Consulta OnLine
SENTENZA
N. 378
ANNO
2004
Commenti alla decisione di
I. Antonio Ruggeri, Gli
statuti regionali alla Consulta e la vittoria di Pirro (per gentile
concessione del Forum
di Quaderni costituzionali)
II. Maurizio Pedetta,
La
Corte Costituzionale salva gli enunciati degli Statuti regionali sulla tutela
delle “forme di convivenza” mettendoli nel limbo (per gentile
concessione del Forum
di Quaderni costituzionali)
III. Antonio Ruggeri, La
Corte, la “denormativizzazione” degli statuti
regionali e il primato del diritto politico sul diritto costituzionale (per
gentile concessione del Forum
di Quaderni costituzionali)
IV.
Paolo Caretti, La
disciplina dei diritti fondamentali è materia riservata alla Costituzione
(per gentile concessione del Forum
di Quaderni costituzionali)
V. Giorgio
Pastori, Luci
e ombre dalla giurisprudenza costituzionale in tema di norme
programmatiche degli statuti regionali (per gentile concessione del Forum
di Quaderni costituzionali)
VI. Adele Anzon, L’“inefficacia
giuridica” di norme “programmatiche” (per
gentile concessione della Rivista telematica Costituzionalismo.it)
VII. Andrea Cardone, Brevi
considerazioni su alcuni profili processuali della recente giurisprudenza
“statutaria” della Corte costituzionale
(per gentile concessione del Forum
di Quaderni costituzionali)
VIII.
Riccardo Nobile, “Diritto di voto agli immigrati residenti:
Statuti regionali, norme statutarie e sensibilità culturali” (nella Rivista
telematica Lexitalia.it)
IX. Renzo Dickmann, Le
sentenze della Corte sull'inefficacia giuridica delle disposizioni ''programmatiche''
degli Statuti ordinari (per
gentile concessione della Rivista telematica federalismi.it)
X. Sergio Bartole,
Norme
programmatiche e Statuti regionali (per gentile concessione del Forum
di Quaderni costituzionali)
XI.
Marco Cammelli, Norme
programmatiche e statuti regionali: questione chiusa e problema aperto (per gentile concessione del Forum
di Quaderni costituzionali)
XII. Roberto Bin, Perché
le Regioni dovrebbero essere contente di questa decisione (per gentile
concessione del Forum
di Quaderni costituzionali)
XIII.
Franco Pizzetti,
Il
gioco non valeva la candela: il prezzo pagato è troppo alto (per gentile concessione del Forum
di Quaderni costituzionali)
XIV. Giandomenico
Falcon, Alcune questioni a valle delle decisioni della
Corte (per gentile concessione del Forum
di Quaderni costituzionali)
XV. Giovanni
Tarli Barbieri, Le
fonti del diritto regionale nella giurisprudenza costituzionale sugli statuti
regionali (per gentile concessione del Forum
di Quaderni costituzionali)
XVI. Giulio Enea Vigevani, Autonomia
statutaria, voto consiliare sul programma e forma di governo “standard” (per gentile
concessione del Forum
di Quaderni costituzionali)
XVII.
Giuseppe Severini, Cosa ha detto
la Corte costituzionale sullo Statuto umbro (per gentile concessione
della Rivista telematica federalismi.it)
XVIII. Alberto Maria Benedetti, Ordinamento
civile e sindacato di legittimità costituzionale:
è possibile una sentenza interpretativa di rigetto? (per gentile concessione della Rivista
telematica federalismi.it)
XIX. Michele Belletti, La definizione dell’incompatibilità
tra la carica di assessore e quella di consigliere compete alla legge regionale, (per gentile
concessione del sito dell’AIC – Associazione
Italiana dei Costituzionalisti)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Valerio ONIDA Presidente
- Carlo MEZZANOTTE Giudice
- Guido NEPPI MODONA
“
- Piero Alberto CAPOTOSTI “
- Annibale MARINI “
- Franco BILE “
- Giovanni Maria FLICK “
- Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE SIERVO “
- Romano VACCARELLA
“
- Paolo MADDALENA “
- Alfio FINOCCHIARO
“
- Alfonso QUARANTA “
- Franco GALLO “
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità
costituzionale degli articoli 9, comma 2; 39, comma 2; 40; 66, comma 1 e 2 e 82
della deliberazione statutaria della Regione Umbria e dell’intera deliberazione
statutaria approvata in prima deliberazione il 2 aprile 2004 ed in seconda
deliberazione il 29 luglio 2004, e pubblicata nel B.U.R.
n. 33 dell’11 agosto 2004, promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio
dei ministri e di Carlo Ripa di Meana, consigliere
regionale di minoranza della Regione Umbria, notificati il 9 e l’11 settembre
2004, depositati in cancelleria il 15 e il 20 successivi ed iscritti ai nn. 88
e 90 del registro ricorsi 2004.
1. – Il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, con ricorso notificato il 9 settembre 2004, depositato in
data 15 settembre 2004 e iscritto al
n. 88 nel registro ricorsi del 2004, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, ai sensi dell’art. 123, secondo comma della Costituzione nei
confronti della delibera statutaria della Regione Umbria approvata dal
Consiglio regionale in prima deliberazione il 2 aprile del 2004 ed in seconda
deliberazione il 29 luglio 2004. In particolare, di detta delibera statutaria
vengono censurati: l’art. 9, comma 2; l’art. 39, comma 2; l’art. 40; l’art. 66
commi 1 e 2; l’art. 82.
Premette la
difesa erariale che la potestà statutaria delle Regioni, configurata dalle
riforme costituzionali del 1999 e del 2001 come una speciale fonte normativa
regionale collocata in una posizione privilegiata nella gerarchia delle fonti,
è stata al tempo stesso però delimitata rigorosamente, al fine di assicurare il
rispetto del principio di legalità costituzionale. La Regione Umbria avrebbe
“ecceduto dalla propria potestà statutaria in violazione della normativa
costituzionale”.
