Consulta
OnLine
SENTENZA
N. 196
ANNO
2004
Commenti alla decisione di
I. Matteo Barbero, Brevi
riflessioni a margine della sentenza della consulta sul condono edilizio:
profili di rilevanza in materia di federalismo fiscale (per gentile
concessione del Forum di Quaderni costituzionali)
II. Domenico Sorace e Andrea Torricelli, Dal
condono selvaggio al condono sostenibile? (per gentile concessione
del Forum di Quaderni costituzionali)
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Gustavo ZAGREBELSKY
Presidente
- Valerio ONIDA Giudice
- Carlo MEZZANOTTE “
- Fernanda CONTRI “
- Guido NEPPI MODONA “
- Piero Alberto CAPOTOSTI “
- Annibale MARINI “
- Franco BILE “
- Giovanni Maria FLICK “
- Ugo DE SIERVO “
- Romano VACCARELLA “
- Alfio FINOCCHIARO “
- Alfonso QUARANTA “
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità
costituzionale dell’art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti
pubblici), e dell’art. 32 del d.l. n. 269 del 2003 come risultante dalla
conversione ad opera della legge 24 novembre 2003, n. 326 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante
disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell’andamento dei conti pubblici), promossi con due ricorsi della Regione
Campania, rispettivamente notificati il 17 ottobre 2003 e il 22 gennaio 2004,
depositati in cancelleria il 25 ottobre e il 30 gennaio successivi ed iscritti
al n. 76 del registro ricorsi 2003 ed al n. 14 del registro ricorsi 2004, con
due ricorsi della Regione Marche, rispettivamente notificati il 13 novembre
2003 e il 21 gennaio 2004, depositati in cancelleria il 19 novembre e il 26
gennaio successivi ed iscritti al n. 81 del registro ricorsi 2003 ed al n. 8
del registro ricorsi 2004, con due ricorsi della Regione Toscana,
rispettivamente notificati il 12 novembre 2003 ed il 21 gennaio 2004,
depositati in cancelleria il 21 novembre e il 29 gennaio successivi ed iscritti
al n. 82 del registro ricorsi 2003 ed al n. 10 del registro ricorsi 2004, con
due ricorsi della Regione Emilia-Romagna, rispettivamente notificati il 20
novembre 2003 e il 23 gennaio 2004, depositati in cancelleria il 26 novembre e
il 29 gennaio successivi ed iscritti al n. 83 del registro ricorsi 2003 ed al
n. 13 del registro ricorsi 2004, con due ricorsi della Regione Umbria,
rispettivamente notificati il 25 novembre 2003 e il 23 gennaio 2004, depositati
in cancelleria il 2 dicembre e il 29 gennaio successivi ed iscritti al n. 87
del registro ricorsi 2003 e al n. 11 del registro ricorsi 2004, con due ricorsi
della Regione Friuli-Venezia Giulia, rispettivamente notificati il 27 novembre
2003 e il 22 gennaio 2004, depositati in cancelleria il 4 dicembre e il 30 gennaio
successivi ed iscritti al n. 89 del registro ricorsi 2003 ed al n. 12 del
registro ricorsi 2004, con un ricorso della Regione Basilicata, notificato il 1°
dicembre 2003, depositato in cancelleria il 5 dicembre successivo ed iscritto
al n. 90 del registro ricorsi 2003 e con un ricorso della Regione Lazio,
notificato il 20 gennaio 2004, depositato in cancelleria il 23 gennaio
successivo ed iscritto al n. 6 del registro ricorsi 2004.
Visti gli atti di costituzione
del Presidente del Consiglio dei ministri nonché gli atti di intervento del
Comune di Salerno, del Comune di Ischia e del Comune di Lacco Ameno,
dell’Associazione Italiana per il World Wide Fund For Nature (WWF) ONLUS e del CODACONS, del Comune di Roma;
udito nell’udienza
pubblica dell’11 maggio 2004 il Giudice relatore Ugo De Siervo;
uditi
gli avvocati Vincenzo Cocozza per la Regione Campania,
Stefano Grassi per la
Regione Marche, Lucia Bora e Fabio Lorenzoni
per la Regione Toscana,
Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna,
per la Regione Umbria
e per la
Regione Friuli-Venezia Giulia, Gennaro Terracciano
per la Regione
Basilicata, Pietro Pesacane per la Regione Lazio,
Lorenzo Bruno Molinaro per il Comune di Ischia e per
il Comune di Lacco Ameno, Antonio Brancaccio per il Comune di Salerno, Alessio Petretti per il World Wide Fund For Nature (WWF) ONLUS, Sebastiano Capotorto
per il Comune di Roma, Nicolò Paoletti per il
CODACONS e l’avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. – Le
Regioni Campania (con ricorso notificato il 17 ottobre 2003, depositato il 25
ottobre 2003 e iscritto al reg. ricorsi n. 76 del 2003), Marche (con ricorso
notificato il 13 novembre 2003, depositato il 19 novembre 2003 e iscritto al
reg. ricorsi n. 81 del 2003), Toscana (con ricorso notificato il 12 novembre
2003, depositato il 25 novembre 2003 e iscritto al reg. ric. 82 del 2003),
Emilia-Romagna (con ricorso notificato il 20 novembre 2003, depositato il 26 novembre
2003 e iscritto al reg. ricorsi n. 83 del 2003), Umbria (con ricorso notificato
il 25 novembre 2003, depositato il 2 dicembre 2003 e iscritto al reg. ricorsi
n. 87 del 2003) e Friuli-Venezia Giulia (con ricorso notificato il 27 novembre
2003, depositato il 4 dicembre 2003 e iscritto al reg. ricorsi n. 89 del 2003)
hanno impugnato l’art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti
pubblici), ed in particolare i commi: 1, 2, 3, 5, 14-20; 25-31; 32 e
seguenti (reg. ric. n. 76 del 2003); 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 13, 14-20; 24-41
(reg. ric. n. 81 del 2003); 1, 3, 5, 6, 9, 10, 14-20; 24, 25-40 (reg. ric. n.
82 del 2003); 1, 2, 3, 4, 25, 26, lettera a), 28, 32, 35, 37, 38, 40,
nonché l’Allegato 1 (reg. ric. nn. 83, 87 e 89 del 2003). La Regione Marche ha
impugnato anche l’art. 32 citato nel suo complesso.
2. –
Preliminarmente le ricorrenti evidenziano come – dopo la riapertura dei termini
del condono edilizio previsto dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in
materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia,
sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), disposta per effetto
dell’art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica) – l’art. 32 del d.l. n. 269 del 2003 abbia
nuovamente aperto detti termini, riproponendo, con qualche modifica, le regole
sostanziali e procedurali dei due precedenti condoni edilizi, di modo che –
sostiene la
Regione Emilia-Romagna – “sommando tutti i periodi, ne
risulta che […] chiunque negli ultimi venti anni abbia effettuato opere
edilizie in spregio alle regole sostanziali e formali di governo del territorio
ha potuto o potrà trarre vantaggio dal proprio illecito”.
Sostengono
le ricorrenti che il comma 2 della norma censurata dispone che la normativa in
questione è posta “nelle more dell’adeguamento della disciplina regionale al
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia,
approvato con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380”, e facendo comunque
“salve le competenze delle autonomie locali sul governo del territorio”. Su
tale base, alcune delle Regioni (ad esempio, la Regione Toscana)
sostengono che quanto appena evidenziato dovrebbe comportare l’inapplicabilità
del medesimo art. 32 nei territori di quelle Regioni che abbiano già provveduto
a dotarsi di una disciplina coerente con le linee guida fornite dallo Stato
mediante il citato testo unico. In tale evenienza verrebbe meno lo stesso
motivo di doglianza delle Regioni in questione. Le censure, viceversa, sono
proposte per il caso in cui si ritenesse che la prescrizione di cui al comma 2
citato non valga ad escludere le Regioni che si sono già adeguate al disposto
del testo unico dall’ambito di applicabilità della disciplina impugnata. In
relazione al citato comma 2, la Regione Marche ritiene “del tutto formale e
pretestuoso” il richiamo compiuto da tale disposizione al testo unico
dell’edilizia, in quanto quest’ultimo “non ha innovato il sistema normativo, ma
ha confermato e riordinato i principi vigenti senza peraltro prevedere alcuna
esigenza di sanatoria”.
Il
fulcro della disciplina oggetto delle doglianze regionali è contenuto nel comma
25 dell’art. 32, il quale prevede che “le disposizioni di cui ai capi IV e V
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni,
come ulteriormente modificate dall’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n.
724, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal presente articolo,
si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 e
che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento
della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento
superiore a 750 metri
cubi”, e che “le suddette disposizioni trovano altresì
applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a
nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 metri cubi per
singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria”. Le ricorrenti
riconoscono che il comma 3 dell’art. 32 afferma che “le condizioni, i limiti e
le modalità del rilascio del (…) titolo abilitativo sono stabilite dal presente
articolo e dalle normative regionali”, evidenziando tuttavia come le minute e
dettagliate disposizioni del medesimo art. 32 lascino margini di manovra del
tutto esigui alle autonomie regionali, per di più da esercitare entro il
termine temporale assai ristretto fissato dal comma 33.
In
definitiva, gli spazi nei quali sarebbe ammesso l’intervento regionale
sarebbero: a) l’aumento sino ad un massimo del 10 per cento della misura
dell’oblazione; b) l’incremento degli oneri di concessione sino ad un
massimo del 100 per cento; c) la individuazione delle modalità di
attuazione della regola che consente a coloro che intendano eseguire in tutto o
in parte le opere di urbanizzazione primaria di “detrarre dall’importo
complessivo quanto già versato, a titolo di anticipazione degli oneri
concessori”; d) la possibilità di prevedere l’obbligo di allegare
“ulteriore documentazione” alla domanda di condono; e) la possibilità di
consentire con proprie leggi la sanatoria degli abusi di minore gravità
(restauro e risanamento conservativo, nonché la semplice manutenzione
straordinaria), mentre per gli abusi più gravi non vi sarebbe alcun margine di
scelta per le autonomie regionali.
3. – Con
un primo gruppo di censure le Regioni lamentano la violazione dell’art. 117
della Costituzione. In particolare, la Regione Marche
sostiene che la disciplina in esame dovrebbe essere collocata nell’ambito della
materia “edilizia”, la quale, non essendo “nominata” tra le materie dell’art.
117 Cost., ricadrebbe automaticamente nella competenza legislativa residuale
delle Regioni. Ciò basterebbe per ritenere costituzionalmente illegittime le
disposizioni impugnate, in quanto dettate in un ambito nel quale lo Stato non
avrebbe alcuna potestà legislativa. Anche a non voler considerare la disciplina
dell’edilizia come afferente ad una materia autonoma, secondo la Regione Marche,
essa andrebbe comunque collocata nell’ambito dell’urbanistica, la quale –
dovendo essere distinta, sulla base di quanto appena evidenziato, dal “governo
del territorio” – non potrebbe che essere considerata materia di competenza
residuale delle Regioni. Le conclusioni sarebbero dunque le medesime di quelle
più sopra richiamate, ossia la illegittimità costituzionale di qualunque
normativa statale in detto ambito materiale.
Analoghe
sono le argomentazioni svolte dalla Regione Campania, la quale – adducendo in
termini meramente formali anche la violazione dell’art. 114 Cost. – considera
la normativa oggetto del presente giudizio ricadente nell’ambito
dell’urbanistica, e quindi afferente alla competenza residuale delle Regioni.
Quale
ulteriore ipotesi interpretativa le Regioni Marche e Campania suggeriscono la
collocazione della disciplina impugnata nell’ambito della materia “governo del
territorio”, contemplata dall’art. 117, terzo comma, Cost. A tale conclusione
si giungerebbe considerando l’urbanistica – cui afferirebbe l’art. 32 del d.l.
n. 269 del 2003 – non quale materia autonoma ma ricompresa in tale, più ampia,
qualificazione. A sostegno di tale impostazione viene richiamata la sentenza di
questa Corte n. 303 del 2003,
nella quale si affermerebbe che la disciplina dei titoli abilitativi alla
edificazione rientrerebbe nell’ambito dell’urbanistica, che a sua volta sarebbe
compresa nel “governo del territorio”.
Anche
collocandosi in tale ordine di idee, l’illegittimità costituzionale della
disciplina impugnata sarebbe del tutto evidente. Ciò in quanto, nell’ambito
della materia “governo del territorio”, lo Stato potrebbe porre solo norme
idonee ad esprimere principi fondamentali. E tali non potrebbero certo essere
considerate le norme che prevedono e regolano la sanatoria edilizia.
Le
ricorrenti, infatti, evidenziano come la giurisprudenza costituzionale abbia a
più riprese sottolineato che principi fondamentali possono essere ritenuti “solo
i nuclei essenziali del contenuto normativo che quelle disposizioni esprimono
per i principi enunciati o da esse desumibili” e che, comunque, i principi
fondamentali devono essere caratterizzati da “un livello di maggior astrattezza
rispetto alle regole positivamente stabilite dal legislatore regionale”
(vengono richiamate al riguardo le sentenze di questa Corte n.
482 del 1995 e n. 65 del 2001).
La
disciplina impugnata, invece, sarebbe senz’altro qualificabile come normativa
di dettaglio, contenendo una disciplina particolareggiata del procedimento di
rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria. Le ricorrenti ritengono,
in sintesi, che la normativa posta dalle disposizioni impugnate sia
illegittima, in quanto “minuziosa, dettagliata, autoapplicativa,
direttamente operativa nei confronti dei privati interessati, laddove, invece,
i principi fondamentali della materia dovrebbero essere rivolti al legislatore
regionale che poi dovrebbe articolare la normativa applicabile ai terzi
interessati”. Né essa sarebbe stata configurata come normativa cedevole
rispetto alle leggi regionali.
Più in
generale, secondo le ricorrenti, sarebbe la stessa idea di condono edilizio a
porsi irrimediabilmente in contrasto con la possibilità di qualificare le norme
che lo prevedono quali principi fondamentali della materia.
A questo
riguardo le Regioni richiamano, tra le altre, le sentenze di questa Corte n. 369 del 1988,
n. 416 del 1995
e n. 427 del 1995.
Da tali decisioni emergerebbe con chiarezza come, secondo il giudice
costituzionale, il condono edilizio possa giustificarsi esclusivamente quale
misura del tutto straordinaria ed eccezionale, in quanto tale non reiterabile,
e tale da dover trovare – per poter essere ritenuto conforme a Costituzione –
specifiche giustificazioni in punto di ragionevolezza, le quali, pur se
ritenute sussistenti nel caso dei precedenti condoni, sarebbero del tutto
assenti nel caso presente.
La
correttezza di tali argomentazioni, peraltro, sarebbe corroborata – secondo le
ricorrenti – da quelle decisioni della Corte costituzionale le quali
evidenziano che, affinché si possa discorrere di principio fondamentale, è
necessario che la norma in questione esprima una consapevole scelta di politica
legislativa, o, quantomeno, sia in grado di orientare i futuri interventi
legislativi: ciò che, con tutta evidenza, mancherebbe nel caso della sanatoria.
Anzi, quest’ultima si porrebbe in contrasto con i principi fondamentali vigenti
nella materia in questione, travolgendoli senza appello, dal momento che tali
principi contemplerebbero, invece, proprio l’obbligo di perseguire e sanzionare
gli abusi, nonché la necessità di ridurre ed eliminare per quanto possibile le
conseguenze lesive di questi ultimi.
Né
sarebbe possibile considerare la disciplina impugnata come espressione della
competenza statale concernente l’ordinamento penale. Al riguardo, la Regione Emilia-Romagna
ritiene che “l’irriducibilità del condono edilizio alla questione penale [sia]
già stata affermata [dalla Corte costituzionale] nel momento stesso in cui essa
ha dichiarato ammissibile il ricorso regionale avverso l’art. 39 della legge n.
724 del 1994”.
In secondo luogo – espone la
Regione – in contestazione non è affatto l’esclusività del
potere statale nel disporre del “potere di clemenza in materia penale”;
viceversa, ad essere oggetto di contestazione “è che disponendo di ciò di cui
lo Stato poteva disporre, lo Stato abbia anche disposto di ciò di cui non poteva
disporre, cioè della sanzionabilità in via
amministrativa degli illeciti edilizi”. Secondo la Regione Marche, nel
caso di specie, lo Stato, utilizzando una norma penale di favore, in realtà
“disciplinerebbe procedimenti e norme sostanziali relative all’ordinato assetto
del territorio e al corretto esercizio delle attività edilizie, determinando la
violazione delle competenze in materia di governo del territorio”.
Neanche
in base alla norma costituzionale concernente il “coordinamento della finanza
pubblica” sarebbe possibile ritenere lo Stato legittimato a dettare norme quali
quelle impugnate. In primo luogo, non sarebbe giustificabile in base a tale
competenza “asservire” la materia urbanistica ed edilizia alle esigenze
finanziarie. In secondo luogo, in vista del coordinamento della finanza
pubblica, lo Stato potrebbe solo porre principi fondamentali; e la normativa
impugnata non sarebbe in alcun modo classificabile quale determinazione di
principi fondamentali.
4. –
Diverse sono le argomentazioni svolte dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, in
considerazione dei caratteri di specialità che contraddistinguono il suo regime
di autonomia.
In
particolare, la ricorrente afferma di essere dotata – ai sensi dell’art. 14,
numero 12, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto
speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) – di competenza legislativa
esclusiva in materia urbanistica, ossia nella materia in cui ricadrebbe la
disciplina posta dalle disposizioni impugnate. Quanto alle funzioni
amministrative connesse, esse spetterebbero alla Regione in virtù dell’art. 8
dello Statuto, e sarebbero state ad essa trasferite dall’art. 27 del d.P.R. 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed
integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della Regione
Friuli-Venezia Giulia). Quanto alla normativa regionale, la ricorrente
espone di aver fatto uso della propria potestà primaria con la legge regionale
19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale
ed urbanistica).
La Regione Friuli-Venezia
Giulia ritiene, nel proprio ricorso, essenzialmente ambigua la clausola che
dispone la salvezza delle attribuzioni previste dagli Statuti per le Regioni ad
autonomia speciale. In particolare, dal comma 4 dell’art. 32 – nel quale è
contenuta tale clausola – non sarebbe possibile desumere con chiarezza la
applicabilità o meno della normativa dettata con le disposizioni oggetto del
presente giudizio. Nel ricorso si evidenzia che, ove si ritenesse di interpretare
il citato comma 4 nel senso di escludere la applicabilità dell’art. 32 del d.l.
n. 269 alle Regioni speciali, le doglianze esposte nello stesso ricorso
“verrebbero meno”.
Ad
avviso della Regione Friuli-Venezia Giulia, stante la propria potestà legislativa
primaria nella materia sulla quale insiste la disciplina impugnata, potrebbero
vincolare legittimamente l’autonomia regionale esclusivamente la Costituzione, i
principi generali dell’ordinamento giuridico e le norme fondamentali di grande
riforma economico-sociale. Tra queste, secondo la ricorrente, non potrebbe
certo essere annoverata la previsione di un condono edilizio. Quest’ultimo,
infatti, sarebbe incompatibile sia con il concetto di riforma che con quello di
norma fondamentale.
5. –
Tutte le ricorrenti censurano la disciplina impugnata anche per violazione
dell’art. 118 Cost.; in particolare, le Regioni Campania, Marche e Toscana
affermano che ciò deriverebbe dal fatto che la disciplina del condono edilizio
determinerebbe la vanificazione degli interventi di pianificazione e controllo
locale, nonché la necessità di apprestare appositi strumenti urbanistici e
soluzioni di governo del territorio che tengano conto delle conseguenze della
disciplina statale impugnata, cosicché le Regioni e gli enti locali sarebbero
costretti a subire anziché governare le destinazioni urbanistiche del
territorio.
6. – In
subordine, la Regione
Campania sostiene che la normativa impugnata sarebbe
illegittima anche perché – ove la si volesse ritenere idonea ad esprimere
principi fondamentali – questi ultimi non potrebbero essere posti mediante un
decreto-legge. Il decreto-legge, in altre parole, in quanto giustificato
esclusivamente dall’esistenza della straordinaria necessità ed urgenza di
provvedere, non sarebbe costituzionalmente legittimo ove prevedesse principi
fondamentali, dal momento che la struttura normativa dei principi non sarebbe
idonea a perseguire obiettivi con assoluta urgenza. In questa prospettiva,
risulterebbe dunque violato l’art. 77 Cost., dal momento che difetterebbero i
presupposti costituzionali per l’esercizio della decretazione d’urgenza (il
che, in tesi, è sostenuto anche dalla Regione Marche, secondo la quale
l’esistenza dell’urgenza sarebbe smentita dalle modalità e dai tempi di
attuazione della stessa disciplina). Ancora, secondo la Regione Campania,
l’art. 32 impugnato sarebbe incostituzionale in quanto il decreto-legge nel
quale è contenuto difetterebbe del requisito, costituzionalmente necessario,
della omogeneità del contenuto.
7. –
Altro motivo di doglianza esposto nei ricorsi regionali è la pretesa violazione
dell’autonomia organizzativa, nonché dell’art. 119 Cost. e dell’autonomia
finanziaria delle Regioni e degli enti locali in esso contemplata.
Il
condono edilizio – evidenziano le Regioni – è disposto in vista di esigenze
finanziarie del bilancio statale, ma comporta spese particolarmente ingenti, e
di vario genere, a carico delle finanze delle autonomie territoriali, a fronte
di una compartecipazione al gettito delle operazioni di condono che
risulterebbe decisamente esigua.
Tali
spese sarebbero – come nota la Regione Campania – presumibilmente superiori a
quanto lo stesso condono è in grado di far recuperare all’erario statale e
sarebbero individuabili, in primo luogo, nelle risorse necessarie allo
svolgimento delle attività amministrative finalizzate alla attuazione della
normativa impugnata, che è demandata alle amministrazioni regionali e locali.
In secondo luogo, l’autonomia finanziaria sarebbe violata anche perché sarebbe
necessario – nel caso in cui venissero concessi titoli di abilitazione a
edificare in sanatoria – procedere alla realizzazione di opere di
urbanizzazione primaria e secondaria, il cui costo peserebbe non poco sui
bilanci delle autonomie territoriali.
8. –
Secondo la Regione
Marche, inoltre, le disposizioni impugnate violerebbero il
principio di tassatività e certezza delle norme penali sancito dall’art. 25
Cost. Ciò in quanto la reiterazione con cadenza novennale della sanatoria
edilizia implicherebbe “non solo la lesione del principio di legalità”, ma
lederebbe “soprattutto la fiducia dei cittadini nella effettiva capacità degli
organi pubblici di garantire il rispetto dei valori costituzionali coinvolti
nella disciplina urbanistica ed edilizia”.
