SENTENZA N.
334
ANNO 2004
Commenti alla decisione di
I. Tommaso F. Giupponi,
Le
“popolazioni interessate” e i referendum
per le variazioni territoriali, ex
artt. 132 e 133 Cost.: territorio che vai,
interesse che trovi (per gentile concessione del Forum
di Quaderni costituzionali)
II.
Cesare Pagotto, Per promuovere il referendum di passaggio di
province e comuni ad altra Regione o Provincia basta il consenso dei “secessionisti”.
Corte costituzionale, sent.n. 334/2004, (per gentile
concessione del sito dell’AIC – Associazione
Italiana dei Costituzionalisti)
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
composta
dai Signori:
- Carlo MEZZANOTTE Presidente
- Fernanda CONTRI Giudice
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso Quaranta "
- Franco GALLO "
ha pronunciato
la seguente
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 42, secondo comma, della legge
25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum
previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo),
promosso con ordinanza del 23 gennaio 2004 dall’Ufficio centrale per il referendum presso
Udito nella
camera di consiglio del 29 settembre 2004 il Giudice relatore Franco Bile.
Ritenuto in fatto
A seguito della presentazione da parte del
Comune di San Michele al Tagliamento della richiesta di referendum per il distacco del medesimo Comune dalla Regione Veneto
e per la sua aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia, l’Ufficio
centrale per il referendum presso
L’Ufficio
rimettente ritiene la questione rilevante ai fini della pronuncia da adottare
sulla citata richiesta, che dovrebbe essere dichiarata illegittima, perché non
corredata di tutte le deliberazioni dei consigli comunali cui la norma
impugnata fa riferimento, mentre sarebbe pacificamente legittima in caso di
pronunciata incostituzionalità.
E nel merito – premesso di avere, nel corso del medesimo
procedimento, dichiarato manifestamente infondata identica questione, che il
Comune di San Michele al Tagliamento aveva chiesto di sollevare – rileva che
quella soluzione deve essere rimeditata alla luce della motivazione
dell’ordinanza n.
343 del 2003, con cui questa Corte ha dichiarato manifestamente
inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposto dal
delegato del medesimo Comune, per censurare il mancato adeguamento degli artt.
42 e segg. della legge n. 352 del 1970 al nuovo testo dell’art. 132 Cost.;
l’ordinanza aveva infatti definito «significativa» la portata della «riforma
dell’art. 132, secondo comma, della Costituzione introdotta dalla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».
Secondo
l’Ufficio – poiché il testo novellato
dell’art. 132, secondo comma, Cost. dispone che «si può, con l’approvazione
della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province
interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica,
sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano
richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un’altra» – se ne
ricava che il legislatore costituzionale ha inteso riservare unicamente agli
enti territoriali, richiedenti il proprio distacco da una Regione e
l’aggregazione ad un’altra, l’iniziativa della promozione del referendum prodromico
alla variazione dell’assetto territoriale regionale, ed escludere, quindi,
qualsiasi partecipazione a tale iniziativa di altri enti rappresentativi di
popolazioni solo indirettamente interessate a tale variazione. La conclusione è
avvalorata dal rilievo che l’eventuale esito positivo del referendum non ha efficacia automatica in ordine alla modifica
dell’assetto territoriale, ma integra solo il presupposto necessario ma non
vincolante di un successivo procedimento legislativo con il quale il
Parlamento, sentito il parere obbligatorio dei consigli regionali, valuta
discrezionalmente la praticabilità del proposto mutamento; onde l’interesse
indiretto delle parti delle Regioni non coinvolte in esso trova adeguata tutela
e considerazione proprio in questa ulteriore fase legislativa.
A giudizio
del rimettente, dunque, si configurerebbe una sopravvenuta incompatibilità con
l’evocato parametro della norma impugnata, nella parte in cui riserva anche ad
enti diversi da quelli richiedenti il distacco-aggregazione un’indispensabile
partecipazione alla promozione delle iniziative referendarie.
1.
