconducibile alla
lettera b) dell’impugnato art. 6
della legge n. 194 del 1978;
che
questa norma ammette bensì l’interruzione volontaria della gravidanza dopo i
primi novanta giorni, quando siano accertati processi patologici (tra cui
quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro) che
determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna, ma
all’ulteriore condizione – prevista dall’art. 7, terzo comma, della stessa
legge, anch’esso impugnato – che non sussista possibilità di vita autonoma del
feto;
che
pertanto il giudice rimettente – per ritenere rilevante la questione di
legittimità costituzionale proposta nei termini indicati – avrebbe dovuto
motivatamente affermare che, trascorsi i primi novanta giorni di gravidanza, la
gestante, se informata delle malformazioni del feto, avrebbe potuto, in base
alla normativa impugnata, decidere l’eventuale interruzione della gravidanza,
in quanto non sussisteva la possibilità di vita autonoma del nascituro malformato;
che
infatti – se tale possibilità fosse sussistita – la gravidanza non avrebbe
potuto essere interrotta, e il giudice sarebbe stato in grado di decidere (nel
senso del rigetto) sul capo di domanda relativo ai danni conseguenti alla
mancata interruzione, per la concreta inconfigurabilità della posizione
giuridica soggettiva in ipotesi ingiustamente lesa ai sensi dell’art. 2043 del
codice civile, e su tale decisione l’eventuale accoglimento della questione
proposta non avrebbe spiegato alcun effetto;
che
il silenzio dell’ordinanza sul punto comporta perciò il totale difetto di
motivazione sulla rilevanza della questione;
che,
quindi, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale degli articoli 5, 6 e 7 della legge 22
maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e
sull’interruzione volontaria della gravidanza), sollevata, in riferimento agli
articoli 2, 27, ultimo comma, e 32 della Costituzione, dal Tribunale di Udine,
con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 2004.
Valerio ONIDA, Presidente
Depositata in Cancelleria il 26
novembre 2004.