Ordinanza n. 144 del 2004

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ORDINANZA  N.144

ANNO 2004

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME  DEL  POPOLO  ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-  Gustavo     ZAGREBELSKY                                        Presidente           

-  Valerio      ONIDA                                                          Giudice

-  Fernanda   CONTRI                                                            "

-  Guido        NEPPI MODONA                                             "

-  Piero Alberto CAPOTOSTI                                                 "

-  Annibale    MARINI                                                            "

-  Franco       BILE                                                                  "

-  Giovanni Maria   FLICK                                                      "

-  Francesco  AMIRANTE                                                      "

-  Ugo           DE SIERVO                                                      "

-  Romano     VACCARELLA                                                "

-  Paolo         MADDALENA                                                 "

-  Alfonso     QUARANTA                                                     "                     

ha pronunciato la seguente                                                

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 79 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), promosso con ordinanza del 15 luglio 2003 dal Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Rimbu Juliano, iscritta al n. 897 del  registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 2003.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 aprile 2004 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto che il Tribunale di Roma in composizione monocratica, con ordinanza del 15 luglio 2003, ha sollevato questione di legittimità costituzionale – per contrasto con gli articoli 3, 10 e 24 della Costituzione – dell’art. 79 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), «nella parte in cui prevede, a pena di inammissibilità della domanda di ammissione al patrocinio dei non abbienti, l’indicazione del codice fiscale, anche nel caso in cui l’istante sia cittadino straniero irregolarmente presente sul territorio dello Stato»;

che il rimettente – nel premettere di essere chiamato a giudicare, con rito direttissimo, della responsabilità penale di imputato straniero, tratto in arresto per il reato ex art. 13, comma 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) – evidenzia che il predetto imputato, «cittadino romeno irregolarmente presente sul territorio dello Stato», ha «chiesto l’ammissione al gratuito patrocinio, depositando istanza priva dell’indicazione del codice fiscale»;

che il giudice a quo, quanto alla rilevanza della questione, deduce che «l’applicazione letterale» dell’articolo impugnato – il quale, facendo carico ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea di «corredare» (per i redditi prodotti all’estero) l’istanza di ammissione al beneficio de quo con una certificazione dell’autorità consolare, denoterebbe che il legislatore «non abbia inteso rinunciare alla presentazione da parte dello straniero di tutti gli altri elementi enumerati nelle lettere di cui al comma primo», ivi compreso quello di cui alla lettera b), cioè a dire il codice fiscale dell’interessato e dei componenti la sua famiglia anagrafica – non lascerebbe spazio «a diverse interpretazioni costituzionalmente compatibili», con conseguente necessità di reiezione dell’istanza proposta dall’imputato;

che secondo il Tribunale di Roma la norma impugnata, così interpretata, sarebbe costituzionalmente illegittima, violando, innanzitutto, l’art. 24 della Costituzione, giacché – come chiarito  dalla  stessa  giurisprudenza costituzionale (si richiamano sul punto le sentenze n. 194 del 1992 e n. 492 del 1991) – la «garanzia di accesso alla giustizia ai non abbienti» costituisce un «diritto inviolabile», riconosciuto all’«uomo in quanto tale»;

che la disposizione censurata, inoltre, si porrebbe «in contrasto con due carte fondamentali dei diritti umani, così violando indirettamente l’art. 10 della Costituzione», giacché, nel subordinare all’indicazione del codice fiscale la fruizione del beneficio dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato anche per i soggetti introdottisi irregolarmente nel territorio della Repubblica (non in grado di adempiere a tale onere), essa violerebbe il diritto previsto in favore di «ogni accusato» – dall’art. 6, terzo comma, lettera c), della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848 – a «poter essere assistito gratuitamente da un avvocato di ufficio», pregiudicando altresì il diritto dell’imputato «a vedersi assegnato un difensore d’ufficio gratuitamente, qualora non abbia i mezzi per pagarlo», contemplato dall’art. 14, terzo comma, lettera d), del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, reso esecutivo dalla legge 25 ottobre 1977, n. 881;

che ricorrerebbe – secondo il Tribunale di Roma – anche una duplice violazione dell’art. 3 della Costituzione, giacché sotto un primo profilo – individuandosi quale tertium  comparationis  la disciplina prevista dall’art. 142 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002 per «l’ammissione al gratuito patrocinio» dello straniero nel procedimento amministrativo di espulsione – sussisterebbe una «palese disparità di trattamento» rispetto all’ipotesi in cui questi sia sottoposto a procedimento penale, in quanto, mentre «allo straniero irregolare è assicurata una difesa tecnica a spese dello Stato per difendersi da un provvedimento che, se confermato, ne provocherebbe, al massimo, la definitiva espulsione dallo Stato», nel processo penale, in cui «gli interessi in gioco sono molto più consistenti» (venendo in rilievo una sanzione che potrebbe portare l’interessato ad essere privato anche della libertà personale), al medesimo «non è assicurato analogo trattamento»;

che, sempre con riferimento al parametro da ultimo evocato, il rimettente individua quale «ultimo motivo di illegittimità» un preteso vizio di «eccesso di potere legislativo per irragionevolezza»;

che – sempre a dire del Tribunale di Roma – la disposizione impugnata, se prescrive per il cittadino – e per lo straniero «regolarmente presente» nel territorio nazionale (giacché il suo «titolo di soggiorno si basa necessariamente sull’esistenza di un reddito prodotto in Italia») – un adempimento funzionale al controllo circa la veridicità di quanto dagli stessi autocertificato in ordine alla sussistenza delle condizioni reddituali per l’ammissione al beneficio de quo, pone invece a carico dello «straniero irregolare» un «mero adempimento burocratico privo di giustificazione», considerato che costui non è «legittimato a richiedere il codice fiscale» (essendone il rilascio subordinato all’esistenza di un valido titolo di soggiorno in Italia), sicché il mancato possesso dello stesso non sarebbe «imputabile allo straniero ma ad una impossibilità giuridica di carattere oggettivo»;

