SENTENZA N. 380
ANNO 2004
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
- Valerio ONIDA Presidente
- Carlo MEZZANOTTE Giudice
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI
MODONA "
- Piero
Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni
Maria FLICK "
-
Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
-
Paolo MADDALENA "
-
Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso Quaranta "
- Franco GALLO "
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità
costituzionale dell’art. 53 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge
finanziaria 2003), promosso con ricorso della Regione Marche, notificato il 26
febbraio 2003, depositato in cancelleria il 4 marzo successivo ed iscritto al
n. 14 del registro ricorsi 2003.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 26 ottobre 2004 il Giudice relatore Franco
Bile;
uditi l’avvocato Stefano Grassi per la Regione Marche e l’avvocato dello Stato
Giancarlo Mandò per il Presidente del Consiglio dei ministri.
1. – Con ricorso
notificato il 26 febbraio 2003 e depositato il 4 marzo 2003, la Regione Marche
ha impugnato alcuni articoli della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge
finanziaria 2003) e, fra essi, l’art. 53, secondo cui «Ai medici che conseguono
il titolo di specializzazione è riconosciuto, ai fini dei concorsi, l’identico
punteggio attribuito per il lavoro dipendente».
La ricorrente ritiene la
norma in contrasto con l’art. 117, secondo, terzo e quarto comma, della
Costituzione, in particolare sotto il profilo che il meccanismo di equivalenza
ai fini concorsuali tra titolo di specializzazione e lavoro dipendente incide,
per quanto riguarda in particolare le aziende del Servizio sanitario nazionale
ed i relativi concorsi, su materia appartenente alla propria competenza
esclusiva.
Secondo la Regione,
infatti, la materia concernente il rapporto di lavoro presso le pubbliche
amministrazioni, a seguito della riforma del sistema costituzionale operata
dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della
parte seconda della Costituzione), è estranea alla competenza esclusiva dello
Stato di cui al secondo comma dell’art. 117 Cost., per lo meno quando,
riferendosi anche ad amministrazioni diverse da quelle indicate alla lettera g) del medesimo comma, travalichi le
linee ordinamentali e la determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
Pertanto
– ove la disciplina del rapporto di impiego presso le pubbliche amministrazioni
si incroci con la materia dell’ordinamento e dell’organizzazione amministrativa
regionale degli enti locali (e non presenti profili di "tutela e sicurezza
del lavoro") – il legislatore regionale può regolare la materia
direttamente, o ripartirla tra le varie possibili fonti di regolamentazione
interna.
2. – Si è costituito il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, che ha concluso per la declaratoria di non fondatezza
della questione, deducendo: a) che la norma impugnata mira a valorizzare i
medici più qualificati, per aver conseguito il titolo di specializzazione, ed è
ispirata a riconoscimenti comunitari delle attività degli specializzandi; b)
che la competenza dello Stato può essere rinvenuta anche nell’art. 117 Cost.,
secondo comma, lettera n) (che
attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva in tema di “norme generali
sull’istruzione”), e nel terzo comma (che tra le materie di legislazione
concorrente comprende la “tutela della salute”).
3. – Nell’imminenza
dell’udienza la Regione Marche ha depositato memoria illustrativa, in cui – a
contestazione delle argomentazioni difensive svolte dal Presidente del
Consiglio dei ministri – osserva che, nella specie, non è in discussione la
valorizzazione dei medici specializzati, bensì la disciplina del rapporto di
impiego con le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale (che è materia
estranea tanto all’istruzione quanto alla tutela della salute), attuata
oltretutto attraverso una norma di dettaglio, direttamente applicabile dai
destinatari e non derogabile dal legislatore regionale.
4. – Anche l’Avvocatura
generale dello Stato, per il Presidente del Consiglio dei ministri, ha
depositato memoria illustrativa deducendo che la norma impugnata riguarda la
rilevanza dei titoli rilasciati dalle università, materia sottratta alla
competenza delle Regioni, e soggetta a disciplina unitaria, anche in
considerazione della mobilità dell’interessato non circoscritta ad una singola
Regione. «Solo in via subordinata», l’Avvocatura rileva che l’esigenza di
equiparare ad anni di servizio lavorativo i molti anni dedicati
all’acquisizione del titolo di specializzazione tende a garantire l’efficienza
degli apparati pubblici, pregiudicata dalla diffusa sottovalutazione della
formazione universitaria e post-universitaria rispetto alle esperienze
acquisite all’interno degli apparati stessi.
1. – La Regione Marche
impugna l’art. 53 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria
2003), secondo cui «Ai medici che conseguono il titolo di specializzazione è
riconosciuto, ai fini dei concorsi, l’identico punteggio attribuito per il
lavoro dipendente».
Ad avviso della
ricorrente, la norma contrasta con l’art. 117, secondo, terzo e quarto comma,
della Costituzione, in quanto l’equivalenza ai fini concorsuali del titolo di
specializzazione e del lavoro dipendente incide – per ciò che riguarda in
particolare le procedure concorsuali di accesso del personale medico alle
aziende del Servizio sanitario nazionale – sulla materia dell’ordinamento e
dell’organizzazione amministrativa degli enti locali, appartenente alla
competenza legislativa esclusiva delle Regioni.
2. – La questione –
sollevata dallo stesso ricorso unitamente a numerose altre, concernenti diverse
disposizioni del medesimo testo legislativo, prive di collegamento tra loro –
può formare oggetto di trattazione separata.
3. – La formulazione
letterale della censura consente di ritenere che l’impugnazione proposta dalla
ricorrente concerna la norma per la parte in cui si applica ai concorsi banditi
dalle Regioni e dagli enti regionali.
