SENTENZA N. 219
ANNO 2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
- Gustavo ZAGREBELSKY Presidente
- Valerio ONIDA Giudice
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nei
giudizi di legittimità costituzionale: dell’art. 5, commi 1 e 2, in relazione all’art.
1, della legge 12 giugno 2003, n. 134 (Modifiche al codice di procedura penale
in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti), promossi,
nell’ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Firenze con
ordinanze in data 10 luglio (2 ordinanze), 8 luglio (2 ordinanze), 10 luglio, 3
luglio e 15 luglio, dal Tribunale di Torino con ordinanza in data 7 luglio e
dal Tribunale di Firenze con ordinanze in data 23 e 25 settembre e 9 ottobre
2003, rispettivamente iscritte al n. 747, al n. 775, al n. 785, al n. 839, al
n. 917, al n. 918, al n. 921, al n. 922, al n. 1059, al n. 1195 e al n. 1196
del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, n. 39, n. 40, n. 43, n.
45, n. 46 e n. 50, prima serie speciale, dell’anno 2003 e n. 4, prima serie
speciale, dell’anno 2004; degli artt. 1, comma 1, e 5, commi 1, 2 e 3, della
predetta legge 12 giugno 2003, n. 134, promossi, nell’ambito di diversi
procedimenti penali, dal Tribunale di Roma con ordinanze in data 14 luglio, 1°
luglio (2 ordinanze) e 30 giugno 2003 (2 ordinanze), rispettivamente iscritte
al n. 865, al n. 866, al n. 867, al n. 1060 e al n. 1061 del registro ordinanze
2003 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 44 e n. 50, prima serie speciale, dell’anno
2003; dell’art. 5, commi 1, 2 e 3, della predetta legge 12 giugno 2003, n. 134,
promossi, nell’ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Torre
Annunziata con ordinanza in data 17 luglio 2003, dal Tribunale di Torre
Annunziata, sezione distaccata di Gragnano, con ordinanza in data 15 luglio
2003 e dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Pescara con
ordinanze in data 1° agosto e 19 settembre 2003, rispettivamente iscritte al n.
784, al n. 872, al n. 904 e al n. 1016 del registro ordinanze 2003 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 40, n. 44, n. 45 e n. 48, prima serie speciale, dell’anno 2003.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 12 maggio 2004 il
Giudice relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto in
fatto
1. - Con dieci ordinanze di
analogo tenore in data 3 luglio (r.o. n. 918 del 2003), 8 luglio (r.o. n. 785 e
n. 839 del 2003), 10 luglio (r.o. n. 747, n. 775 e n. 917 del 2003), 15 luglio
(r.o. n. 921 del 2003), 23 e 25 settembre (r.o. n. 1059 e n. 1195 del 2003) e 9
ottobre del 2003 (r.o. n. 1196 del 2003), il Tribunale di Firenze ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, commi 1 e 2, in relazione
all’art. 1, della legge 12 giugno 2003, n. 134 (Modifiche al codice di
procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle
parti), ritenendo che la disciplina transitoria prevista nell’art. 5 citato
violi gli artt. 3 e 111 della Costituzione nella parte in cui consente la
formulazione della richiesta di applicazione della pena «oltre il termine
fissato dall’art. 446, comma 1, del codice di procedura penale», nonché nella
parte in cui «impone, su richiesta dell’imputato, una sospensione di
quarantacinque giorni, fissando il termine di decorrenza dalla prima udienza
utile successiva alla data di pubblicazione della legge».
In tutti i giudizi a quibus il rimettente procede nei
confronti di imputati che, nel corso di dibattimenti già iniziati, hanno
chiesto, personalmente o a mezzo del difensore, la sospensione del processo a
norma dell’art. 5 della legge n. 134 del 2003.
Nel merito, quanto alla
disciplina che «consente di formulare la richiesta oltre il termine fissato
dall’art. 446, comma 1, cod. proc. pen.», il rimettente osserva che,
introducendo l’istituto del patteggiamento, il legislatore ha perseguito uno
scopo deflativo: in cambio del risparmio «in termini di tempo, di risorse umane
e finanziarie» rispetto al rito ordinario, l’imputato gode di un trattamento
sanzionatorio più favorevole. La disposizione transitoria, consentendo che la
richiesta di applicazione della pena sia presentata anche quando il
dibattimento è in fase avanzata, senza alcun limite temporale, contrasterebbe
perciò con gli artt. 3 e 111 Cost., in quanto frustrerebbe le finalità
deflative dell’istituto e l’esigenza di rapida definizione del processo
valorizzata dall’art. 111 Cost.
La disposizione censurata,
nella parte in cui impone una sospensione di quarantacinque giorni a fronte
della semplice richiesta dell’imputato, contrasterebbe inoltre con il principio
della ragionevole durata del processo, che costituisce garanzia non solo per il
singolo imputato, ma per tutte le altre parti processuali e per la collettività
in generale.
Secondo il rimettente,
difatti, se in un processo con più imputati uno solo chiede la sospensione, il
giudice dovrebbe, se è possibile, separare ex
art. 18, comma 1, lettera b),
cod. proc. pen. la posizione del richiedente e proseguire il giudizio nei
confronti dei coimputati: in tal caso, se l’imputato non chiederà poi il rito
alternativo, la separazione avrà prodotto soltanto un inutile dispendio di
energie e di attività processuale; se l’interessato avanzerà invece richiesta
di patteggiamento, l’applicazione della pena nei confronti del richiedente
renderà il giudice incompatibile a giudicare i coimputati, mentre il rigetto
della richiesta lo renderebbe comunque incompatibile a giudicare l’imputato. Il
processo dovrebbe perciò in ogni caso iniziare ex novo innanzi ad altro giudice, con una dilatazione dei tempi
processuali tanto più evidente quanto più ‘avanzato’ sia lo stato
dell’istruzione dibattimentale.
L’applicazione della pena
in corso di giudizio sacrificherebbe anche l’esercizio del diritto di azione
della parte civile costituita. Nonostante l’attività processuale svolta, la
parte civile potrebbe ottenere solo la condanna dell’imputato alle spese
processuali, in violazione dei principi di ragionevolezza e di ragionevole
durata del processo, sanciti dagli artt. 3 e 111 Cost.
