Sentenza n.460 del 1994

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SENTENZA N. 460

 

ANNO 1994

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Giudici

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

 

Avv. Massimo VARI

 

Dott. Cesare RUPERTO

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 3 del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022 (Ordinamento giudiziario militare) e 2 della legge 7 maggio 1981, n.180 (Modifiche dell'ordinamento giudiziario militare di pace), come integrato dall'art. 13 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 (Approvazione delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni), promosso con ordinanza emessa il 7 febbraio 1994 dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Pietro Nicolosi, iscritta al n.253 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1994.

 

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1994 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Pietro Nicolosi, il giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale militare di Padova, su eccezione del pubblico ministero, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 3 del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022 (Ordinamento giudiziario militare) e 2 della legge 7 maggio 1981, n.180 (Modifiche dell'ordinamento giudiziario militare di pace), come integrato dall'art. 13 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 (Approvazione delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni), nella parte in cui non prevede, nel caso di giudizio abbreviato che si svolge nell'udienza preliminare dinanzi all'autorità giudiziaria militare, la devoluzione della cognizione ad un organo collegiale, con l'intervento di un militare, di grado pari a quello dell'imputato e comunque non inferiore al grado di ufficiale, con funzioni di giudice.

 

Il giudice rimettente premette che il legislatore non ha emanato norme di adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare al nuovo processo penale, che si applica anche dinanzi ai tribunali militari in base all'art. 1 del codice di procedura penale ed all'art.207 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

 

Tuttavia, nell'applicazione del nuovo codice di procedura penale, anche presso i tribunali militari sono stati istituiti il giudice per le indagini preliminari ed il giudice dell'udienza preliminare e le relative funzioni sono state conferite ad un giudice monocratico e professionale. Il giudice dell'udienza preliminare ha il compito, tra l'altro, di definire il processo con rito abbreviato che si svolge nell'udienza preliminare, mentre in caso di giudizio ordinario la cognizione rimane attribuita alla competenza del tribunale militare, organo collegiale composto da due magistrati militari e da un militare con funzioni di giudice, di grado pari a quello dell'imputato e non inferiore ad ufficiale.

 

Ad avviso del giudice rimettente, in assenza del militare-giudice si avrebbe un giudizio privo del contributo inerente alla particolarità della vita militare necessario per integrare le conoscenze prevalentemente tecnico-giuridiche dei giudici professionali.

 

Il giudice rimettente ritiene, richiamando la sentenza di questa Corte n. 49 del 1989, che non si può prescindere dalla presenza del militare-giudice in tutti i casi in cui l'autorità giudiziaria militare è investita della cognizione di un reato militare, e ciò anche quando il giudizio si svolga nelle forme di un processo speciale.

 

Così avviene per i reati di competenza del tribunale per i minorenni, in ordine ai quali il legislatore ha salvaguardato la composizione mista (giudice professionale e giudici esperti) anche per il giudizio abbreviato (art. 50-bis dell'ordinamento giudiziario, aggiunto dall'art. 14 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449).

 

Il giudice rimettente ritiene che le norme denunciate contrastino:

 

a) con l'art 3 della Costituzione, per la ingiustificata disparità di trattamento nei con fronti degli imputati che scelgono il rito abbreviato, in quanto la pronuncia emessa nei loro confronti nell'udienza preliminare sarebbe priva della valutazione di aspetti della vita militare;

 

b) con l'art. 25, primo comma, della Costituzione, che, nello stabilire la garanzia del giudice naturale precostituito per legge, farebbe riferimento non solo al principio di precostituzione ma anche all'idoneità e specializzazione del giudice.

 

La questione di legittimità costituzionale è ritenuta rilevante nel giudizio principale, in quanto la caducazione della norma della cui costituzionalità si dubita comporterebbe la celebrazione del giudizio davanti ad un giudice diversamente composto.

