Ordinanza n. 204/2001

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ORDINANZA N.204

ANNO 2001

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente         

- Fernando SANTOSUOSSO

- Massimo VARI

- Riccardo CHIEPPA  

- Gustavo ZAGREBELSKY  

- Valerio ONIDA        

- Carlo MEZZANOTTE         

- Fernanda CONTRI   

- Guido NEPPI MODONA    

- Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Annibale MARINI    

- Franco BILE 

- Giovanni Maria FLICK        

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 261, 271 e 272 del codice penale militare di pace e dell’art. 2 della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all’ordinamento giudiziario militare di pace), promosso con ordinanza emessa il 14 luglio 2000 dal Tribunale militare di Roma nel procedimento penale a carico di G. A., iscritta al n. 574 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell’anno 2000.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 maggio 2001 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 14 luglio 2000 (r.o. n. 574 del 2000) nel corso di un procedimento penale nei confronti di persona imputata del reato di mancanza alla chiamata aggravata (artt. 151 e 154 n. 1 del codice penale militare di pace), il Tribunale militare di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97, primo comma, e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 261 del codice penale militare di pace e dell’art. 2 della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all’ordinamento giudiziario militare di pace), "come richiamato" dagli artt. 271 e 272 del predetto codice, nella parte in cui, rispettivamente, non comprendono fra le disposizioni del codice di procedura penale applicabili nel rito militare anche quelle concernenti il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e non prevedono che il tribunale militare giudichi in composizione monocratica sugli stessi reati per i quali tale composizione é stabilita in rapporto al tribunale ordinario;

  che il giudice a quo rileva, in via preliminare, come la Corte di cassazione abbia escluso che la nuova normativa ordinamentale e processuale introdotta dal d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 e dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 — la quale prevede, da un lato, che il tribunale giudichi in composizione monocratica, ove la legge non disponga altrimenti (art. 48 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall’art. 14 d.lgs. n. 51 del 1998), e, dall’altro, che davanti al tribunale penale monocratico si osservi il rito disciplinato dagli artt. 549 ss. cod. proc. pen. (come modificati dalla citata legge n. 479 del 1999) — possa automaticamente trasferirsi nel rito militare;

che a tale estensione sarebbero infatti di ostacolo le speciali disposizioni dettate dall’art. 2 della legge n. 180 del 1981 (richiamate dall’art. 271 del codice penale militare di pace, nonchè, quanto ai requisiti formali della sentenza e del processo verbale, dagli artt. 371 e 374 dello stesso codice), in forza delle quali il tribunale militare giudica esclusivamente in composizione collegiale mista, e cioé con l’intervento, a fianco di due giudici "togati", di un membro "laico" (ufficiale delle Forze armate);

  che, in tal modo, si sarebbe venuto peraltro a creare un quadro normativo contrastante con il principio di ragionevolezza, in quanto situazioni del tutto simili riceverebbero un trattamento inspiegabilmente differenziato: l’appartenente alle Forze armate imputato di un reato militare, omogeneo per titolo e regime sanzionatorio a quelli per i quali il tribunale ordinario opera con rito ed in composizione monocratici, continua, infatti, ad essere giudicato da un tribunale in composizione collegiale;

  che ulteriori profili di compromissione dell’art. 3 Cost. deriverebbero dalla disciplina della connessione tra reati comuni e reati militari: giacchè, qualora l’appartenente alle Forze armate sia imputato di un reato militare connesso con un reato comune più grave, ma comunque compreso tra quelli per i quali é prevista la composizione monocratica del tribunale, egli verrebbe giudicato, in forza dell’art. 13 cod. proc. pen., non più dal giudice militare collegiale, ma dal giudice ordinario, con rito ed in composizione monocratici;

che, inoltre, avendo il citato art. 13 cod. proc. pen. un ambito applicativo limitato ai casi di connessione oggettiva, laddove del medesimo reato militare risultino imputati, in concorso tra loro, un estraneo alle Forze armate ed un militare, quest’ultimo sarebbe giudicato dal tribunale militare in composizione collegiale, mentre l’estraneo verrebbe sottoposto con "rito monocratico" al giudizio del tribunale ordinario in composizione monocratica;

