SENTENZA N. 298
(per gentile concessione del Forum
di Quaderni costituzionali)
composta dai signori:
- Carlo MEZZANOTTE Presidente
- Fernanda CONTRI Giudice
- Guido NEPPI
MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito
della deliberazione della Camera dei deputati del 7 marzo 2000 relativa alla
insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle
opinioni espresse dagli onorevoli Filippo Mancuso e Tiziana Maiolo nei confronti
del dott. Gian Carlo Caselli, promosso con ricorso del Giudice dell’udienza
preliminare del Tribunale di Roma, notificato il 30 novembre 2000, depositato
in Cancelleria il 6 dicembre 2000 ed iscritto al n. 57 del registro conflitti
2000.
Visto l’atto di costituzione della Camera dei deputati;
udito nell’udienza pubblica del 22 giugno 2004 il Giudice
relatore Francesco Amirante;
udito l’avvocato Massimo Luciani per
Ritenuto in
fatto
1.― Con
ricorso del 2 giugno 2000 (depositato presso la cancelleria di questa Corte il
successivo 12 luglio) il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma
ha sollevato conflitto di attribuzione avverso la delibera della Camera dei
deputati – adottata dall’Assemblea in data 7 marzo 2000 con separate votazioni
(doc. IV-quater n. 112) – con la quale si è stabilito che i fatti per i quali è in corso
procedimento penale per il reato di diffamazione a carico dei deputati Filippo
Mancuso e Tiziana Maiolo concernono opinioni espresse da un membro del
Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma
dell’art. 68 della Costituzione.
Premette in punto
di fatto il ricorrente che, a seguito di atto di querela presentato il 17
luglio 1998 dal dott. Gian Carlo Caselli, all’epoca Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Palermo, ha avuto
inizio un procedimento penale a carico dei deputati Filippo Mancuso e Tiziana
Maiolo (oltre che del senatore Centaro) per il delitto di cui sopra.
In particolare,
l’onorevole Mancuso è accusato di diffamazione in conseguenza di una serie di
dichiarazioni rese nel corso della conferenza stampa del 9 luglio 1998, indetta
dal partito politico “Forza Italia”, del seguente tenore: «Con un sistematico
autore di insulti al Parlamento e a Forza Italia, come Gian Carlo Caselli, noi
non sediamo nemmeno in un convegno scientifico…; autore di insulti al
Parlamento è un soggetto politico a tutti gli effetti che
però con la tecnica del manifesto non vuole essere oggetto di critica»
(così riportato dall’agenzia ADNKRONOS); «Quel personaggio che fino a ieri ha
rivolto insulti al Parlamento, si comporta come soggetto politico a tutti gli effetti,
illegittimo perché il suo ruolo pubblico non è politico, questo personaggio è
Gian Carlo Caselli» (così riportato dall’agenzia AGI); «Accanto a personaggi di
questo tipo, che sfruttano il potere di cattura che hanno e ai quali non si può
replicare senza rischiare il reato di oltraggio … io non posso neanche sedere
accanto» (così riportato dall’agenzia ANSA).
Quanto
all’onorevole Maiolo, invece, l’ipotesi di diffamazione prospettata dall’accusa
si collega a dichiarazioni rese, nel medesimo contesto ed in pari data, del
seguente tenore: «Il convegno sarebbe stato un’ottima occasione per continuare
una sacrosanta battaglia politica contro l’uso politico delle istituzioni
giudiziarie che fa il Procuratore Caselli» e inoltre «Esiste un’associazione a delinquere di tipo istituzionale pericolosa quanto Cosa
Nostra».
Nel riportare ampi
stralci della motivazione con la quale
Sulla base di
queste premesse il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma
sostiene che nel caso specifico
Ciò posto, il ricorrente,
trattandosi nel caso in esame di affermazioni divulgate non in ambito
parlamentare, passa in rassegna gli atti di funzione addotti a propria difesa
dagli imputati, ritenendo che nessuno di questi possa supportare adeguatamente la dichiarazione di insindacabilità, poiché le esternazioni oggetto
del capo di imputazione non risultano, a suo parere, sostanzialmente
riproduttive delle opinioni espresse in sede parlamentare.