– Chiamato a pronunciarsi sulla
richiesta di referendum proposta dal
Comune di San Michele al Tagliamento per il distacco dalla Regione Veneto e per
la sua aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia, l’Ufficio centrale per
il referendum presso
Preso
atto che la portata della «riforma dell’art. 132, secondo comma, della
Costituzione introdotta dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3», è
stata definita «significativa» da questa Corte nell’ordinanza n. 343 del 2003
– che per il resto ha dichiarato la manifesta inammissibilità del conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal delegato del medesimo Comune
contro il Parlamento, per il mancato adeguamento degli artt. 42 e segg. della
legge n. 352 del 1970 al nuovo testo dell’art. 132 Cost. – l’Ufficio rimettente
(che pure, in precedenza, aveva ritenuto manifestamente infondata identica questione
di legittimità costituzionale) ha ravvisato nella norma impugnata una
sopravvenuta incompatibilità con tale parametro, nella parte in cui riserva
un’indispensabile partecipazione alla promozione delle iniziative referendarie
anche ad enti diversi da quelli richiedenti il distacco-aggregazione.
2.
– La questione è fondata.
2.1.
– Il secondo comma dell’art. 42 della legge n. 352 del 1970 prescrive che le
richieste, da parte di Province o Comuni, di referendum per il distacco da una Regione e l’aggregazione ad
un’altra devono essere corredate – oltre che delle deliberazioni dei consigli
degli enti interessati alla modifica territoriale – anche delle deliberazioni,
identiche nell’oggetto, di tanti consigli provinciali o comunali che
rappresentino almeno un terzo della restante popolazione della Regione dalla
quale è proposto il distacco (primo periodo); e di tanti consigli provinciali o
comunali che rappresentino almeno un terzo della popolazione della Regione alla
quale si propone che gli enti siano aggregati (secondo periodo).
La
norma impugnata – inserita nel contesto più generale della legge n. 352 del
1970, finalizzata a dare attuazione alle diverse previsioni costituzionali
riguardanti i referendum e
l’iniziativa legislativa popolare – è diretta, per la stessa definizione
contenuta nella rubrica del titolo III della legge medesima, a consentire lo
svolgimento dei procedimenti di fusione o di creazione di nuove Regioni
previsti dal primo comma dell’art. 132 della Costituzione, nonché di
distacco-aggregazione di Province o Comuni disposto dal secondo comma del
medesimo art. 132.
Tuttavia
– per ciò che più interessa specificamente l’oggetto dell’odierna questione di
costituzionalità – la norma pone a carico dei richiedenti un onere di difficile
e gravoso assolvimento.
L’elencazione
di tali imprescindibili presupposti di proponibilità della richiesta
referendaria già appariva non conforme all’originaria formulazione del
capoverso dell’art. 132 Cost. (secondo cui «Si può, con referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli
regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano
staccati da una Regione ed aggregati ad un’altra»), in quanto accordava (e
vincolava) l’iniziativa referendaria ad organi non previsti nel testo costituzionale
e condizionava l’iniziativa dei titolari a quella, necessariamente congiunta,
di tali soggetti.
Queste
caratteristiche sono, peraltro, divenute ancor più evidenti e razionalmente
ingiustificabili dopo la modifica (ad opera dell’art. 9 della legge cost. n. 3
del 2001) dell’art. 132 Cost., il cui secondo comma si limita oggi a prevedere
che «Si può, con l’approvazione della maggioranza delle popolazioni della
Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati
espressa mediante referendum e con
legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e
Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati
ad un’altra».
L’onerosità
del procedimento strutturato dalla norma di legge attuativa si palesa eccessiva
(in quanto non necessitata) rispetto alla determinazione ricavabile dalla nuova
previsione costituzionale, e si risolve nella frustrazione del diritto di
autodeterminazione dell’autonomia locale, la cui affermazione e garanzia
risulta invece tendenzialmente accentuata dalla riforma del 2001.
Poiché
il referendum previsto dalla
disposizione costituzionale attualmente vigente mira a verificare se la
maggioranza delle popolazioni dell’ente o degli enti interessati approvi l’istanza
di distacco-aggregazione, deve coerentemente discenderne che la legittimazione
a promuovere la consultazione referendaria spetta soltanto ad essi e non anche
ad altri enti esponenziali di popolazioni diverse. Infatti, la riforma del
parametro evocato ha inteso evitare che maggioranze non direttamente o
immediatamente coinvolte nel cambiamento possano contrastare ed annullare
finanche le determinazioni iniziali (neppure giunte al di là dello stadio di
semplici richieste) di collettività che intendano rendersi autonome o
modificare la propria appartenenza regionale.
