SENTENZA N. 6
ANNO
1957
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori
Giudici:
Avv. Enrico DE NICOLA,
Presidente
Dott. Gaetano AZZARITI
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Prof. Ernesto BATTAGLINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO
GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI
AVOLIO
Prof. Mario BRACCI
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso dal
Presidente della Regione siciliana con ricorso notificato il 20 marzo 1956,
depositato lo stesso giorno nella cancelleria della Corte costituzionale ed
iscritto al n. 40 del Registro ricorsi 1956,per conflitto di attribuzione sorto
a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1953 che
approva l'ottavo elenco delle acque pubbliche della Provincia di Catania.
Udita
nell'udienza
pubblica del 17 ottobre 1956 la relazione del Giudice Gaetano Azzariti;
uditi l'avv. Antonio Sorrentino
per il ricorrente e il sostituto avvocato generale dello Stato Cesare Arias per
il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
Con
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1953, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 1953, n. 238, fu approvato l'ottavo elenco
suppletivo delle acque pubbliche della Provincia di Catania.
Il decreto
fu emanato in base all'art. 1 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli
impianti elettrici approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, dopo
l'espletamento della lunga procedura che per la formazione degli elenchi delle
acque pubbliche é prescritta negli artt. 1 e 2 del regolamento 14 agosto 1920,
n. 1285, anteriore cioè al testo unico, ma tuttora in pieno vigore per espressa
disposizione contenuta nell'art. 233 del testo unico medesimo.
L'inizio
della procedura risale al decreto ministeriale 21 novembre 1946 con il quale
venne disposta la pubblicazione dello schema dell'ottavo elenco suppletivo: né
risulta che nel lungo corso di essa siano state fatte opposizioni o presentati
reclami da qualsiasi parte.
Avverso
il decreto presidenziale di approvazione dell'elenco la Regione siciliana, con
atto notificato al Ministero dei lavori pubblici il 3 novembre 1953, propose
ricorso al Tribunale superiore delle acque pubbliche, deducendo che il
provvedimento era viziato di incompetenza in relazione agli artt. 14 lett. i e
20 dello Statuto regionale siciliano, dai quali risulterebbe che alla Regione
siciliana e non allo Stato spetta la dichiarazione di pubblicità delle acque
esistenti nella Sicilia.
La
difesa dello Stato, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici,
opponeva, in via pregiudiziale, che la questione sollevata dalla Regione
siciliana, se la potestà di approvare gli elenchi delle acque pubbliche spetti
alla Regione stessa o allo Stato, configura un conflitto di attribuzione tra
Stato e Regione, del quale solo la Corte costituzionale, e non altro giudice,
potrebbe conoscere a norma dell'art. 134 della Costituzione.
Il
Tribunale superiore delle acque pubbliche disattese questa eccezione
pregiudiziale, ma respinse in merito il ricorso della Regione con sentenza 12
giugno - 7 luglio 1954, ritenendo che il decreto del Presidente della
Repubblica era legittimo perché conforme alle norme del T.U. 11 dicembre 1933,
n. 1775, relative all'esercizio del potere di dichiarazione della pubblicità delle
acque, le quali norme non sono state derogate per il territorio della Regione
dallo Statuto siciliano.
Questa
sentenza fu impugnata dalla Regione siciliana con ricorso alla Corte di
cassazione, innanzi la quale la difesa dello Stato con ricorso incidentale
ripropose la questione pregiudiziale su indicata, che le Sezioni unite della
Corte accolsero con decisione 15 marzo 1956, n. 763, cassando senza rinvio la
sentenza del Tribunale superiore per difetto di giurisdizione, appunto perché
ritennero che oggetto della controversia fosse un conflitto di attribuzione tra
Stato e Regione, del quale né il Tribunale superiore né qualsiasi altro giudice
poteva conoscere, nemmeno in base alla VII disposizione transitoria della
Costituzione nel periodo anteriore all'entrata in funzione della Corte
costituzionale, essendo quest'ultima l'unica competente a decidere il conflitto
così sollevato.
