ORDINANZA N.208
ANNO 2003
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Riccardo CHIEPPA Presidente
- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI
MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 32,
comma 2, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni
sul processo penale a carico di imputati minorenni), promosso, nell’ambito di
un procedimento penale, dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale per
i minorenni di Catania con ordinanza del 18 marzo 2002, iscritta al n. 466 del
registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell’anno 2002.
Visto l’atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di
consiglio del 7 maggio 2003 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il Giudice dell'udienza preliminare
del Tribunale per i minorenni di Catania ha sollevato, in riferimento all'art.
111, commi quarto e quinto, della Costituzione (commi non indicati nel
dispositivo, ma espressamente menzionati in motivazione), questione di
legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 2, del d.P.R. 22 settembre 1988,
n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di
imputati minorenni), «nella parte in cui non subordina al consenso
dell'imputato la sentenza di condanna a pena pecuniaria o ad una sanzione sostitutiva»;
che il rimettente premette che nel corso
dell'udienza preliminare, sentito l'imputato, il pubblico ministero ne aveva
chiesto la condanna a pena pecuniaria per i reati di getto pericoloso di cose e
rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, invitando il giudice a
valutare se sollevare questione di legittimità costituzionale della norma
anzidetta nei termini sopra esposti;
che il giudice a quo ritiene che la disposizione censurata permette di pronunciare
sentenza di condanna in assenza del consenso dell’imputato alla definizione del
processo nella fase dell'udienza preliminare;
che la norma si porrebbe in contrasto con
i commi quarto e quinto dell'art. 111 Cost., che assicurano all'imputato il
diritto ad essere giudicato sulla base di prove formatesi nel contraddittorio
tra le parti, demandando alla legge di regolare i casi in cui, per consenso
dell'imputato, si può derogare a tale principio;
che il
rimettente rileva inoltre che nel procedimento minorile sono previste ipotesi
di definizione del procedimento in udienza preliminare, quali le sentenze di
concessione del perdono giudiziale o di non luogo a procedere per irrilevanza
del fatto, che presuppongono un «giudizio di responsabilità» e che - a seguito
delle modifiche recate in attuazione del nuovo art. 111 Cost. all'art. 32,
comma 1, del d.P.R. n. 448 del 1988 - possono essere pronunciate soltanto se la
persona imputata ha prestato il proprio consenso «ad essere giudicata allo
stato degli atti»;
che
«inspiegabilmente» il legislatore non ha invece esteso la necessità del
consenso del minorenne al comma 2 dell'art. 32, che contempla una «ipotesi di
definibilità del giudizio in malam partem»,
mantenendo inalterata la possibilità di addivenire ad una condanna a pena
pecuniaria o a sanzione sostitutiva a prescindere «dalla volontà dell'imputato,
se non, addirittura, col dissenso esplicito di quest'ultimo»;
che è intervenuto nel giudizio il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o
comunque infondata;
che ad avviso
dell'Avvocatura la disposizione censurata, prevedendo, in particolare, una
diminuzione della pena sino alla metà del minimo edittale, delinea, sia pure
con aspetti peculiari, uno schema di definizione del procedimento analogo a
quello del decreto penale di condanna, la cui applicazione è preclusa nel
processo minorile (art. 25 del d.P.R n. 448 del 1988);
che la normativa
in esame si giustificherebbe perciò con l'esigenza di «non prevedere per il
minorenne un trattamento deteriore rispetto al maggiorenne nel caso in cui si
proceda per reati che, per il maggiorenne, consentirebbero la definizione con
decreto penale di condanna».
Considerato che il rimettente dubita della
legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 2, del d.P.R. 22 settembre 1988,
n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di
imputati minorenni), in riferimento all’art. 111, commi quarto e quinto, della
Costituzione, nella parte in cui non richiede il consenso dell’imputato per la
pronuncia della sentenza di condanna a pena pecuniaria o ad una sanzione
sostitutiva; consenso richiesto, invece, dal comma 1 del medesimo art. 32 per
la sentenza di non luogo a procedere;
che, per quanto
interessa la questione oggetto del presente giudizio, il comma 1 dell'art. 32,
come sostituito dall’art. 22 della legge 1° marzo 2001, n. 63, prevede, nel
primo periodo, che nell'udienza preliminare il giudice debba chiedere
all'imputato se consente alla definizione del processo in quella stessa fase e,
nel secondo periodo, che, ove il consenso venga prestato, il giudice possa
pronunciare sentenza di non luogo a procedere nei casi di cui all’art. 425 cod.
proc. pen., ovvero per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del
fatto;
che, prima di
tale modifica, l’art. 1, comma 5, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, nel
testo risultante dalla legge di conversione 25 febbraio 2000, n. 35, aveva
previsto, a titolo di attuazione transitoria dell'art. 111 Cost., che
"nell’udienza preliminare dei processi penali in corso nei confronti di
imputato minorenne, il giudice, se ritiene di poter decidere allo stato degli
atti, informa l’imputato della possibilità di consentire che il procedimento a
suo carico sia definito in quella fase";
che la
disciplina transitoria, destinata ad incidere, sia per il suo contenuto che per
la sua collocazione, su qualsiasi forma di definizione dell’udienza
preliminare, risulta pertanto diversa rispetto alla disciplina a regime, che
sembrerebbe riguardare le sole ipotesi di sentenza di non luogo a procedere
elencate nell'art. 32, comma 1;
che peraltro dai
lavori preparatori della legge n. 63 del 2001 emerge la mera intenzione di
«trasformare in norma a regime la norma transitoria prevista nel decreto-legge
7 gennaio 2000, n. 2, convertito in legge dalla legge 25 febbraio 2000 n. 35,
relativa al procedimento minorile» (cfr. Camera dei deputati - XIII legislatura
- Resoconto della II Commissione permanente in sede referente, seduta del 5
ottobre 2000: illustrazione dell'emendamento 18.06 al d.d.l. C. 6590);
che, a fronte
dell'iter legislativo sommariamente
richiamato, il tenore testuale del primo periodo del comma 1 dell'art. 32 del
d.P.R. n. 448 del 1988, unitamente alla ratio
della norma, indubbiamente finalizzata a riconoscere al minorenne la
facoltà di non prestare il consenso alla pronuncia in udienza preliminare di
sentenze che comunque presuppongono un accertamento di responsabilità (cfr. sentenza n. 195 del
2002), permetterebbe di ritenere, secondo larga parte degli interpreti, che
il consenso vada riferito in via generale alla possibilità di definire il
processo nell’udienza preliminare e non ad uno specifico esito dell’udienza
stessa;
che il
rimettente omette qualsiasi motivazione circa l'impossibilità di seguire una
interpretazione idonea ad attribuire alla norma censurata il significato che
egli ritiene conforme a Costituzione;
che la questione
va pertanto dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 2, del d.P.R. 22
settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a
carico di imputati minorenni), sollevata, in riferimento all’art. 111, commi
quarto e quinto, della Costituzione, dal Giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale per i minorenni di Catania, con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3
giugno 2003.
Riccardo
CHIEPPA, Presidente
Guido NEPPI
MODONA, Redattore
Depositata in
Cancelleria l'11 giugno 2003.