SENTENZA N. 20
ANNO 1956
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Avv. Enrico DE NICOLA, Presidente
Dott. Gaetano AZZARITI
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Prof. Ernesto BATTAGLINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Mario BRACCI
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sugli undici ricorsi
notificati il 20 febbraio 1956 e depositati in cancelleria il 28 successivo,
debitamente riuniti, proposti dalla Regione autonoma della Sardegna,
rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Gasparri
ed Egidio Tosato, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale del
D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, che reca norme di attuazione dello Statuto
speciale per
Ricorso 1 - articolo 1
Ricorso 2 - articolo 4, lett. d);
Ricorso 3 - articolo 4, lett. e);
Ricorso 4 - articolo 4, lett. f);
Ricorso 5 - articolo 11, lettere a), c), d);
Ricorso 60 - articoli 19 e 20;
Ricorso 7 - articolo 31;
Ricorso 8 - articolo 39, commi 1 e 2;
Ricorso 9 - articolo 44;
Ricorso 10 - articolo 54;
Ricorso 11 - articolo 56:
Viste le costituzioni in giudizio del Presidente del Consiglio dei Ministri avvenute con il deposito delle deduzioni in cancelleria;
Udita all'udienza pubblica del 6 giugno 1956 la relazione del Giudice Giuseppe Castelli Avolio;
Uditi gli avvocati Pietro Gasparri ed Egidio Tosato per la Regione ricorrente ed il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò.
Ritenuto in fatto
La Regione autonoma della Sardegna, con undici ricorsi regolarmente notificati, denuncia a questa Corte la illegittimità costituzionale di una serie di norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, recante disposizioni per l'attuazione dello Statuto speciale per la detta Regione.
Con un primo gruppo di ricorsi denuncia la illegittimità degli artt. 1 e 4, lettere d, e ed f, del capo 1 del decreto sopraindicato per i seguenti motivi:
a) Quanto all'art. 1, che esso contrasterebbe con i precetti di cui agli artt. 19, 20 e 54 dello Statuto speciale, perché segnerebbe una non consentita ingerenza dello Stato in una materia, quale quella delle sessioni ordinarie e straordinarie del Consiglio regionale, riservata alla competenza regolamentare del Consiglio stesso e, comunque, nel suo primo comma, contrasterebbe direttamente con lo Statuto, che prevede due sole sessioni ordinarie, a febbraio e ottobre.
b) Quanto all'art. 4, lettere d ed e, sia perché le norme inciderebbero su materie, come quelle dell'ordinamento degli uffici e dei lavori pubblici, che lo Statuto speciale ricomprende tra quelle di competenza esclusiva del legislatore regionale; sia perché, attribuendo al Consiglio compiti di natura meramente esecutiva, si offenderebbe il principio della separazione dei poteri.
c) Quanto all'art. 4, lett. f, perché questa norma, assegnando al Consiglio regionale "ogni altra attribuzione per la quale la legge richiede l'approvazione del Consiglio", parrebbe autorizzare il legislatore ordinario ad allargare la competenza legislativa del Consiglio; ciò che invece non sarebbe statutariamente e costituzionalmente consentito, dato che il legislatore ordinario non avrebbe competenza ad introdurre modificazioni allo Statuto e, sotto altro aspetto, perché la distribuzione della competenza tra gli organi sarebbe compito del legislatore regionale.
Il secondo gruppo di precetti di cui é denunciata la illegittimità costituzionale é costituito dalle disposizioni contenute nell'art. 11, lettere a e d, in relazione agli artt. 34, 37, 41 e 54 dello Statuto speciale.
Si deduce il contrasto di queste disposizioni con i principi che informerebbero il sistema dei rapporti tra gli organi esecutivi della Regione, e ciò perché spetterebbe solo alla legge regionale dire quali sono gli uffici che dipendono dal Presidente e quali invece dagli assessori. Si aggiunge che le norme di attuazione non avrebbero potuto negare agli assessori veste di organi costituzionali esterni.
