SENTENZA N. 298
(per gentile concessione del Forum
di Quaderni costituzionali)
composta dai signori:
- Carlo MEZZANOTTE Presidente
- Fernanda CONTRI Giudice
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero
Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni
Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio per conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della
Camera dei deputati del 7 marzo 2000 relativa alla insindacabilità, ai sensi
dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dagli
onorevoli Filippo Mancuso e Tiziana Maiolo nei
confronti del dott. Gian Carlo Caselli, promosso con ricorso del Giudice
dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma, notificato il 30 novembre 2000,
depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2000 ed iscritto al n. 57 del registro
conflitti 2000.
Visto l’atto
di costituzione della Camera dei deputati;
udito nell’udienza pubblica del 22 giugno 2004 il Giudice relatore
Francesco Amirante;
udito l’avvocato Massimo Luciani per
Ritenuto in fatto
1.― Con ricorso del 2 giugno
2000 (depositato presso la cancelleria di questa Corte il successivo 12 luglio)
il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma ha sollevato
conflitto di attribuzione avverso la delibera della Camera dei deputati –
adottata dall’Assemblea in data 7 marzo 2000 con separate votazioni (doc. IV-quater n. 112)
– con la quale si è stabilito che i fatti per i quali
è in corso procedimento penale per il reato di diffamazione a carico dei
deputati Filippo Mancuso e Tiziana Maiolo concernono
opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue
funzioni, ai sensi del primo comma dell’art. 68 della Costituzione.
Premette in punto di fatto il
ricorrente che, a seguito di atto di querela presentato il 17 luglio 1998 dal
dott. Gian Carlo Caselli, all’epoca Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Palermo, ha avuto inizio un procedimento penale a carico dei
deputati Filippo Mancuso e Tiziana Maiolo (oltre che
del senatore Centaro) per il delitto di cui sopra.
In particolare, l’onorevole Mancuso è
accusato di diffamazione in conseguenza di una serie di dichiarazioni rese nel
corso della conferenza stampa del 9 luglio 1998, indetta dal partito politico
“Forza Italia”, del seguente tenore: «Con un sistematico autore di insulti al Parlamento e a Forza Italia, come Gian Carlo
Caselli, noi non sediamo nemmeno in un convegno scientifico…; autore di insulti
al Parlamento è un soggetto politico a tutti gli effetti che però con la
tecnica del manifesto non vuole essere oggetto di critica» (così riportato
dall’agenzia ADNKRONOS); «Quel personaggio che fino a ieri ha rivolto insulti
al Parlamento, si comporta come soggetto
politico a tutti gli effetti, illegittimo perché il suo ruolo pubblico non è
politico, questo personaggio è Gian Carlo Caselli» (così riportato dall’agenzia
AGI); «Accanto a personaggi di questo tipo, che sfruttano il potere di cattura
che hanno e ai quali non si può replicare senza rischiare il reato di oltraggio
… io non posso neanche sedere accanto» (così riportato dall’agenzia ANSA).
Quanto all’onorevole Maiolo, invece, l’ipotesi di diffamazione prospettata
dall’accusa si collega a dichiarazioni rese, nel medesimo contesto
ed in pari data, del seguente tenore: «Il convegno sarebbe stato un’ottima
occasione per continuare una sacrosanta battaglia politica contro l’uso
politico delle istituzioni giudiziarie che fa il Procuratore Caselli» e inoltre
«Esiste un’associazione a delinquere di tipo istituzionale pericolosa quanto
Cosa Nostra».
Nel riportare ampi stralci della
motivazione con la quale
Sulla base di queste premesse il
Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma sostiene che nel caso
specifico
Ciò posto, il ricorrente, trattandosi
nel caso in esame di affermazioni divulgate non in ambito parlamentare, passa
in rassegna gli atti di funzione addotti a propria difesa dagli imputati,
ritenendo che nessuno di questi possa supportare adeguatamente la dichiarazione
di insindacabilità, poiché le esternazioni oggetto del
capo di imputazione non risultano, a suo parere, sostanzialmente riproduttive
delle opinioni espresse in sede parlamentare.
