SENTENZA N. 39
ANNO 1957
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori
Giudici:
Avv. Enrico DE NICOLA,
Presidente
Dott. Gaetano AZZARITI
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Prof. Ernesto BATTAGLINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Mario BRACCI
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso con
ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, notificato il 24 ottobre 1956, depositato nella
cancelleria della Corte il 31 dello stesso mese ed iscritto al n. 62 del Reg. ric. 1956, per dichiarazione di illegittimità
costituzionale dell'intera legge - in particolare degli articoli di essa 1, 2
(in relazione all'art. 5), 3, 4, 7, 8, 9, 10 e 11 - avente per oggetto delega
alle Province di Trento e di Bolzano delle funzioni amministrative in materia
di agricoltura, foreste, corpo forestale, patrimonio zootecnico e ittico,
apicoltura, caccia e pesca, opere di bonifica, approvata dal Consiglio regionale
della Regione Trentino - Alto Adige nella seduta 3 ottobre
Visto l'atto di costituzione in
giudizio, con deposito nella cancelleria delle proprie deduzioni in data 12
novembre 1956, del Presidente della Giunta regionale della Regione Trentino -
Alto Adige, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale, rappresentato
e difeso dagli avvocati Enrico Guicciardi e Carlo Tinzl;
udita
nell'udienza
pubblica del 6 febbraio 1957 la relazione del Giudice Gaetano Azzariti;
uditi il vice avvocato generale
dello Stato Marcello Frattini e i difensori della
Regione avvocati Carlo Tinzl e Enrico Guicciardi.
Ritenuto in fatto
In
data 3 ottobre 1956 il Consiglio regionale della Regione Trentino - Alto Adige,
dopo che il Governo della Repubblica aveva ad esso rinviato con propri rilievi
il disegno di legge precedentemente deliberato, approvò per la seconda volta la
legge avente per oggetto "delega alle Province autonome di Trento e di
Bolzano di funzioni amministrative nelle materie di agricoltura, foreste e
corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, apicoltura, caccia e pesca e
opere di bonifica".
Con
ricorso notificato al Presidente della Giunta regionale il 24 ottobre 1956, il
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, ha promosso davanti a questa Corte il giudizio di legittimità
costituzionale della detta legge, della quale la disposizione fondamentale é
contenuta nell'art. 2, dove, in termini generali, viene disposto che le
funzioni amministrative, di cui in una serie di leggi statali elencate
nell'art. 1, spettanti alla Regione in base all'art. 13 dello Statuto, sono
delegate, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto medesimo, alle Province autonome
di Trento e di Bolzano.
Si
sostiene nel ricorso la illegittimità costituzionale di questa disposizione
fondamentale e, con essa, dell'intera legge, per due ordini di considerazioni.
In
primo luogo si osserva che nel sistema dello Statuto speciale per il Trentino -
Alto Adige,
In
secondo luogo, si sostiene nel ricorso che la delega disposta dalla legge non é
ammissibile perché generica e indeterminata, in quanto la legge, per indicare
quali siano le funzioni che delega, si limita a richiamare l'art. 13 dello
Statuto. In questo vi é bensì la enunciazione del principio che "nelle
materie in cui
A
questi due rilievi di carattere generale, che investono, come si é detto, la
disposizione fondamentale degli artt. 1 e 2 e la
intera legge regionale, segue nel ricorso l'esame particolareggiato di altre
disposizioni in questa contenute, che sono anche esse specificamente impugnate.
L'art.
3, dichiarando che i provvedimenti delle Giunte provinciali sono definitivi,
contrasterebbe col principio per cui l'atto del delegato é atto del delegante e
priverebbe il cittadino del potere di provocare il controllo del delegante, con
violazione di un principio generale dell'ordinamento giuridico e dell'art. 14
dello Statuto regionale.
L'art.
7, devolvendo alle Province l'ammontare delle ammende versate dai
contravventori delle disposizioni delle leggi elencate nell'art. 1, andrebbe
oltre i limiti della competenza legislativa della Regione, la quale competenza
non si estende alle norme di carattere finanziario, e specialmente a quelle che
disciplinano la destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie.
L'art.
