SENTENZA N. 6
ANNO 1957
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Avv. Enrico DE NICOLA, Presidente
Dott. Gaetano AZZARITI
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Prof. Ernesto BATTAGLINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Mario BRACCI
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso dal Presidente della
Regione siciliana con ricorso notificato il 20 marzo 1956, depositato lo stesso
giorno nella cancelleria della Corte costituzionale ed iscritto al n. 40 del
Registro ricorsi 1956,per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto
del Presidente della Repubblica 30 luglio 1953 che approva l'ottavo elenco
delle acque pubbliche della Provincia di Catania.
Udita nell'udienza pubblica del 17 ottobre 1956 la
relazione del Giudice Gaetano Azzariti;
uditi l'avv. Antonio Sorrentino per il ricorrente
e il sostituto avvocato generale dello Stato Cesare Arias per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
Con decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1953, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 5 ottobre 1953, n. 238, fu approvato l'ottavo elenco suppletivo delle acque
pubbliche della Provincia di Catania.
Il decreto fu emanato
in base all'art. 1 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti
elettrici approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, dopo l'espletamento
della lunga procedura che per la formazione degli elenchi delle acque pubbliche
é prescritta negli artt. 1 e 2 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285,
anteriore cioè al testo unico, ma tuttora in pieno vigore per espressa
disposizione contenuta nell'art. 233 del testo unico medesimo.
L'inizio della
procedura risale al decreto ministeriale 21 novembre 1946 con il quale venne
disposta la pubblicazione dello schema dell'ottavo elenco suppletivo: né
risulta che nel lungo corso di essa siano state fatte opposizioni o presentati
reclami da qualsiasi parte.
Avverso il decreto
presidenziale di approvazione dell'elenco
La difesa dello
Stato, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici, opponeva, in via
pregiudiziale, che la questione sollevata dalla Regione siciliana, se la
potestà di approvare gli elenchi delle acque pubbliche spetti alla Regione
stessa o allo Stato, configura un conflitto di attribuzione tra Stato e
Regione, del quale solo
Il Tribunale
superiore delle acque pubbliche disattese questa eccezione pregiudiziale, ma
respinse in merito il ricorso della Regione con sentenza 12 giugno - 7 luglio
1954, ritenendo che il decreto del Presidente della Repubblica era legittimo
perché conforme alle norme del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, relative
all'esercizio del potere di dichiarazione della pubblicità delle acque, le
quali norme non sono state derogate per il territorio della Regione dallo
Statuto siciliano.
Questa sentenza fu
impugnata dalla Regione siciliana con ricorso alla Corte di cassazione, innanzi
la quale la difesa dello Stato con ricorso incidentale ripropose la questione
pregiudiziale su indicata, che le Sezioni unite della Corte accolsero con
decisione 15 marzo 1956, n. 763, cassando senza rinvio la sentenza del
Tribunale superiore per difetto di giurisdizione, appunto perché ritennero che oggetto
della controversia fosse un conflitto di attribuzione tra Stato e Regione, del
quale né il Tribunale superiore né qualsiasi altro giudice poteva conoscere,
nemmeno in base alla VII disposizione transitoria della Costituzione nel
periodo anteriore all'entrata in funzione della Corte costituzionale, essendo
quest'ultima l'unica competente a decidere il conflitto così sollevato.
Intanto venne fissata
la prima adunanza della Corte costituzionale con decreto del Presidente della
Repubblica del 21 gennaio 1956 e in seguito a ciò il Presidente della Regione
siciliana, su deliberazione della Giunta regionale, propose a questa Corte
ricorso per conflitto di attribuzione in confronto dello Stato, à sensi
dell'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e della seconda disposizione
transitoria della legge medesima.
