ORDINANZA N.156
ANNO 2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Gustavo ZAGREBELSKY Presidente
- Valerio ONIDA Giudice
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero
Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni
Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfonso QUARANTA "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell’art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti), promosso con ordinanza del 13 novembre 2002
dal Giudice di pace di Parma nel procedimento civile vertente tra la UNIPOL S.p.a. e la SAI S.p.a., iscritta
al n. 7 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale,
dell’anno 2003.
Visti l’atto di
costituzione della UNIPOL S.p.a.
nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell’udienza pubblica del 10 febbraio 2004 il Giudice relatore Fernanda Contri;
udito
l’avvocato dello Stato Gian Paolo Polizzi per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che il Giudice di pace di Parma, con ordinanza del 13
novembre
che il rimettente, dopo aver
brevemente descritto le modalità con le quali si era verificato il sinistro
stradale del quale si controverte nel giudizio a quo – un incidente causato dal conducente di un veicolo rimasto
sconosciuto –, riferisce che la compagnia assicuratrice del veicolo
danneggiato, UNIPOL S.p.a., dopo aver provveduto a
risarcire, per le lesioni subite nell’occasione, una persona su questo
trasportata, ha successivamente convenuto in giudizio la compagnia designata
dal Fondo di garanzia, SAI S.p.a., chiedendo in via
di surrogazione la liquidazione del danno già pagato alla persona danneggiata;
che, come riporta il giudice
rimettente, la convenuta ha contestato l’ammissibilità e la fondatezza della
domanda attorea, eccependo l’illegittimità
costituzionale della norma censurata ed osservando che l’art. 38 della
Costituzione afferma il diritto del cittadino a mezzi adeguati alle sue esigenze
di vita in caso di indigenza, “specie se determinata da inabilità o
menomazioni”, compito cui provvedono “organi e istituti predisposti o integrati
dallo Stato”;
che il Fondo di garanzia, come
continua l’ordinanza di rimessione, è certamente un’istituzione di sicurezza
sociale, finanziato “con modalità para fiscali”, originariamente gestito da un
ente pubblico – l’INA – e, dopo la privatizzazione di questo, dalla CONSAP,
società concessionaria dei servizi assicurativi pubblici;
che, sempre secondo l’ordinanza,
il danneggiato che sia trasportato da altro veicolo coinvolto nel sinistro non
ha lo status di vittima della strada,
potendo lo stesso essere risarcito dal vettore e beneficiare, nei confronti di
questo, della responsabilità contrattuale presunta prevista dal codice
civile;
che l’ordinanza di rimessione
riporta quindi in sintesi le difese di parte attrice, secondo la quale, benché
le finalità del Fondo di garanzia facciano capo a principi di solidarietà
sociale, all’intervento dello stesso non è stata attribuita dalla
giurisprudenza della Corte di cassazione natura indennitaria
ma risarcitoria, con la conseguenza che esso resta correlato alla
responsabilità altrui, al pari dell’obbligazione diretta dell’assicuratore
verso il danneggiato;
che si è costituita nel
giudizio di legittimità costituzionale la parte attrice nel giudizio a quo, UNIPOL S.p.a.,
chiedendo alla Corte di dichiarare l’infondatezza o l’inammissibilità della
questione sollevata con l’ordinanza del Giudice di pace di Parma;
che la parte privata, ribadite
le difese svolte nel giudizio in corso, sottolinea come proprio le finalità
sociali cui ha fatto riferimento la parte convenuta verrebbero aggirate dal
riconoscimento di un indennizzo in luogo del risarcimento del danno, non potendosi
neppure accogliere la tesi secondo la quale per vittima della strada debba intendersi solo il pedone o il
conducente di un veicolo e non la persona trasportata;
che, sempre secondo la parte
costituita, un’interpretazione volta ad escludere la possibilità dell’azione di
rivalsa nei confronti del Fondo da parte dell’assicuratore che ha già
provveduto a risarcire il danneggiato, sarebbe iniqua, perché consentirebbe al
fondo di sottrarsi al pagamento del dovuto ogni qual volta i danneggiati
risultino assicurati contro gli infortuni o siano terzi trasportati;
che, dopo aver ricordato che la
Corte di cassazione ha ritenuto legittima la rivalsa nei confronti del Fondo di
garanzia da parte dell’impresa cessionaria del portafoglio di una impresa
assicuratrice posta in liquidazione coatta amministrativa che abbia pagato
indennizzi, in quanto soggetta
all’obbligo di anticipazione nei limiti del massimale di polizza, l’UNIPOL
deduce la piena legittimità della rivalsa da parte delle assicurazioni private
nei confronti del Fondo;
che la parte privata richiama