9. –
L’art. 32 del d.l. n. 269 del 2003 contrasterebbe, altresì, con il principio di
eguaglianza.
Infatti,
la disciplina in esame, riaprendo ed estendendo i termini del condono,
introdurrebbe un sistema di sfavore nei confronti di coloro che, rispettando la
normativa, non hanno costruito perché privi del titolo abilitativo, dovendo
subire però le conseguenze in termini di degrado urbanistico del condono. Tale
normativa, in primo luogo, ingiustamente tratterebbe in modo uguale situazioni
diverse, ossia quella di chi ha costruito in base ad un titolo legittimo e
quella di chi ha costruito abusivamente; in secondo luogo, altrettanto
ingiustamente, non consentirebbe “di riportare ad uguaglianza, attraverso la
sanzione, chi si è astenuto da comportamenti illeciti e chi illecitamente li ha
compiuti”.
Ancora,
secondo le ricorrenti, sarebbe irrimediabilmente violato il principio di
ragionevolezza.
Come
statuito da questa Corte con la sentenza n. 416 del 1995,
la previsione di un provvedimento di condono deve essere considerata
costituzionalmente legittima solo a patto di essere del tutto straordinaria ed
eccezionale, e di essere giustificata da situazioni altrettanto straordinarie
ed eccezionali. Viceversa, una ulteriore reiterazione del condono edilizio
farebbe venir meno tali caratteri, e costituirebbe una indubbia violazione dei
parametri costituzionali, secondo quanto affermato esplicitamente nella
sentenza richiamata.
Dunque,
per le Regioni ricorrenti, la illegittimità costituzionale delle disposizioni
impugnate dipenderebbe già semplicemente – alla luce della citata
giurisprudenza costituzionale – dalla circostanza che esse pongono in essere
una reiterazione del condono; in secondo luogo, nel caso in questione mancherebbero
del tutto quelle circostanze eccezionali che, nelle precedenti situazioni,
hanno portato la Corte
costituzionale a ritenere giustificata la sanatoria. Inoltre, si afferma che se
i precedenti condoni trovavano una giustificazione costituzionale nelle carenze
legislative e gestionali delle Regioni e degli enti locali, oggi ciò non
sarebbe più vero, poiché le Regioni si sarebbero ormai dotate degli strumenti
normativi ed amministrativi necessari al fine di reprimere e sanzionare gli
episodi di illegalità, ed avrebbero in concreto intrapreso con incisività
l’attività di controllo.
Il
principio di ragionevolezza, peraltro, secondo la Regione Campania,
sarebbe violato anche per il fatto che la normativa introdotta dall’impugnato
art. 32 inciderebbe in modo significativo su numerosi principi costituzionali
senza però riuscire a perseguire adeguatamente l’obiettivo per il quale essa è
stata posta. Ciò sarebbe vero innanzi tutto in relazione all’obiettivo
“dichiarato”, desumibile dal comma 2 dell’art. 32, in quanto “non si riesce
in alcun modo a comprendere in qual maniera si possa collegare questa terza
sanatoria edilizia con una eventuale, già intervenuta, modifica legislativa di
settore”; né sarebbe comprensibile “il rapporto tra questa disciplina e la successiva
di livello regionale”. La
Regione Campania, peraltro, evidenzia come il fine esclusivo
della disciplina impugnata sia quello di “recuperare gettito all’erario”: ma
anche in relazione a tale fine lo strumento del condono sarebbe del tutto
inadeguato – e quindi viziato da irragionevolezza – in quanto non terrebbe
conto “degli effetti ulteriori e deleteri” determinati a carico degli enti
territoriali, i quali “dovranno far fronte a spese per l’urbanizzazione e il
recupero ambientale”. Spese che – si prosegue – solo in modo molto limitato
potranno essere coperte dagli oneri di urbanizzazione a carico di coloro che si
avvantaggeranno della sanatoria.
Quanto
detto, peraltro, secondo le ricorrenti, renderebbe palese anche la violazione
di altri parametri costituzionali. In particolare, risulterebbero violati il
principio di imparzialità dei pubblici poteri, nonché il principio di buon
andamento dell’amministrazione. Tale principio, infatti, sarebbe frustrato
dalla inanità degli sforzi compiuti dalle amministrazioni locali al fine di
reprimere l’abusivismo.
10. –
Altro parametro che secondo le ricorrenti sarebbe violato dalla normativa
oggetto del giudizio è l’art. 9 Cost., nonché, secondo la Regione Campania,
la competenza regionale in tema di valorizzazione dei beni ambientali e,
secondo la Regione
Emilia, il principio costituzionale di indisponibilità dei
valori costituzionalmente tutelati. Tra questi rientrerebbe sicuramente
“l’ordinato assetto del territorio”, il quale non potrebbe “essere scambiato
con valori puramente finanziari”, come invece avviene nel caso della sanatoria
edilizia. Da questo punto di vista, ben diversa sarebbe la situazione del
condono edilizio rispetto al condono fiscale, dal momento che in quest’ultimo
caso lo Stato “rinuncia ad una pretesa economica in vista di una diversa, e sia
pure più ridotta, pretesa economica: sicché la questione acquista, nel suo
oggetto specifico, un connotato quasi di transazione ordinaria in relazione ad
una lite patrimoniale”. Viceversa, il condono edilizio finirebbe per
sacrificare ad un interesse economico “beni e interessi indisponibili e
costituzionalmente tutelati della comunità”.
Similmente,
la Regione Marche
censura la norma impugnata anche con riferimento agli artt. 9, 32, 41 e 42
Cost., dal momento che la sanatoria prevista dalla disciplina impugnata
inciderebbe negativamente nei confronti di valori costituzionali che tutti i
livelli di governo – e in particolare le Regioni – hanno il diritto-dovere di
tutelare nella loro effettività: i valori paesistico-ambientali,
il valore della salute, il valore del corretto e ordinato svolgimento
dell’attività imprenditoriale in materia edilizia, la tutela del diritto di
proprietà.
In
relazione a tali parametri costituzionali, nonché a tutti i parametri invocati
che risultino diversi da quelli che specificamente presiedono al riparto di
competenze tra Stato e Regioni, le ricorrenti sostengono la sussistenza del
proprio interesse a dedurne in giudizio la violazione. Ciò in quanto i vizi di
costituzionalità derivanti da tali violazioni si tradurrebbero automaticamente
in un danno alla sfera di competenza delle Regioni, che vedrebbero
irrimediabilmente frustrata la propria attività legislativa ed amministrativa
di governo del territorio, dal momento che gli abusi futuri potrebbero sfuggire
alle sanzioni amministrative risultando così incentivati.
11. –
Ancora, a risultare violato – a giudizio delle Regioni – sarebbe il principio
di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo, dal momento che né in
sede di adozione del decreto-legge, né in sede di adozione del disegno di legge
di conversione, le autonomie regionali sono state consultate attraverso la Conferenza Stato-Regioni.
In particolare, sarebbe stato contraddetto l’art. 2 del d.lgs. 28 agosto 1997,
n. 281 (Definizione e ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), il
quale prevede che la
Conferenza debba obbligatoriamente essere sentita “in ordine
agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento del
Governo nelle materie di competenza delle regioni o delle province autonome di
Trento e di Bolzano”. D’altra parte, il contrasto con le prescrizioni del
d.lgs. n. 281 del 1997 sarebbe evidente anche ove si reputasse che nel caso in
questione la Conferenza non dovesse essere sentita preventivamente, a causa
dell’urgenza di provvedere: in situazioni similari, infatti, l’art. 2, comma 5,
del citato decreto legislativo prevede la consultazione successiva della
Conferenza, e dispone che “il Governo tiene conto dei suoi pareri: a) in
sede di esame parlamentare dei disegni di legge o delle leggi di conversione
dei decreti-legge”. Quindi, anche in caso di urgenza, il coinvolgimento della
Conferenza – secondo le ricorrenti – non sarebbe potuto mancare.
Ad
ulteriore sostegno delle argomentazioni appena richiamate, la Regione Emilia-Romagna
ritiene che dall’art. 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche
al titolo V della parte seconda della Costituzione) sarebbe desumibile –
pur in assenza dell’attivazione della “speciale composizione integrata della
Commissione parlamentare per le questioni regionali” in esso prevista –
l’esistenza di un principio costituzionale che prescrive “la partecipazione
regionale al procedimento legislativo delle leggi statali ordinarie, quando
queste intervengono in materia di competenza concorrente”.
12. –
Secondo la Regione
Campania, inoltre, a risultare travolto per effetto della
normativa impugnata sarebbe lo stesso giudicato costituzionale; in particolare,
sarebbero state violate le sentenze di questa Corte n. 427 del 1995,
n. 416 del 1995,
n. 231 del 1993,
n. 369 del 1988
e n. 302 del 1988,
concernenti i precedenti condoni edilizi. Con tali decisioni, infatti, il
giudice costituzionale avrebbe chiaramente riconosciuto al regime di sanatoria
carattere episodico, delimitandolo temporalmente, pena la illegittimità
costituzionale.
13. – Le
Regioni ricorrenti, in subordine, per il caso in cui le censure appena illustrate
fossero ritenute infondate, prospettano alcune doglianze rivolte nei confronti
di specifiche disposizioni dell’art. 32 impugnato.
In
particolare, viene dedotta anzitutto l’illegittimità costituzionale del comma
26, lettera a), nella parte in cui subordina alla legge regionale la
sanabilità degli abusi minori in zone non vincolate, mentre sottrae alla
decisione regionale gli abusi maggiori e gli abusi minori in zone vincolate.
Ciò determinerebbe la evidente violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza,
nonché, in via mediata, degli artt. 117 e 118 Cost.
Ancora,
incostituzionale sarebbe il comma 25, “in quanto non eccettua dal condono gli
abusi per i quali il procedimento sanzionatorio sia già iniziato” (così la Regione Emilia-Romagna).
La illegittimità costituzionale dipenderebbe dal fatto che in casi di questo
tipo la possibilità del condono risulterebbe “ancor più irragionevole”, in
quanto il condono edilizio non porterebbe nessun vantaggio al pubblico
interesse, né – ovviamente – in termini di “uscita allo scoperto” di situazioni
di illegalità, né in termini economici.
Incostituzionali
sarebbero, altresì, i commi 3, 25, 26, lettera a), 28, 32, 35, lettere b)
e c), 37, 38 e 40, nonché l’Allegato 1, in quanto – con disciplina
dettagliata ed autoapplicativa – stabiliscono le
modalità, i termini e le procedure relative al condono edilizio, così violando
l’art. 117 Cost. La competenza dello Stato a dettare norme non cedevoli non
sarebbe giustificata, nel caso di specie, né dall’art. 117, secondo comma,
Cost., né dall’attrazione di funzioni amministrative allo Stato in base
all’art. 118, Cost.
Le
Regioni censurano inoltre i commi 25 e 35 per violazione del principio di
ragionevolezza, dal momento che, estendendo il condono agli abusi compiuti sino
a sei mesi prima dell’entrata in vigore del decreto-legge impugnato,
renderebbero particolarmente difficile distinguere le opere ultimate da quelle
non ultimate, complicando notevolmente l’attività di vigilanza amministrativa.
Peraltro, tale norma – collegata al disposto del comma 35 in forza del quale è
sufficiente, ove l’opera abusiva non superi i 450 metri cubi, una
autocertificazione per la prova dello “stato dei lavori” – consentirebbe di far
passare per già costruite opere in corso di costruzione. Il comma 25 non
andrebbe esente da censure di incostituzionalità anche da un differente punto
di vista: esso sarebbe infatti lesivo degli artt. 3, 9, 97, 117 e 118 Cost.,
nella parte in cui prevede un limite di volume (750 metri cubi) per
ogni singola richiesta di sanatoria, senza però precisare che non sono ammesse
più richieste riferite alla medesima area.
Costituzionalmente
illegittimo sarebbe inoltre il comma 37, nella parte in cui prevede la
formazione del silenzio-assenso nei confronti delle istanze di sanatoria, dal
momento che sarebbe palese la irragionevolezza di una norma che sana gli abusi
in virtù del solo decorso del tempo. La norma, inoltre, contrasterebbe con gli
artt. 9, 97, 117 e 118 Cost. (e con gli artt. 4 e 8 dello Statuto speciale della
Regione Friuli-Venezia Giulia), perché renderebbe eventuale il controllo dei
Comuni sull’ammissibilità delle domande di condono, ledendo altresì le
competenze regionali in materia di governo del territorio.
Secondo le
ricorrenti, andrebbero dichiarati incostituzionali anche i commi da 14 a 20 ed il comma 24, i
quali disciplinano la sanatoria degli abusi commessi sulle aree di proprietà
statale, facendola dipendere unicamente dalla volontà e dalla decisione dello
Stato proprietario, senza dare “alcuna rilevanza a quanto in merito stabilito
dal legislatore regionale, cui, invece, l’art. 117 Cost. affida la competenza a
disciplinare l’ammissibilità urbanistica degli interventi anche sulle aree di
proprietà dello Stato” (in questi termini la Regione Toscana).
Le norme in parola violerebbero altresì gli artt. 118 e 119 Cost., perché la
decisione sulla ammissibilità della sanatoria verrebbe riservata al soggetto
proprietario dell’area, senza possibilità di contraddittorio con gli enti
locali interessati e in assenza di una previa intesa con le Regioni.
Specifiche
censure sono rivolte anche nei confronti del comma 6, il quale affida al
Ministro delle infrastrutture l’individuazione degli interventi da ammettere a
finanziamento tra quelli di riqualificazione urbanistica attivati dalle Regioni
previo parere della Conferenza unificata. Tale disposizione sarebbe
incostituzionale, nella prospettazione delle ricorrenti, perché in una materia
regionale determinerebbe la avocazione di funzioni amministrative al centro
senza prevedere, come richiesto dalla sentenza n. 303 del 2003, l’intesa con la Regione interessata; essa
contrasterebbe, peraltro, anche con l’art. 119 Cost., il quale non ammette
finanziamenti vincolati alla realizzazione di interventi scelti dal Ministro.
Incostituzionali, infine, sarebbero i commi 9 e 10, per ragioni analoghe a
quelle appena illustrate.
14. – Le
Regioni Campania, Marche, Toscana ed Emilia-Romagna (quest’ultima con atto
separato, notificato il 9 febbraio 2004 e depositato il 10 febbraio 2004) hanno
formulato istanza di sospensione in via cautelare dell’atto impugnato,
ritenendo sussistenti le condizioni previste dall’art. 35 della legge 11 marzo
1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte
costituzionale), come sostituito dall’art. 9 della legge 5 giugno 2003, n.
131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3). In particolare, vi sarebbe il
rischio di un pregiudizio irreparabile all’interesse pubblico, in quanto in
caso contrario si dovrebbe dar luogo alla attivazione delle procedure di
condono da parte dei Comuni, con notevoli spese per far fronte
all’organizzazione dell’attività. Peraltro, ulteriore danno deriverebbe dal
fatto che – come insegnerebbe la passata esperienza – provvedimenti legislativi
del tipo di quello impugnato, “producendo nella società una notevole
aspettativa di sanatoria, inevitabilmente [determinerebbero] un aumento
vertiginoso […] dei fenomeni di abusivismo” (così la Regione Campania).
Tutto ciò quando, invece, l’eventuale sospensione dell’efficacia dell’atto
impugnato non comporterebbe alcuna conseguenza dannosa.
15. – In
tutti i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, contestando i
singoli motivi che i ricorsi pongono a fondamento della richiesta declaratoria
di incostituzionalità.
Infondata
sarebbe la violazione dell’art. 77 Cost., dal momento che la sussistenza dei
presupposti di straordinaria necessità ed urgenza formerebbe oggetto di una
valutazione “rimessa a ciascuna Camera”, e comunque la loro eventuale mancanza
sarebbe destinata ad essere sanata per effetto della conversione in legge. In
ogni caso, tale doglianza sarebbe inammissibile in quanto non sarebbe
ravvisabile alcun interesse delle Regioni a farla valere. Peraltro, la
situazione di straordinaria necessità ed urgenza sarebbe in concreto
ravvisabile nella finalità dell’art. 32 in esame di “supportare la manovra annuale
finanziaria e di bilancio attraverso gli introiti del condono edilizio”.
Quanto
alle censure concernenti la presunta violazione del riparto di competenze
legislative costituzionalmente garantito, l’Avvocatura dello Stato ritiene che
il titolo abilitativo dell’intervento statale, nel caso de quo, sarebbe
ravvisabile nell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., riguardante
l’ordinamento penale, nonché, “seppur indirettamente”, nella competenza
legislativa statale in materia di ordinamento civile. Ciò in quanto la
sanatoria edilizia sarebbe “rilevante in occasione delle compravendite
immobiliari”. Ancora, titolo di intervento statale sarebbe ravvisabile
nell’art. 81 Cost. e nell’art. 119 Cost., in quanto “essenziale dovere costituzionale
dello Stato è assicurare a se stesso e agli enti a finanza derivata le risorse
occorrenti”.
Del
resto, secondo l’Avvocatura, sarebbe infondata la pretesa di alcune delle
ricorrenti di ricondurre la normativa in esame all’edilizia o all’urbanistica,
e dunque al quarto comma dell’art. 117 Cost. Se peraltro si volesse considerare
l’art. 32 in
questione insistente nella materia “governo del territorio”, egualmente le
doglianze regionali dovrebbero essere respinte, giacché la disciplina dei
titoli abilitativi è stata riconosciuta spettare allo Stato dalla sentenza n. 303 del 2003,
in quanto relativa alla competenza statale a dettare i principi fondamentali
della materia.
La
normativa in esame, inoltre, sfuggirebbe anche alle censure che ne denunciano
la natura “di dettaglio” anziché “di principio”, poiché “esigenze
tecnico-giuridiche impongono una normazione esaustiva, self executing, unitaria per l’intero territorio nazionale,
e […] idonea a confluire nell’ordinamento penale”.
La
pretesa lesione dell’art. 9 Cost. sarebbe anch’essa infondata, dal momento che
la normativa in esame conterrebbe l’indicazione di una serie di tipi di opere
abusive non suscettibili di essere sanate, proprio in considerazione del valore
in tale articolo cristallizzato.
Le
censure concernenti gli artt. 32, 41 e 97 Cost., mosse dalla Regione Marche,
sarebbero inammissibili, in quanto non argomentate. Analogo discorso dovrebbe
farsi per la dedotta violazione dell’art. 25, secondo comma, Cost., il quale
peraltro opererebbe “a senso unico”, posto che esso non escluderebbe la
costituzionalità di norme che eliminino la rilevanza penale di determinati
fatti.
In
relazione al preteso contrasto con il principio di eguaglianza, l’Avvocatura
osserva che, al fine di poter ritenere sussistente la violazione dell’art. 3
Cost., è necessario che la comparazione compiuta nella relativa doglianza sia
“non diacronica” e sia possibile “tra situazioni uguali o almeno
confrontabili”: cosa questa che non accadrebbe nel caso di specie.
Quanto
alle spese per l’urbanizzazione cui dovrebbero far fronte gli enti
territoriali, l’Avvocatura osserva, in primo luogo, che si tratterebbe di una
doglianza “attinente alla convenienza politico-economica”, e quindi
inammissibile; in secondo luogo, tale censura sarebbe comunque infondata, in
quanto le Regioni potrebbero far fronte a tali spese aumentando fino al 100 per
cento gli oneri di concessione relativi alle opere abusive oggetto di
sanatoria. Del resto, secondo la difesa erariale, sarebbe inammissibile la
doglianza in questione nella parte in cui intendesse far valere un preteso
squilibrio finanziario degli enti locali, non rappresentati dalle Regioni.
Quanto
alla coerenza del condono con il disposto della sentenza , l’Avvocatura dello
Stato osserva come “eccezionalità e straordinarietà si ripropongono ora, a
distanza di dieci anni, ove si consideri la persistenza del fenomeno
dell’abusivismo, con conseguente indefettibile esigenza di recupero della legalità”.
La
richiesta di sospensione avanzata dalle ricorrenti, secondo l’Avvocatura,
sarebbe del tutto inammissibile, in quanto l’atto impugnato “non è un
provvedimento amministrativo”, e comunque non sussisterebbero le condizioni
previste dall’art. 35 della legge n. 87 del 1953, come sostituito dall’art. 9
della legge n. 131 del 2003.
16. –
Con atto depositato il 27 novembre 2003 il Comune di Salerno è intervenuto ad
adiuvandum nel giudizio concernente il
decreto-legge n. 269 del 2003 promosso con il ricorso della Regione Campania.
Il Comune espone innanzi tutto di essere dotato di competenze
costituzionalmente garantite – in virtù dell’art. 118 Cost., così come
riformato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 – inerenti l’esercizio di
tutte le funzioni amministrative non espressamente conferite ad enti
“superiori”. Tra tali funzioni rientrerebbe anche quella di “pianificazione del
territorio”, a mezzo del piano regolatore generale. Ciò basta al Comune
interveniente per affermare che “l’ennesimo condono edilizio […] pregiudica […]
gli interessi pubblici primari perseguiti” dallo stesso in ordine “alla tutela
dell’ambiente, del paesaggio e del corretto sviluppo del territorio”.
Il
Comune di Salerno propone poi argomentazioni a sostegno delle censure prospettate
dalla Regione Campania, per vero spesso coincidenti con quelle contenute nel
ricorso di quest’ultima.
17. –
Hanno presentato atto di intervento ad opponendum,
depositato per entrambi in data 3 marzo 2004, il Comune di Ischia e il Comune
di Lacco Ameno, anch’essi nel giudizio introdotto con il ricorso della Regione
Campania. Tali Comuni, con deduzioni sostanzialmente identiche, dopo aver
affermato la propria legittimazione ad intervenire in virtù di una “posizione
individualizzata” in relazione alla normativa impugnata, nonché in virtù della
qualità di “destinatari” di quest’ultima, argomentano nel senso della
declaratoria di infondatezza del ricorso, “previa reiezione” dell’istanza di
sospensione cautelare.
18. –
Con atti depositati rispettivamente il 3 febbraio 2004 e 13 gennaio 2004 il
CODACONS – Coordinamento delle Associazioni e dei Comitati per la tutela dei
consumatori e dell’ambiente è intervenuto ad adiuvandum
nei giudizi aventi ad oggetto il d.l. n. 269 del 2003 promossi con i ricorsi
della Regione Emilia-Romagna e della Regione Toscana.