Intanto
venne fissata la prima adunanza della Corte costituzionale con decreto del
Presidente della Repubblica del 21 gennaio 1956 e in seguito a ciò il
Presidente della Regione siciliana, su deliberazione della Giunta regionale,
propose a questa Corte ricorso per conflitto di attribuzione in confronto dello
Stato, à sensi dell'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e della seconda
disposizione transitoria della legge medesima.
Il
ricorso fu notificato in data 17 marzo 1956 al Ministero dei lavori pubblici e
depositato nella cancelleria della Corte il 20 dello stesso mese; ma in questo
medesimo giorno il ricorso venne pure notificato alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
Nel
ricorso é denunciata la violazione degli artt. 14, 20 e 32 dello Statuto della
Regione siciliana approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455, e si chiede che,
riconosciuta la competenza della Regione ad accertare la pubblicità delle acque
esistenti in Sicilia con la formazione dei relativi elenchi, la Corte annulli
l'impugnato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1953 col quale fu
approvato l'ottavo elenco suppletivo delle acque pubbliche della Provincia di
Catania, perché viziato di incompetenza (artt. 38 e 41 della legge 11 marzo
1953, n. 87).
In
proposito si espone che l'art. 20 dello Statuto affida agli organi regionali
"le funzioni esecutive e amministrative" nelle materie su cui la Regione
può legiferare, tra le quali materie rientra quella delle acque pubbliche, che
é riservata alla legislazione esclusiva della Regione dall'art. 14 lett. i
dello Statuto stesso. Da ciò deriverebbe, secondo la difesa della Regione, che,
essendo la dichiarazione di pubblicità delle acque e l'inserzione di esse negli
elenchi relativi manifestazione di una potestà amministrativa, questa non può
spettare che alla Regione: il che - aggiunge la difesa - é anche conseguenza
del diritto a questa derivante dall'art. 32 dello Statuto, il quale dispone:
"i beni del demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche esistenti
nella Regione, sono assegnati alla Regione".
Si é
costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che in data 6 aprile 1956 ha
depositato le proprie controdeduzioni.
In
queste si oppone che, in base agli artt. 14 lett. i e 20 dello Statuto, la
Regione ha potestà legislativa e correlativamente può esercitare funzioni esecutive
e amministrative non in relazione a tutte le acque pubbliche che esistono nella
Sicilia, ma solo in relazione alle "acque pubbliche, in quanto non sono
oggetto di opere pubbliche di interesse nazionale", come é precisato
nell'art. 14 lett. i e come in modo analogo é disposto dall'art. 32, il quale
alla dichiarazione che sono assegnati alla Regione "i beni di demanio
dello Stato, comprese le acque pubbliche esistenti nella Regione", fa
seguire esplicita eccezione per "quelli che interessano la difesa dello
Stato o servizi di carattere nazionale". Sicché le acque pubbliche che
interessino opere o servizi di carattere nazionale appartengono non già alla
Regione, ma allo Stato e in relazione alle stesse nessuna potestà né
legislativa né amministrativa spetta alla Regione. E poiché, allo stato della
legislazione, gli elenchi devono comprendere indistintamente tutte le acque che
si riconoscano pubbliche, abbiano o non abbiano carattere nazionale le opere o
i servizi ai quali ciascuna di esse possa essere destinata, é evidente, secondo
la difesa dello Stato, che la formazione degli elenchi non può rientrare nei
poteri della Regione, essendo la dichiarazione di pubblicità delle acque del
tutto indipendente dall'accertamento dell'appartenenza allo Stato o alla
Regione dell'acqua pubblica che venga iscritta negli elenchi.
La
difesa dello Stato conclude perciò col chiedere che sia respinto il ricorso
della Regione siciliana, con dichiarazione che spetta allo Stato e non alla
Regione la competenza per la iscrizione negli elenchi delle acque pubbliche
esistenti nella Regione siciliana ai sensi dell'art. 1 e seguenti del testo
unico approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e relativo regolamento
approvato con R.D. 14 agosto 1920, n. 1285.
