ORDINANZA
N.30
ANNO
2003
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
-
Riccardo CHIEPPA
Presidente
-
Gustavo ZAGREBELSKY Giudice
-
Valerio ONIDA “
-
Carlo MEZZANOTTE “
-
Fernanda CONTRI “
-
Guido NEPPI MODONA “
-
Piero Alberto CAPOTOSTI “
-
Annibale MARINI “
-
Franco BILE “
-
Giovanni Maria FLICK “
-
Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE SIERVO “
-
Romano VACCARELLA “
-
Paolo MADDALENA “
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per conflitto di
attribuzione sorto a seguito del decreto 23 luglio 1998, emanato dal direttore
generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, recante
“Modalità di versamento delle imposte sostitutive di cui al decreto legislativo
21 novembre 1997, n. 461”, promosso con ricorso della Regione Siciliana,
notificato il 25 settembre 1998, depositato in cancelleria il 30 successivo ed
iscritto al n. 28 del registro conflitti 1998.
Visto l’atto di costituzione
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell’udienza pubblica del 5 novembre 2002 il Giudice relatore Ugo De Siervo;
uditi
l’avvocato Giovanni Carapezza Figlia per la Regione Siciliana e l’avvocato
dello Stato Giancarlo Mandò per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che,
con atto notificato il 25 settembre 1998 e depositato il 30 settembre 1998, la
Regione Siciliana ha presentato ricorso per conflitto di attribuzioni nei
confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione al decreto
dirigenziale emanato dal direttore generale del Dipartimento delle entrate del
Ministero delle finanze il 23 luglio 1998, recante “Modalità di versamento
delle imposte sostitutive di cui al decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
461”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 174, serie generale, del 28 luglio 1998;
che la
Regione evidenzia, innanzitutto, come il citato decreto dirigenziale sia volto
a determinare le modalità operative attraverso le quali devono essere
corrisposte le imposte sostitutive regolate dal d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461
(Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi
diversi, a norma dell’articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n.
662), attribuendo, in relazione alle diverse tipologie di imposte sostitutive,
i relativi codici-tributo e disponendo all’art. 9 che “le somme riscosse con i
codici tributo di cui al presente decreto sono versate al capo VI del bilancio
dello Stato, ai capitoli ed articoli specificati a fianco di ciascun
codice-tributo”;
che,
in tal modo, il decreto impugnato realizzerebbe una illegittima sottrazione di
quote di entrate tributarie regionali, in violazione dell’art. 36 dello statuto
della Regione Siciliana, nonché dell’art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074
(recante “Norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia
finanziaria”): norme dalle quali emergerebbe il principio generale secondo il
quale spetterebbero alla Regione Siciliana – a parte talune limitate eccezioni
– “tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell’ambito del suo
territorio, dirette o indirette, comunque denominate”;
che
tale principio non sarebbe stato violato dal d.lgs. n. 461 del 1997, il quale
afferma – in sintonia con la giurisprudenza costituzionale – che la
sostituzione di un tributo con uno nuovo non determina una alterazione dei
rapporti finanziari tra Stato e Regione Siciliana e, dunque, non sottrae alla
Regione tributi ad essa precedentemente attribuiti;
che,
viceversa, il pregiudizio nei confronti della ricorrente deriverebbe unicamente
dal decreto dirigenziale impugnato, il quale non consentirebbe agli agenti
della riscossione di procedere alla ripartizione delle relative somme secondo i
criteri inerenti la loro spettanza, determinati ai sensi dell’art. 36 dello
statuto siciliano e dell’art. 2 delle norme di attuazione in base al luogo
della riscossione;
che,
in tema di ammissibilità del giudizio, il ricorso della Regione, richiamando la
consolidata giurisprudenza della Corte secondo la quale in sede di conflitto
