SENTENZA
N. 13
ANNO
1960
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Dott. GAETANO
AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE
AMBROSINI
Prof. ERNESTO
BATTAGLINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso
dal Presidente della Regione siciliana con ricorso notificato il 23 dicembre 1959,
depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 31 dicembre 1959 ed
iscritto al n. 22 del Registro ricorsi 1959, per conflitto di attribuzione tra
la Regione siciliana e lo Stato, sorto a seguito del decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1959, n. 875, con il quale é stata disposta la
soppressione della linea ferroviaria a scartamento ridotto Licata - Agrigento
Bassa, nonché della linea di diramazione Margonia - Canicattì.
Udita nell'udienza
pubblica del 17 febbraio 1960 la relazione del Giudice Nicola Jaeger;
uditi gli avvocati
Antonio Ramirez e Leopoldo Piccardi, per il ricorrente, e il sostituto avvocato
generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Ritenuto
in fatto
Con decreto n. 779 in
data 27 luglio 1957 il Ministro per i trasporti "visto il R.D.L. 21
dicembre 1931, n. 1575, con quale il Ministero era autorizzato a sostituire
parzialmente o totalmente i servizi ferroviari con mezzi automobilistici";
vista la proposta della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio
commerciale e del traffico) e sentito il parere del Consiglio di
amministrazione, disponeva:
"Art. 1. -
L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato é autorizzata a sopprimere i
servizi ferroviari sulla linea Agrigento - Licata e sulla diramazione Margonia
- Canicattì".
"Art. 2. - In
luogo del soppresso servizio ferroviario sarà istituito un autoservizio da
autorizzarsi dalla Regione a norma delle vigenti disposizioni di legge".
Successivamente, con
decreto n. 712 in data 28 luglio 1958, l'Assessore delegato ai trasporti e
comunicazioni della Regione siciliana, visti il decreto - legge e il decreto
ministeriale sopra ricordati e "la proposta dell'Amministrazione delle
ferrovie dello Stato, di cui alla nota 20 marzo 1958, n. C. C. 790, con la
quale si stabiliscono le condizioni da cui deve essere regolato il servizio
automobilistico sostitutivo del servizio ferroviario viaggiatori e merci"
fra l'altro, sulla linea Agrigento - Licata con la diramazione Margonia -
Canicattì, nonché una istanza della Azienda Siciliana Trasporti in data 17
giugno 1958, n. 14.999, "da cui risulta che l'Amministrazione ferroviaria
ha già concluso apposite intese con l'A.S.T. (Azienda Siciliana Trasporti),
ente di diritto pubblico regionale, circa le condizioni e modalità, sia
tariffarie che di servizio degli istituendi servizi sostitutivi",
autorizzava detta Azienda a stipulare la convenzione relativa con
l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dettando talune prescrizioni al
riguardo.
Con decreto n. 875 in
data 26 agosto 1959 il Presidente della Repubblica, richiamate le leggi vigenti
in materia e il decreto 26 luglio 1957, n. 779, del Ministro per i trasporti,
su proposta del Ministro stesso e sentito il Consiglio dei Ministri, disponeva:
É soppressa la linea
ferroviaria a scartamento ridotto Licata - Agrigento Bassa, nonché la linea di
diramazione Margonia - Canicattì".
Con atto notificato
al Presidente del Consiglio dei Ministri presso l'Avvocatura generale dello
Stato il 23 dicembre 1959, la Regione siciliana ha proposto ricorso per il
regolamento di competenza conseguente al conflitto di attribuzione, provocato
dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 875, che era
stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 259 del 27 ottobre 1959.
