SENTENZA N. 40
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista
BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele
TRIMARCHI
Prof. Vezio
CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei
giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 10 febbraio
1953, n. 62, sulla costituzione e sul funzionamento degli organi regionali,
promossi:
1)
dalla Regione della Lombardia, con ricorso notificato il 27 agosto 1970,
depositato in cancelleria il 5 settembre successivo ed iscritto al n. 10 del
registro ricorsi 1970;
2)
dalla Regione del Veneto, con ricorso notificato il 31 agosto 1970, depositato
in cancelleria il 9 settembre successivo ed iscritto al n. 15 del registro
ricorsi 1970;
3)
dalla Regione degli Abruzzi, con ricorso notificato il 2 ottobre 1970,
depositato in cancelleria il 10 successivo ed iscritto al n. 17 del registro
ricorsi 1970.
Visti
gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 9 dicembre 1971 il Giudice relatore Vezio Crisafulli;
uditi
gli avvocati Enrico Allorio e Feliciano
Benvenuti, per la Regione della Lombardia, l'avv. Feliciano
Benvenuti, per la Regione del Veneto, l'avv. Pietro Tranquilli-Leali, per la
Regione degli Abruzzi, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. -
Con ricorso notificato il 27 agosto 1970 e depositato il 5 settembre
successivo, la Giunta regionale della Lombardia, in persona del suo Presidente,
ha impugnato di legittimità costituzionale gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 9 primo comma (condizionatamente alla declaratoria
d’incostituzionalità dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n.
281), 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 46, 47 (in quanto queste due ultime disposizioni
non si ritengano abrogate dall'art. 20 della legge 16 maggio 1970, n. 281), 48,
49, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 65 e 67 della legge 10 febbraio 1953, n. 62,
sulla costituzione e sul funzionamento degli organi regionali, per contrasto
con gli artt. 5, 115, 117, 119, 123, 125, 126, 127, 130 e con l'VIII disposizione transitoria della Costituzione.
Il
ricorso muove, anzitutto, dalla premessa che debbano ritenersi invasive della
sfera di competenza assegnata dalla Costituzione alla Regione non soltanto
tutte le leggi che disciplinino materie riservate alla competenza statutaria o
legislativa di questa, ma altresì quelle che pongano all'esercizio di
tali competenze regionali limiti ulteriori rispetto a quelli costituzionalmente
previsti o che, comunque, impediscano, ostacolino od indebitamente limitino
l'esercizio da parte della Regione delle sue competenze di qualsiasi tipo
(statutarie, legislative o amministrative).
Ed
aggiunge che l'inciso "in armonia con la Costituzione e con le leggi della
Repubblica", contenuto nell'art. 123 della Costituzione per delimitare la
potestà organizzativa attribuita alla fonte statutaria, non può
essere inteso nel senso che essa debba senz'altro soggiacere alle disposizioni
stabilite dalle leggi statali ordinarie e, in particolare, dalla legge oggetto
d’impugnazione, se non la si vuole degradare al livello di una
potestà semplicemente regolamentare, svuotata di concreto rilievo e
più intensamente limitata della stessa potestà legislativa regionale
ex art. 117 della Costituzione. Il rinvio previsto dall'art. 123 va, invece,
interpretato - secondo l'assunto della parte ricorrente - in riferimento a
quelle sole leggi statali, alle quali la Costituzione esplicitamente riserva la
disciplina d’alcuni limitati aspetti dell'organizzazione regionale, quali
con l'art. 122, primo comma, la legge elettorale; con l'art. 119, la legge
finanziaria; con l'art. 130, la legge sulla costituzione dell'organo regionale
di controllo sugli atti delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti locali.
D'altra parte, l'approvazione dello Statuto con legge della Repubblica ex art.
123, secondo comma, della Costituzione rappresenterebbe una sufficiente
garanzia della sua conformità ai sommi principi, che assicurano
l’unità dell'ordinamento giuridico, pur nella sua articolazione
regionale.