2. – In primo
luogo l’Avvocatura censura l’art. 9, comma 2, della delibera statutaria il
quale, nel disporre che la Regione tutela “forme di convivenza” ulteriori
rispetto a quella costituita dalla famiglia, detterebbe una disciplina ambigua
e di indiscriminata estensione. Essa nella misura in cui consente l’adozione di
“eventuali future previsioni normative regionali” concernenti i rapporti
patrimoniali e personali tra conviventi, nonché il loro status, violerebbe l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
Ove poi la
norma intendesse esprimere qualcosa di diverso rispetto al rilievo sociale e
alla dignità giuridica, nei limiti previsti dalla legge dello Stato, della
convivenza familiare, ovvero intendesse “affermare siffatti valori” anche per
le unioni libere e le relazioni tra soggetti dello stesso sesso, violando i
principî sanciti dagli artt. 29 e 2 della Costituzione, essa contrasterebbe con
l’art. 123 della Costituzione. Come affermato anche dalla giurisprudenza
costituzionale, lo statuto regionale, infatti, non solo dovrebbe essere
conforme alle singole previsioni della Costituzione, ma non dovrebbe neppure
eluderne lo spirito. Il generico e indiscriminato riferimento alle forme di
convivenza, specie se letto in relazione all’art. 5 dello statuto, che afferma
che la Regione concorre a rimuovere le discriminazioni fondate
sull’orientamento sessuale, comporterebbe “una incongrua e inammissibile dilatazione
dell’area delimitata dai valori fondanti dell’art. 2 Cost.”.
A monte, la
norma impugnata contrasterebbe con l’art. 123 della Costituzione anche perché
sarebbe estranea ai contenuti necessari ed eccederebbe i limiti in cui altri
contenuti sarebbero ammissibili, in quanto non esprimerebbe alcun interesse
proprio della comunità regionale, e comunque non potrebbe affermare valori e
principî diversi da quelli già espressi nella prima parte della Costituzione,
contrastando altrimenti con l’art. 5 della Costituzione e il principio di
unitarietà della Repubblica ivi affermato, creando altresì un’ingiustificata
disparità di trattamento dei singoli.
3. – La
difesa erariale censura poi l’art. 39, comma 2, e l’art. 40 della delibera
statutaria, per violazione degli art. 121, secondo comma, e 117, terzo comma,
della Costituzione.
Le suddette norme – che
prevedono rispettivamente la possibilità per la Giunta regionale, previa
autorizzazione con legge regionale, di adottare regolamenti di delegificazione
e di presentare al Consiglio progetti di testo unico di disposizioni di legge –
contrasterebbero con il principio della separazione dei poteri tra organo
legislativo ed organo esecutivo. In mancanza di norme costituzionali
derogatorie, non sarebbero infatti ammissibili regolamenti di delegificazione,
né deleghe legislative, e neppure sarebbe possibile un’estensione analogica
delle deroghe previste per la legislazione statale.
Nel ricorso
si osserva anche che la possibilità riconosciuta dalla Corte con la sentenza n. 2 del 2004 di conferire al Consiglio
regionale la potestà regolamentare, non autorizzerebbe pure la previsione
inversa del conferimento alla Giunta della potestà legislativa.
Inoltre, la
fonte regolamentare sarebbe “incongruente” con le materie di competenza
concorrente, dal momento che inciderebbe sui principî stabiliti dalle leggi
statali, ex art. 117, terzo comma,
della Costituzione.
L’art. 40
della delibera statutaria violerebbe il principio della separazione tra organo
legislativo e organo esecutivo anche in considerazione della circostanza che
consentirebbe alla Giunta di disciplinare materie di competenza legislativa
senza che tale vizio possa ritenersi sanato dalla previsione della approvazione
finale del testo unico da parte del Consiglio, trattandosi di approvazione
meramente formale, senza potere di modifica del testo.
4. – Ancora,
l’Avvocatura censura l’art. 66, commi 1 e 2, della delibera statutaria nella
parte in cui stabiliscono l’incompatibilità della carica di componente della
Giunta con quella di consigliere regionale. La norma, secondo il ricorrente,
contrasterebbe con l’art. 122, primo comma, della Costituzione, che – ed al
riguardo viene invocata la sentenza n. 2 del 2004 di questa Corte –
riserverebbe alla legge regionale, nei limiti dei principî sanciti dalla legge
statale, la individuazione dei casi di incompatibilità.
5. – Infine,
la difesa erariale impugna l’art. 82, il quale attribuisce alla Commissione di
garanzia la funzione di esprimere pareri sulla conformità allo statuto delle
leggi e dei regolamenti regionali.
Ove la norma,
il cui tenore letterale – si osserva nel ricorso – non sarebbe chiaro, dovesse
intendersi nel senso che tale parere segua il compimento dell’attività
normativa, conferirebbe ad un organo amministrativo un inammissibile potere di
sindacare le leggi e i regolamenti già adottati dai competenti organi
regionali, in violazione degli artt. 121 e 134 della Costituzione.
6. – Si è
costituita in giudizio la Regione Umbria, la quale ha chiesto che il ricorso
proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri sia dichiarato inammissibile
e infondato, riservandosi di illustrare in una successiva memoria le
argomentazioni a sostegno delle proprie difese.
7. – Il
consigliere regionale della Regione Umbria, Carlo Ripa di Meana,
ha spiegato atto di intervento nel giudizio chiedendo che, ove “preliminarmente
si accerti l’esistenza giuridica dello statuto”, ne sia dichiarata l’illegittimità
costituzionale.
In ordine
alla legittimazione ad intervenire, si afferma che essa sarebbe implicita nel
sistema costituzionale, dovendosi considerare il consigliere regionale
dissenziente un soggetto costituzionalmente qualificato a tal fine, in quanto
dotato di una diversa ed autonoma posizione derivante dall’eccezionale
carattere preventivo della impugnazione dello statuto rispetto alla sua
promulgazione, e dal fatto che, dovendo la decisione della Corte essere
recepita dal Consiglio regionale, essa condizionerebbe la promulgazione stessa
dello statuto. Fintanto che lo statuto non sia promulgato, la fattispecie non
potrebbe dirsi “perfetta” e lo statuto non sarebbe imputabile alla Regione, ma
solo alla maggioranza consiliare. Proprio questo elemento evidenzierebbe la
differente posizione del consigliere regionale di minoranza e giustificherebbe
la sua legittimazione ad intervenire nel giudizio avanti alla Corte costituzionale.
Inoltre,
poiché per il principio maggioritario la volontà della maggioranza è imputata
all’intero collegio, il componente dissenziente avrebbe un interesse
particolare al rispetto delle norme procedimentali che conducono a tale
imputazione e che nel caso della approvazione dello statuto consisterebbero in
primo luogo nella necessaria conformità delle due deliberazioni. La
legittimazione del consigliere interveniente, nel caso di specie, deriverebbe
anche dalla circostanza secondo la quale con tale intervento si intende far
valere proprio una presunta violazione di questa regola.
Tale
violazione, peraltro, sarebbe comunque rilevabile d’ufficio dalla stessa Corte,
in quanto impedirebbe il perfezionamento della fattispecie procedimentale di
cui all’art. 123 della Costituzione e dunque l’imputazione dello statuto al
Consiglio regionale e alla Regione.