che, infine, secondo il rimettente l’omessa indicazione del codice fiscale non pregiudicherebbe l’esigenza di evitare «ammissioni prive di controllo», considerato che restano ferme tanto «la necessità della certificazione consolare di cui all’art. 79, secondo comma» del d.P.R. n. 115 del 2002 (ovvero «della relativa autocertificazione ex art. 94» del medesimo testo di legge), quanto – soprattutto – la possibilità per il magistrato di respingere l’istanza qualora vi siano fondati motivi per ritenere che l’interessato non versi nelle condizioni idonee a giustificare il riconoscimento del beneficio;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo il rigetto della questione sul presupposto che la norma impugnata – nel prescrivere «l’obbligo di indicare il codice fiscale nella domanda di gratuito patrocinio» – sia «razionalmente giustificata dalla necessità di consentire il controllo della sussistenza dei requisiti di carattere economico ai quali è subordinata l’ammissione del beneficio», presentandosi dunque «strettamente collegata a quelle dell’art. 96, secondo comma, e 98, secondo e terzo comma, dello stesso t.u., che prevedono rispettivamente la potestà di rigettare o di revocare l’istanza di gratuito patrocinio qualora il reddito del richiedente risulti superiore ai limiti prescritti»;

che secondo la difesa dello Stato, ponendosi il codice fiscale come «strumento per verificare le capacità reddituali di colui che esercita un’attività economica regolare» (attività che – quanto agli stranieri – «costituisce a propria volta la condizione necessaria per ottenere un permesso di soggiorno ed uscire dalla condizione di irregolarità o clandestinità»), potrebbe apparire «effettivamente ingiusta ed irrazionale una norma che impedisca allo straniero non in regola con le disposizioni sul soggiorno di fruire dell’istituto del gratuito patrocinio», essendo il codice fiscale «concesso ai soli stranieri in possesso di un valido titolo di soggiorno»;

che, tuttavia, la prospettata situazione d’incostituzionalità – secondo l’Avvocatura dello Stato – potrebbe essere, in realtà, «agevolmente superata attraverso un’interpretazione adeguatrice, che tenga conto del complesso delle disposizioni che regolano gli obblighi di indicazione del numero di codice fiscale»;

che, infatti, dovrebbe attribuirsi peculiare rilievo – in tale prospettiva – all’art. 6, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (Disposizioni relative all’anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti), norma secondo cui «l’obbligo di indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati di cui all’articolo 4, con l’eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o la sede legale all’estero» (e dunque – sottolinea l’Avvocatura – «con l’indicazione del cognome, del nome, del luogo e data di nascita, e del domicilio all’estero»);

che la disposizione testé menzionata – conclude la difesa dello Stato – presenta «carattere generale», risultando «certamente applicabile a tutti i casi in cui sia prevista l’indicazione del codice fiscale, e quindi anche nel caso di presentazione di istanza di ammissione al gratuito patrocinio», di talché sarebbe proprio la possibilità di una interpretazione logico-sistematica della norma impugnata a fugare il dubbio di legittimità costituzionale al quale conduce l’interpretazione meramente letterale della stessa.

Considerato che il Tribunale di Roma dubita della legittimità costituzionale – per contrasto con gli articoli 3, 10 e 24 della Costituzione – dell’art. 79 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), «nella parte in cui prevede, a pena di inammissibilità della domanda di ammissione al patrocinio dei non abbienti, l’indicazione del codice fiscale, anche nel caso in cui l’istante sia cittadino straniero irregolarmente presente sul territorio dello Stato»;

che il rimettente – il quale muove dal presupposto dell’impossibilità di un indirizzo interpretativo diverso da quello che esige la declaratoria di inammissibilità dell’istanza diretta ad ottenere il beneficio del patrocinio a spese dello Stato, anche nell’ipotesi in cui, per ragioni oggettive, l’interessato non possa provvedere all’indicazione del codice fiscale – omette di svolgere la verifica dell’esistenza di una interpretazione comunque idonea a ricondurre la norma impugnata a conformità con i parametri costituzionali richiamati nell’ordinanza di rimessione;

che, in sede di disciplina dei casi in cui è obbligatoria l’indicazione del codice fiscale, il testo dell’art. 6, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (Disposizioni relative all’anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti), prevede espressamente che «l’obbligo di indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati di cui all’art. 4» – dello stesso d.P.R. – «con l’eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all’estero»;

che il richiamato art. 4, primo comma, lettera a), del d.P.R. n. 605 del 1973 richiede, ai fini dell’attribuzione del numero di codice fiscale delle persone fisiche, esclusivamente i seguenti dati: cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale;

che, alla stregua della normativa suddetta, agli effetti dell’ammissibilità dell’istanza diretta ad ottenere il beneficio in questione, nulla appare escludere la possibilità che lo straniero extracomunitario, in luogo dell’indicazione del codice fiscale, fornisca i dati di cui all’art. 4 citato, oltre al proprio domicilio all’estero;

che nella specie è mancata da parte del rimettente ogni valutazione della suindicata normativa, il cui esame – in applicazione del criterio ermeneutico logico-sistematico – avrebbe potuto consentire di pervenire, nel giudizio a quo, a conclusioni diverse dalla inammissibilità dell’istanza avanzata dall’interessato, con ciò superando il denunciato contrasto con gli evocati parametri costituzionali (cfr. sentenza n. 1 del 2000).

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 79 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 10 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Roma, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 10 maggio 2004.

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Alfonso QUARANTA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 14 maggio 2004.