SENTENZA
N. 38
ANNO
1957
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Avv. Enrico DE NICOLA, Presidente
Dott. Gaetano AZZARITI
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Prof. Ernesto BATTAGLINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Mario BRACCI
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sui seguenti cinque ricorsi iscritti ai nn.
54, 55, 59, 60 e 63 del Registro ricorsi 1956 proposti dal Presidente del
Consiglio dei Ministri:
1. - Ricorso n. 54, notificato
il 23 luglio 1956 e depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il
28 successivo, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge
regionale siciliana 30 giugno 1956, n. 40, intitolata "Provvedimenti in
materia di imposta generale sull'entrata".
2. - Ricorso n. 55,
notificato il 23 luglio 1956 e depositato nella cancelleria della Corte
costituzionale il 28 successivo, per la dichiarazione di illegittimità
costituzionale dell'art. 13 della legge regionale siciliana intitolata
"Fondo di sovvenzione e prestiti per i dipendenti regionali".
3. - Ricorso n. 59,
notificato il 29 settembre 1956 e depositato nella cancelleria della Corte
costituzionale il 4 ottobre 1956, per la dichiarazione di illegittimità
costituzionale dell' art. 13 della legge regionale siciliana 13 settembre 1956,
n. 47, intitolata "Fondo di sovvenzione e prestiti per i dipendenti
regionali".
4. - Ricorso n. 60,
notificato il 10 ottobre 1956 e depositato nella cancelleria della Corte
costituzionale il 19 successivo, per la dichiarazione di illegittimità
costituzionale della legge regionale siciliana, approvata in data 5 ottobre
1956 dal titolo "Modifiche alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e
provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori
involontariamente disoccupati".
5. - Ricorso n. 63,
notificato il 2 novembre 1956 e depositato nella cancelleria della Corte
costituzionale il 7 successivo per la dichiarazione di illegittimità
costituzionale degli art. 80, 53 e 82, 3, 79 e 83, 48 lett. g, 7, 67 della
legge regionale siciliana 1 ottobre 1956, n. 54, sulla "Disciplina della
ricerca e coltivazione delle sostanze minerali nella Regione".
Viste le costituzioni in giudizio del Presidente
della Giunta regionale siciliana;
udita nell'udienza pubblica del 6 febbraio 1957 la
relazione del Giudice Giovanni Cassandro;
uditi i sostituti avvocati generali dello Stato
Cesare Arias, Giuseppe Guglielmi e Giuseppe Belli per il ricorrente, e gli
avvocati Giuseppe Chiarelli, Franco Pierandrei, Giuseppe Guarino, Alfonso
Tesauro, Emilio Crosa, Pietro Virga e Camillo Ausiello Orlando per
Ritenuto
in fatto
1. - Con ricorso
notificato al Presidente della Giunta regionale siciliana il 23 luglio 1956 il
Presidente del Consiglio dei Ministri, su conforme deliberazione del Consiglio
stesso, sollevò la questione di legittimità costituzionale della legge
regionale siciliana 30 giugno 1956, n. 40, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Regione n. 41 del 7 luglio 1956, recante "provvedimenti in materia
di imposta generale sull'entrata". Questa legge, nell'art. 1, stabilisce
testualmente: "L'Assessore per le finanze può avvalersi della facoltà
prevista dall'art. 10 del D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 348, ai fini della
determinazione degli speciali regimi di imposizione dell'imposta sull'entrata
ivi contemplati, oltre che per le entrate derivanti dagli atti economici
indicati nel detto articolo e da quelli previsti dall'art. 9 del D.L.L. 7
giugno 1945, n. 386, dall'art. 12 del D.L.C.P.S. 27 dicembre 1946, n. 469,
dall'art. 13 del D.L. 3 maggio 1948, n. 799, dall'art. 11 della legge 7 gennaio
1949, n. 1, dall'art. 8 della legge 29 dicembre 1949, n. 955, dall'art. 3 della
legge 4 marzo 1952, n. 110, anche per le entrate derivanti dal commercio delle
fave secche e della manna".
2. - La difesa dello
Stato sottolinea che questa legge fu emanata quando già pendeva davanti alla
Corte costituzionale un ricorso dello Stato contro il decreto 31 dicembre 1954,
n. 147, dell'Assessore per le finanze, che stabiliva speciali regimi di
imposizione dell'imposta generale sull'entrata per l'anno 1955 e per alcune
categorie di entrate e dopo che un analogo decreto del 31 dicembre 1955 non era
stato registrato dalla Corte dei conti. Si può ora aggiungere che il conflitto
di attribuzione sollevato con quel ricorso é stato esaminato dalla Corte e
deciso con sentenza
n. 9 del 16 gennaio 1957.
3. - La difesa dello
Stato fa poi un'ipotesi subordinata che ha un maggiore interesse e un
riferimento più immediato al presente giudizio. E l'ipotesi é la seguente. Se
si vuol riconoscere alla Regione potestà legislativa in materia tributaria,
questa potestà non potrebbe essere se non di natura sussidiaria o concorrente e
non potrebbe trovare fondamento se non nell'art. 17 dello Statuto. Ma anche in
tal caso la legge impugnata sarebbe costituzionalmente illegittima, in quanto
essa, attribuendo all'Assessore per le finanze poteri maggiori di quelli
assegnati dalla legge statale al Ministro per le finanze, ed estendendo la
facoltà di cui all'art. 10 del D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 348, anche a materia
diversa da quella contemplata dalla legislazione dello Stato (fave secche e
manna), non avrebbe osservato i limiti posti dal medesimo art. 17 dello Statuto
speciale al potere legislativo concorrente o secondario della Regione.
4. -
1) lo Stato non
potrebbe proporre questione di legittimità costituzionale di una legge
regionale siciliana davanti a questa Corte, perché per
2) questa tesi
troverebbe conferma nel fatto che le leggi siciliane non sono soggette a quel
controllo politico del Governo che si esprime nell'apposizione del visto o nel
rinvio all'Assemblea regionale per una seconda deliberazione con maggioranza qualificata,
né subiscono il controllo di merito da parte dello Stato in quanto, ai sensi
dell'art. 29 dello Statuto siciliano, esse devono essere promulgate e
pubblicate decorsi otto giorni dalla comunicazione al Commissario dello Stato
se non vi sia stata impugnativa davanti all'Alta Corte per
3) in particolare la
legge, della cui legittimità si discute, é stata promulgata e pubblicata il 7
luglio 1956 e pertanto non può più essere impugnata in via principale dallo Stato
davanti alla Corte costituzionale, perché il sistema stabilito dall'art. 127
della Costituzione e 31 della legge 11 marzo 1953,n. 87,consente allo Stato di
impugnare soltanto leggi deliberate, ma non ancora promulgate e tanto meno
pubblicate;
4) il Presidente del
Consiglio dei Ministri che ha proposto la questione non é legittimato ad agire
perché ai sensi dell'art. 27 dello Statuto speciale l'impugnativa delle leggi
siciliane deve essere proposta dal Commissario dello Stato per
5) il ricorso sarebbe
irricevibile per scadenza dei termini, tanto di quello di cinque giorni dalla
comunicazione della legge al Commissario dello Stato di cui all'art. 28 dello
Statuto speciale, quanto dell'altro di quindici giorni di cui al quinto comma
dello art. 127 della Costituzione che é il solo applicabile al caso, dato che
le deliberazioni dell'Assemblea siciliana hanno carattere definitivo;
6) inammissibili,
infine, sarebbero i motivi secondo e terzo del ricorso dello Stato in quanto
essi denunziano vizi di violazione dello Statuto fondati sul contenuto della
legge, e non vizi di competenza: i soli che possa conoscere
5. - Quanto al merito
della questione di legittimità la difesa della Regione riafferma la tesi del
potere legislativo regionale siciliano ex art. 36 e sostiene che da questa
affermata potestà legislativa discende come necessario corollario la competenza
amministrativa della Regione. Impossibile perciò il ricorso all'art. 17 dello
Statuto, alla pretesa violazione dei principi della legislazione statale e
all'affermata, ma non dimostrata, mancanza del fine di soddisfare alle condizioni
particolari e agli interessi propri della Regione, di cui fa parola il citato
art. 17.