8, relativo alle spese attinenti all'esercizio delle attività delegate, sarebbe
illegittimo, in quanto, in luogo del rimborso eventuale di spese effettivamente
sostenute, stabilisce un assegno annuale a ciascuna Provincia di un apposito
fondo corrispondente al fabbisogno finanziario, fondo che verrebbe a costituire
un capitolo di bilancio della Provincia, con libera disponibilità di impiego,
mentre le spese relative ad attività delegate dovrebbero essere iscritte nel
bilancio dell'ente delegante e contabilmente documentate.
L'art.
9 limita i poteri di controllo e di sostituzione, che
Gli artt. 10 e 11 dispongono il trasferimento alle Province di
alcuni uffici regionali e del relativo personale. Questo trasferimento - si
osserva nel ricorso - non é inerente né conseguenziale
alla delega di attività amministrativa ed é poco compatibile con la
revocabilità della delega e, dall'altro canto, nessuna norma statutaria
consente alla Regione di stabilire uffici provinciali o di costituire rapporti
di impiego presso le Province.
Chiede
perciò la difesa dello Stato che
Nelle
deduzioni della Regione, depositate in cancelleria il 12 novembre 1956, viene
innanzi tutto eccepito la inammissibilità del ricorso della Presidenza del
Consiglio perché, in ordine ai vari articoli impugnati, per uno di essi (art.
4) nessuna questione di legittimità costituzionale é sollevata, e per tutti gli
altri non sono indicate le disposizioni della Costituzione o dello Statuto
regionale che si assumono violate: il che - si osserva dalla Regione - ha la
sua spiegazione nel fatto che le censure mosse col ricorso alla legge regionale
attengono non a violazione di leggi costituzionali, sibbene
a contrasti con concezioni giuridiche del tutto soggettive del ricorrente.
Così,
in ordine agli artt. 1 e 2, la tesi che
Egualmente
l'asserita illegittimità degli artt. 3 e 9
deriverebbe soltanto da una concezione tutta particolare del ricorrente circa
la delegazione prevista dall'art. 14 dello Statuto e dalla mancata percezione
della sostanziale differenza che passa tra questa e la ordinaria delegazione
amministrativa che può aversi nell'interno di un rapporto gerarchico.
Quanto
all'art. 7 relativo alla destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni
pecuniarie, si osserva dalla Regione che la destinazione di tali proventi,
quale é stabilita dalle varie leggi dello Stato, é espressamente mantenuta
ferma dal detto articolo, il quale si limiterebbe ad indicare l'autorità che,
in seguito alla delegazione, dovrà provvedere a tale destinazione, in luogo di
quelle altre autorità che finora vi hanno provveduto.
Nega
poi
Con
l'art. 11 - osserva
Le
censure, infine, mosse con il ricorso alla disposizione dell’ art. 8,
riguarderebbero pretesi errori nella impostazione contabile delle spese
inerenti alle funzioni delegate: il che, se anche gli errori vi fossero, non
costituirebbe illegittimità costituzionale.
In
conclusione, pertanto, secondo la difesa della Regione, il ricorso della
Presidenza del Consiglio enuncia criteri giuridici amministrativi e tecnici diversi
da quelli ai quali la legge impugnata si é ispirata, e non già una difformità
delle disposizioni della legge con le norme costituzionali, e perciò il ricorso
deve essere respinto, anche se quei criteri fossero - e non lo sono - tutti
apprezzabili.
Sono
state poi depositate nella cancelleria, in data 24 gennaio, memorie, nelle
quali ciascuna delle parti sviluppa le proprie argomentazioni, insistendo
entrambe soprattutto sul problema fondamentale di carattere generale della
interpretazione dell'art. 14 dello Statuto, al fine di una precisa
determinazione dell'istituto della delegazione delle funzioni amministrative
quale é nel detto articolo disciplinato, in ordine al quale istituto le
opinioni da ciascuna parte sostenute sono tra loro nettamente divergenti.
Nella
discussione orale i difensori delle parti hanno illustrato le tesi sostenute
negli scritti difensivi.
Considerato in diritto
La
eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa della Regione
per mancata indicazione delle norme costituzionali che sarebbero violate non é
fondata, perché nel ricorso é precisamente indicata la disposizione dell'art.
