Consulta
OnLine
SENTENZA
N. 196
ANNO 2004
Commenti alla decisione di
I. Matteo Barbero, Brevi
riflessioni a margine della sentenza della consulta sul condono edilizio:
profili di rilevanza in materia di federalismo fiscale (per gentile
concessione del Forum di Quaderni costituzionali)
II. Domenico Sorace e Andrea Torricelli, Dal
condono selvaggio al condono sostenibile? (per gentile concessione
del Forum di Quaderni costituzionali)
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
- Gustavo ZAGREBELSKY
Presidente
- Valerio ONIDA Giudice
- Carlo MEZZANOTTE “
- Fernanda CONTRI “
- Guido NEPPI MODONA “
- Piero Alberto CAPOTOSTI “
- Annibale MARINI “
- Franco BILE “
- Giovanni Maria FLICK “
- Ugo DE SIERVO “
- Romano VACCARELLA “
- Alfio FINOCCHIARO “
- Alfonso
QUARANTA “
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nei
giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 32 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per
la correzione dell’andamento dei conti pubblici), e dell’art. 32 del d.l.
n. 269 del 2003 come risultante dalla conversione ad opera
della legge 24 novembre 2003, n. 326 (Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per
favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici),
promossi con due ricorsi della Regione Campania, rispettivamente notificati il
17 ottobre 2003 e il 22 gennaio 2004, depositati in cancelleria il 25 ottobre e
il 30 gennaio successivi ed iscritti al n. 76 del registro ricorsi 2003 ed al
n. 14 del registro ricorsi 2004, con due ricorsi della Regione Marche,
rispettivamente notificati il 13 novembre 2003 e il 21 gennaio 2004, depositati
in cancelleria il 19 novembre e il 26 gennaio successivi ed iscritti al n. 81
del registro ricorsi 2003 ed al n. 8 del registro ricorsi 2004, con due ricorsi
della Regione Toscana, rispettivamente notificati il 12 novembre 2003 ed il 21
gennaio 2004, depositati in cancelleria il 21 novembre e il 29 gennaio
successivi ed iscritti al n. 82 del registro ricorsi 2003 ed al n. 10 del
registro ricorsi 2004, con due ricorsi della Regione Emilia-Romagna,
rispettivamente notificati il 20 novembre 2003 e il 23 gennaio 2004, depositati
in cancelleria il 26 novembre e il 29 gennaio successivi ed iscritti al n. 83
del registro ricorsi 2003 ed al n. 13 del registro ricorsi 2004, con due
ricorsi della Regione Umbria, rispettivamente notificati il 25 novembre 2003 e
il 23 gennaio 2004, depositati in cancelleria il 2 dicembre e il 29 gennaio
successivi ed iscritti al n. 87 del registro ricorsi 2003 e al n. 11 del
registro ricorsi 2004, con due ricorsi della Regione Friuli-Venezia
Giulia, rispettivamente notificati il 27 novembre 2003 e il 22 gennaio 2004,
depositati in cancelleria il 4 dicembre e il 30 gennaio successivi ed iscritti
al n. 89 del registro ricorsi 2003 ed al n. 12 del registro ricorsi 2004, con
un ricorso della Regione Basilicata, notificato il 1° dicembre 2003,
depositato in cancelleria il 5 dicembre successivo ed iscritto al n. 90 del
registro ricorsi 2003 e con un ricorso della Regione Lazio, notificato il 20
gennaio 2004, depositato in cancelleria il 23 gennaio successivo ed iscritto al
n. 6 del registro ricorsi 2004.
Visti gli atti di
costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri nonché gli atti di
intervento del Comune di Salerno, del Comune di Ischia e del Comune di Lacco
Ameno, dell’Associazione Italiana per il World Wide Fund For Nature (WWF) ONLUS e del
CODACONS, del Comune di Roma;
udito
nell’udienza pubblica dell’11 maggio 2004 il Giudice relatore Ugo De Siervo;
uditi gli avvocati Vincenzo Cocozza
per la Regione
Campania, Stefano Grassi per la Regione Marche,
Lucia Bora e Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana,
Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna,
per la Regione Umbria
e per la
Regione Friuli-Venezia Giulia,
Gennaro Terracciano per la Regione Basilicata,
Pietro Pesacane per la Regione Lazio, Lorenzo
Bruno Molinaro per il Comune di Ischia e per il
Comune di Lacco Ameno, Antonio Brancaccio per il Comune di Salerno, Alessio Petretti per il World Wide Fund For Nature (WWF) ONLUS,
Sebastiano Capotorto per il Comune di Roma, Nicolò Paoletti per il CODACONS e l’avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in
fatto
1. – Le
Regioni Campania (con ricorso notificato il 17 ottobre 2003, depositato il 25
ottobre 2003 e iscritto al reg. ricorsi n. 76 del 2003), Marche (con ricorso
notificato il 13 novembre 2003, depositato il 19 novembre 2003 e iscritto al
reg. ricorsi n. 81 del 2003), Toscana (con ricorso notificato il 12 novembre
2003, depositato il 25 novembre 2003 e iscritto al reg. ric. 82
del 2003), Emilia-Romagna (con ricorso notificato il
20 novembre 2003, depositato il 26 novembre 2003 e iscritto al reg. ricorsi n.
83 del 2003), Umbria (con ricorso notificato il 25 novembre 2003, depositato il
2 dicembre 2003 e iscritto al reg. ricorsi n. 87 del 2003) e Friuli-Venezia Giulia (con ricorso notificato il 27
novembre 2003, depositato il 4 dicembre 2003 e iscritto al reg. ricorsi n. 89
del 2003) hanno impugnato l’art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269
(Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell’andamento dei conti pubblici), ed in particolare i commi: 1, 2, 3, 5,
14-20; 25-31; 32 e seguenti (reg. ric. n. 76
del 2003); 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 13, 14-20; 24-41 (reg. ric. n.
81 del 2003); 1, 3, 5, 6, 9, 10, 14-20; 24, 25-40 (reg. ric. n.
82 del 2003); 1, 2, 3, 4, 25, 26, lettera a), 28, 32, 35, 37, 38, 40,
nonché l’Allegato 1 (reg. ric. nn. 83, 87 e 89 del 2003). La Regione Marche ha
impugnato anche l’art. 32 citato nel suo complesso.
2. –
Preliminarmente le ricorrenti evidenziano come – dopo la riapertura dei termini
del condono edilizio previsto dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in
materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia,
sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), disposta per effetto dell’art.
39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica) – l’art. 32 del d.l. n. 269 del 2003 abbia nuovamente
aperto detti termini, riproponendo, con qualche modifica, le regole sostanziali
e procedurali dei due precedenti condoni edilizi, di modo che – sostiene la Regione Emilia-Romagna
– “sommando tutti i periodi, ne risulta che […] chiunque negli ultimi venti
anni abbia effettuato opere edilizie in spregio alle regole sostanziali e
formali di governo del territorio ha potuto o potrà trarre vantaggio dal
proprio illecito”.
Sostengono
le ricorrenti che il comma 2 della norma censurata dispone che la normativa in
questione è posta “nelle more dell’adeguamento della disciplina regionale al
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia,
approvato con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380”, e facendo comunque
“salve le competenze delle autonomie locali sul governo del territorio”. Su
tale base, alcune delle Regioni (ad esempio, la Regione Toscana)
sostengono che quanto appena evidenziato dovrebbe comportare l’inapplicabilità
del medesimo art. 32 nei territori di quelle Regioni che abbiano già provveduto
a dotarsi di una disciplina coerente con le linee guida fornite dallo Stato
mediante il citato testo unico. In tale evenienza verrebbe meno lo stesso
motivo di doglianza delle Regioni in questione. Le censure, viceversa, sono
proposte per il caso in cui si ritenesse che la
prescrizione di cui al comma 2 citato non valga ad escludere le Regioni che si
sono già adeguate al disposto del testo unico dall’ambito di applicabilità
della disciplina impugnata. In relazione al citato comma 2,
la Regione Marche
ritiene “del tutto formale e pretestuoso” il richiamo compiuto da tale
disposizione al testo unico dell’edilizia, in quanto quest’ultimo “non ha
innovato il sistema normativo, ma ha confermato e riordinato i principi vigenti
senza peraltro prevedere alcuna esigenza di sanatoria”.
Il
fulcro della disciplina oggetto delle doglianze regionali è contenuto nel comma 25 dell’art. 32, il quale prevede che “le
disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e
successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate
dall’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive
modificazioni e integrazioni, nonché dal presente articolo, si applicano alle
opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 e che non abbiano
comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria
della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 metri cubi”, e
che “le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle opere abusive
realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni residenziali
non superiori a 750
metri cubi per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria”. Le ricorrenti
riconoscono che il comma 3 dell’art. 32 afferma che “le condizioni, i limiti e
le modalità del rilascio del (…) titolo abilitativo
sono stabilite dal presente articolo e dalle normative regionali”, evidenziando
tuttavia come le minute e dettagliate disposizioni del medesimo art. 32 lascino
margini di manovra del tutto esigui alle autonomie regionali, per di più da
esercitare entro il termine temporale assai ristretto fissato
dal comma 33.
In
definitiva, gli spazi nei quali sarebbe ammesso l’intervento regionale
sarebbero: a) l’aumento sino ad un massimo del 10 per cento della misura
dell’oblazione; b) l’incremento degli oneri di concessione sino ad un
massimo del 100 per cento; c) la individuazione
delle modalità di attuazione della regola che consente a coloro che intendano
eseguire in tutto o in parte le opere di urbanizzazione primaria di “detrarre
dall’importo complessivo quanto già versato, a titolo di anticipazione degli
oneri concessori”; d) la possibilità di prevedere l’obbligo di allegare
“ulteriore documentazione” alla domanda di condono; e) la possibilità di
consentire con proprie leggi la sanatoria degli abusi di minore gravità
(restauro e risanamento conservativo, nonché la semplice manutenzione
straordinaria), mentre per gli abusi più gravi non vi sarebbe alcun margine di
scelta per le autonomie regionali.
3. – Con
un primo gruppo di censure le Regioni lamentano la violazione dell’art. 117
della Costituzione. In particolare, la Regione Marche
sostiene che la disciplina in esame dovrebbe essere collocata nell’ambito della
materia “edilizia”, la quale, non essendo “nominata” tra le materie dell’art.
117 Cost., ricadrebbe automaticamente nella competenza
legislativa residuale delle Regioni. Ciò basterebbe per ritenere
costituzionalmente illegittime le disposizioni impugnate, in quanto dettate in
un ambito nel quale lo Stato non avrebbe alcuna potestà legislativa. Anche a
non voler considerare la disciplina dell’edilizia come afferente ad una materia
autonoma, secondo la
Regione Marche, essa andrebbe comunque collocata nell’ambito
dell’urbanistica, la quale – dovendo essere distinta, sulla base di quanto
appena evidenziato, dal “governo del territorio” – non potrebbe che essere
considerata materia di competenza residuale delle Regioni. Le conclusioni
sarebbero dunque le medesime di quelle più sopra richiamate, ossia la illegittimità costituzionale di qualunque normativa
statale in detto ambito materiale.
Analoghe
sono le argomentazioni svolte dalla Regione Campania, la quale – adducendo in
termini meramente formali anche la violazione dell’art. 114 Cost. – considera la normativa oggetto del presente giudizio ricadente
nell’ambito dell’urbanistica, e quindi afferente alla competenza residuale
delle Regioni.
Quale
ulteriore ipotesi interpretativa le Regioni Marche e Campania suggeriscono la
collocazione della disciplina impugnata nell’ambito della materia “governo del
territorio”, contemplata dall’art. 117, terzo comma,
Cost. A tale conclusione si giungerebbe considerando l’urbanistica – cui afferirebbe l’art. 32 del d.l. n. 269 del 2003 – non quale
materia autonoma ma ricompresa in tale, più ampia,
qualificazione. A sostegno di tale impostazione viene
richiamata la sentenza di questa Corte n. 303 del 2003,
nella quale si affermerebbe che la disciplina dei titoli abilitativi alla
edificazione rientrerebbe nell’ambito dell’urbanistica, che a sua volta sarebbe
compresa nel “governo del territorio”.
Anche
collocandosi in tale ordine di idee, l’illegittimità costituzionale della
disciplina impugnata sarebbe del tutto evidente. Ciò in quanto, nell’ambito
della materia “governo del territorio”, lo Stato potrebbe porre solo norme
idonee ad esprimere principi fondamentali. E tali non potrebbero certo essere
considerate le norme che prevedono e regolano la sanatoria edilizia.
Le
ricorrenti, infatti, evidenziano come la giurisprudenza costituzionale abbia a
più riprese sottolineato che principi fondamentali possono essere ritenuti
“solo i nuclei essenziali del contenuto normativo che quelle disposizioni
esprimono per i principi enunciati o da esse desumibili” e che, comunque, i
principi fondamentali devono essere caratterizzati da “un livello di maggior
astrattezza rispetto alle regole positivamente stabilite dal legislatore
regionale” (vengono richiamate al riguardo le sentenze
di questa Corte n. 482 del 1995
e n. 65 del 2001).
La
disciplina impugnata, invece, sarebbe senz’altro qualificabile come normativa
di dettaglio, contenendo una disciplina particolareggiata del procedimento di
rilascio del titolo abilitativo edilizio in
sanatoria. Le ricorrenti ritengono, in sintesi, che la normativa posta dalle
disposizioni impugnate sia illegittima, in quanto
“minuziosa, dettagliata, autoapplicativa,
direttamente operativa nei confronti dei privati interessati, laddove, invece,
i principi fondamentali della materia dovrebbero essere rivolti al legislatore
regionale che poi dovrebbe articolare la normativa applicabile ai terzi
interessati”. Né essa sarebbe stata configurata come normativa cedevole
rispetto alle leggi regionali.
Più in
generale, secondo le ricorrenti, sarebbe la stessa idea di condono edilizio a
porsi irrimediabilmente in contrasto con la possibilità di qualificare le norme
che lo prevedono quali principi fondamentali della materia.
A questo
riguardo le Regioni richiamano, tra le altre, le
sentenze di questa Corte n. 369 del 1988,
n. 416 del 1995
e n. 427 del 1995.
Da tali decisioni emergerebbe con chiarezza come, secondo il giudice
costituzionale, il condono edilizio possa
giustificarsi esclusivamente quale misura del tutto straordinaria ed
eccezionale, in quanto tale non reiterabile, e tale da dover trovare – per
poter essere ritenuto conforme a Costituzione – specifiche giustificazioni in
punto di ragionevolezza, le quali, pur se ritenute sussistenti nel caso dei
precedenti condoni, sarebbero del tutto assenti nel caso presente.
La
correttezza di tali argomentazioni, peraltro, sarebbe corroborata – secondo le
ricorrenti – da quelle decisioni della Corte costituzionale le
quali evidenziano che, affinché si possa discorrere di principio
fondamentale, è necessario che la norma in questione esprima una consapevole
scelta di politica legislativa, o, quantomeno, sia in grado di orientare i
futuri interventi legislativi: ciò che, con tutta evidenza, mancherebbe nel
caso della sanatoria. Anzi, quest’ultima si porrebbe in contrasto con i
principi fondamentali vigenti nella materia in questione, travolgendoli senza
appello, dal momento che tali principi contemplerebbero, invece, proprio
l’obbligo di perseguire e sanzionare gli abusi, nonché la necessità di ridurre
ed eliminare per quanto possibile le conseguenze lesive di questi ultimi.
Né
sarebbe possibile considerare la disciplina impugnata come espressione della
competenza statale concernente l’ordinamento penale. Al riguardo, la Regione Emilia-Romagna
ritiene che “l’irriducibilità del condono edilizio alla questione penale [sia]
già stata affermata [dalla Corte costituzionale] nel momento stesso in cui essa
ha dichiarato ammissibile il ricorso regionale avverso l’art. 39 della legge n.
724 del 1994”.
In secondo luogo – espone la
Regione – in contestazione non è affatto l’esclusività del
potere statale nel disporre del “potere di clemenza in materia penale”;
viceversa, ad essere oggetto di contestazione “è che disponendo di ciò di cui
lo Stato poteva disporre, lo Stato abbia anche disposto di ciò di cui non
poteva disporre, cioè della sanzionabilità in via
amministrativa degli illeciti edilizi”. Secondo la Regione Marche, nel
caso di specie, lo Stato, utilizzando una norma penale di favore, in realtà
“disciplinerebbe procedimenti e norme sostanziali relative all’ordinato assetto
del territorio e al corretto esercizio delle attività edilizie, determinando la
violazione delle competenze in materia di governo del territorio”.
Neanche
in base alla norma costituzionale concernente il “coordinamento della finanza
pubblica” sarebbe possibile ritenere lo Stato legittimato a dettare norme quali
quelle impugnate. In primo luogo, non sarebbe giustificabile in base a tale
competenza “asservire” la materia urbanistica ed
edilizia alle esigenze finanziarie. In secondo luogo, in vista del
coordinamento della finanza pubblica, lo Stato potrebbe solo porre principi
fondamentali; e la normativa impugnata non sarebbe in alcun modo classificabile
quale determinazione di principi fondamentali.
4. –
Diverse sono le argomentazioni svolte dalla Regione Friuli-Venezia
Giulia, in considerazione dei caratteri di specialità che contraddistinguono il
suo regime di autonomia.
In
particolare, la ricorrente afferma di essere dotata – ai sensi dell’art. 14, numero 12, della legge costituzionale 31
gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia
Giulia) – di competenza legislativa esclusiva in materia urbanistica, ossia
nella materia in cui ricadrebbe la disciplina posta dalle disposizioni
impugnate. Quanto alle funzioni amministrative connesse, esse spetterebbero
alla Regione in virtù dell’art. 8 dello Statuto, e sarebbero state ad essa trasferite dall’art. 27 del d.P.R.
25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed integrazione delle norme di
attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia
Giulia). Quanto alla normativa regionale, la ricorrente espone di aver
fatto uso della propria potestà primaria con la legge regionale 19 novembre
1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed
urbanistica).
La Regione Friuli-Venezia
Giulia ritiene, nel proprio ricorso, essenzialmente ambigua la clausola che
dispone la salvezza delle attribuzioni previste dagli Statuti per le Regioni ad
autonomia speciale. In particolare, dal comma 4 dell’art. 32 – nel quale è
contenuta tale clausola – non sarebbe possibile desumere con chiarezza la applicabilità o meno della normativa dettata con le
disposizioni oggetto del presente giudizio. Nel ricorso si evidenzia che, ove
si ritenesse di interpretare il citato comma 4 nel
senso di escludere la applicabilità dell’art. 32 del d.l. n. 269 alle Regioni
speciali, le doglianze esposte nello stesso ricorso “verrebbero meno”.
Ad
avviso della Regione Friuli-Venezia Giulia, stante la
propria potestà legislativa primaria nella materia sulla quale insiste la
disciplina impugnata, potrebbero vincolare legittimamente l’autonomia regionale
esclusivamente la
Costituzione, i principi generali dell’ordinamento giuridico
e le norme fondamentali di grande riforma economico-sociale.
Tra queste, secondo la ricorrente, non potrebbe certo essere annoverata la
previsione di un condono edilizio. Quest’ultimo, infatti, sarebbe incompatibile
sia con il concetto di riforma che con quello di norma fondamentale.
5. –
Tutte le ricorrenti censurano la disciplina impugnata anche per violazione
dell’art. 118 Cost.; in particolare, le Regioni
Campania, Marche e Toscana affermano che ciò deriverebbe dal fatto che la
disciplina del condono edilizio determinerebbe la vanificazione degli
interventi di pianificazione e controllo locale, nonché la necessità di
apprestare appositi strumenti urbanistici e soluzioni di governo del territorio
che tengano conto delle conseguenze della disciplina statale impugnata,
cosicché le Regioni e gli enti locali sarebbero costretti a subire anziché
governare le destinazioni urbanistiche del territorio.
6. – In
subordine, la Regione
Campania sostiene che la normativa impugnata sarebbe
illegittima anche perché – ove la si volesse ritenere
idonea ad esprimere principi fondamentali – questi ultimi non potrebbero essere
posti mediante un decreto-legge. Il decreto-legge, in altre parole, in quanto
giustificato esclusivamente dall’esistenza della straordinaria necessità ed
urgenza di provvedere, non sarebbe costituzionalmente legittimo ove prevedesse
principi fondamentali, dal momento che la struttura normativa dei principi non
sarebbe idonea a perseguire obiettivi con assoluta urgenza. In questa
prospettiva, risulterebbe dunque violato l’art. 77 Cost.,
dal momento che difetterebbero i presupposti costituzionali per l’esercizio
della decretazione d’urgenza (il che, in tesi, è sostenuto anche dalla Regione
Marche, secondo la quale l’esistenza dell’urgenza sarebbe smentita dalle
modalità e dai tempi di attuazione della stessa disciplina). Ancora, secondo la Regione Campania,
l’art. 32 impugnato sarebbe incostituzionale in quanto il decreto-legge nel
quale è contenuto difetterebbe del requisito, costituzionalmente necessario,
della omogeneità del contenuto.
7. –
Altro motivo di doglianza esposto nei ricorsi regionali è la pretesa violazione
dell’autonomia organizzativa, nonché dell’art. 119 Cost. e dell’autonomia
finanziaria delle Regioni e degli enti locali in esso
contemplata.
Il
condono edilizio – evidenziano le Regioni – è disposto in vista di esigenze
finanziarie del bilancio statale, ma comporta spese particolarmente ingenti, e
di vario genere, a carico delle finanze delle autonomie territoriali, a fronte
di una compartecipazione al gettito delle operazioni di condono che
risulterebbe decisamente esigua.
Tali
spese sarebbero – come nota la Regione Campania – presumibilmente superiori a
quanto lo stesso condono è in grado di far recuperare all’erario statale e
sarebbero individuabili, in primo luogo, nelle risorse necessarie allo
svolgimento delle attività amministrative finalizzate alla attuazione della
normativa impugnata, che è demandata alle amministrazioni regionali e locali.
In secondo luogo, l’autonomia finanziaria sarebbe violata anche perché sarebbe
necessario – nel caso in cui venissero concessi titoli
di abilitazione a edificare in sanatoria – procedere alla realizzazione di
opere di urbanizzazione primaria e secondaria, il cui costo peserebbe non poco
sui bilanci delle autonomie territoriali.
8. –
Secondo la Regione
Marche, inoltre, le disposizioni impugnate violerebbero il
principio di tassatività e certezza delle norme penali sancito dall’art. 25 Cost. Ciò in quanto
la reiterazione con cadenza novennale della sanatoria edilizia implicherebbe
“non solo la lesione del principio di legalità”, ma lederebbe “soprattutto la
fiducia dei cittadini nella effettiva capacità degli organi pubblici di
garantire il rispetto dei valori costituzionali coinvolti nella disciplina
urbanistica ed edilizia”.