6. - Con memoria
depositata nella cancelleria della Corte il 22 gennaio 1957,
7. - Con altro
ricorso notificato al Presidente della Giunta regionale il 23 luglio 1956, il
Presidente del Consiglio dei Ministri, su conforme deliberazione del Consiglio,
ha proposto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge
regionale siciliana regolante il "fondo di sovvenzioni e prestiti per i
dipendenti regionali", comunicata al Commissario dello Stato il 9 luglio
1956. Tale articolo dispone: "Sono estesi ai prestiti di cui all'art. 1 le
agevolazioni fiscali previste dall'art. 47 e dall'art. 66 del T.U. approvato
con decreto del Presidente della Repubblica il 5 gennaio 1950, n.
8. - La difesa dello
Stato ripropone, in questo giudizio, gli stessi motivi svolti nel ricorso
precedente e intorno alla potestà legislativa regionale in materia tributaria e
alla connessa potestà amministrativa. Per quanto specificamente attiene
all'articolo di legge in contestazione essa, muovendo dall'ipotesi subordinata
che una potestà legislativa della Regione non potrebbe essere fondata se non
sull'art. 17 dello Statuto speciale, afferma che, pure in questa ipotesi,
sussisterebbe l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, perché questo
articolo sarebbe in contrasto con i principi ai quali si ispira la legislazione
dello Stato, dato che le agevolazioni fiscali previste dagli artt. 47 e 66 del
T.U. 5 gennaio 1950, n. 180, sono state abrogate per effetto dell'art. 47 del
D.L. 25 giugno 1953, n. 492, il quale ha disposto che tutte le esenzioni e
riduzioni dell'imposta di bollo stabilite senza determinazione di tempo o per
tempo superiore al quinquennio cesseranno "di diritto allo scadere del
quinquennio dalla data in cui ha avuto inizio la esenzione o la
riduzione". Né sarebbe possibile invocare condizioni particolari o
interessi propri della Regione, dei quali parla il citato art. 17 dello
Statuto, perché non sarebbe in nessun modo giustificato che i dipendenti della
Regione siciliana godano un privilegio fiscale negato ai dipendenti dello Stato
o degli altri enti pubblici.
La difesa regionale,
da parte sua, ha riproposto le eccezioni di irricevibilità e di inammissibilità
già sollevate per il ricorso precedente, ribadita la sua tesi intorno ai limiti
della potestà legislativa e amministrativa della Regione siciliana in materia tributaria,
e respinta la tesi subordinata della difesa dello Stato della violazione
dell'art. 17 dello Statuto siciliano.
9. - Sennonché,
mentre pendeva davanti alla Corte il ricorso del Presidente del Consiglio, il
Presidente della Regione ha promulgato e pubblicato la legge in questione che
ha preso la data del 13 settembre 1956, n. 47, ed é comparsa nel n. 61 del 15
settembre 1956 della Gazzetta Ufficiale della Regione. Di qui nuovo ricorso del
Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato al Presidente della Giunta
regionale il 29 settembre dello scorso anno.
Anche questo ricorso,
sostiene la difesa regionale, nelle sue deduzioni depositate nella cancelleria
della Corte il 24 ottobre 1956, deve essere ritenuto inammissibile, sia perché
tardivo - il Commissario dello Stato non propose impugnativa entro i cinque
giorni dalla comunicazione della legge giusta l'art. 28 dello Statuto siciliano
- e sia perché diretto contro una legge legittimamente già promulgata - il
Presidente della Giunta regionale, trascorso il termine dell'art.
10. - Nel merito, con
memoria depositata nella cancelleria della Corte il 24 gennaio 1957, che sarà
ricordata in seguito, per la parte che attiene alle eccezioni pregiudiziali di
inammissibilità, la difesa regionale nega che il vizio di violazione di legge
denunciato dallo Stato possa rientrare tra quelli il cui giudizio competa alla
Corte costituzionale. Subordinatamente, sostiene che l'asserita violazione dei
principi della legislazione statale non ha avuto luogo. L'articolo 13 della
legge regionale non detta un nuovo precetto, ma recepisce quello contenuto
nella legge statale 5 gennaio 1950, n. 180, che non sarebbe stato abrogato
dall'art. 47 dei D.P.R. 25 giugno 1953, n. 492, ma piuttosto integrato con la
fissazione di un termine di durata. E codesta integrazione opererebbe anche nei
confronti della legge siciliana che conterrebbe un rinvio formale e non
materiale. Ma, anche se si volesse ammettere l'abrogazione delle disposizioni
contenute negli artt. 47 e 66 del T.U. 5 gennaio 1950, n. 180, non per questo
sarebbe illegittima la norma regionale, perché essa si inspirerebbe ai principi
impliciti nelle esenzioni elencate nella tabella B allegata al D.P.R. 25 giugno
11. - L'Assemblea
regionale siciliana il 5 ottobre 1956 approvava una legge recante
"modifiche alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e provvedimenti in materia
di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente
disoccupati". Questa legge stabilisce che nel territorio della Regione
siciliana "le funzioni esecutive ed amministrative sono esercitate
dall'Assessore al lavoro, previdenza ed assistenza sociale anche per le materie
previste dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, la cui applicazione nel territorio
della Regione avviene secondo le norme e le direttive disposte dall'assessore
predetto" (art. 1); dispone che il ricordato assessore ha il potere di
emanare "i provvedimenti connessi ai pareri espressi dalla Commissione
regionale per l'avviamento al lavoro" istituita con decreto del Presidente
della Regione siciliana 18 aprile 1951, n. 25 (art. 2); detta norme circa la
formazione nel territorio della Regione delle liste di collocamento, previste
dall'art. 10 della legge 264 del 1949 (art. 3); conferisce al Presidente della
Regione su proposta dell'Assessore al lavoro, alla previdenza ed assistenza
sociale e sentita
12. - La legge fu
comunicata il giorno successivo 6 ottobre 1956 al Commissario dello Stato per
13. - La difesa dello
Stato e del Commissario per
a) disponendo
nell'art. 3 la pubblicazione delle liste di collocamento;
b) istituendo con
l'art.
c) riducendo col
medesimo articolo 6 da sette a quattro i rappresentanti dei lavoratori in seno
alle Commissioni;
d) richiamando in
vigore, per quanto attiene alla nomina dei coadiutori, la legge 21 agosto 1949,
n. 586, che é stata abrogata dall'art. 21 della legge 16 maggio 1956, n. 562,
sulla condizione giuridica ed economica dei collocatori comunali.