Il ricorrente,
quindi, afferma che la delibera presa dalla Camera dei deputati è da ritenere
arbitraria, poiché i rilievi compiuti dalla Giunta (e poi recepiti
nell’impugnata delibera), secondo cui le frasi proferite costituivano un
giudizio ed una critica di natura politica, attengono piuttosto ad un diritto
spettante a tutti i cittadini (quello di critica, appunto), che nulla ha a che
vedere con l’art. 68 della Costituzione.
Egli chiede,
pertanto, che
2.― Il
conflitto così proposto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 492 depositata
il 14 novembre 2000. Il ricorrente ha provveduto quindi a notificare il ricorso
il successivo 30 novembre ed a depositarlo nella cancelleria di questa Corte in
data 6 dicembre 2000.
3.― Si è
costituita in giudizio
3.1― Quanto
all’irricevibilità, essa deriverebbe, secondo
3.2― Nel
merito, l’assunto fondamentale della difesa della Camera è che la delibera di
insindacabilità si giustifica pienamente in
riferimento alla battaglia politica costantemente compiuta in quel periodo dai
due deputati nei confronti di una parte della magistratura – impersonata fra
gli altri dal dott. Caselli – ritenuta responsabile dello svolgimento di una
vera e propria attività politica tramite lo strumento giudiziario.
In riferimento alle singole posizioni,
Quanto
all’onorevole Mancuso,
3.3― Così
riepilogati gli atti dai quali discenderebbe la fondatezza della delibera di
insindacabilità,
A sostegno
ulteriore della propria tesi,
3.4― Concluso
l’esame della posizione dell’onorevole Mancuso,
A tale proposito viene richiamata innanzitutto la già menzionata
interpellanza del 21 ottobre 1996, sottoscritta assieme all’onorevole Mancuso,
cui si affiancano numerose interrogazioni, rispettivamente in data 30 settembre
1997 (n. 3/01517), 22 ottobre 1997 (n. 4/13282), 9 dicembre 1997 (n. 3/01776),
10 dicembre 1997 (n. 3/01783, n. 3/01779 e n. 3/01784). A tali atti se ne
accompagnano altri successivi alle dichiarazioni oggetto
del conflitto, fra i quali la difesa della Camera indica l’interpellanza n.
2/01335 del 30 luglio 1998.
In ordine al
legittimo uso della prerogativa dell’insindacabilità,
3.5 ― In
prossimità dell’udienza la difesa della Camera dei deputati ha presentato
un’ulteriore memoria, insistendo per l’accoglimento delle già rassegnate
conclusioni. A suo parere, infatti, la pretesa avanzata dall’autorità
giudiziaria ricorrente è assolutamente priva di fondamento, poiché le
dichiarazioni rese dai due deputati rientrano senza dubbio nella prerogativa
dell’insindacabilità.
Dopo aver ricordato
che l’attività parlamentare, secondo quanto affermato in più occasioni da
questa Corte, è per sua natura destinata a proiettarsi all’esterno,
Ciò posto,
Proprio in
relazione a quest’ultima lettera,
Da tanto
conseguirebbe l’infondatezza del ricorso e la correttezza
della delibera oggetto del conflitto.
Considerato
in diritto
1.― Il
Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma ha sollevato conflitto di
attribuzioni tra poteri dello Stato, in relazione alla deliberazione adottata
dalla Camera dei deputati nella seduta del 7 marzo 2000 (doc IV-quater n. 112), con la
quale l’Assemblea ha approvato la proposta della Giunta per le
autorizzazioni a procedere di dichiarare che i fatti per i quali pende
procedimento penale nei confronti dei deputati Filippo Mancuso e Tiziana Maiolo
davanti al medesimo Giudice, concernono opinioni espresse dai suddetti quali
membri del Parlamento nell’esercizio delle loro funzioni e ricadono pertanto
nell’ipotesi di cui all’art. 68, primo comma, della Costituzione.
