SENTENZA N. 134
ANNO 2004
Commento alla decisione di
Paolo Bonetti
(per gentile concessione del Forum di Quaderni costituzionali)
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta
dai signori:
-
Gustavo ZAGREBELSKY Presidente
-
Valerio ONIDA Giudice
-
Carlo MEZZANOTTE "
-
Fernanda CONTRI "
-
Guido NEPPI
MODONA "
-
Piero Alberto CAPOTOSTI "
-
Annibale MARINI "
-
Franco BILE "
-
Giovanni Maria FLICK "
-
Francesco AMIRANTE "
-
Ugo DE
SIERVO "
-
Romano VACCARELLA "
-
Paolo MADDALENA "
-
Alfonso QUARANTA "
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale della legge della Regione Marche 24 luglio 2002, n. 11 (Sistema
integrato per le politiche di sicurezza e di educazione alla legalità), con
esclusione dell’art. 6, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
ministri, notificato il 30 settembre 2002, depositato in cancelleria in data 8
ottobre 2002 ed iscritto al n. 66 del registro ricorsi 2002.
Visto l’atto di costituzione della
Regione Marche;
udito
nell’udienza pubblica del 9 marzo 2004 il Giudice relatore Guido Neppi Modona;
uditi
l’avvocato dello Stato Franco Favara per il
Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Stefano Grassi per
Ritenuto
in fatto
1.
- Con ricorso notificato
il 30 settembre 2002 e depositato il giorno 8 ottobre 2002, il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, ha sollevato, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettere f), g), h), l),
81 e 119, quarto comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale della legge della Regione Marche 24 luglio 2002, n. 11 (Sistema
integrato per le politiche di sicurezza e di educazione alla legalità), con
esclusione dell’art. 6.
Ad avviso del ricorrente
«con la legge in esame la regione in sostanza si autoraffigura
come coattributaria con lo Stato di una materia -
‘ordine pubblico e sicurezza’
- riservata alla
legislazione esclusiva dello Stato; e, a tal fine, istituisce un complesso
apparato amministrativo ‘parallelo’ a quello statale in esso coinvolgendo […]
persino organi della giurisdizione».
La legge contrasterebbe
perciò palesemente con l’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. nonché, «per qualche disposizione», con le lettere f), g),
l) del medesimo art. 117 Cost., oltre che con l’art. 160, comma 2, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, non potendosi ammettere, alla luce dei
parametri evocati, che un legislatore regionale produca di sua iniziativa leggi
invasive della competenza esclusiva dello Stato.
Passando all’esame delle
singole disposizioni, il ricorrente sottolinea che l’art. 1 della legge, enunciando
che «le politiche di contrasto della criminalità, di competenza degli organi
statali» si integrano con «le politiche sociali e territoriali, di competenza
della Regione […] e degli enti locali», contiene un’affermazione di principio
la cui ‘proclamazione’ non spetta al legislatore regionale.
L’art. 2, comma 1,
prosegue il ricorrente, prevede «iniziative di rilievo regionale nei settori
della sicurezza, ivi comprese la sicurezza sul lavoro, la sicurezza ambientale
e la sicurezza alimentare»
(lettera b), e la «creazione di
specifiche professionalità» (lettera g),
che potrebbero intendersi riferite alla formazione di strutture regionali di
pubblica sicurezza. Nella lettera i)
è poi «addirittura» previsto che
I
commi 2 e 3 dell’art. 2 attribuiscono quindi al Consiglio regionale il compito
di definire, sentita una conferenza regionale sulla sicurezza, il «piano
(annuale) delle priorità» senza chiarire come tale previsione si coordini con l’art.
5, comma 1, della legge.
L’intero
art. 2 si presterebbe perciò ad «ingenerare conflittualità tra organi regionali
ed organi statali», e comunque invade l’ambito riservato alla legislazione
esclusiva dello Stato.
Parimenti
viziati da illegittimità costituzionale sarebbero gli artt. 3 e 4, che
contengono disposizioni «organizzatorie e
strumentali».