Essa è fondata.
3.1. – Come si ricava dai
lavori preparatori, la norma impugnata – che trae origine da un più ampio
emendamento alla legge finanziaria del 2003 – mira a sistemare le posizioni dei
medici specializzati (operanti di fatto negli ospedali, in regime di
precariato), mediante la valorizzazione della professionalità da essi
acquisita. Ed a tal fine, con formulazione generale ed inderogabile, equipara –
nella valutazione dei titoli dei canditati partecipanti a pubblici concorsi – i
medici che abbiano conseguito la specializzazione ed i lavoratori dipendenti.
La norma, dunque, attiene
specificamente alla disciplina dei concorsi per l’accesso al pubblico impiego.
Pertanto essa non può
essere ricondotta, come sostiene l’Avvocatura generale dello Stato, alla
competenza legislativa esclusiva spettante allo Stato in tema di «norme
generali sull’istruzione», ai sensi del secondo comma, lettera n), dell’art. 117 Cost. La
determinazione delle modalità di valutazione dei titoli nei pubblici concorsi
attiene infatti ad un momento diverso e temporalmente successivo rispetto a
quello del conseguimento del titolo stesso; e non riguarda in alcun modo la
rilevanza di esso in ordine alla libertà di circolazione dei medici in ambito
comunitario ed al reciproco riconoscimento dei relativi diplomi, certificati ed
altri titoli (regolati dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di
attuazione della direttiva 93/16/CEE).
D’altro canto, la norma
impugnata è anche estranea alla materia dell’«ordinamento civile», parimenti
attribuita alla competenza esclusiva dello Stato dalla lettera l) del secondo comma dell’art. 117 Cost.
(peraltro non richiamata dall’Avvocatura generale dello Stato a sostegno delle
proprie difese). La disciplina dei concorsi per l’accesso al pubblico impiego –
per i suoi contenuti marcatamente pubblicistici e la sua intima correlazione
con l’attuazione dei principi sanciti dagli artt. 51 e 97 Cost. – è invero
sottratta all’incidenza della privatizzazione del lavoro presso le pubbliche
amministrazioni, che si riferisce alla disciplina del rapporto già instaurato.
Infine, neppure è
possibile ricondurre la norma in esame alla potestà legislativa dello Stato
concernente la determinazione dei principi fondamentali in materia di «tutela
della salute», ai sensi del terzo comma dell’art. 117 Cost. In effetti – a
parte l’onnicomprensivo riferimento testuale ai «concorsi», onde va escluso che
la norma sia applicabile alle sole procedure per l’accesso a strutture
sanitarie od ospedaliere – la tutela della salute ha una correlazione del tutto
generica, e comunque meramente fattuale, con la disciplina delle modalità
d’accesso al pubblico impiego. In ogni caso, l’obbligo di riconoscere identico
punteggio a due categorie di candidati in pubblici concorsi non esprime certo
un principio fondamentale a tutela della salute, ma è invece previsione
dettagliata che non consente alla Regione di darne, attraverso la sua attività
normativa concorrente, ulteriore svolgimento o specificazione (cfr. sentenza n. 338 del
2003).
3.2. – La regolamentazione dell’accesso ai pubblici impieghi mediante
concorso è riferibile all’ambito della competenza esclusiva statale, sancita
dall’art. 117, secondo comma, lettera g),
Cost., solo per quanto riguarda i concorsi indetti dalle amministrazioni
statali e dagli enti pubblici nazionali. Non altrettanto può dirsi per
l’accesso agli impieghi presso le Regioni e gli altri enti regionali, cui
appunto si riferisce la censura proposta dalla ricorrente.
Se, come la Corte ha già
affermato (sentenza
n. 370 del 2003), una disciplina normativa non può essere ricondotta
all’ambito della legislazione residuale delle Regioni, ai sensi del quarto
comma dell’art. 117, sol perché non sia immediatamente riferibile ad una delle
materie elencate nei commi secondo e terzo, tuttavia, nella specie, è di
immediata percezione proprio l’impossibilità di collocare la disciplina in
esame nei cataloghi delle competenze legislative statali esclusive o
concorrenti, come evocate dalla difesa del Presidente del Consiglio dei
ministri.
Da tale impossibilità
discende la fondatezza della tesi della ricorrente, secondo cui la regolamentazione
delle modalità di accesso al lavoro pubblico regionale – in quanto riconducibile
alla materia innominata dell’organizzazione amministrativa delle Regioni e
degli enti pubblici regionali – è preclusa allo Stato (a maggior ragione
attraverso disposizioni di dettaglio), e spetta alla competenza residuale delle
Regioni (v. sentenza
n. 2 del 2004), ovviamente nel rispetto dei limiti costituzionali (v. sentenza n. 274 del
2003).
In conclusione, l’art. 53
della legge n. 289 del 2002 deve essere dichiarato costituzionalmente
illegittimo, nella parte in cui si applica ai concorsi banditi dalle Regioni o
dagli enti regionali.
per questi motivi
LA CORTE
COSTITUZIONALE
riservata ogni decisione
sulle restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 27 dicembre
2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato - Legge finanziaria 2003), sollevate dalla Regione Marche con il
ricorso in epigrafe;
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 53 della legge 27 dicembre
2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato. Legge finanziaria 2003), nella parte in cui si applica ai concorsi
banditi dalle Regioni o dagli enti regionali.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 dicembre 2004.
Valerio ONIDA, Presidente
Franco BILE, Redattore
Depositata in Cancelleria il 14 dicembre 2004.