SENTENZA N. 30
ANNO 1959
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori
Giudici:
Dott. Gaetano AZZARITI,
Presidente
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Prof. Ernesto BATTAGLINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO
GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI
AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale della legge approvata dal Consiglio regionale
sardo in data 17 maggio 1957, concernente "Norme sullo stato giuridico,
trattamento economico e ordinamento gerarchico del personale dipendente
dall'Amministrazione regionale", promosso con ricorso del Presidente del
Consiglio dei Ministri notificato il 19 luglio 1958, depositato nella
cancelleria della Corte costituzionale il 29 luglio 1958 ed iscritto al n. 22
del Registro ricorsi del 1958.
Vista la
costituzione in giudizio del Presidente della Regione autonoma della Sardegna;
udita
nell'udienza pubblica del 4 marzo 1959 la relazione del Giudice Giuseppe
Castelli Avolio;
uditi il
vice avvocato generale dello Stato Cesare Arias per il Presidente del Consiglio
dei Ministri, e gli avvocati Egidio Tosato e Pietro Gasparri per la Regione
sarda.
Ritenuto
in fatto
1. - Il
Consiglio regionale della Sardegna nella adunanza del 17 maggio 1957 approvò una
legge concernente lo stato giuridico, il trattamento economico e l'ordinamento
gerarchico del personale dipendente dall'Amministrazione regionale.
Con tale
legge, e le allegate tabelle, si intendeva dare una organica e definitiva
disciplina alla materia, stabilendo la classificazione del personale, i ruoli
organici delle carriere e le relative qualifiche, il sistema di assunzione ed
il passaggio del personale di ruolo e non di ruolo dello Stato e degli enti
locali nei ruoli regionali, il trattamento economico e la progressione in
carriera, il collocamento a riposo ed il trattamento di quiescenza nel
personale dipendente dalla Regione.
Il Governo
della Repubblica, avuta la comunicazione di questa legge, in data 8 luglio 1957
la rinviava ad un nuovo esame da parte del Consiglio regionale sardo ai sensi
dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna, per motivi di ordine
generale e particolare. I primi si sostanziavano - secondo l'asserto del
Governo - nella violazione sia dell'art. 81 della Costituzione, avendo la legge
omesso la previsione dei maggiori oneri derivanti dall'aumento degli organici
del personale con l'indicazione dei mezzi per farvi fronte, sia della VIII
disposizione transitoria della Costituzione, avendo le norme, contenute nel
capo primo della legge stessa, statuito come regola generale l'assunzione di
personale estraneo alle pubbliche Amministrazioni e come norma eccezionale
l'utilizzazione di personale comandato dello Stato e degli enti locali,
invertendo il principio stabilito dalla detta norma transitoria della
Costituzione. I secondi motivi, quelli di ordine particolare, si sostanziavano
- sempre secondo l'asserto del Governo - nella illegittimità degli artt. 5, 17,
20, 37 e 41 della legge regionale suddetta, perché in contrasto con i principi
dell'ordinamento giuridico dello Stato; degli artt. 8, 28, 29, 30 e 31, perché
in contrasto con i principi della legislazione statale; dell'art. 10, perché
concernente materia di competenza dello Stato. Ciò, oltre ad altri rilievi di
carattere particolare e tecnico non aventi rilevanza costituzionale.
Il Consiglio
regionale, a norma del citato art. 33 dello Statuto regionale sardo, riprendeva
in esame la legge nella adunanza del 4 luglio 1958 e, a maggioranza assoluta,
la riapprovava nel testo originario.
Della nuova
approvazione veniva data comunicazione al Governo della Repubblica il 5 luglio
1958.
2. - A
seguito di ciò, il Presidente del Consiglio dei Ministri, debitamente
autorizzato dal Consiglio stesso con delibera del 18 luglio
Il ricorso
fu notificato al Presidente della Regione sarda il 19 luglio 1958, e di esso,
per disposizione del Presidente della Corte, fu data notizia nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica del 6 settembre 1958, n. 216, e nel Bollettino
Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna del 20 settembre 1958, n. 38.
A fondamento
del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi di illegittimità
costituzionale:
1) La legge
impugnata, nel suo complesso, e con essa le allegate tabelle degli organici,
sarebbe illegittima perché prevede un organico complessivo di 991 unità
rispetto alle 415 contemplate dalle precedenti disposizioni in materia, con un
aumento quindi di oltre 500 unità, che logicamente comporta nuovi oneri di
natura finanziaria ignorati dalla legge stessa sia riguardo all'entità, sia ai
mezzi per farvi fronte, in aperta violazione dell'art. 81 della Costituzione.
2) Gli artt.
7, 8 e 9 della legge impugnata sarebbero illegittimi per violazione della VIII
disposizione transitoria della Costituzione, nonché dell'art. 21 delle norme di
attuazione dello Statuto sardo approvate con D.P.R. 19 maggio 1950. Ciò in
quanto con i detti articoli della legge regionale si sancisce il principio
dell'assunzione in via normale del personale dell'Amministrazione regionale
mediante pubblici concorsi aperti a tutti, anziché procedere all'utilizzazione
del personale in servizio presso l'Amministrazione dello Stato o gli enti
locali in conformità di quanto stabilito dalla suddetta disposizione
transitoria, secondo cui le Regioni "per la formazione dei loro uffici
devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello
dello Stato e degli enti locali", nonché dell'art. 21 delle norme di
attuazione sopracitate, che tale principio ribadisce. A quest' ultimo proposito
l'Avvocatura dello Stato sostiene che le norme di attuazione dello Statuto
sardo hanno carattere di regolamento costituzionale, e pertanto il precetto
contenuto nell'art. 21 citato non avrebbe potuto essere modificato con legge
regionale ma, "semmai, con altre norme di attuazione da emanarsi con altro
decreto legislativo in base alla speciale procedura prevista dall'art. 56 dello
Statuto sardo".
3) L'art. 8,
primo comma, della legge impugnata sarebbe illegittimo anche sotto diverso
profilo, perché, disponendo che "i posti vacanti di qualifica non
inferiore a direttore di sezione" possono essere ricoperti con personale
di ruolo dello Stato o degli enti locali "comandato per un periodo di
tempo determinato, non superiore a due anni", violerebbe l'art. 21 delle
citate norme di attuazione, che non pone limiti di sorta per il comando presso
l'Amministrazione regionale del personale dello Stato e degli enti locali.