Il GUP ricorrente
ha premesso, in fatto, che nei confronti dei suindicati deputati era stata
formulata richiesta di rinvio a giudizio quali imputati del delitto di diffamazione
a mezzo stampa per aver offeso la reputazione del dottor Gian Carlo Caselli,
all’epoca Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo. In
particolare, il rinvio a giudizio del deputato Filippo Mancuso era stato
richiesto per avere – nel corso della conferenza stampa indetta da “Forza
Italia” e tenutasi a Roma il 9 luglio
Nei confronti del
deputato Maiolo il medesimo reato era stato ipotizzato per avere, con un
comunicato stampa letto nella citata conferenza stampa, offeso la reputazione
del dottor Gian Carlo Caselli con la dichiarazione, diffusa dall’ANSA, del
seguente tenore: «Il convegno sarebbe stata un’ottima occasione per continuare
una sacrosanta battaglia politica contro l’uso politico delle istituzioni
giudiziarie che fa il Procuratore Caselli… Esiste un’associazione a delinquere di tipo istituzionale, pericolosa quanto Cosa
Nostra».
Secondo il giudice
ricorrente sia per le dichiarazioni rese dal deputato Mancuso, sia per quelle
del deputato Maiolo, esisteva soltanto una generica connessione politica di
temi con l’attività da loro precedentemente svolta, ed in particolare con gli
atti con i quali
2.–– In via
preliminare si rileva l’infondatezza dell’eccezione di irricevibilità sollevata
dalla difesa della Camera.
È, infatti,
principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che non ha
rilievo, riguardo ai conflitti proposti da autorità giudiziarie, il fatto che
l’atto introduttivo abbia anziché la forma del ricorso quella dell’ordinanza,
qualora quest’ultima abbia i requisiti di sostanza del ricorso. Nel caso in
esame, come del resto non è contestato dalla difesa della Camera, il remittente
ha enunciato chiaramente le ragioni del conflitto, ha lamentato la violazione
dell’art. 68, primo comma, Cost. e la menomazione
delle proprie attribuzioni (v., ex
plurimis, le sentenze
n. 10 e n.
11 del 2000, n.
421 del 2002).
3.–– Nel merito il
conflitto non è fondato.
Questa Corte ha
ripetutamente affermato e di recente ribadito, dopo l’entrata in vigore della
legge 20 giugno 2003, n. 140, da un lato, che non ogni opinione espressa da un
parlamentare rientra nella previsione dell’art. 68, primo comma, Cost., perché altrimenti l’immunità si risolverebbe in un
privilegio personale confliggente in modo irrimediabile con principi
costituzionali fondamentali e diritti di altri soggetti; dall’altro, che non
soltanto «rientrano nella sfera dell’insindacabilità tutte le opinioni
manifestate con atti tipici nell’ambito dei lavori parlamentari», ma pure che
le attività non tipizzate «si debbono considerare “coperte” dalla garanzia di
cui all’art. 68, nei casi in cui si esplicano mediante strumenti, atti e
procedure, anche “innominati”, ma comunque rientranti nel campo di applicazione
del diritto parlamentare, che il membro del Parlamento è in grado di porre in
essere e di utilizzare proprio solo e in quanto riveste tale carica» (v. sentenza n. 120 del
2004, ma anche sentenze n. 56 del
2000, n. 509
del 2002 e n.
219 del 2003).
Ciò che conta è pur
sempre l’esistenza del nesso funzionale tra opinione espressa ed attività non
genericamente politica bensì parlamentare, anche se le caratteristiche di
quest’ultima e di conseguenza quelle dello stesso nesso funzionale non possono
essere rigorosamente definite in astratto «in ragione dell’inscindibile legame
tra conflitto e singola fattispecie» (v. la citata sentenza n. 120 del
2004).
