SENTENZA
N. 34
ANNO
1961
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
giudici:
Avv. Giuseppe CAPPI,
Presidente
Prof. Gaspare
AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Giuseppe
CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino
PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni
CASSANDRO
Prof. Biagio
PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino
MORTATI
Prof. Giuseppe
CHIARELLI,
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea della Regione siciliana
nella seduta del 27 luglio 1960, recante: "Miglioramento dell'assistenza e
concessione di indennità integrativa in caso di malattia ai salariati e
braccianti agricoli ed ai loro familiari", promosso con ricorso del
Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 3 agosto 1960,
depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 10 successivo ed
iscritto al n. 18 del Registro ricorsi 1960,
Vista la costituzione
in giudizio del Presidente della Regione siciliana;
udita nell'udienza
pubblica del 27 aprile 1961 la relazione del Giudice Giuseppe Chiarelli;
uditi il sostituto
avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il ricorrente, e l'avv.
Nino Gaetano Gaeta, per il Presidente della Regione siciliana.
Ritenuto
in fatto
1. - Con legge
approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 27 luglio 1960 veniva
autorizzato l'Assessore al lavoro, cooperazione e previdenza a stipulare con
l'Istituto nazionale assicurazioni malattie (I.N.A.M.) una convenzione per il
miglioramento dell'assistenza malattie ai lavoratori agricoli, residenti nei
Comuni della Regione, e ai loro familiari. Il previsto miglioramento consisteva
nell'assicurare, a tutti i lavoratori agricoli, una indennità di L. 500 per
ogni giornata di malattia, a integrazione dell'indennità di cui alla tab. A
annessa al D. Leg. Lgt. 9 aprile 1946, n. 212, e nell'istituire alcune forme di
assistenza sanitaria, a integrazione di quelle previste dalla medesima tabella,
per le varie categorie dei detti lavoratori e per i loro familiari.
Per le indicate
finalità, con l'art. 3, lett. a, della legge si stabiliva una addizionale del
20 per cento sulle imposte dirette erariali, a carico delle imprese private
produttrici e distributrici di energia elettrica non inferiore a 100 milioni di
kwt annui, delle imprese concessionarie di giacimenti petroliferi e delle
imprese produttrici di fertilizzanti. Veniva, inoltre, prevista (lett. b) una
addizionale di 5 centesimi, da aggiungersi, salvo alcune esclusioni,
all'addizionale istituita dal D. L.30 novembre 1937, n. 2145.
L'art. 4 stabiliva
che la legge avrebbe avuto vigore fino all'emanazione di una analoga legge
dello Stato e disponeva l'inclusione delle spese che avrebbe importato tra le
spese obbligatorie del bilancio della Regione.
2. - Con atto
notificato il 3 agosto 1960 e depositato il 10 successivo, il Commissario dello
Stato ha impugnato la detta legge.
Dopo aver rilevato
che la formulazione dell'art. 4, per quanto riguarda la durata della legge
stessa, suscita qualche perplessità, il Commissario dello Stato, richiamandosi
a precedenti decisioni di questa Corte, ricorda che la potestà normativa
tributaria della Regione siciliana é compresa nella potestà legislativa
concorrente e sussidiaria della potestà dello Stato, ed incontra i limiti
derivanti, oltre che dalle leggi costituzionali, dai principi e interessi a cui
si informano le leggi dello Stato, ai quali la legislazione regionale deve
uniformarsi per ogni singolo tributo. Inoltre, finché é in vigore la disciplina
provvisoria dei rapporti finanziari tra Stato e Regione (D.P.R. 12 aprile 1948,
n. 507), non può riguardare tributi erariali non di spettanza regionale.
Alla stregua di
questi principi, il ricorso ravvisa nel finanziamento previsto dall'art. 3
della legge impugnata un contrasto con i detti principi e interessi generali,
in quanto l'addizionale del 20 per cento, di cui alla lett. a, non corrisponde
ad alcun tipo di tributo statale; comporta, col colpire solo tre tipi di
attività produttive, una discriminazione che non si riscontra nel sistema
tributario dello Stato; non é conforme agli orientamenti della legislazione
statale, intesa a creare, specie nelle zone depresse, condizioni adatte
all'impianto e allo sviluppo delle attività industriali, né é conforme ai principi
dello Statuto siciliano. La imposizione di essa esorbita anche dai confini
della potestà tributaria regionale, perché tra le imposte su cui graverebbe
verrebbero ad essere comprese imposte non di spettanza della Regione.