Sarebbe,
perciò, senz'altro da escludere che il legislatore ordinario statale
possa emanare una generale legge cornice contenente i principi fondamentali
sull'organizzazione delle Regioni, al di là dei settori innanzi considerati
per i quali opera un’espressa ed analitica previsione costituzionale; ma,
se anche volesse ammettersi un’ipotesi del genere, non appare
contestabile che la legge impugnata ha disciplinato sino al dettaglio quasi
tutti gli aspetti della materia riservata agli Statuti, tanto che può dubitarsi - senza peraltro che ciò abbia influenza
sul problema della sua legittimità costituzionale - se con essa il
legislatore abbia dettato una normativa cogente od offerto soltanto una
regolamentazione suppletiva e derogabile della fonte statutaria.
Chiarite
le ragioni a sostegno della tempestività del ricorso, la Regione
illustra, poi, le singole censure di incostituzionalità relative alla
legge in questione.
2. -
Anche la Giunta regionale del Veneto ha impugnato di legittimità
costituzionale, con ricorso notificato il 31 agosto 1970 e depositato il 9
settembre successivo, gli stessi articoli della legge 10 febbraio 1953, n. 62,
per motivi analoghi a quelli esposti nel precedente ricorso e per contrasto con
le identiche norme della Costituzione.
3. -
Analoghe censure di legittimità costituzionale sono prospettate, infine,
nel ricorso promosso contro la stessa legge dalla Giunta regionale d'Abruzzo
con atto notificato il 2 ottobre 1970 e depositato il 10 ottobre successivo che
sostanzialmente si differenzia dai precedenti solo in quanto non impugna anche
gli artt. 7 e 56, mentre aggiunge fra i principi della Costituzione che
sarebbero violati quelli contenuti negli artt. 118 e 122.
4. -
Si é costituito in tutti e tre i giudizi il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con atti
depositati rispettivamente i primi due il 15 settembre 1970 ed il terzo il 21
ottobre successivo.
Nelle
sue deduzioni l'Avvocatura dello Stato contesta, anzitutto,
l'ammissibilità del ricorso, prospettandone la tardività con
argomenti desunti a contrario dalla II norma transitoria della legge 11 marzo
1953, n. 87, dall'art. 2 del d.P.R. 19 maggio 1950, n. 327, e dall'art. 7 del
d.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, e spiegando le ragioni sostantive per le quali
il silenzio del legislatore in materia stia a significare la non
impugnabilità, in via diretta, da parte delle Regioni ordinarie sia
delle leggi che hanno dato loro vita, sia delle altre leggi statali anteriori.
In
via subordinata, la parte resistente richiama in generale il disposto degli
artt. 5, 114, 116, 123, 125 e 126 della Costituzione per escludere la
possibilità di un potere statutario regionale che si realizzi in
direzione centrifuga e per sostenere l'esigenza costituzionale che, al fine di
assicurare un minimo di unità al sistema, gli statuti siano in armonia
non soltanto con i principi, ma anche con le singole leggi della Repubblica:
tale ultimo problema sarà, comunque, risolto dal Parlamento in sede di
approvazione dei singoli statuti e non potrebbe formare oggetto di una
dichiarazione preventiva da parte della Corte costituzionale.
L'Avvocatura
dello Stato si dà carico, quindi, di replicare analiticamente alle varie
censure proposte contro le singole disposizioni della legge.
5. -
La causa fissata per l'udienza del 16 dicembre 1970, su richiesta della difesa
delle tre Regioni ricorrenti e con l'adesione dell'Avvocatura dello Stato,
veniva rinviata a nuovo ruolo. Successivamente é stata discussa
all'udienza del 9 dicembre 1971, in vista della quale l'Avvocatura dello Stato
ha depositato una ulteriore memoria, nella quale teneva conto della
sopraggiunta legge 23 dicembre 1970, n. 1084, nonché della intervenuta
approvazione, ai sensi dell'art. 123, comma secondo, della Costituzione, degli
Statuti della Regione della Lombardia, della Regione del Veneto e della Regione
degli Abruzzi.
Alla
predetta udienza, nel corso della discussione orale, tutte le parti
riformulavano le rispettive conclusioni alla luce anche della sopravvenuta
legislazione e della sentenza n. 39 del 1971
di questa Corte.
Considerato in diritto
1. -
I tre ricorsi hanno egualmente ad oggetto la legge 10 febbraio 1953, n. 62,
proponendo le stesse questioni e vengono perciò decisi con unica
sentenza.