9. –
L’art. 32 del d.l. n. 269 del 2003 contrasterebbe, altresì, con il principio di
eguaglianza.
Infatti,
la disciplina in esame, riaprendo ed estendendo i termini del condono,
introdurrebbe un sistema di sfavore nei confronti di coloro che, rispettando la
normativa, non hanno costruito perché privi del titolo abilitativo,
dovendo subire però le conseguenze in termini di degrado urbanistico del
condono. Tale normativa, in primo luogo, ingiustamente tratterebbe in modo
uguale situazioni diverse, ossia quella di chi ha costruito in base ad un
titolo legittimo e quella di chi ha costruito abusivamente; in secondo luogo,
altrettanto ingiustamente, non consentirebbe “di riportare ad uguaglianza,
attraverso la sanzione, chi si è astenuto da comportamenti illeciti e chi
illecitamente li ha compiuti”.
Ancora,
secondo le ricorrenti, sarebbe irrimediabilmente violato il principio di
ragionevolezza.
Come
statuito da questa Corte con la sentenza n. 416 del 1995,
la previsione di un provvedimento di condono deve essere considerata
costituzionalmente legittima solo a patto di essere del tutto
straordinaria ed eccezionale, e di essere giustificata da situazioni
altrettanto straordinarie ed eccezionali. Viceversa, una ulteriore
reiterazione del condono edilizio farebbe venir meno tali caratteri, e
costituirebbe una indubbia violazione dei parametri costituzionali, secondo
quanto affermato esplicitamente nella sentenza richiamata.
Dunque,
per le Regioni ricorrenti, la illegittimità
costituzionale delle disposizioni impugnate dipenderebbe già semplicemente –
alla luce della citata giurisprudenza costituzionale – dalla circostanza che esse
pongono in essere una reiterazione del condono; in secondo luogo, nel caso in
questione mancherebbero del tutto quelle circostanze eccezionali che, nelle
precedenti situazioni, hanno portato la Corte costituzionale a ritenere giustificata la
sanatoria. Inoltre, si afferma che se i precedenti condoni trovavano una
giustificazione costituzionale nelle carenze legislative e gestionali delle
Regioni e degli enti locali, oggi ciò non sarebbe più vero, poiché le Regioni
si sarebbero ormai dotate degli strumenti normativi ed amministrativi necessari
al fine di reprimere e sanzionare gli episodi di illegalità, ed avrebbero in
concreto intrapreso con incisività l’attività di controllo.
Il
principio di ragionevolezza, peraltro, secondo la Regione Campania,
sarebbe violato anche per il fatto che la normativa introdotta dall’impugnato
art. 32 inciderebbe in modo significativo su numerosi principi costituzionali senza però riuscire a perseguire adeguatamente l’obiettivo
per il quale essa è stata posta. Ciò sarebbe vero innanzi tutto in relazione
all’obiettivo “dichiarato”, desumibile dal comma 2 dell’art. 32, in quanto “non si riesce
in alcun modo a comprendere in qual maniera si possa collegare questa terza
sanatoria edilizia con una eventuale, già intervenuta,
modifica legislativa di settore”; né sarebbe comprensibile “il rapporto tra
questa disciplina e la successiva di livello regionale”. La Regione Campania,
peraltro, evidenzia come il fine esclusivo della disciplina impugnata sia
quello di “recuperare gettito all’erario”: ma anche in relazione a tale fine lo
strumento del condono sarebbe del tutto inadeguato – e quindi viziato da
irragionevolezza – in quanto non terrebbe conto “degli effetti ulteriori e
deleteri” determinati a carico degli enti territoriali, i quali “dovranno far
fronte a spese per l’urbanizzazione e il recupero ambientale”. Spese che – si
prosegue – solo in modo molto limitato potranno essere coperte dagli oneri di
urbanizzazione a carico di coloro che si avvantaggeranno della sanatoria.
Quanto
detto, peraltro, secondo le ricorrenti, renderebbe palese anche la violazione
di altri parametri costituzionali. In particolare, risulterebbero violati il
principio di imparzialità dei pubblici poteri, nonché il principio di buon
andamento dell’amministrazione. Tale principio, infatti, sarebbe frustrato
dalla inanità degli sforzi compiuti dalle amministrazioni locali al fine di
reprimere l’abusivismo.
10. –
Altro parametro che secondo le ricorrenti sarebbe violato dalla normativa
oggetto del giudizio è l’art. 9 Cost., nonché, secondo
la Regione Campania,
la competenza regionale in tema di valorizzazione dei beni ambientali e,
secondo la Regione
Emilia, il principio costituzionale di indisponibilità dei
valori costituzionalmente tutelati. Tra questi rientrerebbe sicuramente
“l’ordinato assetto del territorio”, il quale non potrebbe “essere scambiato
con valori puramente finanziari”, come invece avviene nel caso della sanatoria
edilizia. Da questo punto di vista, ben diversa sarebbe la situazione del
condono edilizio rispetto al condono fiscale, dal momento che in quest’ultimo
caso lo Stato “rinuncia ad una pretesa economica in vista di una diversa, e sia
pure più ridotta, pretesa economica: sicché la questione acquista, nel suo
oggetto specifico, un connotato quasi di transazione ordinaria in relazione ad
una lite patrimoniale”. Viceversa, il condono edilizio finirebbe per
sacrificare ad un interesse economico “beni e interessi indisponibili e
costituzionalmente tutelati della comunità”.
Similmente,
la Regione Marche
censura la norma impugnata anche con riferimento agli artt. 9, 32, 41 e 42 Cost., dal momento che la sanatoria prevista dalla disciplina
impugnata inciderebbe negativamente nei confronti di valori costituzionali che
tutti i livelli di governo – e in particolare le Regioni – hanno il
diritto-dovere di tutelare nella loro effettività: i valori paesistico-ambientali,
il valore della salute, il valore del corretto e ordinato svolgimento
dell’attività imprenditoriale in materia edilizia, la tutela del diritto di
proprietà.
In
relazione a tali parametri costituzionali, nonché a tutti i parametri invocati
che risultino diversi da quelli che specificamente
presiedono al riparto di competenze tra Stato e Regioni, le ricorrenti
sostengono la sussistenza del proprio interesse a dedurne in giudizio la
violazione. Ciò in quanto i vizi di costituzionalità derivanti da tali
violazioni si tradurrebbero automaticamente in un danno alla sfera di
competenza delle Regioni, che vedrebbero irrimediabilmente frustrata la propria
attività legislativa ed amministrativa di governo del territorio, dal momento
che gli abusi futuri potrebbero sfuggire alle sanzioni amministrative
risultando così incentivati.
11. –
Ancora, a risultare violato – a giudizio delle Regioni – sarebbe il principio
di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo, dal momento che né in
sede di adozione del decreto-legge, né in sede di adozione del disegno di legge
di conversione, le autonomie regionali sono state consultate attraverso la
Conferenza Stato-Regioni. In particolare, sarebbe
stato contraddetto l’art. 2 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione e
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), il
quale prevede che la
Conferenza debba obbligatoriamente essere sentita “in ordine
agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento del
Governo nelle materie di competenza delle regioni o delle province autonome di
Trento e di Bolzano”. D’altra parte, il contrasto con le prescrizioni del
d.lgs. n. 281 del 1997 sarebbe evidente anche ove si
reputasse che nel caso in questione la Conferenza non dovesse essere sentita
preventivamente, a causa dell’urgenza di provvedere: in situazioni similari,
infatti, l’art. 2, comma 5, del citato decreto legislativo prevede la
consultazione successiva della Conferenza, e dispone che “il Governo tiene
conto dei suoi pareri: a) in sede di esame parlamentare dei disegni di
legge o delle leggi di conversione dei decreti-legge”. Quindi, anche in
caso di urgenza, il coinvolgimento della Conferenza – secondo le ricorrenti –
non sarebbe potuto mancare.
Ad
ulteriore sostegno delle argomentazioni appena richiamate, la Regione Emilia-Romagna
ritiene che dall’art. 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche
al titolo V della parte seconda della Costituzione) sarebbe desumibile –
pur in assenza dell’attivazione della “speciale composizione integrata della
Commissione parlamentare per le questioni regionali” in esso
prevista – l’esistenza di un principio costituzionale che prescrive “la partecipazione
regionale al procedimento legislativo delle leggi statali ordinarie, quando
queste intervengono in materia di competenza concorrente”.
12. –
Secondo la Regione
Campania, inoltre, a risultare travolto per effetto della
normativa impugnata sarebbe lo stesso giudicato costituzionale; in particolare,
sarebbero state violate le sentenze di questa Corte n. 427 del 1995,
n. 416 del 1995,
n. 231 del 1993,
n. 369 del 1988
e n. 302 del 1988,
concernenti i precedenti condoni edilizi. Con tali decisioni, infatti, il
giudice costituzionale avrebbe chiaramente riconosciuto al regime di sanatoria
carattere episodico, delimitandolo temporalmente,
pena la illegittimità costituzionale.
13. – Le
Regioni ricorrenti, in subordine, per il caso in cui le censure appena
illustrate fossero ritenute infondate, prospettano
alcune doglianze rivolte nei confronti di specifiche disposizioni dell’art. 32
impugnato.
In
particolare, viene dedotta anzitutto l’illegittimità
costituzionale del comma 26, lettera a), nella parte in cui subordina
alla legge regionale la sanabilità degli abusi minori in zone non vincolate,
mentre sottrae alla decisione regionale gli abusi maggiori e gli abusi minori
in zone vincolate. Ciò determinerebbe la evidente
violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza, nonché, in via
mediata, degli artt. 117 e 118 Cost.
Ancora,
incostituzionale sarebbe il comma 25, “in quanto non eccettua dal condono gli
abusi per i quali il procedimento sanzionatorio sia
già iniziato” (così la Regione Emilia-Romagna).
La illegittimità costituzionale dipenderebbe dal fatto
che in casi di questo tipo la possibilità del condono risulterebbe “ancor più
irragionevole”, in quanto il condono edilizio non porterebbe nessun vantaggio
al pubblico interesse, né – ovviamente – in termini di “uscita allo scoperto”
di situazioni di illegalità, né in termini economici.
Incostituzionali
sarebbero, altresì, i commi 3, 25, 26, lettera a), 28, 32, 35, lettere b)
e c), 37, 38 e 40, nonché l’Allegato 1, in quanto – con disciplina
dettagliata ed autoapplicativa – stabiliscono le
modalità, i termini e le procedure relative al condono edilizio, così violando
l’art. 117 Cost. La competenza dello Stato a dettare norme non cedevoli non
sarebbe giustificata, nel caso di specie, né dall’art. 117, secondo comma, Cost., né dall’attrazione di funzioni amministrative allo Stato
in base all’art. 118, Cost.
Le
Regioni censurano inoltre i commi 25 e 35 per violazione del principio di
ragionevolezza, dal momento che, estendendo il condono agli abusi compiuti sino
a sei mesi prima dell’entrata in vigore del decreto-legge impugnato,
renderebbero particolarmente difficile distinguere le opere ultimate da quelle
non ultimate, complicando notevolmente l’attività di vigilanza amministrativa.
Peraltro, tale norma – collegata al disposto del comma 35 in forza del quale è
sufficiente, ove l’opera abusiva non superi i 450 metri cubi, una autocertificazione per la prova dello “stato dei lavori”
– consentirebbe di far passare per già costruite opere in corso di costruzione.
Il comma 25 non andrebbe esente da censure di incostituzionalità anche da un
differente punto di vista: esso sarebbe infatti lesivo
degli artt. 3, 9, 97, 117 e 118 Cost., nella parte in
cui prevede un limite di volume (750 metri cubi) per ogni singola richiesta di
sanatoria, senza però precisare che non sono ammesse più richieste riferite
alla medesima area.
Costituzionalmente
illegittimo sarebbe inoltre il comma 37, nella parte in cui prevede la
formazione del silenzio-assenso nei confronti delle istanze di sanatoria, dal
momento che sarebbe palese la irragionevolezza di una
norma che sana gli abusi in virtù del solo decorso del tempo. La norma,
inoltre, contrasterebbe con gli artt. 9, 97, 117 e 118 Cost. (e con gli artt. 4
e 8 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia
Giulia), perché renderebbe eventuale il controllo dei Comuni sull’ammissibilità
delle domande di condono, ledendo altresì le competenze regionali in materia di
governo del territorio.
Secondo
le ricorrenti, andrebbero dichiarati incostituzionali anche i commi da 14 a 20 ed il comma 24, i
quali disciplinano la sanatoria degli abusi commessi sulle aree di proprietà
statale, facendola dipendere unicamente dalla volontà e dalla decisione dello
Stato proprietario, senza dare “alcuna rilevanza a quanto in merito stabilito
dal legislatore regionale, cui, invece, l’art. 117 Cost. affida la competenza a
disciplinare l’ammissibilità urbanistica degli interventi anche sulle aree di
proprietà dello Stato” (in questi termini la Regione Toscana).
Le norme in parola violerebbero altresì gli artt. 118 e 119 Cost., perché la decisione sulla ammissibilità della sanatoria
verrebbe riservata al soggetto proprietario dell’area, senza possibilità di
contraddittorio con gli enti locali interessati e in assenza di una previa
intesa con le Regioni.
Specifiche
censure sono rivolte anche nei confronti del comma 6, il quale affida al
Ministro delle infrastrutture l’individuazione degli interventi da ammettere a
finanziamento tra quelli di riqualificazione urbanistica attivati
dalle Regioni previo parere della Conferenza unificata. Tale
disposizione sarebbe incostituzionale, nella prospettazione delle ricorrenti,
perché in una materia regionale determinerebbe la avocazione
di funzioni amministrative al centro senza prevedere, come richiesto dalla
sentenza n. 303 del 2003, l’intesa con la Regione interessata; essa contrasterebbe,
peraltro, anche con l’art. 119 Cost., il quale non ammette finanziamenti
vincolati alla realizzazione di interventi scelti dal Ministro.
Incostituzionali, infine, sarebbero i commi 9 e 10, per ragioni analoghe a
quelle appena illustrate.
14. – Le
Regioni Campania, Marche, Toscana ed Emilia-Romagna
(quest’ultima con atto separato, notificato il 9 febbraio 2004 e depositato il
10 febbraio 2004) hanno formulato istanza di sospensione in via cautelare
dell’atto impugnato, ritenendo sussistenti le condizioni previste dall’art. 35
della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul
funzionamento della Corte costituzionale), come sostituito dall’art. 9
della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3). In particolare, vi sarebbe il rischio di un pregiudizio irreparabile
all’interesse pubblico, in quanto in caso contrario si dovrebbe
dar luogo alla attivazione delle procedure di condono da parte dei Comuni, con
notevoli spese per far fronte all’organizzazione dell’attività. Peraltro,
ulteriore danno deriverebbe dal fatto che – come insegnerebbe la passata
esperienza – provvedimenti legislativi del tipo di quello impugnato,
“producendo nella società una notevole aspettativa di sanatoria,
inevitabilmente [determinerebbero] un aumento vertiginoso […] dei fenomeni di
abusivismo” (così la
Regione Campania). Tutto ciò quando, invece, l’eventuale
sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato non comporterebbe alcuna
conseguenza dannosa.
15. – In
tutti i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, contestando i
singoli motivi che i ricorsi pongono a fondamento della richiesta declaratoria
di incostituzionalità.
Infondata
sarebbe la violazione dell’art. 77 Cost., dal momento
che la sussistenza dei presupposti di straordinaria necessità ed urgenza
formerebbe oggetto di una valutazione “rimessa a ciascuna Camera”, e comunque
la loro eventuale mancanza sarebbe destinata ad essere sanata per effetto della
conversione in legge. In ogni caso, tale doglianza sarebbe inammissibile in
quanto non sarebbe ravvisabile alcun interesse delle Regioni a farla valere.
Peraltro, la situazione di straordinaria necessità ed urgenza sarebbe in
concreto ravvisabile nella finalità dell’art. 32 in esame di “supportare la
manovra annuale finanziaria e di bilancio attraverso gli introiti del condono
edilizio”.
Quanto
alle censure concernenti la presunta violazione del riparto di competenze
legislative costituzionalmente garantito, l’Avvocatura dello Stato ritiene che
il titolo abilitativo dell’intervento statale, nel
caso de quo, sarebbe ravvisabile nell’art. 117, secondo comma, lettera l),
Cost., riguardante l’ordinamento penale, nonché,
“seppur indirettamente”, nella competenza legislativa statale in materia di
ordinamento civile. Ciò in quanto la sanatoria edilizia sarebbe “rilevante in
occasione delle compravendite immobiliari”. Ancora, titolo di intervento
statale sarebbe ravvisabile nell’art. 81 Cost. e nell’art. 119 Cost., in quanto “essenziale dovere costituzionale dello Stato è
assicurare a se stesso e agli enti a finanza derivata le risorse occorrenti”.
Del
resto, secondo l’Avvocatura, sarebbe infondata la pretesa di alcune delle
ricorrenti di ricondurre la normativa in esame all’edilizia o all’urbanistica,
e dunque al quarto comma dell’art. 117 Cost. Se peraltro si volesse considerare
l’art. 32 in
questione insistente nella materia “governo del territorio”, egualmente le
doglianze regionali dovrebbero essere respinte, giacché la disciplina dei
titoli abilitativi è stata riconosciuta spettare allo Stato dalla sentenza n. 303 del 2003,
in quanto relativa alla competenza statale a dettare i principi fondamentali
della materia.
La
normativa in esame, inoltre, sfuggirebbe anche alle censure che ne denunciano
la natura “di dettaglio” anziché “di principio”, poiché “esigenze
tecnico-giuridiche impongono una normazione esaustiva, self executing, unitaria per l’intero territorio nazionale,
e […] idonea a confluire nell’ordinamento penale”.
La
pretesa lesione dell’art. 9 Cost. sarebbe anch’essa infondata, dal momento che
la normativa in esame conterrebbe l’indicazione di una serie di tipi di opere
abusive non suscettibili di essere sanate, proprio in considerazione del valore
in tale articolo cristallizzato.
Le
censure concernenti gli artt. 32, 41 e 97 Cost., mosse
dalla Regione Marche, sarebbero inammissibili, in quanto non argomentate.
Analogo discorso dovrebbe farsi per la dedotta violazione dell’art. 25, secondo
comma, Cost., il quale peraltro opererebbe “a senso
unico”, posto che esso non escluderebbe la costituzionalità di norme che
eliminino la rilevanza penale di determinati fatti.
In
relazione al preteso contrasto con il principio di eguaglianza, l’Avvocatura
osserva che, al fine di poter ritenere sussistente la violazione dell’art. 3
Cost., è necessario che la comparazione compiuta nella
relativa doglianza sia “non diacronica” e sia possibile “tra situazioni uguali
o almeno confrontabili”: cosa questa che non accadrebbe nel caso di specie.
Quanto
alle spese per l’urbanizzazione cui dovrebbero far fronte gli enti
territoriali, l’Avvocatura osserva, in primo luogo, che si tratterebbe di una
doglianza “attinente alla convenienza politico-economica”, e
quindi inammissibile; in secondo luogo, tale censura sarebbe comunque
infondata, in quanto le Regioni potrebbero far fronte a tali spese aumentando
fino al 100 per cento gli oneri di concessione relativi alle opere abusive
oggetto di sanatoria. Del resto, secondo la difesa erariale, sarebbe
inammissibile la doglianza in questione nella parte in cui intendesse far
valere un preteso squilibrio finanziario degli enti locali, non rappresentati
dalle Regioni.
Quanto
alla coerenza del condono con il disposto della sentenza ,
l’Avvocatura dello Stato osserva come “eccezionalità e straordinarietà si
ripropongono ora, a distanza di dieci anni, ove si consideri la persistenza del
fenomeno dell’abusivismo, con conseguente indefettibile esigenza di recupero
della legalità”.
La
richiesta di sospensione avanzata dalle ricorrenti, secondo l’Avvocatura,
sarebbe del tutto inammissibile, in quanto l’atto impugnato “non è un
provvedimento amministrativo”, e comunque non sussisterebbero le condizioni
previste dall’art. 35 della legge n. 87 del 1953, come sostituito dall’art. 9
della legge n. 131 del 2003.
16. –
Con atto depositato il 27 novembre 2003 il Comune di Salerno è intervenuto ad adiuvandum nel
giudizio concernente il decreto-legge n. 269 del 2003 promosso con il ricorso
della Regione Campania. Il Comune espone innanzi tutto di essere dotato di
competenze costituzionalmente garantite – in virtù dell’art. 118 Cost., così come riformato dalla legge costituzionale n. 3 del
2001 – inerenti l’esercizio di tutte le funzioni amministrative non
espressamente conferite ad enti “superiori”. Tra tali funzioni rientrerebbe
anche quella di “pianificazione del territorio”, a mezzo del
piano regolatore generale. Ciò basta al Comune interveniente per affermare che
“l’ennesimo condono edilizio […] pregiudica […] gli interessi pubblici primari
perseguiti” dallo stesso in ordine “alla tutela dell’ambiente, del paesaggio e
del corretto sviluppo del territorio”.
Il
Comune di Salerno propone poi argomentazioni a sostegno delle censure
prospettate dalla Regione Campania, per vero spesso coincidenti con quelle
contenute nel ricorso di quest’ultima.
17. –
Hanno presentato atto di intervento ad opponendum,
depositato per entrambi in data 3 marzo 2004, il Comune di Ischia e il Comune
di Lacco Ameno, anch’essi nel giudizio introdotto con il ricorso della Regione
Campania. Tali Comuni, con deduzioni sostanzialmente identiche, dopo aver
affermato la propria legittimazione ad intervenire in virtù di una “posizione
individualizzata” in relazione alla normativa impugnata, nonché in virtù della
qualità di “destinatari” di quest’ultima, argomentano nel senso della
declaratoria di infondatezza del ricorso, “previa reiezione” dell’istanza di
sospensione cautelare.
18. –
Con atti depositati rispettivamente il 3 febbraio 2004 e 13 gennaio 2004 il
CODACONS – Coordinamento delle Associazioni e dei Comitati per la tutela dei
consumatori e dell’ambiente è intervenuto ad
adiuvandum nei giudizi aventi ad oggetto il d.l.
n. 269 del 2003 promossi con i ricorsi della Regione Emilia-Romagna
e della Regione Toscana.
Quanto
alla propria legittimazione ad intervenire in giudizio, il CODACONS ritiene che
questa derivi, da un lato, dalla circostanza secondo la quale il perseguimento
di obiettivi di tutela ambientale e sanitaria è previsto dal proprio statuto;
dall’altro, dal fatto che svariati atti normativi riconoscono allo stesso
CODACONS la legittimazione ad agire in giudizio a tutela degli interessi
diffusi di rango costituzionale dei quali è portatore.