Altro
aspetto di illegittimità sarebbe pure da ravvisare nella disposizione contenuta
nel secondo comma dello stesso art. 8, secondo cui "tutti i posti vacanti
debbono comunque essere messi a concorso entro due anni dalla vacanza".
Per la sua collocazione, che la pone in diretta relazione con la disposizione
del primo comma dello stesso art. 8, tale norma, a dire dell'Avvocatura,
farebbe presumere che sia consentito il concorso pubblico anche per posti non
iniziali di carriera ("non inferiori a direttori di sezione"), in
contrasto con le disposizioni di leggi statali espressamente recepite dalla
legge impugnata, secondo le quali l'assunzione nei ruoli avviene per le sole
qualifiche iniziali di carriera, mentre, per i posti di qualifica superiore, si
provvede con il sistema delle promozioni, e di conseguenza, in violazione
dell'art. 3 dello Statuto sardo, che esige la conformità della legislazione
regionale in materia di stato giuridico del personale con i principi dell'ordinamento
dello Stato.
4) L'art. 10
della legge impugnata sarebbe illegittimo per violazione degli artt. 100, 103,
104 e 108 della Costituzione e 3 dello Statuto sardo, in quanto prevede che, a
far parte delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'ammissione a posti
di ruolo dell'Amministrazione regionale, vengano chiamati magistrati di
Cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti. Si sostiene che la
Regione, con la detta norma, verrebbe ad imporre degli obblighi nei confronti
di funzionari dello Stato, e verrebbe quindi ad invadere la sfera di competenza
di quest' ultimo, esorbitando dai limiti della potestà legislativa regionale
fissati nello art. 3 dello Statuto sardo, che attribuisce alla Regione
esclusivamente la materia concernente l'ordinamento dei propri uffici e lo
stato giuridico ed economico del proprio personale. A questi rilievi si
aggiunge poi quello più specifico, secondo cui, per quanto riguarda i
magistrati di Cassazione, e quindi appartenenti all'ordine giudiziario, la norma
impugnata sarebbe anche in contrasto con il principio dell'ordinamento
giudiziario secondo cui i magistrati non possono essere neppure temporaneamente
distolti dalle loro funzioni. Né varrebbe obbiettare che molte leggi
conferiscono, invece, ai magistrati funzioni non giurisdizionali, poiché si
tratta sempre di leggi statali che avrebbero, quindi come tali, la forza di
derogare al richiamato principio dell'ordinamento giudiziario.
5) Sarebbe
altresì illegittimo l'art. 17 della legge impugnata, in relazione all'art. 67
della legge statale 10 febbraio 1953, n. 62, per violazione dell'art. 3 dello
Statuto sardo. Il detto art. 17, istituendo una speciale indennità di servizio
regionale nella misura del 40% dello stipendio o della retribuzione a favore del
personale regionale, sostitutiva di quella (detta di "primo
impianto") già concessa a titolo provvisorio allo stesso personale con la
legge regionale 7 dicembre 1949, n. 6, violerebbe l'art. 67 della legge statale
n. 62 del 1953 sopra citata, col quale si stabilisce che i dipendenti delle
Regioni non possono godere di un trattamento economico più favorevole di quello
goduto dal personale statale. Questo principio sarebbe operante anche nei
confronti della Regione sarda, benché retta da Statuto speciale, giacché la
potestà legislativa attribuita alla Regione stessa deve esercitarsi, a norma
dell'art. 3 dello Statuto, in conformità dei principi cui si informa
l'ordinamento giuridico dello Stato, tra i quali dovrebbe annoverarsi quello
contenuto nell'art. 67 sopra richiamato.
Nel ricorso
si accenna inoltre, "incidentalmente", alle possibili agitazioni e
rivendicazioni che la disparità di trattamento potrebbe provocare, il che
concreterebbe un vero e proprio contrasto di interessi tra Stato é Regione, in
ordine al quale, peraltro, sarebbero competenti a giudicare le Camere, ai sensi
dell'art. 127, ultimo comma, della Costituzione.
Dalle
riferite considerazioni deriverebbe anche l'illegittimità dell'art. 5 della
legge impugnata, che dispone la corresponsione di un'indennità giornaliera
aggiuntiva a favore del personale salariato permanente, e dell'art. 37, che
attribuisce, a titolo di assegno ad
personam, l'eventuale differenza fra il trattamento economico risultante
dall'inquadramento nei ruoli regionali ed il trattamento attuale.
L'art. 41,
che estende l'indennità di servizio regionale al personale della delegazione
della Corte dei conti, oltre che illegittimo per gli stessi motivi innanzi
esposti, sarebbe contrario all'art. 100 della Costituzione, "mal conciliandosi"
la concessione di una indennità, da corrispondersi dall'Ente controllato al
personale dell'organo controllante, con il principio dell'assoluta indipendenza
della Corte dei conti sancito dalla citata disposizione costituzionale.
Anche sotto
altro riflesso l'art. 41 sarebbe illegittimo, perché in contrasto con l'art. 3
dello Statuto sardo, dato che il trattamento economico della magistratura
esorbitata dalla competenza legislativa regionale, essendo riservato alla
potestà legislativa dello Stato.
6) L'art.
20, comma primo, della legge impugnata, in relazione all'art. 21 delle norme di
attuazione dello Statuto sardo di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, e alle norme contenute nella legge 11 aprile
1955, n. 379, sarebbe illegittimo per violazione dell'art. 3 dello Statuto
sardo. Il detto art. 20 dispone:
"Il
collocamento a riposo, il diritto a pensione e previdenza, la misura della
pensione, degli assegni e delle indennità, la loro riversibilità alle vedove e
famiglie del personale dipendente dall'Amministrazione regionale, e quanto
altro concerne la materia, sono regolati secondo le norme vigenti per il
personale civile dipendente dallo Stato.
"A tale
fine il personale dipendente dall'Amministrazione regionale é iscritto agli
Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa
depositi e prestiti, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 maggio 1949, n. 250".
Si sostiene
nel ricorso che il primo comma; innanzi riferito, contrasterebbe con l'art. 21
del citato decreto presidenziale n.
7) Si
deduce, infine, nel ricorso, l'illegittimità degli artt. 28, 29 e 30 della
legge impugnata, in relazione agli artt. 31 e 43 della stessa legge, che
regolano, rispettivamente, l'assunzione nei ruoli regionali del personale dello
Stato e degli enti locali comandato presso la Regione, e del personale non di
ruolo già in servizio presso la Regione.