14. - La difesa della
Regione siciliana, nelle deduzioni depositate nella cancelleria della Corte l'8
novembre 1956, premessa la eccezione di irricevibilità e di improponibilità del
ricorso per incompetenza della Corte costituzionale, ne ha chiesto il rigetto
nel merito sostenendo:
1) la competenza
legislativa e amministrativa della Regione in materia di collocamento ex art.
17, lett. f, dello Statuto siciliano;
2) l'insussistenza
della violazione dei principi della legislazione statale e perché, in linea
generale, non ogni difformità da singoli precetti contenuti in norme di leggi
dello Stato configura una contrarietà ai principi e perché, in particolare:
a) l'art. 3 della
legge regionale, imponendo la pubblicità delle liste, avrebbe assicurato una
obiettiva comparazione delle posizioni individuali;
b) l'art. 6
risponderebbe, in sede regionale, alle medesime esigenze garantite dall'art.
26, primo comma, della legge n. 264 del 1949;
c) sempre l'art. 6,
riducendo i rappresentanti dei lavoratori da sette a quattro, assicurerebbe
egualmente, conformemente alla norma statale, la prevalenza in seno alle
Commissioni, dei lavoratori rispetto ai datori di lavoro;
d) il riferimento ai
principi contenuti nella legge 16 maggio 1956, n. 562, che sarebbero stati
violati, col richiamo della abrogata legge statale 21 agosto 1949, n. 586, non
sarebbe pertinente perché non é stato indicato quali questi principi siano.
15. - L'Assemblea
regionale siciliana il 14 marzo 1956 approvò la legge sulla "disciplina
della ricerca e coltivazione delle sostanze minerali della Regione". Il 17
dello stesso mese la legge venne comunicata, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto
della Regione siciliana, al Commissario dello Stato, il quale la impugnò
davanti all'Alta Corte siciliana; ma nel relativo giudizio di legittimità
costituzionale la difesa del Commissario dello Stato eccepì l'incompetenza
dell'Alta Corte siciliana.
Nelle more del
giudizio la legge regionale fu promulgata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Regione n. 67 del 18 ottobre 1956. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri, su conforme deliberazione del Consiglio stesso del 26 ottobre 1956, e
il Commissario dello Stato per
16. - La difesa dello
Stato e del Commissario dello Stato per
1) L'art. 80 della
legge regionale, trasformando in concessione trentennale la concessione
mineraria perpetua di cui allo art. 54 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, e
subordinando la nuova concessione alla istanza degli aventi diritto, da
proporre entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa legge regionale,
avrebbe violato l'art. 42 della Costituzione. Il decreto del 1927, ora
ricordato, avrebbe conferito alle concessioni perpetue, che esso regola, il
carattere di un diritto reale immobiliare tutelabile erga omnes che può
essere affievolito soltanto in ipotesi tassativamente determinate dalla legge.
L'art. 80, invece, avrebbe attuato una espropriazione ex lege, senza
indennità, dei diritti dei concessionari perpetui, non avrebbe rispettato un
diritto quesito e avrebbe stabilito una situazione di disuguaglianza tra i
concessionari perpetui di miniere della Regione siciliana e quelli del restante
territorio statale. La violazione dell'art. 42 della Costituzione risulterebbe
da ciò: che codesto articolo garantisce non soltanto il diritto di proprietà ma
tutti i diritti reali, alla stessa guisa che la legge sulla espropriazione per
pubblica utilità si riferisce sia al diritto di proprietà sia ai diritti reali.
2) Gli artt. 53,
commi terzo e quarto, e 82 della legge, prevedendo un diritto di accrescimento
della quota a favore degli eredi e dei contitolari di concessioni minerarie
violerebbe egualmente l'art. 42 della Costituzione. Si avrebbe, infatti, in
questo caso la espropriazione di un diritto reale senza indennità e a favore di
privati, mentre
3) L'art. 3 della
legge, riconoscendo al Presidente della Regione la facoltà di trasferire con
decreto le sostanze comprese nella categoria "cave" nell'altra
"miniere" (l'art. 2 della medesima legge distingue i giacimenti delle
sostanze minerali in miniere e cave), violerebbe lo Statuto siciliano e l'art.
76 della Costituzione. Non si tratterebbe, invero, di un mero accertamento
amministrativo costitutivo in base ai criteri fissati dalla legge, ma di una
delega legislativa, che lo Statuto non prevede e che, ad ogni modo, si porrebbe
senza l'osservanza delle disposizioni dell'art. 76 della Costituzione. La
norma, poi, operando un trasferimento dalla proprietà privata (cava) alla
proprietà demaniale (miniera) configurerebbe un altro caso di esproprio senza
indennità e sarebbe, perciò, anche dal punto di vista sostanziale, illegittimo.
4) Gli artt. 79 e 83
della legge regionale, disponendo in materia tributaria, violerebbero gli artt.
14, 17 e 20 dello Statuto siciliano che non riconoscono alla Regione potere
legislativo né amministrativo in tale materia e invaderebbero la sfera di
competenza dello Stato. D'altra parte, la stessa Alta Corte siciliana, che pure
ha ammesso che alla Regione spetti un siffatto potere legislativo, avrebbe
escluso che esso possa essere esercitato per stabilire agevolazioni ed
esenzioni tributarie. In terzo luogo, se si volesse fondare un potere di
emanare norme in materia tributaria sull'art. 17 dello Statuto, le disposizioni
della legge regionale sarebbero egualmente illegittime, perché avrebbero
varcato i limiti posti dal medesimo art. 17 alla potestà legislativa secondaria
o concorrente della Regione.
5) L'art. 48, lettera
g, della legge, riconoscendo validità giuridica erga omnes ai contratti
collettivi di lavoro e agli accordi interconfederali circa le commissioni
interne e ricollegando alla loro inosservanza la decadenza dalla concessione,
avrebbe violato l'art. 17, lettera f, dello Statuto siciliano. Questo articolo
attribuisce, infatti, alla Regione in materia di lavoro una potestà legislativa
secondaria o complementare, tenuta all'osservanza di limiti precisi, che qui
invece sarebbero stati superati, col riconoscere, anche in mancanza di una
legge statale, efficacia generale ai contratti collettivi e agli accordi confederali.
6) La legge, non
riproducendo nell'art. 7, che pur regola l'intera materia dei permessi di
ricerca, l'art. 5 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, il quale subordina la
concessione di permessi di ricerca nelle zone interessanti la difesa al parere
dell'amministrazione militare, avrebbe attribuito a organi regionali
(esattamente all'Assessore per l'industria), competenza per le zone di
interesse militare, la cui tutela é riservata allo Stato.
7) L'art. 67 prima
parte della legge, comminando una pena pecuniaria di 300. 000 lire a carico di
chi intraprenda lavori di ricerca senza permesso o di coltivazione senza
concessione, avrebbe violato gli artt. 14 e 17 dello Statuto siciliano in
relazione all'art. 25 della Costituzione. Vero é, aggiunge la difesa dello
Stato, che non può negarsi alla Regione il potere di applicare sanzioni
amministrative, ma la sanzione amministrativa presupporrebbe uno stato di
subordinazione del soggetto, al quale essa si rivolge, di fronte
all'amministrazione. Quando queste condizioni non si verificano, e nel caso non
si verificherebbero, si avrebbe, nonostante il nomen iuris di sanzione
amministrativa, la creazione di un illecito penale. Trasgressori della norma
sarebbero qui, infatti, persone che non sono né permissionari né concessionari.