Nel
merito, il CODACONS espone argomentazioni a sostegno delle doglianze proposte
dalla Regione Emilia-Romagna, tali peraltro da
coincidere spesso con quelle contenute nel ricorso di quest’ultima.
19. –
Anche il Comune di Roma, con atto depositato il 2 febbraio 2004, è intervenuto ad adiuvandum nel
giudizio promosso dalla Regione Umbria avverso il d.l. n. 269 del 2003,
chiedendo l’accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale
sollevate nel ricorso.
Preliminarmente,
a sostegno della ammissibilità del proprio intervento, il Comune sostiene che
le competenze normative riconosciute ai Comuni dagli artt. 117,
sesto comma, e 118 Cost. renderebbero gli enti locali titolari di
interessi costituzionalmente qualificati che li legittimerebbero ad agire
avanti alla Corte a tutela di tali interessi.
Nel
merito, l’interveniente ritiene che un nuovo ed esteso condono incida
negativamente sulle capacità normative e sulle funzioni amministrative
dell’ente locale, azzerandone il ruolo, oltre ad “alterare” il principio della
legislazione concorrente.
20. – La
Regione Marche (con ricorso notificato il 21 gennaio 2004,
depositato il 26 gennaio 2004 e iscritto al reg. ricorsi n. 8 del 2004), ha
sollevato questioni di legittimità costituzionale anche nei confronti della
legge 24 novembre 2003, n. 326 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire
lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici); in
particolare, la ricorrente impugna l’art. 32 del decreto-legge, così come
convertito dalla legge sopra indicata, nel suo complesso, nonché, più
specificamente, i commi 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 13, 14-20; 24-41.
La Regione Toscana
(con ricorso notificato il 21 gennaio 2004, depositato il 29 gennaio 2004 e
iscritto al reg. ricorsi n. 10 del 2004), ha impugnato i commi 1, 3, 5, 14-20;
25-43 e 49-ter, mentre la Regione Emilia-Romagna
(con ricorso notificato il 23 gennaio 2004, depositato il 29 gennaio 2004 e
iscritto al reg. ricorsi n. 13 del 2004) ha impugnato i commi 1, 2, 3, 25, 26,
lettera a), 28, 32, 35, 37, 38, 40, e l’Allegato 1.
La Regione Campania
(con ricorso notificato il 22 gennaio 2004, depositato il 30 gennaio 2004 e
iscritto al reg. ricorsi n. 14 del 2004) ha invece sollevato questioni di
legittimità costituzionale sia nei confronti dell’art. 32 del d.l. n. 269 del
2003, così come convertito dalla legge n. 326 del 2003, nel suo complesso, sia
specificamente con riguardo ai commi 1, 2, 3, 5,
14-20, 25-50.
Peraltro, la
Regione Toscana ha proposto impugnazione anche dell’art. 14
del decreto-legge in questione, così come risultante dalla conversione in
legge, il quale introduce modifiche in tema di servizi pubblici locali di
rilevanza economica; la Regione Emilia-Romagna
contesta la legittimità costituzionale anche dell’art. 21 del medesimo atto
normativo (concernente l’assegno per ogni secondo figlio e l’incremento del
fondo nazionale politiche sociali), nonché dell’art. 32, commi 21 e 22
(sull’aumento dei canoni per le concessioni d’uso del demanio marittimo per
finalità turistico-ricreative); la Regione Campania
invece coinvolge nell’impugnativa, in ambedue i suoi ricorsi, i commi 21-23 del
citato art. 32.
Hanno
sollevato questione sull’art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, nel testo risultante
dalla conversione in legge, anche la Regione Lazio (con ricorso notificato il 20
gennaio 2004, depositato il 23 gennaio 2004 e iscritto al reg. ricorsi n. 6 del
2004), la Regione
Umbria (con ricorso notificato il 23 gennaio 2004, depositato
il 29 gennaio 2004 e iscritto al reg. ricorsi n. 11 del 2004), la Regione Friuli-Venezia
Giulia (con ricorso notificato il 23 gennaio 2004, depositato il 29 gennaio
2004 e iscritto al reg. ricorsi n. 12 del 2004) e la Regione Basilicata
(con ricorso notificato il 1° dicembre 2003, depositato il 5
dicembre 2003 e iscritto al reg. ricorsi n. 90 del 2003). Da evidenziare,
peraltro, che tale ultima Regione ha impugnato congiuntamente sia il
decreto-legge che la legge di conversione.
In particolare, la
Regione Lazio – nel ricorso notificato solo all’Avvocatura
dello Stato e non anche al Presidente del Consiglio dei ministri – impugna i
commi 1, 2, 3, 9, 14-23; 25, 26, 32-38; 41 e 42 dell’art. 32 così come
risultante a seguito della conversione; le Regioni Umbria e Friuli-Venezia
Giulia impugnano i commi 1, 2, 3, 4, 25, 26, lettera a), 28, 32, 35, 37,
38, 40 e l’Allegato 1, mentre la Regione Basilicata rivolge le proprie censure in
generale nei confronti dell’intero art. 32.
21. –
Tutti i ricorsi ripropongono sostanzialmente le censure già prospettate nelle
impugnazioni dell’art. 32 del d.l. n. 269 del 2003 nel testo originario,
tenendo tuttavia conto sia delle modifiche introdotte in sede di conversione,
sia della abrogazione – per effetto della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge
finanziaria 2004) – dei commi 6, 9, 11, e 24.
I
ricorsi espongono innanzi tutto doglianze di carattere
generale, fondate sull’assunto secondo il quale il difetto dei presupposti di
necessità ed urgenza – che contraddistingueva, secondo la prospettazione delle
ricorrenti, il d.l. n. 269 del 2003 – si estenderebbe, quale vizio in
procedendo, anche alla legge di conversione, con conseguente violazione
dell’art. 77 Cost.
Ancora,
secondo la Regione
Marche sarebbe violato anche l’art. 79 Cost.,
in quanto il provvedimento impugnato costituirebbe, nella sostanza, una vera e
propria amnistia, adottata senza percorrere le vie del procedimento aggravato
previsto dalla citata disposizione costituzionale.
Inoltre,
secondo le ricorrenti, dalla normativa risultante dalle modifiche operate in
sede di conversione e derivanti dalle abrogazioni disposte dalla legge
finanziaria per il 2004, emergerebbe chiaramente che sarebbe
rimasto soltanto il condono edilizio, mentre sarebbero stati abrogati i
fondi per la riqualificazione urbanistica e ambientale, pur ritenuti evidentemente
insufficienti dalle Regioni. Ciò renderebbe palese, secondo la Regione Emilia-Romagna,
“la irragionevolezza e la scarsa attendibilità del
meccanismo congegnato attraverso le varie disposizioni di cui all’art. 32, per
realizzare finalità di reale e credibile intento di riqualificazione del
territorio”.
La Regione Friuli-Venezia
Giulia propone argomentazioni sostanzialmente coincidenti con quelle svolte in
occasione dell’impugnazione, da parte di questa Regione, del d.l. n. 269 del
2003.
La Regione Lazio
evidenzia di aver favorito numerose opere di demolizione, nella logica di una inversione di tendenza rispetto al passato. Tali scelte
politiche regionali sarebbero tuttavia irrimediabilmente frustrate dalla legge
impugnata. La ricorrente, inoltre, sottopone alla Corte ulteriori ragioni per
le quali la disciplina in esame dovrebbe essere considerata irragionevole: in
particolare, osserva che la modifica dell’art. 32 della legge n. 47 del 1985, ad opera della norma censurata, renderebbe applicabile il condono
anche alle pratiche restate inevase sotto l’egida di precedenti condoni, con il
risultato di realizzare l’effetto di un «condono ‘open’».
Sarebbe
violato, secondo tale Regione, anche il principio di eguaglianza. Al riguardo,
oltre a proporre le medesime argomentazioni svolte negli altri ricorsi, si
evidenzia come tale principio costituzionale verrebbe
leso anche dalla perdita di valore degli immobili dei cittadini rispettosi
della legge a causa della immissione sul mercato di immobili abusivi, nonché
dall’aumento della pressione fiscale a carico dei medesimi cittadini al fine di
reperire le risorse finanziarie volte alla realizzazione delle opere di
urbanizzazione.
22. – Le
ricorrenti censurano, inoltre, talune disposizioni modificate in sede di conversione
e successivamente abrogate. Così, il comma 6, che, anche dopo la conversione,
continuerebbe ad attribuire la competenza al Ministro. Il comma 9, nel testo
risultante a seguito della conversione, prevedrebbe l’intesa con la Conferenza unificata,
laddove prima disponeva che questa dovesse essere soltanto sentita; tale
disposizione, tuttavia – e di qui il persistere della
doglianze regionali – prevederebbe comunque
che sia data priorità alle aree oggetto di programmi di riqualificazione
approvati con decreto del Ministro dei lavori pubblici.
Quanto
ai commi da 14 a
20 e al comma 24, concernenti la sanatoria in terreni di proprietà statale, nei
ricorsi si ripropongono le medesime doglianze già illustrate in precedenza, con
la precisazione che il comma 24, modificato in sede di conversione nel senso di
prevedere un programma di interventi di riqualificazione delle aree demaniali
in relazione al quale era previsto che fosse “sentita” la
Conferenza Stato-Regioni, è stato successivamente
abrogato dalla legge n. 350 del 2003 (art. 2, comma 70). Comunque, secondo
quanto espongono le ricorrenti, sarebbe necessario acquisire non il mero
parere, ma l’intesa della Regione interessata.
Viene ribadita anche la censura concernente il comma 25, pur
modificato in sede di conversione. A seguito di tale modifica, la norma prevede
un limite massimo per la costruzione abusiva considerata nel suo complesso pari
a 3000 metri cubi.
Tale disposizione violerebbe gli artt. 9, 97, 117 e 118 Cost.,
per la parte in cui non preciserebbe che non sono ammesse più richieste
riferite alla medesima area. Poiché tuttavia gli emendamenti – si afferma nel
ricorso – potrebbero valere solo pro futuro, le censure sono rivolte al
presente comma sia nella sua versione originaria che in quella risultante a
seguito della conversione.
È
inoltre censurato il comma 49-ter, introdotto in sede di conversione.
Tale disposizione viene ritenuta costituzionalmente
illegittima per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., in quanto determinerebbe l’accentramento della competenza
concernente le demolizioni in capo al prefetto. La norma – si osserva – non
esprimerebbe un principio fondamentale, né del resto sarebbe giustificabile in
base ad esigenze unitarie, in quanto l’amministrazione statale non sarebbe
adeguata allo svolgimento della funzione di demolizione, non disponendo nemmeno
dei dati per effettuare il controllo degli interventi edilizi.
23. – Le
Regioni Marche, Toscana e Campania, nei rispettivi ricorsi, hanno proposto
anche istanza di sospensione dell’atto impugnato ai sensi dell’art. 35
della legge n. 87 del 1953, così come novellato dall’art. 9 della legge n. 131
del 2003, con argomentazioni non dissimili da quelle poste a fondamento
dell’istanza di sospensione degli effetti del decreto-legge. La Regione Emilia-Romagna
ha proposto istanza di sospensione con il già richiamato atto autonomo,
separato dall’atto introduttivo del giudizio e formalmente relativo al ricorso
n. 83 del 2003, ma rivolto congiuntamente a decreto-legge e legge di conversione.
24. – In
tutti i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, proponendo
argomentazioni non dissimili da quelle, più sopra esposte, contenute negli atti
di costituzione nei giudizi aventi per oggetto l’art. 32 del d.l. n. 269 del
2003.
L’Avvocatura
dello Stato evidenzia, in aggiunta, come “se la spettanza regionale di alcuni
(invero moltissimi) settori costituisse limite alla potestà legislativa del
Parlamento nazionale, questo in pratica solo in pochi casi potrebbe deliberare
interventi o manovre di politica economica”.
In
relazione alle doglianze svolte con riguardo ai commi da 14 a 20, l’Avvocatura rileva
che la Regione
non sarebbe legittimata a ricorrere, in quanto essa
pretenderebbe di far valere non una competenza propria, ma, semmai, degli enti
locali.
Quanto
alle censure concernenti il comma 25, l’Avvocatura ritiene che esse prospettino
un inammissibile intervento additivo della Corte; e inammissibile sarebbe anche
l’intervento additivo richiesto in ordine al comma 37,
anche se – si riconosce – tale intervento “potrebbe fugare le addotte
preoccupazioni”.
Con
riferimento al giudizio promosso dalla Regione Lazio, la difesa erariale
evidenzia come a suo avviso andrebbe delimitata, in ragione della motivazione
offerta nel ricorso, la materia del contendere, escludendo da quest’ultima i
commi da 14 a
24 e il comma 41, in
quanto ad essi non sarebbe riferita alcuna doglianza.
Nel
merito, l’Avvocatura dello Stato ritiene innanzi tutto che il “monito”
indirizzato al legislatore dalla sentenza n. 416 del 1995
– ed orientato nel senso di vietare una ulteriore
reiterazione del condono – non varrebbe ad escludere la legittimità
costituzionale della normativa oggetto del giudizio, in quanto, dinanzi ad un
abusivismo “di massa” (quale sarebbe quello che ha contraddistinto il periodo
successivo alla citata sentenza), il legislatore statale non potrebbe rimanere
“indifferente o estraneo”, dovendo viceversa intervenire per necessità “sia di
carattere economico […] sia di carattere giuridico”.
Quanto
alla pretesa violazione dell’art. 3 Cost., e del
principio di eguaglianza, nelle difese dell’Avvocatura si evidenzia come, nel
caso de quo, si tratterebbe di disuguaglianze di mero fatto,
“empiriche”, e in quanto tali non suscettibili di essere censurate in punto di
legittimità costituzionale.
In
relazione alle pretese spese di urbanizzazione che conseguirebbero al condono
edilizio, l’Avvocatura nota come tali spese sussisterebbero comunque, dal
momento che, per quanto le costruzioni abusive possano
soddisfare un effettivo fabbisogno abitativo od un fabbisogno di spazi per
attività produttive, le spese per l’urbanizzazione sarebbero ineludibili.
Il
fulcro dei ricorsi regionali, secondo la difesa erariale, sarebbe però non già
l’incostituzionalità in sé del condono, ma la circostanza che la disciplina in
questione pretermetta il ruolo delle autonomie
territoriali. L’Avvocatura, al riguardo, ribadisce che “esigenze
tecnico-giuridiche” imporrebbero, nel caso de quo, “una normazione
esaustiva, self executing, u
nitaria per l’intero territorio
nazionale, e – in sintesi – idonea a confluire nell’ordinamento penale”.
25. – Il
Comune di Salerno ha depositato atto di intervento ad
adiuvandum nel giudizio promosso con il ricorso
della Regione Campania avverso l’art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, come
convertito dalla legge n. 326 del 2003, sostenendo nel merito la fondatezza del
ricorso e associandosi alla richiesta di sospensione dell’atto impugnato.
Il
Comune di Roma è intervenuto ad adiuvandum nel giudizio promosso dalla Regione Lazio,
chiedendo l’accoglimento della questione di legittimità costituzionale con
motivazioni identiche a quelle addotte a sostegno dell’intervento nel ricorso
proposto dalla Regione Umbria avverso l’art. 32 nel testo originario di cui al
d.l. n. 269 del 2003.
Nello
stesso giudizio, promosso dalla Regione Lazio, nonché in quello promosso dalla
Regione Marche avverso l’art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, come convertito
dalla legge n. 326 del 2003,
ha presentato atto di intervento ad
adiuvandum l’Associazione italiana per il World Wide Fund for
Nature (WWF) – ONLUS, la quale svolge argomentazioni sostanzialmente coincidenti
con quelle proposte nei ricorsi introduttivi dei giudizi, e conclude nel senso
della declaratoria di illegittimità costituzionale delle disposizioni
impugnate.
26. – In
prossimità della camera di consiglio del 24 marzo 2004, fissata per la
trattazione delle istanze di sospensione degli atti impugnati, la Regione Marche, la Regione Campania
e la Regione Toscana
hanno depositato memorie nelle quali espongono le proprie argomentazioni in
relazione alle istanze proposte, oltre che in relazione al merito dei ricorsi.
La Regione Marche
evidenzia come lo strumento predisposto dall’art. 35 della legge n. 87 del
1953, così come modificato dall’art. 9 della legge n. 131 del 2003, sarebbe
utilizzabile non solo nel caso di giudizi promossi dallo Stato nei confronti di
leggi regionali, ma anche ove siano state le Regioni ad impugnare un atto
normativo primario dello Stato.
Quanto
alle motivazioni poste a fondamento dell’istanza, la Regione osserva come la
disciplina impugnata esponga l’ordinamento giuridico al rischio di numerosi
pregiudizi irreparabili. Tra questi, innanzi tutto, vi sarebbe quello della
ineffettività, con particolare riguardo alla “funzione preventiva delle norme
penali, […] all’efficacia delle funzioni di polizia amministrativa e locale
[…], alla coerenza e alla certezza nell’attuazione delle funzioni di
programmazione in materia di gestione del territorio”. Viceversa, la tempestiva sospensione delle disposizioni oggetto del
giudizio sarebbe in grado di restituire, almeno in parte, effettività ai valori
costituzionali conculcati. Peraltro, si nota, l’utilità della sospensione
sarebbe ancor maggiore ove risultasse fondata la notizia di un provvedimento
normativo del Governo di proroga del termine per la presentazione delle istanze
di sanatoria. Secondo la
Regione Marche sarebbero pregiudicati dalla mancata
sospensione della normativa statale anche i diritti dei cittadini. Infatti, se
la legge di conversione impugnata fosse dichiarata incostituzionale, le norme
penali di favore in essa previste non potrebbero
essere applicate a quei soggetti che nel frattempo avessero già presentato
l’istanza di sanatoria, denunciando spontaneamente gli illeciti commessi, e ciò
in virtù del principio secondo il quale le norme penali che prevedono un
trattamento più favorevole non possono trovare applicazione, se dichiarate
incostituzionali, ai fatti anteriori rispetto alla loro entrata in vigore. Di
qui la menzionata lesione dei diritti dei cittadini, ed in particolare di
quelli tutelati dall’art. 24 Cost.
La Regione Toscana
ribadisce le motivazioni già esposte in sede di ricorso, evidenziando come il
rigetto dell’istanza di sospensione comporterebbe la necessaria attivazione
delle procedure di condono da parte dei Comuni, con conseguenti spese a carico
degli stessi. In relazione a tale profilo, peraltro, la Regione Marche
sottolinea come la irreparabilità del suddetto danno
risulterebbe chiaramente dalla circostanza che, ove la disciplina del condono
fosse dichiarata incostituzionale, verrebbero meno i pur esigui finanziamenti,
da quest’ultimo derivanti, previsti in favore delle autonomie territoriali.
Ancora, si evidenzia come l’esecuzione della normativa statale determinerebbe
la necessità di adeguare gli strumenti urbanistici di programmazione, “piegando
così le esigenze pubbliche di corretta pianificazione territoriale alla volontà
di alcuni che, pur avendo commesso illeciti, sono riusciti ad incidere sull’uso
del territorio”. La sospensione della normativa statale sarebbe inoltre
necessaria al fine di preservare il ruolo della Regione “quale ente di governo
del territorio”. Rilevante sarebbe inoltre – sempre nel senso dell’accoglimento
dell’istanza cautelare – “la situazione di incertezza che si crea, in attesa della definizione del […] giudizio, per i
cittadini destinatari della normativa”. Ancora, si evidenzia come la mancata
sospensione della normativa impugnata determinerebbe il blocco dell’attività di
controllo che le amministrazioni stanno eseguendo sul territorio regionale,
nonché dei procedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto l’irrogazione di
sanzioni per abusi che potrebbero rientrare nel nuovo condono.
La Regione Campania
sostiene che la propria domanda cautelare andrebbe accolta in quanto vi sarebbe
la “ragionevole possibilità di conformare rapporti in base ad una normativa la
cui legittimità è contestata”: ciò determinerebbe una situazione di fatto tale
da rendere “assai difficile e costoso” riportare lo status quo ante nel
caso di esito positivo della decisione nel merito.
Secondo
le Regioni ricorrenti le istanze di sospensione andrebbero accolte anche
perché, a fronte di danni di tale gravità in caso di perdurante efficacia della
normativa statale impugnata, non deriverebbe nessun pregiudizio ad interessi
costituzionalmente garantiti ove invece quest’ultima fosse sospesa. Le esigenze
di tipo finanziario cui si intende far fronte con il condono edilizio, infatti,
ben potrebbero essere soddisfatte con altri strumenti, e comunque lo Stato ben
potrebbe incassare gli stessi introiti “da condono” successivamente alla
decisione di merito della proposta questione di costituzionalità, ove tale
decisione fosse orientata nel senso del rigetto dei ricorsi.
27. –
L’Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria per argomentare
l’infondatezza delle istanze di sospensione formulate dalle Regioni.
Preliminarmente,
la difesa erariale afferma che dalle espressioni contenute nel novellato art.
35 della legge n. 87 del 1953 per indicare i presupposti in
presenza dei quali la
Corte è chiamata a sospendere l’efficacia degli atti
normativi impugnati sarebbe desumibile la conseguenza che la sospensione può
essere disposta solo su leggi regionali, e non anche in relazione a leggi
statali. In particolare, la formula “ordinamento giuridico della Repubblica”
sarebbe “sostanzialmente equivalente” a quella “ordinamento giuridico dello
Stato”, contenuta in diversi statuti speciali: tale conclusione sarebbe
corroborata, oltre che dall’argomento letterale – ossia l’utilizzazione del
termine “ordinamento” al singolare – anche dalla considerazione della
“intrinseca unitarietà” dell’ordinamento italiano. Quanto all’espressione
“interesse pubblico” (che l’Avvocatura qualifica ulteriormente “della
Repubblica”), secondo la difesa erariale esso andrebbe assimilato – in virtù di
argomentazioni analoghe a quelle appena esposte – all’interesse nazionale. La
possibilità di sospendere solo le leggi regionali, e non anche quelle statali,
inoltre, risponderebbe anche alla ratio politico-sistematica legata alla
necessità di porre un “contrappeso” alla abolizione del rinvio governativo delle leggi regionali previsto dal previgente
sistema di controllo di costituzionalità di cui all’art. 127 Cost.