Delle disposizioni contenute nel capo V del decreto presidenziale di attuazione formano oggetto di specifica impugnativa sia l'art. 19 che l'art. 20, ambedue in relazione con l'art. 3, lett. a, dello Statuto speciale.
Le norme indicate come costituzionalmente illegittime attengono alla nomina del Segretario generale della Regione e all'assunzione degli impiegati amministrativi e tecnici. Si deduce che queste norme contrasterebbero con la legge statutaria dal momento che lo Statuto demanda alla Regione la regolamentazione dell'ordinamento degli uffici e dello stato giuridico ed economico del personale.
Con altro ricorso
Tra le norme contenute nel capo VIII, intitolato "Finanze, demanio e patrimonio regionale", risultano impugnate le disposizioni degli artt. 39 e 44.
L'art. 39 forma oggetto di ricorso nei suoi due primi commi, in riferimento agli artt. 14, 54 e 58 dello Statuto speciale. Si deduce: a) che il trapasso dei beni demaniali e patrimoniali dallo Stato alla Regione doveva avvenire immediatamente e non con decorrenza 1 gennaio 1950 come dispone il decreto di attuazione; b) che gli elenchi dei beni la cui proprietà trapassa alla Regione avrebbero dovuto comprendere anche "i beni demaniali e patrimoniali connessi a servizi di competenza statale e a monopoli fiscali", che lo Statuto regionale prevede restino allo Stato solo finché duri tale destinazione. Questi beni apparterrebbero infatti allo Stato ma non a titolo di proprietà.
L'art. 44, riguardante la Ragioneria generale della Regione, é invece indicato come costituzionalmente illegittimo per una molteplicità di motivi.
La istituzione, l'organizzazione e il funzionamento della Ragioneria regionale - si dice - forma oggetto di competenza legislativa esclusiva della Regione, perché questo ufficio farebbe parte integrante dell'organismo burocratico regionale. Si aggiunge che il Ministero del Tesoro, che di concerto con il Presidente della Regione provvede alla nomina del ragioniere regionale, viene per ciò solo a svolgere una ingerenza non consentita sulla gestione del patrimonio regionale, controllo che oltretutto risulterebbe un duplicato di quello della Corte dei conti.
Gli ultimi due ricorsi riguardano precetti contenuti nelle disposizioni transitorie e finali, e precisamente negli artt. 54 e 56.
L'art. 54, che dichiara soggette a vigilanza delle Amministrazioni tecniche e finanziarie dello Stato le attività svolte dalla Regione con speciali contributi dello Stato, sarebbe in contrasto con gli artt. 3, 4, 6 e 54 della legge statutaria, sia perché lo Statuto esclude che attività amministrative della Regione possano essere in qualche modo disciplinate con norme poste in essere da qualsiasi autorità che non sia il legislatore regionale, sia perché in tal modo, e in difformità con quanto previsto dalla stessa Costituzione, verrebbe ad instaurarsi un duplice controllo, accentrato, da esercitarsi nei limiti e con la procedura che l'organo di controllo stabilirà con proprio atto normativo.
L'art. 56, infine, risulterebbe incompatibile con l'art. 3, lett. f, in relazione anche all'art. 6 dello Statuto speciale, perché riconosce alla Regione solo la funzione preliminare di elaborazione tecnica dei piani territoriali di coordinamento urbanistico, mentre l'art. 3 sopraccitato attribuisce alla Regione competenza legislativa in materia urbanistica e di edilizia.
La difesa della Regione conclude pertanto, in tutti i ricorsi, chiedendone l'accoglimento, per i sopra accennati motivi di illegittimità costituzionale, anche sotto il riflesso della invasione della competenza della Regione in ordine alla revisione dello Statuto, procedura di revisione che, in ogni caso, si sarebbe dovuta seguire per operare le modificazioni e le innovazioni denunciate. Con le conseguenti pronunce.
L'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, resiste a tutti i ricorsi.