In
particolare, l’art. 3 (Osservatorio regionale per le politiche integrate di
sicurezza) istituisce un organismo, denominato Comitato di indirizzo,
incardinato presso
Quanto alla composizione
di detto Comitato (art. 3, comma 3), la partecipazione di figure istituzionali
statali (a cominciare dai Prefetti) e di esponenti di organi giudiziari
(Procuratore generale della Corte d’appello di Ancona, Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Ancona e Procuratore della Repubblica presso
il Tribunale per i minorenni di Ancona), «oltre ad essere possibile fonte di
incomprensioni anche sul piano del cerimoniale», contrasterebbe con l’art. 117,
secondo comma, lettere f), g), l),
Cost., consentendo, tra l’altro, l’immissione di un
elevato numero di persone «nel circuito delle informazioni riservate rilevanti
per la pubblica sicurezza».
L’art.
5, comma 2, contrasterebbe, a sua volta, con gli
artt. 81 e 119, comma quarto, Cost., «laddove lascia a
carico degli enti locali spese ‘coordinate’, anche quanto a priorità, dalla
Regione».
2. - Si è costituita
Per
quanto concerne le prime, la competenza regionale trova fondamento, «oltre che
in alcune materie attribuite alla sua competenza concorrente (come quelle della
tutela e della sicurezza del lavoro, dell’istruzione, dell’alimentazione, della
protezione civile) anche direttamente nell’art. 2 Cost.,
che attribuisce alla Repubblica il compito di riconoscere e garantire i diritti
inviolabili dell’uomo, sia come singoli sia nelle formazioni sociali dove si
svolge la loro personalità», dal momento che a norma del nuovo art. 114 Cost.
in seno alla Repubblica devono ritenersi equiparati allo Stato tutti gli enti
territoriali, comprese le regioni.
Per quel che riguarda le
politiche territoriali, la competenza legislativa della Regione trova diretto
fondamento nella materia «governo del territorio», «come anche nelle altre
materie (‘porti, aeroporti civili’,
‘grandi reti di trasporto e di navigazione’,
‘ordinamento della comunicazione’)» che il terzo
comma dell’art. 117 Cost. affida alla competenza concorrente delle regioni.
Quanto alle censure
relative a specifiche previsioni del comma 1 dell’art. 2, la difesa della
Regione osserva che la lettera b) fa
riferimento alla sicurezza sul lavoro, alla sicurezza ambientale e alla
sicurezza alimentare, sicuramente riconducibili a materie per le quali le
regioni hanno competenza concorrente, e che la lettera g) concerne la creazione di specifiche professionalità che, in
quanto riferibile alla formazione e all’aggiornamento del personale regionale e
degli enti locali, non incide in alcun modo sulla competenza statale.
In particolare, in
relazione all’art. 3, comma 3,
Da
ultimo, quanto alle censure relative all’art. 5,
3. - Con memoria depositata il 29
aprile 2003, l’Avvocatura dello Stato, preso atto degli argomenti esposti
nell’atto di costituzione della Regione Marche in ordine all’art. 1 della legge
impugnata, ha dichiarato di rinunciare «a sottoporre a scrutinio di legittimità
costituzionale detto articolo ed anche il riferimento ad esso
contenuto nel successivo art. 2, comma 1».
Dopo avere svolto specifiche considerazioni in ordine agli
artt. 2, commi 1, 2, 3, e 5, comma 2, l’Avvocatura rileva che le censure
rivolte all’art. 3, comma 3, hanno piena autonomia ed anzi sarebbero
state determinanti ai fini dell’impugnazione dell’intera legge
regionale, sulla scorta della decisiva considerazione «che un legislatore
regionale non può attribuire nuovi ed aggiuntivi compiti o funzioni ad organi
dello Stato e/o a coloro che tali organi impersonano», in quanto soltanto il
legislatore statale può disciplinare «l’organizzazione amministrativa dello
Stato e l’attività dei propri funzionari, nonché l’organizzazione degli
apparati giudiziari e l’attività dei magistrati».
