SENTENZA N. 334
ANNO 2004
Commenti alla decisione di
I. Tommaso F. Giupponi,
Le
“popolazioni interessate” e i referendum
per le variazioni territoriali, ex
artt. 132 e 133 Cost.: territorio che vai, interesse che trovi (per gentile
concessione del Forum
di Quaderni costituzionali)
II.
Cesare Pagotto, Per promuovere il referendum di passaggio di
province e comuni ad altra Regione o Provincia basta
il consenso dei “secessionisti”. Corte
costituzionale, sent.n.
334/2004, (per gentile concessione del sito dell’AIC
– Associazione Italiana dei Costituzionalisti)
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
composta dai Signori:
- Carlo MEZZANOTTE Presidente
- Fernanda CONTRI Giudice
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso Quaranta "
- Franco GALLO "
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 42, secondo
comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa
legislativa del popolo), promosso con ordinanza del 23 gennaio 2004
dall’Ufficio centrale per il referendum presso
Udito nella
camera di consiglio del 29 settembre 2004 il Giudice relatore Franco Bile.
Ritenuto in fatto
A seguito della
presentazione da parte del Comune di San Michele al Tagliamento della richiesta
di referendum per il distacco del
medesimo Comune dalla Regione Veneto e per la sua aggregazione alla Regione
Friuli-Venezia Giulia, l’Ufficio centrale per il referendum presso
L’Ufficio
rimettente ritiene la questione rilevante ai fini della pronuncia da adottare
sulla citata richiesta, che dovrebbe essere dichiarata illegittima, perché non
corredata di tutte le deliberazioni dei consigli comunali cui la norma
impugnata fa riferimento, mentre sarebbe pacificamente legittima in caso di
pronunciata incostituzionalità.
E nel merito – premesso di avere, nel corso del medesimo
procedimento, dichiarato manifestamente infondata identica questione, che il
Comune di San Michele al Tagliamento aveva chiesto di sollevare – rileva che
quella soluzione deve essere rimeditata alla luce della motivazione
dell’ordinanza n.
343 del 2003, con cui questa Corte ha dichiarato manifestamente
inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposto dal
delegato del medesimo Comune, per censurare il mancato adeguamento degli artt. 42 e segg. della legge n. 352 del 1970 al nuovo testo
dell’art. 132 Cost.; l’ordinanza aveva infatti definito «significativa» la
portata della «riforma dell’art. 132, secondo comma, della Costituzione
introdotta dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».
Secondo
l’Ufficio – poiché
il testo novellato dell’art. 132, secondo comma, Cost. dispone che «si può, con
l’approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle
Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica,
sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano
richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un’altra» – se ne
ricava che il legislatore costituzionale ha inteso riservare unicamente agli
enti territoriali, richiedenti il proprio distacco da una Regione e
l’aggregazione ad un’altra, l’iniziativa della promozione del referendum prodromico
alla variazione dell’assetto territoriale regionale, ed escludere, quindi,
qualsiasi partecipazione a tale iniziativa di altri enti rappresentativi di
popolazioni solo indirettamente interessate a tale variazione. La conclusione è
avvalorata dal rilievo che l’eventuale esito positivo del referendum non ha efficacia automatica in ordine
alla modifica dell’assetto territoriale, ma integra solo il presupposto
necessario ma non vincolante di un successivo procedimento legislativo con il
quale il Parlamento, sentito il parere obbligatorio dei consigli regionali,
valuta discrezionalmente la praticabilità del proposto mutamento; onde
l’interesse indiretto delle parti delle Regioni non coinvolte in esso trova
adeguata tutela e considerazione proprio in questa ulteriore fase legislativa.
A giudizio
del rimettente, dunque, si configurerebbe una sopravvenuta incompatibilità con
l’evocato parametro della norma impugnata, nella parte in cui riserva anche ad enti diversi da quelli richiedenti il
distacco-aggregazione un’indispensabile partecipazione alla promozione delle
iniziative referendarie.
1.