In linea generale l'Avvocatura osserva:
1) che le norme di attuazione dello Statuto speciale per
2) che queste norme, anche
in ragione del loro carattere evidentemente pattizio
(la stessa Regione ha partecipato alla loro formazione, attraverso
3) che in ogni modo, e fin
tanto che
Sul merito dei singoli ricorsi l'Avvocatura oppone:
1) che le norme di cui agli artt. 1, 4, lettere d, e, ed f, 11, lettere a, c, d, 19 e 20, integrano disposizioni statutarie senza derogare allo Statuto. In particolare esse o accrescono la funzionalità del Consiglio regionale (art. 1), o meglio ne delimitano la competenza in relazione a materie di particolare importanza (art. 4, lettere d ed e), o specificano prescrizioni generiche dello Statuto (art. 11), o contengono precetti di pura esecuzione (artt. 19 e 20);
2) che la richiesta di notizie e chiarimenti di cui all'art. 31 non dà per sé sola luogo all'esercizio di alcun controllo;
3) che la data del trapasso dei beni demaniali e patrimoniali dallo Stato alla Regione non era prevista nello Statuto sardo; mentre, per ciò che attiene alla consegna degli elenchi, la Regione non può aver interesse a riceverli fin tanto che non si estingua il diritto di proprietà dello Stato;
4) che la disciplina
dettata all'art.
5) che l'art. 54 delle
norme di attuazione ove, come si assume, si riferisca
all'ipotesi di attività di competenza regionale, per le quali
6) che nel denunciare
l'illegittimità costituzionale dell'art. 56
L'Avvocatura dello Stato conclude, pertanto, chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi, con ogni statuizione di conseguenza.
La difesa della Regione e l'Avvocatura generale dello Stato hanno poi depositato presso la cancelleria della Corte due memorie.
In quella propria,
l'Avvocatura dello Stato si limita a riprodurre vari brani dei lavori
preparatori delle norme impugnate, dai quali é dato desumere il punto di vista
della Commissione paritetica o della Consulta regionale, rilevando, a
conclusione di siffatti richiami, che, pure astraendo da ogni altra questione
di forma e di fondo, i ricorsi della Regione sarda non
potrebbero trovare accoglimento, perché o
Dal canto suo, la difesa della Regione, nella propria memoria, tratta ampiamente la questione della natura giuridica delle norme di attuazione.
A riguardo osserva:
1) che le norme di cui trattasi sono espressione di una competenza legislativa sostanzialmente regolamentare e formalmente delegata e, quindi, necessariamente limitata sia quanto all'oggetto ed ai criteri, che al tempo del suo stesso esercizio;
2) che la limitazione di oggetto risulta dalla nozione stessa di norme di attuazione, letteralmente e funzionalmente incompatibile con la tesi che a queste norme vorrebbe invece riconoscere la possibilità di un contenuto integrativo e di completamento del precetto statutario. Ciò infatti contrasterebbe con il termine "attuazione", che lessicalmente e giuridicamente non significa altro che esecuzione e quindi, tutt'al più, sviluppo di principi che sono contenuti già nello Statuto;
3) che le limitazioni di tempo sono insite nella funzione cui le norme adempiono e che si soddisfa col fatto stesso del suo primo esercizio;
4) che contro ciò non vale opporre la struttura pattizia
delle norme, dal momento che la funzione é stata esercitata con la forma del
decreto legislativo, che é tipica di alcune manifestazioni della volontà
normativa statuale, mentre non sarebbe vero affatto che
5) che, per contro, la tesi della Regione sarda trova fondamento nel fatto che le norme, di cui essa denuncia la illegittimità costituzionale, o esorbitano dai limiti della mera attuazione, ponendosi in conflitto diretto con il precetto statutario, o di questi precetti tradiscono il principio ispiratore e, frapponendo ostacoli o dettando prescrizioni sul modo di esercizio dell'autonomia, finiscono praticamente per impedire l'esercizio concreto dell'autonomia stessa pur statutariamente garantito.
Nella seconda parte della memoria, la difesa della Regione si sofferma ad illustrare le doglianze dedotte con i singoli ricorsi e conclude insistendo nelle conclusioni già rese.