Inoltre, la detta
addizionale é in contrasto con l'art. 23 Cost., mancando la precisa indicazione
dei tributi a cui si riferisce mentre l'altra addizionale, di cui alla lett. b,
recherebbe turbamento nel sistema fiscale, in relazione al restante territorio
dello Stato, in quanto le imprese siciliane sarebbero gravate da aliquota
superiore alle altre.
Ugualmente
illegittima, prosegue il ricorso, la legge appare ove si consideri come
esplicazione della potestà normativa regionale in materia di previdenza e
assistenza. Premesso che tale potestà é soggetta ai limiti di cui all'art. 17
dello Statuto siciliano, si osserva che il problema dei lavoratori rurali é di
carattere nazionale e le condizioni dei braccianti e salariati agricoli della
Sicilia non sono peggiori di quelle di altre zone non depresse, onde sorge il
dubbio che la legge, anche sotto questo profilo, ecceda i limiti dei principi e
interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato.
Infine, la legge non
é esente da censura in relazione all'art. 81, ultimo comma, Cost., non
risultando assicurata la copertura degli oneri finanziari che comporterebbe
l'attuazione di essa. Infatti, tanto la spesa da sostenere quanto l'eventuale
gettito delle addizionali sono indeterminati, mentre, secondo gli elementi di
fatto raccolti, l'onere sarebbe di gran lunga superiore al presumibile gettito
dei nuovi cespiti. Né la insufficienza degli stanziamenti può essere superata
con l'inclusione della spesa tra le obbligatorie del bilancio regionale.
Il ricorso conclude
chiedendo che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge.
3. - Resiste al
ricorso la Regione, costituitasi con deduzioni depositate il 30 agosto 1960.
In esse di osserva
preliminarmente che, essendo irrilevante l'accenno alla perplessità cui darebbe
luogo il primo comma dell'art. 4, il ricorso si deve intendere circoscritto
all'impugnazione dell'art. 3, per violazione dell'art. 36 Statuto siciliano e,
limitatamente alla disposizione sub a (istituzione dell'addizionale del 20 per
cento), per violazione dell'art. 23 della Costituzione. Esulano dall'ambito del
giudizio di legittimità costituzionale le considerazioni circa l'asserita
insufficienza degli stanziamenti e il corretto uso del potere legislativo, dal
punto di vista della politica economica. Inoltre, la difesa della Regione
eccepisce l'inammissibilità dell'impugnazione, perché l'illegittimità
dell'intera legge viene prospettata, nella seconda parte del ricorso, in via
subordinata, rispetto all'impugnazione particolare dell'art. 3, e in modo
problematico.
Scendendo all'esame
delle questioni proposte e invertendone l'ordine, la Regione nega che i
miglioramenti previsti dalla legge impugnata siano in contrasto con i principi
e gli interessi generali a cui si informa la legislazione dello Stato. Il
carattere nazionale del problema dell'assistenza ai lavoratori agricoli - essa
osserva non assorbe le particolarità delle esigenze regionali siciliane, né lo
stato dei lavoratori rurali in altre zone depresse é di ostacolo a misure
dirette ad alleviarne gli inconvenienti nell'ambito della Regione. D'altra
parte, l'interesse a cui si ispira la legge regionale é identico a quello a cui
é informata la legislazione previdenziale dello Stato, che si svolge secondo
una linea di crescente estensione della protezione sociale.
Quanto all'asserita
violazione dell'art. 81, ultimo comma, Cost., la Regione osserva che la censura
si concentra in un controllo di merito sulla spesa e sul gettito della prevista
addizionale, a mezzo di calcoli che esulano dai limiti del giudizio. L'art. 81
non richiede che nelle leggi vi sia la dimostrazione dettagliata dell'entità
del nuovo onere e del nuovo gettito tributario. Comunque, si riportano dei dati
a confutazione di quanto affermato nel ricorso circa lo squilibrio, tra spesa e
entrata, che si verificherebbe con l'applicazione della legge.