Infine, anche la fissazione
del termine per la proposizione della richiesta dell’imputato nella prima
udienza utile successiva alla pubblicazione della legge, anziché a far data
dall’entrata in vigore di questa, contrasterebbe con l’art. 3 Cost. e con il
principio di ragionevole durata del processo. Secondo il rimettente, infatti,
ogni imputato, proprio perché obbligatoriamente assistito da un difensore, è in
grado di valutare l’opportunità di avvalersi della facoltà di chiedere la pena
concordata fin dal momento in cui la legge è pubblicata. La costante assistenza
della difesa tecnica avrebbe perciò dovuto consigliare di collocare l’opzione
per il rito alternativo nella prima udienza utile successiva all’entrata in
vigore della legge, nell’assoluto rispetto dell’art. 24 Cost. L’ulteriore spatium deliberandi accordato
all’imputato dalla disposizione in esame sarebbe perciò istituto affatto
‘singolare’, lesivo senza alcuna necessità del principio della ragionevole durata
del processo.
1.1. - E’ intervenuto nei
giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano
dichiarate inammissibili e comunque infondate.
Ad avviso dell’Avvocatura,
la normativa sul così detto ‘patteggiamento allargato’ è frutto di una scelta
del legislatore, effettuata a fini deflativi, del tutto ragionevole se si
considera che la sentenza di patteggiamento non è di regola appellabile – salvo
per il pubblico ministero in caso di dissenso – e che il termine di cui
all’art. 446, comma 1, cod. proc. pen. può essere oltrepassato solo in via
transitoria; inoltre la richiesta di applicazione della pena, ove sia stata già
presentata e respinta in precedenza, deve necessariamente essere ‘nuova’, «non
potendosi riproporre una richiesta analoga».
Anche l’art. 111 Cost.
sarebbe richiamato impropriamente, non solo perché l’istituto dell’applicazione
della pena su richiesta «non sembra rientrare nei casi contemplati dall’art.
111 della Costituzione che, ove correttamente letto, riguarda la fase
dibattimentale», ma anche perché durante la sospensione non decorrono i termini
di prescrizione e di custodia cautelare.
2. - Con ordinanza del 7
luglio 2003 (r.o. n. 922 del 2003) il Tribunale di Torino ha sollevato, in
riferimento ai medesimi parametri costituzionali, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 5, commi 1 e 2, della legge n.
134 del 2003, delimitandola alla parte in cui tali norme dettano una disciplina
transitoria applicabile anche nei processi in corso di trattazione in
dibattimento «per reati che sarebbero già stati prima patteggiabili ad una pena
contenuta entro i due anni di reclusione ed in cui l’imputato non aveva
presentato alcuna proposta in tal senso», e prevedono che il termine di
sospensione di quarantacinque giorni decorre, in tali processi, dalla prima
udienza utile, anziché dall’entrata in vigore della legge.
Il rimettente premette che
durante la fase dell’istruzione dibattimentale il pubblico ministero ha
formulato richiesta di applicazione della pena nella misura di un anno e sei
mesi di reclusione e trecento euro di multa ex
artt. 444, comma 1, cod. proc. pen. e 5, comma 1, della legge n. 134 del
2003, essendo già decorsi «i termini previsti dagli artt. 446, comma 1, e 555,
comma 2, cod. proc. pen.». Conseguentemente il difensore dell’imputato, il
quale, pur avendone l’opportunità, non aveva in precedenza avanzato alcuna
richiesta di patteggiamento, ha chiesto la sospensione del dibattimento «per un
periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare l’opportunità» di
aderire alla richiesta del pubblico ministero.
Il giudice a quo ritiene che la disciplina
censurata violi il principio di ragionevolezza e il principio di ragionevole
durata del processo, sulla base di argomentazioni del tutto sovrapponibili a
quelle svolte dai Tribunali di Firenze e di Roma, sottolineando tuttavia i
profili di illegittimità costituzionale discendenti dalla «generalizzata
restituzione in termini per la proposizione (o riproposizione) della richiesta
di patteggiamento anche per reati in precedenza patteggiabili con pena
contenuta entro i due anni di reclusione ed anche nei casi in cui l’imputato
non abbia mai manifestato in passato la volontà di accedere al patteggiamento e
sia stato, di conseguenza, dichiarato aperto il dibattimento».
Secondo il rimettente,
infatti, la possibilità di proporre istanza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. in misura
non superiore a due anni di reclusione, già prevista prima dell’entrata in
vigore della legge n. 134 del 2003, non è stata minimamente incisa dalla nuova
legge, che non ha introdotto un «nuovo» istituto (vale a dire una sorta di
«terzo» rito alternativo), ma lo ha più semplicemente «ridisegnato […],
ampliandone l’ambito di applicazione» e tracciando «un’inedita linea di
demarcazione rappresentata dalla negoziazione di una pena detentiva non
superiore ai due anni», in relazione alla quale sono rimasti inalterati sia
«l’operatività dei benefici originariamente collegati alla scelta del rito»,
sia l’«accesso indiscriminato al patteggiamento, senza limitazioni cioè legate
al tipo del reato o del suo autore».
Ciononostante, la
disciplina transitoria non solo prevede una «indiscriminata rimessione in
termini nei confronti di tutti gli imputati, per tutti i reati ed in relazione
a tutti i processi in corso, a prescindere dalla fase processuale in cui si
trovano e, dunque, anche in fase di discussione», ma impone che a semplice
richiesta sia concessa una sospensione del dibattimento di ben quarantacinque
giorni anche a favore di chi «non ha mai presentato nei termini di cui agli
artt. 446, comma 1, e 555, comma 2, cod. proc. pen. la benché minima proposta
di patteggiamento», dimostrando «nei fatti» di non nutrire alcun interesse per
tale rito. Con ciò realizzando, nella sostanza, un ingiustificato allungamento
dei tempi processuali, contrario alla ratio
del rito alternativo e «opposto a quello dichiaratamente perseguito dal
legislatore».
3. - Con due ordinanze di
identico contenuto in data 30 giugno 2003 (r.o. n. 1060 e n. 1061 del 2003), il
Tribunale di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost.,
questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 5, commi
1, 2 e 3, della legge n. 134 del 2003, in parte coincidenti con le precedenti.
