SENTENZA N. 7
ANNO
1957
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Avv. Enrico DE NICOLA, Presidente
Dott. Gaetano AZZARITI
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Prof. Ernesto BATTAGLINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Mario BRACCI
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti promossi dalla Regione
siciliana:
1) con ricorso
notificato il 1 marzo 1956, depositato nella cancelleria della Corte
costituzionale il 5 successivo ed iscritto al n. 39 del Registro ricorsi 1956,
per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale 8 novembre 1951, con cui si disponeva la
sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di
Messina;
2) con ricorso
notificato il 20 marzo 1956, depositato nella cancelleria della Corte
costituzionale il 21 successivo ed iscritto al n. 41 del Registro ricorsi 1956,
per conflitto di attribuzione sorto a seguito dei decreti del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale 3 novembre 1954, con cui si disponeva la
sostituzione di componenti della Commissione provinciale di collocamento
rispettivamente di Agrigento e di Palermo.
Udita nell'udienza pubblica del 17 ottobre 1956 la
relazione del Giudice Ernesto Battaglini;
uditi gli avvocati Angelo Falzea e Michele
Giorgianni per
Ritenuto
in fatto
Con ricorso del 28
febbraio 1956, notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri e al
Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 1 marzo 1956,
Nel ricorso si
sostiene che la emanazione di tale provvedimento spetta alla Regione e più
propriamente all'Assessore al lavoro della Regione stessa, sia perché
Sono intervenuti in
giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello
Stato, la quale ha confutato le ragioni esposte dalla Regione ricorrente e ha
chiesto che il conflitto venga risolto col riconoscere agli organi statali, ed
in specie al Ministro del lavoro, la competenza ad emettere i provvedimenti a
cui il ricorso si riferisce.
Con distinto e
separato ricorso del 16 marzo 1956, notificato al Presidente del Consiglio dei
Ministri ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale il 20 marzo 1956,
Anche per questo
secondo ricorso si é avuta la costituzione in giudizio della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, rappresentata dall'Avvocatura generale dello Stato, la
quale, nelle sue conclusioni, ha chiesto che venga respinto il ricorso e, per
l'effetto, dichiarato che spetta allo Stato, e per esso al Ministro del lavoro,
la nomina dei componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento.
Le parti hanno
presentato una memoria illustrativa a sostegno delle rispettive conclusioni.
Il Presidente,
avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 15 delle Norme integrative per i
giudizi davanti a questa Corte, ha disposto che le due cause promosse con i
sopra indicati ricorsi e chiamate alla stessa udienza siano congiuntamente
discusse.
Considerato
in diritto
Per stabilire se
spetti agli organi dello Stato o agli organi della Regione la funzione
amministrativa concernente il collocamento della mano d'opera e perciò se i
provvedimenti relativi alla formazione delle Commissioni provinciali di
collocamento spettino al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ovvero,
nell'ambito del territorio della Sicilia, all'Assessore regionale del lavoro, é
necessario tener presente che, nell'ordinamento attuato per
É necessario perciò
ben precisare, nei riguardi del problema concernente il conflitto che
La chiara
enunciazione di questo settore in cui
Nonostante tali
limitazioni non si può dubitare che, nella materia riguardante l'assistenza
sociale, sia compresa anche quella relativa alla disciplina del collocamento
della mano d'opera, giacché la disciplina stessa ha uno scopo essenziale e
preminente di assistenza dei lavoratori, assistenza che si esplica specialmente
nel periodo critico della disoccupazione.
Del resto lo stesso
legislatore nazionale ha dato alla legge 29 aprile 1949, n. 264, che contiene
l'intiera disciplina del collocamento della mano d'opera, il titolo di
"provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei
lavoratori involontariamente disoccupati". Se pertanto la materia del
collocamento é compresa nella potestà legislativa, sia pure soltanto
concorrente, della Regione, devesi senz'altro ritenere che, in virtù del 1
comma dell'art. 20 dello Statuto siciliano, il Presidente e gli Assessori
regionali "svolgono nella Regione le funzioni esecutive e
amministrative" concernenti la suddetta materia del collocamento. É stato
tuttavia osservato che il passaggio delle funzioni amministrative in una
determinata materia dallo Stato alla Regione non é possibile senza un
provvedimento che regoli tale passaggio e ne disciplini la concreta attuazione.
Basta però tenere presente a questo proposito che, precisamente al suddetto
scopo, sono state emanate, col decreto presidenziale 25 giugno 1952, n. 1138,
le norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di
lavoro e di previdenza sociale.
Nei riguardi della
Commissione provinciale per il collocamento ha speciale importanza l'art. 2 del
decreto suddetto il quale dispone che, per l'esercizio delle funzioni
amministrative spettanti alla Regione nelle materie riflettenti i rapporti di
lavoro, la previdenza e l'assistenza sociale, gli uffici periferici del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale esistenti nel territorio della
Regione dipendono dalla Regione stessa. Nessun dubbio pertanto sulle
conclusioni delle esposte considerazioni nel senso cioè che, nell'ambito della
Regione siciliana, la competenza a provvedere alla nomina dei componenti
Con che non occorre
in questa sede esaminare la validità del principio generale enunciato
dall'Avvocatura dello Stato secondo il quale "deve escludersi che le
funzioni esecutive ed amministrative nelle materie su cui l'Assessore regionale
ha potestà di legiferare ai sensi dell'art.
Dalla adottata
risoluzione dei conflitti di attribuzione con i due ricorsi che sono stati poi
riuniti, deriva anche l'annullamento dei decreti 8 novembre 1951 e 3 novembre
1954, con cui il Ministro del lavoro - in contrasto con i limiti della sua
competenza funzionale - disponeva la surroga di alcuni componenti delle
Commissioni provinciali per il collocamento di Messina, Agrigento e Palermo.
PER
QUESTI MOTIVI
pronunciando
con un'unica decisione sui conflitti di attribuzione fra
dichiara la
competenza della Regione siciliana a provvedere alla nomina dei componenti
delle Commissioni provinciali di collocamento nell'ambito del territorio della
Regione stessa e
annulla i decreti su
indicati del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio
1957.
Enrico DE NICOLA - Gaetano
AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto
BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI
AVOLIO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI
- Antonio MANCA
Depositata in
cancelleria il 26 gennaio 1957.