ORDINANZA N.116
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
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Massimo VARI Presidente
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Riccardo CHIEPPA Giudice
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Gustavo ZAGREBELSKY "
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Valerio ONIDA "
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Carlo MEZZANOTTE "
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Guido NEPPI MODONA "
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Piero Alberto CAPOTOSTI "
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Annibale MARINI "
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Franco BILE "
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Giovanni Maria FLICK "
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Francesco AMIRANTE "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 159, primo comma, del codice penale, promosso,
nell'ambito di un procedimento penale, con ordinanza emessa il 9 maggio 2001
dal Tribunale di Milano, iscritta al n. 653 del registro ordinanze 2001 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie
speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di
consiglio del 13 marzo 2002 il Giudice relatore Guido Neppi
Modona.
Ritenuto che il Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, 111 e 112 della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale dell’art. 159, primo comma, del codice penale,
nella parte in cui non prevede che il corso della prescrizione del reato
rimanga sospeso "anche nel caso in cui il rinvio del procedimento penale
sia imposto da un legittimo impedimento a comparire dell’imputato, e per tutta
la durata della permanenza dell’impedimento, ove lo stesso non sia rimovibile
con i mezzi consentiti dalla legge>>;
che, circa la rilevanza della
questione, il rimettente precisa che l’imputato, detenuto all’estero per altra
causa, ha comunicato di non voler rinunciare a presenziare al dibattimento e
che non é possibile nè il temporaneo trasferimento
dell’imputato a norma dell’art. 11 della Convenzione europea di assistenza
giudiziaria del 20 aprile 1959, nè la partecipazione
al dibattimento a distanza tramite videoconferenza prevista dall’art. 146-bis
delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale;
che a causa dell'impedimento
dell'imputato il dibattimento, dopo aver subito continui rinvii, si trova in
una situazione di stasi e i termini di prescrizione dei reati contestati
continuano a decorrere;
che il giudice a quo rileva
che, alla stregua della giurisprudenza costituzionale e di legittimità,
relativa sia al codice del 1930, sia a quello vigente, la detenzione all’estero
costituisce un caso di legittimo impedimento a comparire dell’imputato, che
determinerebbe, nel caso in cui sussista, come nella specie, la prova della
volontà dell’imputato di essere tradotto in Italia per presenziare al
dibattimento, la nullità del provvedimento con cui sia stata dichiarata la
contumacia;
che nel caso di assoluta
impossibilità a comparire per legittimo impedimento il giudice é pertanto
tenuto a disporre, in base agli artt. 484 e 420-ter
cod. proc. pen.,
come modificati dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, il rinvio a una nuova
udienza;
che, ad avviso del rimettente, la
mancata previsione della sospensione dei termini di prescrizione nel caso di
rinvio del dibattimento per legittimo impedimento dell'imputato contrasta con
il principio di ragionevolezza, essendo tale ipotesi del tutto assimilabile ai
casi di sospensione del procedimento, per i quali é invece prevista la
sospensione dei termini della prescrizione;
che sarebbero violati anche gli artt. 25, primo comma, 111 e 112 Cost., <<che per un verso impongono al giudice uno
sviluppo processuale laddove stabiliscono che la funzione giurisdizionale debba
obbligatoriamente essere esercitata ed amministrata e per altro verso tendono
ad evitare che l’imputato sia in qualunque modo "distolto" dal
giudice naturale precostituito per legge>>;
che nel giudizio é intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile
e comunque infondata, in quanto la pronuncia richiesta si risolverebbe in una
addizione in malam partem,
in quanto tale preclusa alla Corte.
Considerato che il giudice a quo lamenta che
l'art. 159, primo comma, del codice penale non prevede tra le cause di
sospensione della prescrizione anche il caso in cui il rinvio del dibattimento
sia imposto da un legittimo impedimento a comparire dell'imputato, in tutto e
per tutto assimilabile ai casi di sospensione del procedimento che determinano la sospensione del corso della prescrizione, e
ritiene che la disciplina censurata si ponga in contrasto con gli artt. 3, 25, primo comma, 111 e 112
della Costituzione;
che il rimettente ha omesso di dar
conto della impossibilità di pervenire, in via interpretativa, alla soluzione
che egli implicitamente ritiene conforme a Costituzione;
che tale soluzione, già accolta da
una parte della giurisprudenza di legittimità, successivamente all'ordinanza di
rimessione é stata fatta propria dalle Sezioni unite
penali della Corte di cassazione (sentenza n. 1021/2002 del 28 novembre 2001)
che hanno affermato, per quanto qui interessa, che il rinvio del dibattimento
ha effetto sospensivo della prescrizione ove sia disposto per impedimento
dell'imputato o del difensore;
che questa Corte ha avuto
ripetutamente occasione di affermare che il giudice ha il dovere di verificare
se la norma sia suscettibile di una interpretazione conforme a Costituzione,
potendo sollevare questione di legittimità costituzionale solo dopo avere
accertato che é impossibile seguire un'interpretazione costituzionalmente
corretta (v. in senso analogo, con riferimento alla medesima norma oggetto del
presente giudizio, ordinanza n. 233 del 2000);
che la questione va pertanto
dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di motivazione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 159,
primo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, 111 e 112 della
Costituzione, dal Tribunale di Milano, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2002.
Massimo VARI, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 12 aprile 2002.