Nel ricorso si
conclude perché la Corte costituzionale voglia "sospendere preliminarmente
l'esecuzione del provvedimento impugnato. Ritenere e dichiarare che, di seguito
alla soppressione del servizio sulla linea Agrigento Licata e sulla diramazione
Margonia - Canicatti, già esercitato dall'Amministrazione delle ferrovie dello
Stato, disposta col decreto ministeriale n. 779 del 26 luglio 1957, la linea
stessa, con tutti i suoi accessori e pertinenze, é passata nella sfera di
competenza e, quindi, in proprietà della Regione. Conseguentemente ritenere e
dichiarare che il decreto del Presidente della Repubblica n. 875 del 26 agosto
1959 ha invaso la sfera di competenza della Regione siciliana, emettendo tutte
le statuizioni conseguenziali".
A sostegno di tali
conclusioni la Regione, richiamate numerose disposizioni vigenti e in
particolare quelle del decreto presidenziale 17 dicembre 1953, n. 1113, con cui
vennero emanate le norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in
materia di comunicazioni e trasporti, afferma che la soppressione del servizio
ferroviario sulla linea in questione sarebbe già avvenuta con il decreto
ministeriale n. 779 del 26 luglio 1957; aggiunge che tale soppressione ha fatto
immediatamente sorgere la competenza della Regione sulla linea anzidetta e su
tutte le sue pertinenze, con la conseguenza che la Regione può decidere di
gestire la linea ferroviaria sia in proprio sia dandola in concessione, può
decidere di trasformare la linea in strada rotabile, può decidere di
smantellarla parzialmente o totalmente; contesta che le norme degli artt. 32 e
33 dello Statuto siciliano possano essere interpretate nel senso che il momento
del passaggio dei beni dallo Stato alla Regione sia quello dell'entrata in
vigore dello Statuto stesso.
A detta della
ricorrente, con l'impugnato provvedimento lo Stato ha continuato a disporre di
una linea non più sua, invadendo la sfera di competenza della Regione, e poiché
l'esecuzione del provvedimento stesso, che avrebbe ordinato lo smantellamento
della linea e delle sue pertinenze, importerebbe un grave ed evidente danno per
la Regione, ne sarebbe giustificata la sospensione a norma dell'art. 40 della
legge n. 87 del 1953. Altro vizio importante illegittimità deriverebbe dalla
mancata partecipazione al Consiglio dei Ministri del Presidente della Regione.
Il Presidente del
Consiglio dei Ministri si è costituito, con il patrocinio dell'Avvocatura
generale dello Stato, depositando le proprie deduzioni in data 12 gennaio 1960,
nelle quali si conclude perché la Corte voglia dichiarare la nullità e,
subordinatamente, la infondatezza del ricorso con ogni conseguenziale
pronunzia. A sostegno di tali conclusioni si osserva anzitutto che le norme
sulle notificazioni per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, contenute
nella Legge 11 marzo 1953, n. 87, non sono state modificate da quelle della
legge 25 marzo 1958, n. 260, perché non ricorre qui il concetto di
giurisdizione amministrativa o speciale; quindi, poiché la notificazione é
stata eseguita presso l'Avvocatura generale dello Stato, essa é assolutamente
nulla, con il conseguente inutile decorso dei termini previsti dall'art. 39
della legge n. 87 del 1953 e l'irricevibilità del ricorso.
Nel merito la difesa
dello Stato afferma che il decreto ministeriale n. 779 del 26 luglio 1957 non
poteva interpretarsi come soppressione definitiva della linea ferroviaria e
rinunzia ad avvalersi della facoltà di sostituirla con servizi automobilistici,
poiché questi provvedimenti non sarebbero neppure rientrati nella competenza
del Ministro, ma del Governo. Soprattutto, però, in relazione ai fini che la
Regione si sarebbe proposta di raggiungere col ricorso e che di questo
costituiscono la specifica conclusione, la difesa dello Stato afferma
decisamente, richiamando un precedente già deciso dalla Corte costituzionale,
che la linea soppressa, con tutti i suoi accessori e pertinenze, non é passata
in proprietà della Regione, ma é rimasta di proprietà dello Stato, passando dal
suo demanio al suo patrimonio disponibile.
