SENTENZA N. 196
ANNO 2004
Commenti alla decisione di
I. Matteo Barbero, Brevi
riflessioni a margine della sentenza della consulta sul condono edilizio:
profili di rilevanza in materia di federalismo fiscale (per gentile
concessione del Forum di Quaderni costituzionali)
II. Domenico Sorace e Andrea Torricelli, Dal
condono selvaggio al condono sostenibile? (per gentile concessione
del Forum di Quaderni costituzionali)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Gustavo ZAGREBELSKY Presidente
- Valerio ONIDA Giudice
- Carlo MEZZANOTTE “
- Fernanda CONTRI “
- Guido NEPPI MODONA “
- Piero Alberto CAPOTOSTI “
- Annibale MARINI “
- Franco BILE “
- Giovanni Maria FLICK “
- Ugo DE SIERVO “
- Romano VACCARELLA “
- Alfio FINOCCHIARO “
- Alfonso QUARANTA “
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici), e dell’art. 32 del d.l. n. 269 del 2003 come risultante dalla conversione ad opera della legge 24 novembre 2003, n. 326 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici), promossi con due ricorsi della Regione Campania, rispettivamente notificati il 17 ottobre 2003 e il 22 gennaio 2004, depositati in cancelleria il 25 ottobre e il 30 gennaio successivi ed iscritti al n. 76 del registro ricorsi 2003 ed al n. 14 del registro ricorsi 2004, con due ricorsi della Regione Marche, rispettivamente notificati il 13 novembre 2003 e il 21 gennaio 2004, depositati in cancelleria il 19 novembre e il 26 gennaio successivi ed iscritti al n. 81 del registro ricorsi 2003 ed al n. 8 del registro ricorsi 2004, con due ricorsi della Regione Toscana, rispettivamente notificati il 12 novembre 2003 ed il 21 gennaio 2004, depositati in cancelleria il 21 novembre e il 29 gennaio successivi ed iscritti al n. 82 del registro ricorsi 2003 ed al n. 10 del registro ricorsi 2004, con due ricorsi della Regione Emilia-Romagna, rispettivamente notificati il 20 novembre 2003 e il 23 gennaio 2004, depositati in cancelleria il 26 novembre e il 29 gennaio successivi ed iscritti al n. 83 del registro ricorsi 2003 ed al n. 13 del registro ricorsi 2004, con due ricorsi della Regione Umbria, rispettivamente notificati il 25 novembre 2003 e il 23 gennaio 2004, depositati in cancelleria il 2 dicembre e il 29 gennaio successivi ed iscritti al n. 87 del registro ricorsi 2003 e al n. 11 del registro ricorsi 2004, con due ricorsi della Regione Friuli-Venezia Giulia, rispettivamente notificati il 27 novembre 2003 e il 22 gennaio 2004, depositati in cancelleria il 4 dicembre e il 30 gennaio successivi ed iscritti al n. 89 del registro ricorsi 2003 ed al n. 12 del registro ricorsi 2004, con un ricorso della Regione Basilicata, notificato il 1° dicembre 2003, depositato in cancelleria il 5 dicembre successivo ed iscritto al n. 90 del registro ricorsi 2003 e con un ricorso della Regione Lazio, notificato il 20 gennaio 2004, depositato in cancelleria il 23 gennaio successivo ed iscritto al n. 6 del registro ricorsi 2004.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri nonché gli atti di intervento del Comune di Salerno, del Comune di Ischia e del Comune di Lacco Ameno, dell’Associazione Italiana per il World Wide Fund For Nature (WWF) ONLUS e del CODACONS, del Comune di Roma;
udito nell’udienza pubblica dell’11 maggio 2004 il Giudice relatore Ugo De Siervo;
uditi gli avvocati Vincenzo Cocozza
per
1. – Le
Regioni Campania (con ricorso notificato il 17 ottobre 2003, depositato il 25
ottobre 2003 e iscritto al reg. ricorsi n. 76 del 2003), Marche (con ricorso
notificato il 13 novembre 2003, depositato il 19 novembre 2003 e iscritto al
reg. ricorsi n. 81 del 2003), Toscana (con ricorso notificato il 12 novembre
2003, depositato il 25 novembre 2003 e iscritto al reg. ric. 82
del 2003), Emilia-Romagna (con ricorso notificato il
20 novembre 2003, depositato il 26 novembre 2003 e iscritto al reg. ricorsi n.
83 del 2003), Umbria (con ricorso notificato il 25 novembre 2003, depositato il
2 dicembre 2003 e iscritto al reg. ricorsi n. 87 del 2003) e Friuli-Venezia Giulia (con ricorso notificato il 27
novembre 2003, depositato il 4 dicembre 2003 e iscritto al reg. ricorsi n. 89
del 2003) hanno impugnato l’art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269
(Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell’andamento dei conti pubblici), ed in particolare i commi: 1, 2, 3, 5,
14-20; 25-31; 32 e seguenti (reg. ric. n. 76
del 2003); 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 13, 14-20; 24-41 (reg. ric. n.
81 del 2003); 1, 3, 5, 6, 9, 10, 14-20; 24, 25-40 (reg. ric. n.
82 del 2003); 1, 2, 3, 4, 25, 26, lettera a), 28, 32, 35, 37, 38, 40,
nonché l’Allegato 1 (reg. ric. nn. 83, 87 e 89 del 2003).
2. –
Preliminarmente le ricorrenti evidenziano come – dopo la riapertura dei termini
del condono edilizio previsto dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in
materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia,
sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), disposta per effetto dell’art.
39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica) – l’art. 32 del d.l. n. 269 del 2003 abbia nuovamente
aperto detti termini, riproponendo, con qualche modifica, le regole sostanziali
e procedurali dei due precedenti condoni edilizi, di modo che – sostiene
Sostengono
le ricorrenti che il comma 2 della norma censurata dispone che la normativa in
questione è posta “nelle more dell’adeguamento della disciplina regionale al
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia,
approvato con d.P.R. 6 giugno 2001, n.