  che, per altro verso, in conseguenza delle norme impugnate, la procedura militare risulterebbe "appesantita", al termine delle indagini preliminari, dalla necessità di celebrare l’udienza preliminare, e, nella fase dibattimentale, dalla composizione collegiale del tribunale, e ciò indipendentemente dal titolo del reato o dal trattamento sanzionatorio;

  che sarebbe quindi violato anche il principio del buon andamento dei pubblici uffici, sancito dall’art. 97, primo comma, Cost.: principio "tanto più rilevante" ove interpretato alla luce del nuovo testo dell’art. 111 Cost., introdotto dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in forza del quale la legge deve assicurare la ragionevole durata del processo, non potendo dubitarsi che, "ragionevolmente", la durata dei procedimenti devoluti al giudice militare debba rispondere, quanto meno, agli stessi canoni di celere definizione stabiliti in rapporto al rito ordinario;

  che il rimettente segnala, infine, quanto alla rilevanza della questione, come nel procedimento a quo l’imputato sia stato tratto a giudizio dal pubblico ministero con citazione diretta ai sensi dell’art. 550 cod. proc. pen.: con la conseguenza che, ove la questione di costituzionalità fosse respinta, detta citazione — consentita solo nell’ambito del "rito monocratico" — dovrebbe essere dichiarata nulla a norma degli artt. 178, comma 1, lett. b), e 179 cod. proc. pen.; laddove invece, in caso di suo accoglimento, il reato di mancanza alla chiamata, contestato all’imputato, rientrerebbe nel novero di quelli sui quali il tribunale militare dovrebbe giudicare in composizione e con rito monocratici;

  che nel giudizio di costituzionalità é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la declaratoria di infondatezza della questione;

  che l’Avvocatura erariale osserva, in particolare, come il legislatore abbia "ritagliato" la disciplina di cui al d.lgs. n. 51 del 1998 sui tribunali ordinari, escludendo intenzionalmente dal suo ambito applicativo i tribunali militari, e ciò in ragione sia della peculiare composizione di questi ultimi che del particolare status dei cittadini chiamati alle armi;

che, in tale prospettiva, l’eventuale estensione della disciplina sul giudice monocratico al rito militare richiederebbe un riassetto complessivo del sistema, tale da involvere scelte discrezionali riservate al legislatore.

Considerato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, le scelte concernenti la composizione, collegiale o monocratica, dell’organo giudicante rientrano nell’ambito della discrezionalità del legislatore, e come tali non sono sindacabili sul terreno della costituzionalità, ove effettuate in base a criteri non irragionevoli (v. ordinanze n. 240 del 2000; n. 423 e n. 139 del 1997; n. 257 del 1995);

che, per quanto attiene in particolare ai tribunali militari, la previsione di una composizione (esclusivamente) collegiale e "mista", con la partecipazione di un membro "laico" proveniente dalle Forze armate, pur non rappresentando una soluzione costituzionalmente obbligata (v. sentenza n. 460 del 1994), non può nemmeno essere qualificata come scelta legislativa affatto irragionevole;

che l’intervento di detto membro "laico", connettendosi alla stessa origine e ratio storica dei tribunali militari, mira, infatti — come più volte affermato da questa Corte — ad assicurare una migliore comprensione, utile ai fini del giudizio, della vita e dell’ambiente militare nei quali i fatti illeciti sono commessi (v. sentenze n. 460 del 1994 e n. 49 del 1989; ordinanza n. 151 del 1992);