Ciò,
peraltro, sarebbe confermato anche dal fatto che la competenza statale non
sarebbe “circoscritta alle sole materie ‘elencate’ nei commi
secondo e terzo dell’art. 117 Cost.”, risultando semplicemente
“compressa dall’esterno” nei casi – come quello de quo – “in cui la
pluralità di ‘materie’ congiuntamente coinvolte impedisce di assegnare
integralmente la competenza” alla sfera regionale. Lo Stato, non essendo
titolare di una competenza “racchiusa in una sfera”, potrebbe “esprimere quei
parametri e quei valori […] cui l’art. 35 citato rimanda”.
In
relazione all’ultimo dei presupposti in presenza dei
quali può essere sospesa l’efficacia della legge oggetto di impugnazione,
l’Avvocatura evidenzia innanzi tutto che il “rischio di pregiudizio” debba
ritenersi connesso, non tanto alla disposizione legislativa in sé, quanto
piuttosto alla illegittimità costituzionale della stessa, dal momento che, “se
tale illegittimità non fosse ravvisabile, mancherebbe la configurabilità dei
diritti”, e, conseguentemente, il rischio del pregiudizio agli stessi.
In
astratto, secondo la difesa erariale, anche una legge dello Stato è idonea a generare
un simile pregiudizio; tuttavia, poiché la Regione può agire nel giudizio in via principale
solo a tutela della propria sfera di competenza, la sospensione di cui all’art.
35 citato potrà disporsi nei confronti di una legge statale solo
quando questa comporti prima facie il
rischio di un pregiudizio sia alla sfera di competenza della Regione che ai
diritti dei cittadini (che, comunque, andrebbero intesi come “diritti
costituzionalmente garantiti”).
In
relazione alla sussistenza in concreto dei presupposti di cui all’art. 35 della
legge n. 87 del 1953 per la sospensione della efficacia degli atti legislativi
impugnati, l’Avvocatura osserva che gli argomenti proposti dalle Regioni
dovrebbero ritenersi inammissibili, in quanto non concernenti i “diritti dei
cittadini”, salvo quello addotto dalla Regione Marche, secondo cui l’esecuzione della normativa oggetto del giudizio
determinerebbe il pregiudizio irreparabile del diritto dei cittadini ad un
territorio rispettoso dei valori costituzionali.
Tuttavia
tale argomento, seppur ammissibile, sarebbe, secondo la difesa erariale, del
tutto infondato. Ciò, innanzi tutto, in quanto “all’immagine […] di un diritto
[…] al ‘territorio rispettoso’
non corrisponde una situazione giuridica riconosciuta dall’ordinamento ed
attribuita ai singoli individui”; in secondo luogo, in quanto la compromissione di tali “diritti” non deriverebbe da fatto
del legislatore, ma di coloro che, in passato, hanno posto in essere i
comportamenti abusivi; infine, in quanto, comunque, la normativa impugnata
escluderebbe la possibilità di sanare abusi compiuti “in presenza di vincoli pre-urbanistici o di altre situazioni di particolare lesività dell’ambiente e/o di pericolo per l’incolumità”.
Una ulteriore ragione di inammissibilità, propria delle
istanze aventi per oggetto il decreto-legge, sarebbe inoltre individuabile
nella circostanza che quest’ultimo, in quanto tale, non sarebbe più esistente,
in quanto convertito in legge.
28. –
L’Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria separata per difendersi nel
giudizio instaurato dal ricorso della Regione Emilia-Romagna
avverso il d.l. n. 269 del 2003, nella quale si osserva come l’argomento che fa
perno sull’incertezza dei rapporti giuridici nelle more della decisione di
merito non meriterebbe considerazione, in quanto tale circostanza
caratterizzerebbe ogni controversia costituzionale. Peraltro – si evidenzia –
il “dubbio circa l’operatività delle norme impugnate” è stato provocato dalla
stessa Regione Emilia-Romagna, che non potrebbe
dunque avvalersene in questa sede.
A ciò la
difesa erariale aggiunge la considerazione secondo la quale la circostanza che
le autodenunce di abusi non ancora “scoperti”
solitamente attendono la decisione nel merito della controversia da parte della
Corte, “unitamente al probabile differimento del termine” per proporre istanza
di condono “potrebbe indurre le parti a non chiedere un duplice esame della
controversia”. Infine, sarebbe ingiustificata la preoccupazione addotta dalla
Regione secondo cui essa non potrebbe emanare una disciplina legislativa
dell’attività urbanistico-edilizia finché permangano
i vincoli posti dalle disposizioni impugnate; la Regione
infatti non avrebbe ancora predisposto “quanto occorre per la produzione
legislativa”.
Chiedendo
il rigetto dell’istanza di sospensione, l’Avvocatura si richiama per ogni altra
considerazione alle memorie relative alle controversie instaurate con i ricorsi
delle Regioni Toscana, Marche e Campania.
29. –
Successivamente, le Regioni Toscana, Marche e Campania hanno depositato
ulteriori atti nei quali – in considerazione della rinuncia da parte dello
Stato alla immediata pronunzia sulle istanze di sospensione da essa presentate in separati giudizi promossi nei confronti
delle leggi regionali concernenti il condono edilizio – hanno aderito alla
“richiesta di differimento” dell’esame delle istanze cautelari auspicata
dall’Avvocatura contestualmente alla propria rinuncia.
Preso
atto di tale rinuncia, con ordinanza n. 116 del 2004
la Corte ha
disposto il rinvio dell’esame di tali istanze unitamente al merito.
30. – In
prossimità dell’udienza pubblica, la Regione Campania
ha depositato una memoria integrativa delle argomentazioni in precedenza svolte.
La ricorrente, in particolare, contesta le affermazioni dell’Avvocatura secondo
le quali gli “scopi di recupero erariale”
determinerebbero la acquisizione della disciplina oggetto del giudizio
all’ambito di una materia diversa dal “governo del territorio”. Tale tesi
avrebbe, infatti, effetti “devastanti” sul riparto di competenze tra Stato e
Regioni e “sulla stessa effettiva rigidità della Costituzione” e contrasterebbe
con la recente giurisprudenza di questa Corte, che avrebbe
chiarito come i singoli ambiti di legislazione devono essere qualificati
in base all’oggetto cui afferiscono e non in base a
criteri finalistici.
Anche la Regione Emilia-Romagna
ha depositato una memoria, replicando alle osservazioni dell’Avvocatura. In
particolare, la Regione
sostiene che allo Stato sarebbe vietato “sovvertire qualsiasi norma
costituzionale” invocando le “ragioni di bilancio”. Infatti, il riconoscimento
del rilievo costituzionale del valore dell’equilibrio di bilancio implicherebbe
soltanto che “gli interessi costituzionali che porterebbero ad imporre spese
allo Stato vanno […] contemperati con le esigenze di bilancio, al quale non si
possono addossare indiscriminatamente ulteriori spese”. Viceversa, nel
reperimento delle risorse finanziarie lo Stato dovrebbe “rispettare i limiti
posti dalla Costituzione”: da tale assunto deriverebbe il carattere eccezionale
riconosciuto da questa Corte al condono del 1994.
Quanto
alla pretesa dell’Avvocatura di giustificare il carattere dettagliato ed autoapplicativo della normativa impugnata in ragione della
competenza penale riconosciuta allo Stato, la ricorrente nota come “la
previsione del condono penale non giustifichi l’esenzione dalle sanzioni
amministrative, e tanto meno una disciplina dettagliata della materia”. Ancora,
la Regione
sostiene l’infondatezza del rilievo dell’Avvocatura secondo il
quale mancherebbe nella doglianza regionale avverso il meccanismo del
silenzio-assenso la proposta di “una soluzione alternativa”, dal momento che,
automaticamente, dall’accoglimento di detta doglianza risulterebbe “la
necessità di un provvedimento esplicito di sanatoria”.
Anche la Regione Umbria ha
depositato una memoria, relativa ad entrambi i ricorsi da essa
presentati, replicando alle osservazioni contenute nelle memorie dell’Avvocatura
dello Stato con argomentazioni del tutto analoghe a quelle svolte dalla Regione
Emilia-Romagna nella memoria sopra richiamata.
La Regione Toscana,
nelle memorie depositate in entrambi i giudizi promossi, afferma innanzitutto
l’infondatezza dell’eccezione, sollevata dall’Avvocatura nei propri scritti
difensivi, di inammissibilità dell’impugnazione delle norme della legge di
conversione del decreto-legge non impugnate nel ricorso presentato avverso il
d.l. n. 269 del 2003. La giurisprudenza costituzionale avrebbe ormai
pacificamente affermato che la mancata impugnazione di una norma di un
decreto-legge convertito in legge senza modificazioni non preclude
l’impugnazione delle norme della legge di conversione, perché questa stabilisce
in via definitiva la disciplina normativa. Sarebbe quindi ammissibile
l’impugnazione dei commi 41, 42 e 43 dell’art. 32 del decreto-legge così come
convertito dalla legge di conversione.
La Regione precisa, poi, di
non aver riproposto, nel ricorso avente ad oggetto il testo del decreto-legge
convertito, la censura sui commi 9 e 10, perché modificati in sede di
conversione nel senso di prevedere l’intesa con la Conferenza unificata
per la individuazione degli ambiti territoriali
oggetto di riqualificazione e di messa in sicurezza; la ricorrente evidenzia
inoltre che il comma 9 è stato successivamente abrogato dalla legge n. 350 del
2003.
La
ricorrente ribadisce che l’art. 32 censurato, relativamente agli effetti
amministrativi del condono edilizio, non sarebbe applicabile nel proprio
territorio in forza della previsione del secondo comma dello stesso art. 32.
Infatti, la Regione
Toscana si sarebbe già dotata di una compiuta normativa
edilizia che disciplina anche le conseguenze degli illeciti, consentendo la
regolarizzazione di quelli meramente formali e di quelli sostanzialmente non
rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 34-ter della legge della
Regione Toscana 5 agosto 2003, n. 43 [Modifiche e integrazioni alla legge
regionale 14 ottobre 1999, n. 52 (Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e
le denunce d’inizio delle attività edilizie disciplina dei controlli nelle zone
soggette al rischio sismico disciplina del contributo di concessione sanzioni e
vigilanza sull’attività urbanistico/edilizia, modifiche ed integrazioni alla
legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 e modifica della legge regionale 17
ottobre 1983, n. 69)], nonché escludendo del tutto la sanatoria degli
illeciti compiuti in difformità dalla disciplina urbanistica ed
edilizia (art. 37 della medesima legge regionale). Conseguentemente, il ricorso
della Regione contro l’art. 32 impugnato dovrebbe ritenersi inammissibile per
carenza di interesse e parallelamente infondata sarebbe la questione sollevata
dallo Stato avverso la legge regionale Toscana 4 dicembre 2003, n. 55 (Accertamento
di conformità delle opere edilizie eseguite in assenza di titoli abilitativi,
in totale o parziale difformità o con variazioni essenziali, nel territorio
della Regione Toscana).
In
subordine, la Regione
Toscana ribadisce le proprie censure
avverso la norma impugnata che violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost., in quanto l’art. 32 sarebbe in contrasto con la politica
regionale in materia di abusi edilizi, volta a sanare solo quelli minori e non
invece quelli più gravi; inoltre, sarebbe violata la potestà normativa
regionale in conseguenza del carattere di dettaglio proprio della norma
censurata e dell’impossibilità di configurare il condono edilizio come un
principio fondamentale della materia del governo del territorio. La ricorrente,
infine, riafferma che l’intervento statale non può ritenersi legittimo in
quanto strumento di coordinamento della finanza pubblica, sia perché questo non
potrebbe essere utilizzato per scardinare l’ordine delle competenze posto dalla
Costituzione, sia perché tale coordinamento in realtà non si realizzerebbe,
comportando per i Comuni spese aggiuntive ed impreviste per lo svolgimento
delle procedure amministrative per evadere le domande di condono e per la
realizzazione delle opere di urbanizzazione, nonché una riduzione delle entrate
degli enti locali conseguente al venir meno degli
introiti delle sanzioni amministrative per gli abusi edilizi.
La Regione Friuli-Venezia
Giulia, nella sua ulteriore memoria, si richiama esplicitamente alle
argomentazioni esposte dalla Regione Emilia-Romagna.
Inoltre, evidenzia come l’art. 119, secondo comma, – invocato dall’Avvocatura
unitamente all’art. 118 per affermare la competenza statale in relazione alla
“gestione complessiva della finanza pubblica” – e l’art. 117, terzo comma, Cost., non affiderebbero allo Stato una potestà esclusiva, ma
solo il compito di dettare principi fondamentali.
Anche la Regione Lazio ha
depositato una memoria integrativa delle argomentazioni svolte nel proprio
ricorso. Innanzi tutto, la
Regione evidenzia come le censure proposte, pur se riferite
specificamente nei confronti di alcuni commi, debbano essere intese – come già
evidenziato nel ricorso – come relative all’intero art. 32. In secondo luogo –
sempre sul versante processuale – nella memoria si richiama quella
giurisprudenza costituzionale che ha ritenuto ammissibili i ricorsi nei
confronti della legge di conversione di un decreto-legge, anche se non
contenente emendamenti allo stesso, pur quando non sia stato impugnato il
decreto.
Nel
merito, la Regione Lazio
ribadisce le argomentazioni già esposte, sottolineando ulteriormente come solo
il carattere di straordinarietà, eccezionalità e non ulteriore ripetibilità avesse consentito
alla Corte costituzionale di “salvare” i precedenti condoni edilizi. Ragionando
in termini diversi, infatti, si giungerebbe a “teorizzare la legittimità
costituzionale di un condono edilizio sine die, i cui effetti, com’è intuibile, paralizzerebbero
ogni tentativo di dare una soluzione al problema attraverso lo strumento della
legislazione ordinaria”.
Ancora,
del tutto infondato sarebbe l’argomento dell’Avvocatura secondo il quale il fondamento della normativa oggetto di
impugnazione andrebbe reperito nell’art. 120 Cost., dal momento che non vi
sarebbero emergenze istituzionali di particolare gravità che sole possono
consentire l’attivarsi del potere contemplato da tale disposizione, peraltro
esclusivamente nei casi ivi tassativamente previsti. Da ultimo, si evidenzia
come anche la Corte
dei conti avrebbe avanzato dubbi sulla razionalità, da
un punto di vista finanziario, dell’operazione realizzata con il d.l. n. 269
del 2003.
La Regione Marche,
nella propria memoria, contesta le eccezioni di inammissibilità dei ricorsi
sollevate dalla difesa dello Stato. In particolare, sulle censure concernenti
la violazione dell’art. 77 Cost., richiama la
giurisprudenza costituzionale che ne ha riconosciuto l’ammissibilità quando “la
violazione denunciata sia potenzialmente idonea a determinare una vulnerazione delle attribuzioni costituzionali delle
Regioni o delle Province autonome ricorrenti”. In ordine alla ammissibilità del
ricorso regionale anche a tutela di posizioni costituzionalmente garantite agli
enti locali, la ricorrente richiama l’attuale testo dell’art. 32 della legge n.
87 del 1953, che prevede la possibilità per la Regione di sollevare
questione di legittimità costituzionale anche su
proposta del Consiglio delle autonomie. Nel merito, insiste sulle censure già
proposte.
31. – In
prossimità dell’udienza pubblica, anche il Comune di Roma ha depositato una
nuova memoria, svolgendo ulteriori rilievi in ordine alla ammissibilità dello
stesso e richiamando, nel merito, le argomentazioni dell’atto di intervento e
dei ricorsi delle Regioni Umbria e Lazio.
32. – L’Avvocatura
dello Stato ha presentato una memoria nei giudizi instaurati dalla Regione
Campania, evidenziando come in essi siano intervenuti
alcuni Comuni esponendo punti di vista differenti. Ciò proverebbe, secondo
l’Avvocatura, la difficoltà degli enti locali minori, che non sarebbero in
grado di fronteggiare le situazioni in cui si trovano.
Nel
merito, si osserva come “una manovra di finanza statale che ricolleghi introiti
all’esercizio (eventuale) da parte dei proprietari di edifici in tutto o in
parte abusivi della facoltà di definire gli illeciti commessi, rimane pur
sempre una manovra di finanza statale autonomamente giustificata dalle esigenze
di questa, e radicata nella competenza legislativa dello Stato ai sensi
dell’art. 117, secondo comma, lettera e), e
dell’art. 119, comma secondo, Cost.”.
Da
ultimo, la difesa erariale precisa che il richiamo all’art. 120 Cost. deve
essere inteso nel senso che da tale disposizione sarebbe desumibile un
principio generale, consistente nella possibilità (anzi, necessità) di
interventi di carattere straordinario e aggiuntivo per evitare la compromissione di interessi superiori.
Con la
memoria depositata nel giudizio instaurato dalla Regione Lazio, l’Avvocatura
dello Stato ribadisce che il ricorso deve considerarsi inammissibile, in quanto
rivolto nei confronti della legge di conversione, anche in relazione alle parti
del decreto non modificate, pur non essendo stato quest’ultimo oggetto di
impugnazione.
Anche
nei giudizi instaurati dalla Regione Toscana, l’ulteriore memoria difensiva
dell’Avvocatura ribadisce l’eccezione di inammissibilità del ricorso avverso il
testo del decreto-legge convertito, in quanto avrebbe ad oggetto anche
disposizioni vigenti fin dal 2 ottobre 2003, le quali dunque sarebbero state
impugnate oltre il termine fissato dall’art. 127, secondo
comma, Cost. Inoltre l’impugnazione dei commi 41, 42 e 43 dell’art. 32
non sarebbe sorretta da alcuna motivazione. Nel merito, l’Avvocatura sostiene
l’infondatezza della censura concernente il comma 49-ter dell’art. 32,
dal momento che la norma si limiterebbe ad assegnare alla prefettura compiti
meramente esecutivi delle ordinanze di demolizione o di acquisizione gratuita
delle opere abusive, disposte dagli enti locali, e pertanto
nessun potere autonomo verrebbe riconosciuto alla prefettura. In ordine
alle altre censure mosse dalla Regione, la difesa erariale richiama le
argomentazioni già svolte nei precedenti scritti difensivi.
Nella
memoria concernente i giudizi promossi dalla Regione Marche, l’Avvocatura ribadisce
l’eccezione di inammissibilità conseguente all’impossibilità per la Regione di far valere
parametri costituzionali diversi da quelli che definiscono l’assetto delle
competenze. Nel merito ritiene che il ricorso regionale sarebbe carente di
attualità dell’interesse ove fosse vera la situazione di efficienza di tutela
del territorio sotto il profilo urbanistico-edilizio
che la ricorrente vorrebbe accreditare.
Considerato
in diritto
1. – Le Regioni Campania, Marche, Toscana, Emilia-Romagna,
Umbria e Friuli-Venezia Giulia hanno impugnato l’art.
32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per
favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici),
ed in particolare i commi: 1, 2, 3, 5, 14-20; 25-31; 32 e seguenti (reg. ric.
n. 76 del 2003); 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 13, 14-20;
24-41; (reg. ric. n. 81 del 2003); 1, 3, 5, 6, 9, 10,
14-20; 24, 25-40 (reg. ric. n. 82 del 2003); 1, 2, 3,
25, 26, lettera a), 28, 32, 35, 37, 38, 40, nonché l’Allegato 1 (reg.
ric. nn. 83, 87 del 2003); 1, 2, 3, 4, 25, 26, lettera
a), 28, 32, 35, 37, 38, 40, nonché l’Allegato 1 (reg. ric. n. 89 del 2003). La Regione Marche ha
impugnato anche l’art. 32 citato nel suo complesso.