17. - La difesa della
Regione, con deduzioni depositate nella cancelleria della Corte il 23 novembre
18. - Nel merito la
difesa della Regione osserva:
1) Non sussiste la
violazione dell'art. 42 della Costituzione. Il diritto del concessionario,
quale é stato determinato dalla legge mineraria e quale é stato costantemente
configurato dalla giurisprudenza, sarebbe un semplice "diritto di
esercizio di una attività di sfruttamento di cose immobili, condizionato
dall'interesse pubblico che tale attività presenta per l'economia
generale". La riprova di codesta natura del diritto del concessionario si
trae sia dal regime della decadenza così come é delineato dalla legge del 1927
e per il quale, nei numerosi casi in cui la decadenza si verifica, non si fa
luogo a indennizzo a favore del concessionario decaduto, sia dall'identità
della natura del diritto del concessionario tanto nei casi di concessioni
temporanee quanto nei casi di concessioni perpetue. Si dovrebbe, perciò,
parlare più che di concessioni perpetue, di concessioni a scadenza
indeterminata e concludere che la unificazione di tipi di concessione mineraria
stabilita dalla legge regionale non costituisce espropriazione della proprietà
privata agli effetti dell'art. 42 della Costituzione, "ma soltanto una
disciplina, con carattere generale e per esigenze di interesse pubblico, della
durata del rapporto di concessione".
2) L'art. 42 della
Costituzione non sarebbe stato violato nemmeno dagli artt. 53 e 82 della legge.
Non sarebbe esatto parlare, nei confronti della disciplina posta da questi
articoli, di un'avocazione alla Regione del diritto del privato. Quegli
articoli fanno derivare certe conseguenze dal rifiuto, nel caso di pluralità di
permissionari o concessionari, di ottemperare alla condizione, imposta dalla
legge per esigenze imperiose della tecnica produttiva, per l'esercizio del
permesso o della concessione: l'associazione, cioè, in una forma di impresa che
abbia natura di società commerciale. Codesto rifiuto verrebbe equiparato dalla
legge ad un atto volontario di rinuncia, le cui conseguenze (reintegrazione
della frazione rinunciata nell'entità unitaria complessiva a beneficio dei
rimanenti contitolari) sarebbero conformi a un principio generale del diritto,
che trova specifica applicazione negli artt. 572 e 674 del Codice civile. Con
ciò perderebbe fondamento anche l'altra censura mossa dall'Avvocatura dello
Stato che
3) Infondato é anche
il rilievo della violazione dello Statuto regionale e dell'art. 76 della
Costituzione. L'art. 3 della legge non contempla un caso di delegazione di
potestà legislativa, ma prevede un'attività tipicamente amministrativa fondata
sul variare delle condizioni di fatto e degli sviluppi dei sistemi produttivi.
Le conseguenze che derivano dall'appartenenza all'una o all'altra categoria di
sostanze minerali non sono prodotte dall'atto amministrativo, ma dalla legge.
Né può dirsi che la norma impugnata abbia preveduto un caso di espropriazione senza
indennità. La stessa legislazione statale (art. 45 R.D. 29 luglio 1927) prevede
in certi casi il passaggio in virtù di semplice provvedimento amministrativo
della cava sotto il regime della concessione previsto per le miniere ed accorda
in tali casi al proprietario il semplice rimborso del valore degli impianti,
dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile. La legge
regionale si mantiene perfettamente aderente a tali principi.
4) Nemmeno violati
gli artt. 14, 17, 20 dello Statuto siciliano dagli artt. 79 e 83 della legge,
posto che
5) L'art. 48, lettera
g, non ha violato l'art. 17, lettera f, dello Statuto, perché esso non
riguarderebbe direttamente la disciplina della materia del lavoro, ma mirerebbe
ad assicurare il regolare andamento dell'attività mineraria, a salvaguardare la
funzionalità della concessione, e rientrerebbe nell'ambito dell'art. 14,
lettera h, dello Statuto. Comunque, la norma regionale, prevedendo la grave
inadempienza dei contratti liberamente stipulati fra i rappresentanti delle
categorie come causa suscettibile di turbare il normale andamento
dell'esercizio minerario, si sarebbe tenuta nei limiti dell'art. 17 dello
Statuto, dovendo essere considerato il rispetto degli accordi stipulati un
interesse generale, che sussiste anche quando manchi nella legislazione attuale
dello Stato esplicito riconoscimento dell'efficacia generale degli accordi
sindacali.
6) Non sarebbe vero
che la mancanza di una esplicita norma della legge regionale che riproduca
l'art. 5 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, significhi che questo articolo non
sia più in vigore nel territorio della Regione siciliana. Esso non é stato né
esplicitamente né implicitamente abrogato dalla legge regionale, la quale, se
regola l'intera materia dei permessi di ricerca, la regola ovviamente nei
limiti della potestà legislativa della Regione, alla quale é sottratta la
materia della difesa militare.
7) Nemmeno fondato
l'ultimo motivo di ricorso dello Stato: l'art. 67 porrebbe una sanzione
amministrativa, non una sanzione penale, e la differenza tra l'una e l'altra
sanzione non può dedursi dal fatto che la prima deve essere rivolta a soggetti
legati alla pubblica amministrazione da un rapporto di subordinazione, bensì,
oltre che dal contenuto della sanzione e dai presupposti della sua
applicabilità, dalla materia degli interessi a cui tutela é disposta la
sanzione: "l'interesse generale offeso dall'atto illecito nel caso di
violazione di una norma penale, l'interesse particolare del ramo di attività
pubblica cui presiede l'amministrazione nel caso di violazione del precetto
amministrativo".
19. - Nelle note
aggiunte, depositate nella cancelleria della Corte il 24 gennaio 1957, la
difesa dello Stato respinge l'eccezione d'inammissibilità del ricorso per
difetto di legittimazione processuale sollevata dalla Regione in questo
giudizio in termini in parte diversi. La presenza nel giudizio del Commissario
dello Stato sarebbe stata dettata da motivi di cautela processuale, dato anche
che era stato appunto il Commissario a impugnare la legge davanti all'Alta
Corte per
Per quel che attiene
al merito, la difesa dello Stato riprende e svolge la tesi e i motivi esposti
nelle deduzioni. Per la chiarezza delle posizioni delle parti é sufficiente ricordare
quanto segue:
1) La tesi che la
concessione perpetua rappresenti un diritto privato di godimento di carattere
reale viene svolta col richiamo alla legge del 1927, che, con l'attuazione del
regime demaniale delle miniere, avrebbe rispettato nella sostanza i diritti dei
privati, convertendo il diritto di proprietà in un diritto o concessione
perpetua, che avesse un contenuto analogo a quello del diritto di proprietà e
come questo una durata illimitata nel tempo. Codesto rispetto invece non
sarebbe stato osservato dalla legge regionale, che ha trasformato la
concessione perpetua in concessione temporanea, convertendo, cioè, un diritto
in altro di contenuto economico non equivalente.
