ORDINANZA N. 279
ANNO 2003
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Riccardo CHIEPPA Presidente
- Gustavo ZAGREBELSKY
Giudice
- Valerio ONIDA “
- Carlo MEZZANOTTE “
- Fernanda CONTRI “
- Guido NEPPI
MODONA “
- Piero Alberto CAPOTOSTI “
- Annibale MARINI “
- Franco BILE “
- Giovanni Maria FLICK “
- Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE
SIERVO “
- Romano VACCARELLA “
- Paolo MADDALENA “
- Alfio FINOCCHIARO “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell’art. 1, comma 4, del decreto-legge 16 giugno 1998, n. 186
(Disposizioni urgenti per l’erogazione gratuita di medicinali antitumorali in
corso di sperimentazione clinica, in attuazione della sentenza della Corte
costituzionale n. 185 del 26 maggio 1998), convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 1998, n. 257 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 16 giugno 1998, n. 186, recante disposizioni
urgenti per l’erogazione gratuita di medicinali antitumorali in corso di
sperimentazione clinica, in attuazione della sentenza della Corte
costituzionale n.
185 del 26 maggio 1998), promosso con ordinanza del 16 settembre 2002 dal
Tribunale di Bergamo nel procedimento civile vertente tra Feligioni Alberto
contro A.S.L. di Bergamo, iscritta al n. 518 del registro ordinanze 2002 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell’anno 2002.
Visto l’atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri.
Udito nella camera di consiglio del 19
maggio 2003 il Giudice relatore Ugo De Siervo.
Ritenuto che con ordinanza del 16
settembre 2002 il Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 16 giugno 1998, n. 186, convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 1998, n. 257, in relazione agli articoli 3 e 32 della
Costituzione, nella parte in cui <<non consente la somministrazione dei
farmaci del “Multitrattamento Di Bella” (MDB) a spese del Servizio sanitario
nazionale, neppure in casi in cui questi siano indispensabili ed
insostituibili>>, essendo provata la stabilizzazione della malattia - non
suscettibile di essere curata con terapie convenzionali - in conseguenza della
loro utilizzazione, ed il paziente non sia economicamente in grado di far
fronte alla relativa spesa senza eccessivo disagio;
che
la questione è sorta nell’ambito di un procedimento giudiziario nel quale un
soggetto affetto da neoplasia ha chiesto che i farmaci del cosiddetto
“Multitrattamento Di Bella” gli vengano forniti a carico del Servizio sanitario
nazionale;
che
il giudice evidenzia che, nel caso sottoposto al suo esame, il consulente
tecnico d’ufficio ha accertato che il ricorrente, “da una parte non è
suscettibile di terapie convenzionali”, mentre dall’altra, dopo aver intrapreso
a proprie spese il MDB, ha ottenuto “una stabilizzazione del quadro clinico
senza progressione della malattia per circa due anni, con documentata ripresa
della crescita neoplastica nel luglio 2002, ma comunque con una progressione
più lenta di quello che ci si sarebbe potuti attendere alla luce del quadro
clinico presentato nell’agosto 2000, ed in assenza di terapie convenzionali”;
che
nell’ordinanza si nota inoltre come “nel campo delle malattie neoplastiche,
così come in genere negli stadi terminali delle più gravi malattie” esistono
margini di incertezza, dovuti ai limiti della scienza medica, in virtù dei
quali un particolare malato può trarre giovamento e migliori prospettive di
sopravvivenza “da farmaci che nella generalità dei casi non risultano
efficaci”;
che,
secondo l’ordinanza di rimessione, tale sarebbe appunto la situazione del
ricorrente, le cui condizioni economiche, peraltro, gli renderebbero la
prosecuzione del MDB oltremodo gravosa, se non addirittura insostenibile;
che,
secondo il giudice remittente, deve essere cercata una soluzione che riesca a
bilanciare l’esigenza di non far ricadere sul Servizio sanitario nazionale il
peso economico di libere scelte individuali circa il trattamento terapeutico,
in casi in cui la sperimentazione abbia dato esiti negativi (come avvenuto con
la chiusura, con esito non favorevole, della sperimentazione concernente il
MDB), e la tutela del diritto alla salute dei soggetti nei cui confronti sia
documentato che i farmaci in questione riescono motivatamente a sortire effetti
benefici;
che
tale bilanciamento sarebbe stato individuato da quella giurisprudenza della
Corte di cassazione la quale, in casi analoghi, ha ritenuto che “poiché il
diritto all’assistenza farmaceutica, che rappresenta una delle estrinsecazioni
del diritto alla salute previsto dall’articolo 32 della Costituzione, include
la somministrazione dei farmaci, anche il farmaco non inserito nel prontuario
terapeutico può essere somministrato a carico del SSN (…) purché risulti
indispensabile ed insostituibile per il trattamento di gravi condizioni”;
che
peraltro, nel caso di specie, ad una tale soluzione, sarebbe di ostacolo
l’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 186 del 1998, secondo il quale
nessun paziente potrebbe essere “sottoposto al MDB con oneri a carico del
Servizio sanitario nazionale al di fuori delle ipotesi disciplinate dal
decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, e di quelle previste dal presente decreto”;
che
da tali considerazioni deriverebbe la rilevanza della presente questione di
legittimità costituzionale;
che
è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, la quale evidenzia, nel suo
atto di intervento, che questioni “sostanzialmente identiche” sarebbero state
dichiarate non fondate dalla Corte costituzionale con sentenza n. 188 del 2000;
che,
la difesa erariale, nell’atto di intervento riporta integralmente le
argomentazioni svolte in occasione del giudizio che ha dato luogo alla citata
sentenza n. 188
del 2000 e in particolare ricorda la vicenda originata dall’impugnativa del
decreto-legge n. 23 del 1998, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge n. 94 del 1998.