Entrambe le parti
hanno depositato memorie, nelle quali hanno ribadito le proprie conclusioni,
illustrando più ampiamente gli argomenti a sostegno di esse. La difesa della
Regione ha insistito particolarmente sulla estensione della competenza
legislativa e amministrativa regionale rispetto a tutti i servizi di
comunicazione e di trasporto che si svolgono esclusivamente nell'ambito del
relativo territorio, alla sola condizione che non si tratti di servizi
esercitati dalle Ferrovie dello Stato. Ha poi affermato che il servizio
automobilistico, il quale dovrebbe sostituire il servizio ferroviario, rientra
certamente nella competenza della Regione; che, pertanto, il provvedimento
dell'autorità statale sarebbe subordinato ad un provvedimento di competenza
regionale, mentre nella specie le autorità centrali dello Stato avrebbero
manifestato il loro intendimento di rendere obbligatoria per la Regione
siciliana, con il loro operato, l'istituzione di un servizio automobilistico
destinato a sostituire la soppressa linea ferroviaria. Distinte due parti nel
contenuto del provvedimento statale, quella in cui si manifesta la volontà
dell'Amministrazione ferroviaria di non continuare l'esercizio del servizio e
l'altra in cui se ne dispone la soppressione, la difesa della Regione vede in
questa seconda parte uno sconfinamento della sfera dei poteri spettanti allo
Stato, perché a questo punto il servizio sarebbe diventato di interesse
regionale e competerebbe alla Regione decidere se, come tale, esso debba
continuare od essere soppresso. Essa riafferma infine la tesi del trasferimento
dei beni al demanio regionale, ricordando una precedente decisione della Corte
costituzionale in tema di beni del demanio marittimo, rispetto ai quali la
Regione rivendicava il diritto di disposizione.
Nella memoria della
difesa dello Stato si richiama la tesi della nullità del ricorso; si insiste
sulla incompetenza del Ministro dei trasporti a disporre la soppressione di una
linea ferroviaria, che potrebbe essere determinata - dal Governo - solo dopo un
congruo periodo di sospensione del servizio, che ne dimostri la non necessità;
si contesta che la competenza della Regione in materia abbia carattere
derivativo, in quanto essa sorgerebbe invece a titolo originario e non potrebbe
parlarsi di successione della Regione allo Stato; si rileva che il potere di
disporre dei beni e degli impianti ferroviari spetta alla Amministrazione delle
ferrovie, azienda autonoma, e che accogliendo la tesi della Regione si
arriverebbe all'assurdo che ogni modificazione del tracciato di una linea nel
territorio della Sicilia importerebbe l'acquisto da parte di questa di tutte le
installazioni del tracciato, precedente; si nega, infine, che la mancata
partecipazione del Presidente della Regione alla seduta del Consiglio dei
Ministri determini la nullità dei provvedimenti nelle materie che interessano
la Regione, anche perché il Presidente, quando interviene, eserciterebbe una
attribuzione non regionale, ma statale.
All'udienza i
difensori delle parti hanno ulteriormente illustrato le proprie deduzioni.
Considerato
in diritto
1. - La difesa dello
Stato ha sostenuto in via preliminare la nullità della notificazione e conseguentemente
del ricorso della Regione, perché esso venne notificato al Presidente del
Consiglio dei Ministri presso l'Avvocatura generale dello Stato, mentre le
disposizioni degli artt. 41 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (in aggiunta
alle quali deve essere menzionato il primo comma dell'art. 27 delle Norme
integrative per i giudizi approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo
1956), non prevedono tale forma di notificazione.
La difesa stessa
esclude che siano applicabili nei giudizi davanti alla Corte costituzionale le
norme della legge 25 marzo 1958, n. 260, poiché la Corte non può essere
qualificata come un organo della giurisdizione amministrativa o speciale. É
quindi necessario risolvere anzitutto tale questione, che si presenta per la prima
volta all'esame della Corte.
