ORDINANZA N. 32
ANNO 2001
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
-
Fernando SANTOSUOSSO Presidente
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Cesare RUPERTO Giudice
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Riccardo CHIEPPA "
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Gustavo ZAGREBELSKY "
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Valerio ONIDA "
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Carlo MEZZANOTTE "
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Fernanda CONTRI "
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Guido NEPPI MODONA "
-
Piero Alberto CAPOTOSTI "
-
Annibale MARINI "
-
Franco BILE "
-
Giovanni Maria FLICK "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 4,
comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432 (Interventi urgenti sul
processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n.
353, relativa al medesimo processo), convertito dalla legge 20 dicembre 1995,
n. 534 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre
1995, n. 432, recante interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina
transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo
processo), promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 2000 dal Giudice
istruttore del Tribunale di Lecce nel procedimento civile vertente tra Miraglia Rosario ed altra contro Quarta Agostino, iscritta
al n. 294 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 23 prima serie speciale, dell’anno 2000.
Visto l’atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del
25 ottobre 2000 il Giudice relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che il
Giudice istruttore del Tribunale di Lecce, con ordinanza emessa il 13 marzo
che ad avviso del rimettente la
disposizione impugnata viola l'art. 111 della Costituzione, così come
modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2
(Inserimento dei principi del giusto processo nell'art. 111 della Costituzione)
ed in particolare il principio della ragionevole durata dei processi;
che il giudice a quo - investito
della trattazione di una causa civile nella quale entrambe le parti non sono
comparse alla prima udienza - rileva che il nuovo testo dell'art. 111 Cost. ha
reso costituzionalmente sindacabili anche gli aspetti intrinseci e funzionali
della giurisdizione, i quali secondo la giurisprudenza di questa Corte non
erano scrutinabili in base all'art. 97 Cost.;
che secondo il rimettente la norma
impugnata causerebbe una maggior durata di tutti i procedimenti civili, sia di
quelli nei quali la mancata comparizione delle parti avrebbe consentito (in
base alla norma introdotta dalla novella del 1990) l'immediata cancellazione della
causa dal ruolo, sia di tutti gli altri processi, che devono essere fissati ad
udienze più lontane nel tempo, appunto a causa del carico di lavoro
rappresentato dai procedimenti per i quali é stata fissata la nuova udienza ex
art. 181 cod. proc. civ.;
che, ad avviso del rimettente, é
comunque assai ridotto il numero delle cause nelle quali le parti, rimaste
assenti alla prima udienza, compaiono all'udienza successiva;
che il giudice a quo assume infine
che la modifica introdotta dal decreto legge del 1995 - ad evitare che, anche
per un semplice disguido, le parti debbano subire la sanzione della
cancellazione immediata della causa dal ruolo - ha ripristinato uno strumento
non necessario e inefficace, essendovi comunque un anno di tempo per la
riassunzione della causa, non essendo tutelata la parte che non compare per
gravi motivi - poichè l'ordinanza del giudice non é
reclamabile o revocabile - e non essendo quindi garantita una maggior tutela
del diritto di difesa delle parti determinandosi anzi un allungamento
ingiustificato della durata dei processi civili;
che é intervenuto nel giudizio di
legittimità costituzionale il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo alla
Corte di dichiarare la questione infondata;
che l'Avvocatura, dopo aver
ricordato che analoghe questioni di legittimità costituzionale della norma in
esame - sollevate con riferimento al diverso parametro di cui all'art. 97 Cost.
- sono già state dichiarate infondate dalla Corte, rileva come la norma
risponda alla ratio di evitare che assenze casuali alle udienze provochino
l'emissione di un provvedimento - la cancellazione immediata della causa dal
ruolo - che darebbe luogo a oneri processuali, relativi alla riassunzione della
lite, gravosi per le parti;
che, osserva ancora la difesa
erariale, non vi sarebbe alcun conflitto della norma denunciata con il
novellato art. 111 Cost. - ed in particolare con il principio della durata
ragionevole del processo - perchè, in forza dell'art. 81 delle disposizioni di
attuazione del codice di procedura civile, la nuova udienza dovrebbe essere
fissata entro quindici giorni dalla precedente;
che rileva infine l'Avvocatura come
il rimettente abbia posto a base dell'ordinanza considerazioni attinenti alla
gestione delle risorse umane e materiali della giustizia, e cioé
profili di ordine organizzativo rimessi alla discrezionalità del legislatore ed
estranei alla garanzia di cui all'art. 111 Cost.