Quanto
alla propria legittimazione ad intervenire in giudizio, il CODACONS ritiene che
questa derivi, da un lato, dalla circostanza secondo la quale il perseguimento
di obiettivi di tutela ambientale e sanitaria è previsto dal proprio statuto;
dall’altro, dal fatto che svariati atti normativi riconoscono allo stesso
CODACONS la legittimazione ad agire in giudizio a tutela degli interessi
diffusi di rango costituzionale dei quali è portatore.
Nel
merito, il CODACONS espone argomentazioni a sostegno delle doglianze proposte
dalla Regione Emilia-Romagna, tali peraltro da coincidere spesso con quelle
contenute nel ricorso di quest’ultima.
19. –
Anche il Comune di Roma, con atto depositato il 2 febbraio 2004, è intervenuto ad
adiuvandum nel giudizio promosso dalla Regione
Umbria avverso il d.l. n. 269 del 2003, chiedendo l’accoglimento delle
questioni di legittimità costituzionale sollevate nel ricorso.
Preliminarmente,
a sostegno della ammissibilità del proprio intervento, il Comune sostiene che
le competenze normative riconosciute ai Comuni dagli artt. 117, sesto comma, e
118 Cost. renderebbero gli enti locali titolari di interessi costituzionalmente
qualificati che li legittimerebbero ad agire avanti alla Corte a tutela di tali
interessi.
Nel
merito, l’interveniente ritiene che un nuovo ed esteso condono incida
negativamente sulle capacità normative e sulle funzioni amministrative
dell’ente locale, azzerandone il ruolo, oltre ad “alterare” il principio della
legislazione concorrente.
20. – La
Regione Marche (con ricorso notificato il 21 gennaio 2004, depositato il 26
gennaio 2004 e iscritto al reg. ricorsi n. 8 del 2004), ha sollevato questioni
di legittimità costituzionale anche nei confronti della legge 24 novembre 2003,
n. 326 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e
per la correzione dell’andamento dei conti pubblici); in particolare, la
ricorrente impugna l’art. 32 del decreto-legge, così come convertito dalla
legge sopra indicata, nel suo complesso, nonché, più specificamente, i commi 1,
2, 3, 5, 6, 9, 10, 13, 14-20; 24-41.
La Regione Toscana
(con ricorso notificato il 21 gennaio 2004, depositato il 29 gennaio 2004 e
iscritto al reg. ricorsi n. 10 del 2004), ha impugnato i commi 1, 3, 5, 14-20;
25-43 e 49-ter, mentre la Regione Emilia-Romagna
(con ricorso notificato il 23 gennaio 2004, depositato il 29 gennaio 2004 e
iscritto al reg. ricorsi n. 13 del 2004) ha impugnato i commi 1, 2, 3, 25, 26,
lettera a), 28, 32, 35, 37, 38, 40, e l’Allegato 1.
La Regione Campania
(con ricorso notificato il 22 gennaio 2004, depositato il 30 gennaio 2004 e
iscritto al reg. ricorsi n. 14 del 2004) ha invece sollevato questioni di legittimità
costituzionale sia nei confronti dell’art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, così
come convertito dalla legge n. 326 del 2003, nel suo complesso, sia
specificamente con riguardo ai commi 1, 2, 3, 5, 14-20, 25-50.
Peraltro,
la Regione Toscana ha proposto impugnazione anche dell’art. 14 del
decreto-legge in questione, così come risultante dalla conversione in legge, il
quale introduce modifiche in tema di servizi pubblici locali di rilevanza
economica; la Regione Emilia-Romagna contesta la legittimità costituzionale
anche dell’art. 21 del medesimo atto normativo (concernente l’assegno per ogni
secondo figlio e l’incremento del fondo nazionale politiche sociali), nonché
dell’art. 32, commi 21 e 22 (sull’aumento dei canoni per le concessioni d’uso
del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative);
la Regione Campania invece coinvolge nell’impugnativa, in ambedue i suoi
ricorsi, i commi 21-23 del citato art. 32.
Hanno
sollevato questione sull’art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, nel testo risultante
dalla conversione in legge, anche la Regione Lazio (con ricorso notificato il 20
gennaio 2004, depositato il 23 gennaio 2004 e iscritto al reg. ricorsi n. 6 del
2004), la Regione
Umbria (con ricorso notificato il 23 gennaio 2004, depositato
il 29 gennaio 2004 e iscritto al reg. ricorsi n. 11 del 2004), la Regione Friuli-Venezia
Giulia (con ricorso notificato il 23 gennaio 2004, depositato il 29 gennaio
2004 e iscritto al reg. ricorsi n. 12 del 2004) e la Regione Basilicata
(con ricorso notificato il 1° dicembre 2003, depositato il 5
dicembre 2003 e iscritto al reg. ricorsi n. 90 del 2003). Da evidenziare,
peraltro, che tale ultima Regione ha impugnato congiuntamente sia il
decreto-legge che la legge di conversione.
In
particolare, la Regione Lazio – nel ricorso notificato solo all’Avvocatura
dello Stato e non anche al Presidente del Consiglio dei ministri – impugna i
commi 1, 2, 3, 9, 14-23; 25, 26, 32-38; 41 e 42 dell’art. 32 così come
risultante a seguito della conversione; le Regioni Umbria e Friuli-Venezia
Giulia impugnano i commi 1, 2, 3, 4, 25, 26, lettera a), 28, 32, 35, 37,
38, 40 e l’Allegato 1, mentre la Regione Basilicata rivolge le proprie censure
in generale nei confronti dell’intero art. 32.
21. –
Tutti i ricorsi ripropongono sostanzialmente le censure già prospettate nelle
impugnazioni dell’art. 32 del d.l. n. 269 del 2003 nel testo originario,
tenendo tuttavia conto sia delle modifiche introdotte in sede di conversione,
sia della abrogazione – per effetto della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge
finanziaria 2004) – dei commi 6, 9, 11, e 24.
I
ricorsi espongono innanzi tutto doglianze di carattere generale, fondate
sull’assunto secondo il quale il difetto dei presupposti di necessità ed
urgenza – che contraddistingueva, secondo la prospettazione delle ricorrenti,
il d.l. n. 269 del 2003 – si estenderebbe, quale vizio in procedendo,
anche alla legge di conversione, con conseguente violazione dell’art. 77 Cost.
Ancora,
secondo la Regione
Marche sarebbe violato anche l’art. 79 Cost., in quanto il
provvedimento impugnato costituirebbe, nella sostanza, una vera e propria
amnistia, adottata senza percorrere le vie del procedimento aggravato previsto
dalla citata disposizione costituzionale.
Inoltre,
secondo le ricorrenti, dalla normativa risultante dalle modifiche operate in
sede di conversione e derivanti dalle abrogazioni disposte dalla legge
finanziaria per il 2004, emergerebbe chiaramente che sarebbe rimasto soltanto
il condono edilizio, mentre sarebbero stati abrogati i fondi per la
riqualificazione urbanistica e ambientale, pur ritenuti evidentemente
insufficienti dalle Regioni. Ciò renderebbe palese, secondo la Regione Emilia-Romagna,
“la irragionevolezza e la scarsa attendibilità del meccanismo congegnato
attraverso le varie disposizioni di cui all’art. 32, per realizzare finalità di
reale e credibile intento di riqualificazione del territorio”.
La Regione Friuli-Venezia
Giulia propone argomentazioni sostanzialmente coincidenti con quelle svolte in
occasione dell’impugnazione, da parte di questa Regione, del d.l. n. 269 del
2003.
La Regione Lazio
evidenzia di aver favorito numerose opere di demolizione, nella logica di una
inversione di tendenza rispetto al passato. Tali scelte politiche regionali
sarebbero tuttavia irrimediabilmente frustrate dalla legge impugnata. La
ricorrente, inoltre, sottopone alla Corte ulteriori ragioni per le quali la
disciplina in esame dovrebbe essere considerata irragionevole: in particolare,
osserva che la modifica dell’art. 32 della legge n. 47 del 1985, ad opera della
norma censurata, renderebbe applicabile il condono anche alle pratiche restate
inevase sotto l’egida di precedenti condoni, con il risultato di realizzare
l’effetto di un «condono ‘open’».
Sarebbe
violato, secondo tale Regione, anche il principio di eguaglianza. Al riguardo,
oltre a proporre le medesime argomentazioni svolte negli altri ricorsi, si
evidenzia come tale principio costituzionale verrebbe leso anche dalla perdita
di valore degli immobili dei cittadini rispettosi della legge a causa della
immissione sul mercato di immobili abusivi, nonché dall’aumento della pressione
fiscale a carico dei medesimi cittadini al fine di reperire le risorse
finanziarie volte alla realizzazione delle opere di urbanizzazione.
22. – Le
ricorrenti censurano, inoltre, talune disposizioni modificate in sede di
conversione e successivamente abrogate. Così, il comma 6, che, anche dopo la
conversione, continuerebbe ad attribuire la competenza al Ministro. Il comma 9,
nel testo risultante a seguito della conversione, prevedrebbe l’intesa con la Conferenza unificata,
laddove prima disponeva che questa dovesse essere soltanto sentita; tale
disposizione, tuttavia – e di qui il persistere della doglianze regionali – prevederebbe comunque che sia data priorità alle aree
oggetto di programmi di riqualificazione approvati con decreto del Ministro dei
lavori pubblici.
Quanto
ai commi da 14 a
20 e al comma 24, concernenti la sanatoria in terreni di proprietà statale, nei
ricorsi si ripropongono le medesime doglianze già illustrate in precedenza, con
la precisazione che il comma 24, modificato in sede di conversione nel senso di
prevedere un programma di interventi di riqualificazione delle aree demaniali
in relazione al quale era previsto che fosse “sentita” la Conferenza Stato-Regioni,
è stato successivamente abrogato dalla legge n. 350 del 2003 (art. 2, comma
70). Comunque, secondo quanto espongono le ricorrenti, sarebbe necessario
acquisire non il mero parere, ma l’intesa della Regione interessata.
Viene
ribadita anche la censura concernente il comma 25, pur modificato in sede di
conversione. A seguito di tale modifica, la norma prevede un limite massimo per
la costruzione abusiva considerata nel suo complesso pari a 3000 metri cubi.
Tale disposizione violerebbe gli artt. 9, 97, 117 e 118 Cost., per la parte in
cui non preciserebbe che non sono ammesse più richieste riferite alla medesima
area. Poiché tuttavia gli emendamenti – si afferma nel ricorso – potrebbero
valere solo pro futuro, le censure sono rivolte al presente comma sia
nella sua versione originaria che in quella risultante a seguito della
conversione.
È
inoltre censurato il comma 49-ter, introdotto in sede di conversione.
Tale disposizione viene ritenuta costituzionalmente illegittima per violazione
degli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., in quanto determinerebbe
l’accentramento della competenza concernente le demolizioni in capo al
prefetto. La norma – si osserva – non esprimerebbe un principio fondamentale,
né del resto sarebbe giustificabile in base ad esigenze unitarie, in quanto
l’amministrazione statale non sarebbe adeguata allo svolgimento della funzione
di demolizione, non disponendo nemmeno dei dati per effettuare il controllo
degli interventi edilizi.
23. – Le
Regioni Marche, Toscana e Campania, nei rispettivi ricorsi, hanno proposto
anche istanza di sospensione dell’atto impugnato ai sensi dell’art. 35
della legge n. 87 del 1953, così come novellato dall’art. 9 della legge n. 131
del 2003, con argomentazioni non dissimili da quelle poste a fondamento
dell’istanza di sospensione degli effetti del decreto-legge. La Regione Emilia-Romagna
ha proposto istanza di sospensione con il già richiamato atto autonomo,
separato dall’atto introduttivo del giudizio e formalmente relativo al ricorso
n. 83 del 2003, ma rivolto congiuntamente a decreto-legge e legge di
conversione.
24. – In
tutti i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, proponendo
argomentazioni non dissimili da quelle, più sopra esposte, contenute negli atti
di costituzione nei giudizi aventi per oggetto l’art. 32 del d.l. n. 269 del
2003.
L’Avvocatura
dello Stato evidenzia, in aggiunta, come “se la spettanza regionale di alcuni
(invero moltissimi) settori costituisse limite alla potestà legislativa del
Parlamento nazionale, questo in pratica solo in pochi casi potrebbe deliberare
interventi o manovre di politica economica”.
In
relazione alle doglianze svolte con riguardo ai commi da 14 a 20, l’Avvocatura rileva
che la Regione
non sarebbe legittimata a ricorrere, in quanto essa pretenderebbe di far valere
non una competenza propria, ma, semmai, degli enti locali.
Quanto
alle censure concernenti il comma 25, l’Avvocatura ritiene che esse prospettino
un inammissibile intervento additivo della Corte; e inammissibile sarebbe anche
l’intervento additivo richiesto in ordine al comma 37, anche se – si riconosce
– tale intervento “potrebbe fugare le addotte preoccupazioni”.
Con
riferimento al giudizio promosso dalla Regione Lazio, la difesa erariale
evidenzia come a suo avviso andrebbe delimitata, in ragione della motivazione
offerta nel ricorso, la materia del contendere, escludendo da quest’ultima i commi
da 14 a
24 e il comma 41, in
quanto ad essi non sarebbe riferita alcuna doglianza.
Nel
merito, l’Avvocatura dello Stato ritiene innanzi tutto che il “monito”
indirizzato al legislatore dalla sentenza n. 416 del 1995
– ed orientato nel senso di vietare una ulteriore reiterazione del condono –
non varrebbe ad escludere la legittimità costituzionale della normativa oggetto
del giudizio, in quanto, dinanzi ad un abusivismo “di massa” (quale sarebbe
quello che ha contraddistinto il periodo successivo alla citata sentenza), il
legislatore statale non potrebbe rimanere “indifferente o estraneo”, dovendo
viceversa intervenire per necessità “sia di carattere economico […] sia di
carattere giuridico”.
Quanto
alla pretesa violazione dell’art. 3 Cost., e del principio di eguaglianza,
nelle difese dell’Avvocatura si evidenzia come, nel caso de quo, si
tratterebbe di disuguaglianze di mero fatto, “empiriche”, e in quanto tali non
suscettibili di essere censurate in punto di legittimità costituzionale.
In
relazione alle pretese spese di urbanizzazione che conseguirebbero al condono
edilizio, l’Avvocatura nota come tali spese sussisterebbero comunque, dal
momento che, per quanto le costruzioni abusive possano soddisfare un effettivo
fabbisogno abitativo od un fabbisogno di spazi per attività produttive, le
spese per l’urbanizzazione sarebbero ineludibili.
Il
fulcro dei ricorsi regionali, secondo la difesa erariale, sarebbe però non già
l’incostituzionalità in sé del condono, ma la circostanza che la disciplina in
questione pretermetta il ruolo delle autonomie
territoriali. L’Avvocatura, al riguardo, ribadisce che “esigenze
tecnico-giuridiche” imporrebbero, nel caso de quo, “una normazione
esaustiva, self executing, u
nitaria per l’intero territorio nazionale, e – in sintesi –
idonea a confluire nell’ordinamento penale”.
25. – Il
Comune di Salerno ha depositato atto di intervento ad adiuvandum
nel giudizio promosso con il ricorso della Regione Campania avverso l’art. 32
del d.l. n. 269 del 2003, come convertito dalla legge n. 326 del 2003,
sostenendo nel merito la fondatezza del ricorso e associandosi alla richiesta
di sospensione dell’atto impugnato.
Il
Comune di Roma è intervenuto ad adiuvandum nel
giudizio promosso dalla Regione Lazio, chiedendo l’accoglimento della questione
di legittimità costituzionale con motivazioni identiche a quelle addotte a
sostegno dell’intervento nel ricorso proposto dalla Regione Umbria avverso
l’art. 32 nel testo originario di cui al d.l. n. 269 del 2003.
Nello
stesso giudizio, promosso dalla Regione Lazio, nonché in quello promosso dalla
Regione Marche avverso l’art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, come convertito
dalla legge n. 326 del 2003,
ha presentato atto di intervento ad adiuvandum l’Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF) – ONLUS, la
quale svolge argomentazioni sostanzialmente coincidenti con quelle proposte nei
ricorsi introduttivi dei giudizi, e conclude nel senso della declaratoria di
illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate.
26. – In
prossimità della camera di consiglio del 24 marzo 2004, fissata per la
trattazione delle istanze di sospensione degli atti impugnati, la Regione Marche, la Regione Campania
e la Regione Toscana
hanno depositato memorie nelle quali espongono le proprie argomentazioni in
relazione alle istanze proposte, oltre che in relazione al merito dei ricorsi.
La Regione Marche
evidenzia come lo strumento predisposto dall’art. 35 della legge n. 87 del
1953, così come modificato dall’art. 9 della legge n. 131 del 2003, sarebbe
utilizzabile non solo nel caso di giudizi promossi dallo Stato nei confronti di
leggi regionali, ma anche ove siano state le Regioni ad impugnare un atto
normativo primario dello Stato.
Quanto alle
motivazioni poste a fondamento dell’istanza, la Regione osserva come la
disciplina impugnata esponga l’ordinamento giuridico al rischio di numerosi
pregiudizi irreparabili. Tra questi, innanzi tutto, vi sarebbe quello della
ineffettività, con particolare riguardo alla “funzione preventiva delle norme
penali, […] all’efficacia delle funzioni di polizia amministrativa e locale
[…], alla coerenza e alla certezza nell’attuazione delle funzioni di
programmazione in materia di gestione del territorio”. Viceversa, la tempestiva
sospensione delle disposizioni oggetto del giudizio sarebbe in grado di
restituire, almeno in parte, effettività ai valori costituzionali conculcati.
Peraltro, si nota, l’utilità della sospensione sarebbe ancor maggiore ove
risultasse fondata la notizia di un provvedimento normativo del Governo di
proroga del termine per la presentazione delle istanze di sanatoria. Secondo la Regione Marche
sarebbero pregiudicati dalla mancata sospensione della normativa statale anche
i diritti dei cittadini. Infatti, se la legge di conversione impugnata fosse
dichiarata incostituzionale, le norme penali di favore in essa previste non
potrebbero essere applicate a quei soggetti che nel frattempo avessero già
presentato l’istanza di sanatoria, denunciando spontaneamente gli illeciti
commessi, e ciò in virtù del principio secondo il quale le norme penali che
prevedono un trattamento più favorevole non possono trovare applicazione, se
dichiarate incostituzionali, ai fatti anteriori rispetto alla loro entrata in
vigore. Di qui la menzionata lesione dei diritti dei cittadini, ed in
particolare di quelli tutelati dall’art. 24 Cost.
La Regione Toscana
ribadisce le motivazioni già esposte in sede di ricorso, evidenziando come il
rigetto dell’istanza di sospensione comporterebbe la necessaria attivazione
delle procedure di condono da parte dei Comuni, con conseguenti spese a carico
degli stessi. In relazione a tale profilo, peraltro, la Regione Marche
sottolinea come la irreparabilità del suddetto danno risulterebbe chiaramente
dalla circostanza che, ove la disciplina del condono fosse dichiarata
incostituzionale, verrebbero meno i pur esigui finanziamenti, da quest’ultimo
derivanti, previsti in favore delle autonomie territoriali. Ancora, si
evidenzia come l’esecuzione della normativa statale determinerebbe la necessità
di adeguare gli strumenti urbanistici di programmazione, “piegando così le
esigenze pubbliche di corretta pianificazione territoriale alla volontà di
alcuni che, pur avendo commesso illeciti, sono riusciti ad incidere sull’uso
del territorio”. La sospensione della normativa statale sarebbe inoltre
necessaria al fine di preservare il ruolo della Regione “quale ente di governo
del territorio”. Rilevante sarebbe inoltre – sempre nel senso dell’accoglimento
dell’istanza cautelare – “la situazione di incertezza che si crea, in attesa
della definizione del […] giudizio, per i cittadini destinatari della
normativa”. Ancora, si evidenzia come la mancata sospensione della normativa
impugnata determinerebbe il blocco dell’attività di controllo che le
amministrazioni stanno eseguendo sul territorio regionale, nonché dei
procedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto l’irrogazione di sanzioni per
abusi che potrebbero rientrare nel nuovo condono.
La Regione Campania
sostiene che la propria domanda cautelare andrebbe accolta in quanto vi sarebbe
la “ragionevole possibilità di conformare rapporti in base ad una normativa la
cui legittimità è contestata”: ciò determinerebbe una situazione di fatto tale
da rendere “assai difficile e costoso” riportare lo status quo ante nel
caso di esito positivo della decisione nel merito.
Secondo
le Regioni ricorrenti le istanze di sospensione andrebbero accolte anche
perché, a fronte di danni di tale gravità in caso di perdurante efficacia della
normativa statale impugnata, non deriverebbe nessun pregiudizio ad interessi
costituzionalmente garantiti ove invece quest’ultima fosse sospesa. Le esigenze
di tipo finanziario cui si intende far fronte con il condono edilizio, infatti,
ben potrebbero essere soddisfatte con altri strumenti, e comunque lo Stato ben
potrebbe incassare gli stessi introiti “da condono” successivamente alla
decisione di merito della proposta questione di costituzionalità, ove tale
decisione fosse orientata nel senso del rigetto dei ricorsi.
27. –
L’Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria per argomentare
l’infondatezza delle istanze di sospensione formulate dalle Regioni.
Preliminarmente,
la difesa erariale afferma che dalle espressioni contenute nel novellato art.
35 della legge n. 87 del 1953 per indicare i presupposti in presenza dei quali la Corte è chiamata a
sospendere l’efficacia degli atti normativi impugnati sarebbe desumibile la
conseguenza che la sospensione può essere disposta solo su leggi regionali, e
non anche in relazione a leggi statali. In particolare, la formula “ordinamento
giuridico della Repubblica” sarebbe “sostanzialmente equivalente” a quella
“ordinamento giuridico dello Stato”, contenuta in diversi statuti speciali:
tale conclusione sarebbe corroborata, oltre che dall’argomento letterale –
ossia l’utilizzazione del termine “ordinamento” al singolare – anche dalla
considerazione della “intrinseca unitarietà” dell’ordinamento italiano. Quanto
all’espressione “interesse pubblico” (che l’Avvocatura qualifica ulteriormente
“della Repubblica”), secondo la difesa erariale esso andrebbe assimilato – in
virtù di argomentazioni analoghe a quelle appena esposte – all’interesse
nazionale. La possibilità di sospendere solo le leggi regionali, e non anche
quelle statali, inoltre, risponderebbe anche alla ratio
politico-sistematica legata alla necessità di porre un “contrappeso” alla
abolizione del rinvio governativo delle leggi regionali previsto dal previgente
sistema di controllo di costituzionalità di cui all’art. 127 Cost.