 

2. - É intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

 

L'Avvocatura osserva che l'esigenza prospettata dal giudice rimettente può e deve trovare un contemperamento con i principi di semplificazione e celerità alla base del giudizio abbreviato, i quali sarebbero sensibilmente sacrificati, senza alcuna apprezzabile utilità per l'imputato militare che ha formulato la richiesta di giudizio abbreviato, se per la celebrazione di quest'ultimo nell'udienza preliminare vi fosse la necessità di riunire un collegio composto da un militare-giudice e da due magistrati militari.

 

Il bilanciamento di interessi conduce piuttosto a ritenere giustificata la prevalenza accordata alla scelta di celerità e snellezza, rispetto all'esigenza di specializzazione nella composizione dell'organo giudicante.

 

Non varrebbe addurre l'esempio del processo minorile, nel quale, oltre all'esistenza (diversamente dal processo penale militare) di precisi vincoli imposti dal legislatore delegante, possono effettivamente ravvisarsi, in relazione alla posizione del minore, diverse e più forti esigenze di specializzazione del giudice (e quindi di integrazione del collegio con esperti anche nell'udienza preliminare).

 

La discrezionalità del legislatore non sarebbe pertanto censurabile sotto il profilo della razionalità in relazione a fattispecie che appaiono tra loro ben distinte e tali da giustificare il ricorso a soluzioni processuali differenti.

 

Considerato in diritto

 

1. - La questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale militare di Padova concerne la composizione dell'organo giudicante cui è devoluto il giudizio abbreviato che si svolge nell'udienza preliminare, organo che si vorrebbe non già monocratico, bensì collegiale ed a composizione mista. Difatti viene denunciato il combinato disposto degli artt. 3 del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022 e 2 legge 7 maggio 1981, n.180, come integrato dall'art. 13 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, nella parte in cui non prevede che nell'udienza preliminare, per il giudizio abbreviato, non intervenga con funzioni di giudice anche un militare di grado pari a quello dell'imputato e comunque non inferiore al grado di ufficiale, così come nella composizione del Tribunale militare per il giudizio con il rito ordinario.

 

Il giudice rimettente considera sempre necessaria, nel processo penale militare, la partecipazione all'organo giudicante di chi ha esperienza della vita militare ed è così in grado di integrare le conoscenze prevalentemente tecnico-giuridiche dei giudici professionali.

 

Lo stesso giudice rimettente ritiene che la mancanza di questa componente nel giudizio abbreviato, affidato al solo giudice professionale, determini:

 

a) una ingiustificata disparità di trattamento nei confronti degli imputati che scelgono questo rito (art. 3 della Costituzione), in quanto essi rimarrebbero privi, nel giudizio, di una valutazione più specifica degli aspetti di vita militare;

 

b) la violazione della garanzia del giudice naturale precostituito per legge (art. 25 della Costituzione), intendendo questo principio come comprensivo, tra l'altro, della idoneità e specializzazione del giudice.

 

2. - La questione è infondata, con riferimento ad entrambi i parametri di valutazione indicati nell'ordinanza di rimessione.

 

Preliminarmente si deve ricordare che il principio del giudice naturale precostituito per legge, dal quale nessuno può essere distolto (art. 25, primo comma, Costituzione), risponde al diritto fondamentale ad avere un giudice indipendente ed imparziale, il quale, nel conflitto tra opposte pretese sottoposte al suo giudizio e tra le parti che ne sono portatrici nel processo, non possa dare adito al dubbio di essere stato appositamente istituito per quella controversia e per quelle parti, con una scelta idonea ad essere orientata in vista di un determinato giudizio.

 

La giurisprudenza costituzionale ha, sin dalla sentenza n. 29 del 1958, ripetutamente affermato che la locuzione "giudice naturale" corrisponde a quella di "giudice precostituito per legge".