Il
fulcro della disciplina oggetto delle doglianze regionali è contenuto nel comma 25 dell’art. 32, il quale prevede che “le
disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e
successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate
dall’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive
modificazioni e integrazioni, nonché dal presente articolo, si applicano alle
opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 e che non abbiano
comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria
della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a
In definitiva, gli spazi nei quali sarebbe ammesso l’intervento regionale sarebbero: a) l’aumento sino ad un massimo del 10 per cento della misura dell’oblazione; b) l’incremento degli oneri di concessione sino ad un massimo del 100 per cento; c) la individuazione delle modalità di attuazione della regola che consente a coloro che intendano eseguire in tutto o in parte le opere di urbanizzazione primaria di “detrarre dall’importo complessivo quanto già versato, a titolo di anticipazione degli oneri concessori”; d) la possibilità di prevedere l’obbligo di allegare “ulteriore documentazione” alla domanda di condono; e) la possibilità di consentire con proprie leggi la sanatoria degli abusi di minore gravità (restauro e risanamento conservativo, nonché la semplice manutenzione straordinaria), mentre per gli abusi più gravi non vi sarebbe alcun margine di scelta per le autonomie regionali.
3. – Con
un primo gruppo di censure le Regioni lamentano la violazione dell’art. 117
della Costituzione. In particolare,
Analoghe sono le argomentazioni svolte dalla Regione Campania, la quale – adducendo in termini meramente formali anche la violazione dell’art. 114 Cost. – considera la normativa oggetto del presente giudizio ricadente nell’ambito dell’urbanistica, e quindi afferente alla competenza residuale delle Regioni.
Quale ulteriore ipotesi interpretativa le Regioni Marche e Campania suggeriscono la collocazione della disciplina impugnata nell’ambito della materia “governo del territorio”, contemplata dall’art. 117, terzo comma, Cost. A tale conclusione si giungerebbe considerando l’urbanistica – cui afferirebbe l’art. 32 del d.l. n. 269 del 2003 – non quale materia autonoma ma ricompresa in tale, più ampia, qualificazione. A sostegno di tale impostazione viene richiamata la sentenza di questa Corte n. 303 del 2003, nella quale si affermerebbe che la disciplina dei titoli abilitativi alla edificazione rientrerebbe nell’ambito dell’urbanistica, che a sua volta sarebbe compresa nel “governo del territorio”.
Anche collocandosi in tale ordine di idee, l’illegittimità costituzionale della disciplina impugnata sarebbe del tutto evidente. Ciò in quanto, nell’ambito della materia “governo del territorio”, lo Stato potrebbe porre solo norme idonee ad esprimere principi fondamentali. E tali non potrebbero certo essere considerate le norme che prevedono e regolano la sanatoria edilizia.
Le ricorrenti, infatti, evidenziano come la giurisprudenza costituzionale abbia a più riprese sottolineato che principi fondamentali possono essere ritenuti “solo i nuclei essenziali del contenuto normativo che quelle disposizioni esprimono per i principi enunciati o da esse desumibili” e che, comunque, i principi fondamentali devono essere caratterizzati da “un livello di maggior astrattezza rispetto alle regole positivamente stabilite dal legislatore regionale” (vengono richiamate al riguardo le sentenze di questa Corte n. 482 del 1995 e n. 65 del 2001).
La disciplina impugnata, invece, sarebbe senz’altro qualificabile come normativa di dettaglio, contenendo una disciplina particolareggiata del procedimento di rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria. Le ricorrenti ritengono, in sintesi, che la normativa posta dalle disposizioni impugnate sia illegittima, in quanto “minuziosa, dettagliata, autoapplicativa, direttamente operativa nei confronti dei privati interessati, laddove, invece, i principi fondamentali della materia dovrebbero essere rivolti al legislatore regionale che poi dovrebbe articolare la normativa applicabile ai terzi interessati”. Né essa sarebbe stata configurata come normativa cedevole rispetto alle leggi regionali.
Più in generale, secondo le ricorrenti, sarebbe la stessa idea di condono edilizio a porsi irrimediabilmente in contrasto con la possibilità di qualificare le norme che lo prevedono quali principi fondamentali della materia.
A questo riguardo le Regioni richiamano, tra le altre, le sentenze di questa Corte n. 369 del 1988, n. 416 del 1995 e n. 427 del 1995. Da tali decisioni emergerebbe con chiarezza come, secondo il giudice costituzionale, il condono edilizio possa giustificarsi esclusivamente quale misura del tutto straordinaria ed eccezionale, in quanto tale non reiterabile, e tale da dover trovare – per poter essere ritenuto conforme a Costituzione – specifiche giustificazioni in punto di ragionevolezza, le quali, pur se ritenute sussistenti nel caso dei precedenti condoni, sarebbero del tutto assenti nel caso presente.
La correttezza di tali argomentazioni, peraltro, sarebbe corroborata – secondo le ricorrenti – da quelle decisioni della Corte costituzionale le quali evidenziano che, affinché si possa discorrere di principio fondamentale, è necessario che la norma in questione esprima una consapevole scelta di politica legislativa, o, quantomeno, sia in grado di orientare i futuri interventi legislativi: ciò che, con tutta evidenza, mancherebbe nel caso della sanatoria. Anzi, quest’ultima si porrebbe in contrasto con i principi fondamentali vigenti nella materia in questione, travolgendoli senza appello, dal momento che tali principi contemplerebbero, invece, proprio l’obbligo di perseguire e sanzionare gli abusi, nonché la necessità di ridurre ed eliminare per quanto possibile le conseguenze lesive di questi ultimi.
Né
sarebbe possibile considerare la disciplina impugnata come espressione della
competenza statale concernente l’ordinamento penale. Al riguardo,
Neanche in base alla norma costituzionale concernente il “coordinamento della finanza pubblica” sarebbe possibile ritenere lo Stato legittimato a dettare norme quali quelle impugnate. In primo luogo, non sarebbe giustificabile in base a tale competenza “asservire” la materia urbanistica ed edilizia alle esigenze finanziarie. In secondo luogo, in vista del coordinamento della finanza pubblica, lo Stato potrebbe solo porre principi fondamentali; e la normativa impugnata non sarebbe in alcun modo classificabile quale determinazione di principi fondamentali.
4. – Diverse sono le argomentazioni svolte dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, in considerazione dei caratteri di specialità che contraddistinguono il suo regime di autonomia.