14 dello Statuto regionale, con la lettera e lo spirito della quale si assume
che la legge sarebbe in contrasto; e tutte le censure relative ai singoli
articoli presi in esame dal ricorrente si risolvono, come é espressamente
dichiarato nel ricorso, nel dedurre la violazione della detta disposizione
statutaria. Del resto negli stessi scritti difensivi della Regione si riconosce
e si afferma che la controversia proposta dalla Presidenza del Consiglio ha per
oggetto la interpretazione del detto articolo 14 dello Statuto: e perciò non
può parlarsi di inosservanza dell'art. 23, lett. b, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, che renda inammissibile il ricorso.
Quanto
poi all'art. 4 della legge impugnata, in ordine al quale nessuna specifica
questione di legittimità costituzionale nel testo del ricorso verrebbe dedotta,
é da notare che il detto articolo non é nemmeno menzionato, nelle conclusioni
del ricorso medesimo, tra quelli, dei quali sia specificamente richiesta la
dichiarazione di illegittimità costituzionale, per il caso che
La
controversia sottoposta all'esame della Corte costituzionale si impernia
sostanzialmente, come si é già accennato, sulla interpretazione dell'art. 14
dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, dove é disposto: "
Salvo
queste due eccezioni, comune a tutte le Regioni é la delegazione amministrativa
da parte della Regione alle Province e ad altri enti pubblici locali, come del
resto la simile delegazione da parte dello Stato alle Regioni, prevista
egualmente negli statuti speciali delle varie Regioni e nell'art. 118, comma
secondo, della Costituzione. Può dirsi quindi un istituto generale del nuovo
ordinamento regionale italiano, che non trova precedenti di rilievo
nell'ordinamento anteriore, perché la delegazione di funzioni amministrative da
un ente pubblico ad un altro ente pubblico, se non proprio sconosciuta al
nostro diritto positivo, come nella memoria difensiva della Regione é
affermato, era indubbiamente nel passato rarissima e su di essa né dottrina né
giurisprudenza si sono formate.
Di
questo nuovo istituto giuridico la prima concreta applicazione é stata fatta
con la legge della Regione Trentino - Alto Adige, che é oggetto di questo
giudizio. Sono perciò spiegabili le perplessità ed incertezze, le quali hanno provocato
la impugnazione.
Premessa
necessaria per la decisione della Corte, come entrambe le parti concordemente
richiedono, sono la determinazione della natura e dei caratteri di questo nuovo
tipo di delegazione e la precisazione dell'oggetto stesso di essa.
La
disposizione dell'art. 14 sopra trascritta é strettamente collegata con quella
del precedente art. 13, il quale, nel primo comma, indica le potestà
amministrative che sono attribuite alla Regione, e, nel terzo comma, prevede
che lo Stato può inoltre delegare alla Regione (come pure ad altri enti
pubblici locali) funzioni proprie della sua amministrazione. Vi sono a dunque
funzioni amministrative proprie della Regione e possono esservi anche funzioni
amministrative dello Stato da questo delegate alla Regione.
Non
tutte queste funzioni amministrative possono formare oggetto di delegazione da
parte della Regione, nonostante la generalissima
dizione dell'art. 14. Ne sono escluse sicuramente quelle che lo Stato abbia ad
essa delegate, non solo per il principio generale e notissimo che il delegato
non può a sua volta delegare, ma anche, più specificamente, perché vi osta la
menzionata disposizione del comma terzo dell'art. 13, secondo la quale le
funzioni proprie dell'amministrazione dello Stato possono essere da questo
delegate tanto alla Regione quanto alle Province o ad altri enti pubblici
locali; il che rende chiaro che spetta allo Stato scegliere l'ente al quale
ritenga di delegare proprie funzioni amministrative. In questa scelta non può
evidentemente
La
delegazione prevista dall'art. 14 dello Statuto si riferisce a dunque solo alle
funzioni che sono proprie della Regione, a quelle cioè che sono contemplate nel
primo comma dell'art. 13, rispetto alle quali peraltro saranno fatte in seguito
alcune distinzioni. Per il momento, interessa mettere in rilievo che dalla
disposizione dell'art. 14 sarebbe erroneo dedurre che l'attribuzione di
funzioni amministrative fatta alla Regione con l'art. 13, primo comma, dello
Statuto sia attribuzione soltanto nominale di una vacua titolarità delle
funzioni stesse, rimanendo interdetto l'effettivo esercizio di esse da parte
della Regione. Parecchie norme vi sono nella Costituzione - dove, come si é
detto, vi é un precetto identico a quello dell' art. 14 dello Statuto per
Nessun
dubbio può quindi esservi che l'attribuzione alle Regioni delle potestà
amministrative, delle quali parla il primo comma dell'art. 13, é attribuzione
piena, comprensiva così della titolarità, come dell'esercizio delle funzioni.