In conformità del disposto dell'art. 15 delle norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte, gli undici ricorsi sono stati chiamati nella stessa udienza del 6 giugno 1956 per essere congiuntamente discussi.
Considerato in diritto
La Corte ha ravvisato opportuna la riunione dei ricorsi per la loro decisione con unica sentenza. Ha rilevato infatti che, oltre alla identità delle parti in causa, é comune ai ricorsi stessi la risoluzione di varie questioni riguardanti la natura delle norme di attuazione, di cui si discute, e innanzi tutto, la eccezione di inammissibilità, sotto il profilo della acquiescenza o della mancanza di interesse a ricorrere della Regione, sollevata dall'Avvocatura dello Stato.
L'eccezione di inammissibilità dei ricorsi dev'essere respinta perché giuridicamente infondata.
Essa non é infatti fondata sotto il profilo della acquiescenza che
avrebbe prestato
Non é poi fondata la
sollevata eccezione di inammissibilità dei ricorsi
sotto il profilo della mancanza di interesse della Regione a ricorrere, in
quanto é da rilevare che
Ciò posto, ai fini dell'affermazione della competenza di questa Corte e per l'esame di merito dei ricorsi, occorre previamente accertare quale sia la natura e quale la portata delle norme di attuazione di cui si tratta.
É noto che con l'art. 56 dello Statuto sardo si é conferito al Capo dello Stato una potestà legislativa, quella di emanare le norme di attuazione dello Statuto, con la forma e seguendo la procedura stabilite in detto articolo.
Ma, innanzi tutto, é da rilevare che, pur provenendo siffatto conferimento di potestà legislativa dall'Assemblea costituente e pur trovando esso la sua fonte formale nello Statuto - che é legge costituzionale - le emanate norme non hanno la natura di legge costituzionale. Infatti l'Assemblea costituente aveva il potere di emanare lo Statuto, ma non quello, diverso, di attribuire al Governo il potere costituente, e cioè, nella specie, il potere suo proprio caratteristico, giacché il potere dell'organo costituente non può essere mai ad altro organo conferito o delegato. Ci si trova, quindi, di fronte ad ordinarie norme aventi forza di legge, sulle quali pienamente può essere esercitato il sindacato di legittimità costituzionale di questa Corte, ai sensi dell'art. 134 della Costituzione, dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e dell'art. 32 della legge ordinaria 11 marzo 1953, n. 87.
Più precisamente é da rilevare che é lo stesso art.56 dello Statuto sardo che dà una denominazione giuridica al decreto del Capo dello Stato contenente le norme di attuazione: lo chiama "decreto legislativo". Ma é da osservare che esso va distinto tanto dai decreti legislativi - così anche denominati - che nel periodo transitorio e durante quello della Costituente furono emanati in base al D.L.L. 25 giugno 1944, n. 151, e all'altro D.L.L. 16 marzo 1946, n. 98, quanto dalle leggi delegate - anch'esse usualmente dette decreti legislativi - emanati in base alla disposizione contenuta nell'art. 76 dalla Costituzione. Quei primi avevano la loro giustificazione e trovavano la loro fonte nella necessità del Governo di provvedere quando non esisteva il Parlamento e durante il periodo della Costituente, fino alla costituzione delle nuove Camere; gli altri - le leggi delegate in base all 'art. 76 della Costituzione - trovano la loro fonte e il loro regolamento nella Carta costituzionale e sono legati ai limiti e alle condizioni che lo stesso art. 76 pone, e cioè la determinazione dei principi e dei criteri direttivi, per quanto riguarda il loro contenuto, la limitazione del tempo per la loro emanazione e la determinazione di oggetti definiti, per quanto riguarda la materia. Limiti e condizioni che all'infuori dell'oggetto - non si riscontrano nel caso dell'art. 56 dello Statuto sardo; onde bisogna concludere che si é trattato di una speciale attribuzione di facoltà legislativa, fatta dall'organo costituente, subordinata alle determinate forme stabilite nel detto articolo - quale la formazione della Commissione paritetica e il parere della Consulta regionale - per raggiungere la finalità di porre in essere quelle norme di attuazione che dovevano accompagnare la nascita della Regione e renderne praticamente e giuridicamente possibile l'attività. Esattamente quindi, nel preambolo del decreto del Presidente della Repubblica del 19 maggio 1949, n. 250, col quale furono emanate le norme in questione, é stato in modo espresso richiamato l'art. 87 della Costituzione che, fra l'altro, contiene l'attribuzione al Capo dello Stato della facoltà di emanare decreti aventi forza di legge.