Negli artt.
28, 29 e 30 si regola l'assunzione nei ruoli regionali dei dipendenti dello
Stato e degli enti locali comandati presso la Regione; nell'art. 31 si
stabilisce che il personale non di ruolo, comunque assunto o denominato, della
Regione é ammesso a sostenere un concorso interno per la sistemazione nel ruolo
regionale "con la qualifica non superiore di direttore di sezione, o di
primo segretario, o di archivista, rispettivamente per la carriera direttiva, di
concetto ed esecutiva, alla quale può accedere in corrispondenza delle funzioni
di fatto esercitate con carattere continuativo o in forza del titolo di studio
posseduto"; e con l'art. 43 si dispone, infine, che tali concorsi interni
"devono essere banditi prima degli inquadramenti, di cui agli artt. 28, 29
e 30, e comunque non oltre quattro mesi dalla promulgazione della presente
legge".
Con ciò si
violerebbero i principi della legislazione statale, secondo cui l'inquadramento
degli avventizi deve essere limitato alle qualifiche iniziali o, se mai, alle
due prime qualifiche, così come si evince dagli artt. 3, 161, 173, 182 e 190
del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello
Stato approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. La Regione, quindi, avrebbe
anche qui ecceduto dai limiti segnati alla propria attività legislativa in
materia dall'art. 3 dello Statuto.
Nel ricorso
pertanto si conclude, chiedendo: "In accoglimento del presente ricorso (e
con particolare riferimento al primo mezzo): dichiarare la illegittimità
costituzionale della legge regionale sarda 17 maggio 1957 (concernente lo stato
giuridico, il trattamento economico e l'ordinamento gerarchico del personale
dipendente dall'Amministrazione regionale).
"In
particolare: dichiarare, quanto meno, la illegittimità costituzionale: degli
artt. 2, 3, 4, 5, 8 (escluso l'ultimo comma), 9, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 24
(secondo comma), 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44 e 45 della predetta legge impugnata, nonché delle tabelle degli
organici, ad essa allegate.
"Subordinatamente
(con riferimento ai mezzi successivi del ricorso medesimo): dichiarare la
illegittimità costituzionale delle disposizioni contenute negli artt. 5, 7, 8,
10, 17, 20, 28, 29, 30, 31, 37 e 43 della stessa legge regionale, 17 maggio
1957 (come sopra impugnata), nonché delle tabelle degli organici della
Amministrazione regionale sarda nelle parti riferibili a tali disposizioni di
legge.
"Con
tutte le altre consequenziali pronunce di legge".
3. - La
Giunta regionale sarda in data 25 luglio 1958 deliberò di resistere al ricorso,
e la difesa della Regione, rappresentata dagli avvocati Egidio Tosato e Pietro
Gasparri, ha depositato le proprie deduzioni, nella cancelleria della Corte, il
5 agosto 1958.
In relazione
al primo motivo, concernente la questione di legittimità costituzionale della
legge impugnata per violazione dell'art. 81 della Costituzione, la Regione
osserva che, "facendo ogni debita riserva riguardo alla questione se il
motivo ex art 81 possa essere fatto valere ai sensi dell'art. 33 dello Statuto
sardo", é innanzi tutto da escludere che la legge impugnata importi
"nuove" spese, perché si tratterebbe solo di una sistemazione e
riordinamento dello stato giuridico ed economico dei dipendenti, che non
aggiunge un nuovo titolo di spese a quelli già previsti in bilancio al
riguardo. L'autorità ricorrente avrebbe poi comunque omesso di dare la
necessaria dimostrazione che la legge stessa comporti maggiori spese rispetto a
quelle iscritte in bilancio. Aggiunge, in ogni caso, che l'art. 81 si riferisce
soltanto a quelle leggi che comportano maggiori oneri rispetto a quelli
previsti dal bilancio in corso di esercizio, e richiedono quindi una modifica
dello stesso, mentre invece, nel caso di leggi destinate ad avere vigore nel
futuro, come quella in esame, "si provvede con le relative leggi
approvative dei bilanci annuali".
Quanto al
secondo motivo concernente la lamentata violazione della VIII disposizione
transitoria della Costituzione e dell'art. 21 delle norme di attuazione dello
Statuto sardo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950,
n. 327, per effetto degli artt. 7, 8 e 9 della legge impugnata, la difesa della
Regione formula due eccezioni pregiudiziali. Con la prima rileva che tale
violazione "difficilmente potrebbe inquadrarsi tra quei motivi di
incompetenza che soli possono farsi valere dal Governo ai sensi dell'art. 33
dello Statuto", per cui il motivo di impugnazione sarebbe inammissibile.
Con la seconda rileva che l'art. 21 sopracitato non ha natura di norma
costituzionale, per cui la Corte costituzionale non potrebbe prendere in esame
la questione, che sulla violazione dell'articolo stesso é fondata.
Contesta
inoltre l'applicabilità nella specie della VIII disposizione transitoria della
Costituzione perché per l'attuazione dello Statuto sardo é stato emanato un
apposito gruppo di norme che dovrebbe costituire la regolamentazione della
materia; e sostiene comunque che le norme transitorie della Costituzione, per
la loro natura, fanno riferimento solo al momento iniziale "di primo
impianto" dell'organizzazione regionale, per cui al momento attuale, dopo
vari anni di esistenza della Regione, dovrebbero ritenersi superate. E d'altra
parte, poiché la stessa disposizione transitoria invocata non esclude che
"in caso di necessità" la Regione possa avvalersi di personale
assunto direttamente, il decidere se sussista o meno tale stato di necessità
costituirebbe un giudizio discrezionale della Regione su cui la Corte
costituzionale non potrebbe pronunziarsi.