In proposito si deve
rilevare che la Corte esercita essenzialmente una funzione di controllo
costituzionale, di suprema garanzia della osservanza della Costituzione della
Repubblica da parte degli organi costituzionali dello Stato e di quelli delle
Regioni.
É vero che la sua
attività si svolge secondo modalità e con garanzie processuali ed é
disciplinata in modo da rendere possibile il contraddittorio fra i soggetti e
gli organi ritenuti più idonei, e pertanto legittimati, a difendere davanti ad
essa interpretazioni eventualmente diverse delle norme costituzionali. Tutto
ciò riguarda soltanto, però, la scelta del metodo considerato più idoneo dal
legislatore costituente per ottenere la collaborazione dei soggetti e degli organi
meglio informati e più sensibili rispetto alle questioni da risolvere ed alle
conseguenze della decisione, tanto é vero che nei casi, in cui la questione di
legittimità costituzionale sorge in relazione ad una controversia concernente
singoli interessati, l'organo giurisdizionale competente a risolvere tale
controversia conserva il potere di deciderne tutte le altre questioni, ed anche
quello di valutare la rilevanza della questione di legittimità costituzionale
rispetto ad essa; mentre la Corte é chiamata a risolvere la questione di
legittimità, astraendo dai rapporti di essa con la controversia principale e
persino dalle successive vicende processuali di questa (estinzione del processo
per rinuncia accettata, morte dell'imputato ecc.: cfr. art. 22 delle Norme
integrative). La sua decisione, concernendo la norma in sé, concorre non tanto
alla interpretazione ed alla attuazione, quanto all'accertamento della validità
delle norme dell'ordinamento e, quando ne dichiara la illegittimità
costituzionale, ha - come é noto - efficacia erga omnes.
É pertanto da
respingere l'opinione che la Corte possa essere inclusa fra gli organi
giudiziari, ordinari o speciali che siano, tante sono, e tanto profonde, le
differenze tra il compito affidato alla prima, senza precedenti
nell'ordinamento italiano, e quelli ben noti e storicamente consolidati propri
degli organi giurisdizionali.
Si deve osservare
anche che la partecipazione di una Amministrazione dello Stato ai procedimenti
davanti alla Corte costituzionale non é certamente frequente, non essendo
dubbio che quando la legge prevede il così detto intervento del Presidente del
Consiglio dei Ministri, legittimato attivamente o passivamente (art. 20, terzo
comma; art. 23, quarto comma; art. 25, terzo comma; art. 31, secondo comma;
art. 32, secondo comma; art. 33, secondo comma; art. 35, primo comma, legge 11
marzo 1953, n. 87; art. 27, primo comma, Norme integrative approvate dalla
Corte), essa vi ravvisa non il capo di una Amministrazione, ma il
rappresentante dello Stato inteso come ordinamento unitario. A chiarimento del
concetto può non essere superfluo ricordare la disposizione dell'art. 35 della
legge n. 87 del 1953, che, prevedendo il ricorso di una Regione alla Corte
costituzionale per promuovere la decisione sulla competenza prevista dall'art.
127 della Costituzione, prescrive che tale ricorso deve essere notificato al
Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle due Camere del
Parlamento: organi tutti, che non possono essere certamente considerati quali
titolari di interessi in conflitto, ma solo come rappresentanti degli organi
investiti di sfere di attribuzioni, rispetto alla delimitazione delle quali
possono sorgere le questioni, la cui soluzione é affidata alla Corte
costituzionale.
Queste considerazioni
inducono a ritenere, da un lato, esatta la premessa posta dall'Avvocatura
generale dello Stato, che fra le notificazioni regolate espressamente dalla
citata legge del 1958 non possono ritenersi comprese quelle previste nei
procedimenti davanti alla Corte costituzionale, riguardino esse il Presidente
del Consiglio dei Ministri ovvero i Presidenti delle due Camere del Parlamento;
quindi la forma corretta, alla stregua delle disposizioni vigenti, é quella
della notificazione diretta al destinatario, non presso l'Avvocatura dello
Stato.