Se tale, ad avviso della Corte, é la natura giuridica delle norme in esame, occorre tuttavia precisarne la portata.
Esse non sono norme di mera esecuzione dello Statuto regionale. Se tali avessero dovuto essere, sarebbe forse bastata, per molte di esse, la forma del regolamento esecutivo. Ma esse si differenziano dal regolamento che contenga disposizioni di mera esecuzione di una legge per la rilevata loro finalità e per la struttura organica che é facilmente in esse riscontrabile. La loro finalità é quella non già di stabilire semplicemente, come in un regolamento, quelle disposizioni più dettagliate che occorrano per la esecuzione della legge, ma di porre, ove necessario, disposizioni di carattere normativo - anche per le relazioni fra Stato e Regione - per l'"attuazione" dello Statuto, secondo la precisa espressione adoperata dall'art. 56. Da ciò il carattere legislativo e non regolamentare stabilito dallo stesso legislatore costituente.
Ora, emanare disposizioni
legislative per l'attuazione dello Statuto, significava e significa
non soltanto emanare norme non in contrasto con
Questo conflitto - a giudizio della Corte - sarà da ravvisarsi ogni qualvolta le norme di attuazione siano contra legem, ossia contra Statutum. In questo caso - ed esclusivamente in esso - se si fossero volute modificare le disposizioni statutarie, si sarebbero dovute seguire le prescrizioni stabilite dall'art. 54 per la revisione dello Statuto; e in tal senso - e soltanto nella prospettata ipotesi - sarebbe fondata la doglianza della difesa della Regione, che, fra l'altro, deduce appunto la violazione del detto art. 54; mentre, ai fini del presente giudizio, basta la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme contra legem per privarle di ogni giuridica efficacia.
Se poi le norme di attuazione siano praeter legem, nel senso che abbiano integrato le disposizioni statutarie od abbiano aggiunto ad esse qualche cosa che le medesime non contenevano, bisogna vedere se queste integrazioni od aggiunte concordino innanzi tutto con le disposizioni statutarie e col fondamentale principio dell'autonomia della Regione, e se inoltre sia giustificata la loro emanazione dalla finalità dell'attuazione dello Statuto.
Laddove, infine, si tratti di norme secundum legem, é ovvio che se esse, nel loro effettivo contenuto e nella loro portata, mantengano questo carattere, non é a parlarsi di illegittimità costituzionale, ma sarebbe pur sempre da dichiararsene la illegittimità nel caso che esse, sotto l'apparenza di norme secundum legem, sostanzialmente non avessero tal carattere, ponendosi in contrasto con le disposizioni statutarie e non essendo dettate dalla necessità di dare attuazione a queste disposizioni.