2) Che l'art. 3 della
legge regionale configuri un caso di delega legislativa sarebbe confermato
dall'art. 4 della medesima, che, consentendo al Presidente di assegnare all'una
o all'altra categoria (miniere o cave), sostanze non indicate nell'art. 2,
avrebbe veramente previsto un caso di accertamento tecnico amministrativo,
fondato sulla volontà della legge già espressa nell'elenco dell'art. 2. Non
così, invece, nel caso dell'art. 3 che, attribuendo al Presidente regionale la
facoltà di mutare la classificazione stabilita dall'art. 2 e di modificare
pertanto una disposizione di legge, presuppone l'esercizio di un potere
legislativo. Inoltre questo cambio di qualificazione comporterebbe la
sostituzione di un diritto di proprietà in una aspettativa di concessione, che
può ottenersi soltanto dal proprietario che coltivi direttamente la cava. Né
varrebbe il richiamo dell'art. 45 della legge del 1927, perché questo,
prevedendo nel caso di inerzia del proprietario, la concessione ad altri della
cava, non attenterebbe ai diritti del proprietario, ma creerebbe un sistema
idoneo a conciliare questi diritti con la pubblica utilità e il pubblico
interesse in applicazione del principio del fine sociale della proprietà
privata. Né si avrebbe una espropriazione, perché, in questo caso, cessando per
qualsiasi motivo la concessione, il giacimento ritorna nella disponibilità del
proprietario.
3) La difesa dello
Stato prende atto che
20. - Sulla eccezione
pregiudiziale di incompetenza della Corte costituzionale sollevata dalla difesa
della Regione in tutti i ricorsi che formano l'oggetto del presente giudizio,
la difesa dello Stato ha esposto le sue tesi in un'ampia memoria depositata
nella cancelleria della Corte il 24 gennaio di quest'anno. Il quesito che
Tale quesito dovrebbe
essere risoluto con la dichiarazione "che la competenza generale sulle
questioni di legittimità costituzionale delle leggi o degli atti aventi forza
di legge dello Stato e delle Regioni attribuita alla Corte costituzionale dagli
artt. 134 della Costituzione, 2 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 1
legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, non soffra alcuna eccezione o
limitazione e che, quindi, con l'entrata in funzione della Corte, sia venuta
meno la speciale giurisdizione costituzionale in tale materia attribuita
all'Alta Corte, precisamente come é venuta meno quella attribuita ai giudici
ordinari dalla VII disposizione transitoria e finale della Costituzione".
Fondamento di questa tesi la constatazione che la concorrenza delle due
giurisdizioni sarebbe in contrasto col principio dell'unità dello Stato,
sancito solennemente nell'art. 5 della Costituzione e nell'art. 1 dello Statuto
siciliano, e con l'altro che discende dall'unità dell'ordinamento
costituzionale e della giurisdizione costituzionale.
Premessa alla
dimostrazione di questa tesi é l'affermazione che nel nostro ordinamento
esisterebbe una graduazione delle norme costituzionali, secondo la quale quelle
contenute nella Costituzione, fonte autonoma rispetto ad ogni altra fonte,
sarebbero in una posizione di assoluta prevalenza. A un grado inferiore si
troverebbero le leggi di revisione costituzionale perché derivano dalla
Costituzione la loro efficacia e trovano in questa i loro limiti formali e
sostanziali; da codesta loro posizione discenderebbe, per esempio, la
conseguenza che esse devono procedere in modo espresso con dichiarata volontà
ai mutamenti della Costituzione. Allo stesso grado delle leggi di revisione si
troverebbero le altre leggi costituzionali e fra queste, ovviamente, anche
quelle che approvano uno Statuto regionale, le quali, anzi, troverebbero un
limite insuperabile nelle norme contenute negli artt.
Ciò che l'art. 116
della Costituzione consentirebbe é la deroga non già ai principi fondamentali
della Costituzione, ma a quelle particolari norme di questa relative alla
potestà legislativa e amministrativa delle Regioni a statuto comune. Ora, la
"costituzionalizzazione" dello Statuto siciliano, avvenuta il 26
febbraio 1948, altro scopo non ebbe, come si deduce, del resto, dal testo della
legge, se non quello di assicurare allo Statuto siciliano efficacia costituzionale
esclusivamente a questi effetti. Ne conseguirebbe che non si é derogato alla
competenza generale, estesa anche alla Sicilia, della Corte costituzionale,
espressione del principio dell'unità della giurisdizione costituzionale sancito
dalla Costituzione e dalle successive leggi costituzionali. Un esame appunto di
queste norme nonché dello Statuto siciliano porterebbe alla conclusione che,
per quanto riguarda la materia, cioè le leggi e gli atti aventi forza di legge
dello Stato o della Regione siciliana, la competenza della Corte costituzionale
é comprensiva di quella attribuita all'Alta Corte. Sarebbe, infatti, pacifico,
anche tra le parti, che la competenza della Corte costituzionale sussiste per i
giudizi di legittimità costituzionale di leggi regionali siciliane sorti in via
incidentale - ai sensi dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948,
n. 1, e 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87 - e altrettanto pacifico
sarebbe il riconoscimento della competenza della Corte costituzionale a conoscere
dei giudizi di legittimità costituzionale della legge regionale siciliana, su
impugnativa delle altre Regioni, ai sensi dell'art. 2 della legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 33 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Escludere dal campo di una competenza così ampia quella dei giudizi di
legittimità costituzionale delle leggi regionali, quando l'impugnativa sia
proposta in via principale dallo Stato, significherebbe snaturare il principio
fondamentale che emerge dall'art. 134 della Costituzione, secondo il quale la
competenza in materia costituzionale si determina esclusivamente in base
all'oggetto: più specificamente, significherebbe affermare l'esistenza di una
competenza speciale concorrente fondata sul procedimento, per cui una
controversia nella stessa materia fra gli stessi soggetti ed avente lo stesso
oggetto sarebbe devoluta alla cognizione di questo o quel giudice secondo il
diverso insorgere della controversia.
La difesa dello Stato
espone poi gli inconvenienti a cui porterebbe la coesistenza delle due
giurisdizioni in materia di legittimità costituzionale delle leggi regionali
siciliane. Tali inconvenienti rivelerebbero la violazione di un altro principio
che é della "certezza" dei giudicati: in tale materia imprescindibile
esigenza.
Si dovrebbe perciò
concludere che la competenza dell'Alta Corte in materia di legittimità
costituzionale delle leggi regionali siciliane é caducata perché incompatibile
con l'entrata in funzione della Corte costituzionale. Né codesta caducazione
contrasterebbe con l'autonomia siciliana che trova la sua garanzia non già
nell'esistenza di un organo giurisdizionale particolare, ma nell'attribuzione
di particolari poteri e funzioni di carattere sostanziale, legislativo e
amministrativo, e nella istituzione dei mezzi e dei rimedi giurisdizionali
necessari ad assicurarne l'esercizio.
21. - In secondo
luogo, la difesa dello Stato sostiene che l'articolo 134 é uno degli articoli
della Costituzione di non immediata applicazione. Sicché, a buon diritto, si
dette attuazione alle norme dello Statuto siciliano che prevedevano l'Alta
Corte. Ma, una volta entrata in funzione
22. - Infondati la
difesa dello Stato ritiene anche gli argomenti della difesa della Regione:
a) lo Statuto
siciliano non é successivo nel tempo alla Costituzione. Esso fu approvato con
R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455; né la legge 26 febbraio 1948, n. 2, poté
apportare innovazioni o modifiche allo Statuto. Essa si limitò ad attribuire
valore di legge costituzionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 della
Costituzione, allo Statuto quale esso era al momento in cui la legge
costituzionale entrò in vigore - abrogato nelle sue norme incompatibili con
b) Nemmeno fondata é
l'obiezione che le leggi regionali siciliane non siano soggette al visto e
siano definitive subito che siano state approvate dall'Assemblea regionale e
non siano impugnabili dopo la loro promulgazione, perché tutte le leggi
regionali sono impugnabili soltanto prima della promulgazione, e tutte le leggi
regionali possono essere impugnate dopo la promulgazione da parte di un'altra
Regione o in via incidentale nel corso di un giudizio.