Il rimettente, premesso che
nel corso del dibattimento alcuni degli imputati hanno chiesto la sospensione
del processo ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge n. 134 del 2003,
rileva, quanto all’art. 5, comma 1, che l’istituto del patteggiamento ha
finalità deflative e carattere «premiale»; che l’eliminazione del limite
temporale di cui all’art. 446, comma 1, cod. proc. pen. e la conseguente
facoltà delle parti di richiedere l’applicazione della pena nei processi penali
nei quali il dibattimento è in corso, consentirebbe invece, del tutto
irragionevolmente, di ridurre la pena anche nei casi in cui è stata compiuta
una intensa attività istruttoria, senza alcun ‘risparmio’ per lo Stato.
La disciplina del comma 2
del medesimo art. 5 violerebbe inoltre l’art. 111 Cost. e, in particolare, il
principio della ragionevole durata del processo, in quanto all’imputato è
accordato un termine così ampio da non trovare alcuna plausibile
giustificazione, tanto più se posto a confronto con le cadenze, estremamente
ravvicinate, imposte per la celebrazione del dibattimento dall’art. 477 cod.
proc. pen. o con il termine di quindici giorni
per la richiesta di patteggiamento a seguito di giudizio immediato.
Analogamente al Tribunale
di Firenze, anche il Tribunale di Roma ritiene inoltre che, qualora la
richiesta di sospensione sia presentata solo da alcuni imputati, la necessaria
separazione delle posizioni degli altri potrebbe rivelarsi del tutto inutile
ove alla sospensione non faccia poi seguito una effettiva richiesta di
patteggiamento, ovvero, a seconda dei casi, renderebbe il giudice incompatibile
a giudicare gli altri coimputati o il richiedente.
Del pari irragionevole
sarebbe poi il decorso del termine di sospensione non già dall’entrata in
vigore della legge, ma dalla prima udienza utile successiva alla sua data di
pubblicazione, malgrado la sede dibattimentale in cui si colloca la richiesta
sia garantita dalla partecipazione necessaria del difensore.
Anche il giudice a quo sottolinea, infine, che la
richiesta di applicazione della pena, quando interviene nel corso del
dibattimento, non consente alla parte civile di ottenere una sollecita
decisione.
Quanto all’art. 1 della
legge n. 134 del 2003, il rimettente ritiene che «con la norma in esame si
sottrae al giudizio di cognizione piena una serie di reati di notevole gravità
[…] riducendo il sistema penale e processuale a un luogo di negoziazione che
svilisce la funzione giurisdizionale», così determinando del tutto
irragionevolmente un evidente contrasto con il principio del contraddittorio
nella formazione della prova e con il principio secondo cui il processo deve
essere celebrato pubblicamente, trasformando in principio generale l’eccezione
prevista nell’art. 111, quinto comma, Cost.
3.1. - E’ intervenuto in
giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano
dichiarate inammissibili e comunque infondate, riproponendo argomentazioni
analoghe a quelle prospettate nell’atto di intervento depositato in relazione
all’ordinanza del Tribunale di Firenze n. 747 del registro ordinanze del 2003.
In particolare, con riferimento alla asserita lesione della posizione della
parte civile costituita, l’Avvocatura rileva che, anche prima della modifica
dell’istituto, la presentazione di un’istanza di patteggiamento precludeva al
giudice la decisione sulla domanda della parte civile.
4. - Analoghe questioni di
legittimità costituzionale, concernenti l’art. 1, comma 1, e l’art. 5, commi 1
e 2, della legge n. 134 del 2003, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., sono
state sollevate dal Tribunale di Roma con altre due ordinanze identiche in data
1° luglio 2003 (r.o. n. 866 e n. 867 del 2003).
Anche nei giudizi a quibus solo alcuni imputati hanno
chiesto la sospensione del processo ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge
n. 134 del 2003.
Nel merito, il rimettente,
con particolare riferimento al nocumento recato alla parte civile dalla
normativa censurata, sottolinea che la sentenza n. 443 del
1990, che ha ritenuto conforme a Costituzione l’esclusione della parte
civile nel rito patteggiato, aveva preso in considerazione il sistema
‘ordinario’ di applicazione della pena e non già una normativa transitoria che,
invece, consente l’applicazione della pena anche in corso di dibattimento,
quando cioè la parte civile ha già compiutamente esercitato il suo diritto.
4.1. - E’ intervenuto in
giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, riportandosi integralmente all’atto di
intervento già depositato in relazione all’ordinanza del Tribunale di Firenze
iscritta al n. 747 del registro ordinanze del 2003.
5. - Con ordinanza in data
14 luglio 2003 (r.o. n. 865 del 2003) il Tribunale di Roma dubita della
legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 5, commi 1 e 2,
della legge n. 134 del 2003, in riferimento non solo agli artt. 3 e 111 Cost.,
ma anche all’art. 27 Cost.
Per quanto concerne gli
artt. 3 e 111 Cost. il rimettente prospetta argomentazioni del tutto analoghe a
quelle contenute nelle ordinanze iscritte al n. 866 e al n. 867 del r.o. del
2003, ma ritiene che la prevista riduzione ‘premiale’ fino a un terzo della
pena, senza alcuna ‘contropartita’ o ‘rinuncia’ da parte dell’imputato – nei
cui confronti potrebbe essere stato celebrato anche per intero il dibattimento
– violi anche l’art. 27 Cost.
5.1. - E’ intervenuto in
giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, riportandosi integralmente all’atto di
intervento già depositato in relazione all’ordinanza del Tribunale di Firenze
n. 747 del registro ordinanze del 2003.
6. - Con due ordinanze di
identico contenuto in data 1° agosto (r.o. n. 904 del 2003) e 19 settembre 2003
(r.o. n. 1016 del 2003) il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di
Pescara ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., questione di
legittimità costituzionale dell’art. 5, commi 1, 2 e 3, della legge n. 134 del
2003, nella parte in cui non consente all’imputato di chiedere nei giudizi
abbreviati in corso alla data di entrata in vigore della legge la sospensione
del procedimento al fine di valutare l’opportunità di formulare richiesta di
applicazione della pena concordata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., come
modificato dalla stessa legge.