Quanto al
terzo motivo del ricorso, concernente in particolare l'art. 8 della legge
impugnata, la Regione ripropone, in relazione al contrasto fra il primo comma
dell'articolo stesso e l'art. 21 delle norme di attuazione dello Statuto sardo,
l'eccezione pregiudiziale concernente la natura non costituzionale delle norme
stesse, osservando altresì, che tratterebbesi anche qui di apprezzamento
discrezionale della Regione, almeno per quanto riguarda il limite di tempo che
la norma impugnata pone alla durata del comando. In relazione poi all'assunto
contrasto tra il secondo comma dell'art. 8 e le disposizioni di leggi statali
concernenti le assunzioni in carriera dei pubblici dipendenti, osserva, pregiudizialmente,
che le disposizioni stesse né hanno natura costituzionale, né hanno la portata
di principi di ordinamento giuridico dello Stato. Comunque, a parte la
considerazione che il principio dell'assunzione nei gradi iniziali non ha
carattere assoluto (come si desumerebbe dall'art. 3 T.U. 10 gennaio 1957, n. 3,
sulle disposizioni riguardanti i dipendenti dello Stato), rileva che l'art. 34
della stessa legge chiarisce la portata assolutamente eccezionale della
disposizione impugnata, in quanto stabilisce che "i posti di qualifica
superiore a quella iniziale rimasti vacanti dopo gli inquadramenti di cui agli
articoli precedenti sono coperti mediante promozione...", il che significa
che saranno messi a concorso ai sensi dell'art. 8, secondo comma, solo quei
posti che, dopo un biennio di vacanza, non risultassero eventualmente coperti
mediante promozione.
Sul quarto
motivo concernente la incostituzionalità dell'art. 10 della legge impugnata, la
Regione, pregiudizialmente, osserva che, per quanto riguarda la pretesa
violazione delle norme dell'ordinamento giudiziario, deve eccepirsi la natura
non costituzionale delle stesse. Sostiene inoltre che, specie in considerazione
delle molte eccezioni che soffre il principio secondo cui i magistrati non
possono essere distolti dalle loro funzioni, lo stesso non potrebbe ritenersi
un principio dell'ordinamento giuridico dello Stato, per cui, anche sotto
questo profilo, il motivo sarebbe inammissibile.
Nel merito
osserva poi che la norma impugnata, la quale riflette una consuetudine
legislativa largamente diffusa, richiede solo prestazioni saltuarie o di breve
durata, tali da non concretare un ostacolo alla attività normale dei
magistrati, e non impone, comunque, nessun obbligo agli stessi, che vengono
inclusi nelle commissioni solo in vista della loro specifica competenza
tecnica, limitandosi così a fissare soltanto un vincolo per le autorità
amministrative regionali, alle quali compete di procedere alla formazione delle
commissioni.
In relazione
al quinto motivo, concernente la lamentata violazione dell'art. 67 della legge
10 febbraio 1953, n. 62, per effetto dell'art. 17 della legge impugnata, e del
conseguente contrasto di quest'ultima norma con l'art. 3 dello Statuto sardo,
la Regione, pregiudizialmente, eccepisce l'inammissibilità del motivo, non
essendo la citata legge n. 62 una norma costituzionale, e non essendo comunque
la stessa riferibile alle Regioni a statuto speciale. Esclude poi che il
principio secondo cui i dipendenti delle Regioni non possono godere di un
trattamento economico maggiore di quello spettante ai dipendenti dello Stato
(sancito nell'art. 67 sopra ricordato) possa rivestire la portata di principio
dell'ordinamento giuridico dello Stato, che il legislatore regionale sia tenuto
a rispettare ai sensi dell'art. 3 dello Statuto sardo, in quanto limitazioni
del genere non sono previste per tutti i pubblici dipendenti, alcune categorie
dei quali, anzi, (impiegati degli enti pubblici non territoriali e
particolarmente degli enti economici), sono retribuiti in misura maggiore dei
dipendenti dello Stato. E ciò anche prescindendo dalla considerazione che la
Regione sarda, a norma dell'art. 3 dello Statuto, ha una potestà legislativa
"pienamente autonoma" in materia di stato economico dei dipendenti,
che non avrebbe senso ove non ricomprendesse la facoltà di stabilire
discrezionalmente l'ammontare delle retribuzioni. Osserva poi ad abundantiam che la maggiorazione
concessa sarebbe pienamente giustificata dalle particolari condizioni di
depressione economica ed eccentricità geografica della Regione, che spiegano
l'opportunità di annettere ai posti di lavoro nell'isola particolari vantaggi
economici, in conformità del resto alla concessione delle indennità di
disagiata residenza "non ignote alla nostra tradizione legislativa".
Le suddette
argomentazioni la Regione estende anche in relazione all'impugnazione diretta
contro l'art. 5 della legge, mentre per l'analoga doglianza mossa in relazione
all'art. 37 osserva che tale disposizione riproduce il principio pacifico nella
legislazione statale, secondo cui le vicissitudini di carriera degli impiegati
non devono in nessun caso portare un peggioramento rispetto alle situazioni
economiche acquisite.
Circa
l'illegittimità dell'art. 41 della legge impugnata, la Regione rileva, innanzi
tutto, che compito della delegazione della Corte dei conti in Sardegna non é di
sostenere gli interessi dello Stato contro la Regione, ma soltanto di garante
il retto uso delle disponibilità finanziarie della Regione, nell'interesse della
stessa, per cui l'indennità concessa al personale della delegazione non può
costituire motivo di minaccia all'onestà del controllo, ma, se mai, un
incentivo al miglior funzionamento, compensando il disagio del distacco da
Roma, sede naturale del personale stesso.
In relazione
al sesto motivo, concernente l'illegittimità dell'articolo 20 della legge
impugnata, la Regione sostiene, in linea pregiudiziale, che la disposizione
dell'art. 21 delle norme di attuazione dello Statuto regionale sardo, di cui al
decreto presidenziale 19 maggio 1949, n. 250, col quale l'art. 20 predetto
sarebbe in contrasto, non ha carattere di norma costituzionale, per cui il
motivo, sotto tale profilo, sarebbe inammissibile.
Aggiunge
comunque che l'autonomia riconosciuta alla Sardegna dall'art. 3 dello Statuto,
per quanto riguarda la legislazione in materia di stato giuridico ed economico
dei suoi dipendenti, ricomprende indubbiamente la materia del trattamento
pensionistico e previdenziale, e che tale autonomia non potrebbe in nessun caso
essere limitata senza violare lo Statuto.
Sostiene poi
che l'invocato art. 21 del decreto presidenziale 19 maggio 1949, n. 250,
disponendo la iscrizione dei dipendenti regionali ai noti istituti di
previdenza, ha solamente inteso disciplinare la gestione delle pensioni
spettanti a questo personale, senza con ciò limitare l'autonomia della Regione
in relazione all'ammontare delle prestazioni dovute.