Considerato che il
Giudice istruttore del Tribunale di Lecce dubita della
legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1-bis, del decreto-legge 18
ottobre 1995, n. 432 (Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina
transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo
processo), convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 1995, n.
432, recante interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina
transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo
processo) - che ha sostituito il primo comma dell'art. 181 del codice di
procedura civile ed ha reintrodotto il testo in vigore prima della modifica
apportata dall'art. 16 della legge 26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti
urgenti per il processo civile);
che secondo il giudice a quo la
norma violerebbe l'art. 111 della Costituzione, così come modificato dall'art.
1 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 (Inserimento dei principi
del giusto processo nell'art. 111 della Costituzione) poichè
darebbe luogo ad un adempimento - la necessità, in caso di mancata comparizione
delle parti alla prima udienza, di fissare una nuova udienza della quale la
cancelleria deve dare avviso alle parti costituite - tale da non assicurare la
ragionevole durata dei processi civili;
che questa Corte ha già esaminato
altre questioni di legittimità costituzionale della stessa norma oggi
impugnata, allora sollevate in relazione, tra gli altri, al diverso parametro
di cui all'art. 97 Cost., ritenendole manifestamente
infondate poichè "il legislatore, nel regolare
il funzionamento del processo, dispone della più ampia discrezionalità, sicchè le scelte concretamente compiute sono sindacabili
soltanto ove manifestamente irragionevoli" e che "i lamentati
inconvenienti di fatto derivanti dall’applicazione di norme non possono
costituire unico fondamento di questioni di legittimità costituzionale"
(ordinanza n. 7
del 1997);
che l’introduzione nella
Costituzione del nuovo testo dell’art. 111 non produce modifiche
all’orientamento di questa Corte sul punto, dal momento che l’esigenza di
garantire la maggior celerità possibile dei processi deve tendere ad una durata
degli stessi che sia, appunto, "ragionevole" in considerazione anche
delle altre tutele costituzionali in materia, in relazione al diritto delle
parti di agire e difendersi in giudizio garantito dall’art. 24 Cost.;
che il legislatore continua quindi a
disporre della più ampia discrezionalità in materia, pur essendo vincolato a
scelte che non siano prive di una valida ragione, ora anche sotto il profilo
della durata dei processi;
che la scelta di prevedere, in caso
di mancata comparizione delle parti all’udienza civile, la fissazione entro 15
giorni dalla precedente di una nuova udienza con avviso da dare alle parti
costituite, non può di per sè importare una durata
irragionevole del processo; e ancora che la diversa soluzione prospettata dal
rimettente – la cancellazione immediata della causa dal ruolo, con eventuale
riassunzione della stessa a cura di parte entro l’anno – non importa di per sè una accelerazione dei processi civili provocando
inconvenienti di segno contrario ai quali aggiunge l’inevitabile maggior costo
del processo per le parti;
che gli altri inconvenienti
prospettati dal giudice a quo concernono aspetti organizzativi della giustizia
ma non toccano profili di legittimità costituzionale della norma impugnata;
che perciò la questione sollevata é
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1-bis, del
decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432 (Interventi urgenti sul processo civile e
sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al
medesimo processo), convertito dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 1995, n.
432, recante interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina
transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo
processo) sollevata, in riferimento all’art. 111 della Costituzione, dal
Giudice istruttore del Tribunale di Lecce con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2001.
Fernando SANTOSUOSSO, Presidente
Fernanda CONTRI, Redattore
Depositata in cancelleria il 9 febbraio 2001.