che, in tale ottica, la disciplina della composizione del tribunale militare risponde dunque a finalità analoghe a quelle cui é ispirata la previsione di organi giudicanti specializzati collegiali — organi chiamati a giudicare anche su reati o su controversie civili aventi, di per sè, limitata rilevanza (si pensi, per tutti, al tribunale per i minorenni ed alle sezioni specializzate agrarie) — i quali si caratterizzano per la presenza, a fianco di giudici "togati", di soggetti estranei alla magistratura idonei a fornire, per il possesso di particolari requisiti culturali o professionali, un qualificato contributo alla comprensione delle vicende oggetto del giudizio (v. sentenza n. 49 del 1989);

che, sempre alla luce della giurisprudenza di questa Corte, il carattere ampiamente discrezionale delle scelte legislative inerenti alla composizione dell’organo giudicante non viene meno per il fatto che tali scelte abbiano riflessi sul piano processuale, in termini di maggiore o minore complessità del procedimento (v. ordinanze n. 139 e n. 423 del 1997): riflessi che, nell’ipotesi in esame, si risolvono peraltro in un rafforzamento delle garanzie dell’imputato nel procedimento militare, cui é in particolare assicurato, in ogni caso, il "filtro" dell’udienza preliminare;

che, quanto alle denunciate disparità di trattamento correlate al regime della connessione tra reati comuni e militari, la disciplina in questione — in forza della quale, fra reati comuni e reati militari, la connessione di procedimenti opera entro circoscritti limiti (e cioé solo quando il reato comune é più grave di quello militare), con attribuzione della competenza per tutti i reati al giudice ordinario — si configura anch’essa come frutto di una scelta discrezionale del legislatore non eccedente i limiti della ragionevolezza, in quanto espressiva di un "bilanciamento" tra le esigenze proprie del giudizio sui reati militari e quelle cui risponde, in via generale, l’istituto della connessione; e ciò a prescindere dal rilievo che tali disparità di trattamento vanno ascritte non alle norme oggi impugnate, ma a quelle che regolano gli effetti della connessione stessa (segnatamente, l’art. 13, comma 2, cod. proc. pen.);

che per quanto concerne poi l’asserita violazione dell’art. 97, primo comma, Cost., é costante giurisprudenza di questa Corte che il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, pur essendo riferibile anche agli organi dell’amministrazione della giustizia, attiene esclusivamente alle leggi concernenti l’ordinamento degli uffici giudiziari e il loro funzionamento sotto l’aspetto amministrativo, mentre é del tutto estraneo all’esercizio della funzione giurisdizionale, che nel frangente viene in rilievo (cfr., ex plurimis, ordinanze n. 30, n. 152 e n. 490 del 2000);

che deve altresì escludersi la violazione dell’art. 111 Cost.: il principio della ragionevole durata del processo, sancito dalla norma costituzionale invocata a seguito delle modifiche operate dall’art. 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, deve essere infatti letto — alla luce dello stesso richiamo al connotato di "ragionevolezza", che compare nella formula normativa — in correlazione con le altre garanzie previste dalla Carta costituzionale, a cominciare da quella relativa al diritto di difesa (art. 24 Cost.);

che il legislatore conserva, quindi, ampia discrezionalità nella definizione della disciplina processuale, salvo il divieto di scelte prive di valida ragione giustificativa, ora anche sotto il profilo della durata dei processi (v. ordinanza n. 32 del 2001);

che, in tale prospettiva, non può essere ritenuta contrastante con il parametro costituzionale in discorso nè la previsione della composizione comunque collegiale del tribunale militare, trattandosi di scelta suggerita dall’accennata finalità di "migliore comprensione" dei fatti oggetto di giudizio; nè la correlata previsione, nel rito militare, dell’udienza preliminare anche in rapporto a reati di limitata gravità, avendo detta udienza, di per sè, la valenza di una garanzia per l’imputato;

che, pertanto, la questione di costituzionalità deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 261 del codice penale militare di pace e dell’art. 2 della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all’ordinamento giudiziario militare di pace), "come richiamato" dagli artt. 271 e 272 del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97, primo comma, e 111 della Costituzione, dal Tribunale militare di Roma con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2001.

Cesare RUPERTO, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Depositata in Cancelleria il 22 giugno 2001.