Sul settimo
motivo di ricorso, infine, la Regione obietta che i principi violati, secondo
l'autorità ricorrente, dalle norme impugnate non assurgono alla dignità di
principi generali dell'ordinamento, e che comunque la Regione, nel predisporre
la suddetta disciplina, si é giustamente preoccupata di sistemare innanzi tutto
gli impiegati avventizi, assunti fin dai primi anni di funzionamento dell'Ente,
ed ha così usato solo della "innegabile" facoltà di "disporre
come meglio crede per quanto concerne il reclutamento del suo personale".
La difesa
della Regione ha quindi concluso chiedendo che la Corte costituzionale,
"previo, ove occorra, giudizio incidentale sulla validità costituzionale
delle norme di attuazione dello Statuto sardo che si assumono violate, dichiari
la inammissibilità dei motivi di impugnativa addotti nel ricorso o, comunque,
li riconosca infondati".
4. - Sia
l'Avvocatura generale dello Stato che la difesa della Regione hanno depositato,
rispettivamente il 16 e il 18 febbraio scorso, nella cancelleria della Corte
due ampie memorie, nelle quali vengono ripresi in esame ed illustrati i vari punti
della causa.
In
particolare, la difesa della Regione, con riferimento ad alcuni motivi del
ricorso, propone la questione della loro inammissibilità sotto il profilo della
mancata impugnativa, da parte del Governo, delle analoghe leggi in precedenza emanate
in materia dalla Regione.
Considerato
in diritto
1. - Ha
rilevato la Corte che i primi due motivi del ricorso hanno importanza
fondamentale e portata generale: epperò spiegando i loro effetti, qualora si
riconoscessero fondati, su tutto il ricorso, sono assorbenti.
Infatti, ove
si riconoscesse fondata la violazione dell'ultimo comma dell'art. 81 della
Costituzione, denunciata col primo motivo per non essersi indicati, nella legge
regionale impugnata, i mezzi per far fronte alle nuove e maggiori spese che la
legge stessa comporta, venendo meno le basi finanziarie, essa sarebbe colpita
in tutte le sue disposizioni, che hanno per sostrato il trattamento economico,
l'inquadramento e lo svolgimento di carriera del personale della Regione. Ove,
poi, si riconoscesse fondato il secondo motivo, col quale é stata denunciata la
violazione della disposizione VIII delle norme transitorie della Costituzione e
dell'art. 21 delle norme di attuazione dello Statuto sardo, di cui al D.P.R. 19
maggio 1950, n. 327, sostenendosi che, salvo casi di necessità, la Regione
doveva trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali, é
chiaro che cadrebbe ugualmente tutta la legge, non ispirata ad attuare i
criteri stabiliti nelle richiamate disposizioni, assorbendo nella sua quasi
totalità il personale distaccato o comandato presso la Regione ma tuttora
dipendente dalle amministrazioni dello Stato o degli enti locali. A ben
considerare, anzi, questo secondo motivo, investendo il criterio fondamentale
seguito per la formazione della legge, é preminente rispetto al primo, che ha
riguardo alle basi finanziarie dell'ordinamento del personale, che riflette
cioè un problema, anch'esso di fondamentale importanza, ma che, tuttavia, va
preso in esame dopo la determinazione dei criteri per la formazione
dell'organico e la sua attuazione. Questo secondo motivo va quindi per primo
esaminato.
2. - Ma, per
procedere all'esame dei detti due primi motivi del ricorso, bisogna innanzi
tutto esaminare due eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa della
Regione, riflettenti l'una entrambi i motivi, l'altra soltanto il secondo
motivo.
La prima
eccezione riguarda i limiti entro i quali il Governo della Repubblica é abilitato
ad impugnare le leggi regionali sarde, a norma dell'art. 33 dello Statuto
speciale.
Stabilisce
l'art.
Giova notare
che per "competenza" legislativa attribuita alla Regione deve
intendersi la sfera entro la quale la stessa può legiferare, sfera che trova i
suoi limiti nelle stesse norme costituzionali attributive della potestà. Nel
caso quindi della Regione sarda tali limiti vanno ricercati nell'art. 3 dello
Statuto che, in relazione al disposto dell'art. 116 della Costituzione,
attribuisce forme e condizioni particolari di autonomia alla Regione medesima,
disponendo: "In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento
giuridico dello Stato e col rispetto degli obblighi internazionali e degli
interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme
economico-sociali della Repubblica, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti
materie...". É pertanto da ritenere che la Regione ecceda dalla propria
competenza non solo ogni qualvolta legiferi in materie non comprese nella
specifica elencazione contenuta nell'art. 3, ma altresì ogni volta che,
nell'esercizio della propria funzione legislativa, superi i limiti di carattere
generale stabiliti nell'art. 3 citato, e detti, quindi, norme contrastanti o
con la Costituzione, o con i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato. E
ciò, in forza di un principio generale e comune, vale tanto rispetto alla
potestà di rinvio del Rappresentante del Governo al Consiglio regionale, quanto
per l'impugnativa di legittimità costituzionale promossa dal Governo dinanzi
alla Corte costituzionale.
Del resto,
per quanto attiene a questa impugnativa, il carattere generale di essa é già
stato affermato con la sentenza di questa Corte del 27 febbraio 1957,
n. 38, riconducendosi tal carattere alla norma fondamentale dell'art. 134 della
Costituzione, anche rispetto all'esame della questione di legittimità
costituzionale di leggi regionali e con riferimento all'art. 127 della
Costituzione. Osservò, infatti, la Corte che non "può ritenersi che la
formula adoperata nel ricordato art. 134 sia tale da lasciar fuori qualche
parte della materia, e che, per esempio, la competenza della Corte
costituzionale a conoscere della questione di legittimità delle leggi
regionali, di cui é parola nell'ultimo comma dell'art. 127, debba intendersi
come una competenza particolare, aggiunta a quella generale e comprensiva
dell'art. 134, e non già specificazione di questa" (v., da ultimo, sentenza n. 11 del
9 marzo 1959, che a quella citata n. 38 del 1957
si riporta).
L'eccezione
pregiudiziale sopra accennata deve quindi ritenersi infondata.
3. - La
seconda eccezione pregiudiziale sollevata dalla difesa della Regione riguarda
invece, come si é detto, il secondo motivo del ricorso, pure essendo stata
riproposta anche rispetto ad altri successivi motivi.