In conclusione, l’Avvocatura chiede, così modificando le
conclusioni formulate nel ricorso, che «sia dichiarata l’illegittimità
costituzionale dell’art. 2 (nei limiti indicati) e dell’art.
3, comma 3, della legge in esame».
4. - Con memoria depositata il 17
giugno 2003,
In particolare, in ordine alla composizione del Comitato di
indirizzo, non sarebbe violata la competenza esclusiva dello Stato con
riferimento alle materie di cui alle lettere f), g),
l) dell’art. 117 Cost., per la ragione che la legge in esame istituisce un
organismo regionale per il quale non è previsto alcun obbligo di partecipazione
a carico dei soggetti individuati, che, per altro verso, conservano piena
autonomia nell’esercizio delle rispettive funzioni.
5. - All’udienza pubblica del 1°
luglio 2003 le parti hanno concluso come da verbale.
6. -
7. - Con memoria depositata in prossimità dell’udienza
La rinuncia sarebbe peraltro
coerente con la limitata portata dell’impugnativa statale, posto che dalla
relazione del Ministro per gli affari regionali risulta che la censura alla
legge regionale è circoscritta alla partecipazione di alcuni organi dello Stato
al Comitato di indirizzo dell’Osservatorio regionale; profilo anche questo
ormai superato in quanto, mediante il richiamato protocollo d’intesa, lo Stato
si sarebbe impegnato ad attivare «forme di partecipazione di propri organi ad
iniziative e sedi collaborative con
Nel merito,
Considerato in diritto
1. - Il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri ha
per oggetto l’intera legge (ad eccezione dell’art. 6) della Regione Marche 24
luglio 2002, n. 11 (Sistema integrato per le politiche di sicurezza e di
educazione alla legalità), in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettere f), g), h), l),
81 e 119, quarto comma, della Costituzione.
Peraltro, mentre la delibera
del Consiglio dei ministri del 29 settembre 2002 contiene la generica
determinazione di impugnare la «legge della Regione Marche 24 luglio 2002, n.
11», composta di nove articoli, la relazione del Ministro per gli affari
regionali, alla cui proposta fa espresso rinvio la delibera e che questa Corte
ha acquisito agli atti del giudizio con ordinanza istruttoria depositata in
data 11 luglio 2003, fa menzione di un’unica disposizione censurabile per
contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., e cioè l’art. 3, comma 3,
lettere d), e), f), g), che prevede, tra i componenti del
Comitato di indirizzo dell’istituendo Osservatorio regionale per le politiche
integrate di sicurezza, i Prefetti della Regione, il Procuratore generale della
Repubblica presso
Ne deriva, secondo la
costante giurisprudenza di questa Corte (v. da ultimo
sentenze n.
43 del 2004, n.
338 e n. 315
del 2003), che solo la questione sollevata nei confronti di quest’ultima
disposizione è ammissibile. A prescindere dalla rilevanza della parziale
rinuncia ai motivi di ricorso prospettata dall’Avvocatura dello Stato nella
memoria depositata il 29 aprile 2003, tutte le altre questioni oggetto del
ricorso sono inammissibili, non potendo essere ritenute validamente comprese
nella generica determinazione di impugnare l’intera legge; determinazione che
deve invece essere circoscritta, alla stregua dell’espresso rinvio alla
relazione del Ministro per gli affari regionali contenuto nella delibera del
Consiglio dei ministri, all’art. 3, comma 3, lettere d), e), f),
g), della legge regionale.
2. - Nella memoria depositata il 25 febbraio 2004 la
difesa della Regione resistente ha sostenuto che la materia del contendere
sarebbe cessata a seguito della sottoscrizione in data 18 ottobre 2003 del
Protocollo d’intesa tra il Ministro dell’interno e
L’eccezione non può essere
accolta. Il ricorso ha per oggetto esclusivo lo specifico e circoscritto
profilo della partecipazione dei titolari di alcuni organi dello Stato al
Comitato di indirizzo, aspetto del tutto estraneo ai contenuti del Protocollo
d’intesa; inoltre, il potere di rinunciare, esplicitamente o implicitamente, al
ricorso non è attribuito al Ministro dell’interno, che ha sottoscritto il
Protocollo d’intesa, bensì al Presidente del Consiglio dei ministri.
