SENTENZA N. 19 ANNO
1957 REPUBBLICA
ITALIANA IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO composta dai signori
Giudici: Avv. Enrico DE NICOLA,
Presidente Dott. Gaetano AZZARITI Avv. Giuseppe CAPPI Prof. Tomaso PERASSI Prof. Gaspare AMBROSINI Prof. Ernesto BATTAGLINI Dott. Mario COSATTI Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO Prof. Antonino PAPALDO Prof. Nicola JAEGER Prof. Giovanni CASSANDRO Prof. Biagio PETROCELLI Dott. Antonio MANCA, ha pronunziato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso dal
Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso notificato il 20 marzo 1956, depositato
nella cancelleria della Corte costituzionale il 2 successivo ed iscritto al n.
50 del Reg. ric. 1956, per conflitto di attribuzione
sorto a seguito del decreto dell'Assessore per le finanze della Regione
siciliana 26 luglio 1955, n. 532, che determinava l'aliquota dell'imposta
sull'entrata per il commercio delle specialità medicinali. Udita nell'udienza pubblica del
14 novembre 1956 la relazione del Giudice Antonino Papaldo;
uditi
il
sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi
per il ricorrente e l'avv. Giuseppe Chiarelli per Ritenuto in fatto Con
decreto 26 luglio 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana del 26 novembre dello stesso anno, l'Assessore per le finanze di
detta Regione determinava l'aliquota dell'imposta sull'entrata per il commercio
delle specialità medicinali. Con ricorso depositato nella cancelleria di questa
Corte il 21 marzo 1956, previa notifica fattane al Presidente della Giunta
regionale, con atto del giorno precedente, il Presidente del Consiglio dei
Ministri sollevava conflitto di attribuzione, deducendo la violazione degli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto speciale per Premesso
che gli artt. 14, 15 e 17 dello Statuto non prevedono
attribuzione alla Regione di potestà legislativa, né primaria né concorrente,
in materia tributaria, e che l'art. 36 dello stesso Statuto avrebbe il
contenuto limitato di consentire alla Regione la deliberazione di tributi
propri, il ricorrente deduce che resta escluso ogni potere della Regione di
legiferare sui tributi erariali, modificandone le aliquote. Né
in questa materia può ammettersi una potestà amministrativa primaria della
Regione, in quanto la norma contenuta nella prima parte del primo comma
dell'art. 20 dello Statuto siciliano, richiamando soltanto gli artt. 14, 15 e 17, non contempla tale potestà
amministrativa rispetto alla materia tributaria. Non é, poi, attualmente
applicabile la seconda parte del primo comma dello stesso art. 20, non essendo
state ancora impartite direttive da parte del Governo dello Stato. Concludeva
chiedendo che Si é
costituito in giudizio il Presidente della Giunta regionale, depositando, in
data 9 aprile 1956, deduzioni, con le quali ha chiesto che La
difesa della Regione sostiene che, se fosse vero il presupposto che l'atto in
questione sia stato compiuto dalla Regione in esecuzione di una legge statale,
la inosservanza delle direttive del Governo dello Stato provocherebbe un vizio
dell'atto, che dovrebbe ricondursi all'ipotesi della violazione di legge e non
a quella dell'incompetenza, facendo venire meno il presupposto del conflitto di
attribuzione. Soggiunge che altra tesi del ricorso é che l'attività di cui
all'art. 20 dello Statuto avrebbe natura statale delegata. Se ciò fosse,
"il ricorso sarebbe irricevibile poiché il
conflitto di attribuzione non sorge se i due organi hanno natura parimenti
statale". Nel
merito, premesso che é fuori discussione la natura amministrativa dell'attività
posta in essere con il provvedimento che ha dato luogo al conflitto, la difesa
della Regione sostiene che in materia tributaria La
competenza amministrativa spetterebbe alla Regione anche se, per ipotesi, la
competenza legislativa regionale in materia tributaria avesse carattere
concorrente e secondario: e ciò si evince, sia da un principio generale
collegato con l'art. 118 della Costituzione, in virtù del quale spettano alla
Regione le funzioni amministrative anche nelle materie nelle quali In
ipotesi ancora più subordinata, la difesa della Regione deduce che la
competenza amministrativa della Sicilia trova il suo fondamento nello stesso
art. 20 che conferisce tale potestà non solo nelle materie di cui agli artt. 14, 15 e 17 dello Statuto, ma anche nelle altre
materie disciplinate da leggi statali, di modo che All'udienza
i difensori hanno illustrato le rispettive tesi, insistendo nelle già dedotte
conclusioni. Considerato in diritto Con sentenza n. 9 del 17 gennaio
1957 in una
controversia identica a quella in oggetto, La
stessa sentenza ha risoluto tutte le questioni sollevate con questo ricorso.