D'altro lato, il
carattere sopra ricordato dei procedimenti e la natura della funzione affidata
alla Corte nel sistema delle garanzie costituzionali inducono a non attribuire
ad una irregolarità commessa nel corso di una notificazione le stesse
conseguenze che essa potrebbe avere in un processo avente ad oggetto un
conflitto intersubbiettivo di interessi. Qui, più che in ogni altro caso,
l'interesse generale esige l'accertamento e l'attuazione della volontà della
legge; e, nella specie, la delimitazione delle attribuzioni assegnate da norme
costituzionali rispettivamente allo Stato ed alle Regioni. Attenendosi a
principi analoghi, la Corte ha ripetutamente posto in luce come, dato lo
speciale carattere e lo scopo dei giudizi di legittimità costituzionale, anche
quando essi siano proposti in via principale, non possano avere rilievo
istituti specialmente elaborati dalla giurisprudenza amministrativa, come
quelli della inammissibilità del ricorso per acquiescenza o per il carattere
confermativo del provvedimento impugnato (sentenze 7 marzo 1957, n. 44; 7 luglio 1958, n. 54; 30 dicembre 1958, n. 77; 18 maggio 1959, n. 30).
Tenuto conto poi che
é questa la prima volta che la questione si é presentata, così che mancava ogni
precedente atto a servire di norma, e che un'altra notificazione dell'atto
sarebbe di fatto superflua perché entrambi i soggetti si sono costituiti ed
hanno svolto le proprie difese scritte e orali, la Corte non ritiene di
accogliere la eccezione di nullità proposta dall'Avvocatura generale dello
Stato.
2. - Nel merito si
osserva anzitutto che il provvedimento cui si riferisce il ricorso della
Regione é un decreto del Presidente della Repubblica, mediante il quale non si
é fatto altro che porre in essere l'ultimo atto di un complesso procedimento
iniziato con il decreto ministeriale n. 779 in data 27luglio 1957. Contro
questo provvedimento la Regione siciliana non avanzò alcuna protesta né
riserva, anzi provvide a tutti i necessari adempimenti affinché, esso potesse
avere piena e relativamente sollecita esecuzione.
D'altra parte, anche
la censura rivolta al decreto presidenziale non concerne propriamente il
provvedimento stesso, ma alcune delle sue conseguenze, o meglio la mancanza di
certe conseguenze, che dovrebbe derivarne secondo la tesi della Regione, e
precisamente quella del trasferimento al suo patrimonio di tutti i beni
attinenti alla linea ferroviaria ed alla diramazione soppresse con il decreto
medesimo.
La difesa della
Regione attribuisce all'unica disposizione del decreto "soppressa la linea
ferroviaria a scartamento ridotto Licata - Agrigento Bassa, nonché la linea di
diramazione Margonia - Canicatti" un duplice contenuto: l'ordine di
soppressione della linea, contro il quale essa non ha nulla da eccepire,
riconoscendo che esso rientra pienamente nelle attribuzioni dello Stato a norma
delle disposizioni vigenti (art. 17, lett. a, dello Statuto della Regione; art.
4 del D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113), ed un implicito atto di disposizione
dei beni attinenti alla linea ferroviaria, mediante il quale lo Stato avrebbe
trasferito i beni stessi dal proprio demanio al patrimonio disponibile come
conseguenza della soppressione della linea stessa. La Regione, che non ravvisa
veramente nella prima parte (esplicita) alcun vizio censurabile, tanto più in
quanto proprio su di essa fonda la sua domanda relativa al trapasso dei beni
sdemanializzati al patrimonio regionale, denuncia invece la seconda parte
(implicita) per una lacuna che essa presenterebbe, non avendo dato atto di tale
trapasso di beni, fondato secondo la sua tesi sulla norma contenuta nell'art.