Il ricorso fu
notificato in data 17 marzo 1956 al Ministero dei lavori pubblici e depositato
nella cancelleria della Corte il 20 dello stesso mese; ma in questo medesimo
giorno il ricorso venne pure notificato alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
Nel ricorso é
denunciata la violazione degli artt. 14, 20 e 32 dello Statuto della Regione
siciliana approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455, e si chiede che,
riconosciuta la competenza della Regione ad accertare la pubblicità delle acque
esistenti in Sicilia con la formazione dei relativi elenchi,
In proposito si
espone che l'art. 20 dello Statuto affida agli organi regionali "le
funzioni esecutive e amministrative" nelle materie su cui
Si é costituito in
giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, che in data 6 aprile
In queste si oppone
che, in base agli artt. 14 lett. i e 20 dello Statuto,
La difesa dello Stato
conclude perciò col chiedere che sia respinto il ricorso della Regione
siciliana, con dichiarazione che spetta allo Stato e non alla Regione la competenza
per la iscrizione negli elenchi delle acque pubbliche esistenti nella Regione
siciliana ai sensi dell'art. 1 e seguenti del testo unico approvato con R.D. 11
dicembre 1933, n. 1775, e relativo regolamento approvato con R.D. 14 agosto
1920, n. 1285.
Nella discussione
orale i difensori delle parti hanno confermato ed illustrato le rispettive
tesi.
Considerato
in diritto
Il ricorso
introduttivo del giudizio fu notificato, come si é esposto in narrativa, prima
al Ministro dei lavori pubblici, sulla proposta del quale era stato emanato
l'atto che veniva impugnato, e, successivamente, al Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Il Ministro dei
lavori pubblici non si é costituito in giudizio e, in realtà, non sarebbe
nemmeno legittimato a starvi perché i giudizi su conflitti di attribuzione tra
Stato e Regioni devono svolgersi esclusivamente nel contraddittorio del
Presidente del Consiglio dei Ministri (o di un Ministro da lui delegato), da un
lato, e del Presidente della Regione, dall'altro (art. 39 della legge 11 marzo
1953, n. 87, e art. 27 delle Norme integrative 16 marzo 1956), di qualunque
autorità dello Stato o della Regione sia l'atto dal quale il conflitto deriva.
Le norme generali
sulla rappresentanza dello Stato nei giudizi ordinari, determinata secondo che
oggetto di essi siano materie rientranti nelle diverse sfere di competenza
amministrativa dei molteplici organi dello Stato, non sono in alcun modo
applicabili, ai giudizi davanti
Pertanto, nel caso
presente, il ricorso della Regione siciliana notificato al Ministro dei lavori
pubblici non era idoneo a istituire legittimamente il giudizio; ma, poiché
esso, sia pure in un secondo tempo ma sempre prima della decorrenza del termine
a norma della II disposizione transitoria della legge 11 marzo 1953, fu
notificato, come si doveva, al Presidente del Consiglio dei Ministri, il
giudizio può regolarmente svolgersi nel legittimo contraddittorio del solo
Presidente del Consiglio, come la legge prescrive.
La tesi che alla
Regione e non allo Stato spetti la formazione degli elenchi delle acque
pubbliche in Sicilia viene sostenuta dal ricorrente, da un lato, in base
all'art. 20 dello Statuto che affida agli organi regionali l'esercizio di
funzioni amministrative nelle materie nelle quali
In ordine a questo
secondo punto, é da considerare che l'art. 32 dello Statuto, se contempla un
demanio idrico regionale, mette in evidenza che accanto a questo vi é anche un
demanio idrico dello Stato, in quanto le acque pubbliche che interessano
servizi di carattere nazionale non sono assegnate alla Regione, ma rimangono
nel demanio dello Stato.
La coesistenza di due
demani, l'uno della Regione e l'altro dello Stato, rende insostenibile
l'assunto che esclusivamente alla Regione, come questa afferma, e non allo
Stato, debba spettare l'accertamento del carattere demaniale delle acque.
Nessuna rilevanza
possono avere in proposito le discussioni ampiamente svolte negli scritti
difensivi delle parti su profili particolari che non toccano la sostanza della
questione da risolvere; quali potrebbero essere la maggiore o minore
consistenza quantitativa o qualitativa dell'uno o dell'altro demanio, ovvero le
modalità di accertamento del carattere nazionale o regionale dei servizi ai
quali l'acqua pubblica sia o possa essere destinata e la risoluzione di eventuali
contrasti tra Stato e Regione in ordine al detto accertamento. Egualmente
superfluo sarebbe ricercare se il diritto conferito alla Regione sulle acque
pubbliche che non interessano servizi nazionali sia subordinato ad un
preventivo accertamento di questo requisito negativo, ovvero se il
trasferimento al demanio regionale delle acque pubbliche ad esso assegnate sia
da considerare avvenuto automaticamente, indipendentemente da ogni preventivo
accertamento, con l'entrata in vigore dello Statuto.