23. - Per quel che
attiene poi al problema della forma e dei termini del procedimento, la difesa
dello Stato sostiene che l'ultimo comma dell'art. 127 della Costituzione
sarebbe applicabile anche per
Da ciò si dovrebbero
trarre queste conclusioni:
1) la questione di
legittimità costituzionale delle leggi siciliane deve essere proposta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri entro 15 giorni dalla comunicazione,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri;
2) il ricorso ha
effetto sospensivo e non può trovare applicazione la norma dell'art. 29 dello
Statuto siciliano dato che il potere che vi é attribuito al Presidente della
Regione siciliana di promulgare e pubblicare la legge é collegata al termine
per la proposizione del ricorso - che sarebbe ora di 15 giorni e non più di 5 -
e all'altro di 20, imposto all'Alta Corte per
24. - In una lunga e
dettagliata memoria allegata agli atti del ricorso n. 55, ma riferibile, ora
tutta, ora in parte, agli altri ricorsi che hanno promosso le questioni di
legittimità costituzionale oggetto dei presenti giudizi, la difesa della
Regione ripropone e svolge le eccezioni di inammissibilità e improponibilità
sopra esposte. Ai fini della chiarezza delle reciproche posizioni delle parti
va ricordato quanto segue:
1) L'esame
comparativo delle competenze dell'Alta Corte per
2) In secondo luogo,
l'Alta Corte per
3) Non vi sarebbe
stata abrogazione delle norme relative alla Alta Corte, né esplicita né
implicita. Non esplicita, perché manca qualsiasi espressa disposizione a
riguardo, e nemmeno implicita, perché non é sufficiente, per un'abrogazione
siffatta, che la legge anteriore e la legge posteriore regolino la stessa
materia, ma é necessario che l'una e l'altra regolino i medesimi rapporti
relativi alla stessa materia e, ciò che é più, che la legge posteriore si
ispiri a una ratio e postuli principi, che escludano la validità della ratio e
dei princip1 consacrati nella legge anteriore. E questo non é il caso in
discussione. Infatti le norme statutarie che istituiscono e regolano l'Alta
Corte per
4) La conferma della
tesi si trarrebbe dall'esame delle disposizioni costituzionali. L'art. 134 non
può avere abrogato le norme sull'Alta Corte, perché ha stabilito in termini
generali le attribuzioni della Corte costituzionale e ha disciplinato le
controversie di legittimità costituzionale, tra le quali non può essere
inquadrata l'impugnazione in via principale promossa dallo Stato avverso una
legge regionale. Per questa parte la competenza della Corte costituzionale trae
la sua origine dagli artt. 127 della Costituzione e 2 della legge
costituzionale 1948, n. 1, come risulta dal rilievo testuale che l'ora citato
art. 2 richiama proprio l'art. 127 e non l'art. 134. Né questo effetto
abrogativo si può giustificare collegando l'art. 134 con l'art. 1 della legge 9
febbraio 1948, n. 1, perché - e ne sono conferma gli artt. 23 e segg. della
legge 11 marzo 1953, n. 87 -, quest'articolo si riferisce soltanto al giudizio
di legittimità sorto in via incidentale. Ma v'é di più. L'art. 127 non é
applicabile alle Regioni a statuto speciale, ma soltanto a quelle di diritto
comune; del che sarebbero conferma:
a) il più volte
citato art. 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, che, per i
ricorsi dello Stato in via principale contro leggi regionali, non delinea una
competenza generale della Corte costituzionale, ma una competenza limitata ai
casi in cui l'art. 127 della Costituzione é applicabile, che sono quelli nei
quali l'impugnativa davanti alla Corte si inserisce in un sistema di controlli
politico - giurisdizionali non estendibile alle Regioni ad autonomia speciale;
b) il fatto che
quando il Costituente ha voluto estendere il medesimo sistema di controllo alle
leggi delle Regioni a statuto speciale lo ha dovuto fare in maniera esplicita;
nemmeno conforta il richiamo alle disp. trans. XVII e VII, tutte e due estranee
al problema che si deve risolvere: quello cioè, se le norme sull'Alta Corte
siano state oppure no abrogate dalla Costituzione.
5) Mancherebbe anche,
per potere parlare di abrogazione, la successione cronologica tra le due
discipline normative: lo Statuto siciliano, al quale venne attribuita forza di
legge costituzionale con la legge 26 febbraio 1948, n. 2, deve ritenersi a
tutti gli effetti successivo alla Costituzione. Il conferimento di efficacia
costituzionale diede luogo a una novazione della fonte delle norme dello
Statuto siciliano e di tutte le norme in esso contenute, dovendosi respingere
la tesi, anche sulla base del testo della legge, che tale conversione fosse
limitata alle norme in precedenza non abrogate dal sopravvenire della
Costituzione.
25. - Come infondata
é la tesi dell'abrogazione tacita dell'Alta Corte per
Nemmeno, infine, può
essere richiamato il principio dell'unità della giurisdizione costituzionale,
perché questo é un principio particolare della giustizia civile e penale per la
tutela dei diritti soggettivi (e pur qui sottoposto a deroghe) e non della
giustizia amministrativa e non sarebbe comunque invocabile per la giurisdizione
costituzionale la quale, alla pari di quella amministrativa ha caratteri
particolari.
26. - Ma, anche se si
volesse ritenere
27. - La difesa della
Regione respinge anche la tesi che l'Assemblea costituente avrebbe agito
invalidamente quando approvò lo Statuto siciliano. La verità sarebbe, invece,
che essa anche dopo il l gennaio 1948 era investita della pienezza del potere
costituente e non si era trasformata nell'organo di un potere costituito. Il
che sarebbe confermato dalla stessa XVII disposizione transitoria, che
esplicitamente le riconobbe il potere di deliberare sulla materia
costituzionale; né si potrebbe fare richiamo alle necessità che la medesima
disposizione poneva come condizione per le deliberazioni relative, perché di
questa necessità la stessa Assemblea, una volta che fosse riunita, era l'unico
giudice.
28. - La difesa della
Regione nella stessa memoria riprende e svolge anche l'eccezione di
inammissibilità per mancanza di legittimazione attiva del Presidente del
Consiglio e per tardività della presentazione del ricorso. Sul primo punto essa
sostiene che la proposizione del ricorso non é atto di natura giurisdizionale,
ma può essere variamente qualificata e certamente, quando é il Governo che é
autorizzato a compierla, può essere inspirata da motivi politici. Non così,
invece, quando autorizzato a sollevare - la questione di legittimità
costituzionale sia il Commissario dello Stato, nominato sì dal Governo, ma col
compito di controllare l'osservanza dello Statuto, nei confronti sia dello
Stato sia della Regione, senza perseguire finalità politiche, ma inspirandosi a
motivi di legittimità. Sul secondo punto la difesa regionale sostiene che il
termine da osservare é quello di cinque giorni dell'art. 28 dello Statuto
speciale: anch'esso, nella sua brevità, é la conferma del carattere più ampio
ed intenso dell'autonomia siciliana, alla quale si collega tutto il sistema di
impugnativa posto dagli artt. 27 e 28 dello Statuto.
