SENTENZA N. 11
ANNO 1959
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori
Giudici:
Dott. Gaetano AZZARITI,
Presidente
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Prof. Ernesto BATTAGLINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO
GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI
AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Mario BRACCI
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale della legge regionale sarda 30 marzo 1957,
contenente "Disposizioni relative all'esercizio della caccia", promosso
con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 5 luglio
1958, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 9 luglio 1958
ed iscritto al n. 19 del Registro ricorsi 1958.
Udita nell'udienza
pubblica del 4 febbraio 1959 la relazione del Giudice Mario Bracci;
uditi il
sostituto avvocato generale dello Stato Raffaello Bronzini, per il Presidente
del Consiglio dei Ministri, e gli avvocati Egidio Tosato e Pietro Gasparri, per
Ritenuto
in fatto
La legge
regionale sarda 30 marzo 1957, contenente "Disposizioni relative
all'esercizio della caccia", é costituita da 5 articoli.
Col primo si
sancisce che "fino a quando non sarà approvata un'apposita legge
regionale, si applicheranno in Sardegna le norme del T.U. approvato col R.D. 5
giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni, escluse quelle di cui al tit.
II, cap. lo del D.P.R. 1 giugno 1955, n. 987".
Col secondo
si dispone che le funzioni esercitate dal Ministero o dal Ministro
dell'agricoltura, in forza del R.D. 5 giugno 1939, n. 1016, saranno esercitate
rispettivamente dall'Assessorato e dall'Assessore all'agricoltura della
Regione: contro i provvedimenti dell'Assessore é dato ricorso alla Giunta
regionale, ai sensi dell'art. 41 dello Statuto.
Col terzo é
data facoltà all'Amministrazione regionale di delegare in tutto o in parte agli
enti locali l'esercizio delle funzioni amministrative nelle materie di cui alla
legge in esame.
Col quarto é
disposto che, in caso di delega, gli enti locali devono presentare annualmente
all'Amministrazione regionale, entro il luglio, i programmi preventivi relativi
alle funzioni delegate ed entro il febbraio i rendiconti delle spese sostenute.
Col quinto é
stabilito che le spese per l'applicazione della legge facciano carico al cap.
84 dello stato di previsione del bilancio regionale 1957 e successivi esercizi.
Questa
legge, rinviata alla Regione dal Governo, ai sensi dell'art. 127 della
Costituzione e riapprovata dal Consiglio regionale, é stata impugnata dal
Presidente del Consiglio con ricorso 5 luglio 1958, depositato il 9 luglio
detto, in ordine a deliberazione del Consiglio dei Ministri 3 luglio 1958.
I motivi del
ricorso sono quattro. Col primo motivo é denunziata l'illegittimità
costituzionale dell'art. 1 della legge regionale sopra citata per violazione
dell'art. 57 dello Statuto per
Col secondo
motivo é denunziata l'illegittimità dello stesso art. 1 per violazione
dell'art. 6 dello Statuto sardo, nonché dell'art. 118, comma primo, e disp.
trans. VIII della Costituzione. Il Governo della Repubblica ricorrente ritiene
che in ogni caso
Col terzo
motivo il Governo, richiamandosi alla giurisprudenza della Corte
costituzionale, denuncia l'illegittimità dell'art. 3 della legge citata per
violazione dell'art. 118, ultimo comma, della Costituzione e 44 dello Statuto
sardo, in relazione all'art. 39 della legge 10 febbraio 1953, n. 62. La delega
non potrebbe avvenire in maniera generica, senza indicazione delle funzioni che
s'intendono delegare, e sarebbe di competenza del potere legislativo: questi
principi sarebbero violati dall'art. 3 che parla di "funzioni
amministrative nella materia di cui alla presente legge" e di facoltà di
delega da parte dell'"Amministrazione regionale". Eccepisce
Col quarto
motivo il Governo lamenta l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della
legge citata per violazione dell'art. 81 della Costituzione, dell'art. 41 delle
norme d'attuazione dello Statuto sardo e dell'art. 50, comma secondo, della
legge sulla contabilità generale dello Stato R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.
Secondo il ricorrente, il capitolo 84 del bilancio regionale 1957, richiamato
dall'art. 5 della legge, é uno stanziamento destinato ad altri scopi, che non
può servire per copertura a nuovi oneri finanziari della Regione.
Replica
Ambedue le
parti hanno presentato successivamente una memoria defensionale ciascuna.
La difesa
dello Stato ha illustrato il ricorso ed ha replicato alle eccezioni avversarie,
insistendo soprattutto sul punto che lo Statuto per
La difesa
della Regione ha insistito nelle proprie repliche, illustrando preliminarmente
l'imbarazzante situazione creata alla Regione dal D.P.R. 10 giugno 1955, n.