Il rimettente premette che
in entrambi i procedimenti gli imputati, ammessi al rito abbreviato, avevano
formulato, nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore
della legge, richiesta di sospensione del procedimento ai sensi dell’art. 5
della legge n. 134 del 2003.
Nel merito, richiamato il
contenuto delle disposizioni censurate, il rimettente osserva come faccia in
esse difetto qualsiasi richiamo ai giudizi abbreviati in corso al momento
dell’entrata in vigore della legge e come il tenore letterale delle norme, là dove
fanno riferimento ai «processi penali in corso di dibattimento» e non
(genericamente) ai «giudizi in corso», sembri non consentire l’applicazione
della disciplina transitoria nei confronti degli imputati che hanno «formulato
richiesta di definizione del procedimento con il rito abbreviato», sebbene ciò
contraddica le intenzioni deflative del legislatore.
Tale esclusione, non
superabile neppure in via interpretativa, si porrebbe in contrasto con gli
artt. 3 e 111 Cost., «in quanto crea una disparità di trattamento tra imputati
che si trovino in dibattimento e quelli che abbiano già formulato istanza di
rito abbreviato e per i quali sia comunque ancora in corso il giudizio», e
violerebbe i principi del giusto processo.
6.1. - In entrambi i
giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato. Nel giudizio instaurato con
l’ordinanza iscritta al n. 904 del 2003 l’Avvocatura si riporta all’atto di
intervento depositato in relazione all’ordinanza del Tribunale di Firenze
iscritta n. 747 del registro ordinanze del 2003; per quanto riguarda
l’ordinanza iscritta al n. 1016 del registro ordinanze del 2003 l’Avvocatura
con separato atto di intervento chiede che la questione sia dichiarata manifestamente
infondata.
7. - Il Tribunale di Torre
Annunziata, con ordinanza del 17 luglio 2003 (r.o. n. 784 del 2003), ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità
costituzionale dell’art. 5, commi 1 e 2, della legge n. 134 del 2003, nella
parte in cui non include i giudizi instaurati con citazione diretta tra i
procedimenti in corso nei quali è possibile formulare richiesta di applicazione
della pena concordata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., come modificato
dalla stessa legge.
Il rimettente, investito
del giudizio a seguito di citazione diretta ex
art. 550 cod. proc. pen., premesso che l’imputato ha formulato richiesta di
sospensione del procedimento ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, della legge n.
134 del 2003, rileva che la richiesta non può essere accolta in quanto l’art.
5, comma 1, prevede che la richiesta di applicazione della pena può essere
formulata «anche nei processi penali in corso di dibattimento nei quali alla
data di entrata in vigore della legge risulti decorso il termine previsto
dall’articolo 446, comma 1, del codice di procedura penale». Ma tale termine si
riferisce alla presentazione della richiesta di patteggiamento rispettivamente
nel corso dell’udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio
immediato, e non anche al termine stabilito dall’art. 555, comma 2, cod. proc.
pen. in relazione ai procedimenti a citazione diretta. L’applicazione della
disciplina transitoria sarebbe perciò esclusa nei giudizi a citazione diretta
in corso alla data di entrata in vigore della legge.
Ad avviso del rimettente
tale preclusione non sarebbe superabile in via interpretativa, stante il carattere eccezionale della
disposizione censurata, che presenta i «connotati tipici della disposizione
transitoria» ed è caratterizzata da contenuti di tale peculiarità rispetto sia
alla precedente che alla nuova disciplina a regime da non poter essere estesa a
situazioni diverse da quelle prese espressamente in considerazione.
Così interpretata, la norma
si porrebbe però in contrasto in primo luogo con l’art. 3 Cost., «sia perché
intrinsecamente contraddittoria, sia perché immotivatamente distonica rispetto
a previsioni normative pregresse intervenute con analoga finalità deflativa,
sia infine perché introduttiva di evidenti e non giustificate disparità di
trattamento tra posizioni omogenee».
La scelta di restringere la
facoltà di chiedere la sospensione del procedimento e l’applicazione della pena
solo ad alcune categorie di procedimenti sarebbe priva di qualsiasi giustificazione,
tanto più ove si consideri che le più ampie possibilità di accesso alle
sanzioni sostitutive delle pene detentive previste dalla legge n. 134 del 2003
riguardano proprio i procedimenti a citazione diretta.
Il rimettente evidenzia
inoltre che in precedenti occasioni (artt. 223 e 224 del decreto legislativo 19
febbraio 1998, n. 51, e art. 4-ter
del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, nella
legge 5 giugno 2000, n. 144) il legislatore, nell’introdurre una disciplina transitoria
volta a regolare l’immediata applicabilità della nuova normativa, ha avuto
riguardo non al ‘tipo’ di procedimento, bensì soltanto alla ‘fase’ del
procedimento stesso.
L’attuale scelta operata
dal legislatore non sarebbe peraltro assistita da alcuna giustificazione,
ponendosi anzi in contrasto con «le finalità deflative che (parallelamente a
quelle transitorie) mira a realizzare».
Infine, la norma censurata
violerebbe anche l’art. 24 Cost. «dal momento che limita illegittimamente
l’estensione del diritto di difesa», privando i soggetti tratti a giudizio con
citazione diretta della possibilità di accedere al patteggiamento e di godere
quindi di un trattamento sanzionatorio più mite, come consentito invece agli
altri imputati.
7.1. - Con altra ordinanza
del 15 luglio 2003 (r.o. n. 872 del 2003) il Tribunale di Torre Annunziata,
sezione distaccata di Gragnano, ha sollevato analoga questione di legittimità
costituzionale in riferimento anche all’art. 111, secondo comma, Cost. Al
riguardo il rimettente, richiamate le sentenze con le quali la Corte
costituzionale ha affermato che, rispetto al dibattimento, la definizione del
processo con riti alternativi consente comunque, in coerenza con il disposto
dell’art. 111 Cost., un sensibile risparmio di tempo e risorse, ritiene che da
tale affermazione possa ricavarsi il principio secondo cui «va valorizzato
qualsiasi (legittimo) meccanismo di riduzione della durata dei processi».
La disposizione transitoria
in esame, nella parte in cui non comprende anche i giudizi instaurati ai sensi
dell’art. 550 cod. proc. pen., si porrebbe quindi in contrasto con il principio
della durata ragionevole del processo perché, non rendendo possibile il ricorso
al patteggiamento nelle situazioni indicate, ostacola la rapida definizione dei
processi.