Fatte queste premesse e passando all'esame del merito dei singoli
ricorsi,
Col primo ricorso
Sostiene, con la prima, che
il 1 comma dell'art. 1 delle norme di attuazione, che
fissa tre sessioni ordinarie del Consiglio regionale, a febbraio, giugno e
ottobre, sarebbe in contrasto col 1 comma dell'art. 20 dello Statuto, che
stabilisce che il Consiglio si riunisce "di diritto" il primo giorno
festivo di febbraio e di ottobre. Senza entrare in quella che può essere
l'opportunità, dal punto di vista amministrativo, di stabilire tre sessioni
obbligatorie del Consiglio, con l'aumento delle sessioni ordinarie da due a tre
- con l'aggiunta cioè della sessione di giugno -, il
che esula dalla competenza di questa Corte (ed é ovvio che il Consiglio potrà
riunirsi in via straordinaria tutte le volte che lo si riterrà necessario, su
iniziativa del suo Presidente, del Presidente della Giunta o su richiesta dei
suoi componenti), ritiene
Non fondata, invece, si appalesa l'altra doglianza, dedotta col medesimo primo ricorso, riguardante il 2 comma dello stesso art. 1 delle norme di attuazione. Col detto 2 comma delle norme si stabilisce che "la convocazione in sessione straordinaria é disposta dal Presidente del Consiglio (regionale) e deve aver luogo in ogni caso entro dieci giorni dalla data in cui sia pervenuta alla Presidenza la richiesta di cui all'art. 20, secondo comma, dello Statuto speciale"; mentre il richiamato 2 comma dell'art. 20 dello Statuto prescrive che il Consiglio "si riunisce in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o su richiesta del Presidente della Giunta regionale o di un quarto dei suoi componenti". Dall'esame di questi due commi chiaramente si evince che mentre quello dell'art. 20 dello Statuto contiene la norma di carattere sostanziale riguardante la facoltà della convocazione del Consiglio in via straordinaria, l'impugnato comma delle norme di attuazione regola soltanto l'uso di tale facoltà, stabilendo il termine per la convocazione straordinaria, il che era pur necessario fare ed era compito delle norme di attuazione stabilirlo. Non vi é quindi nessun contrasto fra le due disposizioni, di natura diversa e aventi diversa finalità.
Con il secondo ricorso la Regione lamenta che con l'art. 4, lett. d, delle norme di attuazione, in contrasto con i principi contenuti negli articoli 3, lettere a ed e, 27 e 34 dello Statuto speciale, si sia stabilito che il Consiglio regionale ha competenza a provvedere alla approvazione di piani di opere pubbliche di competenza della Regione e ai relativi finanziamenti. Sostiene che si sarebbe invasa la competenza legislativa della Regione per il riflesso che la norma inciderebbe nel campo dell'ordinamento degli uffici amministrativi (per quanto riguarda il controllo sull'opera di elaborazione dei piani) nonché in quello dei lavori pubblici, mentre l'una e l'altra materia sono riservate alla legislazione regionale primaria. Vi sarebbe poi violazione dei precetti statutari che distribuiscono la competenza del Consiglio e della Giunta in base alla natura legislativa o amministrativa dell'attività.
Tali doglianze non si appalesano fondate. Vero é che con la lett. e dell'art. 3 dello Statuto si attribuisce alla competenza legislativa primaria della Regione la materia dei "lavori pubblici di esclusivo interesse della Regione"; ma la lett. d dell'art. 4 delle norme di attuazione non riguarda le opere pubbliche in generale, ma l'approvazione di "piani" di opere pubbliche e i "finanziamenti relativi". I "piani" costituiscono programmi organici di opere e per l'attuazione di essi si prevedono appositi finanziamenti e cioè finanziamenti eccedenti il bilancio ordinario; però é pienamente giustificato che di essi si occupi il Consiglio, sotto il rilevato duplice profilo della loro approvazione e del finanziamento. Né ciò tocca l'ordinamento degli uffici, la cui competenza rimane integra, sia nel momento dell'elaborazione dei piani, sia in quello della loro esecuzione. É da aggiungere che lo Statuto regionale (richiamati artt. 27 e 34), mentre indica nel Consiglio e nella Giunta gli organi competenti ad esercitare rispettivamente, le funzioni legislative e regolamentari e quelle esecutive, non dispone affatto nel senso che l'organo depositario del potere legislativo non possa, in forma legislativa, emanare atti di natura amministrativa, che assurgano, come si é visto, a determinata importanza. Ciò sembra anzi necessario quando derivi un impegno straordinario per le finanze della Regione. L'importanza della materia su cui si richiede una delibera del Consiglio, l'opportunità che su di essa abbia luogo un dibattito con le stesse forze dell'opposizione, giustificano appieno la norma in questione, che é sì praeter Statutum, ma non é in contrasto, sebbene in armonia con le sue disposizioni.
