REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Gustavo ZAGREBELSKY Presidente
- Valerio ONIDA Giudice
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
ha pronunciato
la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 11,
commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per
razionalizzare, facilitare e potenziare l’attività di accertamento;
disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese,
nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti
tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di
amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e
del conto fiscale), promosso con ordinanza del 18 febbraio 2003 dalla
Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria sul ricorso proposto da
Felice Maria Filocamo
contro l’Agenzia delle entrate – Ufficio di Locri, iscritta al n. 255 del
registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell’anno 2003.
Visto l’atto di costituzione di Felice Maria Filocamo nonché l’atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 20
gennaio 2004 il Giudice relatore Annibale Marini;
uditi l’avvocato Francesco Scaglione
per Felice Maria Filocamo e
l’avvocato dello Stato Sergio Laporta per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria, con
ordinanza del 29 ottobre 2002, depositata in data 18 febbraio 2003, ha
sollevato, in riferimento agli artt.
3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art.
11, commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413
(Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e
potenziare l’attività di accertamento; disposizioni
per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per
riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari
pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia
per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto
fiscale);
che il rimettente – chiamato a pronunciarsi
sull’impugnativa del silenzio rifiuto susseguente alla presentazione, da parte
di un contribuente, di una istanza di rimborso della ritenuta d’acconto
operata, in data 13 dicembre 1999,
dall’Amministrazione finanziaria su di una somma versata a titolo di
indennità espropriativa – premette di volersi
adeguare all’orientamento giurisprudenziale, costituente ormai diritto vivente,
secondo il quale, al fine della interpretazione del citato art. 11, commi da 5
a 10, della legge n. 413 del 1991 in tema di tassazione delle plusvalenze
costituite da indennità espropriative ed altri titoli
similari, occorre fare riferimento al cosiddetto principio di cassa, con il
conseguente assoggettamento ad imposta di tutte le indennità percepite nel
vigore della predetta legge, anche se l’atto od il fatto da cui scaturisce il
credito del contribuente sia ad essa anteriore;
che, ciò posto, il medesimo rimettente dichiara di
condividere totalmente l’eccezione di illegittimità costituzionale delle norme
indicate, sollevata dal ricorrente in una memoria difensiva, in parte qua trascritta nell’ordinanza
di rimessione;
che le norme stesse si porrebbero innanzitutto in
contrasto con il principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 della
Costituzione, sia in quanto si applicherebbero retroattivamente a fatti reddituali anteriori all’entrata in vigore della legge, sia
perché assoggetterebbero a prelievo somme non costituenti reddito, quali quelle
corrisposte a titolo di rivalutazione, interessi ed indennità di occupazione,
sia, infine, perché – nel caso in cui il contribuente opti, come consentito dal
comma 7, per la tassazione ordinaria – verrebbero imputate a redditi dell’anno
di percezione le plusvalenze realizzatesi nel corso di più anni, con le
conseguenze pregiudizievoli connesse alla progressività delle aliquote;
che le medesime norme sarebbero altresì lesive del
principio di eguaglianza, per la ingiustificata disparità di trattamento tra
contribuenti che abbiano percepito l’indennità di esproprio (o equivalente) in
tempi diversi, pur in forza di atti o fatti genetici coevi, ovvero tra i
contribuenti che abbiano direttamente percepito le suddette indennità e i
cessionari di analoghi crediti, i quali ultimi – ad avviso del rimettente –
resterebbero esenti dall’imposta;
che si è costituito in giudizio Felice Maria Filocamo, ricorrente nel
giudizio a quo, concludendo, in via
principale, per una pronuncia interpretativa fondata sul cosiddetto principio
di competenza, in virtù del quale resterebbe esclusa l’applicabilità delle
norme impugnate nel caso di somme percepite – come nella fattispecie – in virtù
di atti o fatti anteriori all’entrata in vigore delle norme censurate;
che, in via subordinata, la parte privata insiste per