Sorge così il problema, ampiamente discusso tra le parti nel presente giudizio,
se la "delegazione" implichi trasferimento pieno delle potestà
amministrative della Regione, come una parte inclina a ritenere, ovvero
rifletta solo l'esercizio delle funzioni amministrative che sono esplicazione
delle dette potestà, come l'altra parte afferma.
La
interpretazione letterale del testo dello Statuto potrebbe lasciare perplessi.
Lo stesso termine "delegazione" é generico, perché suole spesso
essere usato, anche nelle leggi, in senso non tecnico e potrebbe anche darsi,
come la difesa della Regione sostiene, che sia adoperato impropriamente
nell'art. 14. É vero anche che tanto nell'art. 13 quanto nell'art. 14 non si
parla di delegazione dell'esercizio di funzioni, ma di "delegazione delle
funzioni", la quale ultima espressione a rigore potrebbe far pensare ad un
trasferimento pieno della potestà amministrativa. Ma non é sicuro che
l'espressione sia usata proprio in questo senso. Per ciò che riguarda le simili
delegazioni fatte dallo Stato e previste dall'art. 13, vi sono nello Statuto
medesimo disposizioni le quali, prevedendo istruzioni del Governo alle quali
Non può
essere diversamente per le delegazioni fatte dalla Regione alle Province o ad
altri enti, alle quali si riferisce l'art. 14. La formulazione di questo
articolo "
L'interpretazione
sistematica, più ancora di quella letterale, convince che la delegazione
prevista dall'art. 14 dello Statuto non può essere che delegazione di esercizio
delle funzioni amministrative delle quali
Da
ciò deriva che per effetto della delegazione e dei limiti di essa l'ente
delegato non esercita funzioni che siano diventate sue proprie, ma esercita
funzioni dell'ente delegante e che quest' ultimo,
appunto perché rimanendo titolare delle dette funzioni ha sempre il dovere di
curare che con esse siano conseguiti i fini di interesse generale ai quali
tendono, non può disinteressarsi del modo come le dette funzioni siano
effettivamente esercitate per effetto della delegazione. All'ente delegante
spettano perciò poteri di vigilanza, di controllo e di sostituzione, ai quali
con l'atto di delegazione non potrebbe rinunziare senza alterare l'istituto
previsto nell'art. 14 dello Statuto.
Si
osserva in contrario dalla difesa della Regione che quei poteri potrebbero
trovare fondamento giuridico solo nella preesistenza di un rapporto gerarchico,
che non vi é tra enti pubblici i quali sono tra loro in condizione di parità, e
perciò al delegante non può spettare alcun potere giuridico nei confronti del
delegato o dei suoi atti, salva la facoltà di revocare eventualmente la
delegazione: il che dovrebbe essere fatto con legge e per di più su di questa
dovrebbe essere preventivamente sentito l'ente delegato.
L'obiezione
non é fondata. Nessun dubbio che un rapporto gerarchico vero e proprio tra gli
enti non esiste; ma é pure innegabile che la delegazione crea necessariamente
un rapporto particolare, il quale, comunque si ritenga di denominarlo,
giustifica, per le ragioni esposte, il potere di vigilanza dell'ente delegante,
non certo sull'ente delegato, ma solo sugli atti che questo compie per effetto
della delegazione.
In
contrario non varrebbe nemmeno invocare la particolare autonomia di cui godono
le Province di Trento e di Bolzano, alle quali nel caso presente la delegazione
é fatta. L'autonomia riflette l'attività che é propria dell'ente pubblico e
l'esercizio delle funzioni che rientrano nella sua competenza istituzionale,
non già gli atti che esso compie per delegazione. Si consideri che l'autonomia
della Regione non é certo inferiore a quella delle Province: ciò nonostante lo
Statuto per il Trentino - Alto Adige espressamente dispone, come si é
ricordato, che
Dalla
configurazione della delegazione, come innanzi é stata delineata, deriva
altresì la conseguenza che non può esservi una delegazione generica e
indeterminata, come, per esempio, per funzioni amministrative presenti e
future, quali che esse possano essere, in certe materie. La delegazione deve
essere specifica con precisa indicazione delle funzioni delle quali l'esercizio
viene delegato. Se così non fosse,
Fissati
in tal modo i caratteri fondamentali dell'istituto previsto nell'art. 14 dello
Statuto, occorre esaminare se nella delegazione concretamente disposta con la
legge regionale impugnata tale carattere sia rispettato e bisognerà anche
accertare se le funzioni amministrative alle quali la legge si riferisce
rientrino tra quelle che possono formare oggetto di delegazione.