Le
prospettazioni contenute nei ricorsi introduttivi dei giudizi sollevano rilievi
di costituzionalità sostanzialmente analoghi e sintetizzabili
nella pretesa violazione dei seguenti parametri costituzionali:
1. l’art. 117, quarto comma, della Costituzione (nonché,
secondo i ricorsi della Regione Campania, l’art. 114 Cost.), in quanto la
normativa impugnata interverrebbe nella materia dell’edilizia, affidata alla
competenza residuale delle Regioni; ovvero, in subordine, l’art. 117, quarto
comma, Cost., in quanto interverrebbe nella materia dell’urbanistica, affidata
alla competenza residuale delle Regioni (così, in particolare, i ricorsi della
Regione Campania e della Regione Marche); ovvero, in via ulteriormente
subordinata, l’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto interverrebbe con una
disciplina di dettaglio in una materia, quale quella del “governo del
territorio”, affidata alla competenza concorrente di Stato e Regioni, e non
essendo, più in generale, la stessa idea di condono edilizio idonea ad essere
qualificata quale principio fondamentale della materia;
2. l’art. 118 Cost., in quanto la disciplina del condono
edilizio determinerebbe la vanificazione degli interventi di pianificazione e
controllo locale, nonché la necessità di apprestare appositi strumenti
urbanistici e soluzioni di governo del territorio che tengano conto delle
conseguenze della disciplina statale impugnata, cosicché le Regioni e gli enti
locali sarebbero costretti a subire, anziché governare, le destinazioni
urbanistiche del territorio (così, in particolare, i ricorsi della Regione
Campania, della Regione Marche e della Regione Toscana);
3. l’art. 77 Cost., dal momento che difetterebbero i
presupposti costituzionali per l’esercizio della decretazione d’urgenza (così i
ricorsi della Regione Campania e della Regione Marche); difetterebbe inoltre il
requisito, costituzionalmente necessario, della omogeneità del contenuto del
decreto-legge (così i ricorsi della Regione Campania); infine, il decreto-legge
sarebbe inidoneo a porre i principi fondamentali di cui all’art. 117, terzo
comma, Cost.;
4. l’art. 119 Cost., e l’autonomia finanziaria delle regioni e
degli enti locali in esso contemplata, in quanto il condono edilizio, disposto
in vista di esigenze finanziarie del bilancio statale, comporterebbe spese
particolarmente ingenti e di vario genere a carico delle finanze delle
autonomie territoriali, a fronte di una compartecipazione al gettito delle
operazioni di condono che sarebbe decisamente esigua;
5. l’art. 25 Cost., in quanto la reiterazione con cadenza
novennale della sanatoria edilizia, implicando “non solo la lesione del
principio di legalità”, ma ledendo “soprattutto la fiducia dei cittadini sulla
effettiva capacità degli organi pubblici di garantire il rispetto dei valori
costituzionali coinvolti nella disciplina urbanistica ed edilizia”,
determinerebbe la violazione del principio di tassatività
e certezza delle norme penali (così i ricorsi della Regione Marche);
6. l’art. 3 Cost., in quanto la disciplina in esame, riaprendo
ed estendendo i termini del condono, introdurrebbe un sistema discriminatorio a
svantaggio di coloro che, rispettando la normativa, non hanno costruito perché
privi del titolo abilitativo, dovendo subire però le
conseguenze in termini di degrado urbanistico del condono, trattando in modo
uguale situazioni diverse, ossia quella di chi ha costruito in base ad un
titolo legittimo e quella di chi ha costruito abusivamente, e non consentendo
“di riportare ad uguaglianza, attraverso la sanzione, chi si è astenuto da
comportamenti illeciti e chi illecitamente li ha compiuti”;
7. l’art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza, in
quanto la reiterazione del condono edilizio farebbe venir meno i caratteri di
assoluta straordinarietà, eccezionalità ed irripetibilità che soli, secondo la
giurisprudenza costituzionale, possono giustificare la sanatoria; nel caso in
questione mancherebbero del tutto quelle circostanze eccezionali che, nelle
precedenti situazioni, hanno portato la Corte costituzionale a ritenere giustificata la
sanatoria; sarebbero incisi numerosi principi costituzionali, senza però che
sia perseguito adeguatamente l’obiettivo della stessa disciplina impugnata;
8. l’art. 97 Cost., ed in particolare i principi di
imparzialità dei pubblici poteri e di buon andamento dell’amministrazione, che
sarebbero frustrati dalla inanità degli sforzi compiuti dalle amministrazioni
locali al fine di reprimere l’abusivismo;
9. l’art. 9 e l’art. 117, terzo comma, Cost. (che sancisce la
competenza regionale in tema di valorizzazione dei beni ambientali), nonché il
“principio costituzionale di indisponibilità dei valori costituzionalmente
tutelati”, in quanto il valore costituzionale dell’ordinato assetto del
territorio non potrebbe “essere scambiato con valori puramente finanziari”,
come invece avviene nel caso del condono edilizio;
10. gli artt. 9, 32, 41 e 42 Cost., dal
momento che la sanatoria prevista dalla disciplina impugnata inciderebbe
negativamente nei confronti di valori costituzionali che tutti i livelli di
governo e in particolare le regioni hanno il diritto-dovere di tutelare nella
loro effettività, quali: i valori paesistico-ambientali,
il valore della salute, il valore del corretto e ordinato svolgimento
dell’attività imprenditoriale in materia edilizia, la tutela del diritto di
proprietà (così i ricorsi della Regione Marche);
11. il principio di leale collaborazione tra i diversi livelli
di governo, nonché l’art. 2 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione e
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione,
per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
dei comuni, con la
Conferenza Stato-città ed autonomie
locali), che tale principio recepisce, e il principio costituzionale che
prescrive “la partecipazione regionale al procedimento legislativo delle leggi
statali ordinarie, quando queste intervengano in materia di competenza
concorrente”, desumibile dall’art. 11 della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione),
dal momento che, in sede di adozione del decreto-legge, le autonomie regionali
non sono state consultate attraverso la Conferenza Stato-Regioni;
12. il giudicato costituzionale, ed in particolare le sentenze
di questa Corte n. 427 del 1995,
n. 416 del 1995,
n. 231 del 1993,
n. 369 del 1988
e n. 302 del 1988,
con cui sarebbe stato “attribuito al regime di sanatoria […] carattere
episodico e delimitato temporalmente”, pena la
illegittimità costituzionale (così i ricorsi della Regione Campania);
13. l’art. 4, numero 12, e l’art. 8 della legge costituzionale
31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia
Giulia), in riferimento all’autonomia legislativa e amministrativa della
Regione nella materia urbanistica, in quanto le competenze regionali in detta
materia potrebbero essere legittimamente vincolate solo dalla Costituzione, dai
principi generali dell’ordinamento giuridico e dalle norme fondamentali di grande
riforma economico-sociale, tra le quali non potrebbe certo essere annoverata la
previsione di un condono edilizio.
2. – Le ricorrenti hanno altresì proposto, in via subordinata, le
seguenti specifiche censure:
14. il comma 26, lettera a), dell’art. 32 del d.l. n. 269
del 2003, nella parte in cui subordina la sanabilità alla legge regionale nel
caso degli abusi minori in zone non vincolate, sottraendo viceversa alla
decisione regionale gli abusi maggiori e gli abusi minori in zone vincolate,
violerebbe i principi di eguaglianza e ragionevolezza, nonché gli artt. 117 e
118 Cost.;
15. il comma 25, “in quanto non eccettua dal condono gli abusi
per i quali il procedimento sanzionatorio sia già
iniziato”, violerebbe il principio di ragionevolezza, poiché – una volta iniziato
il procedimento sanzionatorio – il condono edilizio
non porterebbe alcun vantaggio al pubblico interesse, né in termini di “uscita
allo scoperto” di situazioni di illegalità, né in termini economici, poiché le
sanzioni urbanistiche sono essenzialmente di carattere pecuniario;
16. i commi 3, 25, 26, lettera a), 28, 32, 35, lettere b)
e c), 37, 38, 40 e l’Allegato 1, in quanto con disciplina dettagliata ed autoapplicativa stabiliscono le modalità, i termini e le
procedure relative al condono edilizio, violerebbero l’art. 117 Cost., perché
la competenza dello Stato a dettare norme non cedevoli non sarebbe
giustificata, nel caso di specie, né da materie indicate dall’art. 117, secondo
comma, né dall’attrazione di funzioni amministrative allo Stato in base all’art.
118;
17. i commi 25 e 35 violerebbero il principio di ragionevolezza,
in quanto la disciplina del comma 25 estende il condono agli abusi compiuti
sino a sei mesi prima dell’entrata in vigore del decreto-legge impugnato
(mentre nel caso dei due precedenti condoni il termine era rispettivamente di
un anno e di diciassette mesi) e ciò renderebbe particolarmente difficile
distinguere le opere ultimate da quelle non ultimate, complicando notevolmente
l’attività di vigilanza amministrativa; la disciplina risulterebbe collegata al
disposto del comma 35, in
forza del quale è sufficiente, ove l’opera abusiva non superi i 450 metri cubi, una
autocertificazione per la prova dello “stato dei lavori”, consentendo così di
far passare per già costruite opere in corso di costruzione o ancora da
costruire;
18. il comma 25 violerebbe gli artt. 3, 9, 97, 117 e 118 Cost., nella parte in cui prevede un limite di volume (750 metri cubi) per
ogni singola richiesta di sanatoria, senza però precisare che non sono ammesse
più richieste riferite alla medesima area;
19. il comma 37 violerebbe il principio di ragionevolezza, dal
momento che sarebbe “palese” il contrasto con tale principio di una norma che
sana gli abusi in virtù del solo decorso del tempo con un meccanismo di
“silenzio-assenso”, nonché gli artt. 9, 97, 117 e 118 Cost. (e gli artt. 4 e 8
dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia
Giulia), perché renderebbe eventuale il controllo dei Comuni sull’ammissibilità
delle domande di condono, ledendo altresì le competenze regionali in materia di
governo del territorio;
20. i commi da 14
a 20 ed il comma 24, che disciplinano la sanatoria degli
abusi commessi sulle aree di proprietà statale, facendola dipendere unicamente
dalla volontà e dalla decisione dello Stato proprietario, senza dare alcuna
rilevanza a quanto in merito stabilito dal legislatore regionale, violerebbero
l’art. 117 Cost., che affida alle Regioni la competenza a disciplinare
l’ammissibilità urbanistica degli interventi anche sulle aree di proprietà
dello Stato, nonché gli artt. 118 e 119, perché la decisione sulla
ammissibilità della sanatoria viene riservata al
soggetto proprietario dell’area, senza possibilità di contraddittorio con gli
enti locali interessati e in assenza di una previa intesa con le Regioni;
21. il comma 5, il quale affida al Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti un ruolo di coordinamento per l’applicazione della normativa
sul condono, violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost.,
perché non vi sarebbe alcuna esigenza unitaria in grado di giustificare l’attribuzione
ad un organo statale di tale funzione, in una materia, come il “governo del
territorio”, attribuita alla competenza regionale;
22. il comma 6 violerebbe l’art. 118 Cost., perché in una
materia regionale determinerebbe la avocazione di funzioni amministrative al
centro senza prevedere, come richiesto dalla sentenza n. 303 del 2003,
l’intesa con la Regione
interessata, nonché l’art. 119 Cost., il quale non ammette finanziamenti vincolati
alla realizzazione di interventi scelti dal Ministro;
23. i commi 9 e 10 violerebbero gli artt. 118 e 119 Cost. per
ragioni analoghe a quelle appena richiamate.
3. – Le
Regioni Campania, Marche, Toscana ed Emilia-Romagna
(quest’ultima con atto separato, notificato il 9 febbraio 2004 e depositato il
10 febbraio 2004) chiedono inoltre l’applicazione dell’art. 35 della legge 11
marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte
costituzionale), come sostituito dall’art. 9 della legge 5 giugno 2003, n.
131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), ritenendo sussistenti le
condizioni ivi previste perché la
Corte possa sospendere in via cautelare l’esecuzione della
normativa impugnata.
4. – Le
Regioni Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Friuli-Venezia
Giulia, Emilia-Romagna e Campania hanno impugnato
l’art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, così come risultante dalla conversione in
legge ad opera della legge 24 novembre 2003, n. 326 (Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell’andamento dei conti pubblici), ed in particolare i commi: 1, 2, 3, 9,
14-23; 25, 26, 32-38; 41 e 42 (reg. ric. n. 6 del
2004); 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 13, 14-20; 24-41 (reg. ric. n.
8 del 2004); 1, 3, 5, 14-20; 25-43; 49-ter (reg. ric. n.
10 del 2004); 1, 3, 25, 26, lettera a), 28, 32, 35, 37, 38, 40 e
l’Allegato 1 (reg. ric. n. 11 del 2004); 1, 3, 4, 25,
26, lettera a), 28, 32, 35, 37, 38, 40 e l’Allegato 1 (reg. ric. n. 12 del 2004); 1, 2, 3, 25, 26, lettera a), 28, 32,
35, 37, 38, 40 e l’Allegato 1 (reg. ric. n. 13 del
2004); 1, 2, 3, 5, 14-20; 25-50 (reg. ric. n. 14 del
2004). Le Regioni Marche e Campania hanno impugnato anche l’art. 32 citato nel
suo complesso.
Le
ricorrenti ripropongono sostanzialmente le medesime censure già sollevate nei
confronti dell’art. 32 del d.l. n. 269 del 2003 nel testo originario, con le
seguenti precisazioni e aggiunte.
L’art.
77 Cost. sarebbe violato anche dalla legge n. 326 del 2003, dal momento che la
carenza dei requisiti costituzionalmente previsti per la decretazione d’urgenza
si ripercuoterebbe, quale vizio in procedendo, anche nei confronti della
legge di conversione.
La Regione Marche
lamenta la violazione dell’art. 79 Cost., in quanto il
provvedimento normativo impugnato costituirebbe, nella sostanza, una vera e
propria amnistia, adottata senza percorrere le vie del procedimento aggravato
previsto dalla citata disposizione costituzionale
L’art. 3
Cost. è invocato, nel ricorso della Regione Lazio, anche in quanto la
disciplina impugnata violerebbe il principio di eguaglianza a causa della
perdita di valore degli immobili dei cittadini rispettosi della legge
conseguente alla immissione sul mercato di immobili abusivi, nonché
dell’aumento della pressione fiscale a carico dei medesimi cittadini al fine di
reperire le risorse finanziarie volte alla realizzazione delle opere di
urbanizzazione.
Sempre
secondo la Regione Lazio,
il principio di ragionevolezza, sancito dal medesimo art. 3 Cost., sarebbe violato anche perché dalla normativa risultante
dalle modifiche operate in sede di conversione e derivante dalle abrogazioni
disposte dalla legge finanziaria per il 2004, emergerebbe chiaramente che
sarebbe rimasto soltanto il condono edilizio, mentre sarebbero stati abrogati i
fondi per la riqualificazione urbanistica e ambientale, pur ritenuti
evidentemente insufficienti dalle Regioni, ciò che renderebbe palese “la
irragionevolezza e la scarsa attendibilità del meccanismo congegnato attraverso
le varie disposizioni di cui all’art. 32, per realizzare finalità di reale e
credibile intento di riqualificazione del territorio”; inoltre, la modifica
dell’art. 32 della legge n. 47 del 1985 renderebbe applicabile il condono anche
alla pratiche restate inevase sotto l’egida di precedenti condoni, con il
risultato di realizzare l’effetto di un «condono ‘open’».
Per quel
che concerne le singole disposizioni contenute nell’art. 32 del d.l. n. 269 del
2003, così come risultante dalla conversione ad opera
della legge n. 326 del 2003, le Regioni ricorrenti ribadiscono le censure già
proposte nei confronti del testo originario del decreto-legge, evidenziando,
tuttavia, alcuni profili nuovi di impugnazione connessi con le modifiche
normative introdotte dalla legge di conversione.
Il comma
25 dell’art. 32 viene censurato in quanto, prevedendo
un limite massimo per la costruzione abusiva considerata nel suo complesso pari
a 3000 metri cubi,
violerebbe gli artt. 3, 9, 97, 117 e 118 Cost., poiché
non preciserebbe che non sono ammesse più richieste riferite alla medesima
area; viene peraltro mantenuta ferma la censura rivolta al medesimo comma 25
nella versione originaria del d.l. n. 269 del 2003, in quanto gli
emendamenti introdotti in sede di conversione opererebbero soltanto pro
futuro.
Dei
commi 9 e 10 si ribadisce il contrasto con l’art. 118 Cost.,
nonostante che il comma 9, nel testo risultante a seguito della conversione,
preveda l’intesa con la
Conferenza unificata, in quanto risulterebbe comunque
riconosciuta una priorità alle aree oggetto di programmi di riqualificazione
approvati con decreto del Ministro dei lavori pubblici.
Nei
ricorsi suddetti si propone, infine, censura avverso
il comma 49-ter, introdotto in sede di conversione, il quale,
determinando l’accentramento della competenza concernente le demolizioni in
capo al prefetto, violerebbe gli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost.; ciò in quanto tale norma non esprimerebbe un principio
fondamentale, né del resto sarebbe giustificabile in base ad esigenze unitarie,
in quanto l’amministrazione statale non sarebbe adeguata allo svolgimento di
tale funzione, non disponendo nemmeno dei dati per effettuare il controllo
degli interventi edilizi.
5. – Le
Regioni Campania, Marche, Toscana ed Emilia-Romagna
chiedono inoltre, anche nei confronti dell’art. 32 come risultante dalle
modifiche operate in sede di conversione, l’applicazione dell’art. 35 della
legge n. 87 del 1953, come sostituito dall’art. 9 della legge n. 131 del 2003,
ritenendo sussistenti le condizioni ivi previste perché la Corte possa sospendere in
via cautelare l’esecuzione della normativa impugnata.
6. – La Regione Basilicata
ha impugnato, con un unico ricorso, l’art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, sia nel
testo originario che nel testo risultante dalla legge di conversione, esponendo
censure rivolte in generale nei confronti dell’intero art. 32, e
sostanzialmente corrispondenti, nel merito, a quelle più sopra richiamate.
7. – La Regione Toscana,
con il ricorso n. 10 del 2004,
ha impugnato anche l’art. 14, commi 1 e 2, del d.l. n.
269 del 2003, come convertito della legge di conversione n. 326 del 2003,
mentre la
Regione Emilia-Romagna, con il
ricorso n. 13 del 2004, ha
impugnato anche l’art. 21, nonché i commi 21 e 22 dell’art. 32. Tali ultime
disposizioni, congiuntamente al comma 23, risultano impugnate altresì dalla
Regione Campania, con entrambi i propri ricorsi (n. 76 del 2003 e n. 14 del
2004).
Per
ragioni di omogeneità di materia, tali questioni di costituzionalità verranno trattate separatamente da quelle concernenti la
disciplina del condono edilizio di cui all’art. 32 sollevate con i medesimi
ricorsi e appena illustrate, per essere definite con distinte decisioni di
questa Corte.
8. – In
considerazione dell’identità della materia, nonché dei profili di illegittimità
costituzionale fatti valere, i ricorsi, per la parte relativa all’art. 32 del
d.l. n. 269 del 2003, sia nel testo originario, che in quello risultante dalla
conversione ad opera della legge n. 326 del 2003,
possono essere riuniti per essere decisi con un’unica pronuncia.
9. – Con
ordinanza letta nella pubblica udienza dell’11 maggio 2004 e allegata alla
presente sentenza, sono stati dichiarati inammissibili gli interventi spiegati
nel giudizio dai Comuni di Roma, Salerno, Ischia e Lacco Ameno, dal CODACONS e
dal World Wide Fund for Nature (WWF) ONLUS.
10. –
Deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso n. 6 del 2004, proposto
dalla Regione Lazio, in quanto notificato al Presidente del Consiglio dei
ministri presso l’Avvocatura generale dello Stato e non presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri (cfr.,
da ultimo, la sentenza n. 333 del 2000).
11. – Il
ricorso della Regione Basilicata si rivolge genericamente nei confronti
dell’intero art. 32, pur motivando soltanto in relazione al condono edilizio. È
possibile tuttavia – non essendo specificamente indicati i commi dell’articolo
nei cui confronti vengono rivolte le doglianze –
interpretare il ricorso come rivolto esclusivamente nei confronti delle
disposizioni che disciplinano il condono edilizio (cfr.,
ad esempio, sentenza n. 15 del 2004).
Analogamente è da dirsi in relazione ai ricorsi delle Regioni Marche e
Campania, nella parte in cui si rivolgono all’art. 32 nella sua interezza.
12. –
Inammissibili, invece, devono essere ritenute le censure rivolte dalla Regione
Campania specificamente nei confronti dei commi 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50 del
d.l. n. 269 del 2003 e dei medesimi commi, nonché dei commi 49-bis e 49-quater,
del testo dell’art. 32 convertito dalla legge n. 326
del 2003, in
quanto non sorrette da alcuna delle argomentazioni in diritto rinvenibili nei
ricorsi. Ciò a prescindere dal fatto che la medesima Regione Campania, nel
ricorso n. 14 del 2004 avverso il testo del decreto-legge così come convertito
in legge dalla legge n. 326 del 2003, impugna erroneamente i commi 48 e 49,
soppressi in sede di conversione in legge.
Ancora,
va esclusa l’ammissibilità delle censure sollevate dalla Regione Marche, con i
ricorsi n. 81 del 2003 e n. 8 del 2004, in relazione ai parametri costituiti dagli
artt. 32, 41 e 42 Cost., in quanto non viene fornita
alcuna motivazione autonoma rispetto agli altri profili di doglianza.
Del pari
inammissibile è la censura proposta dalla Regione Campania, con i ricorsi n. 76
del 2003 e n. 14 del 2004, in riferimento al parametro dell’art.
114 Cost., anch’essa non motivata in alcun modo.
Il
rilievo di incostituzionalità di cui alla sopra indicata lettera h) – fondato
sulla violazione dell’art. 97 Cost., in quanto i
principi di imparzialità dei pubblici poteri e di buon andamento
dell’amministrazione sarebbero frustrati dalla inanità degli sforzi compiuti
dalle amministrazioni locali al fine di reprimere l’abusivismo – deve invece
essere dichiarato inammissibile perché eccessivamente generico.
Quanto
alla censura concernente il comma 10 dell’art. 32, formulata in entrambi i
ricorsi della Regione Marche e nel ricorso della Regione Toscana avverso il
testo del d.l. n. 269 del 2003, ne va dichiarata l’inammissibilità con
riferimento al ricorso n. 8 del 2004 della Regione Marche per carenza di
qualunque autonoma motivazione, mentre le modifiche apportate dalla legge di
conversione debbono ritenersi satisfattive delle
doglianze prospettate delle ricorrenti in relazione al testo originario del
decreto-legge, consentendo – in assenza di un’attuazione medio tempore della norma impugnata – di dichiarare la
cessazione della materia del contendere (cfr., da ultimo, ordinanza n. 137 del 2004).
13. –
Numerose tra le questioni proposte dalle Regioni ricorrenti fanno riferimento a
parametri differenti da quelli specificamente concernenti il riparto di
competenze tra le stesse e lo Stato. Non possono essere ritenute ammissibili le
censure relative ad aspetti che non siano
potenzialmente idonei “a determinare una vulnerazione
delle attribuzioni costituzionali delle Regioni o Province autonome ricorrenti”
(sentenza n. 303 del 2003;
cfr., inoltre, le sentenze n. 353 del
2001, n. 503 del 2000,
n. 408 del 1998,
n. 87 del 1996).
Alla luce di tale criterio deve essere dichiarata l’inammissibilità della
questione di cui alla sopra indicata lettera f), secondo la quale la disciplina
impugnata violerebbe l’art. 3 Cost., sotto il profilo
del principio di eguaglianza, perché discriminerebbe tra cittadini rispettosi
della legalità e cittadini che non lo siano, in sfavore dei primi. È del tutto
evidente, infatti, che tale vizio non sarebbe in grado di incidere in alcun
modo sulla sfera di autonomia delle ricorrenti. Per le medesime ragioni è
inammissibile anche la censura di cui alla sopra indicata lettera e), secondo
la quale la disciplina impugnata violerebbe l’art. 25 Cost. e, in particolare,
i principi di legalità, tassatività e certezza delle
norme penali.
14. –
Vanno disattese, invece, le eccezioni di inammissibilità formulate
dall’Avvocatura dello Stato nei confronti delle censure di cui alle sopra
indicate lettere d) e t), secondo le quali le Regioni non sarebbero legittimate
a ricorrere avverso la disciplina impugnata, in quanto pretenderebbero di far
valere competenze non solo proprie, ma anche degli enti locali.
Infatti,
la stretta connessione, in particolare in materia urbanistica e in tema di
finanza regionale e locale, tra le attribuzioni regionali e quelle delle
autonomie locali consente di ritenere che la lesione delle competenze locali
sia potenzialmente idonea a determinare una vulnerazione
delle competenze regionali. Ciò al di là del fatto che il nuovo quarto comma
dell’art. 123 Cost. ha configurato il Consiglio delle autonomie locali come
organo necessario della Regione e che l’art. 32, secondo comma, della legge n.
87 del 1953 (così come sostituito dall’art. 9, comma 2, della legge n. 131 del
2003), ha attribuito proprio a tale organo un potere di proposta alla Giunta regionale relativo al promovimento
dei giudizi di legittimità costituzionale in via diretta contro le leggi dello
Stato.
15. –
Nel periodo intercorrente tra l’approvazione della legge di conversione n. 326
del 2003 e la proposizione dei ricorsi nei confronti di quest’ultima, è
intervenuta la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato –
legge finanziaria 2004), che ha abrogato i commi 6, 9 e 24 dell’art.
32 in
questione. Tale sopravvenienza normativa, in considerazione del tenore delle
censure rivolte avverso le disposizioni menzionate, deve essere ritenuta satisfattiva delle pretese regionali. Conseguentemente,
anche alla luce della evidente inattuazione medio tempore di tali disposizioni, deve essere dichiarata la
cessazione della materia del contendere riguardo alle predette censure.
