ORDINANZA N.83
ANNO 2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
- Gustavo ZAGREBELSKY Presidente
- Valerio ONIDA Giudice
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI
MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 21, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 28 agosto
2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma
dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promosso, nell’ambito
di un procedimento penale, dal Giudice di pace di Napoli con ordinanza del 19
settembre 2002, iscritta al n. 86 del registro ordinanze 2003 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell’anno 2003.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 gennaio 2004 il Giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il Giudice di pace di Napoli ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale dell’art. 21, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 28 agosto
2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma
dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), in quanto prevede che
il ricorso immediato della persona offesa al giudice di pace deve contenere le
generalità della persona citata a giudizio;
che il
rimettente premette che il pubblico ministero ha chiesto che il ricorso sia
dichiarato inammissibile «per mancata indicazione delle generalità della
persona citata in giudizio»;
che al riguardo
il giudice a quo osserva che, per
effetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, al privato è praticamente
impossibile accedere ai «dati identificativi del colpevole (o presunto tale)»,
conoscibili invece dall’autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, così che,
in concreto, il cittadino non potrà mai proporre ricorso immediato al giudice,
posto che l’onere di indicare le generalità della persona citata a giudizio
costituisce un ostacolo insormontabile;
che la
previsione censurata violerebbe perciò:
- l’art. 3
Cost., in quanto irragionevolmente prescrive che il ricorso immediato contenga
l’indicazione delle esatte generalità dell’incolpato, non richieste per una
valida proposizione della querela, nonostante il ricorso immediato sia
equiparato, negli effetti, alla querela;
- l’art. 24
Cost., in quanto ostacola l’esercizio del diritto di difesa del privato e rende
di conseguenza «inutile la predisposizione del mezzo legislativo (ricorso
immediato)»;
- l’art. 111
Cost., in quanto preclude alla parte privata, cui in astratto «è riconosciuto
il diritto di introdurre ricorso immediato», di esercitare nel processo pari
diritti rispetto al pubblico ministero, che può invece accertare le generalità
dell’incolpato;
che nel giudizio
è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata
infondata;
che ad avviso
dell’Avvocatura il rimettente trascura di considerare che a norma dell’art. 12,
comma 1, lettera h), della legge n.
675 del 1996 al privato è consentito accedere ai dati personali di terzi, a
prescindere dal loro consenso, allorché ciò sia «necessario […] per far valere
o difendere un diritto in sede giudiziaria»;
che l’Avvocatura
rileva, inoltre, che la differenza di disciplina rispetto a quella prevista per
la proposizione della querela è giustificata dalla diversità dei due istituti e
che il ricorso immediato al giudice di pace costituisce «rimedio alternativo
alla procedura ordinaria, confacente ad esigenze di semplificazione ed
accelerazione», così che, da un punto di vista sostanziale, è ragionevole che,
qualora l’identità della persona alla quale il reato è attribuito sia ignota,
la persona offesa, anziché proporre il ricorso immediato, presenti atto di
querela, seguendo le vie ordinarie della tutela giurisdizionale.
Considerato che il rimettente dubita della
legittimità costituzionale dell’art. 21, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni
sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della
legge 24 novembre 1999, n. 468), in quanto prevede che il ricorso immediato
della persona offesa al giudice di pace deve contenere le generalità della
persona citata a giudizio;
che, ad avviso
del rimettente, per effetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, per il
privato è impossibile accedere ai dati identificativi della persona citata a
giudizio, che sono invece conoscibili dall’autorità giudiziaria o di pubblica
sicurezza;
che la
disciplina censurata si porrebbe perciò in contrasto con l’art. 3 della
Costituzione, in quanto prescrive che il ricorso immediato contenga
l’indicazione delle complete generalità della persona citata, non richieste
invece ai fini della validità della querela; con l’art. 24 Cost., in quanto
ostacola l’esercizio del diritto di difesa della persona offesa e rende di
conseguenza «inutile» l’istituto del ricorso immediato; con l’art. 111 Cost.,
in quanto preclude alla parte privata l’esercizio di diritti pari a quelli del
pubblico ministero, che ha invece accesso ai dati identificativi delle persone
nei cui confronti svolge le indagini;
che il
rimettente fonda le sue argomentazioni sull’erroneo presupposto che alla
persona offesa sia preclusa la possibilità di prendere conoscenza dei dati
identificativi dell’imputato, ma non tiene conto che, come rileva l’Avvocatura
dello Stato, a norma dell’art. 12, comma 1, lettera h), della legge n. 675 del 1996, tra i casi nei quali non occorre
il consenso dell’interessato sono incluse le situazioni in cui il trattamento
dei dati personali è necessario ai fini dello svolgimento delle indagini
difensive o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria;
che peraltro, in
riferimento alla denunciata disparità di trattamento e alla violazione del
principio della parità delle parti, la Corte di cassazione ha avuto di recente
occasione di affermare che il requisito delle «generalità della persona citata
a giudizio», richiesto a pena di inammissibilità dal comma 1, lettera c), dell’art. 24 del decreto legislativo
n. 274 del 2000, è soddisfatto anche se nel ricorso immediato manchi
l’indicazione della data e del luogo di nascita della persona citata a
giudizio, purché l’atto non risulti rivolto ad
incertam personam, in quanto la completa identificazione dell’imputato è
differibile al momento della presentazione del medesimo avanti all’autorità
procedente;
che, infine, non
è dato riscontrare alcuna violazione del diritto di azione e difesa in
relazione all’onere di acquisire i dati che consentono la sicura individuazione
della persona citata, in quanto la persona offesa, ove ritenga che
l’acquisizione di tali dati sia eccessivamente difficoltosa o dispendiosa, può
comunque seguire le vie della ordinaria tutela giurisdizionale davanti al
giudice di pace, esercitando la facoltà di presentare querela;
che la questione
deve pertanto essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Per Questi
Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione
di legittimità costituzionale dell’art. 21, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 28 agosto
2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma
dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di
Napoli, con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23
febbraio 2004.
Gustavo
ZAGREBELSKY, Presidente
Guido NEPPI
MODONA, Redattore
Depositata in
Cancelleria il 2 marzo 2004.