In
ordine al primo punto, l'esame della disposizione fondamentale della legge, che
é dettata nell'art. 2, non offre elementi sicuri di giudizio. Ivi é stabilito:
"Le funzioni amministrative. . . sono delegate. . . alle Province. . .
". Si tratta della stessa formula usata negli artt.
13 e 14 dello Statuto, la quale, come si disse, non esprime necessariamente il
concetto di un trasferimento pieno di potestà amministrativa. Se la legge
regionale abbia inteso disporre un tale trasferimento, piuttosto che delegare
soltanto l'esercizio di funzioni amministrative, risulterà meglio dalle altre
disposizioni che regolano in modo concreto la delegazione.
Si
devono qui prendere specialmente in considerazione le norme degli artt. 3, 7, 8, 9, 10 e 11 che formano oggetto di
particolare impugnazione col ricorso del Governo dello Stato.
L'art.
3 dispone che le funzioni delegate alle due Province sono esercitate dalle
Giunte provinciali e dai loro Presidenti anche a mezzo dei propri organi ed
uffici e che le deliberazioni delle Giunte provinciali, anche su ricorso
avverso atti di altri organi delle Province, sono definitivi. La difesa dello
Stato osserva che questa disposizione contrasterebbe col principio che l'atto
del delegato é atto del delegante e priverebbe il cittadino del potere di
provocare il controllo del delegante, con violazione di un principio generale
del nostro ordinamento.
In
sostanza, la disposizione dell'art. 3 esclude che l'atto amministrativo
compiuto per delegazione sia suscettibile di impugnazione con ricorso alla
Regione. Naturalmente si tratterebbe di quello che suole essere denominato
ricorso gerarchico improprio. Si potrebbe qui osservare che manca nella nostra
legislazione una disciplina organica generale di questo istituto, del quale si
occupano invece varie leggi con disposizioni particolari. Si potrebbe anche
ricordare che dalle decisioni della giurisprudenza non sembra potersi trarre
una regola assoluta per affermare in modo reciso che i provvedimenti adottati
per delegazione siano in ogni caso impugnabili con ricorso all'autorità delegante,
quando tra questa e l'autorità delegata non vi sia un rapporto gerarchico vero
e proprio. Tuttavia é innegabile che l'espressa esclusione fatta con l'art. 3
di ogni ricorso alla Regione, messa specialmente in relazione con la
contemporanea espressa menzione del ricorso alla Giunta provinciale avverso
agli atti delegati, indurrebbe a ritenere che effettivamente, col delegare alla
Provincia le funzioni amministrative,
Nessuna
relazione con una delegazione di esercizio di funzioni amministrative può avere
la disposizione dell'art. 7 della legge che devolve alle Province l'ammontare
delle ammende versate dai contravventori delle disposizioni delle leggi dalle
quali derivano le funzioni amministrative che vengono delegate. Vero é che
l'art. 7 aggiunge: "a norma di quanto prescrivono le vigenti leggi dello
Stato". Ma sfugge il significato di questa aggiunta, perché nessuna legge
statale vi é che prescriva la integrale devoluzione dell'importo delle ammende
alle Province e, se qualche legge dello Stato esiste che dia una particolare
destinazione ad una parte dell'ammontare delle ammende riscosse per infrazioni
a determinati precetti legislativi, nessun intervento da parte della Regione,
nemmeno in via interpretativa, potrebbe occorrere per mantenere in piena
efficacia le leggi dello Stato. É soprattutto da notare che l'ammenda é una
pena consistente "nel pagamento allo Stato" di somme determinate
(art. 26 Cod. pen. ) e
quindi lo Stato é l'ente a cui, in base alla legge penale, che, come questa
Corte decise con sentenza
n. 6 dell'anno 1956, non rientra in alcun modo nella competenza legislativa
della Regione, spetta l'ammontare delle ammende riscosse.