Ciò,
peraltro, sarebbe confermato anche dal fatto che la competenza statale non
sarebbe “circoscritta alle sole materie ‘elencate’ nei commi secondo e terzo
dell’art. 117 Cost.”, risultando semplicemente “compressa dall’esterno” nei casi
– come quello de quo – “in cui la pluralità di ‘materie’ congiuntamente
coinvolte impedisce di assegnare integralmente la competenza” alla sfera
regionale. Lo Stato, non essendo titolare di una competenza “racchiusa in una
sfera”, potrebbe “esprimere quei parametri e quei valori […] cui l’art. 35
citato rimanda”.
In
relazione all’ultimo dei presupposti in presenza dei quali può essere sospesa
l’efficacia della legge oggetto di impugnazione, l’Avvocatura evidenzia innanzi
tutto che il “rischio di pregiudizio” debba ritenersi connesso, non tanto alla
disposizione legislativa in sé, quanto piuttosto alla illegittimità
costituzionale della stessa, dal momento che, “se tale illegittimità non fosse
ravvisabile, mancherebbe la configurabilità dei diritti”, e, conseguentemente,
il rischio del pregiudizio agli stessi.
In
astratto, secondo la difesa erariale, anche una legge dello Stato è idonea a
generare un simile pregiudizio; tuttavia, poiché la Regione può agire nel
giudizio in via principale solo a tutela della propria sfera di competenza, la
sospensione di cui all’art. 35 citato potrà disporsi nei confronti di una legge
statale solo quando questa comporti prima facie
il rischio di un pregiudizio sia alla sfera di competenza della Regione che ai
diritti dei cittadini (che, comunque, andrebbero intesi come “diritti
costituzionalmente garantiti”).
In
relazione alla sussistenza in concreto dei presupposti di cui all’art. 35 della
legge n. 87 del 1953 per la sospensione della efficacia degli atti legislativi
impugnati, l’Avvocatura osserva che gli argomenti proposti dalle Regioni
dovrebbero ritenersi inammissibili, in quanto non concernenti i “diritti dei
cittadini”, salvo quello addotto dalla Regione Marche, secondo cui l’esecuzione
della normativa oggetto del giudizio determinerebbe il pregiudizio irreparabile
del diritto dei cittadini ad un territorio rispettoso dei valori
costituzionali.
Tuttavia
tale argomento, seppur ammissibile, sarebbe, secondo la difesa erariale, del
tutto infondato. Ciò, innanzi tutto, in quanto “all’immagine […] di un diritto
[…] al ‘territorio rispettoso’ non corrisponde una situazione giuridica
riconosciuta dall’ordinamento ed attribuita ai singoli individui”; in secondo
luogo, in quanto la compromissione di tali “diritti” non deriverebbe da fatto
del legislatore, ma di coloro che, in passato, hanno posto in essere i
comportamenti abusivi; infine, in quanto, comunque, la normativa impugnata
escluderebbe la possibilità di sanare abusi compiuti “in presenza di vincoli pre-urbanistici o di altre situazioni di particolare lesività dell’ambiente e/o di pericolo per l’incolumità”.
Una
ulteriore ragione di inammissibilità, propria delle istanze aventi per oggetto
il decreto-legge, sarebbe inoltre individuabile nella circostanza che
quest’ultimo, in quanto tale, non sarebbe più esistente, in quanto convertito
in legge.
28. –
L’Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria separata per difendersi nel
giudizio instaurato dal ricorso della Regione Emilia-Romagna avverso il d.l. n.
269 del 2003, nella quale si osserva come l’argomento che fa perno
sull’incertezza dei rapporti giuridici nelle more della decisione di merito non
meriterebbe considerazione, in quanto tale circostanza caratterizzerebbe ogni
controversia costituzionale. Peraltro – si evidenzia – il “dubbio circa
l’operatività delle norme impugnate” è stato provocato dalla stessa Regione
Emilia-Romagna, che non potrebbe dunque avvalersene in questa sede.
A ciò la
difesa erariale aggiunge la considerazione secondo la quale la circostanza che
le autodenunce di abusi non ancora “scoperti” solitamente attendono la
decisione nel merito della controversia da parte della Corte, “unitamente al
probabile differimento del termine” per proporre istanza di condono “potrebbe
indurre le parti a non chiedere un duplice esame della controversia”. Infine,
sarebbe ingiustificata la preoccupazione addotta dalla Regione secondo cui essa
non potrebbe emanare una disciplina legislativa dell’attività urbanistico-edilizia finché permangano i vincoli posti
dalle disposizioni impugnate; la
Regione infatti non avrebbe ancora predisposto “quanto
occorre per la produzione legislativa”.
Chiedendo
il rigetto dell’istanza di sospensione, l’Avvocatura si richiama per ogni altra
considerazione alle memorie relative alle controversie instaurate con i ricorsi
delle Regioni Toscana, Marche e Campania.
29. –
Successivamente, le Regioni Toscana, Marche e Campania hanno depositato
ulteriori atti nei quali – in considerazione della rinuncia da parte dello
Stato alla immediata pronunzia sulle istanze di sospensione da essa presentate
in separati giudizi promossi nei confronti delle leggi regionali concernenti il
condono edilizio – hanno aderito alla “richiesta di differimento” dell’esame
delle istanze cautelari auspicata dall’Avvocatura contestualmente alla propria
rinuncia.
Preso
atto di tale rinuncia, con ordinanza n. 116 del 2004
la Corte ha
disposto il rinvio dell’esame di tali istanze unitamente al merito.
30. – In
prossimità dell’udienza pubblica, la Regione Campania
ha depositato una memoria integrativa delle argomentazioni in precedenza
svolte. La ricorrente, in particolare, contesta le affermazioni dell’Avvocatura
secondo le quali gli “scopi di recupero erariale” determinerebbero la
acquisizione della disciplina oggetto del giudizio all’ambito di una materia
diversa dal “governo del territorio”. Tale tesi avrebbe, infatti, effetti
“devastanti” sul riparto di competenze tra Stato e Regioni e “sulla stessa
effettiva rigidità della Costituzione” e contrasterebbe con la recente
giurisprudenza di questa Corte, che avrebbe chiarito come i singoli ambiti di
legislazione devono essere qualificati in base all’oggetto cui afferiscono e
non in base a criteri finalistici.
Anche la Regione Emilia-Romagna
ha depositato una memoria, replicando alle osservazioni dell’Avvocatura. In
particolare, la Regione
sostiene che allo Stato sarebbe vietato “sovvertire qualsiasi norma
costituzionale” invocando le “ragioni di bilancio”. Infatti, il riconoscimento
del rilievo costituzionale del valore dell’equilibrio di bilancio implicherebbe
soltanto che “gli interessi costituzionali che porterebbero ad imporre spese
allo Stato vanno […] contemperati con le esigenze di bilancio, al quale non si possono
addossare indiscriminatamente ulteriori spese”. Viceversa, nel reperimento
delle risorse finanziarie lo Stato dovrebbe “rispettare i limiti posti dalla
Costituzione”: da tale assunto deriverebbe il carattere eccezionale
riconosciuto da questa Corte al condono del 1994.
Quanto
alla pretesa dell’Avvocatura di giustificare il carattere dettagliato ed autoapplicativo della normativa impugnata in ragione della
competenza penale riconosciuta allo Stato, la ricorrente nota come “la
previsione del condono penale non giustifichi l’esenzione dalle sanzioni
amministrative, e tanto meno una disciplina dettagliata della materia”. Ancora,
la Regione
sostiene l’infondatezza del rilievo dell’Avvocatura secondo il quale
mancherebbe nella doglianza regionale avverso il meccanismo del
silenzio-assenso la proposta di “una soluzione alternativa”, dal momento che,
automaticamente, dall’accoglimento di detta doglianza risulterebbe “la
necessità di un provvedimento esplicito di sanatoria”.
Anche la Regione Umbria ha
depositato una memoria, relativa ad entrambi i ricorsi da essa presentati,
replicando alle osservazioni contenute nelle memorie dell’Avvocatura dello
Stato con argomentazioni del tutto analoghe a quelle svolte dalla Regione
Emilia-Romagna nella memoria sopra richiamata.
La Regione Toscana,
nelle memorie depositate in entrambi i giudizi promossi, afferma innanzitutto
l’infondatezza dell’eccezione, sollevata dall’Avvocatura nei propri scritti
difensivi, di inammissibilità dell’impugnazione delle norme della legge di conversione
del decreto-legge non impugnate nel ricorso presentato avverso il d.l. n. 269
del 2003. La giurisprudenza costituzionale avrebbe ormai pacificamente
affermato che la mancata impugnazione di una norma di un decreto-legge
convertito in legge senza modificazioni non preclude l’impugnazione delle norme
della legge di conversione, perché questa stabilisce in via definitiva la
disciplina normativa. Sarebbe quindi ammissibile l’impugnazione dei commi 41,
42 e 43 dell’art. 32 del decreto-legge così come convertito dalla legge di
conversione.
La Regione precisa, poi, di
non aver riproposto, nel ricorso avente ad oggetto il testo del decreto-legge
convertito, la censura sui commi 9 e 10, perché modificati in sede di
conversione nel senso di prevedere l’intesa con la Conferenza unificata
per la individuazione degli ambiti territoriali oggetto di riqualificazione e
di messa in sicurezza; la ricorrente evidenzia inoltre che il comma 9 è stato
successivamente abrogato dalla legge n. 350 del 2003.
La
ricorrente ribadisce che l’art. 32 censurato, relativamente agli effetti
amministrativi del condono edilizio, non sarebbe applicabile nel proprio
territorio in forza della previsione del secondo comma dello stesso art. 32.
Infatti, la Regione
Toscana si sarebbe già dotata di una compiuta normativa
edilizia che disciplina anche le conseguenze degli illeciti, consentendo la
regolarizzazione di quelli meramente formali e di quelli sostanzialmente non
rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 34-ter della legge della Regione
Toscana 5 agosto 2003, n. 43 [Modifiche e integrazioni alla legge regionale
14 ottobre 1999, n. 52 (Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denunce
d’inizio delle attività edilizie disciplina dei controlli nelle zone soggette
al rischio sismico disciplina del contributo di concessione sanzioni e
vigilanza sull’attività urbanistico/edilizia, modifiche ed integrazioni alla
legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 e modifica della legge regionale 17
ottobre 1983, n. 69)], nonché escludendo del tutto la sanatoria degli
illeciti compiuti in difformità dalla disciplina urbanistica ed edilizia (art.
37 della medesima legge regionale). Conseguentemente, il ricorso della Regione
contro l’art. 32 impugnato dovrebbe ritenersi inammissibile per carenza di interesse
e parallelamente infondata sarebbe la questione sollevata dallo Stato avverso
la legge regionale Toscana 4 dicembre 2003, n. 55 (Accertamento di
conformità delle opere edilizie eseguite in assenza di titoli abilitativi, in
totale o parziale difformità o con variazioni essenziali, nel territorio della
Regione Toscana).
In
subordine, la Regione
Toscana ribadisce le proprie censure avverso la norma
impugnata che violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost., in quanto l’art. 32 sarebbe
in contrasto con la politica regionale in materia di abusi edilizi, volta a
sanare solo quelli minori e non invece quelli più gravi; inoltre, sarebbe
violata la potestà normativa regionale in conseguenza del carattere di
dettaglio proprio della norma censurata e dell’impossibilità di configurare il
condono edilizio come un principio fondamentale della materia del governo del
territorio. La ricorrente, infine, riafferma che l’intervento statale non può
ritenersi legittimo in quanto strumento di coordinamento della finanza pubblica,
sia perché questo non potrebbe essere utilizzato per scardinare l’ordine delle
competenze posto dalla Costituzione, sia perché tale coordinamento in realtà
non si realizzerebbe, comportando per i Comuni spese aggiuntive ed impreviste
per lo svolgimento delle procedure amministrative per evadere le domande di
condono e per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, nonché una
riduzione delle entrate degli enti locali conseguente al venir meno degli
introiti delle sanzioni amministrative per gli abusi edilizi.
La Regione Friuli-Venezia
Giulia, nella sua ulteriore memoria, si richiama esplicitamente alle
argomentazioni esposte dalla Regione Emilia-Romagna. Inoltre, evidenzia come
l’art. 119, secondo comma, – invocato dall’Avvocatura unitamente all’art. 118
per affermare la competenza statale in relazione alla “gestione complessiva
della finanza pubblica” – e l’art. 117, terzo comma, Cost., non affiderebbero
allo Stato una potestà esclusiva, ma solo il compito di dettare principi
fondamentali.
Anche la Regione Lazio ha
depositato una memoria integrativa delle argomentazioni svolte nel proprio
ricorso. Innanzi tutto, la
Regione evidenzia come le censure proposte, pur se riferite
specificamente nei confronti di alcuni commi, debbano essere intese – come già
evidenziato nel ricorso – come relative all’intero art. 32. In secondo luogo –
sempre sul versante processuale – nella memoria si richiama quella
giurisprudenza costituzionale che ha ritenuto ammissibili i ricorsi nei
confronti della legge di conversione di un decreto-legge, anche se non
contenente emendamenti allo stesso, pur quando non sia stato impugnato il
decreto.
Nel
merito, la Regione Lazio
ribadisce le argomentazioni già esposte, sottolineando ulteriormente come solo
il carattere di straordinarietà, eccezionalità e non ulteriore ripetibilità
avesse consentito alla Corte costituzionale di “salvare” i precedenti condoni
edilizi. Ragionando in termini diversi, infatti, si giungerebbe a “teorizzare
la legittimità costituzionale di un condono edilizio sine
die, i cui effetti, com’è intuibile,
paralizzerebbero ogni tentativo di dare una soluzione al problema attraverso lo
strumento della legislazione ordinaria”.
Ancora,
del tutto infondato sarebbe l’argomento dell’Avvocatura secondo il quale il
fondamento della normativa oggetto di impugnazione andrebbe reperito nell’art.
120 Cost., dal momento che non vi sarebbero emergenze istituzionali di
particolare gravità che sole possono consentire l’attivarsi del potere
contemplato da tale disposizione, peraltro esclusivamente nei casi ivi
tassativamente previsti. Da ultimo, si evidenzia come anche la Corte dei conti avrebbe
avanzato dubbi sulla razionalità, da un punto di vista finanziario,
dell’operazione realizzata con il d.l. n. 269 del 2003.
La Regione Marche,
nella propria memoria, contesta le eccezioni di inammissibilità dei ricorsi
sollevate dalla difesa dello Stato. In particolare, sulle censure concernenti
la violazione dell’art. 77 Cost., richiama la giurisprudenza costituzionale che
ne ha riconosciuto l’ammissibilità quando “la violazione denunciata sia
potenzialmente idonea a determinare una vulnerazione
delle attribuzioni costituzionali delle Regioni o delle Province autonome
ricorrenti”. In ordine alla ammissibilità del ricorso regionale anche a tutela
di posizioni costituzionalmente garantite agli enti locali, la ricorrente
richiama l’attuale testo dell’art. 32 della legge n. 87 del 1953, che prevede
la possibilità per la Regione
di sollevare questione di legittimità costituzionale anche su proposta del
Consiglio delle autonomie. Nel merito, insiste sulle censure già proposte.
31. – In
prossimità dell’udienza pubblica, anche il Comune di Roma ha depositato una
nuova memoria, svolgendo ulteriori rilievi in ordine alla ammissibilità dello
stesso e richiamando, nel merito, le argomentazioni dell’atto di intervento e
dei ricorsi delle Regioni Umbria e Lazio.
32. –
L’Avvocatura dello Stato ha presentato una memoria nei giudizi instaurati dalla
Regione Campania, evidenziando come in essi siano intervenuti alcuni Comuni
esponendo punti di vista differenti. Ciò proverebbe, secondo l’Avvocatura, la
difficoltà degli enti locali minori, che non sarebbero in grado di fronteggiare
le situazioni in cui si trovano.
Nel
merito, si osserva come “una manovra di finanza statale che ricolleghi introiti
all’esercizio (eventuale) da parte dei proprietari di edifici in tutto o in
parte abusivi della facoltà di definire gli illeciti commessi, rimane pur
sempre una manovra di finanza statale autonomamente giustificata dalle esigenze
di questa, e radicata nella competenza legislativa dello Stato ai sensi
dell’art. 117, secondo comma, lettera e), e dell’art. 119, comma
secondo, Cost.”.
Da
ultimo, la difesa erariale precisa che il richiamo all’art. 120 Cost. deve
essere inteso nel senso che da tale disposizione sarebbe desumibile un
principio generale, consistente nella possibilità (anzi, necessità) di
interventi di carattere straordinario e aggiuntivo per evitare la
compromissione di interessi superiori.
Con la
memoria depositata nel giudizio instaurato dalla Regione Lazio, l’Avvocatura
dello Stato ribadisce che il ricorso deve considerarsi inammissibile, in quanto
rivolto nei confronti della legge di conversione, anche in relazione alle parti
del decreto non modificate, pur non essendo stato quest’ultimo oggetto di
impugnazione.
Anche
nei giudizi instaurati dalla Regione Toscana, l’ulteriore memoria difensiva
dell’Avvocatura ribadisce l’eccezione di inammissibilità del ricorso avverso il
testo del decreto-legge convertito, in quanto avrebbe ad oggetto anche
disposizioni vigenti fin dal 2 ottobre 2003, le quali dunque sarebbero state
impugnate oltre il termine fissato dall’art. 127, secondo comma, Cost. Inoltre
l’impugnazione dei commi 41, 42 e 43 dell’art. 32 non sarebbe sorretta da
alcuna motivazione. Nel merito, l’Avvocatura sostiene l’infondatezza della
censura concernente il comma 49-ter dell’art. 32, dal momento che la
norma si limiterebbe ad assegnare alla prefettura compiti meramente esecutivi
delle ordinanze di demolizione o di acquisizione gratuita delle opere abusive,
disposte dagli enti locali, e pertanto nessun potere autonomo verrebbe
riconosciuto alla prefettura. In ordine alle altre censure mosse dalla Regione,
la difesa erariale richiama le argomentazioni già svolte nei precedenti scritti
difensivi.
Nella
memoria concernente i giudizi promossi dalla Regione Marche, l’Avvocatura
ribadisce l’eccezione di inammissibilità conseguente all’impossibilità per la Regione di far valere
parametri costituzionali diversi da quelli che definiscono l’assetto delle
competenze. Nel merito ritiene che il ricorso regionale sarebbe carente di
attualità dell’interesse ove fosse vera la situazione di efficienza di tutela
del territorio sotto il profilo urbanistico-edilizio
che la ricorrente vorrebbe accreditare.
Considerato
in diritto
1. – Le
Regioni Campania, Marche, Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Friuli-Venezia
Giulia hanno impugnato l’art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti
pubblici), ed in particolare i commi: 1, 2, 3, 5, 14-20; 25-31; 32 e
seguenti (reg. ric. n. 76 del 2003); 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 13, 14-20; 24-41;
(reg. ric. n. 81 del 2003); 1, 3, 5, 6, 9, 10, 14-20; 24, 25-40 (reg. ric. n.
82 del 2003); 1, 2, 3, 25, 26, lettera a), 28, 32, 35, 37, 38, 40,
nonché l’Allegato 1 (reg. ric. nn. 83, 87 del 2003); 1, 2, 3, 4, 25, 26,
lettera a), 28, 32, 35, 37, 38, 40, nonché l’Allegato 1 (reg. ric. n. 89
del 2003). La Regione
Marche ha impugnato anche l’art. 32 citato nel suo complesso.
Le
prospettazioni contenute nei ricorsi introduttivi dei giudizi sollevano rilievi
di costituzionalità sostanzialmente analoghi e sintetizzabili nella pretesa
violazione dei seguenti parametri costituzionali:
1. l’art.
117, quarto comma, della Costituzione (nonché, secondo i ricorsi della Regione
Campania, l’art. 114 Cost.), in quanto la normativa impugnata interverrebbe
nella materia dell’edilizia, affidata alla competenza residuale delle Regioni;
ovvero, in subordine, l’art. 117, quarto comma, Cost., in quanto interverrebbe
nella materia dell’urbanistica, affidata alla competenza residuale delle
Regioni (così, in particolare, i ricorsi della Regione Campania e della Regione
Marche); ovvero, in via ulteriormente subordinata, l’art. 117, terzo comma,
Cost., in quanto interverrebbe con una disciplina di dettaglio in una materia,
quale quella del “governo del territorio”, affidata alla competenza concorrente
di Stato e Regioni, e non essendo, più in generale, la stessa idea di condono
edilizio idonea ad essere qualificata quale principio fondamentale della
materia;
2. l’art.
118 Cost., in quanto la disciplina del condono edilizio determinerebbe la
vanificazione degli interventi di pianificazione e controllo locale, nonché la
necessità di apprestare appositi strumenti urbanistici e soluzioni di governo
del territorio che tengano conto delle conseguenze della disciplina statale
impugnata, cosicché le Regioni e gli enti locali sarebbero costretti a subire,
anziché governare, le destinazioni urbanistiche del territorio (così, in
particolare, i ricorsi della Regione Campania, della Regione Marche e della
Regione Toscana);
3. l’art.
77 Cost., dal momento che difetterebbero i presupposti costituzionali per
l’esercizio della decretazione d’urgenza (così i ricorsi della Regione Campania
e della Regione Marche); difetterebbe inoltre il requisito, costituzionalmente
necessario, della omogeneità del contenuto del decreto-legge (così i ricorsi
della Regione Campania); infine, il decreto-legge sarebbe inidoneo a porre i
principi fondamentali di cui all’art. 117, terzo comma, Cost.;
4. l’art.
119 Cost., e l’autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali in esso
contemplata, in quanto il condono edilizio, disposto in vista di esigenze
finanziarie del bilancio statale, comporterebbe spese particolarmente ingenti e
di vario genere a carico delle finanze delle autonomie territoriali, a fronte
di una compartecipazione al gettito delle operazioni di condono che sarebbe
decisamente esigua;
5. l’art.
25 Cost., in quanto la reiterazione con cadenza novennale della sanatoria
edilizia, implicando “non solo la lesione del principio di legalità”, ma
ledendo “soprattutto la fiducia dei cittadini sulla effettiva capacità degli
organi pubblici di garantire il rispetto dei valori costituzionali coinvolti
nella disciplina urbanistica ed edilizia”, determinerebbe la violazione del
principio di tassatività e certezza delle norme penali (così i ricorsi della
Regione Marche);
6. l’art.
3 Cost., in quanto la disciplina in esame, riaprendo ed estendendo i termini
del condono, introdurrebbe un sistema discriminatorio a svantaggio di coloro
che, rispettando la normativa, non hanno costruito perché privi del titolo
abilitativo, dovendo subire però le conseguenze in termini di degrado
urbanistico del condono, trattando in modo uguale situazioni diverse, ossia
quella di chi ha costruito in base ad un titolo legittimo e quella di chi ha
costruito abusivamente, e non consentendo “di riportare ad uguaglianza,
attraverso la sanzione, chi si è astenuto da comportamenti illeciti e chi
illecitamente li ha compiuti”;
7. l’art.