– Chiamato a
pronunciarsi sulla richiesta di referendum
proposta dal Comune di San Michele al Tagliamento per il distacco dalla
Regione Veneto e per la sua aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia,
l’Ufficio centrale per il referendum
presso
Preso
atto che la portata della «riforma dell’art. 132, secondo comma, della
Costituzione introdotta dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3», è
stata definita «significativa» da questa Corte
nell’ordinanza n.
343 del 2003 – che per il resto ha dichiarato la manifesta inammissibilità
del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal delegato del
medesimo Comune contro il Parlamento, per il mancato adeguamento degli artt. 42
e segg. della legge n. 352 del 1970 al nuovo testo dell’art. 132 Cost. –
l’Ufficio rimettente (che pure, in precedenza, aveva ritenuto manifestamente
infondata identica questione di legittimità costituzionale) ha ravvisato nella
norma impugnata una sopravvenuta incompatibilità con tale parametro, nella
parte in cui riserva un’indispensabile partecipazione alla promozione delle
iniziative referendarie anche ad enti diversi da quelli richiedenti il
distacco-aggregazione.
2.
– La questione è fondata.
2.1.
– Il secondo comma dell’art. 42 della legge n. 352 del
1970 prescrive che le richieste, da parte di Province o Comuni, di referendum per il distacco da una
Regione e l’aggregazione ad un’altra devono essere corredate – oltre che delle
deliberazioni dei consigli degli enti interessati alla modifica territoriale –
anche delle deliberazioni, identiche nell’oggetto, di tanti consigli
provinciali o comunali che rappresentino almeno un terzo della restante
popolazione della Regione dalla quale è proposto il distacco (primo periodo); e
di tanti consigli provinciali o comunali che rappresentino almeno un terzo
della popolazione della Regione alla quale si propone che gli enti siano
aggregati (secondo periodo).
La
norma impugnata – inserita nel contesto più generale
della legge n. 352 del 1970, finalizzata a dare attuazione alle diverse
previsioni costituzionali riguardanti i referendum
e l’iniziativa legislativa popolare – è diretta, per la stessa definizione
contenuta nella rubrica del titolo III della legge medesima, a consentire lo
svolgimento dei procedimenti di fusione o di creazione di nuove Regioni
previsti dal primo comma dell’art. 132 della Costituzione, nonché di
distacco-aggregazione di Province o Comuni disposto dal secondo comma del
medesimo art. 132.
Tuttavia
– per ciò che più interessa specificamente l’oggetto dell’odierna questione di
costituzionalità – la norma pone a carico dei richiedenti un onere di difficile
e gravoso assolvimento.
L’elencazione
di tali imprescindibili presupposti di proponibilità della richiesta
referendaria già appariva non conforme all’originaria formulazione del
capoverso dell’art. 132 Cost. (secondo cui «Si può, con referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli
regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un’altra»), in
quanto accordava (e vincolava) l’iniziativa referendaria ad organi non previsti
nel testo costituzionale e condizionava l’iniziativa dei titolari a quella,
necessariamente congiunta, di tali soggetti.
Queste
caratteristiche sono, peraltro, divenute ancor più evidenti e razionalmente
ingiustificabili dopo la modifica (ad opera dell’art.
9 della legge cost. n. 3 del 2001) dell’art. 132 Cost., il cui secondo comma si
limita oggi a prevedere che «Si può, con l’approvazione della maggioranza delle
popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei
Comuni interessati espressa mediante referendum
e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province
e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati
ad un’altra».
L’onerosità
del procedimento strutturato dalla norma di legge attuativa si palesa eccessiva
(in quanto non necessitata) rispetto alla
determinazione ricavabile dalla nuova previsione costituzionale, e si risolve
nella frustrazione del diritto di autodeterminazione dell’autonomia locale, la
cui affermazione e garanzia risulta invece tendenzialmente accentuata dalla
riforma del 2001.
Poiché
il referendum previsto dalla
disposizione costituzionale attualmente vigente mira a
verificare se la maggioranza delle popolazioni dell’ente o degli enti
interessati approvi l’istanza di distacco-aggregazione, deve coerentemente
discenderne che la legittimazione a promuovere la consultazione referendaria
spetta soltanto ad essi e non anche ad altri enti esponenziali di popolazioni
diverse. Infatti, la riforma del parametro evocato ha inteso evitare che
maggioranze non direttamente o immediatamente coinvolte nel cambiamento possano
contrastare ed annullare finanche le determinazioni
iniziali (neppure giunte al di là dello stadio di semplici richieste) di
collettività che intendano rendersi autonome o modificare la propria
appartenenza regionale.