In particolare, la ricorrente afferma di essere dotata – ai sensi dell’art. 14, numero 12, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) – di competenza legislativa esclusiva in materia urbanistica, ossia nella materia in cui ricadrebbe la disciplina posta dalle disposizioni impugnate. Quanto alle funzioni amministrative connesse, esse spetterebbero alla Regione in virtù dell’art. 8 dello Statuto, e sarebbero state ad essa trasferite dall’art. 27 del d.P.R. 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia). Quanto alla normativa regionale, la ricorrente espone di aver fatto uso della propria potestà primaria con la legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica).
Ad
avviso della Regione Friuli-Venezia Giulia, stante la
propria potestà legislativa primaria nella materia sulla quale insiste la
disciplina impugnata, potrebbero vincolare legittimamente l’autonomia regionale
esclusivamente
5. – Tutte le ricorrenti censurano la disciplina impugnata anche per violazione dell’art. 118 Cost.; in particolare, le Regioni Campania, Marche e Toscana affermano che ciò deriverebbe dal fatto che la disciplina del condono edilizio determinerebbe la vanificazione degli interventi di pianificazione e controllo locale, nonché la necessità di apprestare appositi strumenti urbanistici e soluzioni di governo del territorio che tengano conto delle conseguenze della disciplina statale impugnata, cosicché le Regioni e gli enti locali sarebbero costretti a subire anziché governare le destinazioni urbanistiche del territorio.
6. – In
subordine,
7. – Altro motivo di doglianza esposto nei ricorsi regionali è la pretesa violazione dell’autonomia organizzativa, nonché dell’art. 119 Cost. e dell’autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali in esso contemplata.
Il condono edilizio – evidenziano le Regioni – è disposto in vista di esigenze finanziarie del bilancio statale, ma comporta spese particolarmente ingenti, e di vario genere, a carico delle finanze delle autonomie territoriali, a fronte di una compartecipazione al gettito delle operazioni di condono che risulterebbe decisamente esigua.
Tali
spese sarebbero – come nota
8. –
Secondo
9. – L’art. 32 del d.l. n. 269 del 2003 contrasterebbe, altresì, con il principio di eguaglianza.
Infatti, la disciplina in esame, riaprendo ed estendendo i termini del condono, introdurrebbe un sistema di sfavore nei confronti di coloro che, rispettando la normativa, non hanno costruito perché privi del titolo abilitativo, dovendo subire però le conseguenze in termini di degrado urbanistico del condono. Tale normativa, in primo luogo, ingiustamente tratterebbe in modo uguale situazioni diverse, ossia quella di chi ha costruito in base ad un titolo legittimo e quella di chi ha costruito abusivamente; in secondo luogo, altrettanto ingiustamente, non consentirebbe “di riportare ad uguaglianza, attraverso la sanzione, chi si è astenuto da comportamenti illeciti e chi illecitamente li ha compiuti”.
Ancora, secondo le ricorrenti, sarebbe irrimediabilmente violato il principio di ragionevolezza.
Come statuito da questa Corte con la sentenza n. 416 del 1995, la previsione di un provvedimento di condono deve essere considerata costituzionalmente legittima solo a patto di essere del tutto straordinaria ed eccezionale, e di essere giustificata da situazioni altrettanto straordinarie ed eccezionali. Viceversa, una ulteriore reiterazione del condono edilizio farebbe venir meno tali caratteri, e costituirebbe una indubbia violazione dei parametri costituzionali, secondo quanto affermato esplicitamente nella sentenza richiamata.
Dunque,
per le Regioni ricorrenti, la illegittimità
costituzionale delle disposizioni impugnate dipenderebbe già semplicemente –
alla luce della citata giurisprudenza costituzionale – dalla circostanza che esse
pongono in essere una reiterazione del condono; in secondo luogo, nel caso in
questione mancherebbero del tutto quelle circostanze eccezionali che, nelle
precedenti situazioni, hanno portato
Il
principio di ragionevolezza, peraltro, secondo
Quanto detto, peraltro, secondo le ricorrenti, renderebbe palese anche la violazione di altri parametri costituzionali. In particolare, risulterebbero violati il principio di imparzialità dei pubblici poteri, nonché il principio di buon andamento dell’amministrazione. Tale principio, infatti, sarebbe frustrato dalla inanità degli sforzi compiuti dalle amministrazioni locali al fine di reprimere l’abusivismo.
10. –
Altro parametro che secondo le ricorrenti sarebbe violato dalla normativa
oggetto del giudizio è l’art. 9 Cost., nonché, secondo
Similmente,
In relazione a tali parametri costituzionali, nonché a tutti i parametri invocati che risultino diversi da quelli che specificamente presiedono al riparto di competenze tra Stato e Regioni, le ricorrenti sostengono la sussistenza del proprio interesse a dedurne in giudizio la violazione. Ciò in quanto i vizi di costituzionalità derivanti da tali violazioni si tradurrebbero automaticamente in un danno alla sfera di competenza delle Regioni, che vedrebbero irrimediabilmente frustrata la propria attività legislativa ed amministrativa di governo del territorio, dal momento che gli abusi futuri potrebbero sfuggire alle sanzioni amministrative risultando così incentivati.
11. –
Ancora, a risultare violato – a giudizio delle Regioni – sarebbe il principio
di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo, dal momento che né in
sede di adozione del decreto-legge, né in sede di adozione del disegno di legge
di conversione, le autonomie regionali sono state consultate attraverso
Ad
ulteriore sostegno delle argomentazioni appena richiamate,
12. –
Secondo
13. – Le Regioni ricorrenti, in subordine, per il caso in cui le censure appena illustrate fossero ritenute infondate, prospettano alcune doglianze rivolte nei confronti di specifiche disposizioni dell’art. 32 impugnato.
In particolare, viene dedotta anzitutto l’illegittimità costituzionale del comma 26, lettera a), nella parte in cui subordina alla legge regionale la sanabilità degli abusi minori in zone non vincolate, mentre sottrae alla decisione regionale gli abusi maggiori e gli abusi minori in zone vincolate. Ciò determinerebbe la evidente violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza, nonché, in via mediata, degli artt. 117 e 118 Cost.