16. –
A questo punto è possibile passare ad esaminare i profili di merito delle
rimanenti censure prospettate dalle Regioni ricorrenti, tenendo conto che i
riferimenti che si faranno di seguito alle disposizioni oggetto del giudizio
devono intendersi relativi, salvo diversa esplicita indicazione, al testo
dell’art. 32 del d.l. n. 269 del 2003 quale convertito in legge dalla legge n.
326 del 2003.
17. –
In via preliminare appare opportuno evidenziare alcune caratteristiche generali
di questo nuovo condono edilizio.
Malgrado
la titolazione dell’art. 32 sia “Misure per la riqualificazione urbanistica,
ambientale e paesaggistica, per l’incentivazione dell’attività di repressione
dell’abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e
delle occupazioni delle aree demaniali”, l’oggetto fondamentale di tale
disposizione è la previsione e la disciplina di un nuovo condono edilizio
esteso all’intero territorio nazionale, di carattere temporaneo ed eccezionale
rispetto all’istituto a carattere generale e permanente del “permesso di
costruire in sanatoria”, disciplinato dagli artt. 36 e 45 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), ancorato a
presupposti in parte diversi e comunque sottoposto a condizioni assai più
restrittive.
Si
tratta, peraltro, di un condono che si ricollega sotto molteplici aspetti ai
precedenti condoni edilizi che si sono succeduti dall’inizio degli anni
ottanta: ciò è reso del tutto palese dai molteplici rinvii contenuti nell’art.
32 alle norme concernenti i precedenti condoni, ma soprattutto dal comma 25
dell’art. 32, il quale espressamente rinvia alle disposizioni dei “capi IV e V
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni,
come ulteriormente modificate dall’art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n.
724, e successive modificazioni e integrazioni”, disponendo che tale normativa,
come ulteriormente modificata dal medesimo art. 32, si applica “alle opere
abusive” cui la nuova legislazione appunto si riferisce. Attraverso questa
tecnica normativa, consistente nel rinvio alle disposizioni dell’istituto del
condono edilizio come configurato in precedenza, si ha una esplicita
saldatura fra il nuovo condono ed il testo risultante dai due precedenti
condoni edilizi di tipo straordinario, cui si apportano solo alcune limitate
innovazioni.
Resta,
in particolare, la caratteristica fondamentale di mantenere collegato il
condono penale con la sanatoria amministrativa: l’integrale pagamento
dell’oblazione, oltre a costituire il presupposto per l’estinzione dei reati
edilizi, estingue anche i relativi procedimenti di esecuzione delle sanzioni
amministrative (cfr. art.
38, secondo comma, della legge n. 47 del 1985) e costituisce uno dei requisiti
per il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria
(commi 32 e 37 dell’art. 32 in
questione); ancora, l’oblazione interamente corrisposta costituisce condizione
perché la sanatoria renda inapplicabili le sanzioni amministrative, “ivi
comprese le pene pecuniarie e le sovrattasse previste per le violazioni delle
disposizioni in materia di imposte sui redditi relativamente ai fabbricati
abusivamente eseguiti” (cfr. art.
38, quarto comma, della legge n. 47 del 1985).
Ciò non
esclude, peraltro, che – ove sia stata effettuata l’oblazione – pur in presenza di diniego di sanatoria, si estinguano i reati
edilizi e le sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di una somma di
denaro siano “ridotte in misura corrispondente all’oblazione versata” (art. 39
della legge n. 47 del 1985).
Rispetto
ai precedenti, l’attuale condono risulta per alcuni profili
più ristretto, dal momento che il comma 25, relativamente alle nuove
costruzioni residenziali, pone un limite complessivo di 3.000 metri cubi
ai volumi sanabili, e definisce analiticamente le tipologie di abusi
condonabili (comma 26 e Allegato 1), introducendo altresì alcuni nuovi limiti
all’applicabilità del condono (comma 27), che si aggiungono a quanto previsto
negli artt. 32 e 33 della legge n. 47 del 1985. A fianco di tali
previsioni, viene disciplinata analiticamente la
possibilità di sanare opere abusive edificate su aree di proprietà dello Stato
o facenti parte del demanio statale o su aree gravate da diritti di uso civico
(commi da 14 a
20).
Il
richiamo all’intero capo IV della legge n. 47 del 1985 rende applicabile anche
al presente condono la sospensione dei procedimenti amministrativi e
giurisdizionali disposta dall’art. 44 della legge n. 47 del 1985, con effetto
dalla data di entrata in vigore del decreto e fino alla scadenza dei termini
fissati per la presentazione delle domande di sanatoria [stabilito, come è
noto, originariamente al 31 marzo 2004, quindi differito al 31 luglio 2004 dal
decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82 (Proroga di termini in materia edilizia),
convertito in legge ad opera della legge 28 maggio
2004 n. 141 (Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82,
recante proroga di termini in materia edilizia)].
La
regolare e tempestiva presentazione di tale domanda al Comune competente,
nonché il versamento dell’oblazione, “sospende il procedimento penale e quello
per le sanzioni amministrative” (art. 38, primo comma, della legge n. 47 del
1985).
Il
titolo abilitativo è rilasciato dal Comune, ove non
vi siano motivi ostativi (art. 35 della legge n. 47 del 1985), ma il comma 37
dell’art. 32 del d.l. n. 269 del 2003 dispone che il decorso di 24 mesi dalla
consegna della documentazione, senza che l’amministrazione abbia adottato un
provvedimento negativo, integra un’ipotesi di silenzio-assenso, che equivale al
rilascio del titolo abilitativo in sanatoria.
Da
notare, infine, che permane l’atipicità dell’oblazione delineata da questa
legislazione (e destinata all’erario statale, ai sensi dell’art. 34, primo comma, della legge n. 47 del 1985), che differisce
sotto più profili dall’istituto disciplinato in generale dagli artt. 162 e 162-bis
del codice penale, e la cui quantificazione è determinata o forfetariamente o
in misura rapportata alla tipologia dell’abuso, alla qualità degli immobili e
alla superficie della costruzione abusivamente realizzata (si veda, al
riguardo, la sentenza n. 369 del 1988
).
Quanto al ruolo riconosciuto
in questa legislazione alle autonomie territoriali, i Comuni, principali
titolari dei poteri pianificatori in materia urbanistica
nonché dei poteri gestionali, ivi compreso – come accennato – il
“permesso di costruire in sanatoria”, sono tenuti da questa legislazione a
rilasciare il titolo abilitativo in sanatoria (artt. 31 e 35, quattordicesimo comma, della legge n. 47 del 1985),
anche per le opere edilizie contrastanti con i loro atti di pianificazione. A
seguito della sanatoria sono altresì vincolati a rilasciare “il certificato di
abitabilità o agibilità anche in deroga ai requisiti fissati da norme
regolamentari, qualora le opere sanate non contrastino con le disposizioni
vigenti in materia di sicurezza statica” (art. 35,
diciottesimo comma, della legge n. 47 del 1985).
Tutto ciò
comporta, come già ricordato, prima la sospensione del procedimento relativo
alle sanzioni amministrative, poi l’estinzione dei relativi procedimenti di
esecuzione, e infine, ove si giunga al rilascio del titolo in sanatoria, la
loro inapplicabilità. Al tempo stesso, questo condono straordinario di fatto esclude, o comunque limita fortemente, la
possibilità per i Comuni di rilasciare l’ordinario “permesso di costruire in
sanatoria”.
Per quel che
concerne i maggiori costi che le amministrazioni comunali devono affrontare,
sia per lo svolgimento delle procedure amministrative sia per la realizzazione
delle opere di urbanizzazione e in genere per gli interventi di
riqualificazione delle aree interessate dalle opere abusive, l’art. 32 prevede
il ricorso a quattro diverse forme di introiti. La legge regionale può disporre
un incremento dell’oblazione fino al massimo del 10 per cento della misura
indicata dallo stesso art. 32 (Tabella C dell’Allegato 1) “ai fini della
attivazione di politiche di repressione degli abusi edilizi e per la promozione
di interventi di riqualificazione dei nuclei interessati da fenomeni di
abusivismo edilizio”, nonché per l’effettuazione di controlli periodici del
territorio (comma 33). La legge regionale, ancora, può incrementare “fino al
massimo del 100 per cento” gli oneri di concessione relativi alle opere abusive
oggetto di sanatoria (comma 34). La stessa amministrazione comunale può
aumentare fino ad un massimo del 10 per cento i diritti ed oneri ordinariamente
previsti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi “da utilizzare con le
modalità di cui all’articolo 2, comma 46, della legge 23
dicembre 1996, n. 662” (comma 40). Infine, il Ministero dell’economia
attribuisce ai Comuni il 50 per cento delle somme riscosse a conguaglio
dell’oblazione, “al fine di incentivare la definizione delle domande di sanatoria”
(comma 41).
La nuova normativa
sul condono, peraltro, prevede direttamente (al comma 38,
che rinvia all’Allegato 1) la misura dell’anticipazione degli oneri concessori,
la cui determinazione è, invece, di competenza del Comune e della legge
regionale (cfr. art. 37
della legge n. 47 del 1985, nonché art. 16 del d.P.R.
n. 380 del 2001).
Quanto alle
Regioni, malgrado l’intervenuto accrescimento dei loro
poteri in conseguenza della riforma del Titolo V della parte II della
Costituzione, l’art. 32 del d.l. n. 269 del 2003 riserva loro ambiti di
intervento assai ristretti ed entro termini molto esigui. Infatti, la normativa
oggetto del presente giudizio prevede che le Regioni mediante leggi possano
intervenire solo in questi limiti: per i soli illeciti relativi ad opere di
restauro e risanamento conservativo o ad opere di manutenzione straordinaria
realizzate in aree non soggette ai vincoli di cui all’art. 32 della legge n. 47
del 1985, come modificato dal comma 43 dell’impugnato art. 32, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della disciplina qui esaminata, la
Regione, con propria legge, può determinare “la possibilità, le condizioni e le
modalità per l’ammissibilità a sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio”
(comma 26, lettera b); entro i medesimi sessanta giorni, possono anche
essere emanate “norme per la definizione del procedimento amministrativo relativo
al rilascio del titolo abilitativo edilizio in
sanatoria” (comma 33); inoltre, nello stesso termine, può essere previsto, tra
l’altro, “un incremento dell’oblazione fino al massimo del 10 per cento della
misura determinata nella tabella C” (comma 33); ancora, è possibile aumentare
“gli oneri di concessione relativi alle opere abusive oggetto di sanatoria […]
fino al massimo del 100 per cento”, nonché individuare modalità di attuazione
della norma secondo cui chi esegua in tutto o in parte le opere di urbanizzazione
primaria o secondaria può detrarre dall’importo complessivo degli oneri
concessori quanto già versato a titolo di anticipazione (comma 34); infine, si
può prevedere l’obbligo di allegare alla domanda di definizione dell’illecito ulteriore documentazione rispetto a quella già
determinata dalla legge statale (comma 35, lettera c).
18. – La pluralità
ed eterogeneità dei profili di costituzionalità sollevati dalle ricorrenti rende
opportuno esaminare, in via prioritaria, le censure mosse nei confronti
dell’intero istituto disciplinato dall’art. 32 oggetto del presente giudizio e
delle sue caratteristiche complessive. A tale riguardo, è ovviamente
preliminare l’analisi dei rilievi di costituzionalità relativi alla fonte
utilizzata.
Le Regioni
ricorrenti hanno anzitutto impugnato l’art. 32 del d.l. n. 269 del 2003 per
asserito contrasto con l’art. 77 Cost., sia per
carenza dei presupposti di necessità e urgenza, sia per la disomogeneità del
contenuto del decreto-legge, sia, infine, perché il decreto-legge sarebbe
inidoneo a porre i principi fondamentali di cui all’art. 117, terzo comma,
Cost. Inoltre, le ricorrenti hanno negato la legittimità costituzionale della
conversione in legge dell’art. 32 ad opera della legge n. 326 del 2003, in
quanto i vizi del decreto-legge si ripercuoterebbero come vizi in procedendo
sulla stessa legge di conversione.
Le questioni non
sono fondate.
Per ciò che
riguarda in particolare l’art. 32 nel testo originario del decreto-legge n. 269
del 2003, non può negarsi che la delicata materia del condono edilizio potrebbe
meritare una più meditata elaborazione tramite l’ordinario procedimento di
formazione delle leggi; al tempo stesso, peraltro, potrebbero essere addotti
per questo particolare istituto anche alcuni specifici motivi per un’immediata
adozione ed entrata in vigore del testo normativo, destinato ad avere – come
prima esposto – efficacia sulle procedure
giurisdizionali ed amministrative in corso, ma soprattutto per evitare o
ridurre spinte alla modifica del disegno di legge sotto la pressione di
interessi favorevoli a nuove opere abusive.
Se a ciò si
aggiunge che in questo caso sembra aver pure pesato – seppur opinabilmente – la necessità di inserire questo
provvedimento in un assai più ampio decreto-legge intitolato “Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti
pubblici”, non può negarsi che ci si trovi in un contesto nel quale la Corte
costituzionale non può rilevare un caso di “evidente mancanza” dei presupposti
di necessità e di urgenza prescritti dal secondo comma dell’art. 77 Cost., secondo la sua ormai consolidata giurisprudenza in
materia (fra le molte, cfr. da
ultimo la sentenza n.
341 del 2003 e la sentenza n.
6 del 2004).
Quanto poi alla
presunta carenza di omogeneità dell’oggetto del decreto-legge, è sufficiente
rilevare che non si tratta di requisito costituzionalmente imposto (seppur
opportunamente previsto dal comma 3 dell’art. 15 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo
ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”).
In ordine alla
pretesa secondo la quale il decreto-legge sarebbe una fonte strutturalmente
inidonea alla posizione di principi fondamentali, deve essere osservato che
questa Corte ha già più volte chiarito che “un decreto-legge può di per sé
costituire legittimo esercizio dei poteri legislativi che la Costituzione
affida alla competenza statale, ivi compresa anche la determinazione dei
principi fondamentali nelle materie di cui al terzo comma dell’art. 117 Cost.” (sentenza n.
6 del 2004).
Tali
considerazioni, peraltro, valgono anche ad escludere la lamentata violazione
dell’art. 77 Cost. da parte della legge di conversione, senza che occorra in
questa sede prendere in esame la possibilità secondo la quale i vizi del
decreto-legge relativi alla carenza dei presupposti costituzionali per la sua
adozione si riverberino anche su quest’ultima quali vizi
in procedendo (sul punto, cfr. comunque le sentenze n.
341 del 2003, n.
29 e n.
16
del 2002, n.
398 del 1998 e n.
330 del 1996).
19. – La Regione
Marche, nel ricorso contro l’art. 32 convertito dalla legge n. 326 del 2003, ha
sollevato anche la questione di legittimità costituzionale dell’intero istituto
del condono in riferimento alla presunta lesione
dell’art. 79 Cost., così riproponendo una tesi che già più volte in passato era
stata sostenuta in atti introduttivi di giudizi di legittimità costituzionale.
In base a tale ricostruzione, il condono costituirebbe in realtà un tipo di
amnistia impropria, che quindi andrebbe prevista e disciplinata solo tramite
una legge conforme alle rigide prescrizioni di cui all’art. 79 Cost.
La questione non è
fondata.
L’assoluta
mancanza di nuove argomentazioni a sostegno del rilievo di costituzionalità
sollevato, rispetto a quelle già in passato affrontate da questa Corte, induce
a confermare gli esiti della precedente giurisprudenza: se nella sentenza n.
369 del 1988 si era negata la natura di amnistia impropria al condono, a causa della
“complessa fattispecie estintiva” del reato, che
“viene ad essere […] almeno di regola, costitutiva (di effetti amministrativi)
ed estintiva (di effetti penali)”, e nella quale la
non punibilità si produce “soltanto a seguito delle manifestazioni di concrete
volontà degli interessati e dell’autorità amministrativa”, nella sentenza n.
427 del 1995 – adottata dopo la modificazione dell’art. 79 Cost. ad
opera della legge costituzionale 6 marzo 1992 n. 1 (Revisione
dell’articolo 79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia e
indulto) – questa tesi è stata esplicitamente confermata, sottolineandosi
inoltre come esistano nell’ordinamento casi di altre leggi determinanti “lo
stesso effetto estintivo del reato prodotto dal
condono edilizio”.
D’altra parte –
come in precedenza evidenziato – l’attuale testo dell’art. 45 del d.P.R. n. 380 del 2001 prevede un analogo effetto estintivo del reato a seguito del rilascio del permesso di
costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del medesimo d.P.R.
20. – In relazione
alle censure di ordine sostanziale che le ricorrenti muovono nei confronti
dell’intero istituto disciplinato nelle disposizioni impugnate, nonostante
alcune di esse si rivolgano a contestare la stessa
ammissibilità di un condono edilizio, è opportuno prendere in esame anzitutto i
rilievi fondati sulla lamentata violazione del sistema costituzionale delle
competenze, dal momento che tutte le Regioni ricorrenti contestano
primariamente la legittimità costituzionale dell’art. 32 sulle base delle
proprie attribuzioni costituzionali in tema di edilizia, di urbanistica o di
governo del territorio: se le Regioni ad autonomia ordinaria lo fanno in
riferimento ai commi terzo o quarto dell’art. 117 e all’art. 118 Cost., la
Regione Friuli-Venezia Giulia lo fa in riferimento
all’art. 4, numero 12, e all’art. 8 della legge costituzionale n. 1 del 1963 (Statuto
speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).
Solo la Regione
Campania e la Regione Marche sostengono la tesi secondo la quale il condono
edilizio inciderebbe in una materia di competenza residuale delle Regioni di
cui al quarto comma dell’art. 117 Cost. (l’edilizia o l’urbanistica), mentre
tutte le Regioni ad autonomia ordinaria ritengono che, ove la disciplina
oggetto del presente giudizio dovesse essere collocata nell’ambito di una
materia affidata alla competenza concorrente di Stato e Regioni (nel caso di
specie, “governo del territorio”), comunque contrasterebbe con l’art. 117,
terzo comma, Cost., per violazione dei limiti posti da
tale disposizione al legislatore statale. Ciò, innanzi tutto, in quanto l’art.
32 detterebbe una normativa di dettaglio, per di più intrinsecamente non cedevole;
in secondo luogo, a causa della circostanza secondo la quale la stessa idea di
condono edilizio, in quanto disciplina eccezionale, non sarebbe idonea ad
essere qualificata quale principio fondamentale della materia.
Inoltre, si
sostiene che, anche non contestandosi il pieno ed esclusivo potere del
legislatore statale in materia penale, che lo abilita ad escludere la
punibilità di determinate condotte, sarebbe inammissibile che la legge statale
incida contestualmente sulla sanzionabilità
amministrativa degli illeciti edilizi, che invece spetta all’autonomia
regionale in quanto relativa alla disciplina del “governo del territorio”.
La Regione Friuli-Venezia Giulia sostiene che, disponendo essa di
competenza legislativa primaria in materia di urbanistica, l’autonomia
regionale in tale ambito potrebbe essere legittimamente vincolata esclusivamente
dalla Costituzione, dai principi generali dell’ordinamento giuridico e dalle
norme fondamentali delle leggi di grande riforma
economico-sociale, tra le quali non potrebbe essere annoverata la
previsione di un condono edilizio quale disciplinato dall’art. 32 anche sul
versante della disciplina urbanistica.
A loro volta,
alcune Regioni ad autonomia ordinaria (la Regione Campania, la Regione Marche e
la Regione Toscana) evidenziano che alcune parti significative della disciplina
del condono di cui all’art. 32 contrasterebbero con il nuovo art. 118 Cost., specie in riferimento al radicale svuotamento del
principio di sussidiarietà che deriverebbe dalla disciplina impugnata in un ambito
caratterizzato sia da funzioni indubbiamente proprie delle regioni, che da
un’area di tradizionale titolarità di funzioni di gestione amministrativa da
parte dei Comuni. Né, certo, la natura delle funzioni amministrative di
gestione in materia urbanistica potrebbe legittimare la loro attribuzione al
livello centrale in nome del principio di adeguatezza, come dimostrato dalla
stessa legislazione sul condono, che le mantiene ai Comuni pur vincolandone
radicalmente l’esercizio.
I suddetti rilievi
appaiono in parte fondati, secondo quanto meglio di
seguito specificato.
Il condono
edilizio di tipo straordinario, quale finora configurato nella nostra
legislazione, appare essenzialmente caratterizzato dalla volontà dello Stato di
intervenire in via straordinaria sul piano della esenzione dalla sanzionabilità penale nei riguardi dei soggetti che, avendo
posto in essere determinate tipologie di abusi edilizi, ne chiedano
il condono tramite i Comuni direttamente interessati, assumendosi l’onere del
versamento della relativa oblazione e dei costi connessi all’eventuale rilascio
del titolo abilitativo edilizio in sanatoria, appositamente
previsto da questa legislazione.
Non vi è dubbio
sul fatto che solo il legislatore statale può incidere sulla sanzionabilità penale (per tutte, v. la sentenza n.
487 del 1989) e che esso, specie in occasione di sanatorie amministrative, dispone di
assoluta discrezionalità in materia “di estinzione del reato o della pena, o di
non procedibilità” (sentenze [recte: ordinanza, n.d.r. Consulta Online] n.
327 del 2000, n.
149 del 1999 [ordinanza, n.d.r. Consulta Online] e n.
167 del 1989). Peraltro, la circostanza che il comune sia
titolare di fondamentali poteri di gestione e di controllo del territorio rende
necessaria la sua piena collaborazione con gli organi giurisdizionali, poiché,
come questa Corte ha affermato, “il giudice penale non ha competenza
‘istituzionale’ per compiere l’accertamento di conformità delle opere agli
strumenti urbanistici” (sentenza n.
370 del 1988). Tale doverosa collaborazione per concretizzare la scelta del
legislatore statale di porre in essere un condono penale si impone quindi su
tutto il territorio nazionale, inerendo alla strumentazione indispensabile per
dare effettività a tale scelta.
Al tempo stesso
rileva la parallela sanatoria amministrativa, anche attraverso la previsione da
parte del legislatore statale di uno straordinario titolo abilitativo
edilizio, a causa dell’evidente interesse di coloro che abbiano
edificato illegalmente ad un condono su entrambi i versanti, quello
penale e quello amministrativo; ma sul piano della sanatoria amministrativa i
vincoli che legittimamente possono imporsi all’autonomia legislativa delle
Regioni, ordinarie e speciali, non possono che essere quelli ammissibili sulla
base rispettivamente delle disposizioni contenute nel nuovo art. 117 Cost. e
degli statuti speciali.