Nella
discussione orale i difensori delle parti hanno confermato ed illustrato le
rispettive tesi.
Considerato in diritto
Il
ricorso introduttivo del giudizio fu notificato, come si é esposto in
narrativa, prima al Ministro dei lavori pubblici, sulla proposta del quale era
stato emanato l'atto che veniva impugnato, e, successivamente, al Presidente
del Consiglio dei Ministri.
Il
Ministro dei lavori pubblici non si é costituito in giudizio e, in realtà, non
sarebbe nemmeno legittimato a starvi perché i giudizi su conflitti di
attribuzione tra Stato e Regioni devono svolgersi esclusivamente nel
contraddittorio del Presidente del Consiglio dei Ministri (o di un Ministro da
lui delegato), da un lato, e del Presidente della Regione, dall'altro (art. 39
della legge 11 marzo 1953, n. 87, e art. 27 delle Norme integrative 16 marzo
1956), di qualunque autorità dello Stato o della Regione sia l'atto dal quale
il conflitto deriva.
Le
norme generali sulla rappresentanza dello Stato nei giudizi ordinari,
determinata secondo che oggetto di essi siano materie rientranti nelle diverse
sfere di competenza amministrativa dei molteplici organi dello Stato, non sono
in alcun modo applicabili, ai giudizi davanti la Corte costituzionale. In
questi, riguardino conflitti tra Stato e Regione o anche controversie di
legittimità costituzionale delle leggi, la rappresentanza dello Stato é sempre
unica e spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri (artt. 23, 25, 31, 32,
33 e 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87), salva l'attribuzione speciale del Commissario
del Governo presso la Regione siciliana a norma degli artt. 25 e 27 dello
Statuto regionale.
Pertanto,
nel caso presente, il ricorso della Regione siciliana notificato al Ministro
dei lavori pubblici non era idoneo a istituire legittimamente il giudizio; ma,
poiché esso, sia pure in un secondo tempo ma sempre prima della decorrenza del
termine a norma della II disposizione transitoria della legge 11 marzo 1953, fu
notificato, come si doveva, al Presidente del Consiglio dei Ministri, il
giudizio può regolarmente svolgersi nel legittimo contraddittorio del solo
Presidente del Consiglio, come la legge prescrive.
La
tesi che alla Regione e non allo Stato spetti la formazione degli elenchi delle
acque pubbliche in Sicilia viene sostenuta dal ricorrente, da un lato, in base
all'art. 20 dello Statuto che affida agli organi regionali l'esercizio di
funzioni amministrative nelle materie nelle quali la Regione ha potestà
legislativa, e tra esse vi é anche quella delle acque pubbliche, secondo l'art.
14 lett. i dello Statuto, e, dall'altro lato, in base all'art. 32 dello Statuto
medesimo, che conferirebbe alla Regione la titolarità delle acque pubbliche
esistenti nel territorio siciliano.
In
ordine a questo secondo punto, é da considerare che l'art. 32 dello Statuto, se
contempla un demanio idrico regionale, mette in evidenza che accanto a questo
vi é anche un demanio idrico dello Stato, in quanto le acque pubbliche che
interessano servizi di carattere nazionale non sono assegnate alla Regione, ma
rimangono nel demanio dello Stato.
La
coesistenza di due demani, l'uno della Regione e l'altro dello Stato, rende
insostenibile l'assunto che esclusivamente alla Regione, come questa afferma, e
non allo Stato, debba spettare l'accertamento del carattere demaniale delle
acque.
Nessuna
rilevanza possono avere in proposito le discussioni ampiamente svolte negli
scritti difensivi delle parti su profili particolari che non toccano la
sostanza della questione da risolvere; quali potrebbero essere la maggiore o
minore consistenza quantitativa o qualitativa dell'uno o dell'altro demanio,
ovvero le modalità di accertamento del carattere nazionale o regionale dei
servizi ai quali l'acqua pubblica sia o possa essere destinata e la risoluzione
di eventuali contrasti tra Stato e Regione in ordine al detto accertamento.