2. -
Dev'essere anzitutto disattesa l'eccezione di
tardività dei ricorsi, alla quale, d'altronde, la difesa dello Stato ha
dichiarato di rinunciare, giacché, come questa Corte ha già
affermato in precedenti decisioni (nn. 39, 119, 120 e
121 del 1971), per le Regioni di nuova istituzione i termini per ricorrere sono
da computarsi a partire dal momento della formazione delle rispettive giunte.
3. -
Per quel che concerne le censure agli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 7, che la legge n.
1084 del 1970 ha espressamente abrogato, disponendo altresì, nel suo
art. 1, che ne cessi immediatamente l'efficacia "a tutti gli
effetti", é ormai venuta meno la ragione del contendere.
Lo
stesso vale per il secondo comma dell'art. 6, sostituito adesso dalla diversa
formulazione di cui all'ultima parte del citato art. 1 della legge anzidetta. E
vale del pari in ordine alle questioni proposte nei confronti dell'art. 9
(relativo alla necessaria precedenza di apposite leggi statali di principio
rispetto alla legislazione regionale) e dell'art. 46, n. 1, nonché, in
conseguenza, del successivo art. 47 (disposizioni, queste, relative al
controllo di merito sui bilanci regionali), essendo state dette norme
tacitamente abrogate per effetto della nuova disciplina dettata negli artt. 17
e - rispettivamente - 20 della legge n. 281 del 1970 (quest'ultimo avendo
stabilito che la approvazione dei bilanci debba aver luogo nella forma della
legge; il primo avendo soppresso l'esigenza di previe leggi-cornice).
A
conclusioni analoghe si perviene altresì, per quel che concerne le
censure rivolte nei confronti degli artt. 14, 15, 16, 17 e da 19 a 39, compresi
nei titoli III e IV della legge n. 62, ai quali l'art. 2 della legge n. 1084 ha
attribuito "valore transitorio sino al giorno dell'entrata in vigore degli
statuti delle singole Regioni". Non sembra dubbio, infatti, anche argomentando
dai lavori parlamentari e dal richiamo nel corso di questi ripetutamente fatto
all'art. 40 dell'originario disegno di legge 10 dicembre 1948 (dal quale deriva
la legge de qua), che, con le riferite espressioni, si é inteso
delimitare la efficacia temporale delle disposizioni dei Titoli III e IV alla
fase della prima attuazione dell'ordinamento regionale, disponendone la
cessazione man mano che i singoli statuti avessero iniziato ad avere vigore.
Anche
per questa parte, dunque, come d'altronde hanno concordemente riconosciuto le
difese delle Regioni, l'interesse di queste a ricorrere contro la legge del
1953 é venuto meno: fermo restando che, qualora avesse a sorgere, con
riferimento ad attività da esse frattanto esplicata prima dell'entrata
in vigore dei rispettivi statuti, questione di legittimità
costituzionale di taluna fra dette disposizioni, questa Corte - in
conformità dei criteri costantemente affermati nella sua giurisprudenza
quanto ai rapporti tra abrogazione e illegittimità costituzionale -
potrebbe pur sempre esserne investita in via incidentale.
4. -
Nel merito, i ricorsi contestano pregiudizialmente la stessa
ammissibilità di una disciplina legislativa, sia pur di principio, sulla
organizzazione interna delle Regioni, affermando che l'art. 123 Cost., nel
prescrivere che gli statuti debbano essere "in armonia", oltre che
con la Costituzione, "con le leggi della Repubblica", si riferirebbe
a quelle sole leggi ordinarie statali di cui fanno espressa riserva gli
articoli 119, commi primo e quarto, 122, comma primo, 125 e 130 della
Costituzione.
Ma
la tesi non merita accoglimento. L'espressione "in armonia", usata
nell'art. 123, é tale, infatti, da ricomprendere così le ipotesi
in cui gli statuti sono strettamente subordinati alle norme dettate nel Titolo
V della Costituzione, e perciò anche a quelle poste dalle leggi
ordinarie ivi espressamente richiamate, come pure, ed a maggior ragione, le
ipotesi in cui gli statuti medesimi sono tenuti, in senso più lato, a
conformarsi ai principi della disciplina, di grado costituzionale e di grado
legislativo, di materie connesse con l'organizzazione interna della Regione.