32 dello Statuto speciale per la Regione siciliana.
Con tutto ciò, non é
veramente del tutto chiara l'argomentazione in base alla quale la difesa della
Regione, la quale conclude per l'assegnazione alla medesima della proprietà sui
beni della linea ferroviaria soppressa, giunge a tale conclusione attraverso
una censura dello stesso decreto presidenziale, che costituisce in realtà il presupposto
della sua domanda. Ma é chiaro invece che l'oggetto del presente giudizio é, in
via principale, la questione sulla appartenenza allo Stato o alla Regione di
una potestà pubblica relativamente a certi beni, che la Regione assume
trasferiti aI suo patrimonio e lo Stato ritiene rimasti nel proprio; così che
la specie presenta notevole analogia con un'altra, che si é presentata
recentemente al giudizio della Corte costituzionale, e che dette occasione a
questa di affermare la propria competenza a giudicare della appartenenza di un
bene allo Stato o alla Regione, come presupposto del legittimo esercizio delle
potestà amministrative rispetto al bene stesso (sentenza 18 maggio 1959, n. 31).
D'altra parte, le
censure rivolte al decreto presidenziale del 1959 avrebbero potuto essere
dirette piuttosto al decreto ministeriale del 1957, rispetto al quale la difesa
della Regione muove pure alcuni appunti, oltretutto tardivi e contraddittori,
come quello di avere posto dei limiti alla libertà di determinazione della
Regione, obbligandola a provvedere alla sostituzione del servizio ferroviario,
una volta che questo fosse stato soppresso, ma non formula conclusioni di
sorta.
3. - Precisato così
l'oggetto del conflitto di attribuzione ed accertato, proprio in base alle
conclusioni contenute nel ricorso, che la Regione non domanda l'annullamento
del decreto presidenziale (e ciò spiega perché l'accenno, fatto solo per
inciso, ad un vizio dell'atto, derivante dalla mancata partecipazione del
Presidente della Regione alla seduta del Consiglio dei Ministri che precedette
l'emanazione del provvedimento, non é stato poi né svolto adeguatamente, né
posto a base di una conclusione), la sola questione da risolvere é quella che
concerne la proprietà delle attrezzature della linea ferroviaria soppressa.
La stessa difesa
della Regione richiama, a sostegno delle proprie tesi, la interpretazione data
da questa Corte alle norme contenute negli artt. 32 e 33 dello Statuto speciale
(sentenza 4 giugno 1958, n. 37); ma il richiamo non é esatto, perché nel
caso deciso con quella sentenza si trattava di un bene, rispetto al quale la
situazione giuridica era rimasta immutata dalla data dell'entrata in vigore
dello Statuto, onde occorreva solo un atto di accertamento della situazione
stessa.
Nella controversia
presente, invece, la Regione rivendica la proprietà di un bene, che al momento
dell'entrata in vigore dello Statuto era indiscutibilmente compreso nel demanio
dello Stato, e la sua pretesa si fonda su un fatto nuovo, la soppressione della
linea ferroviaria, avvenuto ben tredici anni dopo l'approvazione di quello
Statuto.
La domanda della
Regione deve pertanto essere respinta; e con ciò rimane assorbita anche la
questione concernente la sospensione del decreto presidenziale n. 875 del 26
agosto 1959.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando sul
conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione siciliana con atto 23
dicembre 1959 in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1959, n. 875:
respinta la eccezione
pregiudiziale di nullità del ricorso proposta dalla Avvocatura generale dello
Stato;
dichiara la competenza
dello Stato a disporre dei beni attinenti a servizi di trasporto esercitati
dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato nell'ambito del territorio
della Regione siciliana, anche successivamente alla soppressione del servizio;
respinge pertanto il
ricorso proposto dalla Regione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 marzo
1960.
Gaetano AZZARITI -
Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI -
Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO -
Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI -
Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA.
Depositata in
Cancelleria il 23 marzo 1960.