L'art.
8 della legge é pure impugnato dalla difesa dello Stato in quanto il sistema
ivi stabilito di assegnazione annuale a ciascuna Provincia di un fondo
corrispondente al fabbisogno finanziario per raggiungere le finalità dei
compiti ad esse delegati sarebbe qualche cosa di diverso del rimborso delle
spese effettivamente sostenute dalle Province per l'esercizio delle funzioni
oggetto delle delegazioni. É questo un rilievo che riguarda il lato puramente
tecnico del sistema, piuttosto che la sostanza della disposizione, la quale
rende chiaro che si tratta di anticipazione di somme, delle quali deve poi
essere dato conto alla fine di ogni esercizio finanziario, perché la parte che
supera sia trasferita all'esercizio finanziario successivo ed utilizzata
secondo la destinazione del relativo bilancio della Regione e non già della
Provincia.
Particolarmente
notevole é l'art. 9 che si occupa del "controllo della Regione
sull'amministrazione delegata", il quale controllo risulta peraltro
attenuato in modo tale da svanire quasi del tutto. Vi é bensì nell'art.
Nel
secondo comma dell'art. 9 é detto che
É da
riconoscere che questo complesso di disposizioni pone in essere un vero e
proprio trasferimento di funzioni, per effetto del quale é attribuita all'ente
delegato piena discrezionalità insindacabile dalla Regione, che non può
controllarne l'esercizio, fuori dei casi di illegittimità, per i quali non
mancherebbe, del resto, l'ordinario ricorso in sede giurisdizionale.
Gli artt. 10 e 11 della legge dispongono il trasferimento alle
Province di alcuni uffici della Regione e il passaggio alle dipendenze delle
Province medesime del personale dei detti uffici: il che non rientra nei poteri
normativi della Regione che può bensì emanare norme legislative relative
all'ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto (art. 4,
n. 1, dello Statuto) ma non anche relative all'ordinamento degli uffici
provinciali e del personale ad essi addetto, materia questa ultima rientrante
nella potestà legislativa delle Province giusta l'art. 11, n. 1, dello Statuto.
Deve
inoltre notarsi che una delegazione accompagnata da trasferimento di uffici
dall'ente delegante a quello delegato o di aumento di uffici e di personale di quest'ultimo dovrebbe in generale dirsi contrastante con lo
spirito e la finalità del sistema delineato nell'art. 14 dello Statuto. Proprio
allo scopo di evitare la creazione di troppi uffici burocratici che i molti
compiti affidati all'Ente Regione renderebbero necessari, lo Statuto dispone
che
Oltre
che per i motivi esposti, dai quali risulta una profonda alterazione dei
caratteri dell'istituto giuridico disciplinato dall'art. 14 dello Statuto, la
illegittimità costituzionale della legge impugnata sussiste anche per quanto
riguarda l'oggetto stesso della delegazione disposta.
Dopo
avere elencate nell'art. 1 una serie di leggi dello Stato e quattro leggi
regionali, la legge dispone nell'art. 2: "Le funzioni amministrative di
cui alle leggi statali elencate nell'art. 1, spettanti alla Regione in base
all'art. 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948 (Statuto). . . sono
delegate, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto,. . . alle Province autonome di
Trento e di Bolzano".
Il
richiamo all'art. 13 dello Statuto potrebbe far pensare, come la difesa dello
Stato ritiene, che la delegazione alle Province si riferisca anche alle
funzioni amministrative dello Stato delegate alla Regione, previste nel terzo
comma dell'art. 13. Se così fosse, la disposizione sarebbe illegittima per le
ragioni che sono state di sopra esposte.
Durante
la discussione orale la difesa della Regione ha però osservato che nessuna
delegazione di funzioni amministrative é stata finora fatta dallo Stato alla
Regione. Questa osservazione non sarebbe di per sé sufficiente per escludere la
illegittimità della norma. Ma é piuttosto da ritenere che, col parlare di
funzioni amministrative "spettanti alla Regione" in base all'art. 13
dello Statuto, l'art. 2 della legge intenda riferirsi al primo comma del detto
art. 13 dello Statuto e particolarmente alla disposizione secondo la quale
"le potestà amministrative che in base all'ordinamento precedente erano
attribuite allo Stato, sono esercitate dalla Regione".