Proprio in quest'ultima accezione, anzi, la formula "in armonia"
é entrata nell'uso legislativo a livello costituzionale, per designare
il limite derivante alla legislazione regionale dai principi dell'ordinamento
giuridico dello Stato (art. 3 Statuto della Regione della Sardegna, art. 2
Statuto della Regione della Valle d'Aosta, art. 4 Statuto della Regione del
Trentino-Alto Adige, art. 4 Statuto della Regione del Friuli-
Venezia Giulia), ed anche, più recentemente, dai principi della
legislazione statale sulle singole materie di competenza regionale bipartita
(così, l'art. 5 Statuto del Friuli-Venezia Giulia).
Deve
dirsi, pertanto, che non contrastano con l'art. 123 le disposizioni della legge
n. 62 che siano specificative ed applicative di principi costituzionali o che
rendano espliciti principi fondamentali della legislazione statale,
suscettibili di incidere, gli uni come gli altri, sul contenuto degli Statuti.
5. -
Passando ora ad esaminare le singole censure contenute nei ricorsi, prive di
fondamento si rivelano, anzitutto, quelle proposte in ordine al primo e al
terzo comma dell'art. 6.
Per
quel che riguarda il primo comma, é da osservare che l'art. 123 Cost. si
limita a prescrivere che gli statuti deliberati dai consigli regionali siano
successivamente approvati con legge dello Stato, senza nulla disporre quanto
alle forme e ai modi della loro trasmissione al Parlamento.
Ciò
stante, nessun contrasto con l'art. 123 é configurabile, per avere la
legge - entro l'ampio margine di discrezionalità ad essa lasciato dalla
norma costituzionale - stabilito che la trasmissione avvenga attraverso il
Presidente del Consiglio dei ministri, al quale spetta di regola la
rappresentanza unitaria dello Stato - persona nei rapporti con le Regioni
(sent. n. 13 del
1960), ed al quale d'altronde é fatto preciso obbligo di presentare
gli statuti al Parlamento entro quindici giorni.
All'obbligo
delle Regioni di avere uno statuto (chiaramente risultante dal primo comma
dell'art. 123), ed uno statuto che abbia ricevuto l'approvazione parlamentare
nella forma della legge, corrisponde, così, logicamente l'obbligo dello
stesso Presidente del Consiglio di esercitare entro breve termine la relativa
iniziativa.
Né
tale procedimento si pone in contrasto, come si assume nei ricorsi, con l'art.
121 della Costituzione, che riconosce ai consigli regionali la facoltà
di "fare proposte di legge alle Camere", poiché quest'ultima
disposizione costituzionale opera sopra un piano diverso da quello su cui va
collocato l'art. 6 della legge impugnata: la norma costituzionale, infatti, prevede
una semplice facoltà, mentre l'art. 6 della legge, traendo le logiche
conseguenze dall'art. 123 Cost., impone alle Regioni l'obbligo di presentare i
loro statuti, così richiedendone la necessaria approvazione,
nonché - come già detto - l'ulteriore conseguenziale
obbligo del Presidente del Consiglio di investire il Parlamento del controllo
su quanto in essi disposto.
Anche
il terzo comma é norma sul procedimento, dettata per l'ipotesi di
rifiuto di approvazione. Che questo sia comunicato per il tramite del
Presidente del Consiglio, é semplice corollario del sistema adottato dal
primo comma, del quale si é ora discorso; che, in detta ipotesi, la
Regione sia obbligata a deliberare un nuovo statuto, discende a sua volta
dall'art. 123 Cost., prescrivente, come pure si é rammentato, che ogni
Regione debba avere un suo statuto, approvato dal Parlamento.
Tale
essendo l'oggetto della disposizione del terzo comma dell'art. 6, deve
concludersi che essa non vieta che le Regioni interessate possano eventualmente
esperire i rimedi loro spettanti, in forza di altre norme, a tutela della
propria potestà di autorganizzazione. Così rettamente
interpretata, la disposizione stessa non é lesiva dell'autonomia
statutaria delle Regioni.