intersoggettivo non è possibile impugnare atti amministrativi “al solo scopo di
far valere pretese violazioni della Costituzione da parte della legge che è a
fondamento dei poteri svolti con gli atti impugnati”, evidenzia come la lesione
delle prerogative regionali discenderebbe dal decreto dirigenziale in
questione, dal momento che sarebbe quest’ultimo – con determinazione
“assolutamente autonoma” rispetto alle norme presupposte – a disporre
l’affluenza esclusiva delle somme conseguenti alla riscossione delle imposte
sostitutive alle casse dello Stato;
che si
è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri con atto
depositato il 16 ottobre 1998, riservandosi di esporre più ampiamente le
proprie difese;
che
tali difese sono state esposte in una memoria integrativa successivamente
pervenuta alla Corte nella quale si evidenzia come l’atto impugnato sarebbe
inidoneo a ledere le attribuzioni della Regione ricorrente, limitandosi –
conformemente del resto alla sua intestazione – “a disciplinare le modalità di versamento delle imposte
sostitutive”;
che
ciò sarebbe, peraltro, provato dalla circostanza che “le somme affluite ai
codici-tributo indicati nel predetto art. 9 di spettanza della Regione
Siciliana sono state sin dall’inizio costantemente versate nella loro interezza
alla medesima, con accredito sui relativi capitoli del proprio bilancio”;
che il
decreto impugnato, secondo l’Avvocatura dello Stato, deve essere inserito nel
sistema normativo del cosiddetto “versamento unificato”, nel cui contesto la
individuazione dei capitoli e degli articoli del bilancio dello Stato ai quali
devono affluire le entrate tributarie di spettanza dello Stato non consente di
dedurre, “con infondata argomentazione a contrario”, la lamentata conseguenza
della sottrazione alla Regione ricorrente delle entrate tributarie di sua
spettanza;
che
nelle more del giudizio, l’Avvocatura dello Stato ha presentato una ulteriore
memoria integrativa in cui, oltre a ribadire la argomentazioni già illustrate,
si sottolinea che una lesione a danno della Regione “potrebbe ipotizzarsi solo
se essa fosse privata di somme ad essa spettanti ovvero se l’acquisizione delle
somme alla stessa dovute si realizzasse con pregiudizievole ritardo”;
Considerato che,
preliminarmente, va dichiarata inammissibile la costituzione della Presidenza
del Consiglio in quanto effettuata
fuori termine;
che,
nel merito, il decreto impugnato si inserisce in un sistema normativo
riguardante la raccolta dei tributi – sistema, peraltro, già scrutinato da
questa Corte e ritenuto non lesivo delle attribuzioni della Regione Sicilia con
le sentenze n. 66
del 2001 e n.
156 del 2002 – che prevede il riversamento delle somme dovute agli enti
destinatari e, tra questi, alla Regione Siciliana;
che
l’atto impugnato si limita a regolare le modalità di versamento delle imposte
in questione, non incidendo in alcun modo sulla spettanza delle stesse;
che,
pertanto, il suddetto decreto appare del tutto inidoneo a determinare effetti
lesivi delle prerogative costituzionalmente garantite alla Regione Siciliana,
rimanendo, ovviamente, impregiudicate le pretese che possono nascere da
eventuali violazioni di detto sistema normativo;
che le
parti durante l’udienza pubblica hanno concordamente confermato che, anche con
riguardo alla attuazione successiva, non si riscontrano effetti lesivi dovuti
all’atto oggetto del presente giudizio;
che,
pertanto, il ricorso è manifestamente inammissibile;
per questi motivi
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la
manifesta inammissibilità del ricorso proposto dalla Regione Siciliana avverso
il decreto dirigenziale emanato dal direttore generale del Dipartimento delle
entrate del Ministero delle finanze 23 luglio 1998, recante “Modalità di
versamento delle imposte sostitutive di cui al decreto legislativo 21 novembre
1997, n. 461”, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 174, serie generale, del 28 luglio
1998.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 16 gennaio 2003.
Riccardo
CHIEPPA, Presidente
Ugo
DE SIERVO, Redattore
Depositata
in Cancelleria il 4 febbraio 2003.