SENTENZA N. 13
ANNO 1957
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Avv. Enrico DE NICOLA, Presidente
Dott. Gaetano AZZARITI
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Prof. Ernesto BATTAGLINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Mario BRACCI
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso dal Presidente del
Consiglio dei Ministri con ricorso notificato il 20 marzo 1956, depositato
nella Cancelleria della Corte costituzionale il 21 successivo ed iscritto al n.
46 del Registro ricorsi 1956, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del
provvedimento dell'Assessore per le Finanze della Regione siciliana in data 26
luglio 1955, n. 62296, che accoglie il ricorso di Salvatore Liberato
nell'interesse proprio e del padre Giuseppe in materia di tassa di registro.
Udita nell'udienza pubblica del 31 ottobre 1956 la
relazione del Giudice Mario Cosatti;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato
Giuseppe Guglielmi per il Presidente del Consiglio dei Ministri e l'avv. Pietro
Virga per
Ritenuto
in fatto
Nel febbraio 1955 Salvatore
Liberato, nell'interesse proprio e del padre Giuseppe, presentò istanza per
revisione dell'accertamento di valore agli effetti della tassa di registro
compiuto dall'Ufficio di Cefalù, accertamento rimasto definitivo per la mancata
opposizione nei termini prescritti.
L'Assessore per le
finanze della Regione siciliana, richiamando l'ultimo comma dell'art. 34 della
legge del registro 30 dicembre 1923, n.
Il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, con ricorso 20 marzo 1956, notificato il giorno stesso al Presidente
della Regione e depositato il giorno successivo nella cancelleria di questa
Corte costituzionale, ha elevato conflitto di attribuzione tra lo Stato e
L'Avvocatura dello
Stato deduce:
a) che gli artt. 14,
15 e 17 dello Statuto non prevedono attribuzione alla Regione di potestà
legislativa né primaria né concorrente in materia tributaria, onde ai sensi
della prima parte del primo comma dell'art. 20 non può riconoscersi alla
Regione potestà amministrativa propria in materia, poiché tale potestà é
attribuita solo nelle materie tassativamente indicate nei richiamati artt. 14,
15 e 17;
b) che neppure l'art.
36 dello Statuto attribuisce direttamente alla Regione potestà legislativa
tributaria, in quanto ciò sarebbe in contrasto con l'art. 23 della
Costituzione, secondo il quale nessuna prestazione patrimoniale può essere
imposta se non in base alla legge dello Stato, e con l'art. 119, secondo il
quale alle Regioni sono attribuiti con legge dello Stato tributi propri e quote
di tributi erariali;
c) che non può
d) che, infine, non
può riconoscersi alla Regione potestà amministrativa ai sensi della seconda
parte del primo comma dell'art. 20 dello Statuto, poiché tale potestà potrebbe
essere esercitata solo nell'ambito e con l'osservanza delle leggi dello Stato e
solo secondo le direttive del Governo che in materia tributaria non sono state
impartite; che trattasi, comunque, di norma ad efficacia differita che non può,
almeno per ora, trovare applicazione.
Concludendo,
l'Avvocatura dello Stato chiede che
Il Presidente della
Regione, rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Bodda, Giuseppe
Chiarelli, Pietro Virga e Giuseppe Guarino, si é costituito in giudizio
depositando deduzioni il 9 aprile 1956.
La difesa della
Regione eccepisce, in via pregiudiziale, che il ricorso deve ritenersi
irricevibile in quanto non risulta notificato in termini al soggetto
direttamente interessato nell'atto medesimo.
Eccepisce di poi
l'inammissibilità del ricorso rilevando:
a) che in esso,
movendo dalla considerazione che l'atto di cui trattasi sarebbe stato compiuto
dall'autorità regionale in applicazione di una legge statale ma non secondo
direttive del Governo dello Stato, si adombra un vizio dell'atto che
costituirebbe violazione di legge e non incompetenza e sarebbe quindi estraneo
al presupposto di un conflitto di attribuzione.
b) che nel ricorso si
enuncia la tesi che l'attività amministrativa prevista dalla seconda parte del
comma primo dell'art. 20 dello Statuto avrebbe natura di attività statale
delegata; ma, seguendo tale tesi, verrebbe ugualmente meno il presupposto di un
conflitto di attribuzione che non può configurarsi tra due organi di natura
parimenti statale;
c) che nel ricorso
stesso viene posta in rilievo una violazione della legge statale sulla tassa di
registro, ma per tal via parimenti si perverrebbe a denunciare un vizio di
violazione di legge in senso stretto e non un conflitto di attribuzione.