 

É stata così più volte chiarita la portata del principio sancito dall'art. 25, primo comma, della Costituzione. Questa norma tutela "l'esigenza che la competenza degli organi giudiziari, al fine di una garanzia rigorosa della loro imparzialità, venga sottratta ad ogni possibile arbitrio attraverso la precostituzione per legge del giudice in base a criteri fissati in anticipo e non in vista di singole controversie" (sentenza n. 127 del 1979; nello stesso senso, tra le molte, da ultimo sentenze n. 149 del 1994, n. 217 del 1993 e n. 269 del 1992; ordinanze n.161 del 1992 e n. 271 del 1989).

 

Non assume dunque rilievo la presunta maggiore o minore idoneità o qualificazione, che possa essere rivendicata o riconosciuta all'uno o all'altro organo della giurisdizione. Il criterio di predeterminazione della competenza, in quest'ambito, ricade nella discrezionalità del legislatore (cfr. sentenza n. 135 del 1980).

 

Per quanto più specificatamente concerne il giudizio abbreviato, la Corte ha già ritenuto che il giudice naturale precostituito per legge è quello dell'udienza preliminare, cioé un organo, anzichè un altro dello stesso ufficio, che è investito del giudizio in presenza di determinati presupposti previsti in via generale ed astratta dalla legge (sentenza n. 305 del 1993), senza che rilevi la diversa composizione (monocratica, anzichè collegiale) dell'organo preordinato per il giudizio abbreviato, rispetto a quella prevista per il giudizio dibattimentale.

 

La stessa valutazione deve essere espressa per il processo penale militare, nel quale l'avere chiamato a comporre i collegi giudicanti anche ufficiali non appartenenti all'ordine giudiziario militare può far ritenere che la partecipazione di questi ultimi contribuisca alla migliore comprensione, utile ai fini del giudizio, della vita e dell'ambiente militare nel quale i fatti illeciti sono stati commessi (sentenza n. 49 del 1989). Ma questa particolarità, se vale a giustificare la presenza di militari nell'organo giudicante, non la impone. La presenza di un militare con funzioni di giudice assieme a magistrati militari in quel processo non rispecchia un contenuto normativo costituzionalmente vincolato (cfr. sentenza n. 25 del 1981), ma risponde invece ad una valutazione di opportunità rimessa al legislatore.

 

É parimenti compresa nella discrezionalità legislativa la scelta tra diverse forme di composizione dell'organo giurisdizionale (cfr.da ultimo ordinanze n. 10 e n. 395 del 1994). Ne segue che non è possibile considerare elemento di comparazione o trarre argomento di valutazione, come propone l'ordinanza di rimessione, dalla diversa composizione del giudice per l'udienza preliminare nel Tribunale per i minorenni, che rimane collegiale, con la partecipazione di due giudici onorari (art. 50-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, aggiunto dall'art. 14 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449). In questo caso la discrezionalità del legislatore si è diversamente orientata, con riferimento ad un organo la cui posizione non può essere "formalisticamente equiparata a quella dei tribunali militari" (cfr.sentenza n. 78 del 1989) ed in relazione ad un processo, quello minorile, che ha molteplici connotazioni esclusivamente proprie, connesse alla particolare protezione che la Costituzione assicura ai minori.

 

3. - La diversa composizione nel processo militare dell'organo giudicante nel giudizio abbreviato, al quale non partecipano militari con funzioni di giudice, rispetto a quella dibattimentale, nel quale tale presenza è assicurata, non determina neppure la denunciata disparità di trattamento tra imputati.

 

Difatti per un verso tutti sono giudicati, nell'ambito dello stesso rito (rispettivamente ordinario dibattimentale o abbreviato che si svolge dinanzi al giudice dell'udienza preliminare), da organi egualmente composti.

 

Per altro profilo, essendo i due riti diversi, non è possibile comparare la composizione degli organi giudicanti per essi rispettivamente previsti, tanto più che per accedere al rito abbreviato è sempre necessaria la richiesta dello stesso imputato.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 3 del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022 e 2 della legge 7 maggio 1981, n. 180, come integrato dall'art. 13 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione, dal giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale militare di Padova con l'ordinanza in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

Cesare MIRABELLI, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 30/12/1994.

 

 

 

 

 

 

 

 

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