3. – Nel merito, la
questione è fondata.
L’art. 3, comma 3, lettere d), e), f), g), della legge della
Regione Marche n. 11 del 2002 stabilisce che, tra numerosi altri soggetti, sono
chiamati a fare parte del Comitato di indirizzo - organo dell’Osservatorio
regionale per le politiche integrate di sicurezza istituito presso
La norma censurata non si
limita a prevedere l’utilizzazione di magistrati per lo svolgimento di
incarichi extragiudiziari estranei ai loro compiti di istituto, suscettibili,
quindi, di essere autorizzati sulla base dei presupposti e con le modalità
previsti dalla disciplina sullo stato giuridico dei magistrati (v. sentenze n. 224 e n. 285 del
1999), ma attribuisce nuovi compiti ai titolari di uffici giudiziari in quanto
tali, configurandoli ex lege come componenti necessari di un organo regionale,
al quale essi dovrebbero pertanto partecipare obbligatoriamente.
Il tenore della norma
esclude infatti che la partecipazione al Comitato di
indirizzo sia rimessa alla libera volontà dei titolari degli uffici giudiziari
indicati, come nelle ipotesi in cui è prevista la semplice possibilità di
partecipare a riunioni di altri organi (v. ad esempio quanto disposto dall’art.
20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, modificato, da ultimo, dal decreto
legislativo 28 dicembre 2001, n. 472, per gli appartenenti all’ordine
giudiziario, che possono essere invitati dal Prefetto, d’intesa con il
Procuratore della Repubblica competente, a partecipare alle riunioni del
Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica).
In tal modo la norma invade
però la potestà legislativa esclusiva dello Stato stabilita dall’art. 117, secondo comma, lettera g), Cost. in tema di ordinamento degli organi e degli uffici dello
Stato, e viola la riserva di legge statale prevista dall’art. 108, primo comma,
Cost. in tema di ordinamento giudiziario (v. sentenza n. 43 del 1982).
Per le medesime ragioni,
anche l’aver previsto la partecipazione dei Prefetti al Comitato di indirizzo,
contemplata dall’art. 3, comma 3, lettera d), della legge impugnata, lede la
competenza statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera g), Cost. Al riguardo, non rileva che in
questo caso la legge stabilisca che i Prefetti della Regione possono farsi
sostituire da loro delegati: anzi, tale circostanza suona come conferma che la
norma attribuisce un nuovo compito all’ufficio statale, specificando che esso
può esser svolto sia dal capo dell’ufficio, sia da un suo delegato.
Deve pertanto essere
dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, lettere d), e), f), g), della legge della
Regione Marche n. 11 del 2002, nella parte in cui prevede che del Comitato di indirizzo
dell’Osservatorio regionale per le politiche integrate di sicurezza facciano
parte i Prefetti della Regione o loro delegati, il Procuratore generale della
Repubblica presso
4. - Quanto ora rilevato
ovviamente non esclude che si sviluppino auspicabili forme di collaborazione
tra apparati statali, regionali e degli enti locali volti a migliorare le
condizioni di sicurezza dei cittadini e del territorio, sulla falsariga di
quanto ad esempio prevede il d.P.C.M. 12 settembre
2000, il cui art. 7, comma
PER QUESTI MOTIVI
a) dichiara l’illegittimità
costituzionale dell’art. 3, comma 3, lettere d), e), f),
g), della legge della Regione Marche
24 luglio 2002, n. 11 (Sistema integrato per le politiche di sicurezza e di
educazione alla legalità);
b) dichiara inammissibili le altre questioni di legittimità
costituzionale della predetta legge della Regione Marche 24 luglio 2002, n. 11,
sollevate, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettere f), g), h), l),
81 e 119, quarto comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei
ministri, con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 aprile 2004.
Gustavo ZAGREBELSKY,
Presidente
Guido NEPPI MODONA,
Redattore
Depositata in Cancelleria il
7 maggio 2004.