Infine, il
mancato riconoscimento della legittimazione del consigliere di minoranza
significherebbe rimettere soltanto al Governo e al Presidente della Giunta
regionale, ed alle loro valutazioni di opportunità politica, la tutela
“dell’interesse al rispetto della legalità costituzionale”. Inoltre,
l’esclusione dal contraddittorio del consigliere dissenziente, “titolato
all’intervento proprio dal principio rappresentativo” costituirebbe
un’inammissibile lesione della doverosa armonia con la Costituzione di cui
all’art. 123 della Costituzione.
8. – Nel
merito il consigliere interveniente sostiene che nell’adozione dello statuto
della Regione Umbria sarebbe stato violato il procedimento di cui all’art. 123,
secondo comma, della Costituzione, dal momento che la seconda deliberazione con
la quale è stato approvato lo statuto in data 29 luglio 2004, non sarebbe
eguale a quella precedente del 2 aprile 2004.
La diversità
riguarderebbe l’art. 9 della delibera statutaria di cui sarebbe stata
sostituita la rubrica (da “Comunità
familiare” a “Famiglia. Forme di
convivenza”), modificato il testo ed inoltre scomposto l’originario unico
comma in due commi. Il risultato di tali modificazioni – introdotte come
“correzioni formali” – avrebbe avuto effetti sostanziali, comportando la
separazione della tutela delle forme di convivenza, previste nel secondo comma
della norma, dal riconoscimento dei diritti della famiglia, oggetto del primo
comma, e la “attribuzione di carattere aggiuntivo alla tutela della
convivenza”, espressa mediante l’avverbio “altresì”, introdotto nel comma 2. In
tal modo, come risulterebbe dal dibattito svoltosi in Consiglio regionale, si
sarebbe voluto venire incontro alle proteste di quanti affermavano esservi una
equiparazione della convivenza alla famiglia legittima in violazione dell’art.
29 Cost. Inoltre, attraverso la soppressione del riferimento alla “varietà” delle forme di convivenza
prevista nel testo approvato in prima deliberazione, si sarebbe tenuto conto
delle “proteste di quanti ravvisavano nella previsione una tutela anche delle
convivenze omosessuali”. Poiché dunque le correzioni avrebbero modificato la
sostanza della previsione originaria, con la seconda deliberazione vi sarebbe
stato “un diverso volere legislativo” e non si sarebbe realizzato l’atto
complesso previsto dall’art.123 della Costituzione, con conseguente e diretta
violazione della norma costituzionale, di talché mancherebbe l’oggetto del
processo, e la Corte non potrebbe giudicare della legittimità di un atto che
non esiste.
Peraltro,
osserva ancora l’interveniente, ove tale nodo non venisse sciolto adesso, esso
si ripresenterebbe al momento della promulgazione dello statuto, non potendo
questa avvenire in mancanza del riscontro di regolarità del procedimento e
dell’esistenza della legge che, nel caso in esame, non sussisterebbe.
9. – In via
subordinata, l’interveniente afferma di condividere i rilievi di
costituzionalità sollevati nel ricorso del Governo, dei quali si ribadisce
ampiamente la fondatezza.
10. – In
prossimità dell’udienza pubblica, la Regione Umbria ha depositato una memoria
nella quale contesta le censure formulate dal Presidente del Consiglio dei
ministri avverso la delibera statutaria impugnata.
Infondati
sarebbero innanzitutto i rilievi mossi nei confronti dell’art. 9, comma 2,
concernente la tutela di forme di convivenza. Tale norma avrebbe infatti natura
meramente programmatica e legittimamente potrebbe essere inserita nello
statuto, accanto ai contenuti necessari dello stesso, in quanto essa non
fonderebbe alcun potere ulteriore della Regione, rispetto a quelli ad essa
conferiti dalla Costituzione.
La previsione
dell’art. 9, comma 2, costituirebbe infatti esercizio dell’autonomia politica,
pacificamente riconosciuta alle Regioni, le quali ben potrebbero seguire
indirizzi diversi da quelli dello Stato, pur nel rispetto dei limiti
costituzionali imposti ai poteri regionali, senza perciò violare l’art. 5 Cost.
Anche la Corte costituzionale avrebbe riconosciuto alle Regioni il ruolo di
enti esponenziali delle comunità a ciascuna di esse facenti capo: tale ruolo
legittimerebbe la possibilità di partecipare a tutte le questioni di interesse
della comunità regionale, anche se queste sorgono in settori estranei alle
materie attribuite dall’art. 117 alla competenza regionale e si proiettino
oltre i confini territoriali della Regione (al riguardo la difesa regionale
richiama la sentenza di questa Corte n. 829 del 1988).
La censura in
questione sarebbe pertanto inammissibile, poiché l’art. 9, comma 2, della
delibera statutaria, così interpretata, non avrebbe un effettivo contenuto
normativo e quindi non avrebbe alcuna idoneità lesiva.
Errata
sarebbe poi l’affermazione secondo cui essa non esprimerebbe alcun interesse
proprio della comunità regionale, dal momento che la norma tutelerebbe forme di
convivenza di persone che vivono nella Regione.
Quanto ai
motivi di impugnazione concernenti la violazione dell’art. 29 Cost., la Regione
osserva che il particolare valore riconosciuto da tale norma alla famiglia
fondata sul matrimonio, non implicherebbe necessariamente che forme di
convivenza diverse non possano comunque essere tutelate. D’altra parte, il
diverso valore riconosciuto a tali forme di convivenza risulterebbe evidente
dalla diversa formulazione dei due commi dell’art. 9.
La norma
statutaria, dunque, porrebbe un obiettivo legittimo che potrebbe essere attuato
in modo conforme all’ordinamento e con riferimento a forme di convivenza
diverse da quelle tra persone dello stesso sesso, su cui invece si incentrano
le censure del ricorso statale. Semmai un problema di legittimità potrebbe
porsi con riguardo a leggi regionali che in concreto dovessero intervenire a
tutela di tale tipo di convivenza.
11. – Anche
la censura concernente l’art. 39 dello statuto sarebbe infondata.
Non sarebbe
pertinente lamentare la violazione del principio di separazione dei poteri in
quanto l’abrogazione delle norme legislative sarebbe comunque disposta non dal
regolamento di delegificazione, ma dalla legge. Inoltre l’ammissibilità dei
regolamenti di delegificazione a livello regionale sarebbe ormai pacificamente
ammessa dalla dottrina. Sotto altro profilo, poi, disposizione analoga a quella
censurata sarebbe contenuta nell’art 43 dello statuto della Regione Calabria,
disposizione quest’ultima non impugnata dal Governo.