Ancora,
incostituzionale sarebbe il comma 25, “in quanto non eccettua dal condono gli
abusi per i quali il procedimento sanzionatorio sia
già iniziato” (così
Incostituzionali
sarebbero, altresì, i commi 3, 25, 26, lettera a), 28, 32, 35, lettere b)
e c), 37, 38 e 40, nonché l’Allegato
Le
Regioni censurano inoltre i commi 25 e 35 per violazione del principio di
ragionevolezza, dal momento che, estendendo il condono agli abusi compiuti sino
a sei mesi prima dell’entrata in vigore del decreto-legge impugnato,
renderebbero particolarmente difficile distinguere le opere ultimate da quelle
non ultimate, complicando notevolmente l’attività di vigilanza amministrativa.
Peraltro, tale norma – collegata al disposto del comma
Costituzionalmente illegittimo sarebbe inoltre il comma 37, nella parte in cui prevede la formazione del silenzio-assenso nei confronti delle istanze di sanatoria, dal momento che sarebbe palese la irragionevolezza di una norma che sana gli abusi in virtù del solo decorso del tempo. La norma, inoltre, contrasterebbe con gli artt. 9, 97, 117 e 118 Cost. (e con gli artt. 4 e 8 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), perché renderebbe eventuale il controllo dei Comuni sull’ammissibilità delle domande di condono, ledendo altresì le competenze regionali in materia di governo del territorio.
Secondo
le ricorrenti, andrebbero dichiarati incostituzionali anche i commi da
Specifiche
censure sono rivolte anche nei confronti del comma 6, il quale affida al
Ministro delle infrastrutture l’individuazione degli interventi da ammettere a
finanziamento tra quelli di riqualificazione urbanistica attivati
dalle Regioni previo parere della Conferenza unificata. Tale
disposizione sarebbe incostituzionale, nella prospettazione delle ricorrenti,
perché in una materia regionale determinerebbe la avocazione
di funzioni amministrative al centro senza prevedere, come richiesto dalla
sentenza n. 303 del 2003, l’intesa con
14. – Le
Regioni Campania, Marche, Toscana ed Emilia-Romagna
(quest’ultima con atto separato, notificato il 9 febbraio 2004 e depositato il
10 febbraio 2004) hanno formulato istanza di sospensione in via cautelare
dell’atto impugnato, ritenendo sussistenti le condizioni previste dall’art. 35
della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul
funzionamento della Corte costituzionale), come sostituito dall’art. 9
della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3). In particolare, vi sarebbe il rischio di un pregiudizio irreparabile
all’interesse pubblico, in quanto in caso contrario si dovrebbe
dar luogo alla attivazione delle procedure di condono da parte dei Comuni, con
notevoli spese per far fronte all’organizzazione dell’attività. Peraltro,
ulteriore danno deriverebbe dal fatto che – come insegnerebbe la passata
esperienza – provvedimenti legislativi del tipo di quello impugnato,
“producendo nella società una notevole aspettativa di sanatoria,
inevitabilmente [determinerebbero] un aumento vertiginoso […] dei fenomeni di
abusivismo” (così
15. – In tutti i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, contestando i singoli motivi che i ricorsi pongono a fondamento della richiesta declaratoria di incostituzionalità.
Infondata
sarebbe la violazione dell’art. 77 Cost., dal momento
che la sussistenza dei presupposti di straordinaria necessità ed urgenza
formerebbe oggetto di una valutazione “rimessa a ciascuna Camera”, e comunque
la loro eventuale mancanza sarebbe destinata ad essere sanata per effetto della
conversione in legge. In ogni caso, tale doglianza sarebbe inammissibile in
quanto non sarebbe ravvisabile alcun interesse delle Regioni a farla valere.
Peraltro, la situazione di straordinaria necessità ed urgenza sarebbe in
concreto ravvisabile nella finalità dell’art.
Quanto alle censure concernenti la presunta violazione del riparto di competenze legislative costituzionalmente garantito, l’Avvocatura dello Stato ritiene che il titolo abilitativo dell’intervento statale, nel caso de quo, sarebbe ravvisabile nell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., riguardante l’ordinamento penale, nonché, “seppur indirettamente”, nella competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile. Ciò in quanto la sanatoria edilizia sarebbe “rilevante in occasione delle compravendite immobiliari”. Ancora, titolo di intervento statale sarebbe ravvisabile nell’art. 81 Cost. e nell’art. 119 Cost., in quanto “essenziale dovere costituzionale dello Stato è assicurare a se stesso e agli enti a finanza derivata le risorse occorrenti”.
Del
resto, secondo l’Avvocatura, sarebbe infondata la pretesa di alcune delle
ricorrenti di ricondurre la normativa in esame all’edilizia o all’urbanistica,
e dunque al quarto comma dell’art. 117 Cost. Se peraltro si volesse considerare
l’art.
La normativa in esame, inoltre, sfuggirebbe anche alle censure che ne denunciano la natura “di dettaglio” anziché “di principio”, poiché “esigenze tecnico-giuridiche impongono una normazione esaustiva, self executing, unitaria per l’intero territorio nazionale, e […] idonea a confluire nell’ordinamento penale”.
La pretesa lesione dell’art. 9 Cost. sarebbe anch’essa infondata, dal momento che la normativa in esame conterrebbe l’indicazione di una serie di tipi di opere abusive non suscettibili di essere sanate, proprio in considerazione del valore in tale articolo cristallizzato.
Le censure concernenti gli artt. 32, 41 e 97 Cost., mosse dalla Regione Marche, sarebbero inammissibili, in quanto non argomentate. Analogo discorso dovrebbe farsi per la dedotta violazione dell’art. 25, secondo comma, Cost., il quale peraltro opererebbe “a senso unico”, posto che esso non escluderebbe la costituzionalità di norme che eliminino la rilevanza penale di determinati fatti.
In relazione al preteso contrasto con il principio di eguaglianza, l’Avvocatura osserva che, al fine di poter ritenere sussistente la violazione dell’art. 3 Cost., è necessario che la comparazione compiuta nella relativa doglianza sia “non diacronica” e sia possibile “tra situazioni uguali o almeno confrontabili”: cosa questa che non accadrebbe nel caso di specie.