Si contesta, infine,
che sia illegittima l'istituzione delle due addizionali. A parte il richiamo
fuori luogo all'art. 23 Cost., la imposizione mediante addizionali non é
estranea al nostro sistema tributario, né é ignota ad esso la discriminazione
tra attività produttrici. Quanto alla politica delle agevolazioni fiscali a
favore dell'industria, essa non impedisce le agevolazioni a favore della
agricoltura. L'osservazione, poi, che le previste addizionali turberebbero il
sistema fiscale, deriva da una confusione tra addizionale e tributo principale,
mentre é proprio della finanza locale il divario, in materia di sovrimposte, da
Comune a Comune. Si conclude per la dichiarazione di inammissibilità del
ricorso e, subordinatamente, per il rigetto.
4. - Hanno presentato
memoria, nei termini, l'Avvocatura dello Stato e la difesa della Regione.
Nella memoria
dell'Avvocatura si premette, in fatto, che, successivamente al ricorso del
Commissario dello Stato, l'Assemblea regionale, il 3 ottobre 1960, ha approvato
altra legge, con la quale, in deroga all'art. 3 della legge impugnata, si
dispone che all'onere per l'esercizio in corso, previsto in un miliardo di
lire, si faccia fronte con un mutuo di pari importo.
La memoria passa,
quindi, ad illustrare i motivi del ricorso, precisando che con essi si deduce,
in primo luogo, l'inosservanza del doppio limite imposto dall'art. 17 Statuto
siciliano. La violazione dei principi e interessi cui si informa la
legislazione dello Stato é evidente nel fatto che la legge impugnata concede
un'assistenza il cui importo complessivo può superare l'ammontare del salario,
mentre la legislazione dello Stato é improntata al principio opposto. Né
sussistono particolari condizioni regionali da soddisfare, ponendosi il
problema identicamente per tutti i lavoratori agricoli delle zone depresse.
Vi é, inoltre,
violazione dell'art. 81, il quale richiede che l'indicazione dei mezzi
finanziari dev'essere seria, precisa e circostanziata, con una indicazione,
almeno approssimativa, del gettito delle nuove entrate: ciò che é mancato nella
specie, come dimostra la successiva legge n. 44.
La violazione
dell'art. 36 Statuto siciliano investe, poi, l'art. 3 e indirettamente l'intera
legge. Poiché le addizionali si risolvono in una maggiorazione dei tributi
principali, la Regione poteva imporle solo ai tributi di sua spettanza, mentre
la legge impugnata non ha distinto tra le imposte che gravava di addizionale.
Nell'illustrare,
quindi, gli assenti contrasti delle dette addizionali con i principi generali
della legislazione fiscale, si rileva che l'addizionale del 20 per cento
colpirebbe soltanto tre individuate società private, in violazione dell'art. 53
Cost., che esclude discriminazioni soggettive e imposizioni ad personam.
In via subordinata,
si osserva che, ove, per ipotesi, l'addizionale potesse considerarsi come un
tributo a sé stante, la legge sarebbe ugualmente illegittima, quanto meno in
relazione all'art. 3, lett. a, non corrispondendo, l'imposta ivi prevista, ad
alcun tipo di addizionale.
La memoria conclude
col chiedere che la Corte voglia dichiarare illegittima la legge n. 43,
impugnata col ricorso, e conseguenzialmente voglia annullare anche la legge
regionale 21 ottobre 1960, n. 44, che modifica in parte, senza sanarne i vizi,
la legge impugnata.
5. - Nelle sue note
difensive la Regione ricorda anch'essa preliminarmente l'emanazione della legge
n. 44, osservando come questa si riferisca a un solo esercizio, e non potrà essere
travolta dall'eventuale dichiarazione di illegittimità dell'art. 3 della
precedente legge n. 43.
Nel merito, vengono
riportate notizie statistiche circa l'entità dei previsti miglioramenti,
nell'intento di confutare le affermazioni del ricorso.