Nell’ambito di tale
orientamento giurisprudenziale si è altresì affermato che non è decisiva la
localizzazione dell’attività in questione all’interno o all’esterno dei palazzi
del Parlamento e che, per quanto concerne la divulgazione delle opinioni
espresse da parlamentari, quel che rileva è la sostanziale identità di
contenuti fra l’opinione come espressa in un atto tipico inteso nei sensi
suindicati, e quindi caratterizzata dal nesso funzionale, ed il messaggio che
siffatta opinione divulga.
4.–– Ciò premesso,
si osserva che la mancata partecipazione dei componenti il gruppo di “Forza
Italia” al convegno di Palermo sul riciclaggio riguardò non soltanto i
deputati, ma anche i senatori e che il loro rappresentante in seno alla Commissione
parlamentare, senatore Roberto Centaro, per giustificare l’astensione inviò una
lettera al Presidente della Commissione antimafia, di contenuto non dissimile
dalle opinioni espresse dai deputati Mancuso e Maiolo, lettera poi divulgata
nel corso della stessa conferenza stampa in cui furono rese pubbliche le
opinioni di questi ultimi; tanto che davanti allo stesso Tribunale di Roma
pendeva analogo procedimento penale quando il Senato
della Repubblica, con deliberazione del 27 gennaio 2000, dichiarò che le
opinioni espresse dal senatore Centaro dovevano considerarsi coperte dalla
immunità di cui all’art. 68, primo comma, della Costituzione. Il conflitto di
attribuzioni promosso dall’attuale ricorrente fu risolto in senso favorevole al
Senato della Repubblica con la sentenza n. 219 del
2003.
Con tale pronuncia
questa Corte, facendo applicazione dei principi sopra enunciati, ha ritenuto
che le Commissioni parlamentari d’inchiesta, quale
I principi
suindicati conducono alla stessa valutazione per quanto concerne la condotta
del deputato Mancuso. Questi, infatti, durante la conferenza stampa ha espresso
propositi ed opinioni nella sostanza non diversi da
quelli già comunicati al Presidente della Commissione antimafia e la cui
essenza era costituita dal rifiuto di partecipare ad una manifestazione insieme
con un magistrato che a suo dire distorceva a finalità politiche la funzione
connessa all’incarico di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Palermo.
Alla medesima
conclusione si perviene riguardo al comportamento addebitato al deputato
Maiolo, della quale fu divulgata la lettera inviata al capo del gruppo di
appartenenza. Comunque, infatti, si vogliano definire i gruppi parlamentari,
non si può dubitare che essi costituiscano uno dei modi, se non il principale,
di organizzazione delle forze politiche in seno al Parlamento, sicché questa
Corte li ha indicati come il riflesso istituzionale del pluralismo politico (sentenza n. 49 del
1998).
Ne consegue che la
lettera indirizzata al capo del gruppo parlamentare di “Forza Italia”, con lo
scopo di rendere nota al destinatario l’opinione dell’autrice sul comportamento
da tenere nella Commissione antimafia in occasione del convegno di Palermo,
costituisce esplicazione di attività parlamentare nel senso che qui rileva e
rientra pertanto nella previsione dell’art. 68, primo comma,
della Costituzione.
Si deve quindi
dichiarare che spetta alla Camera affermare che le dichiarazioni rese dai
deputati Mancuso e Maiolo, per le quali pende procedimento penale davanti al
GUP del Tribunale di Roma, concernono opinioni espresse da membri del
Parlamento nell’esercizio delle loro funzioni.
Per questi motivi
dichiara che spetta alla Camera dei deputati affermare che le
dichiarazioni rese dai deputati Filippo Mancuso e Tiziana Maiolo, oggetto del
procedimento penale pendente davanti al Giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Roma, concernono opinioni espresse da membri del Parlamento
nell’esercizio delle loro funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 settembre 2004.
Carlo MEZZANOTTE, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Depositata in Cancelleria il 29 settembre 2004.