12 –
Analogamente sarebbe da respingere la censura avverso l’art. 40 della delibera
statutaria, dal momento che esso non prevederebbe
alcuna delega legislativa e che l’approvazione finale da parte del Consiglio
con le sole dichiarazioni di voto non contrasterebbe con l’art. 121 della
Costituzione che, a differenza dell’art. 72 della Costituzione, non prevede
l’esame in commissione e l’approvazione articolo per articolo. D’altra parte,
la previsione di una procedura spedita di approvazione del testo unico ben si
giustificherebbe per il carattere non innovativo dell’atto legislativo in
questione. Infine la difesa regionale evidenzia ancora come analoga norma
contenuta nello statuto della Regione Calabria (art. 44) non sia stata
impugnata dal Governo.
13. – La
Regione Umbria sostiene che anche la censura mossa avverso l’art. 66 sarebbe
infondata, dal momento che la incompatibilità della carica di componente della
Giunta con quella di componente del Consiglio non atterrebbe alla materia
elettorale, bensì alla disciplina della forma di governo regionale. Ad avviso
della difesa regionale, non tutte le cause di incompatibilità avrebbero la
medesima ratio: mentre le
incompatibilità “esterne”, quale, ad esempio, quella tra appartenenza al
Consiglio o alla Giunta regionale e appartenenza al Parlamento, avrebbero la
funzione di garantire l’effettività e l’imparzialità dello svolgimento della
funzione, le incompatibilità “interne”, quale appunto quella prevista dalla
norma censurata, atterrebbero al modo di conformare i rapporti tra gli organi
fondamentali della Regione.
14. –
“Radicalmente infondata” sarebbe infine la censura mossa nei confronti
dell’art. 82 della delibera statutaria che disciplina la Commissione di
garanzia. Il potere conferito a tale organo sarebbe meramente consultivo e
facoltativo; inoltre l’unica conseguenza di un suo parere negativo sarebbe solo
il dovere per l’organo competente di riesaminare l’atto per la sua riapprovazione, peraltro senza maggioranze qualificate
(d’altra parte, la previsione della necessità di una riapprovazione
della legge o del regolamento rientra sicuramente nella competenza statutaria).
La Commissione di garanzia, dunque, assicurerebbe solo un controllo interno per
meglio garantire la legittimità delle fonti regionali. Sarebbe comunque sempre
rispettata la competenza legislativa del Consiglio e il potere di sindacato
della Corte costituzionale.
15. – Con
ricorso notificato in data 11 settembre 2004, depositato il 20 settembre 2004, e iscritto al n. 90 del registro
ricorsi del 2004, il consigliere regionale Carlo Ripa di Meana
ha chiesto che sia dichiarata l’illegittimità costituzionale, ovvero la nullità
o l’inesistenza della delibera statutaria della Regione Umbria.
Sostiene
preliminarmente il ricorrente che tale delibera statutaria sarebbe stata
approvata in violazione del procedimento previsto dall’art. 123 Cost., in
quanto mancherebbe la doppia delibera conforme e che ciò sarebbe avvenuto con
la contrarietà espressa dello stesso ricorrente.
Il
consigliere afferma di aver denunciato tale vizio alla Presidenza del Consiglio
dei ministri, la quale, asseritamente per ragioni
politiche, non avrebbe incluso tra i motivi del ricorso presentato avverso la
delibera statutaria della Regione Umbria anche il vizio procedimentale
suddetto.
16. – In
ordine alla legittimazione di un consigliere regionale di minoranza a ricorrere
alla Corte costituzionale, il ricorrente osserva che essa sarebbe implicita nel
sistema costituzionale per una pluralità di ragioni.
Al riguardo –
oltre ad alcune argomentazioni già riportate a proposito del menzionato atto di
intervento nel giudizio instaurato dal ricorso del Governo – si evidenzia come
l’ammissibilità del ricorso deriverebbe anche dalla circostanza che nella forma
di governo regionale mancherebbe un potere neutro quale quello del Presidente
della Repubblica, che possa rinviare al Parlamento le leggi sospette di
incostituzionalità. Proprio l’attribuzione al massimo esponente della
maggioranza politica, cioè al Presidente della Giunta, del potere di
promulgazione delle leggi, renderebbe necessario riconoscere il potere di
ricorrere alla Corte ai soggetti portatori dell’interesse concreto al rispetto
delle norme costituzionali.
In senso
inverso, del resto, non potrebbe essere invocata la previsione del referendum confermativo, data la sua
natura di strumento politico e non di riesame giuridico.
In
definitiva, se non si riconoscesse al consigliere il potere di ricorrere
avverso lo statuto, in via surrogatoria, suppletiva e successiva, l’interesse
al rispetto della legalità costituzionale non sarebbe pienamente tutelato, ma
rimesso ad una valutazione di mera opportunità politica del Governo.
Infine, il
ricorrente chiede che la Corte, “ove occorra”, dichiari d’ufficio, ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n.
87, l’illegittimità costituzionale dell’art. 31 della stessa legge, come
modificato dalla legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3), nella parte in cui non
riconosce la legittimazione a ricorrere del consigliere regionale che non ha
votato per l’approvazione dello statuto.
17. – Quanto
alle specifiche censure, il ricorrente lamenta innanzitutto la violazione
dell’art.123 della Costituzione e del procedimento ivi previsto, dal momento
che la seconda deliberazione con cui è stato approvato lo statuto in data 29
luglio 2004, non sarebbe conforme a quella precedente del 2 aprile 2004,
secondo motivazioni identiche a quelle esposte nell’atto di intervento relativo
al ricorso del Governo e sintetizzate al precedente punto 7.
18. – Il
ricorrente censura inoltre l’art. 66 della delibera statutaria nella parte in
cui dispone che la carica di componente della Giunta è incompatibile con quella
di consigliere regionale e che al consigliere nominato membro della Giunta
subentra il primo dei candidati non eletti nella stessa lista, nonché nella
parte in cui prevede che il subentrante dura in carica per il periodo in cui il
consigliere mantiene la carica di assessore.