ancora l’art. 1916 del codice civile, che prevede la surroga dell’assicuratore
che ha pagato il danno nella posizione dell’avente diritto al risarcimento, un
diritto che si esercita nei confronti di tutti coloro i quali per contratto,
per fatto illecito o per altra legittima causa di obbligazione sono tenuti a
rispondere di un evento imputabile ad essi o a soggetti per i quali debbano
rispondere;
che infine la parte privata
sottolinea come, secondo la giurisprudenza, qualora una compagnia di
assicurazione sia convenuta con azione diretta, essa debba rispondere oltre il
massimale previsto nella polizza anche per interessi, rivalutazione e spese in
relazione al suo comportamento processuale defatigatorio
e come la successione ope legis della
compagnia designata dal Fondo di garanzia a seguito di liquidazione coatta
della società obbligata si verifichi anche avuto riguardo a dette obbligazioni
accessorie, per le quali non opera quindi il limite di risarcibilità di cui
all’art. 21 della legge n. 990 del 1969;
che è intervenuto nel giudizio
di legittimità costituzionale il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto
alla Corte di dichiarare inammissibile o comunque infondata la questione
sollevata dal Giudice di pace di Parma;
che la difesa erariale osserva
anzitutto che il rimettente ha omesso di motivare sulla rilevanza della
questione nel giudizio a quo,
essendosi limitato a riportare le tesi difensive delle parti e non avendo
chiarito quale effetto potrebbe avere sulla sua decisione l’applicazione della
disposizione impugnata nel significato che la renderebbe contrastante coi
principi costituzionali;
che, sempre secondo
l’Avvocatura, il rimettente sembra addirittura dubitare dello status di vittima della strada del
soggetto danneggiato, ed ipotizzare la sua legittimazione ad essere risarcito
direttamente dal conducente anziché dalla compagnia di assicurazione, ciò che
introduce un elemento di incertezza riguardo alle norme ritenute applicabili al
caso di specie;
che ad avviso dell’Avvocatura,
il pagamento corrisposto dal Fondo di garanzia ha carattere risarcitorio e non indennitario, con la conseguenza che esso è dovuto anche
all’assicuratore che agisce in surroga, mentre non si vede la ragione perché
l’assicuratore che paga direttamente il danneggiato dovrebbe subire in proprio
le conseguenze negative delle situazioni considerate dall’art. 19 della legge n.
990 del 1969, anziché riversarle su tutta la collettività attraverso il sistema
del Fondo di garanzia;
che secondo l’Avvocatura il
parametro indicato dall’ordinanza di rimessione non appare appropriato, dal
momento che l’art. 38 Cost. tutela il lavoratore, mentre l’ordinamento delle
assicurazioni private prescinde dalla qualifica del danneggiato.
Considerato che il Giudice di pace di Parma dubita della legittimità
costituzionale dell’art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti), nella parte in cui non prevede che al Fondo
vittime della strada possano rivolgersi soltanto le vittime della strada e non
altri soggetti surrogatisi a questi;
che secondo il rimettente la
disposizione violerebbe l’art. 38 della Costituzione;
che la motivazione
dell’ordinanza con la quale è stato promosso il giudizio di legittimità
costituzionale è costituita da passi estrapolati dagli atti difensivi delle
parti nel giudizio a quo, e che essa
risulta contraddittoria e priva di una specifica indicazione, da parte del
rimettente, in ordine alla ritenuta rilevanza della questione, che risulta così
solo apoditticamente affermata;
che il rimettente inoltre
censura l’intero art. 19 della legge n. 990 del 1969, una disposizione che
presenta un contenuto normativo complesso e prevede le modalità di intervento
del Fondo di garanzia per le vittime della strada e di designazione della
compagnia che deve provvedere al risarcimento del danno nei casi previsti dalla
legge, non indicando chiaramente neppure quale sia la norma che costituisce
oggetto delle censure;
che anche l’indicazione del
parametro di cui all’art. 38 Cost., a prescindere dalla sua dubbia attinenza al
caso di specie, non viene accompagnata da alcuna specifica motivazione al
riguardo;
che l’ordinanza risulta quindi
inidonea ad instaurare validamente il giudizio di legittimità costituzionale,
con la conseguenza che la questione è manifestamente inammissibile.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell’art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria
della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e
dei natanti), sollevata, in riferimento all’art. 38 della Costituzione, dal
Giudice di pace di Parma con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 maggio 2004.
Gustavo
ZAGREBELSKY, Presidente
Fernanda
CONTRI, Redattore
Depositata
in Cancelleria il 28 maggio 2004.