Per ciò che
riguarda l’art. 117 Cost., la giurisprudenza di questa
Corte ha già chiarito (cfr. le
sentenze n.
303 e
n.
362
del 2003) che nei settori dell’urbanistica e dell’edilizia i poteri legislativi
regionali sono senz’altro ascrivibili alla nuova competenza di tipo concorrente
in tema di “governo del territorio”. E se è vero che la normativa sul condono
edilizio di cui all’impugnato art. 32 certamente tocca profili tradizionalmente
appartenenti all’urbanistica e all’edilizia, è altresì innegabile che essa non
si esaurisce in tali ambiti specifici ma coinvolge
l’intera e ben più ampia disciplina del “governo del territorio” – che già
questa Corte ha ritenuto comprensiva, in linea di principio, di “tutto ciò che
attiene all’uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività” (cfr. sentenza n.
307 del 2003) – ossia l’insieme delle norme che consentono di identificare e graduare
gli interessi in base ai quali possono essere regolati gli usi ammissibili del territorio.
Se poi si considera anche l’indubbio collegamento della disciplina con la
materia della “valorizzazione dei beni culturali ed ambientali”, appare
evidente che alle Regioni è oggi riconosciuta al riguardo una
competenza legislativa più ampia, per oggetto, di quella contemplata
nell’originario testo dell’art. 117 Cost.; ciò – è bene ricordarlo – mentre le
potestà legislative dello Stato di tipo esclusivo, di cui al secondo comma
dell’art. 117 Cost., sono state consapevolmente inserite entro un elenco
conchiuso.
Inoltre, nel nuovo
art. 118 Cost. per la prima volta si è stabilito che, in virtù del principio di
sussidiarietà garantito in una disposizione costituzionale, i Comuni sono
normalmente titolari delle funzioni di gestione amministrativa, riconoscendosi
inoltre che “i Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di
funzioni amministrative proprie”. A sua volta, il quarto comma del nuovo art.
119 Cost. per la prima volta afferma che le normali entrate dei Comuni devono
consentire “di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite”.
Tutto ciò implica
necessariamente che, in riferimento alla disciplina
del condono edilizio (per la parte non inerente ai profili penalistici,
integralmente sottratti al legislatore regionale, ivi compresa – come già
affermato in precedenza – la collaborazione al procedimento delle
amministrazioni comunali), solo alcuni limitati contenuti di principio di
questa legislazione possono ritenersi sottratti alla disponibilità dei
legislatori regionali, cui spetta il potere concorrente di cui al nuovo art.
117 Cost. (ad esempio certamente la previsione del titolo abilitativo
edilizio in sanatoria di cui al comma 1 dell’art. 32, il limite temporale
massimo di realizzazione delle opere condonabili, la determinazione delle
volumetrie massime condonabili). Per tutti i restanti profili è invece
necessario riconoscere al legislatore regionale un ruolo rilevante – più ampio
che nel periodo precedente – di articolazione e specificazione delle
disposizioni dettate dal legislatore statale in tema di condono sul versante
amministrativo.
Al tempo stesso,
se i Comuni possono, nei limiti della legge, provvedere a sanare sul piano
amministrativo gli illeciti edilizi, viene in evidente rilievo
l’inammissibilità di una legislazione statale che determini anche la misura
dell’anticipazione degli oneri concessori e le relative modalità di versamento
ai Comuni; d’altronde, l’ordinaria disciplina vigente attribuisce il potere di
determinare l’ammontare degli oneri concessori agli stessi Comuni, sulla base
della legge regionale (art. 16 del d.P.R. n. 380 del
2001).
Per ciò che
riguarda le Regioni ad autonomia particolare, ove nei rispettivi statuti si
prevedano competenze legislative di tipo primario, lo spazio di intervento
affidato al legislatore regionale appare maggiore, perché in questo caso
possono operare solo il limite della “materia penale” (comprensivo delle
connesse fasi procedimentali) e quanto è immediatamente riferibile ai principi
di questo intervento eccezionale di “grande riforma” (il titolo abilitativo edilizio in sanatoria, la determinazione
massima dei fenomeni condonabili), mentre spetta al
legislatore regionale la eventuale indicazione di ulteriori limiti al condono,
derivanti dalla sua legislazione sulla gestione del territorio: d’altra parte,
su questo piano esiste il precedente costituito dalla sentenza di questa Corte n.
418 del 1995, pronunciata appunto in relazione al rapporto tra le competenze statali
relative al condono edilizio del 1994 e le competenze della Provincia autonoma
di Trento, dotata in materia di potestà legislativa primaria.
È significativo
che questa stessa sentenza prendesse positivamente
atto dell’avvenuta adozione, nelle more del giudizio, della legge della
Provincia autonoma di Trento 18 aprile 1995, n. 5 (Definizione agevolata
delle violazioni edilizie – condono edilizio), che, determinando
“disposizioni di coordinamento per l’applicazione nel territorio nella
Provincia delle norme contenute nell’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994,
n. 724”, subordinava la sanabilità amministrativa delle opere abusive anche al
rispetto di tutta una serie di vincoli determinati dalla legislazione
provinciale (cfr., in particolare, gli artt. 1 e 8), da accertare tramite speciali procedimenti
dell’amministrazione provinciale, con esiti vincolanti per le amministrazioni
comunali (cfr. gli artt. 5,
6 e 7).
Questa
legislazione conferma, in una particolare realtà territoriale, quella che è una
più generale caratteristica della legislazione sul condono, nella quale
normalmente quest’ultimo ha effetti sia sul piano penale che sul piano delle
sanzioni amministrative, ma che non esclude la possibilità che le procedure
finalizzate al conseguimento dell’esenzione dalla punibilità penale si
applichino ad un maggior numero di opere edilizie abusive rispetto a quelle per
le quali operano gli effetti estintivi degli illeciti amministrativi; ciò è
reso d’altra parte evidente nelle disposizioni dello stesso Capo IV della legge
n. 47 del 1985, e successive modificazioni e integrazioni, che nell’art. 38
disciplina separatamente, al secondo ed al quarto
comma, i presupposti del condono penale (il versamento dell’intera oblazione)
ed amministrativo (il conseguimento del titolo abilitativo
in sanatoria) e nell’art. 39 prevede che, ove si sia effettuata l’oblazione, si
produca comunque l’estinzione dei reati anche ove “le opere non possano
conseguire la sanatoria”.
D’altra parte, anche
l’art. 32 impugnato prevede, al comma 36, i
presupposti per il verificarsi dell’effetto estintivo
penale, mentre i diversi presupposti per il conseguimento del titolo abilitativo in sanatoria sono regolati dal comma 37, così
confermando che i due effetti possono essere indipendenti l’uno dall’altro, dal
momento che l’effetto penale si produce a prescindere dall’intervenuta
concessione della sanatoria amministrativa e anche se la sanatoria
amministrativa non possa essere concessa.
21. – L’insieme
delle considerazioni fin qui sviluppate induce a ritenere alcune parti della
nuova disciplina del condono edilizio contenuta nell’art. 32 impugnato
contrastanti con gli artt. 117 e 118 Cost., per ciò
che riguarda le Regioni ad autonomia ordinaria, nonché con gli artt. 4, numero 12, e 8 della legge costituzionale n. 1 del 1963,
per ciò che riguarda la Regione Friuli-Venezia
Giulia: ciò perché questa norma, in particolare, comprime l’autonomia legislativa
delle Regioni, impedendo loro di fare scelte diverse da quelle del legislatore
nazionale, ancorché nell’ambito dei principi legislativi da questo determinati.
L’individuazione
di profili di sicura competenza statale nella disciplina in esame, sia per la
parte relativa agli aspetti penalistici sia per la
parte relativa alla determinazione dei principi fondamentali sul governo del
territorio, inducono questa Corte ad una dichiarazione di illegittimità
costituzionale solo parziale, limitandola a quelle disposizioni del testo
legislativo che, in contraddizione con gli stessi enunciati dell’art. 32 (il
comma 3 afferma che “le condizioni, i limiti e le modalità del rilascio del
predetto titolo abilitativo sono stabilite dal
presente articolo e dalle normative regionali”, mentre il comma 4 stabilisce
che “sono in ogni caso fatte salve le competenze delle Regioni a statuto
speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano”), escludono il
legislatore regionale da ambiti materiali che invece ad esso
spettano, sulla base delle disposizioni costituzionali e statutarie.
Il riconoscimento
in capo alle regioni di adeguati poteri legislativi, da esercitare entro
termini congrui, rafforza indirettamente anche il ruolo dei Comuni, dal momento
che indubbiamente questi possono influire sul procedimento legislativo
regionale in materia, sia informalmente sia, in particolare, usufruendo dei
vari strumenti di partecipazione previsti dagli statuti e dalla legislazione
delle Regioni (in anticipazione o in attuazione di quanto ora previsto dal
nuovo quarto comma dell’art. 123 Cost.).
Alla stregua di
quanto sopra detto, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo
anzitutto il comma 26 dell’art. 32, nella parte in cui non prevede che la legge
regionale possa determinare la possibilità, le condizioni e le modalità per
l’ammissibilità a sanatoria di tutte le tipologie di abuso edilizio di cui
all’Allegato 1 del d.l. n. 269 del 2003.
Analoga
dichiarazione di illegittimità costituzionale va pronunziata per il comma 25
dell’art. 32, nella parte in cui non prevede che la legge regionale di cui al comma 26 possa determinare limiti volumetrici
inferiori a quelli indicati nella medesima disposizione.
In terzo luogo, i
possibili diversi limiti opponibili dalla legge regionale non possono non
riguardare anche quelle opere situate nel territorio regionale cui i commi 14 e
seguenti dell’art. 32 rendono applicabile il condono, malgrado si tratti di
beni che insistono su aree di proprietà dello Stato o facenti parte del demanio
statale: da ciò la dichiarazione di illegittimità costituzionale del comma 14,
nella parte in cui non prevede che la legge regionale di cui
al comma 26 si applichi anche a questa categoria particolare di opere.
In quarto luogo,
appare del tutto incongrua, rispetto alla complessità
delle scelte spettanti alle autonomie regionali, la determinazione nel comma 33
di un termine perentorio di sessanta giorni – connesso alla previsione di cui
alla lettera b) del comma 26 – entro il quale le Regioni dovrebbero
esercitare il loro potere normativo; da ciò la dichiarazione di illegittimità
costituzionale dell’inciso “entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto” e la necessità che esso sia sostituito con il
rinvio esplicito alla legge regionale di cui al comma 26.
In quinto luogo,
va altresì dichiarata la incostituzionalità del comma
37, nella parte in cui non prevede che la legge regionale di cui al comma 26
possa disciplinare diversamente gli effetti del silenzio, protratto oltre il
termine ivi previsto, del Comune cui gli interessati abbiano presentato la
documentazione richiesta.
In sesto luogo, va
dichiarata l’illegittimità costituzionale del comma 38,
nella parte in cui prevede che sia l’Allegato 1 dello stesso d.l. n. 269 del
2003, anziché la legge regionale di cui al comma 26, a
determinare la misura dell’anticipazione degli oneri concessori, nonché le
relative modalità di versamento; conseguentemente, è da dichiarare costituzionalmente
illegittimo lo stesso Allegato 1, nelle parti in cui determina la misura
dell’anticipazione degli oneri concessori e le relative modalità di versamento.
In settimo luogo,
deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 32 impugnato,
nella parte in cui non prevede che la legge regionale di cui al comma 26 debba
essere emanata entro un congruo termine da stabilirsi ad
opera del legislatore statale.
Infatti, il
necessario riconoscimento del ruolo legislativo delle regioni nella attuazione
della legislazione sul condono edilizio straordinario esige, ai fini
dell’operatività della normativa in esame, che il legislatore nazionale
provveda alla rapida fissazione di un termine, che dovrà essere congruo perché
le regioni e le province autonome possano determinare tutte le specificazioni
cui sono chiamate dall’art. 32 – quale risultante
dalla presente sentenza – sulla base del dettato costituzionale e dei
rispettivi statuti speciali. Il legislatore nazionale dovrà inoltre provvedere
a ridefinire i termini previsti, per gli interessati, nei commi 15 e 32
dell’art. 32, nonché nell’Allegato 1 al d.l. n. 269 del 2003, convertito in
legge ad opera della legge n. 326 del 2003, di recente
già prorogati dal d.l. n. 82 del 2004, convertito dalla legge n. 141 del 2004
(ciò ovviamente facendo salve le domande già presentate). È peraltro evidente
che la facoltà degli interessati di presentare la domanda di condono dovrà
essere esercitabile in un termine ragionevole a
partire dalla scadenza del termine ultimo posto alle Regioni per l’esercizio
del loro potere legislativo.
In considerazione
della particolare struttura del condono edilizio straordinario qui esaminato,
che presuppone un’accentuata integrazione fra il legislatore statale ed i
legislatori regionali, l’adozione della legislazione da parte delle Regioni
appare non solo opportuna, ma doverosa e da esercitare
entro il termine determinato dal legislatore nazionale; nell’ipotesi limite che
una Regione o Provincia autonoma non eserciti il proprio potere legislativo in
materia nel termine massimo prescritto, a prescindere dalla considerazione se
ciò costituisca, nel caso concreto, un’ipotesi di grave violazione della leale
cooperazione che deve caratterizzare i rapporti fra Regioni e Stato, non potrà
che trovare applicazione la disciplina dell’art. 32 e dell’Allegato 1 del d.l.
n. 269 del 2003, così come convertito in legge dalla legge n. 326 del 2003
(fatti salvi i nuovi termini per gli interessati).
Le suddette
considerazioni assorbono i rilievi mossi contro i commi 1, 2, 3 e 4 dell’art.
32.
22. – Le
conclusioni appena raggiunte circa la parziale illegittimità costituzionale
delle disposizioni impugnate per violazione delle attribuzioni
costituzionalmente riconosciute alle autonomie regionali non possono non
influire sulla valutazione delle ulteriori e più generali censure di ordine
sostanziale proposte dalle Regioni ricorrenti.
23. – Alcune delle
Regioni ricorrenti contestano la complessiva legittimità costituzionale della
nuova legislazione sul condono edilizio poiché
opererebbe un illegittimo bilanciamento fra valori costituzionali primari ed
altri interessi pubblici: in particolare, si sacrificherebbe irrimediabilmente
la tutela dei beni ambientali e paesaggistici di cui al secondo comma dell’art.
9 Cost., così violando anche l’art. 117, terzo comma, Cost., che affida alla
competenza regionale la valorizzazione dei beni ambientali. La giurisprudenza
costituzionale avrebbe elaborato un “principio costituzionale di
indisponibilità dei valori costituzionalmente tutelati”; conseguentemente, il
valore costituzionale di un ordinato assetto del territorio non potrebbe
“essere scambiato con valori puramente finanziari”, come invece avverrebbe nel
caso della sanatoria edilizia.
La questione non è
fondata.
Non v’è dubbio che
gli interessi coinvolti nel condono edilizio, in particolare quelli relativi
alla tutela del paesaggio come “forma del territorio e dell’ambiente”, siano stati ripetutamente qualificati da questa Corte come
“valori costituzionali primari” (cfr., tra le molte,
le sentenze n.
151 del 1986, n.
359 e
n.
94
del 1985); primarietà che la stessa giurisprudenza
costituzionale ha esplicitamente definito come “insuscettibilità
di subordinazione ad ogni altro valore costituzionalmente tutelato, ivi
compresi quelli economici” (in questi termini, v. sentenza n.
151 del 1986). Tale affermazione rende evidente che questa “primarietà”
non legittima un primato assoluto in una ipotetica
scala gerarchica dei valori costituzionali, ma origina la necessità che essi
debbano sempre essere presi in considerazione nei concreti bilanciamenti
operati dal legislatore ordinario e dalle pubbliche amministrazioni; in altri
termini, la “primarietà” degli interessi che assurgono
alla qualifica di “valori costituzionali” non può che implicare l’esigenza di
una compiuta ed esplicita rappresentazione di tali interessi nei processi
decisionali all’interno dei quali si esprime la discrezionalità delle scelte
politiche o amministrative.
Il bilanciamento
che nel caso di specie verrebbe in considerazione, secondo le ricorrenti, è
quello tra i valori tutelati in base all’art. 9 Cost. e le esigenze di finanza
pubblica; a questo proposito, però, le Regioni ritengono che nella disciplina
impugnata si opererebbe una totale e definitiva compromissione
dell’interesse paesistico-ambientale: ciò in quanto
uno dei due interessi (quello relativo alla tutela dell’ambiente, del paesaggio
e del territorio) apparirebbe, a differenza dell’altro, sacrificato in via del
tutto definitiva (e ciò a differenza di altri condoni, come quello fiscale, che
pure comportano effetti di clemenza penale).
In realtà, questa
Corte, nella sua copiosa giurisprudenza in tema di condono edilizio, ha
più volte riconosciuto – in particolare nella sentenza n.
85 del 1998 – come in un settore del genere vengano in
rilievo una pluralità di interessi pubblici, che devono necessariamente trovare
un punto di equilibrio, poiché il fine di questa legislazione è quello di
realizzare un contemperamento dei valori in gioco: quelli del paesaggio, della
cultura, della salute, della conformità dell’iniziativa economica privata
all’utilità sociale, della funzione sociale della proprietà da una parte, e
quelli, pure di fondamentale rilevanza sul piano della dignità umana,
dell’abitazione e del lavoro, dall’altra (sentenze n.
302 del 1996 e n.
427 del 1995).
Alla luce di tali
considerazioni, la disciplina del condono edilizio di cui all’art. 32
impugnato, come risultante dalle già argomentate dichiarazioni di illegittimità
costituzionale parziale (che ne determinano, tra l’altro, la sostanziale
discontinuità rispetto ai precedenti condoni del 1985 e del 1994), non appare,
allo stato attuale, in contrasto con la primarietà
dei valori sanciti nell’art. 9 Cost. È infatti
evidente che la tutela di un fondamentale valore costituzionale sarà tanto più
effettiva quanto più risulti garantito che tutti i soggetti istituzionali cui
la Costituzione affida poteri legislativi ed amministrativi siano chiamati a
contribuire al bilanciamento dei diversi valori in gioco. E il doveroso
riconoscimento alla legislazione regionale di un ruolo specificativo –
all’interno delle scelte riservate al legislatore nazionale – delle norme in
tema di condono contribuisce senza dubbio a rafforzare la più attenta e
specifica considerazione di quegli interessi pubblici, come la tutela
dell’ambiente e del paesaggio, che sono – per loro natura – i più esposti a
rischio di compromissione da parte delle legislazioni
sui condoni edilizi.
24. – Non pochi
rilievi di costituzionalità sollevati dalle Regioni concernono la violazione
dell’art. 3 Cost., sotto il profilo della pretesa
irragionevolezza del nuovo condono edilizio, in relazione ad una serie di
elementi convergenti, essenzialmente caratterizzati dalla mancata
considerazione, da parte del legislatore statale, dei mutamenti che si sono
prodotti nel periodo più recente nella legislazione e nella gestione
urbanistica. In sostanza, la attuale disciplina in
tema di condono edilizio si porrebbe in contrasto con il principio di
ragionevolezza, poiché mancherebbero del tutto quelle circostanze eccezionali
che, nelle precedenti situazioni, avevano portato la Corte costituzionale a
ritenere giustificata la sanatoria; inoltre, l’irragionevolezza scaturirebbe
dalla inidoneità intrinseca dello strumento rispetto agli scopi perseguiti in
modo esplicito o implicito.
Le predette
argomentazioni sono basate sulla circostanza secondo la quale, nelle precedenti
occasioni, il condono era stato ritenuto strumento
costituzionalmente accettabile in quanto inteso come “chiusura di una epoca di
illegalità e punto di partenza di una nuova legalità”; e ciò in considerazione sia
delle caratteristiche della normativa urbanistica allora in vigore, che
appariva arcaica e farraginosa, sia della evidente incapacità dei Comuni di
assicurare il rispetto della medesima normativa.
Secondo le
ricorrenti, invece, occorrerebbe prendere atto che – al momento attuale – da
una parte la ripetizione nel tempo del condono vanificherebbe i suoi effetti
positivi, rinviando di continuo il punto di “ripartenza”
della nuova legalità, mentre, dall’altra, sarebbe venuta meno quella situazione
di farraginosità normativa che aveva giustificato la
sanatoria del 1985 e che già nel 1994 (sentenza n.
427 del 1995) non era più considerata elemento rilevante.
Inoltre, nel periodo più recente si sarebbe potuto registrare non solo il
consolidamento della nuova legislazione urbanistica, specie tramite l’adozione
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia di cui al d.P.R. n. 380 del 2001, ma anche
un significativo incremento delle attività di repressione degli illeciti
edilizi e dunque un aumento del tasso complessivo di legalità nel settore.
Conseguentemente,
la disciplina di sanatoria in esame, per le ricorrenti, da un lato sarebbe
priva degli antichi presupposti che ne potevano
sorreggere l’intrinseca adeguatezza rispetto agli obiettivi di riassetto del
territorio, dall’altro assumerebbe inevitabilmente una potenzialità dannosa
rispetto ai medesimi obiettivi, poiché si vanificherebbe quanto fino ad oggi è
stato realizzato con il decisivo apporto delle autonomie territoriali.
In relazione agli
obiettivi impliciti (l’entrata finanziaria), le Regioni ricorrenti affermano
che la quantificazione delle risorse acquisibili alle casse dello Stato
risulterebbe fondata su elementi assolutamente incerti e aleatori; in secondo
luogo, si afferma che alle entrate programmate dovrebbero corrispondere
certamente ingenti oneri di spesa aggiuntiva a carico degli enti territoriali
per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e per la riqualificazione
del territorio, oneri che non sarebbero stati stimati esattamente dal
legislatore statale, così impedendo ogni corretto bilanciamento dei valori
costituzionali in gioco.
Le questioni, nei
termini appena precisati, non sono fondate.
Questa Corte,
nella già richiamata giurisprudenza in tema di condono edilizio, ha più volte
messo in evidenza che fondamento giustificativo di questa legislazione è stata
la necessità di “chiudere un passato illegale” in
attesa di poter infine giungere ad una repressione efficace dell’abusivismo
edilizio, pur se non sono state estranee a simili legislazioni anche “ragioni
contingenti e straordinarie di natura finanziaria” (tra le altre, cfr. sentenze n.
256 del 1996, n.
427 del 1995 e n.
369 del 1988, nonché ordinanza n.
174 del 2002).
Ciò a giustificazione
di un provvedimento normativo senza dubbio eccezionale e straordinario, che
deve trovare la propria ratio sia nella “persistenza del fenomeno
dell’abusivismo, con conseguente esigenza di recupero della legalità”, sia
nella imputabilità di tale fenomeno di abusivismo “almeno in parte, proprio
alla scarsa incisività e tempestività dell’azione di controllo del territorio
da parte degli enti locali e delle Regioni” (cfr. sentenza n.