Né queste norme
debbono seguire la sorte dell'Alta Corte, - distinte come sono da quelle che
disciplinano gli organi e l'attività giurisdizionale, e connesse invece con la
disciplina del rapporto sostanziale -, dovendo essere pacifico, anche in linea
generale, che le modalità della impugnativa sono sempre determinate dalla
natura delle situazioni soggettive alle quali di volta in volta si ricollega
l'azione. Il che sarebbe confermato dal fatto che
29. - Il Presidente,
avvalendosi della facoltà conferitagli dallo art. 15 delle Norme integrative,
ha ordinato che i cinque giudizi fossero congiuntamente discussi. Alla pubblica
udienza, i patroni delle parti hanno riassunto e illustrato le argomentazioni
ampiamente svolte negli scritti difensivi.
Considerato
in diritto
1. -
2. - La difesa della
Regione ha sollevato in primo luogo l'eccezione d'incompetenza della Corte
costituzionale a conoscere in via principale dei giudizi di legittimità
costituzionale delle leggi siciliane. Questa eccezione non é fondata.
Non é dubbio,
infatti, che l'art. 134 della Costituzione abbia istituito
Né può ritenersi che
la formula adoperata nel ricordato art. 134 sia tale da lasciar fuori qualche parte
della materia e che, per esempio, la competenza della Corte costituzionale a
conoscere della "questione di legittimità" delle leggi regionali di
cui é parola nell'ultimo comma dell'art. 127, debba intendersi come una
competenza particolare aggiunta a quella generale e comprensiva dell'art. 134,
e non già specificazione di questa. Vero é che si é sostenuto contro questa
tesi che l'ora richiamata "questione di legittimità" dell'art. 127
sia da includere, per i suoi innegabili rapporti col procedimento di
legiferazione regionale, nella categoria della giurisdizione volontaria o
onoraria o nell'altra del controllo preventivo in forma contenziosa, e che essa
quindi non possa essere ricompresa tra "le controversie relative alla
legittimità costituzionale delle leggi" dell'art. 134 della Costituzione.
Ma si tratta di affermazioni controvertibili sul piano teorico - dovendosi i
giudizi di legittimità costituzionale intendere nella loro originale natura,
senza ricondurli sic et simpliciter sotto categorie costruite ad altri
fini e per altri istituti -, e non fondate sul terreno del diritto positivo,
dall'esame del quale risulta che il legislatore, adoperando ora per i giudizi
di legittimità sorti in via incidentale, ora per quelli introdotti mediante
ricorso dello Stato o della Regione la medesima espressione (artt. 127 della
Costituzione e 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1), ha voluto
ricomprenderli, pur con le loro particolarità processuali, sotto un'unica e
medesima categoria.
3. - La competenza,
pertanto, della Corte costituzionale quale unico organo della giurisdizione
costituzionale risulta consacrata con ogni desiderabile chiarezza e senza
riserve dalla Costituzione. Ma nemmeno le leggi costituzionali e ordinarie
preannunziate dall'art. 137 della Carta costituzionale hanno modificato questa
situazione: che anzi esse, articolando e specificando le competenze della Corte
e le forme e condizioni dei procedimenti davanti ad essa, hanno confermato
l'unicità dell'organo della giurisdizione costituzionale. Così la legge 9
febbraio 1948, n. 1, che regola tanto le questioni di legittimità
costituzionale rilevate d'ufficio dal giudice o sollevate da una delle parti
nel corso di un giudizio (art. 1) quanto le altre che
4. - Che attraverso
le norme della Costituzione e le altre contenute nelle leggi ora richiamate si
sia affermato il principio dell'unità della giurisdizione costituzionale,
espresso nella unicità dell'organo competente ad amministrarla, é non soltanto
un dato certo del nostro ordinamento positivo, ma una conseguenza necessaria
del nostro sistema costituzionale. Il quale sistema costituzionale ricomprende
sì le autonomie regionali, ma nel quadro e sul fondamento dell'unità dello
Stato, solennemente consacrata nella Costituzione e negli Statuti speciali
delle Regioni, prezioso retaggio dei padri, che l'unità della giurisdizione
costituzionale appunto riconferma e garantisce.
Sul piano tecnico -
giuridico, poi, questa unità é richiesta, forse ancora più energicamente, dal
carattere rigido della nostra Costituzione. Tale carattere rigido non postula
già una innaturale immobilità dell'ordinamento costituzionale, ma si concreta
nel rispetto di una regola fondamentale: che, cioè, modificazioni e revisioni
avvengano con l'osservanza di procedimenti speciali e rigorosi. E l'esigenza
contenuta in questa regola é soddisfatta non soltanto dal procedimento di
revisione costituzionale consacrato dall'art. 138 della Costituzione, che
richiede riflessione e consapevolezza nel legislatore, il quale, soltanto col
rispetto di forme determinate, può apportare modifiche alle norme e ai principi
costituzionali, ma altrettanto, e forse ancora di più, dalla unità della
giurisdizione costituzionale che, per parte sua e nel campo suo proprio,
assicura una vita organica e uno sviluppo coerente, pur nella varietà degli
ordinamenti regionali - anzi proprio in virtù dell'esistenza di codesta varietà
-, dei principi e delle norme fondamentali che il popolo italiano ha dato a se
stesso nell'esercizio della sua sovranità. Non a caso, del resto, le norme
sulla Corte costituzionale e quelle sulla revisione della Costituzione formano
rispettivamente la prima e la seconda sezione del titolo VI della Carta
fondamentale. Alla stregua di questi motivi, l'unità della giurisdizione
costituzionale si pone come una esigenza logica prima ancora che come una
necessità giuridica.
5. - Vero é che lo
Statuto siciliano stabilisce all'art. 25 che l'Alta Corte giudica sulla
costituzionalità delle leggi emanate dall'Assemblea regionale e delle leggi e
dei regolamenti emanati dallo Stato rispetto allo Statuto e limitatamente alla
efficacia loro nel territorio della Regione. Ma, se si pone mente che quello
Statuto fu approvato con D.L.L. 15 maggio 1946, quando cioè
Né vale obiettare che
la competenza dell'Alta Corte si pone legittimamente quale competenza speciale
giustificata dalla particolare autonomia siciliana, accanto alla competenza
generale della Corte costituzionale, dato che la ratio di tutto il sistema,
così delle garanzie giurisdizionali come delle autonomie regionali, quale é
delineato dalla Costituzione e dalle leggi sopra ricordate, postula la
necessità dell'unità della giurisdizione costituzionale ed esclude la
possibilità di competenze speciali. Deve essere osservato a questo proposito
che la non perfetta coincidenza delle competenze assegnate all'uno e all'altro
organo non comporta la conseguenza della valida esistenza di una competenza
speciale accanto alla competenza generale della Corte costituzionale. Che anzi
la diversità dei limiti e dell'oggetto della competenza dell'Alta Corte per
6. - L'obiezione
principale contro questa conclusione e tale che ad essa si riconducono per
l'una o per l'altra via tutte le altre, é quella che muove dalla considerazione
che la competenza dell'Alta Corte sia protetta dalla natura di legge
costituzionale conferita allo Statuto siciliano dalla legge 26 febbraio 1948,
n. 2, posteriore nel tempo alla Costituzione; ma non é una obiezione che possa
essere accolta. In primo luogo deve essere osservato che il carattere di legge
costituzionale non poteva essere attribuito se non allo Statuto quale era nel
momento in cui veniva promulgata la legge di
"costituzionalizzazione", vale a dire modificato in questa parte,
nella quale esso contrastava con la sopravvenuta Costituzione, e che veniva
lasciata soltanto temporaneamente in vigore dalla ricordata VII disposizione
transitoria. In secondo luogo, il primo comma dell'art. 1 di quella legge non
affermava se non questo: che lo Statuto siciliano dovesse far parte delle leggi
costituzionali della Repubblica "ai sensi e per gli effetti dell'art. 116
della Costituzione", cioè al fine di garantire "forme e condizioni
particolari di autonomia", tra le quali non può farsi rientrare la
competenza dell'Alta Corte siciliana in materia di giudizi di costituzionalità,
necessariamente assorbita nel più ampio sistema posto dalla Costituzione,
inspirato alla visione che il legislatore costituente ebbe delle autonomie
regionali, saldamente ancorate all'unità e all'indivisibilità dello Stato.