Considerato che le ordinanze che hanno
originato la sentenza n. 188 del 2000
richiedevano, tramite la auspicata dichiarazione di illegittimità
costituzionale dell’intero articolo 1 del decreto-legge n. 186 del 1998,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 257 del 1998, la
estensione della gratuità dei farmaci di cui al MDB per i pazienti oncologici
in stato di indigenza “quando non vi sia alternativa terapeutica e venga
accertata la stabilizzazione della malattia”, sulla base della argomentazione
che, malgrado l’esito negativo della sperimentazione, il Ministero della sanità
consentiva che si continuasse a fornire i farmaci ai cosiddetti “pazienti
stabili”;
che
il giudicato di infondatezza di cui alla sentenza n. 188 del 2000
va riferito alla inammissibilità che questa Corte si sostituisca “alle
valutazioni che, secondo legge, devono essere assunte nelle competenti sedi”,
costituite dagli organi tecnico-scientifici della sanità, in tema di farmaci i
cui costi sono addebitati al SSN;
che,
invece, l’attuale giudice remittente reputa che sia di ostacolo insuperabile
all’eventuale esercizio dei propri poteri, a diretta tutela dell’art. 32 della
Costituzione, il dettato del quarto comma dell’articolo 1 del decreto-legge n.
186 del 1998, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 257 del
1998, che vieterebbe in assoluto (e non solo relativamente a quanto previsto
per la speciale sperimentazione di cui ai decreti legge n. 23 del 1998 e n. 186
del 1998) che i medicinali di cui al MDB possano essere posti a carico del SSN;
che,
peraltro, quest’ultima interpretazione non appare convincente, in quanto non
tiene adeguatamente conto dell’intero contesto normativo in cui la disposizione
è inserita ;
che
il divieto previsto dalla norma impugnata deve intendersi riferito alla sola
fase della speciale sperimentazione di cui ai suddetti decreti-legge;
che,
così circoscritta la portata della norma, essa si sottrae ad ogni possibile
rilievo di costituzionalità alla luce dell’articolo 32 della Costituzione;
che,
pertanto, il giudice remittente nell’esercizio dei suoi poteri, era pienamente
in grado di utilizzare l’interpretazione maggiormente compatibile con i
principi costituzionali, pur nel rispetto della normativa a tutela
dell’individuazione dei farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale a cui
si sono riferite anche le sentenze n. 185 del 1998
e 188 del 2000;
che
questa Corte ha avuto ripetutamente occasione di affermare che il giudice ha il
dovere di verificare se la norma sia suscettibile di una interpretazione
conforme a Costituzione (si vedano più di recente, fra le molte, le ordinanze n. 19 del 2003,
n. 233 del 2002
e n. 116 del 2002).
Visti gli articoli 26, comma secondo,
della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative
dei giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità
della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4, del
decreto-legge 16 giugno 1998, n. 186 (Disposizioni urgenti per l’erogazione
gratuita di medicinali antitumorali in corso di sperimentazione clinica, in
attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 26 maggio
1998), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1998, n.
257 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 giugno 1998,
n. 186, recante disposizioni urgenti per l’erogazione gratuita di medicinali
antitumorali in corso di sperimentazione clinica, in attuazione della sentenza
della Corte costituzionale n. 185 del 26 maggio 1998), sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione dal Tribunale di Bergamo in
funzione di giudice del lavoro con l’ordinanza in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta
l'8 luglio 2003.
Riccardo
CHIEPPA, Presidente
Ugo
DE SIERVO, Redattore
Depositata
in Cancelleria il 24 luglio 2003.