ORDINANZA N. 374
ANNO 2004
composta dai signori:
- Valerio ONIDA Presidente
- Carlo MEZZANOTTE Giudice
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 85, 88, 89 e 90 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza del 13 febbraio 2003 dal Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Fabriano, nel procedimento penale a carico di P.A., iscritta al n. 433 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell’anno 2003.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 13 ottobre 2004 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che con l’ordinanza in epigrafe
— emessa nel corso di un processo penale nei confronti di persona imputata dei
reati di omicidio colposo aggravato (art. 589, primo, secondo e terzo comma,
del codice penale) e di guida in stato di ebbrezza (art. 186, commi 1 e 2, del
codice della strada) — il Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Fabriano,
ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt.
85, 88, 89 e 90 del codice penale;
che
l’ordinanza premette che dalla documentazione acquisita era emerso che
l’imputato, nel periodo successivo all’incidente stradale oggetto di giudizio,
aveva manifestato disturbi psichici per i quali era stato sottoposto a cura
presso strutture pubbliche, anche a titolo di trattamento sanitario
obbligatorio;
che occorrerebbe pertanto accertare,
tramite perizia, se la malattia mentale da cui l’imputato — alla stregua di
detta documentazione — risultava affetto sussistesse già al momento del fatto,
ai fini dell’eventuale esclusione dell’imputabilità;
che sarebbe
tuttavia pregiudiziale, rispetto all’ammissione della perizia psichiatrica, il
problema di come il concetto di malattia mentale vada utilizzato nel diritto
positivo;
che, al riguardo, il rimettente
osserva come la giurisprudenza dominante identifichi l’infermità di mente — che
per gli artt. 88 e 89 cod. pen.
esclude o diminuisce l’imputabilità — in una patologia clinicamente accertata,
a «base organica», limitando quindi, di regola, le infermità rilevanti alle
sole psicosi, con esclusione, invece, delle c.d. nevrosi;
che le correnti affermazioni
giurisprudenziali poggerebbero, peraltro, su presupposti scientifici
corrispondenti alle tesi correnti all’epoca di redazione del codice penale, ma
largamente superati dalle più recenti acquisizioni della scienza psichiatrica;
che, in particolare, la distinzione
fra malattia mentale «in senso proprio», incidente sull’imputabilità, e
«disturbi della personalità, nevrosi» e simili — viceversa ininfluenti —
riecheggerebbe una dicotomia ormai «desueta» nella scienza psichiatrica, quale
quella che contrappone la malattia «a base biologica» alla malattia «a base
funzionale»;
che dovrebbe ritenersi ormai
acclarato, infatti — alla stregua delle odierne risultanze delle neuroscienze e della biomedicina
— che la complessità dell’organismo vivente è tale «che immaginare una mente ad
un piano superiore ed un corpo confinato nel sottoscala è un’ipotesi del tutto
infruttuosa»: onde sarebbe inesatto negare «in partenza» la qualifica di
malattia mentale al disturbo della personalità;
che sarebbe, altresì, emblematica
della difficoltà di conciliare i correnti enunciati giurisprudenziali con la
moderna scienza psichiatrica, l’affermazione, fatta dalla giurisprudenza di
legittimità, secondo cui la sindrome ansioso-depressiva non esclude o
diminuisce l’imputabilità, in quanto non «associabile ad alcuna entità
nosologica»;
che tale affermazione rievocherebbe
la nota distinzione fra tre diversi «modelli» di malattia mentale: il
«paradigma medico o nosografico», elaborato agli
inizi del novecento, che identifica il malato di mente nella persona affetta da
una specifica malattia fisica del sistema nervoso centrale, accertabile alla
stregua di criteri di classificazione trasposti in «tavole nosografiche»;
il «paradigma psicologico», improntato alla valorizzazione dell’«universo
interiore dell’individuo»; ed il «paradigma sociologico», che riconduce la
malattia di mente agli influssi dell’ambiente o della società;
che, però, il secondo ed il terzo
paradigma sarebbero privi di validità sul piano scientifico, dato che i loro
apporti si sottraggono ad una verifica sperimentale; invece, il primo paradigma
— posto effettivamente a base della disciplina positiva dal legislatore del
che attualmente, difatti, la scienza
psichiatrica si baserebbe su sistemi di classificazione di tipo pragmatico, il
cui tratto saliente è rappresentato dalla costante revisione dei dati e delle
classificazioni, a testimonianza del carattere «ateorico»
di queste ultime;
che darebbe adito a perplessità
ancora maggiori il disposto dell’art. 90 cod. pen.,
in forza del quale gli stati emotivi o passionali non escludono né diminuiscono
l’imputabilità: norma, questa, che, variamente interpretata in giurisprudenza e
in dottrina, poggerebbe su una nozione — quella, appunto, di «stati emotivi o
passionali» — in realtà del tutto inutilizzabile, in quanto tratta dal