La difesa
della Regione osserva che la legge impugnata non é la prima con la quale la
Regione sarda abbia previsto l'assunzione di personale per via diversa da
quella del "comando". Già nella legge regionale 5 maggio 1953, n. 19,
si trova l'autorizzazione della Giunta di assumere personale avventizio e di
emanare "con apposita legge regionale" delle "norme sullo stato
giuridico e sul trattamento economico del personale dell'Amministrazione
regionale". Sostiene, quindi, che era già chiara, in quella legge, la
volontà della Regione di avere personale proprio e di ruolo, non potendosi
l'assunzione di avventizi considerare che come una soluzione provvisoria, in
attesa che con la prevista legge fossero stabilite, fra l'altro, le modalità
per i concorsi per l'assunzione in ruolo. Ora la legge del 1953 non fu
impugnata dal Governo della Repubblica, mentre contro di essa si sarebbero ben
potute far valere le argomentazioni ora fatte valere contro la legge 17 maggio
1957. Pertanto la mancata impugnazione della legge del 1953, per il motivo in
esame, potrebbe configurarsi come una acquiescenza, preclusiva della
ammissibilità di tale motivo nel giudizio attuale.
Ma anche
questa eccezione non ha giuridico fondamento. Già, con sentenza del 7
marzo 1957; n. 44, questa Corte ha posto in luce come, dato lo speciale
carattere e lo scopo dei giudizi di legittimità costituzionale, anche quando
essi siano proposti in via principale, non possano avere rilievo istituti, come
quelli dell'inammissibilità del ricorso per acquiescenza o per il carattere
confermativo del provvedimento impugnato, quali sonò stati specialmente
elaborati dalla giurisprudenza amministrativa. E con la successiva sentenza 7 luglio
1958, n. 54, ha ritenuto che é ammissibile l'impugnazione di una legge
regionale che abroga o modifica leggi precedentemente emanate dalla stessa
Regione ma non impugnate dallo Stato, quando la nuova legge si presenti
formalmente autonoma rispetto alla precedente. Nel caso in esame é agevole
rilevare che la legge impugnata, se pure sostanzialmente riguarda la stessa
materia della legge regionale del
4. -
Prendendo occasione dalle disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 della impugnata
legge regionale, che stabiliscono l'assunzione nei posti attraverso concorsi
esterni, si deduce nel ricorso, come si é visto, col secondo motivo, la
violazione della disposizione VIII delle norme finali e transitorie della
Costituzione e dell'art. 21 delle norme di attuazione dello Statuto sardo
approvato con D.P.R. del 19 maggio 1950, n. 327.
Nel ricorso
si spiega che tal sistema di attuazione indica l'intenzione del legislatore
sardo di costituire, normalmente, l'organico del proprio personale con
l'assunzione di nuovi elementi, anziché procedere alla utilizzazione, per
assorbimento, del personale in servizio presso l'Amministrazione dello Stato o
presso gli enti locali. Tale principio programmatico é in netto contrasto con
la disposizione VIII delle norme transitorie della Costituzione. Infatti, la
prima parte dell'ultimo comma di quella disposizione stabilisce che le leggi
della Repubblica debbono regolare il passaggio alla Regione di funzionari e
dipendenti dello Stato, come conseguenza necessaria dell'attuazione del nuovo
ordinamento, vale a dire del passaggio di determinati servizi statali alla
Regione. Soggiunge, poi, la seconda parte della disposizione medesima:
"Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in caso
di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato o degli enti
locali". E l'art. 21 delle ricordate norme di attuazione, riproducendo la
disposizione, ribadisce: "Per la formazione dei propri uffici e per il
funzionamento di quelli che vengono trasferiti dallo Stato alla Regione, quest'
ultima si avvarrà, tranne che nei casi di necessità, del personale di ruolo
dell'Amministrazione dello Stato e degli enti locali". Si osserva nel
ricorso che queste disposizioni sarebbero state determinate da due esigenze,
apparentemente diverse, ma aventi identica finalità, qual'é la utilizzazione
del personale già in servizio. Il trasferimento alla Regione di servizi statali
postula, innanzi tutto, il correlativo passaggio dei dipendenti statali addetti
ai servizi medesimi, così come avviene, nell'ambito delle stesse
amministrazioni statali, nel caso del passaggio di un determinato ufficio o
servizio da un Ministero all'altro. In secondo luogo, trattandosi di nuove
amministrazioni, le Regioni hanno bisogno, nei limiti della loro struttura, di
personale idoneo, e perciò tratto da quello dello Stato e degli enti locali,
anche al fine di evitare che si formino i quadri con personale improvvisato o
inesperto.
Secondo
quanto é affermato nel ricorso, nella legge in esame si sarebbe capovolto il
precetto contenuto nella disposizione VIII della Costituzione e nella ricordata
norma di attuazione dello Statuto, stabilendosi in via normale, anziché solo in
caso di necessità, l'assunzione di personale estraneo alle pubbliche
amministrazioni, e in via eccezionale la utilizzazione del personale comandato
dello Stato e degli enti pubblici.
Si afferma
poi, nel ricorso stesso, che le norme di attuazione hanno efficacia di
"regolamento costituzionale", e pertanto il precetto contenuto
nell'art. 21 delle medesime non avrebbe potuto essere violato o disatteso con
disposizioni unilaterali di legge regionale, ma, se mai, per eventuali deroghe
si sarebbe dovuto provvedere con altre norme di attuazione, da emanarsi con
decreto legislativo in base alla speciale procedura prevista dall'art. 56 dello
Statuto sardo.
5. - Per
quanto concerne
L'assunto
circa il carattere particolare e la portata ristretta della disposizione VIII
si appalesa privo di giuridico fondamento ove si rifletta al contenuto
sostanziale della disposizione e al suo collocamento nella Carta
costituzionale.
É del tutto
logico e risponde ad una pratica necessità senza potersi distinguere fra
Regioni a statuto speciale e Regioni a statuto ordinario - che nella prima loro
costituzione le Regioni tutte debbano servirsi, in massima parte, di personale
già esperto, epperò già appartenente o alle amministrazioni dello Stato o a
quelle degli enti locali. La disposizione in parola ha quindi portata generale,
senza potersi distinguere fra le une o le altre Regioni. Se il legislatore
costituente avesse voluto dettare una norma valevole solo per le Regioni a
statuto ordinario, in modo diretto o indiretto lo avrebbe detto, così come ha
fatto nel corpo della Costituzione, distinguendo le norme relative alle Regioni
a statuto speciale da quelle relative alle altre Regioni.