Il secondo ricorso va quindi respinto.
Nemmeno il terzo ricorso si appalesa fondato.
Con esso
Si tratta, anche qui, di una norma praeter Statutum, la cui legittimità costituzionale non é dubbia.
Col quarto ricorso
Fondato é, invece, il quinto ricorso.
Con questo
A conferma di ciò sta l'art. 12 (non impugnato) delle norme di attuazione, che espressamente stabilisce che "gli assessori preposti ai singoli rami dell'Amministrazione regionale, ne dirigono l'attività e rispondono dei loro atti alla Giunta". Questo non implica che attribuzioni proprie del Presidente della Giunta non possano essere assegnate agli assessori, tenendosi conto della sfera della loro competenza; lo ammette lo stesso art. 12 delle norme di attuazione, ma questo non nega, anzi conferma l'attribuzione delle competenze specifiche ai singoli assessori, con le quali, come si é visto, sono in contrasto le impugnate disposizioni dell'art. 11.
Il sesto ricorso investe
gli artt. 19 e 20 delle norme di attuazione
in relazione all'art. 3, lett. a, dello Statuto. L'art. 19 stabilisce che
Non si discute che
l'assunzione attraverso il pubblico concorso degli impiegati e funzionari della
Regione - ed anche del segretario generale - corrisponda ad una buona regola
amministrativa, sempre da seguire, ad eccezione di casi particolari che
giustifichino un diverso criterio, e tale regola é ora consacrata nel precetto
contenuto nell'ultimo comma dell'art. 97 della Costituzione, che stabilisce:
"agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si
accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge". Senza
dubbio
Privo di ogni giuridico fondamento é, invece, il settimo ricorso.
Con esso
si sostiene la illegittimità costituzionale del 1 comma dell'art. 31 delle
norme di attuazione, che stabilisce che il Presidente della Giunta regionale ed
i Presidenti delle Deputazioni provinciali forniscono le notizie e i chiarimenti
relativi alle attività degli organi regionali e provinciali, nonché copia delle
deliberazioni adottate, che siano richiesti dal Rappresentante del Governo.
Con l'ottavo ricorso viene sollevata una delicata questione in ordine al passaggio dei beni dello Stato alla Regione, regolato dall'art. 39 delle norme di attuazione.
Secondo
Ora é da
osservare che é vero che l'art. 14 dello Statuto stabilisce che la Regione,
nell'ambito del suo territorio, "succede" nei beni e diritti
patrimoniali dello Stato; ma l'espressione adoperata, "succede", sta
semplicemente ad indicare il soggetto di diritto a beneficio del quale avviene
il trasferimento e la natura giuridica del trasferimento stesso, ma del
trasferimento non specifica il momento. Per determinare tale momento - e
cioè l'effettivo passaggio della proprietà e degli
altri diritti - bisogna perciò riferirsi ad altre disposizioni. Occorre
ricordare che l'art. 61 delle stesse norme di attuazione
(non impugnato) stabiliva, con una disposizione transitoria, che dalla data di
cessazione dell'Alto Commissariato per
Nemmeno
ha fondamento l'altra doglianza circa una presunta proprietà potenziale della
Regione sui beni demaniali e patrimoniali connessi a servizi di competenza
statale e a monopoli fiscali o in uso all'amministrazione militare. A parte la indeterminatezza del concetto di una proprietà potenziale
riferita ai casi di specie, sta di fatto che il secondo comma dell'art. 14 - al
quale articolo, come sopra si é visto, pur si é richiamata
Col nono ricorso
A parte il rilievo che,
nell'indicato modo, si é applicato alla Regione un ordinamento proprio dello
Stato, il quale però accanto alla Ragioneria generale ha le Ragionerie centrali
presso i singoli Ministeri, con attribuzioni e finalità ben precise, e quindi
si é prescelto un tipo di organizzazione che
Il contrasto col potere
autonomo della Regione - che trova la sua fonte nella citata lett. a
dell'articolo 3 dello Statuto - appare ancora più evidente per l'ingerenza data
col 2 comma dell'art.