Il ricorrente, quindi, afferma che la
delibera presa dalla Camera dei deputati è da ritenere arbitraria, poiché i
rilievi compiuti dalla Giunta (e poi recepiti nell’impugnata delibera), secondo
cui le frasi proferite costituivano un giudizio ed una critica di natura
politica, attengono piuttosto ad un diritto spettante a tutti i cittadini
(quello di critica, appunto), che nulla ha a che vedere con l’art. 68 della
Costituzione.
Egli chiede, pertanto, che
2.― Il conflitto così proposto
è stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 492 depositata il
14 novembre 2000. Il ricorrente ha provveduto quindi a notificare il ricorso il
successivo 30 novembre ed a depositarlo nella cancelleria di questa Corte in
data 6 dicembre 2000.
3.― Si è costituita in giudizio
3.1― Quanto all’irricevibilità, essa deriverebbe, secondo
3.2― Nel merito, l’assunto
fondamentale della difesa della Camera è che la delibera di insindacabilità
si giustifica pienamente in riferimento alla battaglia politica costantemente
compiuta in quel periodo dai due deputati nei confronti di una parte della
magistratura – impersonata fra gli altri dal dott. Caselli – ritenuta
responsabile dello svolgimento di una vera e propria attività politica tramite
lo strumento giudiziario.
In riferimento alle singole posizioni,
Quanto all’onorevole Mancuso,
3.3― Così riepilogati gli atti
dai quali discenderebbe la fondatezza della delibera di insindacabilità,
A sostegno
ulteriore della propria tesi,
3.4― Concluso l’esame della
posizione dell’onorevole Mancuso,
A tale proposito viene
richiamata innanzitutto la già menzionata interpellanza del 21 ottobre 1996,
sottoscritta assieme all’onorevole Mancuso, cui si affiancano numerose
interrogazioni, rispettivamente in data 30 settembre 1997 (n. 3/01517), 22
ottobre 1997 (n. 4/13282), 9 dicembre 1997 (n. 3/01776), 10 dicembre 1997 (n.
3/01783, n. 3/01779 e n. 3/01784). A tali atti se ne accompagnano altri
successivi alle dichiarazioni oggetto del conflitto, fra i
quali la difesa della Camera indica l’interpellanza n. 2/01335 del 30
luglio 1998.
In ordine al legittimo uso della
prerogativa dell’insindacabilità,
3.5 ― In prossimità
dell’udienza la difesa della Camera dei deputati ha presentato un’ulteriore
memoria, insistendo per l’accoglimento delle già rassegnate conclusioni. A suo
parere, infatti, la pretesa avanzata dall’autorità giudiziaria ricorrente è
assolutamente priva di fondamento, poiché le dichiarazioni rese dai due deputati
rientrano senza dubbio nella prerogativa dell’insindacabilità.
Dopo aver ricordato che l’attività
parlamentare, secondo quanto affermato in più occasioni da questa Corte, è per
sua natura destinata a proiettarsi all’esterno,
Ciò posto,
Proprio in relazione a quest’ultima
lettera,
Da tanto conseguirebbe l’infondatezza
del ricorso e la correttezza della delibera oggetto del conflitto.
Considerato in diritto
1.― Il Giudice dell’udienza
preliminare del Tribunale di Roma ha sollevato conflitto di attribuzioni tra
poteri dello Stato, in relazione alla deliberazione
adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 7 marzo 2000 (doc IV-quater n.
112), con la quale l’Assemblea ha approvato la proposta della Giunta per le
autorizzazioni a procedere di dichiarare che i fatti per i quali pende
procedimento penale nei confronti dei deputati Filippo Mancuso e Tiziana Maiolo davanti al medesimo Giudice, concernono opinioni
espresse dai suddetti quali membri del Parlamento nell’esercizio delle loro
funzioni e ricadono pertanto nell’ipotesi di cui all’art. 68, primo comma,
della Costituzione.