Egualmente superfluo sarebbe ricercare se il diritto conferito alla Regione
sulle acque pubbliche che non interessano servizi nazionali sia subordinato ad
un preventivo accertamento di questo requisito negativo, ovvero se il
trasferimento al demanio regionale delle acque pubbliche ad esso assegnate sia
da considerare avvenuto automaticamente, indipendentemente da ogni preventivo
accertamento, con l'entrata in vigore dello Statuto.
Quanto
poi all'argomento basato sugli artt. 14 e 20 dello Statuto, é egualmente da
osservare che rientra bensì nella "legislazione esclusiva" della
Regione siciliana la materia delle acque pubbliche, ma, come é precisato nella
lett. i dell'art. 14, solo "in quanto non sono oggetto di opere pubbliche
d'interesse nazionale". In conseguenza, unicamente a tali acque pubbliche
potrebbe riferirsi il conferimento alla Regione di funzioni amministrative e
esecutive secondo l'art. 20 dello Statuto, che il ricorrente richiama.
Anche
qui, al fine del presente giudizio, non occorre ricercare come si accerti
l'interesse nazionale o regionale delle opere pubbliche, delle quali l'acqua
possa essere oggetto, e come siano da risolvere le difficoltà che siffatto
accertamento presenti, le quali difficoltà del resto sono già superate in gran
parte per effetto delle disposizioni dettate nel decreto del Presidente della
Repubblica 30 luglio 1950, n. 878, contenente norme di attuazione dello Statuto
della Regione siciliana in materia di opere pubbliche.
L'art.
3 di questo decreto enumera infatti tra le "grandi opere pubbliche di
prevalente interesse nazionale ai sensi dell'art. 14 lett. g ed i dello
Statuto", insieme con altre, "le linee elettriche di trasporto con
tensione non inferiore ai 15. 000 wolts" (lett. g) "le grandi
derivazioni di acque pubbliche" (lett. i), "la sistemazione e
manutenzione valliva e montana dei corsi d'acqua classificati o da
classificare" (lett. l) e "tutte le altre opere che lo Stato, sentita
la Regione, riconoscerà di prevalente interesse nazionale" (lett. m). La
legittimità costituzionale di queste disposizioni fu riconosciuta dall'Alta
Corte per la Regione siciliana che, con sentenza
10 gennaio 1951-29 marzo 1952, respinse il ricorso che la Regione aveva
proposto avverso le medesime.
Poiché
non risulta che la Regione si sia valsa finora della potestà legislativa che la
lettera i dell'art. 14 dello Statuto le conferisce in relazione alle acque
pubbliche che non sono oggetto di opere pubbliche di interesse nazionale,
presentemente l'intera materia delle acque pubbliche, senza distinzione tra il
carattere nazionale o regionale dell'interesse delle opere di cui possa essere
oggetto continua ad essere disciplinata esclusivamente dalle leggi dello Stato,
come é regola generale comune a tutte le Regioni, enunciata espressamente negli
Statuti speciali per la Sardegna (art. 57), per il Trentino - Alto Adige (art.
92), per la Valle d'Aosta (art. 51), laddove per la Sicilia é formulata nella
legge regionale 1 luglio 1947, n. 3 (così detta di recezione), dove é
stabilito: "Nel territorio della Regione siciliana, fino a quando
l'Assemblea regionale non abbia diversamente disposto, continua ad applicarsi
la legislazione dello Stato in vigore al 25 maggio 1947".
Si
può qui aggiungere che, secondo la concorde giurisprudenza, sia della Corte di
cassazione sia, più particolarmente, dell'Alta Corte per la Regione siciliana,
la quale più volte si é pronunciata in proposito, anche nelle materie indicate
nell'art. 14 dello Statuto come rientranti nella "legislazione
esclusiva" della Regione, le leggi dello Stato, tanto anteriori quanto
posteriori alla istituzione delle Regioni, hanno sempre automaticamente
applicazione in tutto il territorio nazionale, compresa la Sicilia senza che
occorrano leggi regionali di recezione, le quali perciò sarebbero, da un lato,
del tutto superflue e, dall'altro, addirittura incostituzionali, per cui, se
impugnate, sarebbero da dichiarare costituzionalmente illegittime.
