SENTENZA N. 11
ANNO 1957
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Avv.
Enrico DE NICOLA, Presidente
Dott.
Gaetano AZZARITI
Avv.
Giuseppe CAPPI
Prof.
Tomaso PERASSI
Prof.
Gaspare AMBROSINI
Prof.
Ernesto BATTAGLINI
Dott.
Mario COSATTI
Prof.
Francesco PANTALEO GABRIELI
Prof.
Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof.
Antonino PAPALDO
Prof.
Mario BRACCI
Prof.
Nicola JAEGER
Prof.
Giovanni CASSANDRO
Prof.
Biagio PETROCELLI
Dott.
Antonio MANCA,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei
Ministri con ricorso notificato il 20 marzo 1956, depositato nella cancelleria
della Corte costituzionale il 21 successivo ed iscritto al n. 44 del Registro
ricorsi 1956, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della circolare 7
novembre 1947, n. 657, dell'Assessore per le finanze della Regione siciliana
sulla "competenza a decidere ricorsi avverso le ordinanze degli Intendenti
di finanza che comminano pene pecuniarie".
Udita nell'udienza
pubblica del 31 ottobre 1956 la relazione del Giudice Giovanni Cassandro;
uditi
il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi
per il ricorrente e l'avv. Pietro Virga per
Ritenuto in fatto
1. - Con circolare del 7 novembre 1947, n.
La difesa della Regione ha eccepito preliminarmente la irricevibilità di questo e di
altri ricorsi analoghi, perché essi sono stati notificati nei termini soltanto
al Presidente della Giunta regionale, un'autorità non competente nel caso in
esame, e non all'Assessore delle finanze il quale ha emanato il provvedimento.
La tesi si fonda sull'interpretazione dell'art. 7 del R.D. 17 agosto 1907, n.
2. - Ma il ricorso sarebbe inammissibile anche per altri
motivi. Nell'ipotesi, infatti, che l'atto impugnato sia stato emanato sulla
base dell'art. 20, primo comma, seconda parte, dello Statuto, ma senza il
rispetto delle leggi dello Stato e delle direttive del Governo, - che é una
delle tesi dell'Avvocatura dello Stato -, si avrebbe una violazione di legge in
senso stretto, non deducibile in questa sede. Se poi quell'art. 20, nella parte
richiamata, configurasse un'attività amministrativa della
Regione di carattere "statale delegato", che é anche tesi
della Avvocatura, si avrebbe conflitto tra due organi dello Stato con
conseguente incompetenza della Corte costituzionale. E alla stessa conclusione
si dovrebbe pervenire, considerando la natura dell'atto dell'Assessore
regionale per le finanze che é una circolare e dunque un atto interno, impugnabile
soltanto insieme con gli atti esterni emessi sul suo fondamento.
3. - L'Avvocatura dello Stato nel respingere l'eccezione di irricevibilità, che essa preferisce qualificare
inammissibilità, sostiene:
1) che il rinvio al solo regolamento di procedura del
Consiglio di Stato non sarebbe sufficiente a ritenere applicabili agli speciali
giudizi regolati dalla legge 11 marzo 1953 le norme delle leggi sul Consiglio
di Stato;
2) che le regole che precisano i soggetti legittimati ad
agire e a contraddire non potrebbero essere contenute in un regolamento;
3) che il rinvio dell'art. 22 della legge dell'11 marzo 1953
é un rinvio da limitare alle forme degli atti e non da estendere alla
determinazione dei soggetti del processo che coincidono con i titolari della pretesa
costituzionale;
4) che l'art. 39 della legge 11 marzo
4. - Nel merito del ricorso lo Stato ha sostenuto la tesi che
in materia tributaria alla Regione siciliana, come si evince dagli artt. 14, 15
e 17 dello Statuto, non spetti potestà legislativa né primaria né concorrente e
che in conseguenza
5. - In particolare per quello che riguarda l'oggetto del
presente giudizio, la difesa dello Stato insiste sul punto che deve essere
respinto il principio che organi regionali possano decidere ricorsi gerarchici
impropri contro i provvedimenti degli Intendenti di finanza che sono e restano
organi statali e che le norme sul contenzioso tributario, e tra esse quelle che
attribuiscono al Ministro delle finanze la competenza a decidere i ricorsi
contro i provvedimenti degli Intendenti di finanza che condannino a pene
pecuniarie ai sensi della legge 7 gennaio 1929, n. 4, enuncerebbero principi
generali di carattere processuale e contenzioso, che non potrebbero essere
derogati da leggi regionali e che ad ogni modo in
concreto non sono stati derogati da leggi regionali.
6. - Dal canto suo la difesa della Regione sostiene che in
materia tributaria
Subordinatamente, il potere amministrativo tributario della
Regione può trovare fondamento proprio nell'art. 20 ora citato, sia perché
questo potere potrebbe farsi discendere dalla potestà legislativa conferita
alla Regione dalla lett. i dell'art. 17 dello Statuto,
sia perché potrebbe ritenersi compreso nelle "altre materie" di cui
alla ultima parte del primo comma del ripetuto art. 20. Né varrebbe obiettare
che per l'esercizio della attività amministrativa in
queste materie occorrono le direttive del Governo dello Stato, sia perché qui
sarebbe prevista un'attività amministrativa decentrata, non delegata, sia
perché le direttive del Governo - limite e non condizione di tale attività -,
si possono dedurre, come per ogni altro atto discrezionale, dalla legislazione
e dal generale indirizzo politico-amministrativo.
In via più subordinata ancora, il richiamo all'art. 20
sarebbe sufficiente a legittimare una competenza amministrativa della Sicilia
di carattere generale, e per l'esecuzione delle leggi regionali e per l'esecuzione
delle leggi dello Stato.
7. - Quanto all'oggetto più specifico del conflitto di
attribuzione che si discute, la difesa della Regione afferma che non é stato
mai contestato il carattere amministrativo né delle ordinanze emesse dagli
Intendenti di finanza irroganti la sanzione amministrativa della pena
pecuniaria, né dei decreti emessi dal Ministro delle finanze per la decisione
dei ricorsi relativi, e che, perciò, non si tratta di materia la quale, per la
sua natura giurisdizionale, debba essere sottratta alla competenza della
Regione.
Considerato in diritto
1. -
2. -
3. - Per quel che riguarda la costituzionalità della
competenza dell'Assessore delle finanze a giudicare sui ricorsi contro le
ordinanze degli Intendenti di finanza, che rappresenta l'oggetto specifico del
presente giudizio,
Non occorre, pertanto, esaminare ai fini del presente
giudizio la tesi della difesa dello Stato che le norme della legge 7 gennaio
1929, n. 4 (artt. 55 - 59), le quali regolano i provvedimenti degli Intendenti
di finanza irroganti pene pecuniarie, pongono principi di carattere processuale
e contenzioso, che non possono essere derogati da
leggi regionali.
PER QUESTI MOTIVI
respinte le eccezioni di
inammissibilità della Regione;
dichiara la competenza dello Stato
nella materia oggetto della circolare impugnata e
annulla la circolare dell'Assessore
per le finanze della Regione siciliana 7 novembre 1947, n. 657.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale
Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1957.
Enrico DE NICOLA - Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso
PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco
PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Mario BRACCI -
Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1957.