987, che determinò la legge regionale impugnata, verosimilmente transitoria, e
analizzando più profondamente i vari aspetti delle questioni. Fra l'altro ha
segnalato che le disposizioni in esame altro non sarebbero che una legge
regionale per la caccia, modellata nel suo contenuto, salvo le modifiche di
alcuni articoli, sulla legislazione statale del 1939. Quanto alla delegazione é
stato osservato che, in realtà, nella disposizione impugnata non si avrebbe una
delega, ma, semmai, un'autorizzazione fatta all'Amministrazione regionale di
delegare le sue funzioni in materia di caccia.
All'udienza
del 4 febbraio i difensori delle parti hanno illustrato oralmente le tesi
sostenute negli scritti difensivi.
Considerato
in diritto
1. - Secondo
la difesa dello Stato la legge regionale impugnata tende a dare efficacia in
Sardegna a norme della legislazione statale che già sono efficaci per se
stesse; a privare d'efficacia norme del pari statali che sono attualmente in
vigore e a richiamare in vita norme della legislazione dello Stato che sono
state abrogate dal legislatore nazionale. Sotto questi profili la legge
regionale 30 marzo 1957, contenente disposizioni relative all'esercizio della
caccia, sarebbe costituzionalmente illegittima e la difesa dello Stato richiama
a sostegno della propria tesi i principi che in altre occasioni
In realtà
questi richiami alla giurisprudenza della Corte (sentenza n. 6 del
1957) in materia di rapporti fra legislazione statale e legislazione
regionale sono, nel caso, del tutto fuori luogo.
Di fatto é
vero che il contenuto della norma dell'art. 1 della legge impugnata é tratto,
mediante rinvio, da leggi statali in vigore o abrogate e con esclusione di una
parte della legislazione statale sulla caccia, attualmente in vigore, ma dal
punto di vista giuridico la legge in esame ha totalmente escluso dal territorio
della Regione autonoma della Sardegna la legislazione statale in materia di
caccia, sostituendovi la propria.
In Sardegna
nessuna legge regionale sulla caccia era stata emanata fino all'entrata in
vigore del D.P.R. 10 giugno 1955, n 987, sul decentramento dei servizi
amministrativi del Ministero dell'agricoltura. Perciò era in vigore la legge
statale T.U. 5 giugno 1939, n. 1016, con le successive modificazioni e
l'attività amministrativa relativa era svolta dagli organi regionali, in luogo
di quelli statali, in virtù dell'art. 6 del D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327. Ma
quando é entrato in vigore il D.P.R. n. 987 del 1955, che decentra alle
province gran parte delle funzioni amministrative statali sulla caccia e che
porta notevoli modificazioni al T.U. 1016 del 1939,
Si tratta
perciò di legislazione regionale mediante rinvio a quella parte della
legislazione dello Stato che
Poiché si
verte in materia di legislazione regionale che incontra soltanto i limiti della
Costituzione e dei principi dell'ordinamento giuridico dello Stato (art. 3,
lett. i, dello Statuto speciale, legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3),
la produzione di norme regionali mediante rinvio parziale alle leggi dello
Stato é da ritenersi costituzionalmente legittima.
Potrebbe
osservarsi, come fu osservato dal Governo della Repubblica in occasione del
rinvio della legge all'Assemblea regionale sarda, che sembra inopportuna una
regolamentazione provvisoria e frammentaria della caccia in Sardegna mentre é
in corso di esame la preannunziata legge regionale che disciplina completamente
Ma questi
rilievi, a prescindete dalla giustificazione dell'urgenza della legge, data nel
caso dalla difesa della Regione, sono d'opportunità e non hanno rilevanza circa
la legittimità costituzionale delle norme.
2. - É del
pari infondato il secondo motivo del ricorso governativo che lamenta la
violazione dell'art. 118 della Costituzione, in quanto la legge regionale
impugnata non avrebbe potuto modificare le norme statali sul decentramento alle
province delle funzioni amministrative in materia di caccia. Difatti, secondo
il citato art.
Il richiamo
all'art. 118 della Costituzione non é decisivo. Senza escludere che in questa
disposizione possano ravvisarsi anche anticipi valevoli per le autonomie
regionali in generale, non vi é dubbio che la norma invocata, strettamente
collegata con l'art. 117 della Costituzione, riguarda essenzialmente le regioni
a statuto comune.
Per
Questa é del
resto l'interpretazione del legislatore statale. Dalle leggi di delega 11 marzo
1953, n. 150, e 18 giugno 1954, n. 343, che concernono la delega legislativa al
Governo per l'attribuzione di funzioni "statali" d'interesse
esclusivamente locale alle province, ai comuni e agli altri enti locali, si
evince chiaramente che questo decentramento amministrativo é previsto soltanto
per il territorio delle future regioni a statuto comune, in attesa che si attui
l'ordinamento regionale ordinario e con esclusione del territorio delle regioni
a statuto speciale.
Difatti
l'art. 4 della legge di delega n. 150 del 1953 dispone che le norme delegate
dovranno tendere a decentrare agli enti indicati nell'art. 1 funzioni
"statali" d'interesse esclusivamente locale, delle quali non si
ritenga "essenziale" l'applicazione da parte di "organi diretti
dell'amministrazione dello Stato" e per le quali l'attribuzione ad organi
degli enti locali permetta una più appropriata valutazione degli interessi
pubblici ed un più sollecito loro soddisfacimento.