Nessun
dubbio quindi può esservi che, anche nel territorio della Sicilia, trovi
presentemente applicazione la legislazione statale in materia di acque
pubbliche, che é costituita dal testo unico delle leggi sulle acque e sugli
impianti elettrici approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775. In questo
testo unico sono le norme che determinano il contenuto degli elenchi,
principali o suppletivi, e ne disciplinano la formazione. Negli elenchi devono
essere iscritte tutte le acque le quali "abbiano o acquistino attitudine
ad usi di pubblico generale interesse". La iscrizione negli elenchi non é
altro che accertamento del requisito della pubblicità delle acque, delle quali
la titolarità e la disponibilità spetteranno alla Regione o allo Stato secondo
le distinzioni enunciate nello Statuto siciliano, le quali non hanno alcuna
rilevanza al fine del semplice accertamento della pubblicità, cioè, del
carattere demaniale delle acque, appartengano queste al demanio della Regione o
a quello dello Stato.
Secondo
la legislazione vigente non vi sono elenchi separati che possono essere
formati, alcuni dalla Regione e altri dallo Stato, e, d'altro canto, é
insostenibile che la Regione escluda lo Stato nella formazione degli elenchi,
quali la legge prescrive.
L'esame
particolareggiato delle norme che devono essere osservate per la formazione e
approvazione degli elenchi delle acque pubbliche rende ancora più chiaro che lo
Stato e non la Regione può provvedervi.
É
noto che ogni attività amministrativa, così dello Stato come della Regione,
deve sempre svolgersi rigorosamente in conformità delle leggi. Di conseguenza,
allorché si tratta di leggi statali che hanno applicazione nel territorio
regionale, qualsiasi esercizio di attività amministrativa o esecutiva della
Regione in ordine alle dette leggi, presuppone necessariamente la possibilità
di sostituzione degli organi regionali a quelli statali che nelle medesime
leggi siano indicati; ma tale possibilità non sussiste quando la sostituzione
non sia puntualmente prevista dallo Statuto o da norme di attuazione del
medesimo o, in generale, da altre leggi.
Nel
caso presente, l'art. 1 del menzionato testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775,
dispone che le acque pubbliche sono iscritte, a cura del Ministero dei lavori
pubblici, in elenchi da approvarsi con decreto del Capo dello Stato, su
proposta del Ministero dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei
lavori pubblici, previa la procedura da esperire nei modi indicati nel
regolamento.
Questa
procedura trovasi tracciata negli artt. 1 e 3 del regolamento approvato con
R.D. 14 agosto 1920, n. 1285, al quale fa riferimento l'art. 233 del testo
unico medesimo, e richiede il necessario concorso di parecchi organi dello
Stato. Gli schemi degli elenchi sono compilati dagli uffici del Genio civile;
il Ministero dei lavori pubblici ne compie un esame preliminare e eventualmente
li rettifica, poi ne ordina la pubblicazione; sono ammesse opposizioni; il
tutto viene portato all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici che
deve esprimere il suo parere: interviene, alla fine, il decreto di approvazione
del Capo dello Stato. Dopo di che gli elenchi così approvati sono pubblicati e,
nel termine dei sei mesi successivi, ogni interessato può ricorrere ai
tribunali delle acque pubbliche avverso la iscrizione dei corsi di acqua negli
elenchi.
Non
tutti questi organi statali hanno il loro corrispondente nell'ordinamento
regionale. Se pure si ritenesse possibile far riferimento alle disposizioni
dettate per la "materia di opere pubbliche", rispetto alla quale é
consentito che la Regione siciliana svolga nell'ambito del proprio territorio
le attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici (art. 1 del menzionato D.P.R.