Anche nel caso già deciso trattavasi di stabilire se
spettino alla Regione siciliana i poteri che, in base alle leggi dello Stato,
competono al Ministro per le finanze in materia di imposta generale sulla
entrata, poteri esercitati dall'Assessore per le finanze della Regione con il
decreto qui impugnato, analogo a quello che diede luogo alla impugnazione
definita con la sentenza più volte ricordata. Tale decisione, premesso che alla
Regione siciliana spetta, in virtù dell'art. 36 dello Statuto, la potestà
legislativa in materia tributaria, dichiara che, per il necessario collegamento
con tale potestà, spetta anche alla Regione la potestà amministrativa nella
stessa materia. La decisione soggiunge che la legislazione regionale, nella
materia di che trattasi, non essendo questa menzionata nell'art. 14 dello
Statuto, non può avere se non carattere concorrente e sussidiario; da ciò si
deduce che le leggi regionali riguardanti i tributi debbono rispettare, non
soltanto le leggi costituzionali ed i limiti territoriali, ma anche quelli
derivanti dai principi e dagli interessi generali cui si uniformano le leggi
dello Stato, secondo quanto dispone la prima parte dell'art. 17 dello Statuto
siciliano. Inoltre, poiché risponde ad una esigenza fondamentale per l'economia
e per l'uguaglianza di tutti i cittadini, a qualsiasi parte del territorio
della Repubblica appartengano, che l'obbligazione tributaria si ricolleghi ad
un sistema unitario, in ordine alle caratteristiche di ciascun tributo, ai
cespiti colpiti ed alle modalità della riscossione, occorre che anche a questa
esigenza sia subordinata la legislazione regionale, la quale deve essere quindi
coordinata con la finanza dello Stato e degli altri enti locali, affinché non
derivi turbamento ai rapporti tributari nel resto del territorio nazionale, e
deve uniformarsi all'indirizzo ed ai principi fondamentali della legislazione
statale per ogni singolo tributo. Per
quanto si riferisce alla fattispecie sottoposta al giudizio della Corte,
fattispecie analoga a quella ora in esame, la sentenza più volte richiamata ha
considerato che, non essendo state finora emanate leggi per il passaggio dallo
Stato alla Regione delle funzioni e degli uffici statali in materia di tributi
in genere e di imposta sull'entrata in particolare, ad eccezione di quanto
riguarda la riscossione, le norme statali e regionali in atto vigenti non
contengono una sistemazione completa e definitiva dei rapporti finanziari fra
lo Stato e Per
tali ragioni, che nella ricordata sentenza sono state ampiamente esposte e che
qui basta semplicemente richiamare in sintesi, l'impugnato decreto
dell'Assessore, avendo invaso la sfera di competenza riservata allo Stato, deve
essere annullato ai sensi degli artt. 41 e 38 della
legge 11 marzo 1953, n. 87. PER QUESTI MOTIVI pronunziando
sul conflitto di attribuzione fra lo Stato e respinta
l'eccezione di inammissibilità proposta dalla Regione siciliana; riconosciuta
la potestà legislativa e amministrativa della Regione in materia tributaria
entro i limiti indicati nella motivazione; dichiara
la competenza dello Stato sulla materia di cui nel decreto impugnato e annulla
il decreto dell'Assessore per le finanze 26 luglio 1955, n. 532. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 19 gennaio 1957. Enrico
DE NICOLA - Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare
AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA Depositata
in cancelleria il 26 gennaio 1957.