7.2. – In entrambi i
giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, riportandosi all’atto di
intervento depositato nel giudizio instaurato con l’ordinanza del Tribunale di
Firenze iscritta n. 747 del registro ordinanze del 2003.
Considerato
in diritto
1. - Le varie questioni
sollevate dai rimettenti in relazione agli artt. 1 e 5 della legge 12 giugno
2003, n. 134 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di
applicazione della pena su richiesta delle parti), si riferiscono:
- alcune, alle modifiche
apportate dall’art. 1, comma 1, della legge citata all’art. 444 del codice di
procedura penale, con particolare riferimento all’aumento da due a cinque anni
del tetto di pena entro il quale opera l’istituto dell’applicazione della pena
su richiesta delle parti;
- altre, alla disciplina
transitoria contenuta nei commi 1 e 2 dell’art. 5 della legge citata, anche in
riferimento all’art. 1 della medesima legge, e in particolare alle previsioni
che riconoscono alle parti la facoltà di presentare richiesta di applicazione
della pena anche quando alla data di entrata in vigore della legge risultino
decorsi i termini ordinari, e consentono all’imputato di chiedere la
sospensione del dibattimento per un periodo non inferiore a quarantacinque
giorni per valutare l’opportunità di chiedere il patteggiamento;
- le ultime, infine, alla
disciplina transitoria contenuta nei commi 1, 2 e 3 dell’art. 5 della legge
citata, nella parte in cui la disciplina stessa non si applica nel giudizio
abbreviato e nel procedimento a citazione diretta.
Poiché tutte le questioni
riguardano le modifiche apportate all’istituto dell’applicazione della pena su
richiesta delle parti dalla legge n. 134 del 2003 e in particolare le
disposizioni transitorie che regolano l’applicazione delle nuove norme ai
processi in corso, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi, per
la loro definizione con un’unica pronuncia.
2. - La disciplina
contenuta nell’art. 1 della legge n. 134 del 2003 è censurata dal Tribunale di
Roma (r.o. n. 865, n. 866, n. 867, n. 1060 e n. 1061 del 2003) in riferimento
agli artt. 3 e 111 della Costituzione, nella parte in cui, consentendo alle
parti di chiedere al giudice l’applicazione di una pena detentiva che, tenuto
conto delle circostanze e della diminuzione fino a un terzo, non supera cinque
anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, e così sottraendo all’ordinario giudizio
di cognizione una serie di reati di notevole gravità e «riducendo il sistema
penale e processuale a un luogo di negoziazione che svilisce la funzione
giurisdizionale», determina, del tutto irragionevolmente, un evidente contrasto
con il principio della formazione della prova nel contraddittorio tra le parti,
trasformando in principio generale l’eccezione prevista dall’art. 111, quinto
comma, Cost.
2.1. - La questione non è
fondata.
2.2. - L’innalzamento da
due a cinque anni della pena detentiva che può essere oggetto di patteggiamento
a norma dell’art. 444 cod. proc. pen. costituisce certamente un notevole
potenziamento di questa forma di ‘giustizia negoziata’. Per le pene detentive
superiori a due anni, il legislatore ha
peraltro previsto una serie di limitazioni di carattere sia oggettivo che
soggettivo, volte a restringere la sfera di operatività dell’istituto, ed ha
escluso alcuni degli effetti premiali che continuano invece a connotare
l’applicazione della pena non superiore a due anni.
Il comma 1-bis del nuovo testo dell’art. 444 cod.
proc. pen., inserito dall’art. 1 della legge n. 134 del 2003, stabilisce
infatti che, qualora la pena detentiva superi i due anni, soli o congiunti a
pena pecuniaria, sono esclusi dal patteggiamento i procedimenti per i delitti
di cui all’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen. - cioè per i delitti espressione di gravi forme di
criminalità organizzata ovvero commessi con finalità di terrorismo - e i procedimenti nei confronti dei soggetti dichiarati
delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi
dell’art. 99, quarto comma, del codice penale.
Quanto agli effetti
premiali, a seguito delle modifiche introdotte nell’art. 445, commi 1 e 2, cod.
proc. pen. dall’art. 2 della legge n. 134 del 2003, l’esenzione dal pagamento
delle spese processuali, il divieto di applicare pene accessorie e misure di
sicurezza (ad eccezione della confisca nei casi di cui all’art. 240 cod. pen.)
e l’estinzione del reato nei termini rispettivamente previsti per i delitti e
per le contravvenzioni operano solo nei casi in cui la pena detentiva non
superi i due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria.
Rimangono inoltre fermi i
meccanismi di ‘filtro’ e di controllo rispettivamente affidati al pubblico ministero,
che continua ad essere chiamato ad esprimere il consenso in caso di richiesta
presentata dall’imputato, e al giudice, deputato a verificare, a norma
dell’art. 444, comma 2, cod. proc. pen., non solo la correttezza della
qualificazione giuridica del fatto e dell’applicazione e della comparazione
delle circostanze, ma anche la congruità della pena indicata dalle parti.
Proprio le cautele adottate
dal legislatore nel prevedere le ipotesi di esclusione oggettiva e soggettiva
in relazione alla gravità dei reati ed ai casi di pericolosità qualificata e la
non operatività di importanti effetti premiali consentono di ritenere, alla
luce della disciplina complessiva risultante dalle modifiche recate dalla legge
n. 134 del 2003, che la scelta di ampliare l’ambito di operatività del
patteggiamento, certamente rientrante nella sfera della discrezionalità del
legislatore, non è stata esercitata in maniera manifestamente irragionevole.
Sotto questo profilo,
risultano prive di fondamento anche le censure sollevate in riferimento
all’art. 111 Cost., ma sostanzialmente incentrate sul rilievo che la deroga al
principio del contraddittorio introdotta dalla nuova disciplina
dell’applicazione della pena su richiesta delle parti esorbiti dai limiti della
ragionevolezza; limiti che invece questa Corte, per quanto sopra esposto,
ritiene siano stati rispettati.