Innanzitutto
la norma violerebbe l’art. 122, primo comma, della Costituzione in quanto
introdurrebbe la figura del consigliere regionale supplente o subentrante
non prevista dalla norma costituzionale, la quale affida alla legge statale il
compito di stabilire i principî fondamentali circa le incompatibilità dei
consiglieri regionali. Risulterebbero violati, inoltre, l’art. 67 della
Costituzione, in quanto la previsione in esame contraddirebbe il divieto di
mandato imperativo, nonché l’art. 3 Cost., dal momento che il consigliere
“reggente” avrebbe uno status
differenziato, con minori garanzie, rispetto al titolare. Egli, infatti, non
godendo della inamovibilità, potrebbe essere sempre sostituito ove il supplito
tornasse alla sua originaria funzione di consigliere. In tal modo, però, la
revoca del consigliere supplente sarebbe operata non dal corpo elettorale e
alla fine del mandato – come imporrebbe il principio sancito dall’art. 67 Cost.
– ma dall’esecutivo regionale cioè dall’organo sottoposto al controllo politico
del Consiglio, così che “il controllato potrebbe rimuovere a piacimento (…) il
controllore”. Per di più, il mandato del consigliere supplente sarebbe
interrotto, così “spezzando lo stesso rapporto di rappresentanza politica”.
19. – Da
ultimo, il ricorrente censura l’art. 9 della delibera statutaria per violazione
dell’articolo 29 della Costituzione, il quale non ammetterebbe “forme di tutela
della famiglia se non è basata sul matrimonio, religioso o civile”, nonché
degli artt. 30 e 31 della Costituzione. La previsione della tutela delle forme
di convivenza non si limiterebbe a riconoscere una libertà, ma impegnerebbe la
Regione ad agire attivamente a protezione della convivenza di fatto “con
l’effetto di una parificazione alla famiglia di diritto”.
La norma
inoltre “usurperebbe” le competenze statali, trattandosi di questione inerente
alla materia dell’ordinamento civile, di esclusiva spettanza legislativa dello
Stato, secondo quanto previsto dall’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
20. – Si è
costituita in giudizio la Regione Umbria, la quale ha chiesto che il ricorso
proposto dal consigliere Ripa di Meana sia dichiarato
inammissibile e infondato, riservandosi di illustrare in una successiva memoria
le argomentazioni a sostegno delle proprie difese.
21. – Il
ricorrente Carlo Ripa di Meana in prossimità
dell’udienza ha depositato una memoria nella quale ha eccepito il difetto di
legittimazione processuale del Presidente della Regione Umbria a costituirsi
nel giudizio. La sua costituzione sarebbe avvenuta infatti sine titulo, in quanto non sarebbe stata
preceduta da una delibera del Consiglio regionale, unico soggetto legittimato,
a parere del ricorrente, a decidere se resistere o meno al ricorso.
Le ragioni di
tale esclusiva legittimazione sarebbero individuabili nel fatto che il giudizio
costituzionale ex articolo 123 della Costituzione,
pur avendo le forme del giudizio in via principale, si discosterebbe da questo,
in quanto avrebbe una valenza infraprocedimentale e
preventiva: in tale fase la delibera statutaria sarebbe imputabile solo al
Consiglio regionale e pertanto la valutazione circa la costituzione in giudizio
del Presidente della Giunta non potrebbe sostituire quella del Consiglio.
22. – Anche
la Regione Umbria ha depositato una memoria, nella quale sostiene in primo
luogo la totale inammissibilità del ricorso proposto dal consigliere Ripa di Meana per difetto assoluto di legittimazione. L’art. 137
della Costituzione, infatti, porrebbe una riserva di legge costituzionale per
la individuazione dei soggetti legittimati ad instaurare un giudizio di
legittimità costituzionale, con la conseguenza che sarebbe esclusa ogni
possibilità di impugnazione da parte di soggetti non espressamente contemplati.
Lo Stato sarebbe l’unico legittimato a ricorrere in via diretta contro lo
statuto e le leggi regionali, come risulterebbe confermato anche dalla
giurisprudenza costituzionale che ha affermato la tassatività delle norme
costituzionale in materia ed ha anche escluso nei giudizi in via principale
l’intervento di soggetti terzi. D’altra parte, se lo statuto, come afferma il
ricorrente, fosse nullo, qualunque giudice potrebbe disapplicarlo, senza
bisogno di ricorrere alla Corte.
23. – Quanto
alla difformità tra le due delibere lamentata dal ricorrente, essa sarebbe
inesistente, trattandosi di diversità meramente formali. Mentre nessuna
rilevanza assumerebbe l’intenzione dei redattori, le modifiche della rubrica
dell’art. 9 avrebbe valore meramente esplicativo del contenuto della
disposizione; la scomposizione della norma in due commi non avrebbe
implicazioni sostanziali; l’aggiunta della parola “altresì” sarebbe semplice
conseguenza della scomposizione e la soppressione delle parole “le varie”, riferito
a “forme di convivenza”, non avrebbe valore sostanziale poiché l’espressione
usata sarebbe comunque generica e non escluderebbe alcun tipo di convivenza. In
subordine, osserva la difesa regionale, la difformità riguarderebbe comunque
solo l’art. 9 e non l’intero statuto.
24 –
Infondata sarebbe anche la censura secondo la quale l’art. 66 della delibera
statutaria avrebbe introdotto una ipotesi di incompatibilità non prevista ai
sensi dell’art. 122 della Costituzione. Infatti la legge 2 luglio 2004, n. 165
(Disposizioni di attuazione dell’art.
122, primo comma, della Costituzione), prevede espressamente la eventuale
sussistenza di una causa di incompatibilità tra assessore e consigliere regionale.
La difesa regionale inoltre ribadisce la diversità di tale ipotesi di
incompatibilità rispetto alle altre, e sostiene che quella censurata atterrebbe
alla disciplina della “forma di governo” pienamente rientrante nella competenza
statutaria.
Quanto alla
lamentata violazione dell’art. 67 della Costituzione, si nega che l’impugnato
art. 66, comma 2, configuri una sorta di potere di revoca del consigliere
subentrante a quello nominato assessore. Il consigliere subentrante sarebbe
consigliere regionale a tutti gli effetti e senza limitazioni, seppure con la
possibilità che il suo mandato venga a cessare in conseguenza del rientro
dell’assessore: peraltro la cessazione dalla carica di componente della Giunta
non potrebbe trasformarsi in una sorta di strumentale revoca da parte del
Presidente della Giunta, al solo fine di estromettere il consigliere subentrato
e divenuto sgradito, poiché verrebbe fatta valere la responsabilità politica del
Presidente.