Ad
ogni modo, le valutazioni di tali altre popolazioni – anche di segno contrario
alla variazione territoriale – trovano congrua tutela nelle fasi successive a
quella della mera presentazione della richiesta di referendum. Siccome
infatti l’esito positivo del referendum,
avente carattere meramente consultivo, sicuramente non vincola il legislatore
statale alla cui discrezionalità compete di determinare l’effetto di
distacco-aggregazione; e siccome nel procedimento di approvazione della legge
della Repubblica la norma costituzionale citata inserisce la fase
dell’audizione dei consigli delle Regioni coinvolte, proprio questa fase
consente l’emersione e la valutazione degli interessi locali contrapposti (o
anche non integralmente concordanti con quelli espressi attraverso la soluzione
della rigida alternativa propria dell’istituto referendario). Sicché
l’acquisizione e l’esame dei pareri dei consigli regionali avranno sicura
incidenza ai fini dell’eventuale approvazione della legge di
modifica territoriale.
2.2. – La specificità
dell’ipotesi di variazione territoriale disciplinata dall’art. 132 Cost. non
consente, viceversa, di mutuare l’accezione e l’estensione del concetto di
“popolazioni interessate” individuato da questa Corte relativamente
al procedimento, affatto diverso, di cui al successivo art. 133, secondo
comma, che prevede l’istituzione di nuovi Comuni e la modifica delle loro
circoscrizioni e denominazioni (cfr. sentenze n. 47 del 2003
e n. 94 del 2000).
L’espressione “popolazioni interessate”, utilizzata da
tale ultima norma costituzionale evoca un dato che può anche prescindere dal
diretto coinvolgimento nella variazione territoriale; ed è stata intesa dalle
sentenze citate come comprensiva sia dei gruppi direttamente coinvolti nella
variazione territoriale, sia di quelli interessati in via mediata e indiretta.
Invece l’espressione “popolazioni della Provincia o delle Province
interessate e del Comune o dei Comuni interessati”, utilizzata dal nuovo art.
132, secondo comma, inequivocamente si riferisce
soltanto ai cittadini degli enti locali direttamente coinvolti nel
distacco-aggregazione.
2.3.
– La norma
impugnata deve, pertanto, essere dichiarata costituzionalmente illegittima,
nella parte in cui prescrive che la richiesta di referendum per il distacco di una Provincia o di un Comune da una
Regione e l’aggregazione ad altra Regione deve essere corredata – oltre che delle
deliberazioni, identiche nell’oggetto, rispettivamente dei consigli provinciali
e dei consigli comunali delle Province e dei Comuni di cui si propone il
distacco – anche delle deliberazioni, identiche nell’oggetto, «di tanti
consigli provinciali o di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un
terzo della restante popolazione della regione dalla quale è proposto il
distacco delle province o dei comuni predetti» e «di tanti consigli provinciali
o di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della
popolazione della regione alla quale si propone che le province o i comuni
siano aggregati».
per questi motivi
dichiara
l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, secondo comma, della legge 25
maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum
previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), nella
parte in cui prescrive che la richiesta di referendum
per il distacco di una Provincia o di un Comune da una Regione e
l’aggregazione ad altra Regione deve essere corredata – oltre che delle
deliberazioni, identiche nell’oggetto, rispettivamente dei consigli provinciali
e dei consigli comunali delle Province e dei Comuni di cui si propone il
distacco – anche delle deliberazioni, identiche nell’oggetto, «di tanti
consigli provinciali o di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un
terzo della restante popolazione della regione dalla quale è proposto il
distacco delle province o dei comuni predetti» e «di tanti consigli provinciali
o di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della
popolazione della regione alla quale si propone che le province o i comuni
siano aggregati».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 2004.
Franco BILE, Redattore
Depositata in Cancelleria il 10
novembre 2004.