Quanto poi all'argomento
basato sugli artt. 14 e 20 dello Statuto, é egualmente da osservare che rientra
bensì nella "legislazione esclusiva" della Regione siciliana la
materia delle acque pubbliche, ma, come é precisato nella lett. i dell'art. 14,
solo "in quanto non sono oggetto di opere pubbliche d'interesse
nazionale". In conseguenza, unicamente a tali acque pubbliche potrebbe
riferirsi il conferimento alla Regione di funzioni amministrative e esecutive
secondo l'art. 20 dello Statuto, che il ricorrente richiama.
Anche qui, al fine
del presente giudizio, non occorre ricercare come si accerti l'interesse
nazionale o regionale delle opere pubbliche, delle quali l'acqua possa essere
oggetto, e come siano da risolvere le difficoltà che siffatto accertamento
presenti, le quali difficoltà del resto sono già superate in gran parte per
effetto delle disposizioni dettate nel decreto del Presidente della Repubblica
30 luglio 1950, n. 878, contenente norme di attuazione dello Statuto della
Regione siciliana in materia di opere pubbliche.
L'art. 3 di questo
decreto enumera infatti tra le "grandi opere pubbliche di prevalente
interesse nazionale ai sensi dell'art. 14 lett. g ed i dello Statuto",
insieme con altre, "le linee elettriche di trasporto con tensione non
inferiore ai 15. 000 wolts" (lett. g) "le grandi derivazioni di acque
pubbliche" (lett. i), "la sistemazione e manutenzione valliva e
montana dei corsi d'acqua classificati o da classificare" (lett. l) e
"tutte le altre opere che lo Stato, sentita
Poiché non risulta
che
Si può qui aggiungere
che, secondo la concorde giurisprudenza, sia della Corte di cassazione sia, più
particolarmente, dell'Alta Corte per
Nessun dubbio quindi
può esservi che, anche nel territorio della Sicilia, trovi presentemente
applicazione la legislazione statale in materia di acque pubbliche, che é
costituita dal testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici
approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n.
Secondo la
legislazione vigente non vi sono elenchi separati che possono essere formati,
alcuni dalla Regione e altri dallo Stato, e, d'altro canto, é insostenibile che
L'esame
particolareggiato delle norme che devono essere osservate per la formazione e
approvazione degli elenchi delle acque pubbliche rende ancora più chiaro che lo
Stato e non
É noto che ogni
attività amministrativa, così dello Stato come della Regione, deve sempre
svolgersi rigorosamente in conformità delle leggi. Di conseguenza, allorché si
tratta di leggi statali che hanno applicazione nel territorio regionale,
qualsiasi esercizio di attività amministrativa o esecutiva della Regione in
ordine alle dette leggi, presuppone necessariamente la possibilità di
sostituzione degli organi regionali a quelli statali che nelle medesime leggi
siano indicati; ma tale possibilità non sussiste quando la sostituzione non sia
puntualmente prevista dallo Statuto o da norme di attuazione del medesimo o, in
generale, da altre leggi.
Nel caso presente,
l'art. 1 del menzionato testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, dispone che le
acque pubbliche sono iscritte, a cura del Ministero dei lavori pubblici, in
elenchi da approvarsi con decreto del Capo dello Stato, su proposta del
Ministero dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori
pubblici, previa la procedura da esperire nei modi indicati nel regolamento.