25. – Quanto,
infine, alle censure mosse avverso l’art. 9 della delibera statutaria, la
difesa regionale, dopo aver rilevato che lo stesso consigliere avrebbe
presentato in commissione un emendamento volto ad inserire nella norma
l’espressione “e promuove il riconoscimento delle diverse forme di convivenza”,
osserva che la critica mossa dal ricorrente sarebbe ancor più radicale di
quella del Governo. Si contesterebbe, infatti, la legittimità della tutela di
qualsiasi forma di convivenza non fondata sul matrimonio, e dunque anche di
quelle more uxorio, che oramai
rilevano per l’ordinamento statale. Il ricorso inoltre si fonderebbe
sull’equivoco di ritenere che la norma equipari la famiglia fondata sul
matrimonio alle altre forme di convivenza, mentre così non sarebbe.
Infine, la
difesa regionale ripropone le medesime argomentazioni svolte con riguardo a
tale norma nella memoria depositata nel giudizio promosso dallo Stato
(sintetizzate al precedente punto 10).
1. – Il
Governo ha sollevato questione di legittimità costituzionale, ai sensi
dell’articolo 123, secondo comma, della Costituzione, degli artt. 9, comma 2;
39, comma 2; 40; 66, commi 1 e 2; 82 dello statuto della Regione Umbria,
approvato dal Consiglio regionale in prima deliberazione il 2 aprile del 2004
ed in seconda deliberazione il 29 luglio 2004, in riferimento agli artt. 2; 5;
29; 117, secondo comma, lettera l);
117, terzo comma; 121; 122, primo comma; 123; 134, della Costituzione nonché al
principio della separazione dei poteri.
L’art. 9,
comma 2, viene impugnato nella parte in cui, avendo il primo comma dell’art. 9
riconosciuto i diritti della famiglia e previsto l’adozione di ogni misura
idonea a favorire l’adempimento dei compiti che la Costituzione le affida,
dispone che la Regione tutela forme di convivenza, in quanto consentirebbe
l’adozione di “eventuali future previsioni normative regionali” concernenti i
rapporti patrimoniali e personali tra i conviventi. Ciò in violazione
dell’esclusivo potere statale riconosciuto dall’articolo 117, secondo comma,
lettera l) della Costituzione, nella
materia dell’ “ordinamento civile”.
Al tempo
stesso, ove la norma intendesse affermare la rilevanza giuridica delle forme di
convivenza estranee alla famiglia al di là di quanto disciplinato dalla
legislazione statale, violerebbe gli articoli 29, 2 e 5 della Costituzione,
nonché lo stesso articolo 123 della Costituzione, in quanto questa disciplina
eccederebbe i contenuti ammissibili degli statuti regionali.
L’art. 39,
comma 2, il quale prevede che la Giunta regionale possa, previa autorizzazione
da parte di apposita legge regionale, adottare regolamenti di delegificazione,
violerebbe l’articolo 121, secondo comma, della Costituzione ed il principio di
separazione dei poteri tra organo legislativo ed organo esecutivo della
regione, che non consentirebbero l’adozione di regolamenti di delegificazione;
sarebbe violato, inoltre, l’art. 117 della Costituzione, in quanto la fonte
regolamentare sarebbe incongruente rispetto alle materie legislative di tipo concorrente,
nelle quali i principî fondamentali fissati dal legislatore statale dovrebbero
essere attuati in via legislativa.
L’art. 40,
invece, prevedendo che la Giunta regionale, previa legge regionale di
autorizzazione, presenti al Consiglio regionale progetti di testo unico di
disposizioni legislative, soggetti solo alla approvazione finale del Consiglio,
violerebbe l’art. 121 Cost., nonché il principio di separazione dei poteri tra
organo legislativo ed organo esecutivo della regione, che non consentirebbero
deleghe legislative, né rinunce sostanziali all’esercizio del potere
legislativo da parte del Consiglio regionale.
L’art. 66,
commi 1 e 2, è censurato nella parte in cui stabilisce l’incompatibilità della
carica di componente della Giunta con quella di consigliere regionale, per
violazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione, che riserva alla
legge regionale l’individuazione dei casi di incompatibilità, nei limiti dei
principî sanciti dalla legge statale.
L’art. 82, il
quale attribuisce alla Commissione di garanzia la funzione di esprimere pareri
sulla conformità allo statuto delle leggi e dei regolamenti regionali,
violerebbe gli articoli 121 e 134 della Costituzione, in quanto, ove la
disposizione impugnata dovesse intendersi nel senso che tale parere segua il
compimento dell’attività normativa, conferirebbe ad un organo amministrativo il
potere di sindacare le leggi ed i regolamenti adottati dai competenti organi
regionali.
2. – Il consigliere
regionale Carlo Ripa di Meana ha sollevato questione
di legittimità costituzionale della delibera statutaria nella sua interezza, in
quanto sarebbe stata violata la procedura determinata dall’articolo 123 della
Costituzione per l’approvazione dello statuto. Lo stesso consigliere ha
impugnato singolarmente gli articoli 9 e 66 della delibera statutaria, in
riferimento agli artt. 3; 29; 30; 31; 67; 117, secondo comma, lettera l); 121; 122; 123 della Costituzione.
La richiesta
di dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’intera delibera statutaria o
quanto meno del suo art. 9 è motivata in ragione delle modifiche che sarebbero
state apportate a questo articolo prima della votazione finale, giustificate
dagli organi del Consiglio regionale sulla base di esigenze di coordinamento
formale, e che avrebbero invece introdotto innovazioni sostanziali, che
avrebbero pesato sullo stesso voto finale; da ciò la violazione dell’articolo 123
della Costituzione che, ai fini dell’approvazione dello statuto regionale,
richiede l’adozione di due delibere successive tra loro identiche.
Nel merito
l’art. 9 violerebbe gli artt. 29, 30 e 31 della Costituzione, in quanto
impegnerebbe la Regione ad agire attivamente a protezione delle convivenze di
fatto, in contrasto con la norma costituzionale che non ammette forme di tutela
della famiglia se non è basata sul matrimonio, religioso o civile. Inoltre
questa disposizione violerebbe l’art. 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione, in quanto
“usurperebbe” le competenze statali in materia di ordinamento civile.
L’art. 66,
primo comma, è censurato nella parte in cui prevede che la carica di componente
della Giunta sia incompatibile con quella di consigliere regionale, in quanto
violerebbe l’art. 122, primo comma della Costituzione, il quale affida alla
legge statale il compito di stabilire i principî fondamentali in materia di
incompatibilità dei consiglieri regionali.