3. - La disciplina
transitoria, prevista dall’art. 5, commi 1, 2 e 3 (quest’ultimo richiamato solo
nelle ordinanze n. 1060 e n. 1061 del 2003, peraltro senza alcuna motivazione),
della legge n. 134 del 2003, è censurata in tutte le ordinanze dei Tribunali di
Firenze, di Roma e di Torino (ad eccezione dell’ordinanza iscritta al n. 922
del registro ordinanze del 2003), nella parte in cui consente all’imputato o al
suo difensore, nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in
vigore della legge, di formulare richiesta di applicazione della pena anche nei
processi nei quali è già in corso il dibattimento; nonché nella parte in cui
impone al giudice, su richiesta dell’imputato, di sospendere il dibattimento
per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per consentire a
quest’ultimo di valutare l’opportunità di formulare la richiesta di
applicazione della pena, così assegnando all’imputato uno spatium deliberandi che decorre dalla prima udienza successiva
all’entrata in vigore della legge anziché dalla data di entrata in vigore della
legge stessa.
Ad avviso dei rimettenti le
disposizioni censurate violerebbero:
- l’art. 3 Cost., per
l’irragionevolezza di una scelta legislativa che prevede la possibilità di
presentare la richiesta di patteggiamento anche nei dibattimenti già in corso e
quindi anche ove sia già stata compiuta una intensa attività istruttoria, così
frustrando le finalità deflative dell’istituto e concedendo un trattamento di
favore all’imputato senza alcun risparmio di risorse per lo Stato;
- l’art. 27 Cost., in
quanto il ‘premio’ della riduzione della pena sino ad un terzo quando il
dibattimento è stato celebrato pressoché per intero sarebbe ‘concesso’
all’imputato senza alcuna contropartita;
- gli artt. 111 e 3 Cost.,
per l’irragionevole ampiezza del termine non inferiore a quarantacinque giorni
concesso all’imputato, per di più riferito alla prima udienza utile successiva
alla data di pubblicazione della legge, cioè ad una sede, come quella
dibattimentale, garantita dalla partecipazione necessaria del difensore.
Irragionevolezza,
quest’ultima, tanto più evidente nei processi con pluralità di imputati in
quanto, qualora la richiesta di sospensione sia presentata solo da alcuni, ove
alla sospensione non faccia seguito un’effettiva richiesta di applicazione
della pena, la separazione delle posizioni processuali degli altri imputati
potrebbe rivelarsi del tutto inutile; ove invece la richiesta di patteggiamento
venga effettivamente presentata da coloro che avevano chiesto la sospensione,
il suo accoglimento renderebbe il giudice incompatibile a giudicare gli altri
imputati, mentre il rigetto lo renderebbe incompatibile a giudicare gli
imputati che hanno presentato la richiesta. Sicché il processo dovrebbe
comunque e in ogni caso ricominciare ex
novo per alcuni.
Infine, sempre con
riferimento al principio della ragionevole durata del processo, i rimettenti
lamentano che la richiesta di applicazione della pena, ove intervenga nel corso
del dibattimento, precluderebbe alla parte civile che «ha già esercitato il
proprio diritto di azione» di ottenere una sollecita decisione.
Nell’ordinanza del
Tribunale di Torino iscritta al n. 922 del registro ordinanze del 2003, la
disciplina transitoria sopra descritta è censurata - in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost. e sulla
base di argomentazioni analoghe a quelle svolte nelle altre ordinanze dei
Tribunali di Firenze e di Roma - in quanto consente di formulare la richiesta di
applicazione della pena anche per reati che già prima della riforma sarebbero
stati ‘patteggiabili’ e per i quali l’imputato non aveva presentato alcuna
richiesta. In particolare, ad avviso del rimettente la legge n. 134 del 2003
non ha introdotto un nuovo istituto, ma ha semplicemente ampliato l’ambito di
operatività del patteggiamento originario, lasciando inalterati, in relazione
alle pene detentive non superiori a due anni, sia l’accesso indiscriminato al
rito, senza limitazioni legate al tipo di reato o alla qualificazione
soggettiva del suo autore, sia l’applicazione dei benefici premiali, rendendo
così del tutto priva di ragionevolezza la indiscriminata remissione in termini
e la sospensione del dibattimento per un periodo non inferiore a quarantacinque
giorni anche per chi in precedenza non aveva presentato alcuna richiesta di
applicazione della pena.
3.1. - Le questioni non
sono fondate.
3.2. - Premesso che, alla
stregua del costante orientamento di questa Corte, il legislatore gode di ampia
discrezionalità nel regolare nei processi in corso gli effetti temporali di
nuovi istituti ovvero delle modificazioni introdotte in istituti già esistenti,
e che le relative scelte, ove non siano manifestamente irragionevoli, si
sottraggono a censure di illegittimità costituzionale (v., da ultimo, sentenza n. 381 del
2001, nonché, con specifico riferimento al regime transitorio introdotto a
seguito di modifiche concernenti i riti alternativi, ordinanze n. 222 del 2002,
n. 432 e n. 220 del 2001),
la possibilità di presentare richiesta di patteggiamento anche quando alla data
di entrata in vigore della nuova disciplina risulti decorso il relativo termine
non si pone in contraddizione né con le finalità deflative che ispirano questo
rito alternativo, né con il principio della ragionevole durata del processo.
Anche nei casi in cui
l’istruzione dibattimentale sia già in fase avanzata, il ricorso all’istituto
del patteggiamento è infatti in grado di assicurare una notevole accelerazione
rispetto alle cadenze del procedimento ordinario (per analoghe considerazioni
svolte in riferimento alla nuova disciplina del giudizio abbreviato v. sentenza
n. 115 del 2001),
sia perché l’accordo tra le parti ne provoca l’immediata conclusione, sia per i
consistenti limiti all’appellabilità della sentenza (v. sentenza n. 288 del
1997) stabiliti dall’art. 448, comma 2, cod. proc. pen.
Sotto questo profilo, a
prescindere da qualsiasi considerazione sulla pertinenza del parametro evocato,
è perciò priva di fondamento anche la censura sollevata in riferimento all’art.
27 Cost., posto che il vantaggio dell’imputato conseguente alla riduzione della
pena è controbilanciato quantomeno dalla rinuncia all’appello.
