Ordinanza n. 79/2003

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ORDINANZA N. 79

ANNO 2003

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Riccardo CHIEPPA, Presidente

- Gustavo ZAGREBELSKY              

- Valerio ONIDA                    

- Carlo MEZZANOTTE                     

- Fernanda CONTRI               

- Guido NEPPI MODONA                

- Piero Alberto CAPOTOSTI             

- Annibale MARINI               

- Franco BILE             

- Giovanni Maria FLICK                    

- Ugo DE SIERVO                 

- Romano VACCARELLA                

- Paolo MADDALENA                     

- Alfio FINOCCHIARO                    

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito della circolare del Ministero delle finanze n. 28/E del 5 febbraio 1999, recante "Regolarizzazione degli omessi versamenti in materia di IVA e tributi diretti. Differimento dei termini di cui all’art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, previsto dall’art. 12 della legge 23 dicembre 1998, n. 448", promosso con ricorso della Regione Siciliana notificato il 20 maggio 1999, depositato in cancelleria il 27 successivo ed iscritto al n. 19 del registro conflitti 1999.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica dell’11 febbraio 2003 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte;

uditi gli avvocati Giovanni Carapezza Figlia e Paolo Chiapparone per la Regione Siciliana e l’avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 20 maggio 1999 e depositato il successivo 27 maggio, la Regione Siciliana ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato avverso la circolare del Ministero delle finanze n. 28/E del 5 febbraio 1999, recante "Regolarizzazione degli omessi versamenti in materia di IVA e tributi diretti. Differimento dei termini di cui all’art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, previsto dall’art. 12 della legge 23 dicembre 1998, n. 448";

che la ricorrente, nel rammentare che il comma 1 dell’articolo 12 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) stabilisce un ulteriore differimento al 2 marzo 1999 del termine – già originariamente fissato al 30 settembre 1997 e prorogato al 28 febbraio 1998 dall’articolo 23 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) – per usufruire della regolarizzazione riguardante gli omessi o tardivi versamenti in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA), di imposta sui redditi e di contributi prevista dai commi 204, 208 e 209 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e successive modificazioni, sostiene altresì che, in base al successivo comma 2 del medesimo art. 12, la regolarizzazione fiscale viene estesa anche al periodo d’imposta 1° gennaio-31 dicembre 1996;

che, secondo la Regione, pur non essendo prevista dalla legge n. 448 del 1998 alcuna norma che riservi allo Stato le entrate da essa derivanti, il Ministero delle finanze, con la circolare impugnata, nel dettare le istruzioni relative alla riapertura dei termini disposta dal menzionato art. 12, ha tuttavia disposto (punto 4: "Modalità di pagamento delle somme oggetto di regolarizzazione") che "tali tributi devono affluire per intero all’Erario";

che pertanto, ad avviso della ricorrente, la medesima circolare sarebbe lesiva delle attribuzioni regionali in materia finanziaria previste dall’art. 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione Siciliana) e dall’art. 2 delle relative norme di attuazione, approvate con d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria), atteso che nella specie non sarebbe ravvisabile né un nuovo tributo, né un’elevazione di aliquota di tributi esistenti, vertendosi in un’ipotesi di sanatoria per cui la somma da versare costituisce quanto il contribuente avrebbe già dovuto a titolo di IVA o di imposta sui redditi, quali tributi di spettanza regionale;

che, inoltre, l’assenza di una clausola di riserva in favore dell’erario determinerebbe per ciò stesso una lesione delle attribuzioni e dell’autonomia finanziaria della Regione Siciliana, perché la compressione delle entrate tributarie ad essa spettanti avverrebbe in assenza di una previsione legislativa determinata che ne giustifichi la sottrazione alla finanza regionale;

che la Regione Siciliana chiede dunque dichiararsi l’illegittimità della circolare impugnata, con conseguente annullamento nella parte in cui sottrae quote di gettito tributario ad essa spettanti;

che si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque respinto;

che, secondo l’Avvocatura, la circolare oggetto di impugnazione costituirebbe soltanto un atto meramente applicativo della legge, giacché non fa altro che dare attuazione alle disposizioni della legge n. 662 del 1996 e della legge n. 449 del 1997 sulla riserva all’erario statale delle entrate riguardanti la regolarizzazione disciplinata dall’art. 3, commi 204, 208 e 209, della stessa legge n. 662 del 1996;