6. - Circa
la natura delle norme di attuazione degli statuti regionali, é da ricordare che
questa Corte già ebbe ad esaminare la questione con la sentenza del 29
giugno 1956, n. 20. La Corte escluse che si trattasse di semplici
regolamenti, nel senso proprio dei regolamenti amministrativi, e ciò sia per la
loro sostanza, sia, conseguentemente, per la forma da esse rivestita. Rilevò la
Corte che non sono norme di mera esecuzione degli statuti, giacché se tali
avessero dovuto essere, sarebbe forse bastata, per molte di esse, la forma del
regolamento esecutivo; ma esse si differenziano dal regolamento che contenga
disposizioni di mera esecuzione di una legge per la finalità che é facilmente
in esse riscontrabile. Se la loro finalità - notò la Corte - é quella non già
di stabilire semplicemente, come in un regolamento, quelle disposizioni più
dettagliate che occorrono per la esecuzione della legge, ma di porre, ove
necessario, disposizioni di carattere sostanziale, anche per le relazioni fra
lo Stato e la Regione, per l'"attuazione" dello Statuto di questa, si
spiega il carattere e la veste legislativa che esse hanno e non il carattere e
la forma del semplice decreto regolamentare.
Hanno dunque
valore di legge, e per alcuni statuti, come per quello sardo, é prevista la
loro compilazione da parte di una commissione paritetica e occorre sentire il
parere di alcuni organi regionali. Sia per ragioni formali che per ragioni
sostanziali, esse si pongono dunque su un piano diverso e superiore rispetto
alle leggi da emanare nelle materie da esse regolate; ma non per questo si può
ad esse attribuire il carattere di leggi costituzionali.
Nel caso in
esame norma indubbiamente di carattere costituzionale é la disposizione VIII
della Costituzione. Peraltro l'aver riprodotto nell'art. 21 delle norme di
attuazione dello Statuto sardo, di cui al ricordato D.P.R. 19 maggio 1950,
7. - Altro
problema - e ciò tocca il punto decisivo del motivo dedotto col ricorso - é
vedere se la disposizione della Costituzione e la norma di attuazione abbiano
natura ed efficacia di norma transitoria o permanente; e se, nel caso che si
riconosca alla disposizione della Costituzione la natura di norma transitoria,
abbia anche tale natura la disposizione dell'art. 21 delle citate norme di
attuazione, ovvero se essa, riportandosi nel detto articolo alla disposizione
VIII della Costituzione, abbia, con ciò, acquistato carattere definitivo, e
cioè efficacia permanente.
Se bisogna,
dunque, convenire che
8. - La
conclusione cui giunge la Corte, e che consiglia di disattendere il secondo
motivo del ricorso, al quale non si può riconoscere pieno fondamento, é,
d'altra parte, conforme al sistema delle leggi stabilito per la Regione sarda.
Rilevante, in proposito, é il disposto dell'art. 20 delle altre norme di
attuazione dello Statuto speciale, di cui al D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, col
quale espressamente si stabilisce che é bensì obbligatorio il pubblico concorso
per l'assunzione in carriera degli impiegati amministrativi e tecnici, ma
sempre quando la Giunta regionale non ravvisi la possibilità di provvedere con
personale comandato appartenente ad uffici statali o ad enti locali. Ed inoltre:
per la concreta organizzazione dei propri uffici, quindi in modo diretto ai
fini della formazione delle piante organiche del personale proprio, é da
considerare la previa applicazione del disposto dell'art. 42 dello stesso
Statuto speciale, che stabilisce che la Regione esercita normalmente le sue
funzioni amministrative delegandole agli enti locali e valendosi dei loro
uffici. É di tutta evidenza perciò che, in applicazione di tale categorico
precetto, il numero degli impiegati che possono andare a formare gli organici
propri dell'ente Regione deve essere determinato tenuto conto del preventivo
regolamento della delegazione di funzioni agli enti locali e della
utilizzazione degli uffici di questi ultimi.
9. - Se, per
le esposte ragioni, non può essere accolto il secondo motivo del ricorso - che,
come innanzi si é accennato, era preliminare, anche rispetto al primo, e
sarebbe stato assorbente - ritiene la Corte che fondato sia invece il motivo
primo.
La difesa
della Regione ammette che l'osservanza della norma fondamentale dell'ultimo
comma dell'art. 81 della Costituzione sia una condizione di legittimità
costituzionale anche per le leggi regionali; e, del resto, ciò é stato
riconosciuto da questa Corte (v. sentenze 25
febbraio 1958, n. 9; 14 luglio 1958, n.
54, e, da ultimo, 9 marzo 1959, n. 11);
ma afferma anche - ed é innegabile - che la norma dell'art. 81 non può avere
per le Regioni una portata diversa e più rigorosa di quella che essa ha nei
confronti dello Stato. E in particolare, richiamandosi appunto a questa
riserva, osserva che la legge regionale impugnata importa semplicemente una
sistemazione e un riordinamento dello stato giuridico ed economico dei
dipendenti della Regione; che non si tratta di un nuovo titolo di spesa; che
per il suo meccanismo e per le modalità della sua attuazione non determina
nuove e maggiori spese; che l'indicazione dei mezzi di copertura delle nuove o
maggiori spese, richiesta dall'art. 81, riguarda soltanto le nuove o maggiori
spese che incidano sul bilancio in corso; che, infine, "se poi la legge
stessa comporti delle spese maggiori, é cosa che rimane da dimostrare e la cui
dimostrazione incombe alla autorità ricorrente".
Quest'
ultima affermazione non può essere accettata. L'ultimo comma dell'art. 81
stabilisce che la legge stessa che comporta nuove o maggiori spese deve
indicare i mezzi per farvi fronte. L'obbligo di soddisfare a questo precetto
costituzionale ricade su chi propone la legge, sia questa di iniziativa
governativa, sia di iniziativa parlamentare.