La
norma riguarderebbe perciò soltanto funzioni amministrative proprie della
Regione, indicate nel primo comma dell'art. 13 dello Statuto; ma anche così
limitata, la delegazione da essa disposta non cesserebbe di essere generica e
indeterminata. In proposito é da considerare che la ricordata norma dell'art.
13, come questa Corte costituzionale ha avuto occasione di decidere con la sentenza n. 9
del 1957 a proposito di analoghe norme contenute in altri Statuti
regionali, non opera il passaggio automatico delle funzioni dello Stato alla
Regione. Perché tale passaggio avvenga occorre che per le singole materie siano
dettate nello Statuto stesso, o in altre leggi, norme particolari che lo
dispongano e ne regolino le modalità, come del resto é stato fatto in realtà
per parecchie materie con le norme di attuazione finora emanate, tra le quali
possono essere ricordate specialmente quelle di cui nel D.P.R. 30 giugno 1951,
n. 754, che contiene pure alcune disposizioni generali circa il passaggio degli
uffici e dei servizi dallo Stato alla Regione. Queste disposizioni confermano
che occorrono "modalità da stabilirsi fra i singoli Ministeri e
Tutto
ciò evidentemente esclude quel passaggio automatico delle funzioni indicate nel
primo comma dell'art. 13, che, secondo la tesi difensiva della Regione, sarebbe
avvenuto di diritto con l'entrata in vigore dello Statuto. Di conseguenza, generica
e indeterminata é la delegazione in blocco di tutte indistintamente le funzioni
amministrative, anche se accompagnata dalla indicazione di materie regolate da
una serie di leggi statali. Né questa Corte avrebbe la possibilità di dare il
proprio giudizio sulla delegabilità delle singole
materie.
Per
le leggi, o parti di esse, rispetto alle quali il passaggio non é
effettivamente avvenuto perché non ancora emanate norme di attuazione, si
tratterebbe di una delegazione in bianco per il futuro. Questa evidentemente é
inammissibile, specialmente se si rifletta che non tutte le funzioni
amministrative anteriormente attribuite allo Stato potrebbero passare alla
Regione. Quelle, per esempio, che superino i limiti della circoscrizione degli
interessi regionali dovranno necessariamente continuare ad essere esercitate
dallo Stato ovvero potranno esigere un coordinamento dell'attività della
Regione con quella di organi governativi. Tutto ciò richiede particolari
precisazioni che non potrebbero essere unilateralmente fatte e deliberate dalla
Regione e tanto meno dalle Province. Né queste ultime potrebbero sostituirsi
alla Regione per provocare ed eventualmente concordare con il Governo dello
Stato le norme necessarie per il passaggio di uffici e servizi, il quale passaggio,
secondo l'art. 13 dello Statuto, deve avvenire dallo Stato alla Regione, non
già alle Province.
Le
considerazioni precedenti concorrono tutte nel convincere che la disciplina
dettata nella legge impugnata con la delegazione in essa disposta é in contrasto
con i caratteri essenziali dell'istituto previsto dall'art. 14 dello Statuto,
come sono stati di sopra delineati, e per conseguenza la legge stessa, così
come é formulata, deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima per la
sua impostazione generale, dovendo dalla Regione essere data attuazione alla
norma dettata nel menzionato articolo dello Statuto col disporre e regolare la
delegazione con norme che siano conformi allo spirito e alla finalità della
disposizione statutaria, come si é esposto.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara
la illegittimità costituzionale della legge approvata la seconda volta dal
Consiglio della Regione Trentino - Alto Adige nella seduta del 3 ottobre 1956,
avente per oggetto "delega alle Province autonome di Trento e di Bolzano
di funzioni amministrative nelle materie agricoltura, foreste e corpo
forestale, patrimonio zootecnico e ittico, apicoltura, caccia e pesca e opere
di bonifica", in riferimento alla norma contenuta nell'art. 14 dello
Statuto speciale per la detta Regione, ferma la facoltà della Regione di
provvedere ad una nuova disciplina della materia nei sensi indicati nella
motivazione.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 28 febbraio 1957.
Enrico
DE NICOLA - Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare
AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER -
Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI
Depositata
in cancelleria il 9 marzo 1957.