vocabolario di certa criminologia e psichiatria di fine ottocento e di inizio
del novecento, che prendeva a sua volta forma «più dai momenti topici del
romanzo popolare che da una terminologia scientifica»;
che, in conclusione, la base
scientifica su cui si fondano le norme impugnate, con le dominanti elaborazioni
dottrinali e giurisprudenziali ad esse relative, risulterebbe «incontrovertibilmente erronea»; o raggiungerebbe, comunque,
un livello di indeterminatezza tale da non consentire in alcun modo
un’interpretazione ed un’applicazione razionali da parte del giudice;
che le norme in questione si
porrebbero pertanto in contrasto con il principio di ragionevolezza, di cui
all’art. 3 Cost., oltre che con l’art. 111 Cost., in quanto impedirebbero la motivazione dei
provvedimenti giurisdizionali, il cui iter
logico risulterebbe irrimediabilmente inficiato dall’incongruità della nozione
di infermità mentale comunemente utilizzata;
che l’eliminazione del complesso
delle disposizioni impugnate — all’apparenza basilari — non provocherebbe,
d’altra parte, scompensi nel sistema penale;
che, trattandosi di strumenti
normativi sostanzialmente inservibili, nessun guasto potrebbe derivare dalla
loro caduta; comunque, le esigenze ad essi sottese — in particolare, quanto al
collegamento della responsabilità penale alla capacità dell’uomo di scegliere
tra valore e disvalore — troverebbero già adeguata
risposta nell’art. 42 cod. pen.: avendo, invero, lo
stesso legislatore del 1930 segnalato che mentre l’art. 85 cod. pen. regola la generica capacità di agire in campo penale,
l’art. 42 cod. pen. prevede l’effettiva volontà del
fatto concreto, per cui si tratterebbe di «due posizioni diverse della volontà»
(la prima «al momento della possibilità», la seconda «nel momento della sua
attuazione»);
che nel
giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale
ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque infondata.
Considerato che il Tribunale rimettente
dubita della legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., degli artt. 85, 88, 89 e 90 del codice penale, assumendo che le
norme impugnate poggerebbero, quanto alla nozione di infermità mentale, su una
base scientifica incontrovertibilmente erronea o,
comunque, talmente indeterminata da non consentire al giudice un’interpretazione
ed un’applicazione razionali;
che — a
prescindere da ogni altro rilievo, segnatamente quanto alla circostanza,
dedotta dall’Avvocatura dello Stato, che la pronuncia ablativa “a tutto campo”
invocata dal giudice a quo si traduce
in un intervento “di sistema”, i cui effetti si estenderebbero al di là della
stessa disciplina dell’infermità di mente (la definizione dell’imputabilità,
offerta dall’art. 85 cod. pen., costituisce infatti
la base della regolamentazione di ulteriori categorie di soggetti totalmente o
parzialmente «irresponsabili», a cominciare dai minori) — è dirimente la
considerazione che il rimettente, per sua stessa affermazione, formula il
quesito di costituzionalità prima ancora di aver accertato se l’imputato fosse
concretamente affetto, al momento del fatto, da un qualche disturbo mentale: e
— più in particolare — prima ancora di aver stabilito se l’imputato fosse
affetto da un tipo di disturbo a fronte del quale venga effettivamente in
rilievo la razionalità del vigente trattamento penalistico
del vizio di mente, nei termini denunciati;
che la
rilevanza della questione nel giudizio a
quo risulta, dunque, puramente ipotetica ed eventuale: essa rimarrebbe
difatti esclusa non soltanto qualora si acclarasse che al momento del fatto
l’imputato non aveva ancora manifestato disturbi psichici di sorta; ma anche
qualora, all’opposto, venisse accertata una patologia mentale indiscutibilmente
riconducibile al novero delle infermità che, de iure condito, escludono o diminuiscono l’imputabilità;
che la doglianza che fonda il quesito
è, difatti, nella sostanza, una doglianza di inadeguatezza “per difetto” della
vigente disciplina: il rimettente non contesta, cioè, che sia corretto sottrarre
a responsabilità penale il soggetto affetto dalle più conclamate forme di
patologia mentale, ma reputa piuttosto ingiustificata la radicale esclusione
dal novero delle infermità rilevanti — sancita, a suo avviso, dai correnti
indirizzi giurisprudenziali in materia — di altri tipi di disturbo, quali le
nevrosi e i disturbi della personalità;
che dalla
narrazione contenuta nell’ordinanza di rimessione
emerge, peraltro, come in data successiva ai fatti oggetto di giudizio
l’imputato abbia manifestato disturbi (anche) a carattere psicotico: e lo
stesso giudice a quo non esita del
resto ad affermare che, alla stregua della documentazione acquisita,
«l’imputato, nel periodo successivo al tragico incidente, era malato di mente»;
che la
questione deve essere dichiarata, pertanto, manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 novembre 2004.
Valerio ONIDA, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Depositata in Cancelleria il 2 dicembre 2004.