6. -
Neppure contrasta con le norme costituzionali che garantiscono l'autonomia
regionale la disposizione dell'art. 10, ai sensi della quale, nel caso di
mutamento di principi fondamentali della legislazione statale sulle materie di
cui all'art. 117 Cost., sono abrogate le norme regionali di dettaglio divenute
incompatibili con i nuovi principi. Lo ha, d'altronde, esplicitamente ammesso,
nella discussione orale, la difesa della Regione del Veneto, con la sola
riserva che l'effetto abrogativo sia differito (come si può desumere dal
contesto dei due commi di cui si compone l'art. 10) al decorso di novanta
giorni senza che la Regione abbia provveduto ad apportare alle proprie leggi le
necessarie modificazioni, conseguenti al mutamento dei principi.
Infatti,
dal momento che per l'art. 117 Cost. le leggi regionali incontrano il limite
dei principi delle leggi statali, é perfettamente logico che non possano
seguitare validamente ad avere vigore quando vengano a contrastare con principi
della legislazione statale succeduti a quelli anteriormente presenti nel
sistema. É perciò che il secondo comma dell'art. 10 impone alle
Regioni di adeguare le loro leggi alla nuova situazione determinatasi nel
diritto positivo, entro novanta giorni.
L'art.
10 viene tuttavia censurato sotto il profilo che, stante la separazione di
competenze normative tra lo Stato e le Regioni, non sarebbe configurabile che
il sopravvenire di nuovi principi delle leggi statali produca un effetto
abrogativo di norme legislative regionali: l'art. 10 avrebbe, invece, potuto
prevedere - si sostiene - la invalidazione successiva di queste ultime.
Ma
siffatta censura muove da premesse che non possono essere accolte. Tra la
competenza legislativa dello Stato e quella delle Regioni sulle materie
elencate nell'art. 117 non c'é netta separazione di materie: sulla
stessa materia, al contrario, devono concorrere la legge statale e la legge
regionale, l'una ponendo (e potendo successivamente modificare) i principi
fondamentali, all'altra essendo riservato porre le norme ulteriori. E
perciò, in conseguenza del subentrare, nella legislazione statale, di
nuovi principi (espressi od impliciti che siano), bene può verificarsi
l'abrogazione di precedenti norme regionali ove ricorrano in concreto gli
estremi richiesti dall'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale,
premesse al codice civile, per aversi abrogazione.
Ciò
non toglie che quando il contrasto tra principi di fonte statale e norme
regionali anteriori non si configuri in termini di vera e propria
incompatibilità, tale da dar luogo ad abrogazione, possa proporsi una
questione di legittimità costituzionale delle norme regionali diventate
difformi dai nuovi principi, essendo la legislazione regionale
costituzionalmente subordinata al rispetto dei principi fondamentali delle
leggi statali.
7. -
Sono censurate anche le disposizioni del terzo e quarto comma dell'art. 11,
assumendosi che dettano una disciplina eccessivamente analitica, invadendo
così l'autonomia statutaria delle Regioni.
Anche
queste censure non sono fondate, perché le disposizioni impugnate si
limitano a fare applicazione del principio generale che la formula di
promulgazione delle leggi sia ricapitolativa del
procedimento (inteso in senso largo) della loro formazione. E tali sono,
appunto, le formule previste dalle disposizioni di cui é questione, come
facilmente risulta raffrontandone il contenuto con l'art. 127 della
Costituzione.
8. -
Altre censure hanno ad oggetto disposizioni contenute nel Capo II e nel Capo
III del Titolo V della legge n. 62, relativi - rispettivamente - ai controlli
dello Stato sugli atti amministrativi delle Regioni ed ai controlli regionali
sugli atti degli enti locali minori (Provincie, Comuni e loro consorzi).
Iniziando
dal Capo II, é da premettere che, alla stregua del chiaro disposto
dell'art. 125 Cost., la legge impugnata poteva validamente disporre anche
dettando norme particolari e di dettaglio, la materia essendo riservata alla
competenza legislativa dello Stato.
