ANNO 2000
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta
dai signori:
- Cesare MIRABELLI Presidente
- Francesco GUIZZI Giudice
- Fernando SANTOSUOSSO "
- Massimo VARI "
- Cesare RUPERTO "
- Riccardo CHIEPPA "
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale del decreto legislativo 11 maggio 1999,
n. 141, recante "Trasformazione dell'Ente autonomo acquedotto pugliese in
società per azioni a norma dell'art. 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59", promosso con ricorso
della Regione Puglia, notificato il 21 giugno 1999 presso l'Avvocatura generale
dello Stato ed il 28 dello stesso mese presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, depositato il 24 e 30 giugno, ed iscritto al n. 20 del registro
ricorsi 1999.
Visto l'atto di costituzione del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 9 maggio 2000 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti;
uditi gli avvocati Vincenzo Caputi Jambrenghi per la Regione Puglia e l'avvocato dello Stato Gian Paolo Polizzi per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.
— Con ricorso notificato il 21 giugno 1999 presso l’Avvocatura generale dello
Stato e il 28 dello stesso mese presso il Presidente del Consiglio dei
ministri, la Regione Puglia ha promosso questione di costituzionalità, in
riferimento agli articoli 5, 97 e 117 della Costituzione, del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 141 (Trasformazione dell’Ente autonomo
acquedotto pugliese in società per azioni, a norma dell’art. 11, comma 1,
lettera b) della legge 15 marzo 1997,
n. 59). La ricorrente si duole del fatto che l’atto impugnato, attribuendo
tutte le azioni della costituenda società al Ministero del tesoro, viola le
proprie competenze costituzionali, poiché, per effetto di detta attribuzione,
«il Presidente del Consiglio e i suoi Ministri eserciteranno tutte le funzioni
di gestione e amministrazione della società per l’acquedotto pugliese nella
totale assenza dell’Ente cui la Costituzione riserva la materia degli acquedotti».
2. —
La Regione Puglia espone che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ha
trasferito alle Regioni tutte le funzioni relative alla progettazione,
realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura, e che la
legge 5 gennaio 1994, n. 36 ha affidato alle medesime Regioni «il compito di
individuare le forme e modi di cooperazione affinché comuni e province
provvedano alla gestione del servizio idrico integrato tramite convenzione». Da
tali competenze deriva, secondo la ricorrente, che nella trasformazione in
società per azioni di tutti gli enti acquedottistici dislocati sul territorio
nazionale, trasformazione prevista dall’art. 1, comma 83, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, «non può essere in alcun modo trascurato il ruolo esercitato
dalle Regioni, nella veste di titolari del potere legislativo in materia di
acquedotti, gestori ex lege di tutte
le opere idrauliche e promotori del servizio idrico integrato». Inoltre,
prosegue la Regione Puglia, poiché l’art. 10 della legge n. 36 del 1994 prevede
per gli enti gestori di acquedotti disciolti il transito obbligatorio nel
soggetto gestore del servizio idrico, l’Ente per l’acquedotto pugliese «resterà
ancora soggetto alla disciplina della legge n. 36 del 1994 a condizione che sia
dichiarato incostituzionale il decreto legislativo impugnato».
Le
competenze regionali in materia non sarebbero neppure escluse, secondo la
ricorrente, dalla circostanza che l’ente acquedottistico in questione sia
annoverato fra gli enti pubblici non economici c.d. parastatali ai sensi della
legge 20 marzo 1975, n. 70, poiché proprio l’art. 35 della legge lascerebbe
fermi «i poteri di costituzione, soppressione e fusione degli enti pubblici
operanti nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni secondo l’art.
117 della Costituzione».
La
ricorrente deduce il carattere illegittimo del decreto legislativo impugnato
anche laddove questo prevede che le Regioni Puglia e Basilicata siano sentite
in merito all’approvazione del piano per la ristrutturazione ed il risanamento
della Società «Acquedotto pugliese», che l’organo di amministrazione di detta
società deve presentare al Ministro del tesoro nel corso del primo esercizio
del suo mandato. A suo avviso si tratta di un procedimento di interpello «del
tutto elusivo del dettato costituzionale», in quanto consentirebbe «di
conoscere soltanto le linee del piano di ristrutturazione», restando «estraneo
e persino ignoto qualsiasi altro aspetto concernente la gestione concreta di un
acquedotto che ha sede e svolge la sua attività all’interno della Regione
Puglia».
3.
— Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione
sia dichiarata inammissibile o comunque infondata.
La
difesa erariale deduce che l’intendimento perseguito dalla legge n. 549 del
1995 di trasformare radicalmente la natura degli enti acquedottistici, secondo
obbiettivi di risparmio ed efficienza, non integra alcuna violazione delle
competenze regionali, in quanto l’art. 117 attribuisce alle regioni potestà
legislativa nell’ambito dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello
Stato. Sarebbe infondata, a suo avviso, la doglianza della Regione Puglia «di
essere stata esautorata dal processo di trasformazione dell’Ente», in quanto
questo «già dal 1997 era stato commissariato e ripetutamente finanziato
dall’Amministrazione statale, sicché non può risultare anomalo che il Tesoro
sia l’unico azionista della Società».