Quanto alle spese per l’urbanizzazione cui dovrebbero far fronte gli enti territoriali, l’Avvocatura osserva, in primo luogo, che si tratterebbe di una doglianza “attinente alla convenienza politico-economica”, e quindi inammissibile; in secondo luogo, tale censura sarebbe comunque infondata, in quanto le Regioni potrebbero far fronte a tali spese aumentando fino al 100 per cento gli oneri di concessione relativi alle opere abusive oggetto di sanatoria. Del resto, secondo la difesa erariale, sarebbe inammissibile la doglianza in questione nella parte in cui intendesse far valere un preteso squilibrio finanziario degli enti locali, non rappresentati dalle Regioni.
Quanto alla coerenza del condono con il disposto della sentenza , l’Avvocatura dello Stato osserva come “eccezionalità e straordinarietà si ripropongono ora, a distanza di dieci anni, ove si consideri la persistenza del fenomeno dell’abusivismo, con conseguente indefettibile esigenza di recupero della legalità”.
La richiesta di sospensione avanzata dalle ricorrenti, secondo l’Avvocatura, sarebbe del tutto inammissibile, in quanto l’atto impugnato “non è un provvedimento amministrativo”, e comunque non sussisterebbero le condizioni previste dall’art. 35 della legge n. 87 del 1953, come sostituito dall’art. 9 della legge n. 131 del 2003.
16. – Con atto depositato il 27 novembre 2003 il Comune di Salerno è intervenuto ad adiuvandum nel giudizio concernente il decreto-legge n. 269 del 2003 promosso con il ricorso della Regione Campania. Il Comune espone innanzi tutto di essere dotato di competenze costituzionalmente garantite – in virtù dell’art. 118 Cost., così come riformato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 – inerenti l’esercizio di tutte le funzioni amministrative non espressamente conferite ad enti “superiori”. Tra tali funzioni rientrerebbe anche quella di “pianificazione del territorio”, a mezzo del piano regolatore generale. Ciò basta al Comune interveniente per affermare che “l’ennesimo condono edilizio […] pregiudica […] gli interessi pubblici primari perseguiti” dallo stesso in ordine “alla tutela dell’ambiente, del paesaggio e del corretto sviluppo del territorio”.
Il Comune di Salerno propone poi argomentazioni a sostegno delle censure prospettate dalla Regione Campania, per vero spesso coincidenti con quelle contenute nel ricorso di quest’ultima.
17. – Hanno presentato atto di intervento ad opponendum, depositato per entrambi in data 3 marzo 2004, il Comune di Ischia e il Comune di Lacco Ameno, anch’essi nel giudizio introdotto con il ricorso della Regione Campania. Tali Comuni, con deduzioni sostanzialmente identiche, dopo aver affermato la propria legittimazione ad intervenire in virtù di una “posizione individualizzata” in relazione alla normativa impugnata, nonché in virtù della qualità di “destinatari” di quest’ultima, argomentano nel senso della declaratoria di infondatezza del ricorso, “previa reiezione” dell’istanza di sospensione cautelare.
18. – Con atti depositati rispettivamente il 3 febbraio 2004 e 13 gennaio 2004 il CODACONS – Coordinamento delle Associazioni e dei Comitati per la tutela dei consumatori e dell’ambiente è intervenuto ad adiuvandum nei giudizi aventi ad oggetto il d.l. n. 269 del 2003 promossi con i ricorsi della Regione Emilia-Romagna e della Regione Toscana.
Quanto alla propria legittimazione ad intervenire in giudizio, il CODACONS ritiene che questa derivi, da un lato, dalla circostanza secondo la quale il perseguimento di obiettivi di tutela ambientale e sanitaria è previsto dal proprio statuto; dall’altro, dal fatto che svariati atti normativi riconoscono allo stesso CODACONS la legittimazione ad agire in giudizio a tutela degli interessi diffusi di rango costituzionale dei quali è portatore.
Nel merito, il CODACONS espone argomentazioni a sostegno delle doglianze proposte dalla Regione Emilia-Romagna, tali peraltro da coincidere spesso con quelle contenute nel ricorso di quest’ultima.
19. – Anche il Comune di Roma, con atto depositato il 2 febbraio 2004, è intervenuto ad adiuvandum nel giudizio promosso dalla Regione Umbria avverso il d.l. n. 269 del 2003, chiedendo l’accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale sollevate nel ricorso.
Preliminarmente, a sostegno della ammissibilità del proprio intervento, il Comune sostiene che le competenze normative riconosciute ai Comuni dagli artt. 117, sesto comma, e 118 Cost. renderebbero gli enti locali titolari di interessi costituzionalmente qualificati che li legittimerebbero ad agire avanti alla Corte a tutela di tali interessi.
Nel merito, l’interveniente ritiene che un nuovo ed esteso condono incida negativamente sulle capacità normative e sulle funzioni amministrative dell’ente locale, azzerandone il ruolo, oltre ad “alterare” il principio della legislazione concorrente.
20. –
Peraltro,
Hanno
sollevato questione sull’art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, nel testo risultante
dalla conversione in legge, anche
In particolare,
21. – Tutti i ricorsi ripropongono sostanzialmente le censure già prospettate nelle impugnazioni dell’art. 32 del d.l. n. 269 del 2003 nel testo originario, tenendo tuttavia conto sia delle modifiche introdotte in sede di conversione, sia della abrogazione – per effetto della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2004) – dei commi 6, 9, 11, e 24.
I ricorsi espongono innanzi tutto doglianze di carattere generale, fondate sull’assunto secondo il quale il difetto dei presupposti di necessità ed urgenza – che contraddistingueva, secondo la prospettazione delle ricorrenti, il d.l. n. 269 del 2003 – si estenderebbe, quale vizio in procedendo, anche alla legge di conversione, con conseguente violazione dell’art. 77 Cost.
Ancora,
secondo
Inoltre,
secondo le ricorrenti, dalla normativa risultante dalle modifiche operate in
sede di conversione e derivanti dalle abrogazioni disposte dalla legge
finanziaria per il 2004, emergerebbe chiaramente che sarebbe
rimasto soltanto il condono edilizio, mentre sarebbero stati abrogati i
fondi per la riqualificazione urbanistica e ambientale, pur ritenuti evidentemente
insufficienti dalle Regioni. Ciò renderebbe palese, secondo
Sarebbe violato, secondo tale Regione, anche il principio di eguaglianza. Al riguardo, oltre a proporre le medesime argomentazioni svolte negli altri ricorsi, si evidenzia come tale principio costituzionale verrebbe leso anche dalla perdita di valore degli immobili dei cittadini rispettosi della legge a causa della immissione sul mercato di immobili abusivi, nonché dall’aumento della pressione fiscale a carico dei medesimi cittadini al fine di reperire le risorse finanziarie volte alla realizzazione delle opere di urbanizzazione.