Secondo i rimettenti il
principio della ragionevole durata del processo sarebbe altresì violato dalla previsione
che impone la sospensione del dibattimento per un periodo non inferiore a
quarantacinque giorni, allorché l’imputato ne faccia richiesta per valutare
l’opportunità di chiedere il patteggiamento.
In effetti il termine,
anche perché decorrente dalla prima udienza utile successiva alla data di
entrata in vigore della legge e collocato in una sede ove è comunque assicurata
la partecipazione necessaria del difensore, è assai generoso. Peraltro, ove si
tenga presente che la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato
che la richiesta di applicazione della pena da parte dell’imputato costituisce
una modalità di esercizio del diritto di difesa (v. ad esempio sentenza n. 101 del
1993 e ordinanza n. 560 del 2000)
e che il principio della ragionevole durata del processo deve essere
contemperato con la tutela di altri diritti costituzionalmente garantiti, a cominciare
dal diritto di difesa (v., tra le tante, ordinanze n. 32,
n. 204 e n. 399 del 2001,
n. 458 e n. 519 del 2002,
n. 251 del 2003),
si deve escludere che lo spatium
deliberandi accordato all’imputato dalla disciplina censurata sia di per
sé, nonostante la sua inusitata ampiezza, frutto di una scelta affatto
ingiustificata, tale da incidere significativamente sulla ragionevole durata
del processo.
Sempre in relazione
all’art. 111 Cost., prive di fondamento appaiono anche le specifiche censure
relative alla irragionevole dilatazione dei tempi processuali nel caso in cui
la richiesta di sospensione del processo prima, o quella di applicazione della
pena poi, venga presentata solo da alcuni imputati.
Anche a prescindere dal
loro carattere largamente ipotetico, le considerazioni dei rimettenti in ordine
alle situazioni di incompatibilità che ne scaturirebbero non sono infatti
coerenti con la giurisprudenza di questa Corte, che ha reiteratamente escluso
che sia incompatibile rispetto alla funzione di giudizio il giudice che ha
pronunciato sentenza di patteggiamento nei confronti dei coimputati (v. da ultimo
ordinanze n. 218
del 2003 e n.
490 del 2002) o che possa dar luogo ad incompatibilità l’attività
funzionale che si colloca all’interno della stessa fase di giudizio (v. da
ultimo ordinanza n. 123 del 2004).
La ragionevole durata del
processo è evocata anche con riferimento alla posizione della parte civile. Al
riguardo, questa Corte ha già avuto occasione di affermare (sentenza n. 443 del
1990, nonché ordinanza n. 185 del 1994)
che l’esclusione della parte civile dal rito alternativo del patteggiamento non
incide sul diritto di difesa e sul diritto di agire in giudizio, in quanto non
pregiudica l’esercizio dell’azione in sede civile e favorisce le esigenze di speditezza
del processo penale.
Per quanto concerne, poi,
la questione relativa alla applicabilità della disciplina transitoria anche ai
reati già ‘patteggiabili’ prima della riforma, per i quali, secondo il
Tribunale di Torino rimettente, l’imputato avrebbe potuto presentare richiesta
nei termini stabiliti dall’art. 446, comma 1, e 555, comma 2, cod. proc. pen.,
si deve rilevare che la scelta legislativa appare giustificata, oltre che da
evidenti finalità deflative, dalle modifiche contestualmente apportate dalla
legge n. 134 del 2003 alla disciplina della sostituzione delle pene detentive
brevi.
L’art. 4 di tale legge ha
infatti raddoppiato i limiti massimi delle pene detentive sostituibili
rispettivamente con la semidetenzione (due anni), con la libertà controllata
(un anno) e con la pena pecuniaria (sei mesi), modificando altresì il regime
delle condizioni soggettive di esclusione della sostituzione ed abolendo le
esclusioni oggettive. Poiché, a norma dell’art. 5, comma 3, della medesima
legge, tali disposizioni (della cui natura di norme sostanziali di favore non
potrebbe comunque dubitarsi) si applicano ai procedimenti in corso, è evidente
come anche in relazione alle pene patteggiabili non superiori a due anni di
detenzione la riforma apra nuove prospettive all’imputato, che può ora avere
interesse e convenienza a concordare l’applicazione di una pena sostitutiva in
luogo di una pena che, alla stregua della precedente disciplina, sarebbe stata
detentiva. Anche in queste situazioni, la discrezionalità del legislatore nel
disciplinare gli effetti temporali della nuova disciplina non risulta perciò
esercitata in maniera irragionevole e, comunque, non si pone in contraddizione
con le finalità deflative dell’istituto.
4. - La disciplina
transitoria prevista dall’art. 5, commi 1 e 2, della legge n. 134 del 2003 è
censurata anche dal Tribunale di Torre Annunziata (r.o. n. 784 del 2003), dal
Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Gragnano (r.o. n. 872 del
2003) e dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Pescara (r.o. n.
904 e n. 1016 del 2003), sotto profili in un certo senso opposti rispetto alle
questioni sino ad ora esaminate, posto che i rimettenti vorrebbero estenderne
la sfera di operatività, lamentando che non sia applicabile, rispettivamente,
ai procedimenti a citazione diretta ed al giudizio abbreviato.
In entrambe le ordinanze
indicate il Tribunale di Torre Annunziata, rilevato che l’art. 5, comma 1,
della legge citata richiama esclusivamente i termini previsti dall’art. 446, comma
1, cod. proc. pen. per proporre la richiesta di patteggiamento nell’udienza
preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, senza
menzionare il termine fissato dall’art. 555 cod. proc. pen. per i procedimenti
a citazione diretta, ritiene che per tali procedimenti la disciplina
transitoria non sia applicabile e solleva questione di legittimità
costituzionale in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost.
La non applicabilità della
disciplina transitoria sarebbe non solo priva di giustificazione, ma in
contrasto con la generalizzata rimessione in termini prevista dalla
disposizione censurata; in particolare, avendo la legge n. 134 del 2003
ampliato anche per i procedimenti in corso la possibilità di accesso alle
sanzioni sostitutive, sarebbe del tutto
irragionevole escludere l’applicazione della disciplina transitoria proprio per
i procedimenti a citazione diretta, nei quali, tenuto conto delle pene
edittali, le sanzioni sostitutive troverebbero una applicazione particolarmente
estesa. Sarebbe inoltre irragionevole la disparità di trattamento tra imputati
tratti a giudizio a seguito di udienza preliminare o giudizio immediato e
mediante citazione diretta.