Il GUP ricorrente ha premesso, in
fatto, che nei confronti dei suindicati deputati era stata formulata richiesta
di rinvio a giudizio quali imputati del delitto di diffamazione a mezzo stampa
per aver offeso la reputazione del dottor Gian Carlo Caselli, all’epoca
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo. In particolare, il
rinvio a giudizio del deputato Filippo Mancuso era stato richiesto per avere –
nel corso della conferenza stampa indetta da “Forza Italia” e tenutasi a Roma
il 9 luglio
Nei confronti del deputato Maiolo il medesimo reato era stato ipotizzato per avere,
con un comunicato stampa letto nella citata conferenza stampa, offeso la
reputazione del dottor Gian Carlo Caselli con la dichiarazione, diffusa
dall’ANSA, del seguente tenore: «Il convegno sarebbe stata
un’ottima occasione per continuare una sacrosanta battaglia politica contro
l’uso politico delle istituzioni giudiziarie che fa il Procuratore Caselli…
Esiste un’associazione a delinquere di tipo istituzionale, pericolosa quanto
Cosa Nostra».
Secondo il giudice ricorrente sia per
le dichiarazioni rese dal deputato Mancuso, sia per quelle del deputato Maiolo, esisteva soltanto una generica connessione politica
di temi con l’attività da loro precedentemente svolta, ed in particolare con
gli atti con i quali
2.–– In via preliminare si rileva
l’infondatezza dell’eccezione di irricevibilità
sollevata dalla difesa della Camera.
È, infatti, principio ormai
consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che non ha rilievo, riguardo
ai conflitti proposti da autorità giudiziarie, il fatto che l’atto introduttivo
abbia anziché la forma del ricorso quella dell’ordinanza, qualora quest’ultima
abbia i requisiti di sostanza del ricorso. Nel caso in esame, come del resto
non è contestato dalla difesa della Camera, il remittente ha enunciato
chiaramente le ragioni del conflitto, ha lamentato la violazione dell’art. 68, primo comma, Cost. e la menomazione delle proprie
attribuzioni (v., ex plurimis,
le sentenze n.
10 e n. 11
del 2000, n.
421 del 2002).
3.–– Nel merito il conflitto non è
fondato.
Questa Corte ha ripetutamente
affermato e di recente ribadito, dopo l’entrata in vigore della legge 20 giugno
2003, n. 140, da un lato, che non ogni opinione espressa da un parlamentare
rientra nella previsione dell’art. 68, primo comma,
Cost., perché altrimenti l’immunità si risolverebbe in un privilegio personale confliggente in modo irrimediabile con principi
costituzionali fondamentali e diritti di altri soggetti; dall’altro, che non
soltanto «rientrano nella sfera dell’insindacabilità tutte le opinioni
manifestate con atti tipici nell’ambito dei lavori parlamentari», ma pure che
le attività non tipizzate «si debbono considerare “coperte” dalla garanzia di
cui all’art. 68, nei casi in cui si esplicano mediante strumenti, atti e
procedure, anche “innominati”, ma comunque rientranti nel campo di applicazione
del diritto parlamentare, che il membro del Parlamento è in grado di porre in
essere e di utilizzare proprio solo e in quanto riveste tale carica» (v. sentenza n. 120 del
2004, ma anche sentenze n. 56 del
2000, n. 509
del 2002 e n.
219 del 2003).
Ciò che conta è pur sempre
l’esistenza del nesso funzionale tra opinione espressa ed attività non genericamente
politica bensì parlamentare, anche se le caratteristiche di quest’ultima e di
conseguenza quelle dello stesso nesso funzionale non possono essere
rigorosamente definite in astratto «in ragione dell’inscindibile legame tra
conflitto e singola fattispecie» (v. la citata sentenza n. 120 del
2004).