Quanto alla
legittimità dell'imposizione tributaria in discussione, si osserva che il
principio della legalità dei tributi, affermato dall'art. 23 Cost., é
soddisfatto, in quanto l'imposizione per addizionale si determina avvalendosi
degli elementi già definiti delle altre imposte. Nella specie, l'imposizione
corrisponde a un interesse proprio della Regione e alle esigenze delle
popolazioni rurali siciliane, ed é conforme al carattere locale della
imposizione regionale. Quanto alla discriminazione fra le attività produttive
tassabili, il principio della capacità contributiva, di cui all'art. 53 Cost.,
consente distinzioni tra i destinatari dell'imposizione, come si verifica nella
legislazione statale.
Infine, perché nella
turbativa del sistema tributario statale possa riscontrarsi una illegittimità
costituzionale, occorre che essa sia pregiudizievole, diretta e rilevante:
condizioni che non ricorrono nella legge impugnata. Insiste per
l'inammissibilità e il rigetto del ricorso.
6. - Nella
discussione orale, le parti hanno ribadito e illustrato le tesi rispettive.
Considerato
in diritto
1. - L'eccezione di
inammissibilità del ricorso, con la quale si é sostenuto essere stata dedotta
in via subordinata e in forma dubitativa una questione che era, invece, pregiudiziale,
non é fondata.
Il Commissario dello
Stato ha impugnato la legge regionale sotto un duplice aspetto: sotto l'aspetto
della potestà normativa tributaria della Regione siciliana, i cui limiti
sarebbero stati violati dal sistema di finanziamento della legge stessa,
previsto nell'art. 3, e sotto l'aspetto della potestà normativa in materia di
assistenza e previdenza, in quanto la legge avrebbe ecceduto i limiti dei
principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato,
violando così l'art. 17 dello Statuto speciale per la Regione siciliana. É
stata, inoltre, dedotta la violazione dell'art. 81, ultimo comma, della
Costituzione.
La censura
riguardante i limiti della potestà normativa in materia di previdenza e
assistenza non é stata proposta né in forma perplessa, né in subordine alla
censura riguardante la potestà tributaria regionale, essendo, invece, nel
ricorso, chiaramente manifesta la volontà di impugnare la legge da entrambi gli
indicati punti di vista, considerandola come ugualmente illegittima, sotto
l'uno e l'altro riflesso.
Né il fatto che la
violazione dei limiti della potestà tributaria viene dedotta in relazione
all'art. 3, mentre la violazione dei limiti della potestà normativa in materia
previdenziale investe la intera legge, implica che quest'ultimo motivo sia
pregiudiziale rispetto al primo. A parte che, per il ricorrente, la asserita
illegittimità costituzionale dell'art. 3 travolgerebbe l'intera legge, é da
osservare che nei dedotti motivi non é dato ravvisare un rapporto di
pregiudizialità, data la loro indipendenza logica, Da essi, e dall'altro
dell'asserita violazione dell'art. 81, ultimo comma, Cost., resta, pertanto,
determinato l'ambito della controversia.
Nel loro esame é,
tuttavia, opportuno invertire l'ordine col quale erano stati originariamente
enunciati, secondo un criterio che, del resto, é stato seguito dalla difesa
delle parti nella trattazione della causa.
2. - La denunciata
violazione dell'art. 17 dello Statuto speciale della Regione siciliana, a giudizio
di questa Corte, non sussiste.
Nei miglioramenti
dell'assistenza malattia per i braccianti e salariati agricoli, disposta con la
legge in esame, non può riscontrarsi una violazione del doppio limite che, ai
sensi del citato art. 17, incontra la potestà normativa regionale nei principi
e interessi generali, cui si informa la legislazione dello Stato, e nella
esigenza di corrispondere alle condizioni particolari e agli interessi propri
della Regione.
Se, infatti, nel
campo della legislazione statale sussiste un interesse all'unitarietà del
sistema di assistenza e previdenza sociale, quest'interesse non esclude le
necessità di adattamento degli istituti previdenziali alle varietà delle
condizioni e dei bisogni locali sopra tutto nelle Regioni meno sviluppate, ed é
ben noto che l'esigenza di adeguare gli istituti giuridici alle condizioni
locali é una ragione fondamentale della particolare autonomia delle Regioni a
ordinamento speciale.