l’accoglimento della questione di legittimità costituzionale;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per la inammissibilità o, comunque, per la infondatezza
della questione;
che, ad avviso della parte pubblica, la questione
sarebbe priva di rilevanza, essendo erroneo l’assunto del rimettente secondo
cui la legittimazione passiva spetterebbe all’ufficio locale dell’Agenzia delle
entrate, convenuto in giudizio;
che la questione stessa sarebbe in ogni caso
inammissibile, per difetto ancora di rilevanza, quanto ai profili riguardanti
la violazione dell’art. 53 della Costituzione che deriverebbe dalla
applicazione del sistema di tassazione progressivo su proventi reddituali cumulatisi nel tempo ovvero dalla tassazione di
somme dovute a titolo di risarcimento danni e relativa rivalutazione, non
risultando che il contribuente abbia esercitato l’opzione per la tassazione
ordinaria né che le somme di cui si tratta siano state erogate a titolo risarcitorio;
che priva di fondamento sarebbe poi la censura, pure
essa riferita all’art. 53 della Costituzione, fondata sulla asserita efficacia
retroattiva della norma, in quanto applicata ad una plusvalenza realizzatasi
all’atto del trasferimento della proprietà, atteso che solamente la materiale
riscossione del credito, rappresentando manifestazione concreta ed attuale di
capacità contributiva, costituisce presupposto di imposta in base alla regola
generale di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi);
che manifestamente infondati sarebbero infine i profili
prospettati in relazione all’art. 3 della Costituzione, sia perché – quanto
alla disparità di trattamento tra contribuenti che abbiano percepito
l’indennità di esproprio in tempi diversi – il decorso del tempo costituirebbe,
secondo la giurisprudenza della Corte, idoneo elemento differenziatore
delle situazioni giuridiche, sia in quanto sarebbe erroneo l’assunto secondo
cui il cessionario del credito indennitario
rimarrebbe esente dall’imposta.
Considerato che il rimettente premette di volersi adeguare al prevalente
orientamento giurisprudenziale secondo il quale le norme impugnate vanno
interpretate in base al cosiddetto principio di cassa, alla stregua del quale
il presupposto impositivo è rappresentato non dal
fatto genetico della pretesa creditoria bensì dalla
materiale riscossione del credito;
che le censure riguardanti l’asserita retroattività
della norma impositiva, e la conseguente disparità di
trattamento tra contribuenti che abbiano percepito l’indennità di
espropriazione in tempi diversi pur in forza di atti o fatti coevi, si fondano invece sull’esplicito presupposto
– evidentemente incompatibile con la premessa di cui si è detto – che «la
plusvalenza, oggetto di imposizione (….), si realizza nel momento in cui si
verifica il trasferimento della proprietà» e sorge quindi il diritto alla
percezione della relativa indennità;
che la questione è pertanto prospettata, sotto tale
profilo, in termini intrinsecamente contraddittori;
che altri profili di incostituzionalità dedotti
nell’ordinanza sono meramente ipotetici, non risultando in alcun modo né che il
contribuente abbia nella specie optato per il regime di tassazione ordinaria,
né che le somme assoggettate a ritenuta siano state, in tutto o in parte,
corrisposte a titolo di rivalutazione, interessi o indennità di occupazione;
che, infine, il rimettente non offre nessuna
spiegazione della ragione per cui il cessionario del credito indennitario sarebbe esente dall’imposta cui è invece
assoggettato il contribuente che tale credito riscuota direttamente;
che tale omissione si traduce in un difetto assoluto
di motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione;
che la questione va perciò dichiarata, sotto tutti i
profili, manifestamente inammissibile.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 11, commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10, della legge
30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per
razionalizzare, facilitare e potenziare l’attività di accertamento;
disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese,
nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti
tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di
amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e
del conto fiscale), sollevata, in riferimento agli artt.
3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria
provinciale di Reggio Calabria, con l’ordinanza in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 23 febbraio 2004.
Gustavo
ZAGREBELSKY, Presidente
Annibale MARINI,
Redattore
Depositata in
Cancelleria il 2 marzo 2004.