La difesa assume
inoltre che alla Regione siciliana, in base all'art. 36 dello Statuto, compete
in materia tributaria potestà legislativa primaria ed esclusiva, che può essere
esercitata non solo in ordine a tributi di nuova istituzione ma anche a quelli
preesistenti e che trova limiti solo nel secondo comma del citato art. 36
(imposte di produzione, entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto). Da tale
piena potestà discende quella amministrativa, che, strettamente correlativa a
quella legislativa (articoli 118 della Costituzione e 20 dello Statuto
siciliano), spetterebbe alla Regione anche se - ammesso e non concesso - la
potestà legislativa in materia fosse solo concorrente e secondaria; ciò
discenderebbe sia dal principio della autonomia e dal disposto dell'art. 118
della Costituzione, sia dalla considerazione che una potestà legislativa
complementare dovrebbe essere ricondotta alla lettera i, dell'art. 17 dello
Statuto e troverebbe quindi un nesso anche formale con il disposto dell'art.
20.
Né si potrebbe,
infine, ritenere che la potestà amministrativa della Regione per l'applicazione
delle leggi statali sia sospesa in attesa di apposite e specifiche direttive da
parte del Governo, perché esse, anche nell'ipotesi di mancata espressa
formulazione, debbono rinvenirsi sia pure implicitamente nella legislazione
vigente.
Concludendo, la difesa
chiede che
L'Avvocatura generale
dello Stato, con memoria depositata il 5 ottobre 1956, confuta anzitutto
l'eccezione pregiudiziale sollevata dalla Regione e interpretata come omessa
notificazione al soggetto privato interessato all'atto, osservando
sostanzialmente che nei giudizi del genere non vi é ingresso per le parti
private poiché la legge determina esattamente i soggetti legittimati ad agire e
resistere e cioè quelli che hanno posizione costituzionale rispetto alla
controversia.
Per quanto riguarda
le questioni generali di merito circa le potestà legislativa e amministrativa
della Regione siciliana in materia tributaria, l'Avvocatura si richiama alle
argomentazioni svolte in occasione di altro ricorso in materia tributaria già
discusso dinanzi a questa Corte nell'udienza del 17 ottobre 1956. Ribadisce il
concetto che, qualunque soluzione venga data alle questioni di cui sopra, é
inammissibile che organi regionali decidano ricorsi avverso atti degli
Intendenti di finanza, tanto meno riformando atti di accertamento divenuti
inoppugnabili per mancata tempestiva opposizione o invadendo il settore del
contenzioso tributario.
Insiste pertanto
nelle conclusioni e richieste enunciate nel ricorso.
Con memoria
depositata il 18 ottobre 1956 la difesa della Regione precisa l'eccezione
pregiudiziale di irricevibilità, riferendola alla mancata tempestiva
notificazione del ricorso all'autorità che ha direttamente emanato il
provvedimento, e cioé all'Assessore regionale, e svolge quanto già enunciato
nelle prime deduzioni. Ne riassume i punti essenziali, ponendo in evidenza il
concetto che é a fondamento della propria tesi: l'art. 36 dello Statuto, a
differenza del regime in materia delle altre Regioni attua un sistema di
separazione attribuendo allo Stato la disciplina esclusiva di alcune imposte e
attribuendo alla Regione quella esclusiva delle altre imposte. E da tale
potestà legislativa discende, come connessa, la potestà amministrativa.
A sua volta insiste
nelle conclusioni e richieste di cui alle prime deduzioni.
Alla pubblica udienza
il sostituto avvocato generale dello Stato e la difesa della Regione,
richiamandosi alle deduzioni scritte, confermano le rispettive conclusioni.
Considerato
in diritto
1. - Nel presente
giudizio sono state sollevate dalla difesa della Regione siciliana eccezioni
pregiudiziali di irricevibilità e di inammissibilità del ricorso proposto dal
Presidente del Consiglio dei Ministri: di irricevibilità, per quanto si
riferisce alla omessa notificazione del ricorso all'Assessore per le finanze
della Regione; di inammissibilità, sotto il triplice profilo precisato in
narrativa (eccezioni queste che in sostanza si presenterebbero più propriamente
come argomenti di merito).