4.
— In prossimità della pubblica udienza, la Regione Puglia ha depositato una
memoria difensiva nella quale ha dedotto in particolare l’inidoneità del parere
richiesto alla Regione Puglia in merito alla ristrutturazione della Società
Acquedotto pugliese a rispettare le competenze regionali in materia. La stessa
Regione sottolinea altresì che neanche vale ad incidere su dette competenze la
circostanza che l’Ente autonomo per l’acquedotto pugliese abbia usufruito di
finanziamenti da parte dello Stato, e ribadisce il carattere a suo dire
illogico della «sottrazione alla competenza regionale di ogni ingerenza
nell’erogazione di un servizio quale quello della distribuzione dell’acqua
potabile che tutte le altre norme di legge vigenti affidano all’ente Regione
nel quadro di competenze più vaste e non modificate dal decreto legislativo
impugnato».
5.
— In una memoria presentata in prossimità dell’udienza, il Presidente del
Consiglio dei ministri ha eccepito la natura sovraregionale dell’ente
acquedottistico in questione, ciò che escluderebbe la competenza della Regione
Puglia, in quanto l’art. 117 attribuisce potestà legislativa alle Regioni in
materia di «viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale».
Inoltre ha sottolineato la distinzione concettuale e normativa esistente fra il
profilo relativo alle modalità di gestione dell’ente ed il diverso profilo
della gestione del servizio idrico, da effettuarsi ai sensi della legge n. 36
del 1994. Per quanto attiene ai modi di gestione dell’ente, la Regione, ad
avviso della difesa erariale, non potrebbe vantare alcuna posizione
giuridicamente protetta, poiché è soltanto nella successiva fase della gestione
del servizio, che «assumeranno rilievo gli interessi regionali e locali».
La
difesa dello Stato, infine, ha ribadito che, data la natura statale dell’ente
interessato, «nessun vincolo costituzionale imponeva al legislatore di
mantenere operante il collegamento con le comunità locali».
Considerato in diritto
1.
— Il giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione Puglia ha ad
oggetto l'intero decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, con il quale è
stata disciplinata, in attuazione dell'art. 11, comma 1, lettera b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, la
trasformazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese in società per
azioni. Secondo la ricorrente il suddetto decreto, omettendo di prevedere forme
di partecipazione della stessa Regione Puglia sia alla proprietà sia alla
amministrazione e gestione della costituenda Società per azioni
"Acquedotto pugliese", violerebbe le attribuzioni costituzionali in
materia di acquedotti stabilite dall'art. 117 della Costituzione a garanzia
dell'autonomia regionale, nonché violerebbe anche gli artt. 5 e 97 della
Costituzione. Tali violazioni peraltro non sarebbero comunque evitate dal
procedimento previsto dall'art. 1, comma 5, dello stesso decreto impugnato,
secondo cui le Regioni Puglia e Basilicata debbono essere sentite in merito al
piano di ristrutturazione della società "Acquedotto pugliese".
2.
— Il ricorso è inammissibile.
La
Regione Puglia ha promosso il presente giudizio di legittimità costituzionale
mediante uno stesso ricorso notificato al Presidente del Consiglio dei
ministri, una prima volta, il 21 giugno 1999 presso la sede dell'Avvocatura
generale dello Stato, ed una seconda volta il 28 dello stesso mese presso la
sede della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Secondo
la costante giurisprudenza di questa Corte "ai giudizi costituzionali non
si applicano le norme sulla rappresentanza dello Stato in giudizio previste
dall'art. 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260 e dalla legge 3 aprile 1979, n.
103", con la conseguenza che per la rituale proposizione del giudizio
l'atto deve essere notificato presso la sede del Presidente del Consiglio dei
ministri (sentenze n. 135 del 1997, n. 295 del 1993, n. 355 del 1992). Si
tratta dunque di una modalità particolare di un regime processuale che tiene
conto anche della speciale posizione di "rappresentanza dell'unità
dell'ordinamento statale" che il Presidente del Consiglio assume quando si
costituisce nei giudizi di costituzionalità in via principale (sentenze n. 194
del 1997, n. 172 del 1994).
Nella
fattispecie in esame, quindi, non può ritenersi validamente instaurato il
giudizio in forza della notificazione del ricorso avvenuta, nei termini, presso
l'Avvocatura generale dello Stato, mentre il ricorso risulta notificato presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri tardivamente, quando il termine
previsto per l'impugnazione era già decorso, essendo stato pubblicato il
decreto legislativo impugnato nella Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 1999.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso indicato in
epigrafe proposto dalla Regione Puglia avverso il decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 141 (Trasformazione dell'ente autonomo acquedotto pugliese in società
per azioni, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera b) della legge 15 marzo 1997, n. 59), in riferimento agli artt. 5,
97 e 117 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.
Cesare
MIRABELLI, Presidente
Piero
Alberto CAPOTOSTI, Redattore
Depositata
in cancelleria il 24 luglio 2000.