Ad
ogni modo, le valutazioni di tali altre popolazioni – anche di segno contrario
alla variazione territoriale – trovano congrua tutela nelle fasi successive a
quella della mera presentazione della richiesta di referendum. Siccome infatti l’esito positivo del referendum, avente carattere meramente
consultivo, sicuramente non vincola il legislatore statale alla cui
discrezionalità compete di determinare l’effetto di distacco-aggregazione; e
siccome nel procedimento di approvazione della legge della Repubblica la norma
costituzionale citata inserisce la fase dell’audizione dei consigli delle
Regioni coinvolte, proprio questa fase consente l’emersione e la valutazione
degli interessi locali contrapposti (o anche non integralmente concordanti con
quelli espressi attraverso la soluzione della rigida alternativa propria
dell’istituto referendario). Sicché l’acquisizione e l’esame dei pareri dei
consigli regionali avranno sicura incidenza ai fini dell’eventuale approvazione
della legge di modifica territoriale.
2.2. – La
specificità dell’ipotesi di variazione territoriale disciplinata dall’art. 132
Cost. non consente, viceversa, di mutuare l’accezione e l’estensione del
concetto di “popolazioni interessate” individuato da questa Corte relativamente
al procedimento, affatto diverso, di cui al successivo art. 133, secondo comma,
che prevede l’istituzione di nuovi Comuni e la modifica delle loro
circoscrizioni e denominazioni (cfr. sentenze n. 47 del 2003
e n. 94 del 2000).
L’espressione “popolazioni interessate”, utilizzata da tale ultima norma
costituzionale evoca un dato che può anche prescindere dal diretto
coinvolgimento nella variazione territoriale; ed è stata intesa dalle sentenze
citate come comprensiva sia dei gruppi direttamente coinvolti nella variazione
territoriale, sia di quelli interessati in via mediata e indiretta.
Invece l’espressione “popolazioni della Provincia o
delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati”, utilizzata
dal nuovo art. 132, secondo comma, inequivocamente si
riferisce soltanto ai cittadini degli enti locali direttamente coinvolti nel
distacco-aggregazione.
2.3.
– La norma impugnata deve, pertanto,
essere dichiarata costituzionalmente illegittima, nella parte in cui prescrive
che la richiesta di referendum per il
distacco di una Provincia o di un Comune da una Regione e l’aggregazione ad
altra Regione deve essere corredata – oltre che delle deliberazioni, identiche
nell’oggetto, rispettivamente dei consigli provinciali e dei consigli comunali
delle Province e dei Comuni di cui si propone il distacco – anche delle deliberazioni,
identiche nell’oggetto, «di tanti consigli provinciali o di tanti consigli
comunali che rappresentino almeno un terzo della restante popolazione della
regione dalla quale è proposto il distacco delle province o dei comuni
predetti» e «di tanti consigli provinciali o di tanti consigli comunali che
rappresentino almeno un terzo della popolazione della regione alla quale si
propone che le province o i comuni siano aggregati».
per questi motivi
dichiara l’illegittimità
costituzionale dell’art. 42, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352
(Norme sui referendum previsti dalla
Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), nella parte in cui
prescrive che la richiesta di referendum per
il distacco di una Provincia o di un Comune da una Regione e l’aggregazione ad
altra Regione deve essere corredata – oltre che delle deliberazioni, identiche
nell’oggetto, rispettivamente dei consigli provinciali e dei consigli comunali
delle Province e dei Comuni di cui si propone il distacco – anche delle
deliberazioni, identiche nell’oggetto, «di tanti consigli provinciali o di
tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della restante
popolazione della regione dalla quale è proposto il distacco delle province o
dei comuni predetti» e «di tanti consigli provinciali o di tanti consigli
comunali che rappresentino almeno un terzo della popolazione della regione alla
quale si propone che le province o i comuni siano aggregati».
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 28 ottobre 2004.
Franco BILE, Redattore
Depositata in Cancelleria il 10
novembre 2004.