Se così é, non
occorre attardarsi ad esaminare la tesi, dibattuta tra le parti, intorno ai
poteri dell'Assemblea costituente dopo l'entrata in vigore della Costituzione,
dovendo essere chiaro, ormai, che l'Assemblea costituente non intese modificare
né modificò
7. - Devono essere,
invece, accolte le altre due eccezioni sollevate dalla Regione siciliana
dell'inammissibilità dei ricorsi per inosservanza dei termini fissati dagli
artt. 28 e 29 dello Statuto siciliano e per mancanza di legittimazione attiva
del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 27 del medesimo Statuto). Quale
che sia la configurazione teorica che si voglia dare dei nessi che passano tra
organo competente e modi e termini della proposizione del giudizio di
legittimità costituzionale, non é dubbio che codesti nessi non sono di loro
natura necessari, sicché il destino delle norme che regolano la competenza
debba essere identico a quello delle altre che stabiliscono i modi e i termini
del giudizio. Le particolari forme e condizioni di autonomia di cui é parola
nell'art. 116 della Costituzione, e che sono stati erroneamente invocati per
giustificare la competenza dell'Alta Corte per
8. -
Dall'applicazione dei criteri ora enunciati ai ricorsi che hanno promosso le
questioni di legittimità costituzionale oggetto dei presenti giudizi riuniti,
discende:
a) Il ricorso del
Presidente del Consiglio dei Ministri contro la legge regionale siciliana
recante "provvedimenti in materia d'imposta generale sull'entrata" é
inammissibile. Esso, infatti, fu proposto dal Presidente del Consiglio dei
Ministri e notificato al Presidente della Giunta regionale siciliana il 23
luglio 1956, quando la legge era stata già promulgata (30 giugno 1956, n. 40) e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (n. 41 del 7 luglio
1956).
b) Inammissibile é
anche il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri contro la legge
regionale siciliana riguardante il "fondo sovvenzioni e prestiti per i
dipendenti regionali", perché notificato il 23 luglio 1956 al Presidente
della Giunta regionale, mentre l'approvazione della legge da parte
dell'Assemblea siciliana era stata comunicata al Commissario dello Stato il 9
luglio
c) Inammissibile é
anche il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Commissario
dello Stato contro la legge regionale siciliana 1 ottobre 1956, n. 54,
"sulla disciplina della ricerca e coltivazione delle sostanze minerarie
nella Regione" (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 67 del 18
ottobre dello stesso anno), notificato il 2 novembre 1956 al Presidente della
Giunta regionale. Vero é che contro questa legge, prima della relativa
promulgazione e pubblicazione e dentro i termini stabiliti dallo Statuto
speciale, era stata proposta impugnativa davanti all'Alta Corte per
9. - Viceversa le
eccezioni di inammissibilità non possono essere accolte per il ricorso del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Commissario dello Stato per
Di questa legge sono
stati impugnati alcuni articoli, ma in linea preliminare é stata affermata
l'incompetenza della Regione a emanare norme in materia di collocamento della
mano d'opera, per non essere questa materia ricompresa nella "legislazione
sociale" assegnata dalla lettera f dell'art. 17 dello Statuto alla Regione
siciliana.
Ma
Nemmeno fondate sono
le censure di incostituzionalità mosse dalla difesa dello Stato agli artt. 3 e
6 della legge siciliana. L'art. 3, infatti, disponendo la pubblicazione delle
liste di collocamento non viola in alcun modo i limiti posti dall'art. 17 alla
potestà legislativa della Regione, non potendosi ravvisare nel maggiore rigore
che così viene assicurato nella compilazione delle liste e nella maggiore
tutela che ne deriva degli interessi dei lavoratori disoccupati, la violazione
di principi o interessi generali affermati dalla legislazione statale.
E le medesime o
analoghe considerazioni valgono per le censure mosse all'art.
Nemmeno fondata é
l'altra censura rivolta allo stesso articolo della legge, nella parte che fissa
a quattro il numero dei rappresentanti dei lavoratori in seno alle commissioni
per il collocamento. Basterebbe, per respingere codesta censura, la
considerazione, già fatta dalla difesa della Regione, che nella composizione di
dette commissioni resta sempre rispettato il principio della legge statale che
la prevalenza numerica debba essere assicurata ai rappresentati dei lavoratori,
principio che non é violato dal fatto che, di fronte ai tre rappresentanti dei
datori di lavoro, vi siano quattro e non sette rappresentati dei lavoratori.
D'altro canto, é sfuggita alle parti la circostanza che il numero di tali
rappresentanti non é diverso nemmeno per la legge statale. Vero é che la legge
21 agosto 1949, n. 586, modificò il primo comma dell'art. 26 della legge 29
aprile 1949, n. 264, elevando da quattro a sette il numero dei rappresentanti
dei lavoratori, ma é vero anche che la legge 16 maggio 1956, n. 562, abrogò
(art. 21) la legge precedente, ridando così vigore al primo comma dell'art. 26
della citata legge 264 del 1949.
10. -
PER
QUESTI MOTIVI
pronunziando con
unica sentenza nei giudizi riuniti indicati in epigrafe:
1) respinge
l'eccezione di incompetenza della Corte costituzionale sollevata dalla difesa
della Regione siciliana;
2) dichiara inammissibile
i ricorsi registrati ai nn. 54, 55, 59 e 63 che chiedono la dichiarazione di
illegittimità costituzionale:
a) della legge
regionale siciliana 30 giugno 1956, n. 40 intitolata "provvedimenti in
materia di imposta generale sull'entrata",
b) dell'art. 13 della
legge regionale siciliana intitolata "fondo di sovvenzione e prestiti per
i dipendenti regionali",
c) dell'art. 13 della
legge regionale siciliana 13 settembre 1956, n. 47, intitolata "fondo di
sovvenzione e prestiti per i dipendenti regionali",
d) degli artt. 80, 53
e 82, 3, 79 e 83, 48, lett. g, 7 e 67 della legge siciliana 1 ottobre 1956, n.
54, "sulla disciplina della ricerca e coltivazione delle sostanze minerali
nella Regione";
3) in parziale
accoglimento del ricorso registrato al n. 60, che chiede la dichiarazione di
illegittimità costituzionale della legge regionale siciliana, approvata in data
5 ottobre 1956, dal titolo "modifiche alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e
provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori
involontariamente disoccupati", dichiara l'illegittimità costituzionale
del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 5 di detta legge.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio
1957.
Enrico DE NICOLA - Gaetano
AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto
BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI
AVOLIO - Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO -
Biagio PETROCELLI
Depositata in
cancelleria il 9 marzo 1957