3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto la reiterazione del
condono edilizio farebbe venir meno i caratteri di assoluta straordinarietà,
eccezionalità ed irripetibilità che soli, secondo la giurisprudenza
costituzionale, possono giustificare la sanatoria; nel caso in questione
mancherebbero del tutto quelle circostanze eccezionali che, nelle precedenti
situazioni, hanno portato la
Corte costituzionale a ritenere giustificata la sanatoria;
sarebbero incisi numerosi principi costituzionali, senza però che sia
perseguito adeguatamente l’obiettivo della stessa disciplina impugnata;
8. l’art.
97 Cost., ed in particolare i principi di imparzialità dei pubblici poteri e di
buon andamento dell’amministrazione, che sarebbero frustrati dalla inanità
degli sforzi compiuti dalle amministrazioni locali al fine di reprimere
l’abusivismo;
9. l’art.
9 e l’art. 117, terzo comma, Cost. (che sancisce la competenza regionale in
tema di valorizzazione dei beni ambientali), nonché il “principio
costituzionale di indisponibilità dei valori costituzionalmente tutelati”, in
quanto il valore costituzionale dell’ordinato assetto del territorio non
potrebbe “essere scambiato con valori puramente finanziari”, come invece
avviene nel caso del condono edilizio;
10. gli artt.
9, 32, 41 e 42 Cost., dal momento che la sanatoria prevista dalla disciplina
impugnata inciderebbe negativamente nei confronti di valori costituzionali che
tutti i livelli di governo e in particolare le regioni hanno il diritto-dovere
di tutelare nella loro effettività, quali: i valori paesistico-ambientali,
il valore della salute, il valore del corretto e ordinato svolgimento
dell’attività imprenditoriale in materia edilizia, la tutela del diritto di
proprietà (così i ricorsi della Regione Marche);
11. il
principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo, nonché
l’art. 2 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione e ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la
Conferenza Stato-città ed autonomie
locali), che tale principio recepisce, e il principio costituzionale che
prescrive “la partecipazione regionale al procedimento legislativo delle leggi
statali ordinarie, quando queste intervengano in materia di competenza
concorrente”, desumibile dall’art. 11 della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione),
dal momento che, in sede di adozione del decreto-legge, le autonomie regionali
non sono state consultate attraverso la Conferenza Stato-Regioni;
12. il
giudicato costituzionale, ed in particolare le sentenze di questa Corte n. 427 del 1995,
n. 416 del 1995,
n. 231 del 1993,
n. 369 del 1988
e n. 302 del 1988,
con cui sarebbe stato “attribuito al regime di sanatoria […] carattere
episodico e delimitato temporalmente”, pena la illegittimità costituzionale
(così i ricorsi della Regione Campania);
13. l’art. 4,
numero 12, e l’art. 8 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto
speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), in riferimento all’autonomia
legislativa e amministrativa della Regione nella materia urbanistica, in quanto
le competenze regionali in detta materia potrebbero essere legittimamente
vincolate solo dalla Costituzione, dai principi generali dell’ordinamento
giuridico e dalle norme fondamentali di grande riforma economico-sociale, tra
le quali non potrebbe certo essere annoverata la previsione di un condono
edilizio.
2. – Le ricorrenti hanno altresì proposto, in via subordinata, le
seguenti specifiche censure:
14. il comma
26, lettera a), dell’art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, nella parte in
cui subordina la sanabilità alla legge regionale nel caso degli abusi minori in
zone non vincolate, sottraendo viceversa alla decisione regionale gli abusi
maggiori e gli abusi minori in zone vincolate, violerebbe i principi di
eguaglianza e ragionevolezza, nonché gli artt. 117 e 118 Cost.;
15. il comma
25, “in quanto non eccettua dal condono gli abusi per i quali il procedimento
sanzionatorio sia già iniziato”, violerebbe il principio di ragionevolezza,
poiché – una volta iniziato il procedimento sanzionatorio – il condono edilizio
non porterebbe alcun vantaggio al pubblico interesse, né in termini di “uscita
allo scoperto” di situazioni di illegalità, né in termini economici, poiché le
sanzioni urbanistiche sono essenzialmente di carattere pecuniario;
16. i commi 3,
25, 26, lettera a), 28, 32, 35, lettere b) e c), 37, 38,
40 e l’Allegato 1, in
quanto con disciplina dettagliata ed autoapplicativa
stabiliscono le modalità, i termini e le procedure relative al condono
edilizio, violerebbero l’art. 117 Cost., perché la competenza dello Stato a
dettare norme non cedevoli non sarebbe giustificata, nel caso di specie, né da
materie indicate dall’art. 117, secondo comma, né dall’attrazione di funzioni
amministrative allo Stato in base all’art. 118;
17. i commi 25
e 35 violerebbero il principio di ragionevolezza, in quanto la disciplina del
comma 25 estende il condono agli abusi compiuti sino a sei mesi prima
dell’entrata in vigore del decreto-legge impugnato (mentre nel caso dei due
precedenti condoni il termine era rispettivamente di un anno e di diciassette
mesi) e ciò renderebbe particolarmente difficile distinguere le opere ultimate
da quelle non ultimate, complicando notevolmente l’attività di vigilanza
amministrativa; la disciplina risulterebbe collegata al disposto del comma 35, in forza del quale è
sufficiente, ove l’opera abusiva non superi i 450 metri cubi, una
autocertificazione per la prova dello “stato dei lavori”, consentendo così di
far passare per già costruite opere in corso di costruzione o ancora da
costruire;
18. il comma 25
violerebbe gli artt. 3, 9, 97, 117 e 118 Cost., nella parte in cui prevede un
limite di volume (750
metri cubi) per ogni singola richiesta di sanatoria,
senza però precisare che non sono ammesse più richieste riferite alla medesima
area;
19. il comma 37
violerebbe il principio di ragionevolezza, dal momento che sarebbe “palese” il
contrasto con tale principio di una norma che sana gli abusi in virtù del solo
decorso del tempo con un meccanismo di “silenzio-assenso”, nonché gli artt. 9,
97, 117 e 118 Cost. (e gli artt. 4 e 8 dello Statuto speciale della Regione
Friuli-Venezia Giulia), perché renderebbe eventuale il controllo dei Comuni
sull’ammissibilità delle domande di condono, ledendo altresì le competenze
regionali in materia di governo del territorio;
20. i commi da 14 a 20 ed il comma 24, che
disciplinano la sanatoria degli abusi commessi sulle aree di proprietà statale,
facendola dipendere unicamente dalla volontà e dalla decisione dello Stato
proprietario, senza dare alcuna rilevanza a quanto in merito stabilito dal
legislatore regionale, violerebbero l’art. 117 Cost., che affida alle Regioni
la competenza a disciplinare l’ammissibilità urbanistica degli interventi anche
sulle aree di proprietà dello Stato, nonché gli artt. 118 e 119, perché la
decisione sulla ammissibilità della sanatoria viene riservata al soggetto
proprietario dell’area, senza possibilità di contraddittorio con gli enti
locali interessati e in assenza di una previa intesa con le Regioni;
21. il comma 5,
il quale affida al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti un ruolo di
coordinamento per l’applicazione della normativa sul condono, violerebbe gli
artt. 117 e 118 Cost., perché non vi sarebbe alcuna esigenza unitaria in grado
di giustificare l’attribuzione ad un organo statale di tale funzione, in una
materia, come il “governo del territorio”, attribuita alla competenza
regionale;
22. il comma 6
violerebbe l’art. 118 Cost., perché in una materia regionale determinerebbe la
avocazione di funzioni amministrative al centro senza prevedere, come richiesto
dalla sentenza n. 303 del 2003,
l’intesa con la Regione
interessata, nonché l’art. 119 Cost., il quale non ammette finanziamenti
vincolati alla realizzazione di interventi scelti dal Ministro;
23. i commi 9 e
10 violerebbero gli artt. 118 e 119 Cost. per ragioni analoghe a quelle appena
richiamate.
3. – Le
Regioni Campania, Marche, Toscana ed Emilia-Romagna (quest’ultima con atto
separato, notificato il 9 febbraio 2004 e depositato il 10 febbraio 2004)
chiedono inoltre l’applicazione dell’art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme
sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), come
sostituito dall’art. 9 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per
l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3), ritenendo sussistenti le condizioni ivi previste
perché la Corte
possa sospendere in via cautelare l’esecuzione della normativa impugnata.
4. – Le
Regioni Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e
Campania hanno impugnato l’art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, così come
risultante dalla conversione in legge ad opera della legge 24 novembre 2003, n.
326 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell’andamento dei conti pubblici), ed in particolare i commi:
1, 2, 3, 9, 14-23; 25, 26, 32-38; 41 e 42 (reg. ric. n. 6 del 2004); 1, 2, 3,
5, 6, 9, 10, 13, 14-20; 24-41 (reg. ric. n. 8 del 2004); 1, 3, 5, 14-20; 25-43;
49-ter (reg. ric. n. 10 del 2004); 1, 3, 25, 26, lettera a), 28,
32, 35, 37, 38, 40 e l’Allegato 1 (reg. ric. n. 11 del 2004); 1, 3, 4, 25, 26,
lettera a), 28, 32, 35, 37, 38, 40 e l’Allegato 1 (reg. ric. n. 12 del
2004); 1, 2, 3, 25, 26, lettera a), 28, 32, 35, 37, 38, 40 e l’Allegato
1 (reg. ric. n. 13 del 2004); 1, 2, 3, 5, 14-20; 25-50 (reg. ric. n. 14 del
2004). Le Regioni Marche e Campania hanno impugnato anche l’art. 32 citato nel
suo complesso.
Le
ricorrenti ripropongono sostanzialmente le medesime censure già sollevate nei
confronti dell’art. 32 del d.l. n. 269 del 2003 nel testo originario, con le
seguenti precisazioni e aggiunte.
L’art.
77 Cost. sarebbe violato anche dalla legge n. 326 del 2003, dal momento che la
carenza dei requisiti costituzionalmente previsti per la decretazione d’urgenza
si ripercuoterebbe, quale vizio in procedendo, anche nei confronti della
legge di conversione.
La Regione Marche lamenta
la violazione dell’art. 79 Cost., in quanto il provvedimento normativo
impugnato costituirebbe, nella sostanza, una vera e propria amnistia, adottata
senza percorrere le vie del procedimento aggravato previsto dalla citata
disposizione costituzionale
L’art. 3
Cost. è invocato, nel ricorso della Regione Lazio, anche in quanto la
disciplina impugnata violerebbe il principio di eguaglianza a causa della
perdita di valore degli immobili dei cittadini rispettosi della legge
conseguente alla immissione sul mercato di immobili abusivi, nonché
dell’aumento della pressione fiscale a carico dei medesimi cittadini al fine di
reperire le risorse finanziarie volte alla realizzazione delle opere di
urbanizzazione.
Sempre
secondo la Regione Lazio,
il principio di ragionevolezza, sancito dal medesimo art. 3 Cost., sarebbe
violato anche perché dalla normativa risultante dalle modifiche operate in sede
di conversione e derivante dalle abrogazioni disposte dalla legge finanziaria
per il 2004, emergerebbe chiaramente che sarebbe rimasto soltanto il condono
edilizio, mentre sarebbero stati abrogati i fondi per la riqualificazione
urbanistica e ambientale, pur ritenuti evidentemente insufficienti dalle
Regioni, ciò che renderebbe palese “la irragionevolezza e la scarsa attendibilità
del meccanismo congegnato attraverso le varie disposizioni di cui all’art. 32,
per realizzare finalità di reale e credibile intento di riqualificazione del
territorio”; inoltre, la modifica dell’art. 32 della legge n. 47 del 1985
renderebbe applicabile il condono anche alla pratiche restate inevase sotto
l’egida di precedenti condoni, con il risultato di realizzare l’effetto di un
«condono ‘open’».
Per quel
che concerne le singole disposizioni contenute nell’art. 32 del d.l. n. 269 del
2003, così come risultante dalla conversione ad opera della legge n. 326 del
2003, le Regioni ricorrenti ribadiscono le censure già proposte nei confronti
del testo originario del decreto-legge, evidenziando, tuttavia, alcuni profili
nuovi di impugnazione connessi con le modifiche normative introdotte dalla
legge di conversione.
Il comma
25 dell’art. 32 viene censurato in quanto, prevedendo un limite massimo per la
costruzione abusiva considerata nel suo complesso pari a 3000 metri cubi,
violerebbe gli artt. 3, 9, 97, 117 e 118 Cost., poiché non preciserebbe che non
sono ammesse più richieste riferite alla medesima area; viene peraltro
mantenuta ferma la censura rivolta al medesimo comma 25 nella versione
originaria del d.l. n. 269 del 2003,
in quanto gli emendamenti introdotti in sede di
conversione opererebbero soltanto pro futuro.
Dei
commi 9 e 10 si ribadisce il contrasto con l’art. 118 Cost., nonostante che il
comma 9, nel testo risultante a seguito della conversione, preveda l’intesa con
la Conferenza
unificata, in quanto risulterebbe comunque riconosciuta una priorità alle aree
oggetto di programmi di riqualificazione approvati con decreto del Ministro dei
lavori pubblici.
Nei
ricorsi suddetti si propone, infine, censura avverso il comma 49-ter,
introdotto in sede di conversione, il quale, determinando l’accentramento della
competenza concernente le demolizioni in capo al prefetto, violerebbe gli artt.
117, terzo comma, e 118 Cost.; ciò in quanto tale norma non esprimerebbe un
principio fondamentale, né del resto sarebbe giustificabile in base ad esigenze
unitarie, in quanto l’amministrazione statale non sarebbe adeguata allo
svolgimento di tale funzione, non disponendo nemmeno dei dati per effettuare il
controllo degli interventi edilizi.
5. – Le
Regioni Campania, Marche, Toscana ed Emilia-Romagna chiedono inoltre, anche nei
confronti dell’art. 32 come risultante dalle modifiche operate in sede di
conversione, l’applicazione dell’art. 35 della legge n. 87 del 1953, come
sostituito dall’art. 9 della legge n. 131 del 2003, ritenendo sussistenti le
condizioni ivi previste perché la
Corte possa sospendere in via cautelare l’esecuzione della
normativa impugnata.
6. – La Regione Basilicata
ha impugnato, con un unico ricorso, l’art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, sia nel
testo originario che nel testo risultante dalla legge di conversione, esponendo
censure rivolte in generale nei confronti dell’intero art. 32, e
sostanzialmente corrispondenti, nel merito, a quelle più sopra richiamate.
7. – La Regione Toscana,
con il ricorso n. 10 del 2004,
ha impugnato anche l’art. 14, commi 1 e 2, del d.l. n.
269 del 2003, come convertito della legge di conversione n. 326 del 2003,
mentre la
Regione Emilia-Romagna, con il ricorso n. 13 del 2004, ha impugnato anche
l’art. 21, nonché i commi 21 e 22 dell’art. 32. Tali ultime disposizioni,
congiuntamente al comma 23, risultano impugnate altresì dalla Regione Campania,
con entrambi i propri ricorsi (n. 76 del 2003 e n. 14 del 2004).
Per
ragioni di omogeneità di materia, tali questioni di costituzionalità verranno
trattate separatamente da quelle concernenti la disciplina del condono edilizio
di cui all’art. 32 sollevate con i medesimi ricorsi e appena illustrate, per
essere definite con distinte decisioni di questa Corte.
8. – In
considerazione dell’identità della materia, nonché dei profili di illegittimità
costituzionale fatti valere, i ricorsi, per la parte relativa all’art. 32 del
d.l. n. 269 del 2003, sia nel testo originario, che in quello risultante dalla
conversione ad opera della legge n. 326 del 2003, possono essere riuniti per
essere decisi con un’unica pronuncia.
9. – Con
ordinanza letta nella pubblica udienza dell’11 maggio 2004 e allegata alla
presente sentenza, sono stati dichiarati inammissibili gli interventi spiegati nel
giudizio dai Comuni di Roma, Salerno, Ischia e Lacco Ameno, dal CODACONS e dal
World Wide Fund for Nature
(WWF) ONLUS.
10. –
Deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso n. 6 del 2004, proposto
dalla Regione Lazio, in quanto notificato al Presidente del Consiglio dei
ministri presso l’Avvocatura generale dello Stato e non presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri (cfr., da ultimo, la sentenza n. 333 del
2000).
11. – Il
ricorso della Regione Basilicata si rivolge genericamente nei confronti
dell’intero art. 32, pur motivando soltanto in relazione al condono edilizio. È
possibile tuttavia – non essendo specificamente indicati i commi dell’articolo
nei cui confronti vengono rivolte le doglianze – interpretare il ricorso come
rivolto esclusivamente nei confronti delle disposizioni che disciplinano il
condono edilizio (cfr., ad esempio, sentenza n. 15 del 2004).
Analogamente è da dirsi in relazione ai ricorsi delle Regioni Marche e
Campania, nella parte in cui si rivolgono all’art. 32 nella sua interezza.
12. –
Inammissibili, invece, devono essere ritenute le censure rivolte dalla Regione
Campania specificamente nei confronti dei commi 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50 del
d.l. n. 269 del 2003 e dei medesimi commi, nonché dei commi 49-bis e 49-quater,
del testo dell’art. 32 convertito dalla legge n. 326 del 2003, in quanto non
sorrette da alcuna delle argomentazioni in diritto rinvenibili nei ricorsi. Ciò
a prescindere dal fatto che la medesima Regione Campania, nel ricorso n. 14 del
2004 avverso il testo del decreto-legge così come convertito in legge dalla
legge n. 326 del 2003, impugna erroneamente i commi 48 e 49, soppressi in sede
di conversione in legge.
Ancora,
va esclusa l’ammissibilità delle censure sollevate dalla Regione Marche, con i
ricorsi n. 81 del 2003 e n. 8 del 2004, in relazione ai parametri costituiti
dagli artt. 32, 41 e 42 Cost., in quanto non viene fornita alcuna motivazione
autonoma rispetto agli altri profili di doglianza.
Del pari
inammissibile è la censura proposta dalla Regione Campania, con i ricorsi n. 76
del 2003 e n. 14 del 2004,
in riferimento al parametro dell’art. 114 Cost.,
anch’essa non motivata in alcun modo.
Il
rilievo di incostituzionalità di cui alla sopra indicata lettera h) – fondato
sulla violazione dell’art. 97 Cost., in quanto i principi di imparzialità dei
pubblici poteri e di buon andamento dell’amministrazione sarebbero frustrati
dalla inanità degli sforzi compiuti dalle amministrazioni locali al fine di
reprimere l’abusivismo – deve invece essere dichiarato inammissibile perché
eccessivamente generico.
Quanto
alla censura concernente il comma 10 dell’art. 32, formulata in entrambi i
ricorsi della Regione Marche e nel ricorso della Regione Toscana avverso il
testo del d.l. n. 269 del 2003, ne va dichiarata l’inammissibilità con
riferimento al ricorso n. 8 del 2004 della Regione Marche per carenza di
qualunque autonoma motivazione, mentre le modifiche apportate dalla legge di
conversione debbono ritenersi satisfattive delle
doglianze prospettate delle ricorrenti in relazione al testo originario del
decreto-legge, consentendo – in assenza di un’attuazione medio tempore
della norma impugnata – di dichiarare la cessazione della materia del
contendere (cfr., da ultimo, ordinanza n. 137 del 2004).
13. –
Numerose tra le questioni proposte dalle Regioni ricorrenti fanno riferimento a
parametri differenti da quelli specificamente concernenti il riparto di
competenze tra le stesse e lo Stato. Non possono essere ritenute ammissibili le
censure relative ad aspetti che non siano potenzialmente idonei “a determinare
una vulnerazione delle attribuzioni costituzionali
delle Regioni o Province autonome ricorrenti” (sentenza n. 303 del 2003;
cfr., inoltre, le sentenze n. 353 del 2001,
n. 503 del 2000,
n. 408 del 1998,
n. 87 del 1996).
Alla luce di tale criterio deve essere dichiarata l’inammissibilità della
questione di cui alla sopra indicata lettera f), secondo la quale la disciplina
impugnata violerebbe l’art. 3 Cost., sotto il profilo del principio di
eguaglianza, perché discriminerebbe tra cittadini rispettosi della legalità e
cittadini che non lo siano, in sfavore dei primi. È del tutto evidente,
infatti, che tale vizio non sarebbe in grado di incidere in alcun modo sulla
sfera di autonomia delle ricorrenti. Per le medesime ragioni è inammissibile
anche la censura di cui alla sopra indicata lettera e), secondo la quale la
disciplina impugnata violerebbe l’art. 25 Cost. e, in particolare, i principi
di legalità, tassatività e certezza delle norme penali.
14. –
Vanno disattese, invece, le eccezioni di inammissibilità formulate
dall’Avvocatura dello Stato nei confronti delle censure di cui alle sopra
indicate lettere d) e t), secondo le quali le Regioni non sarebbero legittimate
a ricorrere avverso la disciplina impugnata, in quanto pretenderebbero di far
valere competenze non solo proprie, ma anche degli enti locali.
Infatti,
la stretta connessione, in particolare in materia urbanistica e in tema di
finanza regionale e locale, tra le attribuzioni regionali e quelle delle
autonomie locali consente di ritenere che la lesione delle competenze locali
sia potenzialmente idonea a determinare una vulnerazione
delle competenze regionali. Ciò al di là del fatto che il nuovo quarto comma
dell’art. 123 Cost. ha configurato il Consiglio delle autonomie locali come
organo necessario della Regione e che l’art. 32, secondo comma, della legge n.
87 del 1953 (così come sostituito dall’art. 9, comma 2, della legge n. 131 del
2003), ha attribuito proprio a tale organo un potere di proposta alla Giunta
regionale relativo al promovimento dei giudizi di legittimità costituzionale in
via diretta contro le leggi dello Stato.
15. –
Nel periodo intercorrente tra l’approvazione della legge di conversione n. 326
del 2003 e la proposizione dei ricorsi nei confronti di quest’ultima, è
intervenuta la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria
2004), che ha abrogato i commi 6, 9 e 24 dell’art. 32 in questione. Tale
sopravvenienza normativa, in considerazione del tenore delle censure rivolte
avverso le disposizioni menzionate, deve essere ritenuta satisfattiva
delle pretese regionali. Conseguentemente, anche alla luce della evidente inattuazione medio tempore di tali disposizioni,
deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere riguardo alle
predette censure.