L’art. 66,
secondo comma, disponendo che al consigliere regionale nominato membro della
Giunta subentra il primo dei candidati non eletti nella stessa lista e che il
subentrante dura in carica per tutto il periodo in cui il consigliere mantiene
la carica di assessore, violerebbe
l’articolo 67 della Costituzione ed il principio del divieto di mandato
imperativo, in quanto il consigliere supplente sarebbe soggetto a revoca ad
opera del supplito e dunque dell’organo esecutivo regionale, e durante il corso
della legislatura. Questa norma, prevedendo minori garanzie per il consigliere
supplente rispetto a quello ordinario, violerebbe anche l’art. 3; sarebbero
pure violati gli artt. 121, 122 e 123 della Costituzione in quanto la
disposizione impugnata determinerebbe l’esistenza di categorie diverse di
consiglieri regionali; inoltre si introdurrebbe un meccanismo attraverso il
quale potrebbero entrare nel Consiglio diversi candidati non eletti dal corpo
elettorale.
3. – In via
preliminare va dichiarato inammissibile il ricorso avverso la delibera
statutaria presentato dal consigliere regionale Carlo Ripa di Meana.
L’impugnativa
in via principale per motivi di costituzionalità delle leggi e degli statuti regionali
è determinato da fonti costituzionali, secondo quanto reso palese dagli
articoli 123 e 127 della Costituzione, nonché dall’articolo 2 della legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 (Norme
sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie di indipendenza
della Corte costituzionale), che individuano soltanto nel Governo e nelle
Giunte regionali gli organi che possono ricorrere in via principale alla Corte
costituzionale; ciò è confermato dal primo comma dell’articolo 137 della
Costituzione, secondo il quale “una legge costituzionale stabilisce le
condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità
costituzionale (…)”. Né le caratteristiche del nuovo procedimento di
approvazione dello statuto regionale – quale risulta in seguito alle modifiche
introdotte dalla legge costituzionale n. 1 del 1999 – possono fondare alcun
potere dei consiglieri regionali di impugnativa della delibera statutaria.
Ulteriore
argomento in tal senso è individuabile nella circostanza secondo la quale nel
periodo di applicazione dell’articolo 127 nella formulazione precedentemente
vigente, con cui l’attuale articolo 123 della Costituzione condivide la
caratteristica di un giudizio in via principale su un testo legislativo non
ancora promulgato, era pacificamente esclusa la possibilità di partecipare al
giudizio per soggetti diversi dalle parti esplicitamente individuate dalle
disposizioni di rango costituzionale e dal titolare della potestà legislativa
il cui esercizio fosse oggetto di contestazione
In base a
tali argomentazioni non potrebbe che essere dichiarata manifestamente infondata
(ove il ricorso fosse – come non è – ammissibile) la questione di legittimità
costituzionale posta dal consigliere ricorrente in relazione all’articolo 31
della legge 11 marzo 1953, n. 87, quale modificato dall’articolo 9 della legge
5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per
l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3), nella parte in cui non riconosce la legittimazione a
ricorrere del consigliere regionale che non abbia votato per l’approvazione
dello statuto regionale, dal momento che questa norma non fa che esplicitare
quanto già chiaramente previsto nel secondo comma dell’articolo 123 della
Costituzione.
4. – Va
altresì dichiarato inammissibile l’intervento del consigliere regionale Carlo
Ripa di Meana nel giudizio in via principale relativo
alla delibera statutaria della Regione Umbria promosso dal Governo.
Infatti,
analogamente a quanto affermato per il giudizio sulle leggi in via principale –
e cioè che devono ritenersi legittimati ad esser parti solo i soggetti titolari
delle attribuzioni legislative in contestazione – anche nel giudizio sulla
speciale legge regionale disciplinata dall’articolo 123 della Costituzione, gli
unici soggetti che possono essere parti sono la Regione, in quanto titolare
della potestà normativa in contestazione, e lo Stato, indicato dalla
Costituzione come unico possibile ricorrente. Restano fermi, naturalmente, per i
soggetti privi di tali potestà i mezzi di tutela delle loro posizioni
soggettive dinanzi ad altre istanze giurisdizionali ed anche dinanzi a questa
Corte nell’ambito del giudizio in via incidentale (cfr. ex plurimis sentenze n. 166 del 2004, n. 338, n. 315, n. 307 e n. 49 del 2003, nonché l’ordinanza allegata
alla sentenza n. 196 del 2004).
5. – Venendo
alle censure di illegittimità costituzionale sollevate nel ricorso governativo,
in via preliminare occorre dichiarare la inammissibilità delle censure relative
all’art. 9, comma 2.
Va ricordato
che negli statuti regionali entrati in vigore nel 1971 – ivi compreso quello
della Regione Umbria – si rinvengono assai spesso indicazioni di obiettivi
prioritari dell’attività regionale ed anche in quel tempo si posero problemi di
costituzionalità di tali indicazioni, sotto il profilo della competenza della
fonte statutaria ad incidere su materie anche eccedenti la sfera di
attribuzione regionale. Al riguardo, dopo aver riconosciuto la possibilità di
distinguere tra un contenuto “necessario” ed un contenuto “eventuale” dello
statuto (cfr. sentenza n. 40 del 1972), si è ritenuto che la
formulazione di proposizioni statutarie del tipo predetto avesse principalmente
la funzione di legittimare la Regione come ente esponenziale della collettività
regionale e del complesso dei relativi interessi ed aspettative. Tali interessi
possono essere adeguatamente perseguiti non soltanto attraverso l’esercizio
della competenza legislativa ed amministrativa, ma anche avvalendosi dei vari
poteri, conferiti alla Regione stessa dalla Costituzione e da leggi statali, di
iniziativa, di partecipazione, di consultazione, di proposta, e così via,
esercitabili, in via formale ed informale, al fine di ottenere il migliore
soddisfacimento delle esigenze della collettività stessa. In questo senso si è
espressa questa Corte, affermando che l’adempimento di una serie di compiti
fondamentali «legittima, dunque, una presenza politica della regione, in
rapporto allo Stato o anche ad altre regioni, riguardo a tutte le questioni di
interesse della comunità regionale, anche se queste sorgono in settori estranei
alle singole materie indicate nell’articolo 117 Cost. e si proiettano al di là
dei confini territoriali della regione medesima» (sentenza n. 829 del 1988).
Il ruolo delle Regioni di
rappresentanza generale degli interessi delle rispettive collettività,
riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale e dalla prevalente dottrina, è
dunque rilevante, anche nel momento presente, ai fini «dell’esistenza, accanto
ai contenuti necessari degli statuti regionali, di altri possibili contenuti,
sia che risultino ricognitivi delle funzioni e dei compiti della Regione, sia
che indichino aree di prioritario intervento politico o legislativo» (sentenza n. 2 del 2004); contenuti che talora si
esprimono attraverso proclamazioni di finalità da perseguire. Ma la sentenza ha
rilevato come sia opinabile la “misura dell’efficacia giuridica” di tali
proclamazioni; tale dubbio va sciolto considerando che alle enunciazioni in
esame, anche se materialmente inserite in un atto-fonte, non può essere
riconosciuta alcuna efficacia giuridica, collocandosi esse precipuamente sul
piano dei convincimenti espressivi delle diverse sensibilità politiche presenti
nella comunità regionale al momento dell’approvazione dello statuto.
