ORDINANZA
N. 30
ANNO
2000
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
- Prof.
Giuliano VASSALLI Presidente
- Prof.
Francesco GUIZZI Giudice
- Prof.
Cesare MIRABELLI "
- Prof.
Fernando SANTOSUOSSO "
- Avv.
Massimo VARI "
- Dott.
Cesare RUPERTO "
- Dott.
Riccardo CHIEPPA "
- Prof. Gustavo
ZAGREBELSKY "
- Prof.
Valerio ONIDA "
- Prof.
Carlo MEZZANOTTE "
- Avv.
Fernanda CONTRI "
- Prof.
Guido NEPPI MODONA "
- Prof.
Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Prof.
Annibale MARINI "
- Dott.
Franco BILE "
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 255, primo comma, del codice
di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 10 novembre 1998 dal
Pretore di Padova nel procedimento civile vertente tra B&B s.n.c. e Giancol
s.p.a., iscritta al n. 48 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1999.
Udito nella
camera di consiglio del 10 novembre 1999 il Giudice relatore Fernanda Contri.
Ritenuto
che
nel corso di un procedimento civile il Pretore di Padova, con ordinanza emessa
il 10 novembre 1998, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 255, primo
comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui prevede la condanna del
testimone intimato e non comparso ad una pena pecuniaria non inferiore a lire
quattromila e non superiore a lire diecimila;
che il
rimettente, rilevato che nel corso del giudizio a quo un testimone,
regolarmente intimato dalla parte attrice, non era comparso né aveva addotto
alcun legittimo impedimento, ritiene di dover procedere alla sua condanna alla
pena pecuniaria stabilita dall’art. 255, primo comma, cod. proc. civ., prima di
disporne l’accompagnamento coattivo, provvedimento ritenuto dal Pretore di
Padova "più grave";
che il
giudice a quo, dopo aver osservato che il codice di procedura penale
prevede, all’art. 133, la condanna del testimone non comparso al pagamento di
una somma da lire centomila a lire un milione, e che l’ammontare massimo della sanzione
prevista dall’articolo impugnato – lire diecimila – non sarebbe tale da indurre
il testimone a comparire per rendere l’ufficio cui è stato chiamato, ritiene
ingiustificata la disparità di trattamento prevista, per i testi citati e non
comparsi, dalle norme dei due codici di rito;
che il
Pretore di Padova solleva perciò questione di legittimità costituzionale
dell’art. 255, primo comma, cod. proc. civ., "nella parte in cui prevede
che la pena pecuniaria in cui incorre il teste non comparso sia non inferiore a
lire quattromila e non superiore a lire diecimila", per la violazione
dell’art. 3 della Costituzione, in relazione alle maggiori sanzioni pecuniarie
previste nella stessa ipotesi dal codice di procedura penale, e per la
violazione dell’art. 97 della Costituzione, essendo la norma impugnata
contraria "al buon andamento dell’amministrazione della giustizia".
Considerato che
effettivamente la misura della pena pecuniaria in esame (così come quella di
altre sanzioni pecuniarie previste dal codice di procedura civile) di cui il
rimettente lamenta l’irrisorietà, appare del tutto inadeguata, non essendo
stata rivalutata nel tempo secondo il mutato valore della moneta;
che,
tuttavia, questa Corte deve ancora una volta sottolineare che la determinazione
della misura delle sanzioni appartiene alla discrezionalità del legislatore,
cui è riservata anche la modifica e l’adeguamento delle stesse, non potendo
questa Corte sostituire "la propria valutazione a quella che spetta al
legislatore nelle discrezionali scelte, sia per la determinazione dei precetti,
sia quanto al tipo che alla entità delle rispettive sanzioni" (ordinanze
nn. 44 del 1995 e 388 del 1997);
che,
come questa Corte ha più volte affermato, vi è piena autonomia del sistema
processuale civile rispetto a quello penale, di modo che essi non sono
comparabili ai fini della violazione del principio di eguaglianza di cui
all’art. 3 della Costituzione (sentenze nn. 326 del 1997 e 53 del 1998 e
ordinanza n. 429 del 1998);
che
l’esercizio della funzione giurisdizionale risulta estraneo alla tematica del
buon andamento della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 Cost.;
che la
questione appare perciò manifestamente infondata sotto ogni profilo.
Visti gli
artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma,
delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.
255, primo comma, del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 97 della Costituzione dal Pretore di Padova, con l’ordinanza indicata
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta il, 20
gennaio 2000
Giuliano VASSALLI, Presidente
Fernanda CONTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in cancelleria il 4 febbraio 2000