Inoltre,
secondo l'art. 5, "le norme delegate, da emanarsi ai sensi della presente
legge, potranno essere modificate, attuandosi l'ordinamento regionale, dalle
leggi che
Infine
l'art. 73 del D.P.R. n. 987 del 1955 dispone: "Resta salva la competenza
attribuita nella materia disciplinata dal presente decreto alle Regioni ad
autonomia speciale, ai sensi e nei limiti dei rispettivi statuti".
In Sardegna,
nel 1953-
3. - La
norma della legge regionale impugnata, (art. 3) che ha dato luogo al terzo
motivo del ricorso del Governo della Repubblica, é così formulata
"L'Amministrazione regionale può delegare in tutto o in parte agli enti
locali l'esercizio delle funzioni amministrative nelle materie di cui alla
presente legge".
La difesa
dello Stato interpreta l'articolo nel senso che in virtù di questa norma la
delegazione delle funzioni dell'Amministrazione regionale agli enti locali
possa avvenire senz'altro mediante atti amministrativi e ritiene che ciò sia
costituzionalmente illegittimo perché dall'art. 118 della Costituzione e
dall'art. 39 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, si desumerebbe che il potere
di delegazione é di esclusiva competenza legislativa.
L'art. 44
dello Statuto per
D'altra
parte la delegazione é istituto eccezionale nel campo del diritto amministrativo
per il principio dell'istituzionalità delle competenze dal quale deriva, fra
l'altro, che le funzioni debbono essere effettivamente esercitate, di solito,
dall'organo al quale sono attribuite dall'ordinamento giuridico. Ciò spiega
perché nei casi eccezionali previsti dalla legge, in cui occorre che comunque
una funzione sia effettivamente esercitata, la delegazione ha luogo per atto
amministrativo, quasi intuitu personae.
Ma nel caso della delegazione regionale, quando "normalmente" le
funzioni debbono essere esercitate da soggetti diversi dal titolare delle
funzioni stesse, già previsti dalla legge costituzionale, cioè dagli enti
locali in luogo della Regione, sembra logico che la delegazione debba avvenire
mediante attribuzione di competenze in via generale, preventiva ed astratta,
durevolmente e secondo una disciplina che tenga conto dei principi propri di
questa materia, caratteristici del nostro sistema regionale, che
A ciò si
addice evidentemente la legge, anche per l'esigenza della certezza del diritto,
salvo che
Vero é che
gli artt. 3 e 4 della legge regionale in esame sono norme legislative che
prevedono la delegazione delle funzioni in materia di caccia dalla Regione agli
enti locali e che, in un certo senso, disciplinano questa delegazione o
"l'autorizzazione alla delegazione", come preferisce definirla la
difesa della Regione. Ma l'art. 3, considerato alla stregua dei principi in
materia di delegazione regionale, é manifestamente illegittimo perché non
indica quali siano gli enti locali destinatari della delegazione e non contiene
nessuna determinazione né delle funzioni regionali in materia di caccia che
sono oggetto della delegazione, né dei criteri direttivi ai quali gli enti
delegati dovranno uniformarsi. Le direttive di carattere finanziario contenute
nell'art. 4 sono legittime, ma del tutto insufficienti per la disciplina
legislativa della delegazione.
4. - Quanto
al quarto motivo, l'eccezione d'incompetenza, sollevata dalla Regione, é del
tutto infondata.
Nel merito
questo motivo del ricorso del Governo della Repubblica non é però fondato:
l'art. 5 impugnato non ha violato l'art. 81 della Costituzione e tanto meno
l'art. 41 delle norme d'attuazione dello Statuto per
Come già é
stato osservato sopra,
Perciò la
nuova legge non ha portato alcun onere nuovo, tenuto anche conto che, secondo
l'interpretazione adottata dalla Corte, nessuna delegazione potrà avere luogo a
favore degli enti locali - e quindi nessun onere della Regione per regolare i
rapporti finanziari con gli enti stessi - finché non sopravvenga una legge
regionale che disciplini ed effettui queste delegazioni.
Perciò non
può essere contestata la legittimità costituzionale della norma che pone le
spese per l'applicazione della legge impugnata a carico del capo 84 dello stato
di previsione della spesa del bilancio regionale 1957 - e ai capitoli
corrispondenti dei bilanci successivi - che già era destinato a
"contributi per l'applicazione della legge sulla caccia, per il
coordinamento della vigilanza e per le zone di ripopolamento e di cattura, e
per la relativa vigilanza tecnica, ecc.".
PER
QUESTI MOTIVI
in parziale
accoglimento del ricorso dello Stato:
dichiara
l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 30 marzo 1957
dell'Assemblea della Regione autonoma della Sardegna, contenente disposizioni
relative all'esercizio della caccia, con riferimento all'art. 44 dello Statuto
speciale per
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3
marzo 1959.
Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare
AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario
COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino
PAPALDO - Mario BRACCI -
Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI.
Depositata
in cancelleria il 9 marzo 1959