D’altra parte, tali proclamazioni di
obiettivi e di impegni non possono certo essere assimilate alle c.d. norme
programmatiche della Costituzione, alle quali, per il loro valore di principio,
sono stati generalmente riconosciuti non solo un valore programmatico nei
confronti delle futura disciplina legislativa, ma sopratutto una funzione di
integrazione e di interpretazione delle norme vigenti. Qui però non siamo in
presenza di Carte costituzionali, ma solo di fonti regionali “a competenza
riservata e specializzata”, cioè di statuti di autonomia, i quali, anche se
costituzionalmente garantiti, debbono comunque «essere in armonia con i
precetti ed i principi tutti ricavabili dalla Costituzione» (sentenza n. 196 del 2003).
Dalle
premesse appena formulate sul carattere non prescrittivo e non vincolante delle
enunciazioni statutarie di questo tipo, deriva che esse esplicano una funzione,
per così dire, di natura culturale o anche politica, ma certo non normativa.
Nel caso in esame, una enunciazione siffatta si rinviene proprio nell’art. 9,
comma 2, della delibera statutaria impugnata, là dove si afferma che la Regione
“tutela altresì forme di convivenza”; tale disposizione non comporta né alcuna
violazione, né alcuna rivendicazione di competenze costituzionalmente
attribuite allo Stato, né fonda esercizio di poteri regionali. Va così
dichiarata inammissibile, per inidoneità lesiva della disposizione impugnata,
la censura avverso la denunciata proposizione della deliberazione statutaria.
6. – Le
censure di illegittimità costituzionale relative all’art. 39, comma 2, sono
infondate.
Le
argomentazioni del ricorso, infatti, muovono da una errata lettura della
disposizione, che non prevede affatto il “conferimento alla Giunta di una
potestà legislativa”, come afferma l’Avvocatura, con la conseguente alterazione
dei rapporti fra potere esecutivo e legislativo a livello regionale. La norma
in oggetto, invece, si limita a riprodurre il modello vigente a livello statale
dei cosiddetti regolamenti delegati, che è disciplinato dal comma 2 dell’art.
17 della legge 23 agosto 1988, n.400 (Disciplina
dell’attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri). In questo modello di delegificazione, come ben noto largamente
utilizzato a livello nazionale e ormai anche in varie Regioni pur in assenza di
disposizioni statutarie in tal senso, è alla legge che autorizza l’adozione del
regolamento che deve essere imputato l’effetto abrogativo, mentre il
regolamento determina semplicemente il termine iniziale di questa abrogazione.
La stessa
preoccupazione che l’adozione di regolamenti del genere possa alterare nelle
materie di competenza concorrente il rapporto fra normativa statale di
principio e legislazione regionale, dal momento che potrebbe invece risultare
necessario che la normazione regionale sia adottata in tutto o in parte
mediante legge, può essere fugata dal fatto che lo stesso art. 39, comma 2, che
è stato impugnato, dispone che la legge di autorizzazione all’adozione del regolamento
deve comunque contenere “le norme generali regolatrici della materia”, nonché
la clausola abrogativa delle disposizioni vigenti. Sarà dunque in relazione a
tale legge che potrà essere verificato il rispetto di riserve di legge
regionale esistenti nei differenziati settori, con anche la possibilità, in
caso di elusione di questo vincolo, di promuovere la relativa questione di
legittimità costituzionale.
7. – Le
censure di illegittimità costituzionale dell’art. 40 non sono fondate.
Anche in
questo caso, infatti appare errata l’interpretazione della disposizione in
oggetto come attributiva di “deleghe legislative” da parte del Consiglio alla
Giunta regionale, poiché invece l’articolo in contestazione prevede soltanto
che il Consiglio conferisca alla Giunta un semplice incarico di presentare allo
stesso organo legislativo regionale, entro termini perentori, un “progetto di
testo unico delle disposizioni di legge” già esistenti in “uno o più settori
omogenei”, progetto che poi il Consiglio dovrà approvare con apposita
votazione, seppure dopo un dibattito molto semplificato.
Ben può uno
statuto regionale prevedere uno speciale procedimento legislativo diretto
soltanto ad operare sulla legislazione regionale vigente, a meri fini “di
riordino e di semplificazione”. La stessa previsione di cui al terzo comma
dell’art. 40, relativa al fatto che eventuali proposte di revisione sostanziale
delle leggi oggetto del procedimento per la formazione del testo unico, che
siano presentate nel periodo previsto per l’espletamento dell’incarico dato
alla Giunta, debbano necessariamente tradursi in apposita modifica della legge
di autorizzazione alla redazione del testo unico, sta a confermare che ogni
modifica sostanziale della legislazione da riunificare spetta alla legge
regionale e che quindi la Giunta nella sua opera di predisposizione del testo
unico non può andare oltre al mero riordino e alla semplificazione di quanto
deliberato in sede legislativa dal Consiglio regionale.
8. – Le
censure di illegittimità costituzionale relative all’art. 66, commi 1 e 2, sono
fondate.
L’art. 122
Cost. riserva espressamente alla legge regionale, “nei limiti dei principî
fondamentali stabiliti con legge della Repubblica”, la determinazione delle
norme relative al “sistema di elezione” e ai “casi di ineleggibilità e di
incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale
nonché dei consiglieri regionali”, senza che si possa distinguere (come invece
ipotizza la difesa regionale) fra ipotesi di incompatibilità “esterne” ed
“interne” all’organizzazione istituzionale della Regione.
E’ vero che
le scelte in tema di incompatibilità fra incarico di componente della Giunta
regionale e di consigliere regionale possono essere originate da opzioni
statutarie in tema di forma di governo della Regione, ma – come questa Corte ha
già affermato in relazione ad altra delibera statutaria regionale nella
sentenza n. 2 del 2004 – occorre rilevare che il riconoscimento nell’articolo
123 della Costituzione del potere statutario in tema di forma di governo
regionale è accompagnato dalla previsione dell’articolo 122 della Costituzione,
e che quindi la disciplina dei particolari oggetti cui si riferisce l’articolo
122