16. – A questo punto è possibile
passare ad esaminare i profili di merito delle rimanenti censure prospettate
dalle Regioni ricorrenti, tenendo conto che i riferimenti che si faranno di
seguito alle disposizioni oggetto del giudizio devono intendersi relativi,
salvo diversa esplicita indicazione, al testo dell’art. 32 del d.l. n. 269 del
2003 quale convertito in legge dalla legge n. 326 del 2003.
17. – In via preliminare appare
opportuno evidenziare alcune caratteristiche generali di questo nuovo condono
edilizio.
Malgrado la titolazione
dell’art. 32 sia “Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e
paesaggistica, per l’incentivazione dell’attività di repressione
dell’abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e
delle occupazioni delle aree demaniali”, l’oggetto fondamentale di tale
disposizione è la previsione e la disciplina di un nuovo condono edilizio
esteso all’intero territorio nazionale, di carattere temporaneo ed eccezionale
rispetto all’istituto a carattere generale e permanente del “permesso di
costruire in sanatoria”, disciplinato dagli artt. 36 e 45 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), ancorato a
presupposti in parte diversi e comunque sottoposto a condizioni assai più
restrittive.
Si tratta,
peraltro, di un condono che si ricollega sotto molteplici aspetti ai precedenti
condoni edilizi che si sono succeduti dall’inizio degli anni ottanta: ciò è
reso del tutto palese dai molteplici rinvii contenuti nell’art. 32 alle norme
concernenti i precedenti condoni, ma soprattutto dal comma 25 dell’art. 32, il
quale espressamente rinvia alle disposizioni dei “capi IV e V della legge 28
febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come
ulteriormente modificate dall’art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e
successive modificazioni e integrazioni”, disponendo che tale normativa, come
ulteriormente modificata dal medesimo art. 32, si applica “alle opere abusive”
cui la nuova legislazione appunto si riferisce. Attraverso questa tecnica
normativa, consistente nel rinvio alle disposizioni dell’istituto del condono
edilizio come configurato in precedenza, si ha una esplicita saldatura fra il
nuovo condono ed il testo risultante dai due precedenti condoni edilizi di tipo
straordinario, cui si apportano solo alcune limitate innovazioni.
Resta,
in particolare, la caratteristica fondamentale di mantenere collegato il
condono penale con la sanatoria amministrativa: l’integrale pagamento
dell’oblazione, oltre a costituire il presupposto per l’estinzione dei reati
edilizi, estingue anche i relativi procedimenti di esecuzione delle sanzioni
amministrative (cfr. art. 38, secondo comma, della legge n. 47 del 1985) e
costituisce uno dei requisiti per il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria
(commi 32 e 37 dell’art. 32 in
questione); ancora, l’oblazione interamente corrisposta costituisce condizione
perché la sanatoria renda inapplicabili le sanzioni amministrative, “ivi
comprese le pene pecuniarie e le sovrattasse previste per le violazioni delle
disposizioni in materia di imposte sui redditi relativamente ai fabbricati
abusivamente eseguiti” (cfr. art. 38, quarto comma, della legge n. 47 del
1985).
Ciò non
esclude, peraltro, che – ove sia stata effettuata l’oblazione – pur in presenza
di diniego di sanatoria, si estinguano i reati edilizi e le sanzioni
amministrative consistenti nel pagamento di una somma di denaro siano “ridotte
in misura corrispondente all’oblazione versata” (art. 39 della legge n. 47 del
1985).
Rispetto
ai precedenti, l’attuale condono risulta per alcuni profili più ristretto, dal
momento che il comma 25, relativamente alle nuove costruzioni residenziali,
pone un limite complessivo di 3.000 metri cubi ai volumi sanabili, e
definisce analiticamente le tipologie di abusi condonabili (comma 26 e Allegato
1), introducendo altresì alcuni nuovi limiti all’applicabilità del condono
(comma 27), che si aggiungono a quanto previsto negli artt. 32 e 33 della legge
n. 47 del 1985. A
fianco di tali previsioni, viene disciplinata analiticamente la possibilità di
sanare opere abusive edificate su aree di proprietà dello Stato o facenti parte
del demanio statale o su aree gravate da diritti di uso civico (commi da 14 a 20).
Il
richiamo all’intero capo IV della legge n. 47 del 1985 rende applicabile anche
al presente condono la sospensione dei procedimenti amministrativi e
giurisdizionali disposta dall’art. 44 della legge n. 47 del 1985, con effetto
dalla data di entrata in vigore del decreto e fino alla scadenza dei termini
fissati per la presentazione delle domande di sanatoria [stabilito, come è
noto, originariamente al 31 marzo 2004, quindi differito al 31 luglio 2004 dal
decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82 (Proroga di termini in materia edilizia),
convertito in legge ad opera della legge 28 maggio 2004 n. 141 (Conversione
in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82, recante proroga di termini in
materia edilizia)].
La
regolare e tempestiva presentazione di tale domanda al Comune competente,
nonché il versamento dell’oblazione, “sospende il procedimento penale e quello
per le sanzioni amministrative” (art. 38, primo comma, della legge n. 47 del
1985).
Il
titolo abilitativo è rilasciato dal Comune, ove non vi siano motivi ostativi
(art. 35 della legge n. 47 del 1985), ma il comma 37 dell’art. 32 del d.l. n.
269 del 2003 dispone che il decorso di 24 mesi dalla consegna della
documentazione, senza che l’amministrazione abbia adottato un provvedimento
negativo, integra un’ipotesi di silenzio-assenso, che equivale al rilascio del
titolo abilitativo in sanatoria.
Da
notare, infine, che permane l’atipicità dell’oblazione delineata da questa
legislazione (e destinata all’erario statale, ai sensi dell’art. 34, primo
comma, della legge n. 47 del 1985), che differisce sotto più profili
dall’istituto disciplinato in generale dagli artt. 162 e 162-bis del
codice penale, e la cui quantificazione è determinata o forfetariamente o in
misura rapportata alla tipologia dell’abuso, alla qualità degli immobili e alla
superficie della costruzione abusivamente realizzata (si veda, al riguardo, la
sentenza n. 369 del 1988
).
Quanto al ruolo
riconosciuto in questa legislazione alle autonomie territoriali, i Comuni,
principali titolari dei poteri pianificatori in materia urbanistica nonché dei
poteri gestionali, ivi compreso – come accennato – il “permesso di costruire in
sanatoria”, sono tenuti da questa legislazione a rilasciare il titolo
abilitativo in sanatoria (artt. 31 e 35, quattordicesimo comma, della legge n.
47 del 1985), anche per le opere edilizie contrastanti con i loro atti di
pianificazione. A seguito della sanatoria sono altresì vincolati a rilasciare
“il certificato di abitabilità o agibilità anche in deroga ai requisiti fissati
da norme regolamentari, qualora le opere sanate non contrastino con le
disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica” (art. 35, diciottesimo
comma, della legge n. 47 del 1985).
Tutto ciò
comporta, come già ricordato, prima la sospensione del procedimento relativo
alle sanzioni amministrative, poi l’estinzione dei relativi procedimenti di
esecuzione, e infine, ove si giunga al rilascio del titolo in sanatoria, la
loro inapplicabilità. Al tempo stesso, questo condono straordinario di fatto
esclude, o comunque limita fortemente, la possibilità per i Comuni di
rilasciare l’ordinario “permesso di costruire in sanatoria”.
Per quel che
concerne i maggiori costi che le amministrazioni comunali devono affrontare,
sia per lo svolgimento delle procedure amministrative sia per la realizzazione
delle opere di urbanizzazione e in genere per gli interventi di
riqualificazione delle aree interessate dalle opere abusive, l’art. 32 prevede
il ricorso a quattro diverse forme di introiti. La legge regionale può disporre
un incremento dell’oblazione fino al massimo del 10 per cento della misura
indicata dallo stesso art. 32 (Tabella C dell’Allegato 1) “ai fini della
attivazione di politiche di repressione degli abusi edilizi e per la promozione
di interventi di riqualificazione dei nuclei interessati da fenomeni di abusivismo
edilizio”, nonché per l’effettuazione di controlli periodici del territorio
(comma 33). La legge regionale, ancora, può incrementare “fino al massimo del
100 per cento” gli oneri di concessione relativi alle opere abusive oggetto di
sanatoria (comma 34). La stessa amministrazione comunale può aumentare fino ad
un massimo del 10 per cento i diritti ed oneri ordinariamente previsti per il
rilascio dei titoli abilitativi edilizi “da utilizzare con le modalità di cui
all’articolo 2, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662” (comma 40).
Infine, il Ministero dell’economia attribuisce ai Comuni il 50 per cento delle
somme riscosse a conguaglio dell’oblazione, “al fine di incentivare la
definizione delle domande di sanatoria” (comma 41).
La nuova normativa
sul condono, peraltro, prevede direttamente (al comma 38, che rinvia
all’Allegato 1) la misura dell’anticipazione degli oneri concessori, la cui
determinazione è, invece, di competenza del Comune e della legge regionale
(cfr. art. 37 della legge n. 47 del 1985, nonché art. 16 del d.P.R. n. 380 del 2001).
Quanto alle
Regioni, malgrado l’intervenuto accrescimento dei loro poteri in conseguenza
della riforma del Titolo V della parte II della Costituzione, l’art. 32 del
d.l. n. 269 del 2003 riserva loro ambiti di intervento assai ristretti ed entro
termini molto esigui. Infatti, la normativa oggetto del presente giudizio
prevede che le Regioni mediante leggi possano intervenire solo in questi
limiti: per i soli illeciti relativi ad opere di restauro e risanamento
conservativo o ad opere di manutenzione straordinaria realizzate in aree non
soggette ai vincoli di cui all’art. 32 della legge n. 47 del 1985, come
modificato dal comma 43 dell’impugnato art. 32, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della disciplina qui esaminata, la Regione, con
propria legge, può determinare “la possibilità, le condizioni e le modalità per
l’ammissibilità a sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio” (comma 26,
lettera b); entro i medesimi sessanta giorni, possono anche essere
emanate “norme per la definizione del procedimento amministrativo relativo al
rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria” (comma 33); inoltre,
nello stesso termine, può essere previsto, tra l’altro, “un incremento
dell’oblazione fino al massimo del 10 per cento della misura determinata nella
tabella C” (comma 33); ancora, è possibile aumentare “gli oneri di concessione
relativi alle opere abusive oggetto di sanatoria […] fino al massimo del 100
per cento”, nonché individuare modalità di attuazione della norma secondo cui
chi esegua in tutto o in parte le opere di urbanizzazione primaria o secondaria
può detrarre dall’importo complessivo degli oneri concessori quanto già versato
a titolo di anticipazione (comma 34); infine, si può prevedere l’obbligo di
allegare alla domanda di definizione dell’illecito ulteriore documentazione rispetto
a quella già determinata dalla legge statale (comma 35, lettera c).
18. – La pluralità
ed eterogeneità dei profili di costituzionalità sollevati dalle ricorrenti
rende opportuno esaminare, in via prioritaria, le censure mosse nei confronti
dell’intero istituto disciplinato dall’art. 32 oggetto del presente giudizio e
delle sue caratteristiche complessive. A tale riguardo, è ovviamente
preliminare l’analisi dei rilievi di costituzionalità relativi alla fonte
utilizzata.
Le Regioni
ricorrenti hanno anzitutto impugnato l’art. 32 del d.l. n. 269 del 2003 per
asserito contrasto con l’art. 77 Cost., sia per carenza dei presupposti di
necessità e urgenza, sia per la disomogeneità del contenuto del decreto-legge,
sia, infine, perché il decreto-legge sarebbe inidoneo a porre i principi
fondamentali di cui all’art. 117, terzo comma, Cost. Inoltre, le ricorrenti
hanno negato la legittimità costituzionale della conversione in legge dell’art.
32 ad opera della legge n. 326 del 2003, in quanto i vizi del decreto-legge si
ripercuoterebbero come vizi in procedendo sulla stessa legge di
conversione.
Le questioni non
sono fondate.
Per ciò che
riguarda in particolare l’art. 32 nel testo originario del decreto-legge n. 269
del 2003, non può negarsi che la delicata materia del condono edilizio potrebbe
meritare una più meditata elaborazione tramite l’ordinario procedimento di
formazione delle leggi; al tempo stesso, peraltro, potrebbero essere addotti
per questo particolare istituto anche alcuni specifici motivi per un’immediata
adozione ed entrata in vigore del testo normativo, destinato ad avere – come
prima esposto – efficacia sulle procedure giurisdizionali ed amministrative in
corso, ma soprattutto per evitare o ridurre spinte alla modifica del disegno di
legge sotto la pressione di interessi favorevoli a nuove opere abusive.
Se a ciò si
aggiunge che in questo caso sembra aver pure pesato – seppur opinabilmente – la
necessità di inserire questo provvedimento in un assai più ampio decreto-legge
intitolato “Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell’andamento dei conti pubblici”, non può negarsi che ci si
trovi in un contesto nel quale la Corte costituzionale non può rilevare un caso
di “evidente mancanza” dei presupposti di necessità e di urgenza prescritti dal
secondo comma dell’art. 77 Cost., secondo la sua ormai consolidata
giurisprudenza in materia (fra le molte, cfr. da ultimo la sentenza n.
341 del 2003 e la sentenza n.
6 del 2004).
Quanto poi alla
presunta carenza di omogeneità dell’oggetto del decreto-legge, è sufficiente
rilevare che non si tratta di requisito costituzionalmente imposto (seppur
opportunamente previsto dal comma 3 dell’art. 15 della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante “Disciplina dell’attività di Governo ed ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri”).
In ordine alla
pretesa secondo la quale il decreto-legge sarebbe una fonte strutturalmente
inidonea alla posizione di principi fondamentali, deve essere osservato che
questa Corte ha già più volte chiarito che “un decreto-legge può di per sé
costituire legittimo esercizio dei poteri legislativi che la Costituzione
affida alla competenza statale, ivi compresa anche la determinazione dei
principi fondamentali nelle materie di cui al terzo comma dell’art. 117 Cost.”
(sentenza n.
6 del 2004).
Tali
considerazioni, peraltro, valgono anche ad escludere la lamentata violazione
dell’art. 77 Cost. da parte della legge di conversione, senza che occorra in
questa sede prendere in esame la possibilità secondo la quale i vizi del
decreto-legge relativi alla carenza dei presupposti costituzionali per la sua
adozione si riverberino anche su quest’ultima quali vizi in procedendo
(sul punto, cfr. comunque le sentenze n.
341 del 2003, n.
29 e n.
16
del 2002, n.
398 del 1998 e n.
330 del 1996).
19. – La Regione
Marche, nel ricorso contro l’art. 32 convertito dalla legge n. 326 del 2003, ha
sollevato anche la questione di legittimità costituzionale dell’intero istituto
del condono in riferimento alla presunta lesione dell’art. 79 Cost., così
riproponendo una tesi che già più volte in passato era stata sostenuta in atti
introduttivi di giudizi di legittimità costituzionale. In base a tale
ricostruzione, il condono costituirebbe in realtà un tipo di amnistia
impropria, che quindi andrebbe prevista e disciplinata solo tramite una legge
conforme alle rigide prescrizioni di cui all’art. 79 Cost.
La questione non è
fondata.
L’assoluta
mancanza di nuove argomentazioni a sostegno del rilievo di costituzionalità
sollevato, rispetto a quelle già in passato affrontate da questa Corte, induce
a confermare gli esiti della precedente giurisprudenza: se nella sentenza n.
369 del 1988 si era negata la natura di amnistia impropria al condono, a causa della
“complessa fattispecie estintiva” del reato, che “viene ad essere […] almeno di
regola, costitutiva (di effetti amministrativi) ed estintiva (di effetti
penali)”, e nella quale la non punibilità si produce “soltanto a seguito delle
manifestazioni di concrete volontà degli interessati e dell’autorità
amministrativa”, nella sentenza n.
427 del 1995 – adottata dopo la modificazione dell’art. 79 Cost. ad opera della legge
costituzionale 6 marzo 1992 n. 1 (Revisione dell’articolo 79 della
Costituzione in materia di concessione di amnistia e indulto) – questa tesi
è stata esplicitamente confermata, sottolineandosi inoltre come esistano
nell’ordinamento casi di altre leggi determinanti “lo stesso effetto estintivo
del reato prodotto dal condono edilizio”.
D’altra parte –
come in precedenza evidenziato – l’attuale testo dell’art. 45 del d.P.R. n. 380 del 2001 prevede un analogo effetto estintivo
del reato a seguito del rilascio del permesso di costruire in sanatoria ai
sensi dell’art. 36 del medesimo d.P.R.
20. – In relazione
alle censure di ordine sostanziale che le ricorrenti muovono nei confronti
dell’intero istituto disciplinato nelle disposizioni impugnate, nonostante
alcune di esse si rivolgano a contestare la stessa ammissibilità di un condono
edilizio, è opportuno prendere in esame anzitutto i rilievi fondati sulla
lamentata violazione del sistema costituzionale delle competenze, dal momento
che tutte le Regioni ricorrenti contestano primariamente la legittimità
costituzionale dell’art. 32 sulle base delle proprie attribuzioni
costituzionali in tema di edilizia, di urbanistica o di governo del territorio:
se le Regioni ad autonomia ordinaria lo fanno in riferimento ai commi terzo o
quarto dell’art. 117 e all’art. 118 Cost., la Regione Friuli-Venezia Giulia lo
fa in riferimento all’art. 4, numero 12, e all’art. 8 della legge
costituzionale n. 1 del 1963 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia
Giulia).
Solo la Regione
Campania e la Regione Marche sostengono la tesi secondo la quale il condono
edilizio inciderebbe in una materia di competenza residuale delle Regioni di
cui al quarto comma dell’art. 117 Cost. (l’edilizia o l’urbanistica), mentre
tutte le Regioni ad autonomia ordinaria ritengono che, ove la disciplina
oggetto del presente giudizio dovesse essere collocata nell’ambito di una
materia affidata alla competenza concorrente di Stato e Regioni (nel caso di
specie, “governo del territorio”), comunque contrasterebbe con l’art. 117,
terzo comma, Cost., per violazione dei limiti posti da tale disposizione al
legislatore statale. Ciò, innanzi tutto, in quanto l’art. 32 detterebbe una
normativa di dettaglio, per di più intrinsecamente non cedevole; in secondo luogo,
a causa della circostanza secondo la quale la stessa idea di condono edilizio,
in quanto disciplina eccezionale, non sarebbe idonea ad essere qualificata
quale principio fondamentale della materia.
Inoltre, si
sostiene che, anche non contestandosi il pieno ed esclusivo potere del
legislatore statale in materia penale, che lo abilita ad escludere la
punibilità di determinate condotte, sarebbe inammissibile che la legge statale
incida contestualmente sulla sanzionabilità
amministrativa degli illeciti edilizi, che invece spetta all’autonomia
regionale in quanto relativa alla disciplina del “governo del territorio”.
La Regione
Friuli-Venezia Giulia sostiene che, disponendo essa di competenza legislativa
primaria in materia di urbanistica, l’autonomia regionale in tale ambito
potrebbe essere legittimamente vincolata esclusivamente dalla Costituzione, dai
principi generali dell’ordinamento giuridico e dalle norme fondamentali delle
leggi di grande riforma economico-sociale, tra le quali non potrebbe essere
annoverata la previsione di un condono edilizio quale disciplinato dall’art. 32
anche sul versante della disciplina urbanistica.
A loro volta,
alcune Regioni ad autonomia ordinaria (la Regione Campania, la Regione Marche e
la Regione Toscana) evidenziano che alcune parti significative della disciplina
del condono di cui all’art. 32 contrasterebbero con il nuovo art. 118 Cost.,
specie in riferimento al radicale svuotamento del principio di sussidiarietà
che deriverebbe dalla disciplina impugnata in un ambito caratterizzato sia da
funzioni indubbiamente proprie delle regioni, che da un’area di tradizionale
titolarità di funzioni di gestione amministrativa da parte dei Comuni. Né,
certo, la natura delle funzioni amministrative di gestione in materia
urbanistica potrebbe legittimare la loro attribuzione al livello centrale in
nome del principio di adeguatezza, come dimostrato dalla stessa legislazione
sul condono, che le mantiene ai Comuni pur vincolandone radicalmente
l’esercizio.
I suddetti rilievi
appaiono in parte fondati, secondo quanto meglio di seguito specificato.
Il condono
edilizio di tipo straordinario, quale finora configurato nella nostra
legislazione, appare essenzialmente caratterizzato dalla volontà dello Stato di
intervenire in via straordinaria sul piano della esenzione dalla sanzionabilità penale nei riguardi dei soggetti che, avendo
posto in essere determinate tipologie di abusi edilizi, ne chiedano il condono tramite
i Comuni direttamente interessati, assumendosi l’onere del versamento della
relativa oblazione e dei costi connessi all’eventuale rilascio del titolo
abilitativo edilizio in sanatoria, appositamente previsto da questa
legislazione.
Non vi è dubbio
sul fatto che solo il legislatore statale può incidere sulla sanzionabilità penale (per tutte, v. la sentenza n.
487 del 1989) e che esso, specie in occasione di sanatorie amministrative, dispone di
assoluta discrezionalità in materia “di estinzione del reato o della pena, o di
non procedibilità” (sentenze [recte: ordinanza, n.d.r.
Consulta Online] n.
327 del 2000, n.
149 del 1999 [ordinanza, n.d.r. Consulta Online] e n.
167 del 1989). Peraltro, la circostanza che il comune sia titolare di fondamentali
poteri di gestione e di controllo del territorio rende necessaria la sua piena
collaborazione con gli organi giurisdizionali, poiché, come questa Corte ha
affermato, “il giudice penale non ha competenza ‘istituzionale’ per compiere
l’accertamento di conformità delle opere agli strumenti urbanistici” (sentenza n.
370 del 1988). Tale doverosa collaborazione per concretizzare la scelta del
legislatore statale di porre in essere un condono penale si impone quindi su
tutto il territorio nazionale, inerendo alla strumentazione indispensabile per
dare effettività a tale scelta.
Al tempo stesso
rileva la parallela sanatoria amministrativa, anche attraverso la previsione da
parte del legislatore statale di uno straordinario titolo abilitativo edilizio,
a causa dell’evidente interesse di coloro che abbiano edificato illegalmente ad
un condono su entrambi i versanti, quello penale e quello amministrativo; ma
sul piano della sanatoria amministrativa i vincoli che legittimamente possono
imporsi all’autonomia legislativa delle Regioni, ordinarie e speciali, non
possono che essere quelli ammissibili sulla base rispettivamente delle
disposizioni contenute nel nuovo art. 117 Cost. e degli statuti speciali.
Per ciò che
riguarda l’art. 117 Cost., la giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito
(cfr. le sentenze n.
303 e
n.