22. – Le
ricorrenti censurano, inoltre, talune disposizioni modificate in sede di conversione
e successivamente abrogate. Così, il comma 6, che, anche dopo la conversione,
continuerebbe ad attribuire la competenza al Ministro. Il comma 9, nel testo
risultante a seguito della conversione, prevedrebbe l’intesa con
Quanto
ai commi da
Viene ribadita anche la censura concernente il comma 25, pur
modificato in sede di conversione. A seguito di tale modifica, la norma prevede
un limite massimo per la costruzione abusiva considerata nel suo complesso pari
a
È inoltre censurato il comma 49-ter, introdotto in sede di conversione. Tale disposizione viene ritenuta costituzionalmente illegittima per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., in quanto determinerebbe l’accentramento della competenza concernente le demolizioni in capo al prefetto. La norma – si osserva – non esprimerebbe un principio fondamentale, né del resto sarebbe giustificabile in base ad esigenze unitarie, in quanto l’amministrazione statale non sarebbe adeguata allo svolgimento della funzione di demolizione, non disponendo nemmeno dei dati per effettuare il controllo degli interventi edilizi.
23. – Le
Regioni Marche, Toscana e Campania, nei rispettivi ricorsi, hanno proposto
anche istanza di sospensione dell’atto impugnato ai sensi dell’art. 35
della legge n. 87 del 1953, così come novellato dall’art. 9 della legge n. 131
del 2003, con argomentazioni non dissimili da quelle poste a fondamento
dell’istanza di sospensione degli effetti del decreto-legge.
24. – In tutti i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, proponendo argomentazioni non dissimili da quelle, più sopra esposte, contenute negli atti di costituzione nei giudizi aventi per oggetto l’art. 32 del d.l. n. 269 del 2003.
L’Avvocatura dello Stato evidenzia, in aggiunta, come “se la spettanza regionale di alcuni (invero moltissimi) settori costituisse limite alla potestà legislativa del Parlamento nazionale, questo in pratica solo in pochi casi potrebbe deliberare interventi o manovre di politica economica”.
In
relazione alle doglianze svolte con riguardo ai commi da
Quanto alle censure concernenti il comma 25, l’Avvocatura ritiene che esse prospettino un inammissibile intervento additivo della Corte; e inammissibile sarebbe anche l’intervento additivo richiesto in ordine al comma 37, anche se – si riconosce – tale intervento “potrebbe fugare le addotte preoccupazioni”.
Con
riferimento al giudizio promosso dalla Regione Lazio, la difesa erariale
evidenzia come a suo avviso andrebbe delimitata, in ragione della motivazione
offerta nel ricorso, la materia del contendere, escludendo da quest’ultima i
commi da
Nel merito, l’Avvocatura dello Stato ritiene innanzi tutto che il “monito” indirizzato al legislatore dalla sentenza n. 416 del 1995 – ed orientato nel senso di vietare una ulteriore reiterazione del condono – non varrebbe ad escludere la legittimità costituzionale della normativa oggetto del giudizio, in quanto, dinanzi ad un abusivismo “di massa” (quale sarebbe quello che ha contraddistinto il periodo successivo alla citata sentenza), il legislatore statale non potrebbe rimanere “indifferente o estraneo”, dovendo viceversa intervenire per necessità “sia di carattere economico […] sia di carattere giuridico”.
Quanto alla pretesa violazione dell’art. 3 Cost., e del principio di eguaglianza, nelle difese dell’Avvocatura si evidenzia come, nel caso de quo, si tratterebbe di disuguaglianze di mero fatto, “empiriche”, e in quanto tali non suscettibili di essere censurate in punto di legittimità costituzionale.
In relazione alle pretese spese di urbanizzazione che conseguirebbero al condono edilizio, l’Avvocatura nota come tali spese sussisterebbero comunque, dal momento che, per quanto le costruzioni abusive possano soddisfare un effettivo fabbisogno abitativo od un fabbisogno di spazi per attività produttive, le spese per l’urbanizzazione sarebbero ineludibili.
Il fulcro dei ricorsi regionali, secondo la difesa erariale, sarebbe però non già l’incostituzionalità in sé del condono, ma la circostanza che la disciplina in questione pretermetta il ruolo delle autonomie territoriali. L’Avvocatura, al riguardo, ribadisce che “esigenze tecnico-giuridiche” imporrebbero, nel caso de quo, “una normazione esaustiva, self executing, u
nitaria per l’intero territorio nazionale, e – in sintesi – idonea a confluire nell’ordinamento penale”.
25. – Il Comune di Salerno ha depositato atto di intervento ad adiuvandum nel giudizio promosso con il ricorso della Regione Campania avverso l’art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, come convertito dalla legge n. 326 del 2003, sostenendo nel merito la fondatezza del ricorso e associandosi alla richiesta di sospensione dell’atto impugnato.
Il Comune di Roma è intervenuto ad adiuvandum nel giudizio promosso dalla Regione Lazio, chiedendo l’accoglimento della questione di legittimità costituzionale con motivazioni identiche a quelle addotte a sostegno dell’intervento nel ricorso proposto dalla Regione Umbria avverso l’art. 32 nel testo originario di cui al d.l. n. 269 del 2003.
Nello
stesso giudizio, promosso dalla Regione Lazio, nonché in quello promosso dalla
Regione Marche avverso l’art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, come convertito
dalla legge n. 326 del
26. – In
prossimità della camera di consiglio del 24 marzo 2004, fissata per la
trattazione delle istanze di sospensione degli atti impugnati,
Quanto
alle motivazioni poste a fondamento dell’istanza,
Secondo le Regioni ricorrenti le istanze di sospensione andrebbero accolte anche perché, a fronte di danni di tale gravità in caso di perdurante efficacia della normativa statale impugnata, non deriverebbe nessun pregiudizio ad interessi costituzionalmente garantiti ove invece quest’ultima fosse sospesa. Le esigenze di tipo finanziario cui si intende far fronte con il condono edilizio, infatti, ben potrebbero essere soddisfatte con altri strumenti, e comunque lo Stato ben potrebbe incassare gli stessi introiti “da condono” successivamente alla decisione di merito della proposta questione di costituzionalità, ove tale decisione fosse orientata nel senso del rigetto dei ricorsi.