Inoltre, come ha
rilevato la difesa della Regione, nell'ordinamento giuridico dello Stato vi é
la tendenza ad allargare il campo dell'assistenza sociale contro le malattie,
sia nel senso di estenderlo a nuove categorie, sia nel senso di dare incremento
alle diverse forme e ai vari generi di prestazioni; ed in questa direzione era
destinata ad agire la legge impugnata.
Infine, la portata
nazionale del problema dei lavoratori rurali e dei braccianti nelle zone
depresse non può impedire alle Regioni ad ordinamento speciale di avvalersi
della loro autonomia per affrontare la situazione nel proprio ambito. Nella
specie, i previsti miglioramenti sono stati giustificati con la considerazione
delle particolari condizioni dei lavoratori della Regione; vale a dire, con la
specifica considerazione di interessi regionali, alla cui valutazione non si
può scendere in questa sede.
Né può essere qui
presa in esame l'affermazione che il trattamento previsto dalla legge
supererebbe, in alcuni casi, la misura dei salari, perché - a parte la
questione se esista nella legislazione statale un principio secondo cui la
misura del salario costituirebbe un limite delle prestazioni assicurative non é
stato provato che, nella specie, si fosse superato tale limite.
3. - Fondato é il
motivo riguardante la potestà normativa tributaria.
Questa Corte ha già
avuto ripetutamente occasione di indicare i limiti della potestà tributaria
della Regione siciliana, derivanti, oltre che dalle leggi costituzionali, dai
principi e dagli interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato
e dal dovere di uniformarsi, per ogni singolo tributo, all'indirizzo e ai
principi di quella legislazione (sent. nn. 9, 11, 13, 14, 19, 42 del 1957; 5 e 60 del 1958 e altre successive).
Nella specie, si pone
il quesito se sia conforme agli indicati criteri la previsione di una
addizionale del 20 per cento sulle imposte erariali, destinata a uno scopo di
assistenza sociale a favore dei lavoratori agricoli, e posta a carico di tre
categorie di imprese industriali: categorie di imprese che, a prescindere da
ogni considerazione di fatto estranea al presente giudizio, non possono essere
che estremamente ristrette, per i caratteri individuatori di esse posti dalla
legge.
La Corte ritiene che
al quesito debba darsi risposta negativa.
La considerazione che
il sistema delle addizionali é conosciuto dalla legislazione statale, ed é
sopra tutto utilizzato per gli enti locali, non é conferente. Si tratta,
infatti, di vedere se l'addizionale, o il tributo in forma di addizionale,
prevista dalla singola legge regionale, corrisponda a un tipo di addizionale o
di tributo previsti dall'ordinamento statale ed ai principi a cui questo si
ispira: sarebbe altrimenti facile eludere i limiti della potestà normativa
regionale, creando, sotto la forma di addizionale, tributi sostanzialmente
nuovi.
Ciò precisato, e
portando l'analisi sui caratteri dell'imposta in esame, va osservato che essa
prevede una discriminazione tra i soggetti passivi delle imposte erariali, la
quale produrrebbe una disparità, tra i soggetti a un medesimo tributo, e,
incidendo sulla capacità contributiva delle imprese colpite, si ripercuoterebbe
direttamente sul sistema delle imposte erariali. Inoltre, anche per la sua
particolare destinazione e per la sua misura, di gran lunga superiore a quella
in cui sono normalmente contenute le imposte addizionali, altererebbe la
configurazione di ciascuna imposta, col risultato, per tutte le indicate
ragioni, di turbare l'unitarietà dell'ordinamento tributario generale.
É, poi, da tenere
presente che, secondo la norma in esame, l'addizionale sarebbe commisurata
anche a tributi erariali che, nell'attuale disciplina provvisoria dei rapporti
finanziari tra lo Stato e la Regione siciliana (D.P.R., 12 aprile 1948, n.
507), non sono di spettanza della Regione, non corrispondendo a entrate
indicate nel bilancio 1947-8, come le imposte sulla produzione e quelle
introdotte dopo l'entrata in vigore dello Statuto speciale, e non possono
formare oggetto dell'attività normativa regionale.