362
del 2003) che nei settori dell’urbanistica e dell’edilizia i poteri legislativi
regionali sono senz’altro ascrivibili alla nuova competenza di tipo concorrente
in tema di “governo del territorio”. E se è vero che la normativa sul condono
edilizio di cui all’impugnato art. 32 certamente tocca profili tradizionalmente
appartenenti all’urbanistica e all’edilizia, è altresì innegabile che essa non
si esaurisce in tali ambiti specifici ma coinvolge l’intera e ben più ampia
disciplina del “governo del territorio” – che già questa Corte ha ritenuto
comprensiva, in linea di principio, di “tutto ciò che attiene all’uso del
territorio e alla localizzazione di impianti o attività” (cfr. sentenza n.
307 del 2003) – ossia l’insieme delle norme che consentono di identificare e graduare
gli interessi in base ai quali possono essere regolati gli usi ammissibili del
territorio. Se poi si considera anche l’indubbio collegamento della disciplina
con la materia della “valorizzazione dei beni culturali ed ambientali”, appare
evidente che alle Regioni è oggi riconosciuta al riguardo una competenza
legislativa più ampia, per oggetto, di quella contemplata nell’originario testo
dell’art. 117 Cost.; ciò – è bene ricordarlo – mentre le potestà legislative
dello Stato di tipo esclusivo, di cui al secondo comma dell’art. 117 Cost.,
sono state consapevolmente inserite entro un elenco conchiuso.
Inoltre, nel nuovo
art. 118 Cost. per la prima volta si è stabilito che, in virtù del principio di
sussidiarietà garantito in una disposizione costituzionale, i Comuni sono
normalmente titolari delle funzioni di gestione amministrativa, riconoscendosi
inoltre che “i Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di
funzioni amministrative proprie”. A sua volta, il quarto comma del nuovo art.
119 Cost. per la prima volta afferma che le normali entrate dei Comuni devono
consentire “di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite”.
Tutto ciò implica
necessariamente che, in riferimento alla disciplina del condono edilizio (per
la parte non inerente ai profili penalistici, integralmente sottratti al legislatore
regionale, ivi compresa – come già affermato in precedenza – la collaborazione
al procedimento delle amministrazioni comunali), solo alcuni limitati contenuti
di principio di questa legislazione possono ritenersi sottratti alla
disponibilità dei legislatori regionali, cui spetta il potere concorrente di
cui al nuovo art. 117 Cost. (ad esempio certamente la previsione del titolo
abilitativo edilizio in sanatoria di cui al comma 1 dell’art. 32, il limite
temporale massimo di realizzazione delle opere condonabili, la determinazione
delle volumetrie massime condonabili). Per tutti i restanti profili è invece
necessario riconoscere al legislatore regionale un ruolo rilevante – più ampio
che nel periodo precedente – di articolazione e specificazione delle
disposizioni dettate dal legislatore statale in tema di condono sul versante
amministrativo.
Al tempo stesso,
se i Comuni possono, nei limiti della legge, provvedere a sanare sul piano amministrativo
gli illeciti edilizi, viene in evidente rilievo l’inammissibilità di una
legislazione statale che determini anche la misura dell’anticipazione degli
oneri concessori e le relative modalità di versamento ai Comuni; d’altronde,
l’ordinaria disciplina vigente attribuisce il potere di determinare l’ammontare
degli oneri concessori agli stessi Comuni, sulla base della legge regionale
(art. 16 del d.P.R. n. 380 del 2001).
Per ciò che
riguarda le Regioni ad autonomia particolare, ove nei rispettivi statuti si
prevedano competenze legislative di tipo primario, lo spazio di intervento
affidato al legislatore regionale appare maggiore, perché in questo caso
possono operare solo il limite della “materia penale” (comprensivo delle
connesse fasi procedimentali) e quanto è immediatamente riferibile ai principi
di questo intervento eccezionale di “grande riforma” (il titolo abilitativo
edilizio in sanatoria, la determinazione massima dei fenomeni condonabili),
mentre spetta al legislatore regionale la eventuale indicazione di ulteriori
limiti al condono, derivanti dalla sua legislazione sulla gestione del
territorio: d’altra parte, su questo piano esiste il precedente costituito
dalla sentenza di questa Corte n.
418 del 1995, pronunciata appunto in relazione al rapporto tra le competenze statali
relative al condono edilizio del 1994 e le competenze della Provincia autonoma
di Trento, dotata in materia di potestà legislativa primaria.
È significativo
che questa stessa sentenza prendesse positivamente atto dell’avvenuta adozione,
nelle more del giudizio, della legge della Provincia autonoma di Trento 18
aprile 1995, n. 5 (Definizione agevolata delle violazioni edilizie – condono
edilizio), che, determinando “disposizioni di coordinamento per l’applicazione
nel territorio nella Provincia delle norme contenute nell’articolo 39 della
legge 23 dicembre 1994, n. 724”, subordinava la sanabilità amministrativa delle
opere abusive anche al rispetto di tutta una serie di vincoli determinati dalla
legislazione provinciale (cfr., in particolare, gli artt. 1 e 8), da accertare
tramite speciali procedimenti dell’amministrazione provinciale, con esiti
vincolanti per le amministrazioni comunali (cfr. gli artt. 5, 6 e 7).
Questa
legislazione conferma, in una particolare realtà territoriale, quella che è una
più generale caratteristica della legislazione sul condono, nella quale
normalmente quest’ultimo ha effetti sia sul piano penale che sul piano delle sanzioni
amministrative, ma che non esclude la possibilità che le procedure finalizzate
al conseguimento dell’esenzione dalla punibilità penale si applichino ad un
maggior numero di opere edilizie abusive rispetto a quelle per le quali operano
gli effetti estintivi degli illeciti amministrativi; ciò è reso d’altra parte
evidente nelle disposizioni dello stesso Capo IV della legge n. 47 del 1985, e
successive modificazioni e integrazioni, che nell’art. 38 disciplina
separatamente, al secondo ed al quarto comma, i presupposti del condono penale
(il versamento dell’intera oblazione) ed amministrativo (il conseguimento del
titolo abilitativo in sanatoria) e nell’art. 39 prevede che, ove si sia
effettuata l’oblazione, si produca comunque l’estinzione dei reati anche ove
“le opere non possano conseguire la sanatoria”.
D’altra parte,
anche l’art. 32 impugnato prevede, al comma 36, i presupposti per il
verificarsi dell’effetto estintivo penale, mentre i diversi presupposti per il
conseguimento del titolo abilitativo in sanatoria sono regolati dal comma 37,
così confermando che i due effetti possono essere indipendenti l’uno
dall’altro, dal momento che l’effetto penale si produce a prescindere dall’intervenuta
concessione della sanatoria amministrativa e anche se la sanatoria
amministrativa non possa essere concessa.
21. – L’insieme
delle considerazioni fin qui sviluppate induce a ritenere alcune parti della
nuova disciplina del condono edilizio contenuta nell’art. 32 impugnato
contrastanti con gli artt. 117 e 118 Cost., per ciò che riguarda le Regioni ad
autonomia ordinaria, nonché con gli artt. 4, numero 12, e 8 della legge
costituzionale n. 1 del 1963, per ciò che riguarda la Regione Friuli-Venezia
Giulia: ciò perché questa norma, in particolare, comprime l’autonomia
legislativa delle Regioni, impedendo loro di fare scelte diverse da quelle del
legislatore nazionale, ancorché nell’ambito dei principi legislativi da questo
determinati.
L’individuazione
di profili di sicura competenza statale nella disciplina in esame, sia per la
parte relativa agli aspetti penalistici sia per la parte relativa alla
determinazione dei principi fondamentali sul governo del territorio, inducono
questa Corte ad una dichiarazione di illegittimità costituzionale solo
parziale, limitandola a quelle disposizioni del testo legislativo che, in contraddizione
con gli stessi enunciati dell’art. 32 (il comma 3 afferma che “le condizioni, i
limiti e le modalità del rilascio del predetto titolo abilitativo sono
stabilite dal presente articolo e dalle normative regionali”, mentre il comma 4
stabilisce che “sono in ogni caso fatte salve le competenze delle Regioni a
statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano”), escludono
il legislatore regionale da ambiti materiali che invece ad esso spettano, sulla
base delle disposizioni costituzionali e statutarie.
Il riconoscimento
in capo alle regioni di adeguati poteri legislativi, da esercitare entro
termini congrui, rafforza indirettamente anche il ruolo dei Comuni, dal momento
che indubbiamente questi possono influire sul procedimento legislativo
regionale in materia, sia informalmente sia, in particolare, usufruendo dei
vari strumenti di partecipazione previsti dagli statuti e dalla legislazione
delle Regioni (in anticipazione o in attuazione di quanto ora previsto dal
nuovo quarto comma dell’art. 123 Cost.).
Alla stregua di
quanto sopra detto, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo
anzitutto il comma 26 dell’art. 32, nella parte in cui non prevede che la legge
regionale possa determinare la possibilità, le condizioni e le modalità per
l’ammissibilità a sanatoria di tutte le tipologie di abuso edilizio di cui
all’Allegato 1 del d.l. n. 269 del 2003.
Analoga
dichiarazione di illegittimità costituzionale va pronunziata per il comma 25
dell’art. 32, nella parte in cui non prevede che la legge regionale di cui al
comma 26 possa determinare limiti volumetrici inferiori a quelli indicati nella
medesima disposizione.
In terzo luogo, i
possibili diversi limiti opponibili dalla legge regionale non possono non
riguardare anche quelle opere situate nel territorio regionale cui i commi 14 e
seguenti dell’art. 32 rendono applicabile il condono, malgrado si tratti di
beni che insistono su aree di proprietà dello Stato o facenti parte del demanio
statale: da ciò la dichiarazione di illegittimità costituzionale del comma 14,
nella parte in cui non prevede che la legge regionale di cui al comma 26 si
applichi anche a questa categoria particolare di opere.
In quarto luogo,
appare del tutto incongrua, rispetto alla complessità delle scelte spettanti
alle autonomie regionali, la determinazione nel comma 33 di un termine
perentorio di sessanta giorni – connesso alla previsione di cui alla lettera b)
del comma 26 – entro il quale le Regioni dovrebbero esercitare il loro potere
normativo; da ciò la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’inciso
“entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto” e
la necessità che esso sia sostituito con il rinvio esplicito alla legge
regionale di cui al comma 26.
In quinto luogo,
va altresì dichiarata la incostituzionalità del comma 37, nella parte in cui
non prevede che la legge regionale di cui al comma 26 possa disciplinare
diversamente gli effetti del silenzio, protratto oltre il termine ivi previsto,
del Comune cui gli interessati abbiano presentato la documentazione richiesta.
In sesto luogo, va
dichiarata l’illegittimità costituzionale del comma 38, nella parte in cui
prevede che sia l’Allegato 1 dello stesso d.l. n. 269 del 2003, anziché la
legge regionale di cui al comma 26, a determinare la misura dell’anticipazione degli
oneri concessori, nonché le relative modalità di versamento; conseguentemente,
è da dichiarare costituzionalmente illegittimo lo stesso Allegato 1, nelle
parti in cui determina la misura dell’anticipazione degli oneri concessori e le
relative modalità di versamento.
In settimo luogo,
deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 32 impugnato,
nella parte in cui non prevede che la legge regionale di cui al comma 26 debba
essere emanata entro un congruo termine da stabilirsi ad opera del legislatore
statale.
Infatti, il
necessario riconoscimento del ruolo legislativo delle regioni nella attuazione
della legislazione sul condono edilizio straordinario esige, ai fini
dell’operatività della normativa in esame, che il legislatore nazionale
provveda alla rapida fissazione di un termine, che dovrà essere congruo perché
le regioni e le province autonome possano determinare tutte le specificazioni
cui sono chiamate dall’art. 32 – quale risultante dalla presente sentenza –
sulla base del dettato costituzionale e dei rispettivi statuti speciali. Il
legislatore nazionale dovrà inoltre provvedere a ridefinire i termini previsti,
per gli interessati, nei commi 15 e 32 dell’art. 32, nonché nell’Allegato 1 al
d.l. n. 269 del 2003, convertito in legge ad opera della legge n. 326 del 2003,
di recente già prorogati dal d.l. n. 82 del 2004, convertito dalla legge n. 141
del 2004 (ciò ovviamente facendo salve le domande già presentate). È peraltro
evidente che la facoltà degli interessati di presentare la domanda di condono
dovrà essere esercitabile in un termine ragionevole a partire dalla scadenza
del termine ultimo posto alle Regioni per l’esercizio del loro potere
legislativo.
In considerazione
della particolare struttura del condono edilizio straordinario qui esaminato,
che presuppone un’accentuata integrazione fra il legislatore statale ed i
legislatori regionali, l’adozione della legislazione da parte delle Regioni
appare non solo opportuna, ma doverosa e da esercitare entro il termine
determinato dal legislatore nazionale; nell’ipotesi limite che una Regione o
Provincia autonoma non eserciti il proprio potere legislativo in materia nel
termine massimo prescritto, a prescindere dalla considerazione se ciò
costituisca, nel caso concreto, un’ipotesi di grave violazione della leale
cooperazione che deve caratterizzare i rapporti fra Regioni e Stato, non potrà
che trovare applicazione la disciplina dell’art. 32 e dell’Allegato 1 del d.l.
n. 269 del 2003, così come convertito in legge dalla legge n. 326 del 2003
(fatti salvi i nuovi termini per gli interessati).
Le suddette
considerazioni assorbono i rilievi mossi contro i commi 1, 2, 3 e 4 dell’art.
32.
22. – Le
conclusioni appena raggiunte circa la parziale illegittimità costituzionale
delle disposizioni impugnate per violazione delle attribuzioni
costituzionalmente riconosciute alle autonomie regionali non possono non
influire sulla valutazione delle ulteriori e più generali censure di ordine
sostanziale proposte dalle Regioni ricorrenti.
23. – Alcune delle
Regioni ricorrenti contestano la complessiva legittimità costituzionale della
nuova legislazione sul condono edilizio poiché opererebbe un illegittimo
bilanciamento fra valori costituzionali primari ed altri interessi pubblici: in
particolare, si sacrificherebbe irrimediabilmente la tutela dei beni ambientali
e paesaggistici di cui al secondo comma dell’art. 9 Cost., così violando anche
l’art. 117, terzo comma, Cost., che affida alla competenza regionale la
valorizzazione dei beni ambientali. La giurisprudenza costituzionale avrebbe
elaborato un “principio costituzionale di indisponibilità dei valori costituzionalmente
tutelati”; conseguentemente, il valore costituzionale di un ordinato assetto
del territorio non potrebbe “essere scambiato con valori puramente finanziari”,
come invece avverrebbe nel caso della sanatoria edilizia.
La questione non è
fondata.
Non v’è dubbio che
gli interessi coinvolti nel condono edilizio, in particolare quelli relativi
alla tutela del paesaggio come “forma del territorio e dell’ambiente”, siano
stati ripetutamente qualificati da questa Corte come “valori costituzionali
primari” (cfr., tra le molte, le sentenze n.
151 del 1986, n.
359 e
n.
94
del 1985); primarietà che la stessa giurisprudenza
costituzionale ha esplicitamente definito come “insuscettibilità
di subordinazione ad ogni altro valore costituzionalmente tutelato, ivi
compresi quelli economici” (in questi termini, v. sentenza n.
151 del 1986). Tale affermazione rende evidente che questa “primarietà”
non legittima un primato assoluto in una ipotetica scala gerarchica dei valori
costituzionali, ma origina la necessità che essi debbano sempre essere presi in
considerazione nei concreti bilanciamenti operati dal legislatore ordinario e
dalle pubbliche amministrazioni; in altri termini, la “primarietà”
degli interessi che assurgono alla qualifica di “valori costituzionali” non può
che implicare l’esigenza di una compiuta ed esplicita rappresentazione di tali
interessi nei processi decisionali all’interno dei quali si esprime la
discrezionalità delle scelte politiche o amministrative.
Il bilanciamento
che nel caso di specie verrebbe in considerazione, secondo le ricorrenti, è
quello tra i valori tutelati in base all’art. 9 Cost. e le esigenze di finanza
pubblica; a questo proposito, però, le Regioni ritengono che nella disciplina
impugnata si opererebbe una totale e definitiva compromissione dell’interesse paesistico-ambientale: ciò in quanto uno dei due interessi
(quello relativo alla tutela dell’ambiente, del paesaggio e del territorio)
apparirebbe, a differenza dell’altro, sacrificato in via del tutto definitiva
(e ciò a differenza di altri condoni, come quello fiscale, che pure comportano
effetti di clemenza penale).
In realtà, questa
Corte, nella sua copiosa giurisprudenza in tema di condono edilizio, ha
più volte riconosciuto – in particolare nella sentenza n.
85 del 1998 – come in un settore del genere vengano in rilievo una pluralità di
interessi pubblici, che devono necessariamente trovare un punto di equilibrio,
poiché il fine di questa legislazione è quello di realizzare un contemperamento
dei valori in gioco: quelli del paesaggio, della cultura, della salute, della
conformità dell’iniziativa economica privata all’utilità sociale, della
funzione sociale della proprietà da una parte, e quelli, pure di fondamentale
rilevanza sul piano della dignità umana, dell’abitazione e del lavoro,
dall’altra (sentenze n.
302 del 1996 e n.
427 del 1995).
Alla luce di tali
considerazioni, la disciplina del condono edilizio di cui all’art. 32
impugnato, come risultante dalle già argomentate dichiarazioni di illegittimità
costituzionale parziale (che ne determinano, tra l’altro, la sostanziale
discontinuità rispetto ai precedenti condoni del 1985 e del 1994), non appare,
allo stato attuale, in contrasto con la primarietà
dei valori sanciti nell’art. 9 Cost. È infatti evidente che la tutela di un
fondamentale valore costituzionale sarà tanto più effettiva quanto più risulti
garantito che tutti i soggetti istituzionali cui la Costituzione affida poteri
legislativi ed amministrativi siano chiamati a contribuire al bilanciamento dei
diversi valori in gioco. E il doveroso riconoscimento alla legislazione
regionale di un ruolo specificativo – all’interno delle scelte riservate al
legislatore nazionale – delle norme in tema di condono contribuisce senza
dubbio a rafforzare la più attenta e specifica considerazione di quegli
interessi pubblici, come la tutela dell’ambiente e del paesaggio, che sono –
per loro natura – i più esposti a rischio di compromissione da parte delle
legislazioni sui condoni edilizi.
24. – Non pochi
rilievi di costituzionalità sollevati dalle Regioni concernono la violazione
dell’art. 3 Cost., sotto il profilo della pretesa irragionevolezza del nuovo condono
edilizio, in relazione ad una serie di elementi convergenti, essenzialmente
caratterizzati dalla mancata considerazione, da parte del legislatore statale,
dei mutamenti che si sono prodotti nel periodo più recente nella legislazione e
nella gestione urbanistica. In sostanza, la attuale disciplina in tema di
condono edilizio si porrebbe in contrasto con il principio di ragionevolezza,
poiché mancherebbero del tutto quelle circostanze eccezionali che, nelle
precedenti situazioni, avevano portato la Corte costituzionale a ritenere
giustificata la sanatoria; inoltre, l’irragionevolezza scaturirebbe dalla
inidoneità intrinseca dello strumento rispetto agli scopi perseguiti in modo
esplicito o implicito.
Le predette
argomentazioni sono basate sulla circostanza secondo la quale, nelle precedenti
occasioni, il condono era stato ritenuto strumento costituzionalmente
accettabile in quanto inteso come “chiusura di una epoca di illegalità e punto di
partenza di una nuova legalità”; e ciò in considerazione sia delle
caratteristiche della normativa urbanistica allora in vigore, che appariva
arcaica e farraginosa, sia della evidente incapacità dei Comuni di assicurare
il rispetto della medesima normativa.
Secondo le
ricorrenti, invece, occorrerebbe prendere atto che – al momento attuale – da
una parte la ripetizione nel tempo del condono vanificherebbe i suoi effetti
positivi, rinviando di continuo il punto di “ripartenza” della nuova legalità,
mentre, dall’altra, sarebbe venuta meno quella situazione di farraginosità
normativa che aveva giustificato la sanatoria del 1985 e che già nel 1994
(sentenza n.
427 del 1995) non era più considerata elemento rilevante. Inoltre, nel periodo più
recente si sarebbe potuto registrare non solo il consolidamento della nuova
legislazione urbanistica, specie tramite l’adozione del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al d.P.R. n. 380 del 2001, ma anche un significativo
incremento delle attività di repressione degli illeciti edilizi e dunque un
aumento del tasso complessivo di legalità nel settore.
Conseguentemente,
la disciplina di sanatoria in esame, per le ricorrenti, da un lato sarebbe
priva degli antichi presupposti che ne potevano sorreggere l’intrinseca
adeguatezza rispetto agli obiettivi di riassetto del territorio, dall’altro
assumerebbe inevitabilmente una potenzialità dannosa rispetto ai medesimi
obiettivi, poiché si vanificherebbe quanto fino ad oggi è stato realizzato con
il decisivo apporto delle autonomie territoriali.
In relazione agli
obiettivi impliciti (l’entrata finanziaria), le Regioni ricorrenti affermano
che la quantificazione delle risorse acquisibili alle casse dello Stato
risulterebbe fondata su elementi assolutamente incerti e aleatori; in secondo
luogo, si afferma che alle entrate programmate dovrebbero corrispondere
certamente ingenti oneri di spesa aggiuntiva a carico degli enti territoriali
per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e per la riqualificazione
del territorio, oneri che non sarebbero stati stimati esattamente dal
legislatore statale, così impedendo ogni corretto bilanciamento dei valori
costituzionali in gioco.
Le questioni, nei
termini appena precisati, non sono fondate.
Questa Corte,
nella già richiamata giurisprudenza in tema di condono edilizio, ha più volte
messo in evidenza che fondamento giustificativo di questa legislazione è stata
la necessità di “chiudere un passato illegale” in attesa di poter infine
giungere ad una repressione efficace dell’abusivismo edilizio, pur se non sono
state estranee a simili legislazioni anche “ragioni contingenti e straordinarie
di natura finanziaria” (tra le altre, cfr. sentenze n.
256 del 1996, n.
427 del 1995 e n.
369 del 1988, nonché ordinanza n.
174 del 2002).
Ciò a
giustificazione di un provvedimento normativo senza dubbio eccezionale e
straordinario, che deve trovare la propria ratio sia nella “persistenza
del fenomeno dell’abusivismo, con conseguente esigenza di recupero della
legalità”, sia nella imputabilità di tale fenomeno di abusivismo “almeno in
parte, proprio alla scarsa incisività e tempestività dell’azione di controllo
del territorio da parte degli enti locali e delle Regioni” (cfr. sentenza n.