Risulta
palese, pertanto, la infondatezza delle censure agli artt. 48 e 49,
perché, contrariamente a quanto affermato dalle Regioni ricorrenti, la prefissione del quorum della maggioranza assoluta
affinché le deliberazioni amministrative regionali divengano esecutive
dopo essere state rinviate dalla commissione di controllo (art. 48), ovvero
affinché siano immediatamente eseguibili per ragioni di urgenza (art.
49), integra senza dubbio un aspetto della disciplina dei controlli.
Nel
primo caso, infatti, la legge determina a quali condizioni il controllo
sospensivo di merito sia superabile; nel secondo caso, precisa i termini e le
modalità dell'esercizio del controllo di legittimità sulle
deliberazioni dichiarate urgenti.
9. -
Per quel che riguarda poi le disposizioni del Capo III, disciplinanti i
controlli sugli enti locali minori, é da rammentare anzitutto che l'art.
130 Cost., nel suo primo comma, riserva testualmente alla legge dello Stato di
regolare il modo di composizione dei comitati regionali chiamati ad
esercitarli: infatti, la locuzione "legge della Repubblica", ivi adoperata,
sta certamente a significare "legge dello Stato", analogamente a
quanto si riscontra abitualmente nelle altre disposizioni comprese entro il
Titolo V della Parte seconda della costituzione (così, ad esempio,
nell'art. 117, ultimo comma; nell'art. 118, primo comma, nell'art. 119, commi
primo ed ultimo, ecc.).
Deve
altresì osservarsi, in secondo luogo, che - nonostante qualche
perplessità cui potrebbe dar luogo la dizione letterale dell'art. 130
confrontata con quella dell'art. 125 - l'intera materia dei controlli sugli
enti locali non risulta attribuita ad alcuna tra le competenze normative
regionali. Non é materia statutaria, perché manifestamente non
rientrante nella "organizzazione interna delle Regioni"; ma nemmeno
é prevista tra le potestà legislative elencate nell'art. 117 o
comunque inclusa nell'una o nell'altra di esse.
E
poiché nel sistema costituzionalmente adottato non si danno competenze
legislative regionali che non siano tassativamente stabilite in Costituzione od
in altra legge costituzionale, non é ipotizzabile una attribuzione di
potestà normativa operata implicitamente dall'art. 130, nel conferire ad
un organo della Regione le funzioni di controllo sugli atti degli enti locali.
Queste
due premesse sono sufficienti a dimostrare la non fondatezza anche delle
questioni sollevate (peraltro, in termini generici) nei confronti degli artt.
55, 56, 59, 60, 61 e 62 della legge n. 62.
Può
soggiungersi, ad abbondanza e con particolare riferimento alle argomentazioni
sviluppate oralmente nella pubblica udienza, che l'art. 55, disciplinando il
modo di elezione da parte dei consigli regionali degli esperti destinati a far
parte dei comitati di controllo, incide sopra un oggetto indubbiamente
attinente alla composizione dell'organo. A sua volta, l'art. 62, prescrivente
che il controllo sugli atti degli enti locali adottati nell'esercizio di
funzioni ad essi delegate dalle Regioni spetti alla Commissione di controllo di
cui all'art. 41, appare, oltre tutto, perfettamente logico, dal momento che
dette funzioni non cessano di essere imputabili alle Regioni per la circostanza
che l'esercizio ne sia stato delegato ad altro ente (lo stesso art. 62,
d'altronde, nel secondo e nel terzo comma, non manca di dettare norme a tutela
dell'interesse delle Amministrazioni regionali deleganti al corretto esercizio
delle attività delegate).
Considerazione
a parte merita l'art. 58, secondo comma, che viene censurato, sia laddove
dispone che agli esperti, membri dei comitati di controllo, sia attribuita una
indennità per ogni giorno di seduta, sia laddove prescrive che le
modalità di tale indennità siano determinate "nel
regolamento".
La
prima censura non é fondata, poiché la norma non fa che
escludere, in applicazione di un principio di buona amministrazione, che tra le
Regioni e gli esperti membri dei comitati di controllo possa comunque
costituirsi, anche indirettamente, un rapporto di tipo impiegatizio, che - tra
l'altro - potrebbe lederne l'indipendenza nell'esplicazione delle loro
mansioni. É invece fondata l'altra censura, perché - anche a
prescindere dall'ambiguità del rinvio ad un regolamento non meglio
precisato - la legge statale non può validamente prestabilire quale sia
lo strumento idoneo e legittimo per la determinazione, da parte delle Regioni,
della misura e delle modalità dell'indennità giornaliera in
parola.