27. – L’Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria per argomentare l’infondatezza delle istanze di sospensione formulate dalle Regioni.
Preliminarmente,
la difesa erariale afferma che dalle espressioni contenute nel novellato art.
35 della legge n. 87 del 1953 per indicare i presupposti in
presenza dei quali
Ciò, peraltro, sarebbe confermato anche dal fatto che la competenza statale non sarebbe “circoscritta alle sole materie ‘elencate’ nei commi secondo e terzo dell’art. 117 Cost.”, risultando semplicemente “compressa dall’esterno” nei casi – come quello de quo – “in cui la pluralità di ‘materie’ congiuntamente coinvolte impedisce di assegnare integralmente la competenza” alla sfera regionale. Lo Stato, non essendo titolare di una competenza “racchiusa in una sfera”, potrebbe “esprimere quei parametri e quei valori […] cui l’art. 35 citato rimanda”.
In relazione all’ultimo dei presupposti in presenza dei quali può essere sospesa l’efficacia della legge oggetto di impugnazione, l’Avvocatura evidenzia innanzi tutto che il “rischio di pregiudizio” debba ritenersi connesso, non tanto alla disposizione legislativa in sé, quanto piuttosto alla illegittimità costituzionale della stessa, dal momento che, “se tale illegittimità non fosse ravvisabile, mancherebbe la configurabilità dei diritti”, e, conseguentemente, il rischio del pregiudizio agli stessi.
In
astratto, secondo la difesa erariale, anche una legge dello Stato è idonea a generare
un simile pregiudizio; tuttavia, poiché
In relazione alla sussistenza in concreto dei presupposti di cui all’art. 35 della legge n. 87 del 1953 per la sospensione della efficacia degli atti legislativi impugnati, l’Avvocatura osserva che gli argomenti proposti dalle Regioni dovrebbero ritenersi inammissibili, in quanto non concernenti i “diritti dei cittadini”, salvo quello addotto dalla Regione Marche, secondo cui l’esecuzione della normativa oggetto del giudizio determinerebbe il pregiudizio irreparabile del diritto dei cittadini ad un territorio rispettoso dei valori costituzionali.
Tuttavia tale argomento, seppur ammissibile, sarebbe, secondo la difesa erariale, del tutto infondato. Ciò, innanzi tutto, in quanto “all’immagine […] di un diritto […] al ‘territorio rispettoso’ non corrisponde una situazione giuridica riconosciuta dall’ordinamento ed attribuita ai singoli individui”; in secondo luogo, in quanto la compromissione di tali “diritti” non deriverebbe da fatto del legislatore, ma di coloro che, in passato, hanno posto in essere i comportamenti abusivi; infine, in quanto, comunque, la normativa impugnata escluderebbe la possibilità di sanare abusi compiuti “in presenza di vincoli pre-urbanistici o di altre situazioni di particolare lesività dell’ambiente e/o di pericolo per l’incolumità”.
Una ulteriore ragione di inammissibilità, propria delle istanze aventi per oggetto il decreto-legge, sarebbe inoltre individuabile nella circostanza che quest’ultimo, in quanto tale, non sarebbe più esistente, in quanto convertito in legge.
28. – L’Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria separata per difendersi nel giudizio instaurato dal ricorso della Regione Emilia-Romagna avverso il d.l. n. 269 del 2003, nella quale si osserva come l’argomento che fa perno sull’incertezza dei rapporti giuridici nelle more della decisione di merito non meriterebbe considerazione, in quanto tale circostanza caratterizzerebbe ogni controversia costituzionale. Peraltro – si evidenzia – il “dubbio circa l’operatività delle norme impugnate” è stato provocato dalla stessa Regione Emilia-Romagna, che non potrebbe dunque avvalersene in questa sede.
A ciò la
difesa erariale aggiunge la considerazione secondo la quale la circostanza che
le autodenunce di abusi non ancora “scoperti”
solitamente attendono la decisione nel merito della controversia da parte della
Corte, “unitamente al probabile differimento del termine” per proporre istanza
di condono “potrebbe indurre le parti a non chiedere un duplice esame della
controversia”. Infine, sarebbe ingiustificata la preoccupazione addotta dalla
Regione secondo cui essa non potrebbe emanare una disciplina legislativa
dell’attività urbanistico-edilizia finché permangano
i vincoli posti dalle disposizioni impugnate;
Chiedendo il rigetto dell’istanza di sospensione, l’Avvocatura si richiama per ogni altra considerazione alle memorie relative alle controversie instaurate con i ricorsi delle Regioni Toscana, Marche e Campania.
29. – Successivamente, le Regioni Toscana, Marche e Campania hanno depositato ulteriori atti nei quali – in considerazione della rinuncia da parte dello Stato alla immediata pronunzia sulle istanze di sospensione da essa presentate in separati giudizi promossi nei confronti delle leggi regionali concernenti il condono edilizio – hanno aderito alla “richiesta di differimento” dell’esame delle istanze cautelari auspicata dall’Avvocatura contestualmente alla propria rinuncia.
Preso
atto di tale rinuncia, con ordinanza n. 116 del 2004
30. – In
prossimità dell’udienza pubblica,
Anche
Quanto
alla pretesa dell’Avvocatura di giustificare il carattere dettagliato ed autoapplicativo della normativa impugnata in ragione della
competenza penale riconosciuta allo Stato, la ricorrente nota come “la
previsione del condono penale non giustifichi l’esenzione dalle sanzioni
amministrative, e tanto meno una disciplina dettagliata della materia”. Ancora,
Anche
La
ricorrente ribadisce che l’art. 32 censurato, relativamente agli effetti
amministrativi del condono edilizio, non sarebbe applicabile nel proprio
territorio in forza della previsione del secondo comma dello stesso art. 32.