Nell’ambito di tale orientamento
giurisprudenziale si è altresì affermato che non è decisiva la localizzazione
dell’attività in questione all’interno o all’esterno dei palazzi del Parlamento
e che, per quanto concerne la divulgazione delle opinioni espresse da
parlamentari, quel che rileva è la sostanziale identità di contenuti fra
l’opinione come espressa in un atto tipico inteso nei sensi suindicati, e
quindi caratterizzata dal nesso funzionale, ed il messaggio che siffatta
opinione divulga.
4.–– Ciò premesso, si osserva che la
mancata partecipazione dei componenti il gruppo di
“Forza Italia” al convegno di Palermo sul riciclaggio riguardò non soltanto i
deputati, ma anche i senatori e che il loro rappresentante in seno alla
Commissione parlamentare, senatore Roberto Centaro,
per giustificare l’astensione inviò una lettera al Presidente della Commissione
antimafia, di contenuto non dissimile dalle opinioni espresse dai deputati
Mancuso e Maiolo, lettera poi divulgata nel corso
della stessa conferenza stampa in cui furono rese pubbliche le opinioni di
questi ultimi; tanto che davanti allo stesso Tribunale di Roma pendeva analogo
procedimento penale quando il Senato della Repubblica, con deliberazione del 27
gennaio 2000, dichiarò che le opinioni espresse dal senatore Centaro dovevano considerarsi coperte dalla immunità di cui
all’art. 68, primo comma, della Costituzione. Il conflitto di attribuzioni
promosso dall’attuale ricorrente fu risolto in senso favorevole al Senato della
Repubblica con la sentenza
n. 219 del 2003.
Con tale pronuncia questa Corte,
facendo applicazione dei principi sopra enunciati, ha ritenuto che le
Commissioni parlamentari d’inchiesta, quale
I principi suindicati conducono alla
stessa valutazione per quanto concerne la condotta del deputato Mancuso.
Questi, infatti, durante la conferenza stampa ha
espresso propositi ed opinioni nella sostanza non diversi da quelli già
comunicati al Presidente della Commissione antimafia e la cui essenza era
costituita dal rifiuto di partecipare ad una manifestazione insieme con un
magistrato che a suo dire distorceva a finalità politiche la funzione connessa
all’incarico di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo.
Alla medesima conclusione si perviene
riguardo al comportamento addebitato al deputato Maiolo,
della quale fu divulgata la lettera inviata al capo del gruppo di appartenenza.
Comunque, infatti, si vogliano definire i gruppi parlamentari, non si può
dubitare che essi costituiscano uno dei modi, se non il principale, di
organizzazione delle forze politiche in seno al Parlamento, sicché questa Corte
li ha indicati come il riflesso istituzionale del pluralismo politico (sentenza n. 49 del
1998).
Ne consegue che la lettera
indirizzata al capo del gruppo parlamentare di “Forza Italia”, con lo scopo di
rendere nota al destinatario l’opinione dell’autrice sul comportamento da
tenere nella Commissione antimafia in occasione del convegno di Palermo,
costituisce esplicazione di attività parlamentare nel senso che qui rileva e
rientra pertanto nella previsione dell’art. 68, primo
comma, della Costituzione.
Si deve quindi dichiarare che spetta
alla Camera affermare che le dichiarazioni rese dai deputati Mancuso e Maiolo, per le quali pende procedimento penale davanti al
GUP del Tribunale di Roma, concernono opinioni espresse da membri del
Parlamento nell’esercizio delle loro funzioni.
Per questi motivi
dichiara che spetta alla Camera dei deputati affermare che le
dichiarazioni rese dai deputati Filippo Mancuso e Tiziana Maiolo,
oggetto del procedimento penale pendente davanti al Giudice dell’udienza
preliminare del Tribunale di Roma, concernono opinioni espresse da membri del
Parlamento nell’esercizio delle loro funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo
comma, della Costituzione.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 27 settembre 2004.
Carlo
MEZZANOTTE, Presidente
Francesco
AMIRANTE, Redattore
Depositata
in Cancelleria il 29 settembre 2004.