10.
- Un ultimo gruppo di censure si rivolge agli artt. 65 e 67.
L'art.
65, facendo obbligo alle Regioni di provvedere all'organizzazione dei propri
uffici esclusivamente con personale comandato degli enti locali o delle
Amministrazioni dello Stato, contrasterebbe, in particolare, con il par. VIII
delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione, il quale, ponendo
la medesima regola, fa salvi tuttavia i casi di necessità. Peraltro,
come é stato concordemente riconosciuto dalla difesa dello Stato e dalle
difese delle Regioni, tale questione può ritenersi superata
interpretando l'art. 65 della legge in senso restrittivo come norma temporanea
unicamente rivolta a disciplinare la fase del primo impianto degli uffici
regionali, esaurita la quale trova diretta applicazione l'ultimo comma del
menzionato par. VIII.
A
sua volta, l'art. 67 é censurato, così nella parte in cui
prescrive che le norme sullo stato giuridico ed economico del personale di
ruolo regionale debbano uniformarsi alle norme sullo stato giuridico ed il
trattamento economico del personale statale, come pure nella parte terminale,
in cui vieta alle Regioni di disporre un trattamento economico più
favorevole di quello spettante al personale statale.
Quest'ultima
censura non é fondata. La materia dello stato giuridico ed economico del
personale regionale rientra in quella della organizzazione degli uffici, che
l'art. 117, primo alinea, Cost. attribuisce alla potestà legislativa
delle Regioni, entro il limite (oltre che del rispetto degli interessi
nazionali e di quelli delle altre Regioni nonché degli obblighi
internazionali dello Stato), dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi
statali.
Bene
pertanto la legge n. 62 del 1953 poteva porre il principio testé
riferito senza invadere la competenza legislativa regionale; né, d'altro
canto, detto principio contrasta con altre norme costituzionali, che anzi
appare pienamente rispondente a quei canoni di buona amministrazione che l'art.
97 Cost. vuole siano generalmente osservati nell'organizzazione dei pubblici
uffici.
É
invece fondata la questione concernente la prima parte dell'art. 67,
perché, ove la legge regionale dovesse uniformarsi alle norme
(anziché ai principi) di fonte statale, verrebbe ad assumere inammissibilmente contenuto meramente integrativo.
D'altro
lato, ove la disposizione in oggetto fosse da interpretare come se avesse
riferimento ai principi, sarebbe pleonastica, poiché il limite dei
principi della legislazione statale sul pubblico impiego già deriva
dalla prima parte del ricordato art. 117 Cost. ed é pertanto fuori
dubbio che a tali principi dovranno conformarsi le leggi regionali in materia.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
la illegittimità costituzionale dell'art. 58, secondo comma, della legge
10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione e funzionamento degli organi
regionali, limitatamente alle parole "nella misura e con le
modalità da determinarsi nel regolamento", e dell'art. 67, nella parte
in cui dispone che le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico
del personale di ruolo regionale devono uniformarsi alle norme sullo stato
giuridico ed il trattamento economico del personale statale;
dichiara
non fondate le questioni di legittimità costituzionale, proposte, con i
ricorsi di cui in epigrafe, nei confronti degli artt. 6, primo e terzo comma,
10, 11, terzo e quarto comma, 48, 49, 55, 56, 59, 60, 61 e 62 della legge
predetta, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118, 119, 122, 123, 125, 126,
127 e 130 della Costituzione;
dichiara
non fondata, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, la questione di
legittimità costituzionale relativa all'articolo 65, in riferimento alla
VIII disposizione transitoria della Costituzione;
dichiara
cessata la materia del contendere in ordine agli artt. l, 2, 3, 4, 5, 6, comma
secondo, 7, 9, 14, 15, 16, 17, 19 a 39, 46, n. 1, e 47.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 24 febbraio 1972.
Giuseppe
CHIARELLI - Vezio CRISAFULLI
Depositata
in cancelleria il 3 marzo 1972.