Infatti,
In
subordine,
Anche
Nel
merito,
Ancora,
del tutto infondato sarebbe l’argomento dell’Avvocatura secondo il quale il fondamento della normativa oggetto di
impugnazione andrebbe reperito nell’art. 120 Cost., dal momento che non vi
sarebbero emergenze istituzionali di particolare gravità che sole possono
consentire l’attivarsi del potere contemplato da tale disposizione, peraltro
esclusivamente nei casi ivi tassativamente previsti. Da ultimo, si evidenzia
come anche
31. – In prossimità dell’udienza pubblica, anche il Comune di Roma ha depositato una nuova memoria, svolgendo ulteriori rilievi in ordine alla ammissibilità dello stesso e richiamando, nel merito, le argomentazioni dell’atto di intervento e dei ricorsi delle Regioni Umbria e Lazio.
32. – L’Avvocatura dello Stato ha presentato una memoria nei giudizi instaurati dalla Regione Campania, evidenziando come in essi siano intervenuti alcuni Comuni esponendo punti di vista differenti. Ciò proverebbe, secondo l’Avvocatura, la difficoltà degli enti locali minori, che non sarebbero in grado di fronteggiare le situazioni in cui si trovano.
Nel merito, si osserva come “una manovra di finanza statale che ricolleghi introiti all’esercizio (eventuale) da parte dei proprietari di edifici in tutto o in parte abusivi della facoltà di definire gli illeciti commessi, rimane pur sempre una manovra di finanza statale autonomamente giustificata dalle esigenze di questa, e radicata nella competenza legislativa dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), e dell’art. 119, comma secondo, Cost.”.
Da ultimo, la difesa erariale precisa che il richiamo all’art. 120 Cost. deve essere inteso nel senso che da tale disposizione sarebbe desumibile un principio generale, consistente nella possibilità (anzi, necessità) di interventi di carattere straordinario e aggiuntivo per evitare la compromissione di interessi superiori.
Con la memoria depositata nel giudizio instaurato dalla Regione Lazio, l’Avvocatura dello Stato ribadisce che il ricorso deve considerarsi inammissibile, in quanto rivolto nei confronti della legge di conversione, anche in relazione alle parti del decreto non modificate, pur non essendo stato quest’ultimo oggetto di impugnazione.
Anche nei giudizi instaurati dalla Regione Toscana, l’ulteriore memoria difensiva dell’Avvocatura ribadisce l’eccezione di inammissibilità del ricorso avverso il testo del decreto-legge convertito, in quanto avrebbe ad oggetto anche disposizioni vigenti fin dal 2 ottobre 2003, le quali dunque sarebbero state impugnate oltre il termine fissato dall’art. 127, secondo comma, Cost. Inoltre l’impugnazione dei commi 41, 42 e 43 dell’art. 32 non sarebbe sorretta da alcuna motivazione. Nel merito, l’Avvocatura sostiene l’infondatezza della censura concernente il comma 49-ter dell’art. 32, dal momento che la norma si limiterebbe ad assegnare alla prefettura compiti meramente esecutivi delle ordinanze di demolizione o di acquisizione gratuita delle opere abusive, disposte dagli enti locali, e pertanto nessun potere autonomo verrebbe riconosciuto alla prefettura. In ordine alle altre censure mosse dalla Regione, la difesa erariale richiama le argomentazioni già svolte nei precedenti scritti difensivi.
Nella
memoria concernente i giudizi promossi dalla Regione Marche, l’Avvocatura ribadisce
l’eccezione di inammissibilità conseguente all’impossibilità per
Considerato in diritto
1. – Le Regioni Campania, Marche, Toscana, Emilia-Romagna,
Umbria e Friuli-Venezia Giulia hanno impugnato l’art.
32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per
favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici),
ed in particolare i commi: 1, 2, 3, 5, 14-20; 25-31; 32 e seguenti (reg. ric.
n. 76 del 2003); 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 13, 14-20;
24-41; (reg. ric. n. 81 del 2003); 1, 3, 5, 6, 9, 10,
14-20; 24, 25-40 (reg. ric. n. 82 del 2003); 1, 2, 3,
25, 26, lettera a), 28, 32, 35, 37, 38, 40, nonché l’Allegato 1 (reg.
ric. nn. 83, 87 del 2003); 1, 2, 3, 4, 25, 26, lettera
a), 28, 32, 35, 37, 38, 40, nonché l’Allegato 1 (reg. ric. n. 89 del 2003).
Le prospettazioni contenute nei ricorsi introduttivi dei giudizi sollevano rilievi di costituzionalità sostanzialmente analoghi e sintetizzabili nella pretesa violazione dei seguenti parametri costituzionali:
1. l’art. 117, quarto comma, della Costituzione (nonché, secondo i ricorsi della Regione Campania, l’art. 114 Cost.), in quanto la normativa impugnata interverrebbe nella materia dell’edilizia, affidata alla competenza residuale delle Regioni; ovvero, in subordine, l’art. 117, quarto comma, Cost., in quanto interverrebbe nella materia dell’urbanistica, affidata alla competenza residuale delle Regioni (così, in particolare, i ricorsi della Regione Campania e della Regione Marche); ovvero, in via ulteriormente subordinata, l’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto interverrebbe con una disciplina di dettaglio in una materia, quale quella del “governo del territorio”, affidata alla competenza concorrente di Stato e Regioni, e non essendo, più in generale, la stessa idea di condono edilizio idonea ad essere qualificata quale principio fondamentale della materia;
2. l’art. 118 Cost., in quanto la disciplina del condono edilizio determinerebbe la vanificazione degli interventi di pianificazione e controllo locale, nonché la necessità di apprestare appositi strumenti urbanistici e soluzioni di governo del territorio che tengano conto delle conseguenze della disciplina statale impugnata, cosicché le Regioni e gli enti locali sarebbero costretti a subire, anziché governare, le destinazioni urbanistiche del territorio (così, in particolare, i ricorsi della Regione Campania, della Regione Marche e della Regione Toscana);
3. l’art. 77 Cost., dal momento che difetterebbero i presupposti costituzionali per l’esercizio della decretazione d’urgenza (così i ricorsi della Regione Campania e della Regione Marche); difetterebbe inoltre il requisito, costituzionalmente necessario, della omogeneità del contenuto del decreto-legge (così i ricorsi della Regione Campania); infine, il decreto-legge sarebbe inidoneo a porre i principi fondamentali di cui all’art. 117, terzo comma, Cost.;
4. l’art. 119 Cost., e l’autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali in esso contemplata, in quanto il condono edilizio, disposto in vista di esigenze