256 del 1996 e, analogamente, sentenze n.
302 del 1996 e n.
270 del 1996).
Su questo piano,
non può negarsi che la legislazione statale negli ultimi anni sia profondamente
mutata, prevedendo ormai strumenti preventivi e repressivi adeguati, e che
abbia trovato anche una sua relativa stabilizzazione nel recente testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia adottato con
d.P.R. n. 380 del 2001 (non a caso, il comma 2 dello
stesso art. 32 impugnato si riferisce appunto – seppur con norma contestata
dalle ricorrenti ed alla quale si farà riferimento oltre – a questo testo unico
come ad una fonte idonea a creare discontinuità nella stessa legittimazione ad adottare un condono edilizio).
Al tempo stesso,
non poche realtà comunali e regionali sembrano aver assunto linee di politica
amministrativa e legislativa coerenti con un’azione di
contrasto dell’abusivismo edilizio, anche se certo non in modo omogeneo in
tutto il territorio nazionale.
In realtà, la
giurisprudenza di questa Corte ha sempre considerato ogni condono edilizio, che
incide – come si è ripetutamente sottolineato – sulla sanzionabilità
penale e sulla stessa certezza del diritto, nonché sulla tutela di valori
essenziali come il paesaggio e l’equilibrato sviluppo del territorio, solo come
un istituto “a carattere contingente e del tutto eccezionale” (in tale senso, ad esempio, sentenze n.
427 del 1995 e n.
416 del 1995), ammissibile solo “negli stretti limiti
consentiti dal sistema costituzionale” (sentenza n.
369 del 1988), dovendo in altre parole “trovare giustificazione in un principio di
ragionevolezza” (sentenza n.
427 del 1995).
Pertanto questa
Corte, specie dinanzi alla sostanziale reiterazione – tramite l’art. 39 della
legge n. 724 del 1994 – del condono edilizio degli anni ottanta, più volte ha
ammonito che non avrebbe superato il vaglio di costituzionalità una ulteriore reiterazione sostanziale della preesistente
legislazione del condono (fra le molte, cfr. sentenze n.
427 del 1995 e n.
416 del 1995, nonché ordinanze n.
174 del 2002, n.
45 del 2001 e n.
395 del 1996).
Tali affermazioni,
tuttavia, non implicano l’illegittimità costituzionale di ogni tipo di condono
edilizio straordinario, mai affermata da questa Corte.
Piuttosto, occorre
uno stretto esame di costituzionalità del testo legislativo che preveda un nuovo condono edilizio, al fine di individuare un
ragionevole fondamento, nonché elementi di discontinuità rispetto ai precedenti
condoni edilizi, in modo da evitare l’obiezione secondo cui si sarebbe in
realtà prodotto un vero e proprio ordinamento legislativo stabile, diverso e contrapposto
a quello ordinario, della cui gestione per di più sono in larga parte titolari
soggetti istituzionali diversi dallo Stato.
Sottoponendo
l’art. 32 oggetto del presente giudizio all’esame se sussista
una giustificazione del condono, rileva il comma 2 di questo articolo, il quale
esprime – seppure con linguaggio in parte improprio – l’opportunità che si
preveda ancora una volta un intervento straordinario di condono edilizio nelle
contingenze particolari della recente entrata in vigore del testo unico delle
disposizioni in materia edilizia (che – tra l’altro – disciplina analiticamente
la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia e le
relative responsabilità e sanzioni), nonché dell’entrata in vigore del nuovo
Titolo V della seconda Parte della Costituzione, che consolida ulteriormente
nelle regioni e negli enti locali la politica di gestione del territorio. In
tale particolare contesto, pur trattandosi ovviamente di scelta nel merito
opinabile, non sembrano rilevare elementi di irragionevolezza tali da condurre
ad una dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 32.
In realtà, il
comma 2 dell’art. 32 è stato interpretato da alcune ricorrenti come finalizzato
a sospendere l’esercizio dei poteri legislativi delle stesse Regioni “nelle
more dell’adeguamento della disciplina regionale ai principi contenuti nel
testo unico” e quindi a legittimare l’intervento legislativo statale, che
supplirebbe al mancato intervento delle Regioni. Peraltro, un’interpretazione
del genere urterebbe in modo palese sia con la nuova disciplina costituzionale,
che non subordina l’esercizio dei poteri regionali al previo recepimento dei
principi fondamentali, sia con l’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte
sul principio di continuità legislativa (cfr. fra le altre, sentenze n.
383 e
n.
376 del 2002, nonché ordinanza n.
270 del 2003).
Da ciò la
necessità che, invece, al comma 2 dell’art. 32 si dia l’interpretazione prima
esposta, compatibile con l’attuale ordinamento costituzionale, tra l’altro così
valorizzando il dato testuale dell’inciso in esso
contenuto “in conformità al titolo V della Costituzione”.
25. – Quanto agli
altri rilievi di costituzionalità formulati dalle Regioni ricorrenti in
relazione alla complessiva normativa di cui all’art. 32, va anzitutto fatto riferimento
a quello fondato sulla pretesa violazione del giudicato costituzionale e cioè
di quanto previsto dal terzo comma dell’art. 137 Cost.:
a tal fine vengono citate, in particolare, le sentenze n.
427 e
n.
416 e
del 1995, n.
231 del 1993, n.
369 e
n.
302
del 1988, con cui sarebbe stato “attribuito al regime di sanatoria […]
carattere episodico e delimitato temporalmente”, pena
la sua illegittimità costituzionale.
La questione non è
fondata.
Anche volendosi
prescindere dal fatto che, come affermato in precedenza, la giurisprudenza di
questa Corte non può essere interpretata come assolutamente preclusiva rispetto
alla ammissibilità di condoni edilizi straordinari, la censura è priva di
fondamento, in quanto l’ultimo comma dell’art. 137 Cost. non può essere
riferito ad un nuovo atto legislativo ritenuto contrastante con precedenti
affermazioni di questa Corte relative ad altri atti legislativi.
26. – Le
ricorrenti sostengono, inoltre, che l’art. 32 contrasterebbe con l’art. 119
Cost., in quanto il condono edilizio previsto dalla
normativa impugnata sarebbe stato disposto in vista di esigenze finanziarie del
bilancio statale, ma comporterebbe spese particolarmente ingenti, di vario
genere, a carico delle finanze comunali, a fronte di una compartecipazione al
gettito delle operazioni di condono che sarebbe decisamente esigua.
La questione non è
fondata.
All’evidente
interesse dello Stato agli introiti straordinari derivanti dall’oblazione (solo
parzialmente ridotti dalla previsione, di cui al comma 41,
secondo cui spetta ai Comuni la metà delle somme riscosse a conguaglio
dell’oblazione), corrispondono, nell’art. 32 impugnato, quattro diverse forme
di possibile incremento delle finanze locali, previste dai commi 33, 34, 40 e
41; tali entrate non solo sono di ardua quantificazione, ma sono difficilmente
raffrontabili con gli impegni finanziari delle amministrazioni comunali
conseguenti all’applicazione del condono edilizio (a loro volta di incerta
entità). Inoltre, l’attribuzione al legislatore regionale del potere di
specificare la disciplina del condono sul piano amministrativo, secondo quanto esposto al precedente punto 21, potrà far
considerare in questa legislazione regionale i profili attinenti alle
conseguenze del condono sulle finanze comunali.
27. – In relazione
alla censura concernente la pretesa illegittimità costituzionale dell’art. 32,
per violazione del principio di leale collaborazione nei procedimenti
legislativi – che sarebbe affermato o deducibile dall’art. 2 del d.lgs. n. 281
del 1997 – e del principio costituzionale che prescriverebbe “la partecipazione
regionale al procedimento legislativo delle leggi statali ordinarie, quando
queste intervengono in materia di competenza concorrente”, che sarebbe
desumibile dall’art. 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001, secondo le
ricorrenti tale violazione sarebbe resa palese dal fatto che le Regioni non
sono state consultate attraverso la Conferenza Stato-Regioni
né in sede di adozione del decreto-legge, né in sede di adozione del disegno di
legge di conversione.
La questione non è
fondata.
Ciò anzitutto
perché non è individuabile un fondamento costituzionale dell’obbligo di procedure
legislative ispirate alla leale collaborazione tra Stato e Regioni (né risulta
sufficiente il sommario riferimento all’art. 11 della legge costituzionale n. 3
del 2001).
Quanto alla
disciplina contenuta nell’art. 2 del d.lgs. n. 281 del 1997 (atto normativo
primario), essa prevede solo un parere non vincolante della Conferenza
Stato-Regioni sugli “schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di
regolamento”, mentre non prevede ovviamente nulla di analogo per i
decreti-legge, la cui adozione è consentita, ai sensi dell’art. 77, secondo
comma, Cost., solo “in casi straordinari di necessità
e di urgenza”; né è pensabile che il parere della Conferenza Stato-Regioni possa
essere chiesto sul disegno di legge di conversione, che deve essere presentato
immediatamente alle Camere e non può che avere il contenuto tipico di un testo
di conversione. In relazione alla previsione, nel comma 5
dell’art. 2 del d.lgs. n. 281 del 1997, che il Governo debba sentire la Conferenza Stato-Regioni successivamente, nella fase
della conversione dei decreti-legge, la procedura ivi prevista appare
configurata come una mera eventualità.
28. – Debbono a
questo punto essere esaminati gli specifici profili di censura di singole
disposizioni avanzati dalle ricorrenti nell’ipotesi in cui questa Corte non avesse dichiarato la complessiva illegittimità
costituzionale dell’art. 32.
Al riguardo sono
da considerare assorbiti non soltanto i rilievi relativi alle disposizioni in
precedenza dichiarate in parte costituzionalmente illegittime
– commi 25, 26 e 37 – ma anche la specifica impugnazione del comma 35 (relativo
alla documentazione da allegare alla domanda di condono), in quanto il
particolare ruolo che viene ad essere riconosciuto ai legislatori regionali
consente di ritenere soddisfatte le pretese delle ricorrenti. Analogamente è da
dirsi in riferimento alla censura relativa ai commi da
14 a 20 dell’art. 32, dal momento che la dichiarazione di parziale
illegittimità costituzionale del comma 14 risponde pienamente alle ragioni di
doglianza fatte valere nei ricorsi introduttivi del giudizio.
Va invece
dichiarata non fondata la particolare questione concernente il comma 5 in
relazione agli artt. 117 e 118 Cost., là dove è
affidato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con le
Regioni interessate, un compito di supporto alle amministrazioni comunali ai
fini dell’applicazione della disciplina oggetto del presente giudizio e per il
coordinamento con la legge n. 47 del 1985 e con l’art. 39 della legge n. 724
del 1994. La previsione dell’intesa con ciascuna delle Regioni interessate,
quale condizione affinché il Ministero possa esercitare questa attività di
semplice “supporto” agli enti locali, rende evidente l’assenza di qualunque
profilo di lesione delle competenze costituzionalmente riconosciute alle
ricorrenti.
29. – Da ultimo,
viene in considerazione la questione concernente il comma 49-ter,
introdotto dalla legge di conversione, che viene
impugnato in quanto, concentrando nell’autorità prefettizia la competenza a far
effettuare le demolizioni conseguenti ad abusi edilizi, violerebbe il terzo
comma dell’art. 117 Cost., in quanto norma di dettaglio e non principio fondamentale,
e l’art. 118 Cost., in quanto sottrarrebbe ai Comuni una funzione
amministrativa, concentrandola in un organo statale senza che ciò sia
giustificabile in base ad esigenze unitarie.
La questione è
fondata.
La norma in
oggetto sostituisce l’art. 41 del d.P.R. n. 380 del
2001, che, nella sua formulazione originaria, prevedeva le diverse procedure
che il Comune poteva seguire in tutti i casi in cui la demolizione dovesse
avvenire a cura dello stesso Comune (anche con l’intervento a sostegno di
organi statali), con la possibilità, qualora si rivelasse impossibile
l’affidamento dei lavori di demolizione, di darne notizia all’ufficio
territoriale del Governo, il quale provvedeva alla demolizione. Il comma 49-ter
prevede invece che il Comune, così come le amministrazioni statali e regionali,
debbano trasmettere ogni anno al prefetto l’elenco delle opere da demolire e
che il prefetto provveda all’esecuzione delle demolizioni.
La disposizione in
oggetto contrasta con il primo ed il secondo comma dell’art. 118 Cost., dal momento che non si limita ad agevolare ulteriormente
l’esecuzione della demolizione delle opere abusive da parte del Comune o anche,
in ipotesi, a sottoporre l’attività comunale a forme di controllo sostitutivo
in caso di mancata attività, ma sottrae al Comune la stessa possibilità di
procedere direttamente all’esecuzione della demolizione delle opere abusive,
senza che vi siano ragioni che impongano l’allocazione di tali funzioni
amministrative in capo ad un organo statale.
30. – Resta
assorbito l’esame di ogni altra doglianza relativa ad ulteriori singoli commi
dell’art. 32.
31. – Non vi è
luogo a provvedere sulle istanze di sospensione dell’art. 32 del d.l. n. 269
del 2003 e dell’art. 32 dello stesso d.l. come risultante dalla conversione in
legge ad opera della legge n. 326 del 2003, presentate
dalle Regioni Campania, Marche, Toscana ed Emilia-Romagna.
per questi motivi
LA CORTE
COSTITUZIONALE
riservata
ogni decisione sulle questioni di legittimità costituzionale relative agli
artt. 14, 21 e 32, commi 21, 22 e 23 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269 (Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti
pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, sollevate dalle Regioni Campania, Toscana ed Emilia-Romagna
con i ricorsi citati in epigrafe;
riuniti i giudizi,
1) dichiara l’illegittimità costituzionale del comma 25 dell’art.
32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per
favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici),
nel testo originario e in quello risultante dalla legge di conversione n. 326
del 2003, nella parte in cui non prevede che la legge regionale di cui al comma
26 possa determinare limiti volumetrici inferiori a quelli ivi indicati;
2) dichiara l’illegittimità
costituzionale del comma 26 dell’art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, nel
testo originario e in quello risultante dalla legge di conversione n. 326 del
2003, nella parte in cui non prevede che la legge regionale possa determinare
la possibilità, le condizioni e le modalità per l’ammissibilità a sanatoria di
tutte le tipologie di abuso edilizio di cui all’Allegato 1;
3) dichiara l’illegittimità
costituzionale del comma 14 dell’art. 32 del decreto-legge n. 269 del
2003, nel testo originario e in quello risultante dalla legge di conversione n.
326 del 2003, nella parte in cui non prevede il rispetto della legge regionale di cui al comma 26;
4) dichiara
l’ illegittimità costituzionale del comma 33 dell’art.
32 del decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello
risultante dalla legge di conversione n. 326 del 2003, nella parte in cui
prevede le parole “entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto” anziché le parole “tramite la legge di cui al comma 26”;
5) dichiara
l’ illegittimità costituzionale del comma 37 dell’art.
32 del decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello
risultante dalla legge di conversione n. 326 del 2003, nella parte in cui non
prevede che la legge regionale di cui al comma 26 possa disciplinare
diversamente gli effetti del prolungato silenzio del Comune;
6) dichiara
l’illegittimità costituzionale del comma 38 dell’art. 32 del decreto-legge n.
269 del 2003, nel testo originario e in quello risultante dalla legge di
conversione n. 326 del 2003, nella parte in cui prevede che sia l’Allegato 1
dello stesso decreto-legge n. 269 del 2003, anziché la legge regionale di cui al comma 26, a determinare la misura
dell’anticipazione degli oneri concessori, nonché le relative modalità di
versamento;
7) dichiara
l’illegittimità costituzionale dell’art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003,
nel testo originario e in quello risultante dalla legge di conversione n. 326
del 2003, nella parte in cui non prevede che la legge regionale di cui al comma 26 debba essere emanata entro un congruo termine
da stabilirsi dalla legge statale;
8) dichiara l’illegittimità
costituzionale del comma 49-ter dell’art. 32 del decreto-legge n. 269
del 2003, introdotto dalla legge di conversione n. 326 del 2003;
9) dichiara
l’illegittimità costituzionale dell’Allegato 1 del decreto-legge n. 269 del
2003, nel testo originario e in quello risultante dalla legge di conversione n.
326 del 2003, nella parte in cui determina la misura dell’anticipazione degli
oneri concessori e le relative modalità di versamento;
10) dichiara
inammissibile il ricorso n. 6 del 2004, proposto dalla Regione Lazio;
11) dichiara inammissibili
le questioni proposte dalla Regione Campania, con i ricorsi indicati in
epigrafe, nei confronti dei commi 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50 dell’art. 32 del
decreto-legge n. 269 del 2003, nonché dei commi 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49-bis,
49-quater e 50 dell’art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, come
risultanti dalla conversione in legge ad opera della
legge n. 326 del 2003;
12) dichiara
inammissibile la questione proposta dalla Regione Marche, con il ricorso n. 8
del 2004, nei confronti del comma 10 dell’art. 32 del decreto-legge n. 269 del
2003 come risultante dalla conversione in legge ad opera
della legge n. 326 del 2003;
13) dichiara
inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 32 del decreto-legge
n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello risultante dalla legge di
conversione n. 326 del 2003, per violazione degli artt. 32, 41 e 42 Cost., proposte dalla Regione Marche con i ricorsi indicati in
epigrafe;
14) dichiara inammissibili
le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 32 del decreto-legge n.
269 del 2003, nel testo originario e in quello risultante dalla legge di
conversione n. 326 del 2003, per violazione dell’art. 114 Cost., proposte dalla Regione Campania con i ricorsi indicati in
epigrafe;
15) dichiara inammissibili
le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 32 del decreto-legge
n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello risultante dalla legge di
conversione n. 326 del 2003, per violazione dell’art. 97 Cost.,
proposte dalle Regioni Emilia-Romagna, Umbria e Friuli-Venezia Giulia, con i ricorsi indicati in epigrafe;
16) dichiara
inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 32
del decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello risultante
dalla legge di conversione n. 326 del 2003, per violazione dell’art. 3 Cost., sotto il profilo del principio di eguaglianza, proposte
dalle Regioni, Marche, Toscana, Emilia-Romagna,
Umbria e Friuli-Venezia Giulia, con i ricorsi
indicati in epigrafe;
17) dichiara inammissibili
le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 32 del decreto-legge
n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello risultante dalla legge di
conversione n. 326 del 2003, per violazione dell’art. 25 Cost.,
proposte dalla Regione Marche con i ricorsi indicati in epigrafe;
18) dichiara cessata
la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale
del comma 10 dell’art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, per violazione
degli artt. 118 e 119 Cost., proposte dalle Regioni
Marche e Toscana con i ricorsi n. 81 e n. 82 del 2003;
19) dichiara cessata
la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità
costituzionale dei commi 6, 9 e 24 dell’art. 32 del decreto-legge n. 269 del
2003, nel testo originario e in quello risultante dalla legge di conversione n.
326 del 2003, proposte dalle Regioni Marche e Toscana con i ricorsi indicati in
epigrafe;
20) dichiara
non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 32 del
decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello risultante
dalla legge di conversione n. 326 del 2003, per violazione dell’art. 77 Cost., proposte con i ricorsi indicati in epigrafe;
21) dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 32 del
decreto-legge n. 269 del 2003, come risultante dalla conversione in legge ad
opera dalla legge n. 326 del 2003, per violazione dell’art. 79 Cost., proposta dalla Regione Marche con il ricorso n. 10 del
2004;
22) dichiara
non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 32 del
decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello risultante
dalla legge di conversione n. 326 del 2003, per violazione dell’art. 9 Cost., proposte con i ricorsi indicati in epigrafe;
23) dichiara non
fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 32 del
decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello risultante
dalla legge di conversione n. 326 del 2003, per violazione dell’art. 3 Cost., sotto il profilo del principio di ragionevolezza,
proposte con i ricorsi indicati in epigrafe;
24) dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 32 del
decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello risultante
dalla legge di conversione n. 326 del 2003, per violazione dell’art. 137, terzo
comma, Cost., proposta dalla Regione Campania con i
ricorsi indicati in epigrafe;
25) dichiara non
fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 32 del
decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello risultante
dalla legge di conversione n. 326 del 2003, per violazione dell’art. 119 Cost., proposte con i ricorsi indicati in epigrafe;
26) dichiara non
fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 32 del
decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello risultante
dalla legge di conversione n. 326 del 2003, per violazione del principio di
leale collaborazione, proposte con i ricorsi indicati in epigrafe;
27) dichiara
non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 5 dell’art. 32
del decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello risultante
dalla legge di conversione n. 326 del 2003, per violazione degli artt. 117 e
118 Cost., proposta dalle Regioni Marche e Toscana con
i ricorsi indicati in epigrafe.
Così deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 24
giugno 2004.
Gustavo
ZAGREBELSKY, Presidente
Ugo DE SIERVO,
Redattore
Depositata in
Cancelleria il 28 giugno 2004.
Allegato:
Ordinanza emessa
nell’udienza pubblica dell’11 maggio 2004 nei giudizi di legittimità
costituzionale dell’art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 e dell’art. 32
del medesimo d.l. come convertito dalla legge n. 326 del 2003, promossi dalle
Regioni Campania, Toscana, Emilia-Romagna, Umbria,
Lazio e Marche nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri con
ricorsi iscritti al registro ricorsi nn. 76 del 2003, 82 del 2003, 83 del 2003,
87 del 2003, 6 del 2004, 8 del 2004 e 14 del 2004.
Considerato
che il giudizio di costituzionalità delle leggi, promosso in via di azione ai
sensi dell’art. 127 Cost. e degli artt. 31 e seguenti della legge 11 marzo
1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale),
è configurato come svolgentesi esclusivamente fra
soggetti titolari di potestà legislativa, fermi restando, per i soggetti privi
di tale potestà, i mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive, anche
costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente
anche di fronte a questa Corte in via incidentale;
che pertanto, alla
stregua della normativa in vigore e conformemente alla costante giurisprudenza
di questa Corte (da ultimo, cfr. sentenza
n.
338 del 2003), non è ammesso l’intervento in tali giudizi di soggetti privi di potere
legislativo.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara
inammissibili gli interventi spiegati nei giudizi in via principale relativi
all’art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell’andamento dei conti
pubblici) nel testo originario e in quello risultante dalla legge
di conversione n. 326 del 2003, dai Comuni di Roma, Salerno, Ischia e Lacco
Ameno, nonché dal CODACONS e dal World Wide Fund For Nature (WWF) ONLUS.
F.to: Gustavo
ZAGREBELSKY, Presidente