In riferimento all’art. 24
Cost., il diritto di difesa risulterebbe violato in quanto nei procedimenti a
citazione diretta gli imputati sarebbero privati della possibilità di accedere
in via transitoria al patteggiamento e di usufruire della conseguente riduzione
della pena; in riferimento all’art. 111 Cost. (evocato solo nell’ordinanza iscritta
al n. 872 del registro ordinanze del 2003), il principio della ragionevole
durata del processo risulterebbe violato in quanto l’impossibilità di accedere
al rito alternativo preclude un sensibile risparmio di tempo e di risorse.
Il Giudice dell’udienza
preliminare del Tribunale di Pescara rileva che l’inciso «anche nei processi
penali in corso di dibattimento», contenuto nell’art. 5, comma 1, della legge
n. 134 del 2003, esclude che la disciplina transitoria possa trovare
applicazione nei giudizi abbreviati, che vengono celebrati nell’udienza
preliminare, e ritiene che, malgrado l’intenzione del legislatore di perseguire
mediante la disciplina transitoria scopi deflativi, non sia possibile superare
il tenore letterale della norma. La disciplina censurata si porrebbe in
contrasto con gli artt. 3 e 111 Cost., in quanto determina una ingiustificata
disparità di trattamento tra imputati nei cui confronti è in corso il
dibattimento e imputati che abbiano già formulato richiesta di giudizio
abbreviato, estromessi dalla possibilità di accedere in via transitoria alla
nuova disciplina del patteggiamento, e viola i principi del giusto processo.
4.1. - Le questioni sono
inammissibili.
4.2. - Sia pure sulla base
di argomentazioni diverse, i rimettenti ritengono che la formulazione letterale
dell’art. 5, comma 1, della legge n. 134 del 2003 precluda di applicare la
disciplina transitoria rispettivamente nel procedimento a citazione diretta e
nel giudizio abbreviato.
I rimettenti riconoscono
che tali conclusioni si pongono in contrasto con le finalità deflative che il
legislatore intende perseguire con la disciplina transitoria, ma omettono di
verificare se la formulazione dell’art. 5, comma 1, della legge n. 134 del 2003
consenta di adottare una diversa interpretazione, tale da superare i profili di
irragionevolezza e di illogicità connessi alle interpretazioni letterali
acriticamente assunte a presupposto delle questioni.
Il nucleo centrale della
disciplina transitoria sta nel riconoscere all’imputato e al pubblico ministero,
«nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della
presente legge», la facoltà di «formulare la richiesta di cui all’art. 444 del
codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge, […] e ciò
anche quando sia già stata presentata tale richiesta, ma vi sia stato il
dissenso da parte del pubblico ministero o la richiesta sia stata rigettata da
parte del giudice».
Tenendo conto della
formulazione complessiva della disposizione, l’inciso che figura nella parte centrale
del comma 1: «anche nei processi penali in corso di dibattimento nei quali,
alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti decorso il termine
previsto dall’articolo 446, comma 1, del codice di procedura penale», parrebbe
dunque non avere una portata limitativa ai processi nei quali sia in corso il
dibattimento, bensì una funzione meramente esemplificativa, sottolineata
dall’uso della congiunzione «anche», volta a chiarire che la generalissima
portata della prima parte della disposizione censurata comporta che la nuova
disciplina del patteggiamento si applica anche nei procedimenti nei quali è già
in corso il dibattimento: proprio in quelle situazioni, cioè, in cui
l’immediata operatività dell’istituto avrebbe potuto essere messa in discussione
dall’essersi già verificato quel dispendio di tempo e di risorse processuali
che il patteggiamento mira appunto ad evitare mediante l’eliminazione della
fase dibattimentale.
Ove venga assunta questa
ipotesi di lettura, non vi sarebbero ostacoli a ritenere che la disciplina
transitoria di cui all’art. 5, comma 1, cod. proc. pen. sia applicabile ad ogni
forma di giudizio, ivi compreso il rito abbreviato, e non solo ai giudizi nei
quali venga celebrato il dibattimento.
D’altro canto, la funzione
meramente chiarificatrice dell’inciso inserito nella parte centrale del comma 1
consentirebbe di ritenere che la disciplina transitoria opera «anche» nei
procedimenti a citazione diretta, essendo evidente che il richiamo al decorso
dei termini di cui all’art. 446, comma 1, cod. proc. pen., riferiti al
dibattimento instaurato a seguito di udienza preliminare, di giudizio
direttissimo o di giudizio immediato, non può di per sé comportare alcuna
preclusione nei confronti del dibattimento instaurato a seguito di citazione
diretta.
I rimettenti, avendo omesso
di verificare la possibilità di seguire una interpretazione diversa da quella
da essi acriticamente accolta sono venuti meno all’onere del giudice di
esplorare eventuali interpretazioni conformi a Costituzione prima di sollevare
questione di legittimità costituzionale. Tale omissione si traduce, alla
stregua della costante giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, ordinanze
n. 279, n. 208 e n. 19 del 2003;
n. 233 e n. 116 del 2002),
in un difetto di motivazione, che comporta l’inammissibilità delle relative
questioni.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell’art. 1, comma 1, della legge 12 giugno 2003, n. 134 (Modifiche al codice
di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle
parti), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dal Tribunale
di Roma, con le ordinanze in epigrafe;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell’art. 5, commi 1, 2 e 3, della predetta legge 12 giugno 2003, n. 134,
sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27 e 111 della Costituzione, dal
Tribunale di di Roma, con le ordinanze in epigrafe;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell’art. 5, commi 1 e 2, in relazione all’art. 1, della predetta legge 12
giugno 2003, n. 134, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 111 della
Costituzione, dai Tribunali di Firenze e di Torino, con le ordinanze in
epigrafe;
4) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale
dell’art. 5, commi 1, 2 e 3, della predetta legge 12 giugno 2003, n. 134,
sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal
Tribunale di Torre Annunziata, dal Tribunale di Torre Annunziata, sezione
distaccata di Gragnano, e dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di
Pescara, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2004.
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 9 luglio 2004.