30 luglio 1950, n. 878) e che l'amministrazione regionale si valga
temporaneamente, limitatamente peraltro alle opere che non siano di interesse
nazionale, dell'attività del Provveditorato alle opere pubbliche e degli uffici
del Genio civile funzionanti nel territorio regionale (art. 2 dello stesso
decreto), in nessun modo sarebbe possibile ad un qualsiasi organo regionale di
sostituirsi al Capo dello Stato, al quale spetta di approvare gli elenchi delle
acque pubbliche con proprio decreto. Né l'art. 20 dello Statuto siciliano né
alcuna norma di attuazione consente siffatta sostituzione.
D'altro
canto, la sostituzione non potrebbe essere considerata come conseguenza della
autonomia più o meno vasta di cui godono le Regioni, perché sono fondamentali e
inderogabili alcune norme dettate dalla Costituzione, la quale nell'art. 5
precisa che autonomie locali e decentramento amministrativo sono riconosciuti e
promossi dalla Repubblica "una e indivisibile" e, nell'art. 87,
proclama: "Il Presidente della Repubblica é il capo dello Stato e
rappresenta l'unità nazionale". Nessuna corrispondenza, quindi, può
esservi tra un qualsiasi organo regionale e il Presidente della Repubblica,
onde il primo senz'altro assuma ed eserciti funzioni che la legge applicabile
nel territorio della Regione affidi al Capo dello Stato, il quale, appunto
perché tale, emana atti valevoli anche per le Regioni che dello Stato sono parti,
come é riaffermato nell'art. 1 di tutti gli statuti regionali.
E
poiché nessun atto del Presidente della Repubblica é valido se non é
controfirmato dai Ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità (art.
89 della Costituzione), é evidente che non potrebbero gli assessori regionali
sostituirsi al Ministro politicamente responsabile per proporre e controfirmare
essi il decreto del Presidente della Repubblica, col quale gli elenchi delle
acque pubbliche devono essere approvati.
Del
tutto ingiustificato é, infine, l'assunto difensivo che le norme dello Statuto
siciliano circa l'assegnazione di acque pubbliche alla Regione debbano
ripercuotersi necessariamente sul sistema stabilito nelle leggi vigenti per la
formazione degli elenchi relativi, le quali perciò dovrebbero essere
considerate automaticamente mutate.
Gli
elenchi, come si é già detto, si limitano al semplice accertamento del
requisito della pubblicità, che é presupposto comune per l'appartenenza
dell'acqua al demanio così della Regione come dello Stato; ed é pacifico che
essi hanno funzione puramente dichiarativa e non costitutiva.
Di
conseguenza, le acque che vengono iscritte negli elenchi, se rientrano tra
quelle indicate nell'art. 32 dello Statuto, apparterranno alla Regione, che su
di esse eserciterà tutti i diritti che le competono e con piena sicurezza,
perché é già accertato definitivamente con l'iscrizione il carattere demaniale
delle medesime.
Se
poi avvenisse che acque aventi attitudine ad usi di pubblico generale interesse,
rientranti tra quelle indicate nel detto art. 32, non venissero iscritte negli
elenchi, la Regione egualmente potrebbe far valere su di esse tutti i propri
diritti e, in caso di contestazione, promuovere in via giudiziale
l'accertamento della demanialità, senza che vi sia bisogno di formare elenchi
suppletivi.
Nessun
pregiudizio potrà perciò mai derivare ai diritti della Regione sulle acque
pubbliche dall'attività comunque svolta dallo Stato nella formazione degli
elenchi relativi.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando
sul conflitto di attribuzione tra la Regione siciliana e lo Stato, sollevato
dalla Regione con ricorso 20 marzo 1956 in relazione al decreto del Presidente
della Repubblica 30 luglio 1953, che approva l'ottavo elenco suppletivo delle
acque pubbliche della Provincia di Catania:
dichiara
la competenza dello Stato per la formazione degli elenchi delle acque pubbliche
esistenti nel territorio siciliano a norma delle disposizioni contenute nel
T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, e
respinge
la domanda di annullamento del decreto del Presidente della Repubblica su
indicato.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 17 gennaio 1957.
Enrico DE NICOLA - Gaetano AZZARITI - Giuseppe
CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI
- Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA
Depositata
in cancelleria il 26 gennaio 1957.