SENTENZA N. 7
ANNO 1957
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Avv. Enrico DE NICOLA,
Presidente
Dott. Gaetano AZZARITI
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Prof. Ernesto BATTAGLINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO
GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI
AVOLIO
Prof. Mario BRACCI
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti promossi
dalla Regione siciliana:
1)
con ricorso notificato il 1 marzo 1956, depositato
nella cancelleria della Corte costituzionale il 5 successivo ed iscritto al n.
39 del Registro ricorsi 1956, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 8 novembre 1951, con
cui si disponeva la sostituzione di un membro della Commissione provinciale per
il collocamento di Messina;
2)
con ricorso notificato il 20 marzo 1956, depositato nella cancelleria della
Corte costituzionale il 21 successivo ed iscritto al n. 41 del Registro ricorsi
1956, per conflitto di attribuzione sorto a seguito dei decreti del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale 3 novembre 1954, con cui si disponeva la
sostituzione di componenti della Commissione provinciale di collocamento
rispettivamente di Agrigento e di Palermo.
Udita
nell'udienza
pubblica del 17 ottobre 1956 la relazione del Giudice Ernesto Battaglini;
uditi gli avvocati Angelo Falzea e
Michele Giorgianni per
Ritenuto in fatto
Con
ricorso del 28 febbraio 1956, notificato al Presidente del Consiglio dei
Ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 1 marzo
1956,
Nel
ricorso si sostiene che la emanazione di tale
provvedimento spetta alla Regione e più propriamente all'Assessore al lavoro
della Regione stessa, sia perché
Sono
intervenuti in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
generale dello Stato, la quale ha confutato le ragioni esposte dalla Regione
ricorrente e ha chiesto che il conflitto venga risolto col riconoscere agli
organi statali, ed in specie al Ministro del lavoro, la competenza ad emettere
i provvedimenti a cui il ricorso si riferisce.
Con
distinto e separato ricorso del 16 marzo 1956, notificato al Presidente del
Consiglio dei Ministri ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale il
20 marzo 1956,
Anche
per questo secondo ricorso si é avuta la costituzione in giudizio della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentata dall'Avvocatura generale
dello Stato, la quale, nelle sue conclusioni, ha chiesto che venga respinto il
ricorso e, per l'effetto, dichiarato che spetta allo Stato, e per esso al
Ministro del lavoro, la nomina dei componenti delle Commissioni provinciali per
il collocamento.
Le
parti hanno presentato una memoria illustrativa a sostegno delle rispettive
conclusioni.
Il
Presidente, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 15 delle Norme
integrative per i giudizi davanti a questa Corte, ha disposto che le due cause
promosse con i sopra indicati ricorsi e chiamate alla stessa udienza siano
congiuntamente discusse.
Considerato in diritto
Per
stabilire se spetti agli organi dello Stato o agli organi della Regione la funzione
amministrativa concernente il collocamento della mano d'opera e perciò se i
provvedimenti relativi alla formazione delle Commissioni provinciali di
collocamento spettino al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ovvero,
nell'ambito del territorio della Sicilia, all'Assessore regionale del lavoro, é
necessario tener presente che, nell'ordinamento attuato per
É
necessario perciò ben precisare, nei riguardi del problema concernente il
conflitto che
La
chiara enunciazione di questo settore in cui
Nonostante
tali limitazioni non si può dubitare che, nella materia riguardante
l'assistenza sociale, sia compresa anche quella relativa alla disciplina del
collocamento della mano d'opera, giacché la disciplina stessa ha uno scopo
essenziale e preminente di assistenza dei lavoratori, assistenza che si esplica
specialmente nel periodo critico della disoccupazione.
Del
resto lo stesso legislatore nazionale ha dato alla legge 29 aprile 1949, n.
264, che contiene l'intiera disciplina del
collocamento della mano d'opera, il titolo di "provvedimenti in materia di
avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente
disoccupati". Se pertanto la materia del collocamento é compresa nella
potestà legislativa, sia pure soltanto concorrente, della Regione, devesi
senz'altro ritenere che, in virtù del 1 comma
dell'art. 20 dello Statuto siciliano, il Presidente e gli Assessori regionali
"svolgono nella Regione le funzioni esecutive e amministrative"
concernenti la suddetta materia del collocamento. É stato tuttavia osservato
che il passaggio delle funzioni amministrative in una determinata materia dallo
Stato alla Regione non é possibile senza un provvedimento che regoli tale
passaggio e ne disciplini la concreta attuazione. Basta però tenere presente a
questo proposito che, precisamente al suddetto scopo, sono state emanate, col
decreto presidenziale 25 giugno 1952, n. 1138, le norme di attuazione dello
Statuto della Regione siciliana in materia di lavoro e di previdenza sociale.
Nei
riguardi della Commissione provinciale per il collocamento ha speciale
importanza l'art. 2 del decreto suddetto il quale dispone che, per l'esercizio
delle funzioni amministrative spettanti alla Regione nelle materie riflettenti
i rapporti di lavoro, la previdenza e l'assistenza sociale, gli uffici
periferici del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale esistenti nel territorio della Regione dipendono dalla Regione
stessa. Nessun dubbio pertanto sulle conclusioni delle esposte considerazioni
nel senso cioè che, nell'ambito della Regione siciliana, la competenza a
provvedere alla nomina dei componenti
Con
che non occorre in questa sede esaminare la validità del principio generale
enunciato dall'Avvocatura dello Stato secondo il quale "deve escludersi
che le funzioni esecutive ed amministrative nelle materie su cui l'Assessore
regionale ha potestà di legiferare ai sensi dell'art.
Dalla adottata risoluzione dei conflitti di attribuzione con i due
ricorsi che sono stati poi riuniti, deriva anche l'annullamento dei decreti 8
novembre 1951 e 3 novembre 1954, con cui il Ministro del lavoro - in contrasto
con i limiti della sua competenza funzionale - disponeva la surroga di alcuni
componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento di Messina,
Agrigento e Palermo.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando con un'unica decisione sui conflitti di attribuzione
fra
dichiara la competenza della Regione siciliana a provvedere alla
nomina dei componenti delle Commissioni provinciali di collocamento nell'ambito
del territorio della Regione stessa e
annulla i decreti su indicati del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 17 gennaio 1957.
Enrico
DE NICOLA - Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare
AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe
CASTELLI AVOLIO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio
PETROCELLI - Antonio MANCA
Depositata
in cancelleria il 26 gennaio 1957.