Né l'addizionale in
parola, considerata indipendentemente dai tributi erariali posti a base del suo
sistema di accertamento, corrisponde a un tipo di tributo conosciuto
dall'ordinamento generale.
Sotto questo
riflesso, assume particolare rilevanza la destinazione dell'imposta a uno
specifico fine di assistenza sociale, per cui essa rientrerebbe nella categoria
delle cosiddette imposte di scopo.
Figure di imposte
addizionali, destinate a fini assistenziali, si rinvengono nell'ordinamento
dello Stato: la difesa della Regione ha ricordato l'addizionale per
l'integrazione dei bilanci dell'E.C.A. Ma, nel caso in esame, la specifica
destinazione della addizionale va considerata in relazione al sistema generale
di finanziamento dell'assicurazione sociale. É noto che nel sistema della
previdenza e assistenza sociale, e in particolare nell'assicurazione malattia,
il finanziamento é assicurato dai contributi dei soggetti del rapporto
assicurativo e, in alcuni casi, dal concorso dello Stato (es., assistenza ai
coltivatori diretti); ma l'onere di tale concorso non é coperto da una imposta
ad hoc, a carico di determinate categorie di contribuenti estranei al rapporto
assicurativo. Nei casi di partecipazione dello Stato agli oneri assicurativi,
la legislazione si ispira evidentemente al principio che é la collettività
nazionale che, attraverso i proventi del bilancio dello Stato, provvede alle
esigenze della protezione sociale.
Nella legge
impugnata, invece, si prescinde del tutto dal rapporto di assicurazione sociale
(può rilevarsi, incidentalmente, che non era così nell'originario disegno di
legge) e, ponendosi l'onere dei miglioramenti assistenziali a carico di
determinate categorie di imprese industriali, si attua un trasferimento di
reddito a fini sociali, in una forma sconosciuta all'ordinamento dello Stato.
4. - Poiché i
proventi dell'addizionale prevista dalla norma di cui al detto art. 3, primo
comma, lett. a, costituivano in maniera determinante i mezzi per far fronte
agli oneri delle nuove forme di assistenza, l'intera legge é da dichiarare
costituzionalmente illegittima, in riferimento all'art. 81, ultimo comma, della
Costituzione, anche se, per le ragioni già dette, la previsione di
miglioramenti nell'assistenza sanitaria ai lavoratori agricoli non sarebbe
stata per se stessa incostituzionale.
5. - Dopo che la
legge regionale 27 luglio 1960, n. 43, era stata impugnata e promulgata, é
stata approvata e pubblicata la legge regionale 21 ottobre 1960, n. 44, con la
quale si é disposto che agli oneri derivanti dalla legge n. 43 a carico
dell'esercizio finanziario in corso, si sarebbe provveduto, in deroga all'art.
3 della predetta legge, mediante l'assunzione di un mutuo.
Trattasi, dunque, di
una norma temporanea, adottata nel presupposto della validità ed efficacia
della legge 27 luglio 1960, n. 43, nel cui sistema era destinata ad inserirsi
la previsione del mutuo, per coprire, solo per un anno, le spese che la legge
n. 43 avrebbe importato. Ma la dichiarazione di illegittimità costituzionale
della legge n. 43, facendo venir meno la premessa della successiva legge n. 44,
porta a eguale dichiarazione per quest'ultima, ai sensi dell'art. 27 legge 11
marzo 1953, n. 87.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
respinge le eccezioni
pregiudiziali dedotte dalla Regione siciliana;
dichiara
l'illegittimità costituzionale della legge della Regione siciliana 27 luglio
1960, n. 43, concernente "miglioramento dell'assistenza e concessione
d'indennità integrativa in caso di malattia ai salariati e braccianti agricoli
ed ai loro familiari", in riferimento all'art. 36 Statuto speciale della
Regione siciliana e all'art. 81, ultimo comma, della Costituzione;
dichiara, altresì, in
applicazione dell'art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità
costituzionale della legge della Regione siciliana 21 ottobre 1960, n. 44
(Gazzetta Ufficiale Reg. sic. 22 ottobre 1960, n. 49), recante modifiche alla
predetta legge regionale n. 43.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno
1961.
Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in
cancelleria il 24 giugno 1961.