che, infatti, sebbene tale destinazione non venga specificamente indicata dall’art. 12 della legge n. 448 del 1998, con esso si dispone un mero differimento del termine per la prevista regolarizzazione, sì da lasciare immutata la relativa disciplina anche per ciò che concerne la destinazione delle somme incassate;

che, con memoria depositata il 16 gennaio 2003, si sono costituiti in giudizio, per la Regione Siciliana, nuovi difensori in luogo dei precedenti, facendo proprie le argomentazioni svolte nel ricorso e rassegnando le medesime conclusioni;

che peraltro la difesa della Regione, oltre a rammentare che con sentenza n. 98 del 2000 di questa Corte è stata dichiarata l’incostituzionalità dell’art. 3, comma 216, della legge n. 662 del 1996, nella parte in cui non prevede la partecipazione della Regione Siciliana al procedimento relativo alle modalità di attuazione della disposta riserva all’erario, chiede che, nel caso in cui la lesione lamentata con il ricorso si ritenga collegata proprio all’illegittimità dell’art. 12 della legge n. 448 del 1998, questa Corte sollevi innanzi a sé la questione di legittimità costituzionale della menzionata disposizione per violazione dell’art. 36 dello statuto e del principio di leale cooperazione, alla stregua di quanto già avvenuto nell’ambito del conflitto deciso con la sentenza n. 133 del 2002.

Considerato che la circolare impugnata detta istruzioni applicative in ordine alla disciplina, posta dall’articolo 12 della legge n. 448 del 1998, sul differimento dei termini per la regolarizzazione degli omessi versamenti già contemplata dai commi 204, 208 e 209 dell’art. 3 della legge n. 662 del 1996 e successive modificazioni (comma 1), nonché sulla estensione della medesima regolarizzazione anche all’anno 1996 (comma 2), prevedendo che le relative somme versate dai contribuenti debbano "affluire per intero all’Erario";

che tuttavia la medesima circolare non può che leggersi in coerenza con il sistema normativo delineato dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni) ed attuato dal d.P.R. 18 maggio 1998, n. 189 (Regolamento recante norme di attuazione delle disposizioni in materia di versamenti in tesoreria, previste dall’articolo 24, comma 10, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) e dal decreto ministeriale 22 maggio 1998, n. 183 (Regolamento recante norme per l’individuazione della struttura di gestione prevista dall’articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché la determinazione delle modalità per l’attribuzione agli enti destinatari delle somme a ciascuno spettanti);

che, segnatamente, detto sistema disciplina la raccolta dei tributi prevedendo, tra l’altro, che le somme dovute agli enti destinatari, tra cui la Regione Siciliana, vengano ad essi riversate soltanto dopo che un’apposita struttura di gestione, centralizzata, abbia provveduto ai conteggi ed alle operazioni di propria competenza;

che, come già ritenuto da questa Corte, la minima dilazione nell’afflusso delle somme alla Regione Siciliana, dovuta alla interposizione di operazioni devolute alla struttura di gestione, non integra una lesione dell’interesse costituzionalmente protetto della Regione medesima (sentenza n. 156 del 2002);

che, pertanto, restando del tutto impregiudicate le pretese della ricorrente nascenti da eventuali violazioni del sistema predetto, l’atto impugnato in questa sede non è idoneo, come tale, a produrre effetti lesivi delle attribuzioni costituzionalmente garantite alla Regione Siciliana in materia finanziaria, giacché la sua portata è circoscritta a fornire istruzioni sulle modalità di versamento dei tributi oggetto della regolarizzazione e non incide in alcun modo sulla loro spettanza (vedi anche ordinanza n. 30 del 2003);

che dunque il ricorso va dichiarato manifestamente inammissibile.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Siciliana avverso la circolare del Ministero delle finanze n. 28/E del 5 febbraio 1999, recante "Regolarizzazione degli omessi versamenti in materia di IVA e tributi diretti. Differimento dei termini di cui all’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, previsto dall’art. 12 della legge 23 dicembre 1998, n. 448", iscritto al n. 19 del registro conflitti dell’anno 1999.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 2003.

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Carlo MEZZANOTTE, Redattore

Depositata in Cancelleria il 27 marzo 2003.