Questa procedura
trovasi tracciata negli artt. 1 e 3 del regolamento approvato con R.D. 14
agosto 1920, n. 1285, al quale fa riferimento l'art. 233 del testo unico
medesimo, e richiede il necessario concorso di parecchi organi dello Stato. Gli
schemi degli elenchi sono compilati dagli uffici del Genio civile; il Ministero
dei lavori pubblici ne compie un esame preliminare e eventualmente li
rettifica, poi ne ordina la pubblicazione; sono ammesse opposizioni; il tutto
viene portato all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici che deve
esprimere il suo parere: interviene, alla fine, il decreto di approvazione del
Capo dello Stato. Dopo di che gli elenchi così approvati sono pubblicati e, nel
termine dei sei mesi successivi, ogni interessato può ricorrere ai tribunali
delle acque pubbliche avverso la iscrizione dei corsi di acqua negli elenchi.
Non tutti questi
organi statali hanno il loro corrispondente nell'ordinamento regionale. Se pure
si ritenesse possibile far riferimento alle disposizioni dettate per la
"materia di opere pubbliche", rispetto alla quale é consentito che
D'altro canto, la sostituzione
non potrebbe essere considerata come conseguenza della autonomia più o meno
vasta di cui godono le Regioni, perché sono fondamentali e inderogabili alcune
norme dettate dalla Costituzione, la quale nell'art. 5 precisa che autonomie
locali e decentramento amministrativo sono riconosciuti e promossi dalla
Repubblica "una e indivisibile" e, nell'art. 87, proclama: "Il
Presidente della Repubblica é il capo dello Stato e rappresenta l'unità
nazionale". Nessuna corrispondenza, quindi, può esservi tra un qualsiasi
organo regionale e il Presidente della Repubblica, onde il primo senz'altro
assuma ed eserciti funzioni che la legge applicabile nel territorio della
Regione affidi al Capo dello Stato, il quale, appunto perché tale, emana atti
valevoli anche per le Regioni che dello Stato sono parti, come é riaffermato
nell'art. 1 di tutti gli statuti regionali.
E poiché nessun atto
del Presidente della Repubblica é valido se non é controfirmato dai Ministri
proponenti, che ne assumono la responsabilità (art. 89 della Costituzione), é
evidente che non potrebbero gli assessori regionali sostituirsi al Ministro
politicamente responsabile per proporre e controfirmare essi il decreto del
Presidente della Repubblica, col quale gli elenchi delle acque pubbliche devono
essere approvati.
Del tutto
ingiustificato é, infine, l'assunto difensivo che le norme dello Statuto
siciliano circa l'assegnazione di acque pubbliche alla Regione debbano
ripercuotersi necessariamente sul sistema stabilito nelle leggi vigenti per la formazione
degli elenchi relativi, le quali perciò dovrebbero essere considerate
automaticamente mutate.
Gli elenchi, come si
é già detto, si limitano al semplice accertamento del requisito della
pubblicità, che é presupposto comune per l'appartenenza dell'acqua al demanio
così della Regione come dello Stato; ed é pacifico che essi hanno funzione
puramente dichiarativa e non costitutiva.
Di conseguenza, le
acque che vengono iscritte negli elenchi, se rientrano tra quelle indicate
nell'art. 32 dello Statuto, apparterranno alla Regione, che su di esse
eserciterà tutti i diritti che le competono e con piena sicurezza, perché é già
accertato definitivamente con l'iscrizione il carattere demaniale delle
medesime.
Se poi avvenisse che
acque aventi attitudine ad usi di pubblico generale interesse, rientranti tra
quelle indicate nel detto art. 32, non venissero iscritte negli elenchi,
Nessun pregiudizio
potrà perciò mai derivare ai diritti della Regione sulle acque pubbliche
dall'attività comunque svolta dallo Stato nella formazione degli elenchi
relativi.
PER
QUESTI MOTIVI
pronunciando sul
conflitto di attribuzione tra
dichiara la
competenza dello Stato per la formazione degli elenchi delle acque pubbliche
esistenti nel territorio siciliano a norma delle disposizioni contenute nel
T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, e
respinge la domanda
di annullamento del decreto del Presidente della Repubblica su indicato.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio
1957.
Enrico DE NICOLA - Gaetano AZZARITI -
Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI -
Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO
- Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA
Depositata in
cancelleria il 26 gennaio 1957.