Né si può
assumere che mancando nella legge ogni indicazione della così detta
"copertura", cioé dei mezzi per far fronte alla nuova o maggiore
spesa, si debba per questo solo fatto presumere che la legge non implichi
nessun onere o nessun maggiore onere. La mancanza o la esistenza di un onere si
desume dall'oggetto della legge e dal contenuto di essa. Anche se per una
maggiore spesa non occorra trovare una nuova copertura, in quanto essa può
rientrare nel capitolo normale del bilancio in corso, nel senso che nel
capitolo vi é capienza per l'aumento di spesa, pure é necessario, per
soddisfare al precetto dell'art. 81, che la legge contenga la menzione che per
la spesa si farà fronte con la somma già iscritta in bilancio al capitolo
espressamente nominato; e se alla nuova o maggiore spesa non é necessario trovare
una copertura a parte, extrabilancio, ma vi sia, nel bilancio, un capitolo o
dei capitoli che offrano una eccedenza di stanziamento che si possa destinare
alla nuova o maggiore spesa, si procederà ad una riduzione delle somme
assegnate a quei capitoli, con lo "storno", e all'assegnazione della
differenza a nuovi capitoli o a capitoli esistenti, ma occorre sempre nella
legge, per soddisfare al precetto dell'art. 81, che si faccia menzione dello
storno e, ancora, con apposita disposizione, nella legge stessa, che sia data
autorizzazione al Ministro del tesoro di apportare al bilancio le debite
variazioni, e queste poi debbono essere inserite in apposita legge.
Non può,
poi, seguirsi la difesa della Regione quando afferma che la legge in esame non
importa nuove o maggiori spese, ma semplicemente una sistemazione e un
riordinamento dello stato giuridico ed economico degli impiegati della Regione.
Che non si tratti di un nuovo "titolo" di spesa, nel senso che si
tratta pur sempre di spesa per i dipendenti della Regione, si può ammettere; ma
dall'esame delle disposizioni della legge e delle numerose sue tabelle - che
della legge fanno parte integrante - apertamente appare che un aumento di
spesa, e notevole, vi é. Ciò é ammesso dalla stessa difesa della Regione. Nel
ricorso del Presidente del Consiglio si afferma, infatti, che la legge, con le
tabelle, prevede un organico complessivo di 991 unità rispetto alle 415
contemplate dalle precedenti disposizioni in materia. Se anche non si vogliano
ammettere tali cifre - e la conseguente differenza numerica di aumento del
personale con relativo nuovo o maggiore onere -, non si può non ammettere
quanto la difesa stessa della Regione dichiara: "In realtà il personale
attualmente in servizio presso la Regione é costituito da 687 unità; e poiché
l'organico completo approvato con la legge impugnata prevede 921 unità,
l'aumento é di solo 234 unità: la metà dunque, o poco più, di quanto
l'Avvocatura dello Stato ritiene; e appena poco più di un terzo rispetto alla
consistenza attuale". Un notevole aumento numerico del personale vi é
dunque, con conseguente maggiore onere, del quale non é stata dimostrata la
copertura. Né vale opporre che non vi é nessun onere in quanto il nuovo
personale sarebbe assunto solo in avvenire. A parte che si tratta di una
affermazione, estranea al contesto della legge impugnata, priva di qualsiasi
dimostrazione, é da notare che tutte le leggi che contemplano un riordinamento
del personale o stabiliscono un nuovo organico, regolano le carriere e fissano nuove
tabelle, anche quando si preveda che le disposizioni adottate vengano attuate
in tempi successivi, contengono sempre la indicazione delle basi finanziarie
per la loro esecuzione. Il Presidente della Regione nel riferire nella riunione
della Giunta regionale del 25 luglio 1958 (v. verbale in atti) sulla proposta
di resistere al ricorso prodotto a questa Corte dal Presidente del Consiglio
dei Ministri, ebbe ad affermare che "anche la legge nazionale
sull'ordinamento delle carriere del personale civile dello Stato (D.P.R. 11
gennaio 1956, n. 16) non contiene, perché non poteva, alcuna previsione di
maggiori oneri conseguenti all'applicazione della legge medesima". Ma
l'affermazione non é esatta: il D.P.R. 11 gennaio 1956 é una legge delegata; la
legge 20 dicembre 1954, n. 1188, con la quale veniva concessa al Governo la
delega per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati
dello Stato, contiene l'art. 12, che reca un complesso di disposizioni
riguardanti la copertura della spesa della emananda legge delegata. Le stesse
leggi regionali sarde precedentemente emanate in materia contengono - e non
poteva essere altrimenti - la disposizione riguardante la copertura, in
ossequio al precetto dell'art. 81 della Costituzione: basta citare, per tutte,
l'art. 7 della già ricordata legge regionale 5 maggio 1953, n. 19 - che é la
più importante -, contenente modifiche agli organici dell'Amministrazione
regionale e disciplina delle assunzioni del personale avventizio, ed alla
quale, come per la legge ora in esame, sono allegate le tabelle del personale
attribuito alla Presidenza della Giunta regionale ed ai vari Assessorati.
10. -
Maggiore attenzione meriterebbe la questione sollevata dalla difesa della
Regione - sempre a proposito dell'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 81
della Costituzione - se il precetto costituzionale riguardante l'obbligo della
indicazione della copertura riguardi soltanto quella parte delle nuove o
maggiori spese che incidono sul bilancio in corso od anche, oltre questa parte,
anche quella che va a ricadere - naturalmente per effetto diretto della legge
stessa - sul bilancio successivo od anche, eventualmente, su quelli futuri. La
difesa della Regione abbraccia e difende la prima tesi e si riporta ad una
tendenza che ebbe, in tal senso, a manifestarsi, subito dopo l'entrata in
vigore della Costituzione, ad opera di alcuni parlamentari, presso alcuni
organi legislativi, per facilitare l'iniziativa parlamentare nella proposizione
dei progetti di legge, e venne anche condivisa in qualche pronuncia dall'Alta
Corte per
Ciò é
sufficiente per l'accoglimento del motivo, il quale riguardando, come già
innanzi si é notato, la base fondamentale della legge, qual’è quella
finanziaria, la investe tutta, e perciò non é necessario scendere all'esame
degli altri motivi proposti.
PER
QUESTI MOTIVI
respinge le
eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa della Regione;
dichiara la
illegittimità costituzionale della legge approvata dal Consiglio regionale
sardo in data 17 maggio 1957, concernente "Norme sullo stato giuridico,
trattamento economico e ordina mento gerarchico del personale dipendente
dall'Amministrazione regionale", in riferimento all'ultimo comma dell'art.
81 della Costituzione.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30
aprile 1959.
Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare
AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario
COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino
PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio
MANCA - Aldo SANDULLI.
Depositata
in cancelleria il 18 maggio 1959.