Tutti e due i commi dell'art. 44 debbono perciò essere dichiarati costituzionalmente illegittimi.
Il decimo ricorso riguarda
l'art. 54 delle norme di attuazione. Tale articolo
dispone: "Le attività svolte dalla Regione con speciali contributi dello
Stato saranno soggette alla vigilanza delle amministrazioni statali, tecniche e
finanziarie, secondo norme da determinarsi con provvedimenti del Ministro
competente, udita
Anche rispetto a questa
norma,
Ora queste doglianze si appalesano infondate, sol che si
rifletta che con le disposizioni dell'art.
Con l'ultimo degli undici ricorsi la Regione sarda impugna di illegittimità costituzionale l'art. 56 delle norme di attuazione.
Col 1 comma del detto articolo si dispone: "I piani territoriali di coordinamento sono compilati a cura dell'Ente Regione in base ai criteri indicati nell'art. 6 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e sono approvati con decreto del Presidente della Regione, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici". E col 2 comma: "I piani regolatori comunali, compilati e pubblicati a tenore delle disposizioni contenute nella suindicata legge urbanistica, sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previo esame e parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici".
Contro siffatti rilievi devesi osservare, che é pacifico - e risulta testualmente dall'art. 5 della legge sull'urbanistica, 17 agosto 1942, n. 1150 - che i piani territoriali di coordinamento riguardano "parti del territorio nazionale". Non può pertanto escludersi che vi sia un interesse generale a che l'urbanistica di una intera Regione si armonizzi con quella dei territori di altre Regioni. Di qui la necessità dell'intervento dello Stato in sede di coordinamento. E da rilevare altresì che l'elaborazione dei piani territoriali di coordinamento é in correlazione evidente con lo sviluppo delle principali linee di comunicazione, stradali, ferroviarie, marittime, aeree, con l'impianto di zone da riservare a speciali destinazioni, con la scelta di località da riservare ad impianti di particolare natura ed importanza. A questi vincoli e alla necessità del coordinamento in sede nazionale non é estranea la Sardegna, nonostante che il suo territorio sia tutto circondato dal mare. D'altra parte questi piani, secondo la precisa disposizione dell'art. 56, sono compilati dalla stessa Regione, che ha così modo di tener conto di ogni proprio diritto od interesse.
Quanto alla disposizione contenuta nel secondo comma dello art. 56, riguardante i piani regolatori comunali, é da rilevare che l'intervento degli organi statali si sostanzia esclusivamente nel preventivo esame e parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Tale parere, ancorché obbligatorio, non é vincolante per il Presidente della Giunta regionale, al quale solo, con la norma dell'art. 56, é devoluta l'approvazione dei piani regolatori comunali in questione. Pertanto anche questa disposizione non può dirsi in contrasto con le prescrizioni statutarie.
PER QUESTI MOTIVI
pronunziando con unica sentenza nei giudizi riuniti relativi agli undici ricorsi, elencati in epigrafe, proposti dal Presidente della Giunta regionale della Sardegna contro il Presidente del Consiglio dei Ministri:
1) respinge l'eccezione di inammissibilità dei ricorsi sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato;
2) in parziale accoglimento
del primo ricorso, dichiara la illegittimità
costituzionale della norma contenuta nel primo comma dell'art. 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250 (Norme di attuazione
dello Statuto speciale per
3) in accoglimento del quinto ricorso, dichiara la illegittimità costituzionale delle norme contenute nell'art. 11, lettere a, c e d del D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250;
4) in accoglimento del sesto ricorso, dichiara la illegittimità costituzionale delle norme contenute negli articoli 19 e 20 del D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250;
5) in accoglimento del nono ricorso, dichiara la illegittimità costituzionale delle norme contenute nell'art. 44 del D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250;
6) respinge il primo ricorso in ordine al secondo comma dell'art. 1 del detto decreto, e tutti gli altri ricorsi.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 giugno 1956.
Enrico DE NICOLA - Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO.
Depositata in cancelleria il 16 luglio 1956.