Ordinanza n. 19 del 2003

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ORDINANZA N. 19

 

ANNO 2003

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Riccardo                               CHIEPPA                     Presidente

- Gustavo                                ZAGREBELSKY           Giudice

- Valerio                                 ONIDA                                  "

- Carlo                                    MEZZANOTTE                    "

- Fernanda                              CONTRI                                "

- Guido                                   NEPPI MODONA                "

- Piero Alberto                        CAPOTOSTI                         "

- Annibale                               MARINI                                "

- Franco                                  BILE                                      "

- Giovanni Maria                    FLICK                                   "

- Francesco                             AMIRANTE                          "

- Ugo                                      DE SIERVO                          "

- Romano                                VACCARELLA                    "

- Paolo                                    MADDALENA                     "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 199 del codice di procedura penale, promosso, nell’ambito di un procedimento penale, dalla Corte di assise di Messina, con ordinanza del 12 febbraio 2002, iscritta al n. 262 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell’anno 2002.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 2002 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

 

Ritenuto che la Corte di assise di Messina ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 199 del codice di procedura penale, <>;

che la Corte rimettente premette:

- di procedere nei confronti di alcuni soggetti per il reato di omicidio aggravato e nei confronti di altri per il reato di favoreggiamento, aggravato ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203;

- che nel corso del dibattimento le parti civili avevano chiesto l’esame testimoniale di un soggetto che, ammesso a tale atto, aveva manifestato la volontà di non deporre su circostanze concernenti il padre, imputato nell’ambito di procedimento <>, il quale, citato ex art. 210 cod. proc. pen., si era avvalso della facoltà di non rispondere;

- che la testimonianza doveva vertere anche su circostanze che, se non si fosse avvalso della facoltà di non rispondere, avrebbero formato specifico oggetto dell’esame del padre;

- che i difensori degli imputati avevano prospettato <>, prevista formalmente dall’art. 199 cod. proc. pen. solo per i prossimi congiunti dell’imputato;

che, ad avviso della Corte rimettente, la disposizione censurata, <>;

che tale disciplina si porrebbe però in contrasto con l’art. 3 Cost., in quanto <>;

che, infatti, se la ratio della facoltà di astensione è di <>, identica ratio si rinviene nel <>, qualora la posizione processuale di quest’ultima sia intimamente collegata all’oggetto del processo nel quale le dichiarazioni dovrebbero essere raccolte;

che in quest'ultima ipotesi troverebbe comunque applicazione la specifica causa di non punibilità prevista dall’art. 384, primo comma, del codice penale, sì che <>, evitando così di porre il dichiarante nell’alternativa di danneggiare il congiunto o di deporre il falso;

che la disposizione censurata si porrebbe inoltre in contrasto con l’art. 24 Cost. in quanto, a prescindere dagli eventuali limiti di utilizzabilità delle dichiarazioni rese nel diverso processo, costringere il teste, prossimo congiunto dell’imputato di reato connesso, a deporre, potrebbe frustrare, in ipotesi come quelle in esame, le ragioni che hanno indotto quest’ultimo, esaminato a norma dell’art. 210 cod. proc. pen., ad avvalersi della facoltà di non rispondere;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto, con riserva di dedurre, che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque non fondata.

 

Considerato che il rimettente lamenta che l'art. 199 del codice di procedura penale, limitando la facoltà di astenersi dal deporre ai prossimi congiunti dell'imputato, e non prevedendo quindi la medesima facoltà in capo ai prossimi congiunti dell'imputato in procedimento connesso o collegato, si ponga in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;

 

che il giudice a quo rileva che, se la ratio della disciplina censurata è quella di impedire il conflitto tra l'obbligo di testimoniare e la volontà di non esporre a conseguenze pregiudizievoli persone legate al testimone da vincoli di parentela, adozione o convivenza, è irragionevole non estendere la facoltà di astenersi dal deporre alla situazione, sorretta dalla medesima ratio, in cui sia chiamato a testimoniare il prossimo congiunto di un imputato in procedimento connesso o collegato;

 

che, ad avviso del rimettente, la disparità della disciplina processuale appare tanto più ingiustificata ove si consideri che la specifica causa di giustificazione prevista dall'art. 384, primo comma, cod. pen. trova applicazione anche in favore del prossimo congiunto dell'imputato in procedimento connesso o collegato;

 

che il giudice a quo - malgrado ritenga che, ove l’esame del teste riguardi, come nel caso di specie, <>, la ratio della facoltà di astensione dovrebbe comportare l'applicazione della disciplina dettata dall'art. 199 cod. proc. pen. anche al prossimo congiunto dell'imputato in procedimento connesso o collegato - rileva che la disposizione censurata non è suscettibile di integrazione analogica o interpretazione estensiva, in quanto per la giurisprudenza <> il rapporto di parentela deve sussistere tra il testimone e l'imputato contro cui si procede;

 

che, peraltro, l'unica decisione di legittimità (Cassazione, Sezione quarta penale, 12 giugno 1996, n. 8007) menzionata dal rimettente a conferma dell’interpretazione che precluderebbe una diversa lettura della disciplina censurata non appare pertinente;

 

che, infatti, la sentenza richiamata si riferisce alla situazione del tutto diversa in cui l'avviso circa la facoltà di astenersi ex art. 199 cod. proc. pen. era stato omesso in quanto la persona nei cui confronti sussisteva il vincolo di parentela non aveva mai assunto la qualità di imputato né nel procedimento in corso, né in altri eventualmente connessi;

 

che inoltre il giudice a quo, nell’adeguarsi a tale supposto, e da lui non condiviso, "diritto vivente", non prende in considerazione altri orientamenti della giurisprudenza di legittimità che gli avrebbero consentito di interpretare la disciplina censurata alla luce della ratio che sorregge la facoltà di astensione prevista dall'art. 199 cod. proc. pen., così omettendo di esplorare la possibilità di pervenire, in via interpretativa, alla soluzione che egli ritiene conforme a Costituzione;

 

che questa Corte ha avuto ripetutamente occasione di affermare che il giudice è abilitato a sollevare la questione di legittimità costituzionale solo dopo avere accertato che è impossibile seguire una interpretazione costituzionalmente corretta (cfr., da ultimo, sentenza n. 202 del 1999, nonché ordinanze n. 116 del 2002, n. 233, n. 27 e n. 13 del 2000);

 

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente inammissibile.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 199 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di assise di Messina, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2003.

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2003.