L'eccezione di
irricevibilità nel senso indicato e le prime due eccezioni di inammissibilità
per le quali mancherebbe il presupposto di un conflitto di attribuzione, poiché
nel ricorso si adombrerebbero vizi del provvedimento consistenti in violazione
di legge in senso stretto - in quanto emesso non secondo direttive del Governo
o in quanto emesso nell'esercizio di attività statale delegata -, sono state
già sollevate negli stessi termini nel giudizio per la risoluzione di conflitto
di attribuzioni tra lo Stato e
La difesa della
Regione ha sollevato una terza eccezione di inammissibilità con formulazione
che é particolare al presente giudizio, ma che può in sostanza riportarsi alle
formulazioni di cui sopra: poiché nel ricorso si fa riferimento a violazione di
legge statale sulla tassa di registro, anche per tale via, secondo la difesa,
si perverrebbe a denunciare un vizio di violazione di legge in senso stretto e
non un conflitto di attribuzione.
2. - Per quanto ha
tratto alle questioni di carattere generale relative alla competenza
legislativa e amministrativa della Regione in materia tributaria, anch'esse
proposte sotto gli stessi aspetti nel ricordato giudizio,
3. - Resta quindi da
risolvere la specifica questione che forma oggetto di merito del ricorso in
esame.
Si tratta di
stabilire se l'Assessore per le finanze della Regione aveva o meno competenza a
provvedere su una istanza diretta ad ottenere la revisione di un accertamento
di valore compiuto dall'Ufficio del registro di Cefalù agli effetti appunto
della tassa di registro. Nel ricorso si deduce che all'Assessore regionale non
può riconoscersi alcun potere al riguardo.
Per decidere la
prospettata questione,
In quella sentenza si
afferma che il generico riconoscimento alla Regione di potestà legislativa e
amministrativa non comporta anche il trasferimento automatico delle funzioni e
degli uffici statali.
Il rapporto di imposta
si svolge attraverso anche le fasi di accertamento e di riscossione, che sono
concettualmente distinte pur se sincrone in alcuni casi: la seconda riguarda
essenzialmente il materiale adempimento dell'obbligazione tributaria, mentre la
prima consiste negli atti necessari per la determinazione e la valutazione dei
presupposti e dei vari elementi del debito di imposta e involge non solo
apprezzamenti ma anche questioni giuridiche spesso delicate relative alla
natura del tributo, all'applicazione dell'aliquota, alla posizione personale
del contribuente.
Non vi é dubbio che
il provvedimento dell'Assessore per le finanze, con il quale é stato ridotto il
valore accertato agli effetti della tassa di registro, incide tipicamente sulla
fase di accertamento. Ora per quanto concerne tale fase - a differenza di
quanto riguarda quella di riscossione - non sono intervenute disposizioni
legislative che abbiano attuato e disciplinato il passaggio alla Regione di
funzioni e di organi statali.
In base quindi alle
premesse considerazioni e applicando al caso in esame i principi sopra
richiamati, il provvedimento 26 luglio 1955, n. 62296, emesso in tale materia
dall'Assessore regionale si appalesa costituzionalmente illegittimo. E pertanto
il provvedimento stesso, avendo invaso la sfera di competenza riservata allo
Stato, deve essere annullato ai sensi degli articoli 41 e 38 della legge 11
marzo 1953, n. 87.
PER
QUESTI MOTIVI
pronunciando sul
confitto di attribuzione tra lo Stato e
respinge le eccezioni
di inammissibilità e di irricevibilità proposte dalla difesa della Regione;
dichiara la
competenza dello Stato per l'esercizio della facoltà di revisione di
accertamento di valore agli effetti della tassa di registro e annulla il
provvedimento dell'Assessore per le finanze della Regione siciliana 26 luglio
1955, n. 62296, su indicato.
Così deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18
gennaio 1957.
Enrico DE NICOLA - Gaetano
AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto
BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI
AVOLIO - Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO -
Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA
Depositata in
cancelleria il 26 gennaio 1957.