256 del 1996 e, analogamente, sentenze n.
302 del 1996 e n.
270 del 1996).
Su questo piano,
non può negarsi che la legislazione statale negli ultimi anni sia profondamente
mutata, prevedendo ormai strumenti preventivi e repressivi adeguati, e che
abbia trovato anche una sua relativa stabilizzazione nel recente testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia adottato con
d.P.R. n. 380 del 2001 (non a caso, il comma 2 dello
stesso art. 32 impugnato si riferisce appunto – seppur con norma contestata
dalle ricorrenti ed alla quale si farà riferimento oltre – a questo testo unico
come ad una fonte idonea a creare discontinuità nella stessa legittimazione ad
adottare un condono edilizio).
Al tempo stesso,
non poche realtà comunali e regionali sembrano aver assunto linee di politica
amministrativa e legislativa coerenti con un’azione di contrasto
dell’abusivismo edilizio, anche se certo non in modo omogeneo in tutto il
territorio nazionale.
In realtà, la
giurisprudenza di questa Corte ha sempre considerato ogni condono edilizio, che
incide – come si è ripetutamente sottolineato – sulla sanzionabilità
penale e sulla stessa certezza del diritto, nonché sulla tutela di valori
essenziali come il paesaggio e l’equilibrato sviluppo del territorio, solo come
un istituto “a carattere contingente e del tutto eccezionale” (in tale senso,
ad esempio, sentenze n.
427 del 1995 e n.
416 del 1995), ammissibile solo “negli stretti limiti consentiti dal sistema
costituzionale” (sentenza n.
369 del 1988), dovendo in altre parole “trovare giustificazione in un principio di
ragionevolezza” (sentenza n.
427 del 1995).
Pertanto questa
Corte, specie dinanzi alla sostanziale reiterazione – tramite l’art. 39 della
legge n. 724 del 1994 – del condono edilizio degli anni ottanta, più volte ha
ammonito che non avrebbe superato il vaglio di costituzionalità una ulteriore
reiterazione sostanziale della preesistente legislazione del condono (fra le
molte, cfr. sentenze n.
427 del 1995 e n.
416 del 1995, nonché ordinanze n.
174 del 2002, n.
45 del 2001 e n.
395 del 1996).
Tali affermazioni,
tuttavia, non implicano l’illegittimità costituzionale di ogni tipo di condono
edilizio straordinario, mai affermata da questa Corte.
Piuttosto, occorre
uno stretto esame di costituzionalità del testo legislativo che preveda un
nuovo condono edilizio, al fine di individuare un ragionevole fondamento,
nonché elementi di discontinuità rispetto ai precedenti condoni edilizi, in
modo da evitare l’obiezione secondo cui si sarebbe in realtà prodotto un vero e
proprio ordinamento legislativo stabile, diverso e contrapposto a quello
ordinario, della cui gestione per di più sono in larga parte titolari soggetti
istituzionali diversi dallo Stato.
Sottoponendo
l’art. 32 oggetto del presente giudizio all’esame se sussista una
giustificazione del condono, rileva il comma 2 di questo articolo, il quale
esprime – seppure con linguaggio in parte improprio – l’opportunità che si
preveda ancora una volta un intervento straordinario di condono edilizio nelle
contingenze particolari della recente entrata in vigore del testo unico delle
disposizioni in materia edilizia (che – tra l’altro – disciplina analiticamente
la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia e le
relative responsabilità e sanzioni), nonché dell’entrata in vigore del nuovo
Titolo V della seconda Parte della Costituzione, che consolida ulteriormente
nelle regioni e negli enti locali la politica di gestione del territorio. In
tale particolare contesto, pur trattandosi ovviamente di scelta nel merito
opinabile, non sembrano rilevare elementi di irragionevolezza tali da condurre
ad una dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 32.
In realtà, il
comma 2 dell’art. 32 è stato interpretato da alcune ricorrenti come finalizzato
a sospendere l’esercizio dei poteri legislativi delle stesse Regioni “nelle
more dell’adeguamento della disciplina regionale ai principi contenuti nel
testo unico” e quindi a legittimare l’intervento legislativo statale, che
supplirebbe al mancato intervento delle Regioni. Peraltro, un’interpretazione
del genere urterebbe in modo palese sia con la nuova disciplina costituzionale,
che non subordina l’esercizio dei poteri regionali al previo recepimento dei
principi fondamentali, sia con l’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte
sul principio di continuità legislativa (cfr. fra le altre, sentenze n.
383 e
n.
376 del 2002, nonché ordinanza n.
270 del 2003).
Da ciò la
necessità che, invece, al comma 2 dell’art. 32 si dia l’interpretazione prima
esposta, compatibile con l’attuale ordinamento costituzionale, tra l’altro così
valorizzando il dato testuale dell’inciso in esso contenuto “in conformità al
titolo V della Costituzione”.
25. – Quanto agli
altri rilievi di costituzionalità formulati dalle Regioni ricorrenti in
relazione alla complessiva normativa di cui all’art. 32, va anzitutto fatto
riferimento a quello fondato sulla pretesa violazione del giudicato
costituzionale e cioè di quanto previsto dal terzo comma dell’art. 137 Cost.: a
tal fine vengono citate, in particolare, le sentenze n.
427 e
n.
416 e
del 1995, n.
231 del 1993, n.
369 e
n.
302
del 1988, con cui sarebbe stato “attribuito al regime di sanatoria […]
carattere episodico e delimitato temporalmente”, pena la sua illegittimità
costituzionale.
La questione non è
fondata.
Anche volendosi prescindere
dal fatto che, come affermato in precedenza, la giurisprudenza di questa Corte
non può essere interpretata come assolutamente preclusiva rispetto alla
ammissibilità di condoni edilizi straordinari, la censura è priva di
fondamento, in quanto l’ultimo comma dell’art. 137 Cost. non può essere
riferito ad un nuovo atto legislativo ritenuto contrastante con precedenti
affermazioni di questa Corte relative ad altri atti legislativi.
26. – Le
ricorrenti sostengono, inoltre, che l’art. 32 contrasterebbe con l’art. 119
Cost., in quanto il condono edilizio previsto dalla normativa impugnata sarebbe
stato disposto in vista di esigenze finanziarie del bilancio statale, ma
comporterebbe spese particolarmente ingenti, di vario genere, a carico delle
finanze comunali, a fronte di una compartecipazione al gettito delle operazioni
di condono che sarebbe decisamente esigua.
La questione non è
fondata.
All’evidente
interesse dello Stato agli introiti straordinari derivanti dall’oblazione (solo
parzialmente ridotti dalla previsione, di cui al comma 41, secondo cui spetta
ai Comuni la metà delle somme riscosse a conguaglio dell’oblazione),
corrispondono, nell’art. 32 impugnato, quattro diverse forme di possibile
incremento delle finanze locali, previste dai commi 33, 34, 40 e 41; tali
entrate non solo sono di ardua quantificazione, ma sono difficilmente
raffrontabili con gli impegni finanziari delle amministrazioni comunali
conseguenti all’applicazione del condono edilizio (a loro volta di incerta
entità). Inoltre, l’attribuzione al legislatore regionale del potere di
specificare la disciplina del condono sul piano amministrativo, secondo quanto
esposto al precedente punto 21, potrà far considerare in questa legislazione
regionale i profili attinenti alle conseguenze del condono sulle finanze
comunali.
27. – In relazione
alla censura concernente la pretesa illegittimità costituzionale dell’art. 32,
per violazione del principio di leale collaborazione nei procedimenti
legislativi – che sarebbe affermato o deducibile dall’art. 2 del d.lgs. n. 281
del 1997 – e del principio costituzionale che prescriverebbe “la partecipazione
regionale al procedimento legislativo delle leggi statali ordinarie, quando
queste intervengono in materia di competenza concorrente”, che sarebbe
desumibile dall’art. 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001, secondo le
ricorrenti tale violazione sarebbe resa palese dal fatto che le Regioni non
sono state consultate attraverso la Conferenza Stato-Regioni né in sede di
adozione del decreto-legge, né in sede di adozione del disegno di legge di
conversione.
La questione non è
fondata.
Ciò anzitutto perché
non è individuabile un fondamento costituzionale dell’obbligo di procedure
legislative ispirate alla leale collaborazione tra Stato e Regioni (né risulta
sufficiente il sommario riferimento all’art. 11 della legge costituzionale n. 3
del 2001).
Quanto alla
disciplina contenuta nell’art. 2 del d.lgs. n. 281 del 1997 (atto normativo
primario), essa prevede solo un parere non vincolante della Conferenza
Stato-Regioni sugli “schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di
regolamento”, mentre non prevede ovviamente nulla di analogo per i
decreti-legge, la cui adozione è consentita, ai sensi dell’art. 77, secondo
comma, Cost., solo “in casi straordinari di necessità e di urgenza”; né è
pensabile che il parere della Conferenza Stato-Regioni possa essere chiesto sul
disegno di legge di conversione, che deve essere presentato immediatamente alle
Camere e non può che avere il contenuto tipico di un testo di conversione. In
relazione alla previsione, nel comma 5 dell’art. 2 del d.lgs. n. 281 del 1997,
che il Governo debba sentire la Conferenza Stato-Regioni successivamente, nella
fase della conversione dei decreti-legge, la procedura ivi prevista appare
configurata come una mera eventualità.
28. – Debbono a
questo punto essere esaminati gli specifici profili di censura di singole
disposizioni avanzati dalle ricorrenti nell’ipotesi in cui questa Corte non
avesse dichiarato la complessiva illegittimità costituzionale dell’art. 32.
Al riguardo sono
da considerare assorbiti non soltanto i rilievi relativi alle disposizioni in
precedenza dichiarate in parte costituzionalmente illegittime – commi 25, 26 e
37 – ma anche la specifica impugnazione del comma 35 (relativo alla
documentazione da allegare alla domanda di condono), in quanto il particolare
ruolo che viene ad essere riconosciuto ai legislatori regionali consente di
ritenere soddisfatte le pretese delle ricorrenti. Analogamente è da dirsi in
riferimento alla censura relativa ai commi da 14 a 20 dell’art. 32, dal momento
che la dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale del comma 14
risponde pienamente alle ragioni di doglianza fatte valere nei ricorsi
introduttivi del giudizio.
Va invece
dichiarata non fondata la particolare questione concernente il comma 5 in
relazione agli artt. 117 e 118 Cost., là dove è affidato al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con le Regioni interessate, un compito
di supporto alle amministrazioni comunali ai fini dell’applicazione della
disciplina oggetto del presente giudizio e per il coordinamento con la legge n.
47 del 1985 e con l’art. 39 della legge n. 724 del 1994. La previsione
dell’intesa con ciascuna delle Regioni interessate, quale condizione affinché
il Ministero possa esercitare questa attività di semplice “supporto” agli enti
locali, rende evidente l’assenza di qualunque profilo di lesione delle
competenze costituzionalmente riconosciute alle ricorrenti.
29. – Da ultimo,
viene in considerazione la questione concernente il comma 49-ter,
introdotto dalla legge di conversione, che viene impugnato in quanto,
concentrando nell’autorità prefettizia la competenza a far effettuare le
demolizioni conseguenti ad abusi edilizi, violerebbe il terzo comma dell’art.
117 Cost., in quanto norma di dettaglio e non principio fondamentale, e l’art.
118 Cost., in quanto sottrarrebbe ai Comuni una funzione amministrativa,
concentrandola in un organo statale senza che ciò sia giustificabile in base ad
esigenze unitarie.
La questione è
fondata.
La norma in
oggetto sostituisce l’art. 41 del d.P.R. n. 380 del
2001, che, nella sua formulazione originaria, prevedeva le diverse procedure
che il Comune poteva seguire in tutti i casi in cui la demolizione dovesse
avvenire a cura dello stesso Comune (anche con l’intervento a sostegno di
organi statali), con la possibilità, qualora si rivelasse impossibile
l’affidamento dei lavori di demolizione, di darne notizia all’ufficio
territoriale del Governo, il quale provvedeva alla demolizione. Il comma 49-ter
prevede invece che il Comune, così come le amministrazioni statali e regionali,
debbano trasmettere ogni anno al prefetto l’elenco delle opere da demolire e
che il prefetto provveda all’esecuzione delle demolizioni.
La disposizione in
oggetto contrasta con il primo ed il secondo comma dell’art. 118 Cost., dal
momento che non si limita ad agevolare ulteriormente l’esecuzione della
demolizione delle opere abusive da parte del Comune o anche, in ipotesi, a
sottoporre l’attività comunale a forme di controllo sostitutivo in caso di
mancata attività, ma sottrae al Comune la stessa possibilità di procedere
direttamente all’esecuzione della demolizione delle opere abusive, senza che vi
siano ragioni che impongano l’allocazione di tali funzioni amministrative in
capo ad un organo statale.
30. – Resta
assorbito l’esame di ogni altra doglianza relativa ad ulteriori singoli commi
dell’art. 32.
31. – Non vi è
luogo a provvedere sulle istanze di sospensione dell’art. 32 del d.l. n. 269
del 2003 e dell’art. 32 dello stesso d.l. come risultante dalla conversione in
legge ad opera della legge n. 326 del 2003, presentate dalle Regioni Campania,
Marche, Toscana ed Emilia-Romagna.
per questi motivi
LA CORTE
COSTITUZIONALE
riservata
ogni decisione sulle questioni di legittimità costituzionale relative agli
artt. 14, 21 e 32, commi 21, 22 e 23 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269 (Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti
pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, sollevate dalle Regioni Campania, Toscana ed Emilia-Romagna con i
ricorsi citati in epigrafe;
riuniti i giudizi,
1) dichiara l’illegittimità
costituzionale del comma 25 dell’art. 32 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell’andamento dei conti pubblici), nel testo originario e in
quello risultante dalla legge di conversione n. 326 del 2003, nella parte in
cui non prevede che la legge regionale di cui al comma 26 possa determinare
limiti volumetrici inferiori a quelli ivi indicati;
2) dichiara l’illegittimità
costituzionale del comma 26 dell’art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, nel
testo originario e in quello risultante dalla legge di conversione n. 326 del
2003, nella parte in cui non prevede che la legge regionale possa determinare
la possibilità, le condizioni e le modalità per l’ammissibilità a sanatoria di
tutte le tipologie di abuso edilizio di cui all’Allegato 1;
3) dichiara l’illegittimità
costituzionale del comma 14 dell’art. 32 del decreto-legge n. 269 del
2003, nel testo originario e in quello risultante dalla legge di conversione n.
326 del 2003, nella parte in cui non prevede il rispetto della legge regionale
di cui al comma 26;
4) dichiara
l’ illegittimità costituzionale del comma 33 dell’art. 32 del decreto-legge n.
269 del 2003, nel testo originario e in quello risultante dalla legge di
conversione n. 326 del 2003, nella parte in cui prevede le parole “entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto” anziché
le parole “tramite la legge di cui al comma 26”;
5) dichiara
l’ illegittimità costituzionale del comma 37 dell’art. 32 del decreto-legge n.
269 del 2003, nel testo originario e in quello risultante dalla legge di
conversione n. 326 del 2003, nella parte in cui non prevede che la legge
regionale di cui al comma 26 possa disciplinare diversamente gli effetti del
prolungato silenzio del Comune;
6) dichiara
l’illegittimità costituzionale del comma 38 dell’art. 32 del decreto-legge n.
269 del 2003, nel testo originario e in quello risultante dalla legge di
conversione n. 326 del 2003, nella parte in cui prevede che sia l’Allegato 1
dello stesso decreto-legge n. 269 del 2003, anziché la legge regionale di cui
al comma 26, a determinare la misura dell’anticipazione degli oneri concessori,
nonché le relative modalità di versamento;
7) dichiara
l’illegittimità costituzionale dell’art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003,
nel testo originario e in quello risultante dalla legge di conversione n. 326
del 2003, nella parte in cui non prevede che la legge regionale di cui al comma
26 debba essere emanata entro un congruo termine da stabilirsi dalla legge
statale;
8) dichiara l’illegittimità
costituzionale del comma 49-ter dell’art. 32 del decreto-legge n. 269
del 2003, introdotto dalla legge di conversione n. 326 del 2003;
9) dichiara
l’illegittimità costituzionale dell’Allegato 1 del decreto-legge n. 269 del 2003,
nel testo originario e in quello risultante dalla legge di conversione n. 326
del 2003, nella parte in cui determina la misura dell’anticipazione degli oneri
concessori e le relative modalità di versamento;
10) dichiara
inammissibile il ricorso n. 6 del 2004, proposto dalla Regione Lazio;
11) dichiara inammissibili
le questioni proposte dalla Regione Campania, con i ricorsi indicati in
epigrafe, nei confronti dei commi 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50 dell’art. 32 del
decreto-legge n. 269 del 2003, nonché dei commi 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49-bis,
49-quater e 50 dell’art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, come
risultanti dalla conversione in legge ad opera della legge n. 326 del 2003;
12) dichiara
inammissibile la questione proposta dalla Regione Marche, con il ricorso n. 8
del 2004, nei confronti del comma 10 dell’art. 32 del decreto-legge n. 269 del
2003 come risultante dalla conversione in legge ad opera della legge n. 326 del
2003;
13) dichiara
inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 32 del
decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello risultante
dalla legge di conversione n. 326 del 2003, per violazione degli artt. 32, 41 e
42 Cost., proposte dalla Regione Marche con i ricorsi indicati in epigrafe;
14) dichiara inammissibili
le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 32 del decreto-legge n.
269 del 2003, nel testo originario e in quello risultante dalla legge di
conversione n. 326 del 2003, per violazione dell’art. 114 Cost., proposte dalla
Regione Campania con i ricorsi indicati in epigrafe;
15) dichiara inammissibili
le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 32 del decreto-legge
n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello risultante dalla legge di
conversione n. 326 del 2003, per violazione dell’art. 97 Cost., proposte dalle
Regioni Emilia-Romagna, Umbria e Friuli-Venezia Giulia, con i ricorsi indicati
in epigrafe;
16) dichiara
inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 32
del decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello risultante
dalla legge di conversione n. 326 del 2003, per violazione dell’art. 3 Cost.,
sotto il profilo del principio di eguaglianza, proposte dalle Regioni, Marche,
Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Friuli-Venezia Giulia, con i ricorsi indicati
in epigrafe;
17) dichiara inammissibili
le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 32 del decreto-legge
n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello risultante dalla legge di conversione
n. 326 del 2003, per violazione dell’art. 25 Cost., proposte dalla Regione
Marche con i ricorsi indicati in epigrafe;
18) dichiara cessata
la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità
costituzionale del comma 10 dell’art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, per
violazione degli artt. 118 e 119 Cost., proposte dalle Regioni Marche e Toscana
con i ricorsi n. 81 e n. 82 del 2003;
19) dichiara cessata
la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità
costituzionale dei commi 6, 9 e 24 dell’art. 32 del decreto-legge n. 269 del
2003, nel testo originario e in quello risultante dalla legge di conversione n.
326 del 2003, proposte dalle Regioni Marche e Toscana con i ricorsi indicati in
epigrafe;
20) dichiara
non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 32 del
decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello risultante
dalla legge di conversione n. 326 del 2003, per violazione dell’art. 77 Cost.,
proposte con i ricorsi indicati in epigrafe;
21) dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 32 del
decreto-legge n. 269 del 2003, come risultante dalla conversione in legge ad
opera dalla legge n. 326 del 2003, per violazione dell’art. 79 Cost., proposta
dalla Regione Marche con il ricorso n. 10 del 2004;
22) dichiara
non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 32 del
decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello risultante
dalla legge di conversione n. 326 del 2003, per violazione dell’art. 9 Cost.,
proposte con i ricorsi indicati in epigrafe;
23) dichiara non
fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 32 del
decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello risultante
dalla legge di conversione n. 326 del 2003, per violazione dell’art. 3 Cost.,
sotto il profilo del principio di ragionevolezza, proposte con i ricorsi
indicati in epigrafe;
24) dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 32 del
decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello risultante
dalla legge di conversione n. 326 del 2003, per violazione dell’art. 137, terzo
comma, Cost., proposta dalla Regione Campania con i ricorsi indicati in
epigrafe;
25) dichiara non
fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 32 del
decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello risultante
dalla legge di conversione n. 326 del 2003, per violazione dell’art. 119 Cost.,
proposte con i ricorsi indicati in epigrafe;
26) dichiara non
fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 32 del
decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello risultante
dalla legge di conversione n. 326 del 2003, per violazione del principio di
leale collaborazione, proposte con i ricorsi indicati in epigrafe;
27) dichiara
non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 5 dell’art. 32
del decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello risultante
dalla legge di conversione n. 326 del 2003, per violazione degli artt. 117 e
118 Cost., proposta dalle Regioni Marche e Toscana con i ricorsi indicati in
epigrafe.
Così deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 24
giugno 2004.
Gustavo
ZAGREBELSKY, Presidente
Ugo DE SIERVO,
Redattore
Depositata in
Cancelleria il 28 giugno 2004.
Allegato:
Ordinanza emessa nell’udienza
pubblica dell’11 maggio 2004 nei giudizi di legittimità costituzionale
dell’art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 e dell’art. 32 del medesimo d.l.
come convertito dalla legge n. 326 del 2003, promossi dalle Regioni Campania,
Toscana, Emilia-Romagna, Umbria, Lazio e Marche nei confronti del Presidente
del Consiglio dei ministri con ricorsi iscritti al registro ricorsi nn. 76 del
2003, 82 del 2003, 83 del 2003, 87 del 2003, 6 del 2004, 8 del 2004 e 14 del
2004.
Considerato
che il giudizio di costituzionalità delle leggi, promosso in via di azione ai
sensi dell’art. 127 Cost. e degli artt. 31 e seguenti della legge 11 marzo
1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale),
è configurato come svolgentesi esclusivamente fra
soggetti titolari di potestà legislativa, fermi restando, per i soggetti privi
di tale potestà, i mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive, anche
costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente
anche di fronte a questa Corte in via incidentale;
che pertanto, alla
stregua della normativa in vigore e conformemente alla costante giurisprudenza
di questa Corte (da ultimo, cfr. sentenza n.
338 del 2003), non è ammesso l’intervento in tali giudizi di soggetti privi di potere
legislativo.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara
inammissibili gli interventi spiegati nei giudizi in via principale relativi
all’art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell’andamento dei conti
pubblici) nel testo originario e in quello risultante dalla legge
di conversione n. 326 del 2003, dai Comuni di Roma, Salerno, Ischia e Lacco
Ameno, nonché dal CODACONS e dal World Wide Fund For Nature (WWF) ONLUS.
F.to: Gustavo
ZAGREBELSKY, Presidente